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T.A.R. SARDEGNA, Sez.II - 24 Febbraio 2009, n.213



V.I.A. - Regione Sardegna - L. n. 9/2006 - Verifica preliminare di sottoposizione a VIA - Procedimento conclusivo - Competenza - Giunta regionale. In virtù di quanto disposto dall’art. 48 dalla legge Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, la competenza ad adottare - entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza - il provvedimento conclusivo della procedura di verifica preliminare per la sottoposizione a VIA spetta alla Giunta Regionale. Pres. Panunzio, Est. Plaisant - S. S. s.r.l. (avv.ti Capria, D’Angelo, Gardini e Lai) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Contu e Murrone). T.A.R. SARDEGNA, Sez.II - 24 febbraio 2009, n.213

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Sent. N. 213/2009
Ric. N. 1060/2008



IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 1060/2008 nell’interesse di Sarda Solar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Capria, Davide D’Angelo, Elisabetta Gardini e Massimo Lai, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, via Grazia Deledda n. 74,
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Vicepresidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Piero Contu e Roberto Murroni, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69,
Assessorato Regionale Difesa Ambiente, in persona dell’Assessore, non costituito in giudizio;
in relazione al silenzio inadempimento
formatosi in merito alla richiesta di procedura di verifica presentata da Sarda Solar s.r.l. in data 19 ottobre 2007, finalizzata a verificare la necessità o meno di sottoporre a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 10.614,24 KWp denominato “Sarda Solar – Macchiareddu”, da realizzare in Comune di Uta, in area interna al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Cagliari.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna.
Visti tutti gli atti causa.
Relatore alla Camera di consiglio del 21 gennaio 2009 il dott. Antonio Plaisant ed uditi gli avvocati delle parti come da separato verbale.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.


FATTO


In data 19 ottobre 2007 la Sarda Solar s.r.l. aveva presentato all’Assessorato Difesa dell’Ambiente - Servizio S.A.V.I. - della Regione Sardegna istanza di verifica preliminare (cd. screening) di compatibilità ambientale, per l’installazione di un impianto fotovoltaico in Comune di Uta, all’interno del territorio di competenza del C.A.S.I.C.


Dopo una prima integrazione documentale del 22 novembre 2007, la società interessata, con nota 11 giugno 2008, ha chiesto notizie sullo stato del procedimento, ricevendo in risposta la nota 11 luglio 2008, con cui il S.A.V.I. le ha comunicato essere ancora in corso la relativa istruttoria in quanto - a seguito dell’adozione, da parte della Giunta Regionale, di nuove linee guida in materia d’impianti fotovoltaici - si erano necessarie ulteriori informazioni relative all’estensione dell’area industriale interessata.


A ciò faceva seguito un’ulteriore nota del servizio S.A.V.I. del 23 luglio 2008, con cui si comunicava alla società ricorrente l’avvenuta ricezione dei dati richiesti al C.A.S.I.C., restando necessaria, a quel punto, la sola pronuncia formale di conclusione del procedimento.


Non avendo, da allora, ricevuto alcun altra comunicazione, Sarda Solar s.r.l. propone l’odierno gravame, con cui intende far dichiarare il silenzio inadempimento dell’Amministrazione regionale, deducendo le seguenti censure: Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 Allegato A alla D.GR. n. 5/11 e dell’art. 48 della legge Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9; violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.lgvo 152/2006.


Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, contestando la fondatezza del gravame.


Alla Camera di consiglio del 21 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è fondato.


La procedura di verifica preliminare per l’eventuale sottoposizione a VIA trova regolamentazione nella deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2005, n. 5/11, che all’art. 9 dell’Allegato A indica in 60 giorni dalla presentazione dell’istanza (o dal ricevimento di eventuali integrazioni documentali) il termine per la conclusione del relativo procedimento.


Nel caso in esame la società ricorrente ha presentato la relativa istanza in data 19 ottobre 2007, ed integrato la documentazione il successivo 22 novembre, per cui il sopra citato termine di 60 giorni è infruttuosamente scaduto. Ciò posto, occorre ancora precisare che, in virtù di quanto disposto dall’art. 48 dalla legge Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo della procedura di verifica preliminare spetta ora alla Giunta Regionale, che dovrà, quindi, adottare il provvedimento in oggetto.


Deve, quindi, rivolgersi nei confronti della Regione Sardegna l’ordine di adottare il provvedimento espresso di conclusione del procedimento, rientrante nella competenza della Giunta Regionale, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.


Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione 2^, accoglie il ricorso e, per l’effetto:
- ordina alla Regione Sardegna di concludere il procedimento con provvedimento espresso della Giunta Regionale nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- condanna la Regione Sardegna al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1000,00 (mille/00), oltre ad IVA, CPA e contributo unificato.


Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2009, con l’intervento dei signori magistrati:
Rosa Panunzio Presidente
Francesco Scano Consigliere
Antonio Plaisant Primo Referendario - estensore

Depositata in Segreteria oggi 24.02.2009
Il Direttore di Segreteria



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