AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. SARDEGNA, Sez.II - 24 Febbraio 2009, n.213
V.I.A. - Regione Sardegna - L. n. 9/2006 - Verifica preliminare di
sottoposizione a VIA - Procedimento conclusivo - Competenza - Giunta regionale.
In virtù di quanto disposto dall’art. 48 dalla legge Regione Sardegna 12 giugno
2006, n. 9, la competenza ad adottare - entro 60 giorni dalla presentazione
dell’istanza - il provvedimento conclusivo della procedura di verifica
preliminare per la sottoposizione a VIA spetta alla Giunta Regionale. Pres.
Panunzio, Est. Plaisant - S. S. s.r.l. (avv.ti Capria, D’Angelo, Gardini e Lai)
c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Contu e Murrone). T.A.R. SARDEGNA,
Sez.II - 24 febbraio 2009, n.213
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N. 213/2009
Ric. N. 1060/2008
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1060/2008 nell’interesse di Sarda Solar s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella
Capria, Davide D’Angelo, Elisabetta Gardini e Massimo Lai, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, via Grazia Deledda n. 74,
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Vicepresidente pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Piero Contu e Roberto Murroni, con
domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento n.
69,
Assessorato Regionale Difesa Ambiente, in persona dell’Assessore, non costituito
in giudizio;
in relazione al silenzio inadempimento
formatosi in merito alla richiesta di procedura di verifica presentata da Sarda
Solar s.r.l. in data 19 ottobre 2007, finalizzata a verificare la necessità o
meno di sottoporre a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto
di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 10.614,24 KWp denominato “Sarda
Solar – Macchiareddu”, da realizzare in Comune di Uta, in area interna al
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Cagliari.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna.
Visti tutti gli atti causa.
Relatore alla Camera di consiglio del 21 gennaio 2009 il dott. Antonio Plaisant
ed uditi gli avvocati delle parti come da separato verbale.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO
In data 19 ottobre 2007 la Sarda Solar s.r.l. aveva presentato all’Assessorato
Difesa dell’Ambiente - Servizio S.A.V.I. - della Regione Sardegna istanza di
verifica preliminare (cd. screening) di compatibilità ambientale, per
l’installazione di un impianto fotovoltaico in Comune di Uta, all’interno del
territorio di competenza del C.A.S.I.C.
Dopo una prima integrazione documentale del 22 novembre 2007, la società
interessata, con nota 11 giugno 2008, ha chiesto notizie sullo stato del
procedimento, ricevendo in risposta la nota 11 luglio 2008, con cui il S.A.V.I.
le ha comunicato essere ancora in corso la relativa istruttoria in quanto - a
seguito dell’adozione, da parte della Giunta Regionale, di nuove linee guida in
materia d’impianti fotovoltaici - si erano necessarie ulteriori informazioni
relative all’estensione dell’area industriale interessata.
A ciò faceva seguito un’ulteriore nota del servizio S.A.V.I. del 23 luglio 2008,
con cui si comunicava alla società ricorrente l’avvenuta ricezione dei dati
richiesti al C.A.S.I.C., restando necessaria, a quel punto, la sola pronuncia
formale di conclusione del procedimento.
Non avendo, da allora, ricevuto alcun altra comunicazione, Sarda Solar s.r.l.
propone l’odierno gravame, con cui intende far dichiarare il silenzio
inadempimento dell’Amministrazione regionale, deducendo le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 Allegato A alla D.GR. n. 5/11 e
dell’art. 48 della legge Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9; violazione e
falsa applicazione dell’art. 31 d.lgvo 152/2006.
Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, contestando la fondatezza del
gravame.
Alla Camera di consiglio del 21 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La procedura di verifica preliminare per l’eventuale sottoposizione a VIA trova
regolamentazione nella deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2005, n.
5/11, che all’art. 9 dell’Allegato A indica in 60 giorni dalla presentazione
dell’istanza (o dal ricevimento di eventuali integrazioni documentali) il
termine per la conclusione del relativo procedimento.
Nel caso in esame la società ricorrente ha presentato la relativa istanza in
data 19 ottobre 2007, ed integrato la documentazione il successivo 22 novembre,
per cui il sopra citato termine di 60 giorni è infruttuosamente scaduto. Ciò
posto, occorre ancora precisare che, in virtù di quanto disposto dall’art. 48
dalla legge Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, la competenza ad adottare il
provvedimento conclusivo della procedura di verifica preliminare spetta ora alla
Giunta Regionale, che dovrà, quindi, adottare il provvedimento in oggetto.
Deve, quindi, rivolgersi nei confronti della Regione Sardegna l’ordine di
adottare il provvedimento espresso di conclusione del procedimento, rientrante
nella competenza della Giunta Regionale, entro il termine di trenta giorni dalla
comunicazione della presente sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione 2^, accoglie il
ricorso e, per l’effetto:
- ordina alla Regione Sardegna di concludere il procedimento con provvedimento
espresso della Giunta Regionale nel termine di trenta giorni dalla comunicazione
della presente sentenza;
- condanna la Regione Sardegna al pagamento delle spese processuali, che liquida
in euro 1000,00 (mille/00), oltre ad IVA, CPA e contributo unificato.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2009, con
l’intervento dei signori magistrati:
Rosa Panunzio Presidente
Francesco Scano Consigliere
Antonio Plaisant Primo Referendario - estensore
Depositata in Segreteria oggi 24.02.2009
Il Direttore di Segreteria
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it