AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR SARDEGNA, Sez. II - 9 giugno 2009, n. 921



AREE PROTETTE - Valutazione di incidenza - Art. 5, c. 9 D.P.R. n. 357/1997 - Conclusione del procedimento - Esito negativo - Possibilità - Inidoneità delle misure di mitigazione di attenuare le criticità - Eccezione. Il tenore della disposizione di cui all’art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (c. 9) è univoco nell’ammettere la possibilità che il procedimento di valutazione dell’incidenza si concluda in senso negativo per il proponente, con un’unica eccezione nel caso che “il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica”: solo in quest’ultima evenienza, che certamente non si ravvisa nel caso in esame, il legislatore prevede che il procedimento debba comunque terminare con l’autorizzazione dell’intervento proposto. Tale conclusione trova conferma in un prevalente orientamento della giurisprudenza, secondo cui il giudizio di incidenza ambientale ben può avere esito negativo, laddove l’Amministrazione ritenga, sulla base degli elementi in suo possesso, che nessuna misura di mitigazione sia oggettivamente in grado di attenuare in modo soddisfacente le criticità accertate (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917): ciò conferma che l’Amministrazione non è affatto obbligata a “mantenere in piedi” il procedimento fino ad una sua positiva conclusione, rientrando nei suoi poteri la decisione di concludere con un rigetto il giudizio di incidenza ambientale. Pres. Panunzio, Est. Plaisant - V. s.r.l. (avv.ti Contu e Iannotta) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Picco e Sau) e altri (n.c.). T.A.R. SARDEGNA, Sez.II - 09/06/2009, n.921

 

 

 

N. 00921/2009 REG.SEN.
N. 00403/2006 REG.RIC.
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 403 del 2006, proposto da:
Villaggio dei Pini s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Contu e Lucio Iannotta, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, via Ancona n. 3;

contro

- Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Laura Picco e Sonia Sau, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69;
- Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente, non costituito in giudizio;
- Comune di Sorso, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

con il ricorso principale:

- del provvedimento di cui alla nota 15 febbraio 2006, n. 4895, con cui la Direzione Generale dell’Ambiente - Servizio Sostenibilità Ambientale Valutazione degli Impatti (S.A.V.I.), in risposta alla nota 23 dicembre 2005, prot. n. 41948, del Servizio Conservazione della Natura e degli Habitat, ha ritenuto di dover sottoporre a valutazione d’impatto ambientale il progetto di ampliamento della struttura alberghiera Hotel Villaggio dei Pini di proprietà della ricorrente;

- di ogni altro atto premesso, conseguente, connesso e consequenziale ed in particolare: b) della deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 5/11, nella parte e per l’ipotesi in cui consenta la sottoposizione a V.I.A. di opere già realizzate; b2) ove occorra, della citata nota 23 dicembre 2005, prot. n. 41948, a firma del Direttore del Servizio Conservazione della Natura e degli Habitat, con la quale l’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente ha chiesto al Servizio Sostenibilità Ambientale di esprimere parere in merito alla assoggettabilità o meno degli interventi previsti alla valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.p.r. 12 aprile 1996, disponendo nelle more la sospensione dell’istruttoria relativa alla valutazione d’incidenza ambientale;

con i motivi aggiunti notificati in data 15 novembre 2007:

- della determinazione 12 settembre 2007, n. 1246, comunicata con nota 13 settembre 2007, prot. n. 31085, della Direzione Generale dell’Ambiente - S.A.V.I., con la quale è stata rifiutata la richiesta approvazione, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 120/2003, del progetto di ampliamento della struttura Hotel Villaggio dei Pini;

- della nota di comunicazione dei motivi ostativi della Direzione Generale dell’Ambiente 17 aprile 2007, prot. n. 11471;

con i motivi aggiunti notificati in data 22 aprile 2008:

- della nota 22 febbraio 2008, prot. n. 4947, della Direzione Generale dell’Ambiente, con la quale l’Amministrazione ha richiesto che il progetto della Società Villaggio dei Pini s.r.l. sia sottoposto a V.I.A., in riferimento alla disciplina di cui alla lett. t), punto 8, All. IV, del d.lgs. 4/2008, nonché al disposto di cui all’art. 20, comma 12, della l.r. 3/2003, e alla D.G.R. 15 febbraio 2005, n. 5/11;

con i motivi aggiunti notificati in data 20 novembre 2008:

- della decisione di cui alla nota 17 settembre 2008, n. 23277, della Direzione Generale dell’Ambiente - S.A.V.I., con la quale la Regione ha comunicato alla Villaggio dei Pini s.r.l. i motivi ostativi, ex art. 10 bis legge 241/1990, all’accoglimento dello studio di valutazione d’incidenza ambientale presentato in data 11 febbraio 2008, per l’ampliamento della struttura Hotel Villaggio dei Pini;

con i motivi aggiunti notificati in data 27 gennaio 2009:

- della determinazione 28 novembre 2008, n. 30358/1051, della Direzione Generale dell’Ambiente - S.A.V.I., con la quale: a) è stato confermato il giudizio negativo di cui alla determinazione 12 settembre 2007, n. 1246; b) è stato rigettato il progetto della società ricorrente di valutazione di incidenza ambientale all’ampliamento della struttura Hotel Villaggio dei Pini, presentato in data 11 febbraio 2008; c) è stato espresso giudizio negativo di valutazione di incidenza in relazione alle opere già realizzate.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 06/05/2009 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

I. La società Villaggio dei Pini s.r.l. ha presentato, nell’anno 2004, un progetto di ampliamento della struttura alberghiera Hotel Villaggio dei Pini - sita in Comune di Sorso, loc. Platamona, in area dichiarata d’interesse comunitario sotto il profilo ambientale, per la rilevante presenza di flora e fauna autoctone - allegando uno studio di valutazione di incidenza ambientale, che la Direzione Generale dell’Ambiente - Servizio Sostenibilità Ambientale Valutazione degli Impatti (S.A.V.I.) della Regione Sardegna, con atto del 15.2.2006, n. 4895, aveva però giudicato insuscettibile di accoglimento, ritenendo che l’intervento dovesse essere sottoposto alla diversa procedura di valutazione di impatto ambientale.

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 15 aprile 2006, la Villaggio dei Pini s.r.l. ha chiesto l’annullamento di tale decisione, unitamente alla deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 5/11, nella parte in cui consente di sottoporre a V.I.A. anche progetti volti all’ampliamento di opere già realizzate, nonché la nota del competente Assessorato regionale 23 dicembre 2005, n. 41948, con cui era stato chiesto al S.A.V.I. un parere sulla sottoponibilità a V.I.A. del progetto.

Il gravame è affidato ad articolate censure con cui, in sintesi, si assume che la decisione di estendere la procedura di V.I.A. anche alle “modifiche o estensioni di progetti …già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni sull’ambiente” (art. 2, comma 2, della citata deliberazione della Giunta regionale) si porrebbe in contrasto con quanto previsto dal d.p.r. 12 aprile 1994 e della l.r. 1/1999.

In data 17 maggio 2006 si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo la reiezione del gravame ed eccependone la tardività in relazione all’impugnazione del provvedimento 23 dicembre 2005, n. 41948, del Direttore del Servizio Conservazione della Natura e degli Habitat, con il quale era stata disposta l’acquisizione di un parere del S.A.V.I. in merito alla possibilità di assoggettare a V.I.A. l’intervento proposto dalla società ricorrente.

Nella Camera di consiglio del 17 maggio 2006 - giusta l’ordinanza di questa Sezione in pari data, n. 177/2006 - l’istanza cautelare contenuta nel ricorso è stata accolta.

II. Con nota 4 ottobre 2006, n. 32514, la Direzione Generale dell’Ambiente ha disposto, oltre a svariate integrazioni documentali, il deposito di uno studio d’incidenza ambientale sulle opere già realizzate, ritenendo di dover effettuare la valutazione (questa volta, per l’appunto, di incidenza ambientale, e non già di impatto ambientale) relativamente all’intervento nel suo insieme, tenendo conto anche delle opere già a suo tempo realizzate. Di conseguenza la società ricorrente ha prodotto una relazione integrativa, illustrando le misure proposte per la mitigazione dell’incidenza ambientale legata al nuovo intervento e assumendo che le opere già realizzate non avrebbero inciso sull’ambiente, ricadendo su aree non interessate da vegetazione.

Con nota 17 aprile 2007, n. 11471, la Direzione Generale dell’Ambiente ha notificato un preavviso di rigetto della richiesta in esame, evidenziando diversi aspetti di lacunosità che inficerebbero lo Studio presentato.

La società ricorrente, con nota del 4 maggio 2007, ha ulteriormente illustrato i motivi per cui riteneva l’intervento compatibile, dichiarandosi disponibile ad apportare ulteriori misure migliorative, ma con provvedimento 12 settembre 2007, n. 1246, la Direzione Generale dell’Ambiente ha rigettato la richiesta, ritenendo che le integrazioni proposte da Villaggio dei Pini s.r.l. non avessero risolto le criticità individuate.

Con motivi aggiunti notificati in data 15 novembre 2007, Villaggio dei Piani s.r.l. ha chiesto l’annullamento di quest’ultimo provvedimento, oltre che dei presupposti atti procedimentali, deducendo: 1) Violazione dei principi, delle disposizioni e della ratio del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, sovvertimento della funzione propria del procedimento di valutazione di incidenza ambientale; 2) Violazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE, recepita dal d.p.r. 357/1997 e violazione dello stesso d.p.r.; 3) Violazione delle disposizioni del d.p.r. 357/1997, difetto di istruttoria, motivazione insufficiente, mancata considerazione del risultato di conservazione e ripristino degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario; 4) Violazione delle disposizioni del d.p.r. 357/1997, difetto di istruttoria, motivazione insufficiente, mancata considerazione del risultato di conservazione e ripristino degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora selvatiche di interesse comunitario, grave travisamento dei fatti ed errore sui presupposti, disparità di trattamento, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità; 5) Violazione delle disposizioni del d.p.r. 357/1997, difetto di istruttoria, motivazione insufficiente, grave travisamento dei fatti.

Sostiene, in sintesi, la ricorrente, che l’Amministrazione: - non avrebbe adeguatamente valutato le misure di mitigazione proposte, snaturando la funzione propria della valutazione d’incidenza ambientale; - non avrebbe tenuto conto della situazione di degrado in cui già versava il sito; - non avrebbe tenuto conto del fatto che il nuovo intervento, in diretta continuità fisica con il fabbricato preesistente, non prevede nuovi ingressi e sentieri; - avrebbe erroneamente ritenuto che l’ampliamento proposto comporterebbe un incremento delle presenze giornaliere di 700/800 unità, laddove l’aumento non sarà, invece, superiore alle 400 unità giornaliere; - avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente il contenuto dello studio, che sarebbe, invece, ampiamente approfondito e correttamente incentrato sul fatto che nessun nuovo habitat verrà sottratto, in quanto le opere incidono su aree già prive di vegetazione.

Con nota depositata il 22 febbraio 2008, la Regione Sardegna ha eccepito l’infondatezza di tali censure, chiedendone l’integrale rigetto.

III. A seguito di una riunione svoltasi il 28 novembre 2007 presso la Direzione Generale dell’Ambiente, nonché dell’inserimento dell’intervento in apposita variante al Regolamento comunale del Piano di Gestione del Sito d’interesse comunitario di Platamona, approvata con deliberazione del Consiglio comunale di Sorso n. 5/2008, la società ricorrente, in data 11 febbraio 2008, ha presentato un nuovo studio di incidenza ambientale, avente ad oggetto, questa volta, anche le opere a suo tempo già realizzate. E tuttavia, con provvedimento 22 febbraio 2008, n. 4947, la Direzione Generale dell’Ambiente ha nuovamente ritenuto necessaria la V.I.A., estesa dal d.lgs. 4/2008 (lett. t, punto 8, dell’All. IV), nel frattempo entrato in vigore, anche ad interventi di ampliamento di opere esistenti che possano comportare gravi ripercussioni sull’ambiente.

Con motivi aggiunti notificati in data 22 aprile 2008, Villaggio dei Pini s.r.l. ha chiesto l’annullamento di quest’ultima determinazione, sostenendo che la disciplina transitoria contenuta del d.lgs. 4/2008 (art. 35, comma 2 ter) ne escluderebbe l’applicazione ai progetti presentati prima della sua entrata in vigore.

IV. Con determinazione 16 giugno 2008, n. 15974, la Direzione Generale dell’Ambiente, rettificando quanto indicato nella sopra citata nota 4947/2008, ha comunicato che “lo studio

presentato dalla società con lettera del 5.2.2008 sarà assoggettato alla procedura di valutazione di incidenza ambientale. Pertanto si provvederà a dar corso alla valutazione di incidenza presentata in data 11.2.2008, fermo restando che dovrà essere verificata l’ammissibilità dell’intervento rispetto a quanto previsto dalle N.T.A. del P.P.R., con particolare riferimento alle norme del regime transitorio di cui all’art. 15”. E tuttavia, con nota 17 settembre 2008, n. 23277, la stessa Direzione Generale ha poi comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza, cui ha fatto seguito una nota di controdeduzioni presentata dalla società ricorrente in data 30 settembre 2008.

Con motivi aggiunti notificati in data 19 novembre 2008, Villaggio dei Pini s.r.l. ha impugnato il sopra citato preavviso di rigetto, deducendo le seguenti censure: 1) Manifesto difetto d’istruttoria, manifesto travisamento dei fatti, eccesso di potere, violazione della disciplina di cui al d.p.r. 357/1997; 2) Violazione dei principi, delle disposizioni e della ratio del d.p.r. 357/1997, sovvertimento della funzione propria del procedimento di valutazione d’impatto ambientale, mancata considerazione delle misure di mitigazione proposte dalla società nella valutazione d’incidenza ambientale dell’11 febbraio 2008, mancata proposizione, da parte dell’Amministrazione, di misure di mitigazione.

Con tali censure la società ricorrente - oltre a riproporre il contenuto delle doglianze già esposte con i motivi aggiunti notificati in data 15 novembre 2007 - ha specificamente contestato tutte le ragioni ostative addotte dall’Amministrazione resistente in sede di preavviso di rigetto.

Con memoria difensiva del 21 novembre 2008, la Regione Sardegna ha ribadito l’infondatezza di tutti i gravami proposti, rilevando, altresì, che “la questione inerente la volontà manifestata dall’Amministrazione resistente di sottoporre a V.I.A. il progetto di ampliamento di cui è causa, non è più attuale, stante l’adozione della nota n. 15974 del 18.6.2008, dell’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente. Con tale nota la Regione ha comunicato alla società ricorrente che il progetto dalla stessa presentato sarebbe stato sottoposto unicamente a valutazione di incidenza ambientale. Ed infatti non è mai stato attivato alcun procedimento di V.I.A.”.

La stessa Regione resistente ha, inoltre, rilevato che “ogni vicenda relativa ad opere differenti, peraltro già realizzate dalla società Villaggio dei Pini in epoca precedente in assenza delle prescritte valutazioni di legge, andrà trattata in altra sede…per ammissione della stessa ricorrente lo studio di incidenza ambientale presentato l’11.2.2008 non riguarda il progetto di cui è causa, per il quale la Regione ha già negato l’approvazione in sede di V.I.C. (determinazione n. 1246/2007), ma opere diverse e già realizzate in assenza della prescritta valutazione regionale….L’unico provvedimento tra quelli impugnati per cui permane in capo alla ricorrente un interesse ad ottenerne l’annullamento è, pertanto, la determinazione n. 1246 del 12.9.2007 dell’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente, di rigetto di approvazione del progetto di ampliamento sottoposto a V.I.C”.

V. Con determinazione 28 novembre 2008, n. 30358, la Direzione Generale dell’Ambiente ha definitivamente rigettato l’istanza di valutazione d’incidenza ambientale, sia con riferimento alle opere ancora da costruire che riguardo agli interventi già realizzati, invitando il Comune di Sorso all’adozione dei provvedimenti di sua competenza.

L’Amministrazione ha fondato tale decisione su argomentazioni in parte simili a quelle già contenute nella precedente deliberazione n. 1246/2007 che ha espressamente richiamato, nonché su ulteriori considerazioni, relative ai contenuti del nuovo Studio presentato dalla società ricorrente nel febbraio 2008 ed alle osservazioni che la medesima società aveva nel frattempo formulato nei confronti del preavviso di rigetto.

Con motivi aggiunti notificati in data 27 gennaio 2009, Villaggio dei Pini s.r.l. ha chiesto l’annullamento della determinazione regionale n. 30358/2008, deducendo le seguenti censure: 1) Manifesto difetto di istruttoria, manifesto travisamento dei fatti, eccesso di potere, violazione della disciplina di cui al d.p.r. 357/1997, violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990 per omessa considerazione delle osservazioni presentate dalla Società villaggio dei Pini s.r.l. in data 30 settembre 2008, omissione che ha comportato l’accentuazione dell’eccepito travisamento totale dei fatti e del difetto d’istruttoria, difetto di motivazione; 2) Violazione dei principi, delle disposizioni e della ratio del d.p.r. 357/1997, sovvertimento della funzione propria del procedimento di valutazione d’incidenza ambientale, mancata considerazione, in difetto di una completa istruttoria e alla luce degli elementi indicati nelle osservazioni ex art. 10 bis, delle misure di mitigazione proposte dalla Società nella valutazione d’incidenza ambientale dell’ 11 febbraio 2008, mancata proposizione da parte dell’Amministrazione di misure di mitigazione, difetto di motivazione.

La società ricorrente ripropone, in sostanza, nei confronti della determinazione da ultimo impugnata, le stesse doglianze già oggetto dei precedenti gravami, rilevando, altresì, lo snaturamento dello strumento della valutazione d’incidenza ambientale, non avendo l’Amministrazione proposto alcuna misura di mitigazione aggiuntiva, nonché lamentando l’omesso esame di svariati aspetti evidenziati dalla ricorrente in sede di controdeduzioni al preavviso di rigetto.

Con memoria difensiva depositata in data 24 aprile 2009, la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento di tutti i gravami, rilevando altresì - in risposta all’eccezione di parziale improcedibilità sollevata dalla difesa della Regione con la memoria difensiva del 21 novembre 2008 (vedi supra) - che “la determinazione n. 1246/2007 (di rigetto dello studio di valutazione di incidenza ambientale presentato in data 2004-2006 dalla Villaggio dei Pini, determinazione impugnata con motivi aggiunti depositati in data 26.11.2007) a pag. 3 faceva espresso riferimento alle opere già realizzate nel 2004 (parcheggio, piscina, etc. cfr. secondo considerato della pagina) in quanto con nota della Direzione Generale prot. n. 32514 del 4.10.2006), l’Amministrazione aveva richiesto che la Società inserisse nella V.I.C. proprio le opere realizzate nel 2004, sospendendo l’istruttoria. E la Società Villaggio dei Piani ha appunto ottemperato a tali richieste (cfr. terzo considerato, pag. 3). Alla luce di quanto esposto, risulta dunque evidente che lo studio di incidenza ripresentato nel 2008, su impulso dell’Assessorato dell’Ambiente (nella riunione del 28.11.2007), avendo il medesimo oggetto di quello del 2004, integrato nel 2006 su richiesta della Regione, non esula in alcun modo, neanche in astratto, dall’oggetto del presente giudizio”.

Alla pubblica udienza del 6 maggio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione
 

DIRITTO
 

Considerata la complessità della vicenda posta all’attenzione del Collegio, è opportuno procedere, in via preliminare, ad una verifica dell’attuale persistenza, in capo a Villaggio dei Pini s.r.l., di un concreto interesse alla trattazione dei singoli gravami e ciò anche alla luce dell’eccezione di parziale improcedibilità sollevata dalla Regione nella memoria difensiva del 21 novembre 2008, cui ha la ricorrente ha replicato con la memoria conclusiva del 24 aprile 2009 (vedi narrativa).

Rileva il Collegio, in primo luogo, la sopravvenuta carenza d’interesse alla trattazione del ricorso introduttivo (in narrativa sub I) e dei motivi aggiunti notificati in data 22 aprile 2008 (in narrativa sub III).

I suddetti gravami hanno, rispettivamente, ad oggetto la nota 15 febbraio 2006, n. 4895, e la determinazione 22 febbraio 2008, n. 4947, cioè i due provvedimenti con cui la Regione, seppur in distinte fasi del procedimento, aveva ritenuto di sottoporre il proposto intervento a valutazione d’impatto ambientale.

Orbene entrambe queste decisioni sono state successivamente poste nel nulla da successivi atti del procedimento: la nota 15 febbraio 2006, n. 4895, è stata superata dalla determinazione 4 ottobre 2006, n. 32514, (con la quale la Regione ha ritenuto di sostituire la V.I.A. con una valutazione d’incidenza ambientale), così come la determinazione 22 febbraio 2008, n. 4947, che aveva reintrodotto la richiesta di V.I.A., è stata, a sua volta, posta nel nulla dalla determinazione 16 giugno 2008, n. 15974, con cui l’oggetto del procedimento è stato nuovamente mutato da valutazione d’impatto ambientale in valutazione d’incidenza ambientale.

La ricorrente non ha, quindi, allo stato attuale, alcun interesse alla trattazione dei suindicati gravami, che devono essere, pertanto, dichiarati improcedibili.

Il Collegio rileva, inoltre, l’inammissibilità dei motivi aggiunti notificati in data 19 novembre 2008 (in narrativa sub IV), aventi ad oggetto la nota 17 settembre 2008, n. 23277, con cui la Direzione Generale aveva comunicato il preavviso di rigetto del nuovo Studio d’incidenza ambientale.

Il preavviso di rigetto è, infatti, un atto di natura endoprocedimentale, come tale privo di autonoma portata lesiva, tanto che il relativo iter procedimentale si è poi concluso con il provvedimento di rigetto vero e proprio, che la società ricorrente ha impugnato con i motivi aggiunti notificati in data 27 gennaio 2009, dei quali si tratterà più avanti.

Devono essere esaminati nel merito, invece, sia i motivi aggiunti notificati il 15 novembre 2007 (in narrativa sub II), aventi ad oggetto la determinazione regionale n. 1246/2007, di rigetto del primo Studio d’incidenza ambientale presentato dalla società ricorrente, sia i motivi aggiunti notificati il 27 gennaio 2009 (in narrativa sub V), per l’appunto riguardanti la determinazione regionale n. 30358/2008, con cui è stato espresso giudizio negativo anche sul secondo Studio d’incidenza ambientale, presentato dalla società ricorrente in data 11 febbraio 2008.

Il Collegio giudica, infatti, priva di pregio l’eccezione sollevata dalla difesa regionale con la memoria del 21 novembre 2008, ove si sostiene che il secondo Studio d’incidenza ambientale, avente ad oggetto anche le opere già realizzate, non corrisponderebbe ad un interesse attuale della Villaggio dei Pini s.r.l., in quanto quegli interventi furono già a suo tempo oggetto di valutazione negativa d’incidenza ambientale.

Tale argomentazione non è condivisibile perché è stata la stessa Regione, proprio con la determinazione n. 1246/2007, a disporre l’estensione della valutazione d’incidenza ambientale alle opere già realizzate, e la società ricorrente, con il nuovo Studio presentato in data 11 febbraio 2008, non ha fatto altro che ottemperare a tale richiesta, chiaramente finalizzata ad un esame complessivo dell’incidenza ambientale dell’intera struttura. Ma soprattutto perché, dopo la presentazione della citata memoria difensiva regionale, è stata adottata una nuova deliberazione, di rigetto dello Studio presentato nel febbraio 2008, per cui non vi è dubbio che lo stesso costituisca oggetto attuale della presente controversia.

Ciò detto, e passando al merito, il Collegio ritiene di dover esaminare separatamente i due gravami che ha ritenuto ammissibili, in quanto le relative censure, pur sotto vari aspetti connesse, riguardano distinte determinazioni e presentano concreti elementi di differenziazione.

Cominciando dai motivi aggiunti del 15 novembre 2007, gli stessi hanno ad oggetto, come già si è rilevato, la determinazione della Direzione Generale dell’Ambiente n. 1246/2007, di rigetto del primo Studio d’incidenza ambientale presentato dalla ricorrente (con le modifiche apportate nel 2006 su richiesta della stessa Regione).

1) e 2) Con le prime due censure, strettamente connesse, la società ricorrente osserva che l’Amministrazione - pur a fronte di un intervento studiato in modo da assicurare, con apposite misure di mitigazione (quali la contiguità del nuovo intervento ai preesistenti edifici, per evitare interruzioni delle superfici boscate, la depurazione affidata a piante autoctone, il reimpianto di ginepri in misura superiore agli alberi di minor pregio abbattuti, l’esclusione di nuova sentieristica, il limite alla frequentazione umana nei 9/10 del territorio), il mantenimento di un soddisfacente livello di conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna presenti in loco - non avrebbe preso in considerazione le misure proposte, né avrebbe suggerito misure alternative, snaturando la funzione stessa della valutazione d’incidenza ambientale, che è quella di assicurare il miglior possibile inserimento dell’opera proposta nel contesto naturale di riferimento; né avrebbe fatto precedere le proprie determinazioni negative da un’adeguata istruttoria in ordine all’effettivo stato dei luoghi ed all’efficacia delle misure proposte, omettendo, ad esempio, di considerare che l’ampliamento proposto manterrà intatta un’ampia area esistente di superficie boscata.

Tali argomentazioni non possono essere condivise.

Emerge dalla lettura del provvedimento impugnato che lo stesso non si esaurisce in una semplice contestazione dell’intervento proposto, bensì contiene - seppure in forma a volte implicita, ma comunque oggettivamente comprensibile - l’indicazione delle misure che l’Amministrazione ritiene indispensabili. E, difatti, laddove l’Amministrazione evidenzia che non “è stata svolta l’analisi sull’insediabilità attuale e potenziale derivante dalle previsioni dello strumento urbanistico generale, in riferimento agli effetti cumulativi del carico antropico sugli habitat e sulle specie presenti nel SIC” e che “tale analisi avrebbe consentito di valutare se l’ulteriore insediabilità avrebbe potuto creare elementi di turbativa aggiuntiva”, non fa altro che indicare un elemento indispensabile ai fini della valutazione positiva, la cui mancanza impedisce, allo stato, l’approvazione dello Studio proposto. Discorso non dissimile vale per il rilievo circa l’insussistenza di “un computo delle superfici di habitat sottratte in quanto la quantificazione degli stessi, che peraltro ha trascurato le aree di cantiere, l’impianto di fitodepurazione, i camminamenti e le pertinenza, si basa unicamente sulle somme degli alberi (esclusivamente ginepri e pini) sacrificati negli interventi realizzati e da realizzare”, così come l’osservazione che “lo studio di incidenza non ha valutato le possibili ripercussioni della sottrazione di habitat sui corridoi ecologici…che potrebbero compromettere la funzionalità e la struttura degli habitat presenti nel contesto ambientale”.

La motivazione del diniego è, quindi, ben chiara, e si fonda, in sostanza, sull’insufficienza dello Studio condotto ai fini di una compiuta valutazione dell’incidenza ambientale dell’intervento, secondo valutazioni di carattere squisitamente tecnico-discrezionale (incompletezza dei calcoli delle superfici sottratte, mancata considerazione dell’habitat quale concetto dinamico, etc.) che rientrano nelle sfera di competenza dell’Amministrazione procedente, in questa sede sindacabile sotto in ragione di vizi estrinsecamente rilevabili (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917), nel caso di specie non presenti.

Sotto un profilo più generale, inoltre, è opportuno evidenziare come la stessa impostazione di fondo che sottende le censure in esame non possa essere condivisa.

Non è esatto, infatti, quanto afferma la ricorrente in ordine al fatto che, in sede di valutazione d’incidenza ambientale, non si possa giungere ad un giudizio finale di carattere negativo, dovendo l’Amministrazione limitarsi a proporre misure di attenuazione dell’incidenza ambientale.

Tale impostazione è, in primo luogo, smentita dalla disciplina normativa che regola il procedimento di valutazione d’incidenza ambientale, costituita dall’art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, il quale - una volta stabilito (al comma 3) che siano sottoposti alla valutazione d’incidenza gli interventi relativi a siti d’importanza comunitaria e, altresì, delineato le competenze e la relativa scansione procedimentale - precisa, al comma 9, che “Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all' articolo 13”.

Il tenore della disposizione è univoco nell’ammettere la possibilità che il procedimento di valutazione dell’incidenza si concluda in senso negativo per il proponente, con un’unica eccezione nel caso che “il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica”: solo in quest’ultima evenienza, che certamente non si ravvisa nel caso in esame, il legislatore prevede che il procedimento debba comunque terminare con l’autorizzazione dell’intervento proposto.

Tale conclusione trova conferma in un prevalente orientamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide, secondo cui il giudizio di incidenza ambientale ben può avere esito negativo, laddove l’Amministrazione ritenga, sulla base degli elementi in suo possesso, che nessuna misura di mitigazione sia oggettivamente in grado di attenuare in modo soddisfacente le criticità accertate (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917, ove si afferma espressamente “che anche la semplice probabilità di un pregiudizio per l'integrità e la conservazione del sito sia sufficiente a far concludere in senso negativo la valutazione di incidenza ambientale”): ciò conferma che l’Amministrazione non è affatto obbligata a “mantenere in piedi” il procedimento fino ad una sua positiva conclusione, rientrando nei suoi poteri la decisione di concludere con un rigetto il giudizio di incidenza ambientale.

Né può essere condiviso l’ulteriore rilievo mosso dalla società ricorrente, che lamenta un difetto d’istruttoria inficiante il provvedimento impugnato. E, difatti, i giudizi espressi dall’Amministrazione risultano collegati alle risultanze dello Studio presentato dalla stessa ricorrente e/o ai risultati del Sopralluogo svolto dall’Amministrazione in data 29 agosto 2006, i cui esiti non sono stati in sé contestati dalla ricorrente, per cui la doglianza non merita accoglimento.

3) L’Amministrazione, nell’esprimere il proprio giudizio negativo, non avrebbe tenuto conto del fatto che molte delle misure di mitigazione proposte dalla ricorrente sugli habitat vegetali mirano ad una positiva interazione tra gli stessi e la fauna locale, per cui, ad esempio, si è previsto, in prevalenza, il reimpianto di specie arboree non nocive per l’avifauna di zona.

La censura non merita di essere condivisa.

A parte la sua evidente genericità, infatti, la stessa riguarda aspetti direttamente inerenti il merito della scelta amministrativa, per definizione riservato alle valutazioni dell’Amministrazione procedente: non vi è dubbio che spetti soltanto alla Regione valutare, ad esempio, se sia sufficiente, ai fini della preservazione dell’habitat, il reimpianto delle specie vegetali esistenti in sito o se, invece, la situazione locale imponga, invece, di precludere in radice la possibilità di procedere all’abbattimento di esemplari vegetali.

4) La Regione non avrebbe, inoltre, tenuto conto del fatto che l’intervento proposto consiste esclusivamente nella realizzazione di un nuovo fabbricato (pari a mq. 570), senza che siano stati previsti marciapiedi, camminamenti o nuovi ingressi, e ciò al fine di preservare la continuità degli habitat esistenti; vi sarebbe stato, inoltre, un travisamento dei fatti nella parte in cui l’Amministrazione afferma che il nuovo insediamento comporterà un incremento di 700/800 presenze giornaliere (per un totale di 80.000 in tutto il periodo) nella stagione turistica, laddove si tratterebbe al massimo di 400 unità, le quali, peraltro, non potrebbero accedere all’area del nuovo insediamento, come detto sostanzialmente preclusa alla circolazione umana, con la conseguente erroneità dell’ulteriore rilievo dell’Amministrazione secondo cui la proponente non avrebbe formulato “alcuna valutazione in merito all’incidenza sugli habitat e sulle specie che tale carico antropico comporta rispetto all’area vasta circostante”.

Il motivo è infondato.

Sul punto è sufficiente osservare come nel provvedimento impugnato si legga che “non è stata svolta l’analisi sull’insediabilità attuale e potenziale derivante dalle previsioni dello strumento urbanistico generale, in riferimento agli effetti cumulativi del carico antropico sugli habitat e sulle specie presenti nel SIC” e che “tale analisi avrebbe consentito di valutare se l’ulteriore insediabilità avrebbe potuto creare elementi di turbativa aggiuntiva”.

Secondo il giudizio dell’Amministrazione, quindi, lo Studio condotto dalla ricorrente è insufficiente ad assicurare la compatibilità della struttura proposta con il delicato habitat di inserimento, sotto lo specifico profilo dell’aumento delle presenze umane che inevitabilmente deriveranno dall’ampliamento della struttura. E tale rilievo fonda adeguatamente la decisione dell’Amministrazione - a prescindere dalla correttezza del dato previsionale in ordine all’aumento delle presenza giornaliere ed annue in sito - posto che la lacuna progettuale individuata attiene proprio a tale aspetto e può avere, quindi, oggettivamente impedito il buon esito della richiesta.

5) Con la quinta censura si evidenzia che i rilievi specifici mossi dall’Amministrazione nei confronti dello Studio di incidenza ambientale sarebbero, sotto diversi aspetti, caratterizzati da imprecisioni tecniche ed errori di fatto: A) Non risponderebbe al vero che lo Studio non approfondisca adeguatamente gli elementi indicati nell’allegato G. del D.P.R. 357/1997, posto che, invece, sarebbero stati analiticamente analizzati la tipologia delle opere da effettuarsi, la dimensione e l’ambito di riferimento, l’uso delle risorse naturali, etc, il che risulterebbe con particolare evidenza dalla integrazione allo Studio depositata nel 2006, ove sono presenti appositi paragrafi intitolati “3. Effetti cumulativi dell’intero complesso, 3.1 Piante ad alto fusto; 3.1.1. Ginepri…, etc.”, con un’analiticità di per sé comprovante l’adeguatezza dello Studio effettuato; A1) Non risponderebbero al vero le affermazioni della Regione secondo cui la Proponente avrebbe “trascurato le aree di cantiere, l’impianto di fitodepurazione, i camminamenti, le pertinenze…le possibili ripercussioni della sottrazione di habitat sui corridoi ecologici…” e secondo cui “il criterio utilizzato per la quantificazione degli effetti dell’intervento sulla vegetazione riferito alla mera sommarietà di alberi sacrificati non è scientificamente corretto in quanto prescinde dal concetto di habitat inteso come l’insieme delle unità ambientali e della loro interazione con le componenti biotiche e abiotiche inserite all’interno di un sistema ambientale dinamico…”; A2) I suddetti giudizi negativi, espressi dall’Amministrazione sarebbero smentiti dalle numerose parti dello Studio ispirate ad una concezione di habitat letto nella sua progressione dinamica, che tenga conto dell’interazione tra flora e fauna, quali , ad esempio, il par. 3.4., ove si fa riferimento agli effetti positivi delle due vasche di fitodepurazione “poiché diversi anfibi già stanziati nella parte SW del corpo alberghiero principale troveranno rifugio ed habitat favorevole…”; B) I rilievi mossi dall’Amministrazione sul mancato computo degli habitat sottratti sarebbero erronei, in quanto lo Studio proposto varrebbe ad escludere qualsiasi sottrazione di habitat, posto che ogni esemplare vegetale abbattuto verrà reimpiantato, il nuovo fabbricato è previsto come contiguo a quelli preesistenti e non sono previsti nuovi ingressi o camminamenti, è stata esclusa ogni ulteriore frammentazione delle aree boscate, sono state evitate interferenze con il sistema dunale, è stata evitata la continuità delle recinzioni, in modo da consentire il passaggio di animali selvatici; C) L’ulteriore rilievo dell’Amministrazione, inerente la discordanza tra le foto aree e la dichiarata ubicazione degli impianti sportivi e dell’anfiteatro su aree prive di vegetazione, sarebbe smentito dalle cartografie allegate al Progetto (all. 1, 3 e 4), che confermerebbero l’assenza di specie arboree in quelle aree.

L’articolata censura non può essere condivisa.

La stessa, infatti, così come formulata, attiene sostanzialmente a profili di merito, non suscettibili di valutazione in questa sede, quali ad esempio i rilievi mossi dall’Amministrazione circa l’incompletezza dello Studio proposto, l’inidoneità del sistema di espianto e successivo reimpianto delle specie arboree, la mancata considerazione degli effetti positivi prodotti sulle specie anfibie dall’impianto di depurazione: tutti aspetti che sottendono giudizi di carattere tecnico-discrezionale, che l’Amministrazione ha legittimamente condotto, con adeguata motivazione ed in modo complessivamente esente dai profili di censura dedotti.

Per quanto premesso i motivi aggiunti notificati in data 15 novembre 2007 devono essere respinti.

Ciò posto, si può passare all’esame dei motivi aggiunti notificati in data 27 gennaio 2009, aventi ad oggetto la determinazione regionale n. 30358/2008, con cui è stato rigettato anche il secondo Studio d’incidenza ambientale (relativo, questa volta, all’intero complesso alberghiero, comprese le opere già a suo tempo realizzate), presentato dalla società ricorrente in data 11 febbraio 2008.

Con il primo motivo si deduce, sotto diversi profili, il difetto di motivazione ed istruttoria, nei termini di seguito esposti.

In primo luogo Villaggio dei Pini s.r.l. lamenta l’omesso esame di alcune delle osservazioni proposte avverso il preavviso di rigetto comunicato dall’Amministrazione con nota del 17 settembre 2008, n. 23277, e in particolare:

a) in relazione alla realizzazione di una nuova dependance e di nuovi parcheggi, la ricorrente ha osservato, nel corso del procedimento, che l’area prescelta è posta in prossimità di tre strade asfaltate, è compresa tra due edifici preesistenti, ed incide su una superficie occupata in prevalenza da pini di origine antropica “da considerarsi come pineta deperente”, con “presenza marginale” di ginepri, per cui, in ragione di tutti questi elementi, “l’intervento proposto non sottrae habitat prioritario, ma potrebbe rappresentare, se autorizzato, occasione di trasformare una superficie con habitat artificiale a bassa biodiversità in una a più elevata naturalità e biodiversità”.

A fronte di tali rilievi, l’Amministrazione ha motivato il proprio giudizio negativo mediante rinvio alle valutazioni già espresse, con la determinazione n. 1246/1997, nei confronti del primo Studio proposto, rispetto al quale, sul punto, il nuovo Studio non avrebbe comportato sostanziali variazioni.

Secondo la ricorrente tale motivazione sarebbe insufficiente, perché non conterrebbe alcuna specifica valutazione circa la controdeduzione svolta in sede procedimentale.

La censura non può essere condivisa.

L’osservazione sollevata dalla ricorrente, infatti, non introduce alcun rilevante elemento di novità, tale da giustificare una specifica ed ulteriore intervento motivazionale. Con la stessa osservazione, infatti, si sostiene che le caratteristiche di pregio della pineta incisa dalla realizzazione della nuova dependance non sarebbero tali da giustificare la scelta “protettiva” dell’Amministrazione, ma tale affermazione si sostanzia, a ben vedere, in una apodittica sostituzione di un diverso giudizio a quello (di merito) già espresso dalla Regione, la quale ha legittimamente ribadito le proprie valutazioni negative circa la sottrazione di una porzione di habitat naturale (quale certamente è una pineta, a prescindere dalle sue caratteristiche e condizioni) che certamente deriverebbe dalla realizzazione del nuovo fabbricato (cfr., sul punto, anche la nota regionale 17 settembre 2008, ove si osserva che la prevista dependance sarebbe prevista su di un campo dunale nel quale insiste una zona di rimboschimento, riconducibile “agli habitat prioritari 2250 e 2270”).

Con specifico riferimento ai parcheggi, inoltre, i rilievi della ricorrente non colgono nel segno anche perché, su tale aspetto, l’Amministrazione ha sostanzialmente sospeso il giudizio, rilevando che i parcheggi “verranno sottoposti a procedura di valutazione d’incidenza ambientale quando la Società Villaggio dei Pini s.r.l. presenterà la progettazione definitiva di cui al momento il Servizio non dispone”, il che esclude in radice la fondatezza della censura sotto questo specifico profilo.

b) Circa la proposta realizzazione della cd. “veranda”, la ricorrente aveva osservato, nel corso del procedimento, che la stessa non avrà natura di vero e proprio edificio, bensì di struttura precaria priva di parti murarie, avente struttura in legno ancorata al suolo con sistemi di fissaggio non interrati, nonché insistente su di un pilotis in zona solo scarsamente interessata dalla “pineta deperente” cui già si è fatto riferimento.

Sul punto il provvedimento di diniego si fonda sul rilievo che “la realizzazione della veranda, opera non prevista nel progetto originario ma solo in quello presentato in data 11 febbraio 2008 (prot. 3913), avrebbe sul sito gli stessi impatti delle opere già realizzate già sottoposte a valutazione d’incidenza ambientale e sulle quali l’Amministrazione ha espresso giudizio negativo. Nel richiamare pertanto le motivazioni di cui alla nota n. 1246 del 12 settembre 2007, si ritiene che l’intero progetto, oltre a non essere conforme a quanto previsto dal Piano di Gestione, avrebbe, per quanto riguarda le opere da realizzare sopracitate, impatti diretti consistenti nell’abbattimento di esemplari vegetali appartenenti ai generi Juniperus e Pinus, nell’ulteriore frazionamento e sottrazione dei relativi habitat prioritari, nella trasformazione irreversibile (attraverso la realizzazione della dependance e della veranda) delle porzioni di territorio interessato”.

Secondo la ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe, in tal modo, concretamente esaminato le sue osservazioni, incorrendo così nel difetto di motivazione ed istruttoria.

Il motivo è privo di pregio.

Sono, infatti, quelli proposti dalla ricorrente, rilievi che ancora una volta attengono alla sfera di valutazione discrezionale riservata all’Amministrazione, la quale ha espressamente affermato di ritenere l’intervento proposto incompatibile con l’esigenza di salvaguardare la pineta presente in loco, che la ricorrente definisce “deperente”, senza però contestarne specificamente la riconducibilità “all’habitat prioritario 2270”, di cui si parla nella nota regionale del 17 settembre 2008, come tale suscettibile di tutela in sede di valutazione d’incidenza ambientale.

c) Riguardo ai campi da tennis, la Villaggio dei Pini s.r.l. aveva, nel corso del procedimento, osservato che la realizzazione degli stessi non aveva richiesto gli “ingenti movimenti di sabbie” cui aveva fatto riferimento la Regione nel preavviso di rigetto, perché avvenuta in una “naturale depressione altimetrica…Si è solo leggermente intaccato un versante di duna in prossimità di un campo verso sud est, senza interessare la vegetazione arborea. Come evidenziato dalle foto allegate la superficie oggetto di intervento era pianeggiante e con vegetazione non riconducibile agli Habitat citati…Nella foto della situazione preesistente ai campi da tennis si riconoscono canne, giunchi e in minor misura cespugli di mioporo e lentischio”.

A fronte di tali rilievi, l’Amministrazione ha motivato il proprio giudizio negativo nel modo seguente: “Contestazione dell’uso del termine “ingenti”, utilizzato per descrivere i movimenti di sabbia operati per la realizzazione dei campi da tennis. L’uso del termine è appropriato tenuto conto del contesto a cui si riferisce. Il cosiddetto “leggero intaccamento di un versante di duna in prossimità di un campo verso sud est”, come sostenuto dalla Società Villaggio dei Piani, viceversa si configura come “ingenti movimenti” che sono serviti a spianare aree che solo riferite alle superfici dei campi da tennis ammontano a oltre 2000 metri quadrati. Inoltre le foto allegate alla valutazione di incidenza dal proponente non evidenziano affatto una condizione originaria pianeggiante delle superfici oggetto dell’intervento, come asserito, se questo termine anche in questo caso viene contestualizzato. Viceversa vi erano dossi e depressioni, tipici dell’ambiente dunale, laddove si trovavano, come asserito, anche canne, ma la vegetazione era esattamente riconducibile agli habitat sopra citati e riportati dal Formulario standard del SIC in questione”.

La completezza ed analiticità di tale iter motivazionale, con il quale, tra l’altro, l’Amministrazione ha espressamente esaminato e confutato i rilievi della società interessata, conduce a ritenere infondate le censure in esame, di difetto di motivazione e travisamento dei fatti. La Regione ha, infatti, preso in considerazione le argomentazioni di controparte, e la relativa documentazione, giungendo ad una differente (ma non per questo illegittima) valutazione in ordine alla situazione effettivamente preesistente all’intervento (in tal modo devono essere letti, ad esempio, i giudizi espressi sull’aggettivo “ingenti” usato per definire le movimentazioni di sabbia effettuate), che l’ha condotta a rigettare la richiesta della ricorrente.

d) Discorso non dissimile vale per il difetto di istruttoria lamentato dalla ricorrente in relazione al giudizio negativo espresso dalla Regione riguardo al campo da calcio ed alle gradinate del teatro all’aperto.

Sul punto - a fronte delle osservazioni sollevate nel corso del procedimento dalla Villaggio dei Pini s.r.l., circa la non riconducibilità dell’intervento al “cordone dunale”, trattandosi, invece, di area interessata da fallanze di pineta, giunchi e canne - l’Amministrazione ha ribattuto che “ai sensi della Direttiva 92/43/CEE si tratta pure qui dell’habitat prioritario a Pinus sp” ed ha espresso, anche in questo caso, un giudizio di merito che la ricorrente non può direttamente mettere in discussione.

e) Sotto un profilo più generale, infine, la ricorrente contesta la parte della motivazione ove si osserva: “All’asserzione del Proponente che sostiene “tutti gli interventi sono stati appunto limitati il più possibile ai sedimi degli insediamenti esistenti o nelle immediate adiacenze e quindi non hanno interessato in alcun modo aree ove erano presenti habitat di interesse comunitario”, si richiama la definizione di habitat fornita dalla Direttiva 92/43/CEE, art. 1, lett. b): “habitat naturali zone terresti o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali…”.

Secondo la ricorrente, infatti, tale rilievo muoverebbe dall’erroneo presupposto che le zone interessate siano “interamente naturali o seminaturali”, laddove si tratterebbe di aree già da tempo alterate o, comunque, interessate da rilevanti fenomeni di frammentazione.

La censura non coglie nel segno.

È sufficiente rilevare, al riguardo, che la ricorrente pretende, ancora una volta, di sostituire il proprio giudizio a quello (di merito) espresso dalla Regione, la quale soltanto è competente a valutare se, ad esempio, una zona parzialmente interessata da un cordone dunale, o da fallanza di pineta, o da rimboschimento, possa essere considerata o meno “area interamente naturale o seminaturale”: una valutazione, questa, che deve essere condotta secondo logica ed in base alle caratteristiche ed all’importanza del sito (nel caso di specie, peraltro, indiscutibile), ma che certamente non può essere contestata in modo diretto e cercando di sostituire sic et simpliciter il proprio giudizio a quello motivatamente espresso dall’Amministrazione.

Con il secondo dei motivi aggiunti notificati in data 27 gennaio 2009, la società ricorrente lamenta il mancato esame, da parte della Regione, delle misure di mitigazione proposte nell’ambito dello Studio presentato nel febbraio 2008, quali il ripristino della vegetazione dunale a ginepro nelle zone interessate dai campi da tennis, l’impianto di ulteriore vegetali appartenenti a specie autoctone, il mantenimento di un’ampia zona boscata, etc.; e rileva che la stessa Regione avrebbe, in tal modo, violato la disciplina prevista dal d.p.r. 357/1997 e dalla Direttiva 92/43/CEE, che impongono di trattare lo strumento del parere negativo sullo Studio di incidenza ambientale quale “extrema ratio”, utilizzabile solo una volta esclusa la praticabilità di misure alternative per la mitigazione dell’incidenza ambientale.

La censura non merita accoglimento.

Deve, infatti, rilevarsi che, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, l’Amministrazione ha preso in considerazione le misure di mitigazione proposte, giudicandole, tuttavia, insufficienti ad assicurare una piena e completa tutela degli habitat interessati. Si legge, infatti, nel provvedimento impugnato, che “l’intervento relativo alle opere da realizzare, esclusi i parcheggi, viene giudicato tale da pregiudicare l’integrità del sito e non è compatibile con le esigenze di mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat naturali interessati. Tale giudizio viene espresso anche a seguito dell’analisi delle misure di mitigazione proposte nella relazione per la valutazione di incidenza, che questo Servizio ha debitamente ed approfonditamente considerato e che sono ininfluenti rispetto agli impatti derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto. Tali effetti negativi, qualora le opere fossero realizzate, si sommerebbero agli impatti, sopra descritti, prodotti dagli interventi pregressi (opere già realizzate) che hanno direttamente interessato, danneggiato e determinato sottrazione della vegetazione e degli habitat comunitari presenti nelle superfici interessate dalla loro realizzazione…gli esiti dell’istruttoria sono stati comunicati alla società proponente con nota 23277 del 17 settembre 2008 riportante i motivi ostativi ai sensi della L. 241/90…e che il Servizio SAVI ha valutato le osservazioni del proponente giunte in data 1 ottobre (nota n. 24913), ritenendo di non poter accogliere e di confermare i giudizi già espressi, in quanto si limitano sostanzialmente a ribadire i contenuti dello studio di incidenza senza introdurre nuovi elementi utili ad una ulteriore e diversa valutazione degli interventi proposti e di quelli già realizzati”.

Il conclusivo giudizio di carattere negativo, quindi, è stato preceduto da un’analitica e prolungata istruttoria, nel corso della quale sono state chieste alla ricorrente numerose integrazioni dello Studio ed all’esito della quale, tuttavia, l’Amministrazione, sulla base di valutazioni puntualmente motivate, ha ritenuto di non poter, comunque, assentire l’intervento proposto.

Ciò conduce, pertanto, al rigetto dei motivi aggiunti in esame.

Per quanto fin qui esposto, in conclusione, il ricorso principale ed i motivi aggiunti notificati in data 22 aprile 2008 devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse, i motivi aggiunti notificati in data 19 novembre 2008 devono essere dichiarati inammissibili, mentre i motivi aggiunti notificati in data 15 novembre 2007 e in data 27 gennaio 2009 devono essere in merito respinti.

Sussistono comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali, considerata la particolare complessità, sul piano giuridico e procedimentale, delle questioni trattate
 

P.Q.M.
 

Dichiara il ricorso in parte inammissibile, in parte improcedibile ed in parte infondato, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente

Francesco Scano, Consigliere

Antonio Plaisant, Primo Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it