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TAR SICILIA, Catania, Sez. II - 1 luglio 2009, n.1211



DIRITTO URBANISTICO - Piani regolatori ASI - Natura - Rapporto con il Piano regolatore comunale. I piani regolatori dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale ( ASI ) hanno, per legge, l'efficacia propria dei piani territoriali di coordinamento, ossia quei piani sovracomunali che non disciplinano direttamente l'uso del territorio, ma rilevano soltanto come prescrizione cui i comuni debbano uniformarsi in sede di redazione dei rispettivi piani regolatori (Consiglio Stato , sez. IV, 07 aprile 1988 , n. 308). Pres. Giamportone, Est. Puliatti - L. s.r.l. (avv. Caminiti) c. Corpo Regionale delle Miniere - Distretto Minerario Catania (Avv. Stato)
. T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. II - 01/07/2009, n. 1211

 

 

 

N. 01211/2009 REG.SEN.
N. 01146/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2008, proposto da:
Laterizi Riuniti Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Caminiti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Fausto Giannitto in Catania, via L. Rizzo,29;

contro

il Corpo Regionale delle Miniere - Distretto Minerario Catania, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliato per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELLA DETERMINA N. 7/2008 DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA CAVA DI ARGILLA DENOMINATA BEVIOLA - IMMEDIATA SOSPENSIONE LAVORI - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Corpo Regionale delle Miniere - Distretto Minerario Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/06/2009 il Consigliere dott.ssa Alba Paola Puliatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 


FATTO

 

La ricorrente impugna l’atto in epigrafe deducendo di aver richiesto, prima della scadenza, il rinnovo dell’autorizzazione n. 47/87 all’escavazione di argilla, di cui è titolare sin dal 1987, conseguendo il parere favorevole di tutte le Amministrazioni competenti, salvo che del Comune di Venetico, che tuttavia rendeva in data 5.5.2003 parere favorevole sotto condizione (che il nuovo progetto di cava da produrre si inserisse nel contesto previsionale del Comune con particolare riferimento alla viabilità). Anche il Consorzio ASI di Messina esprimeva parere favorevole con nota n. 87/04.

Con provvedimento n. 12 del 20.4.2005 l’Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania rilasciava alla società l’autorizzazione per la prosecuzione dell’attività estrattiva. Con ricorso n. 2115/2005, il Comune di Venetico impugnava tale autorizzazione, ma non ne richiedeva la sospensione.

Dopo ben 3 anni, il Distretto Minerario di Catania, con nota n. 2465 del 7 marzo 2008, comunicava l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela e, con il provvedimento impugnato, senza controdedurre alle note della ricorrente, adottava l’atto di annullamento.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

-1.violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della l. 241/1980;

-2.insussistenza dell’interesse attuale e concreto alla rimozione dell’atto;

-3.omessa comparazione dell’interesse privato;

-4.superamento del termine ragionevole, violazione del principio di partecipazione al procedimento;

-5.fittizietà della motivazione;

-6.sviamento di potere;

-7.eccesso di potere per sviamento, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti ed erroneità. Omessa comparazione dell’interesse pubblico e privato; contraddittorietà, illogicità. Ingiustizia, disparità di trattamento;

-8.eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità di presupposto. Omessa comparazione dell’interesse pubblico con l’interesse privato. Contraddittorietà, illogicità, ingiustizia, disparità di trattamento;

-9.eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contrasto con precedenti provvedimenti della medesima Amministrazione;

-10. eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione del piano regolatore generale del Consorzio ASI della Provincia di Messina;

-11.violazione della l.r. 4.1.1994, n. 1;

-12.manifesta violazione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

-13.tardività. Contrasto con provvedimenti di altre amministrazioni;

-14.violazione della l.r. 9.12.1980, n. 127 e succ. modif..

Resiste in giudizio l’Amministrazione regionale intimata.

All’udienza del 17 giugno 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
 

DIRITTO
 

Il ricorso merita accoglimento.

Il provvedimento impugnato motiva l’annullamento dell’autorizzazione per la prosecuzione dell’attività estrattiva n. 12/2005 rilasciata alla ricorrente con la circostanza che coesistono, nella parte del territorio di Venetico interessata alla cava, le due potestà del Comune e del Consorzio A.S.I. di Messina in materia di gestione e tutela del territorio, con potere decisionale autonomo, nonché con la circostanza che le aspettative del Comune di Venetico di poter inserire organicamente l’attività di cava nel contesto generale del suo territorio sono rimaste disattese. Conseguentemente, secondo la motivazione del provvedimento impugnato, il parere contrario del Comune di Venetico rimane insuperato, nonostante il parere favorevole dell’ASI n. 87/04, che pure è stato espresso in deroga alle prescrizioni di sicurezza dello stesso P.R.G. A.S.I.. e, pertanto, ad avviso del Distretto, illegittimamente.

La questione che viene sottoposta al Collegio attraverso il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, riguarda, dunque, il rapporto intercorrente tra le due previsioni di piano concernenti l’area interessata dalla cava, il piano regolatore comunale e quello redatto dall’ASI, nonchè l’incidenza del parere del Comune di Venetico nel procedimento autorizzatorio de qua.

Ad avviso del Collegio va tenuto conto di quanto afferma la giurisprudenza a proposito della relazione tra le due diverse previsioni in ordine all’uso del territorio, ovvero che “I comuni, in sede di redazione dei propri piani regolatori, sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel piano regolatore del consorzio Asi.” (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 27 marzo 2007 , n. 521).

E ancora che “I piani regolatori dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale ( ASI ) hanno, per legge, l'efficacia propria dei piani territoriali di coordinamento, ossia quei piani sovracomunali che non disciplinano direttamente l'uso del territorio, ma rilevano soltanto come prescrizione cui i comuni debbano uniformarsi in sede di redazione dei rispettivi piani regolatori” (Consiglio Stato , sez. IV, 07 aprile 1988 , n. 308).

Conformemente alla richiamata giurisprudenza, il Decreto 24.11.2003 dell’Assessore al Territorio e all’Ambiente, che ha approvato il PRG del Comune di Venetico, ha espressamente disatteso le previsioni del Piano adottato dal Comune concernenti le zone D1 per attività industriali, in quanto già disciplinate dal Piano per le aree di sviluppo industriale di Messina (pag. 14), confermando che il Comune di Venetico ha l’obbligo di conformarsi alle dette previsioni.

Come esplicitamente si afferma nel parere favorevole dell’ ASI di Messina n. 87/04 del 3 febbraio 2004 le aree oggetto della richiesta di parere da parte del Distretto minerario “ricadono nell’ambito di quelle normate dal Piano AS.I. zona D2.4, come definita dalle norme di attuazione”. Si legge nello stralcio delle norme di attuazione che “ Si prescrive per la riorganizzazione e dismissione delle cave, lo specifico programma degli interventi e progetto architettonico per comparto di Piano particolareggiato. Nelle more di approvazione del piano particolareggiato di risanamento ambientale sono consentite opere di manutenzione, di ristrutturazione senza incremento di volumetria, adeguamento tecnologico.” Alla luce di tale prescrizione il Consorzio ha espresso il proprio avviso favorevole, che illegittimamente il Distretto ha considerato criticamente nella motivazione del provvedimento impugnato.

Ritiene, dunque, il Collegio fondate le argomentazioni esposte dalla ricorrente Laterizi Riuniti srl con i motivi 8, 9, 10, 11 e 12 del ricorso in esame.

Gli ulteriori motivi di ricorso possono ritenersi assorbiti.

Il ricorso va accolto con compensazione delle spese di giudizio tra le parti, attesa la complessità delle questioni trattate.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di Catania ( II sezione interna), accoglie il ricorso in esame, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Alba Paola Puliatti, Consigliere, Estensore

Vincenzo Neri, Primo Referendario

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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