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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 11 dicembre 2009, n. 2124



DIRITTO URBANISTICO - Procedimento di formazione degli strumenti urbanistici - Amministratori comunali - Obbligo di astensione - Momento deliberativo - Deliberazioni per le quali non ricorre l’obbligo - Regione siciliana - Art. 16 L.R. n. 30/2000. L’obbligo per gli amministratori comunali di astensione (previsto in Sicilia dall’art.16 della L.R. n.30/2000) - ed il conseguente intervento sostitutivo - è previsto,in materia di procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, per il momento deliberativo, cioè il momento in cui le soluzioni tecniche prospettate dal progettista vengono sottoposte all'esame dell'organo consiliare, cui spetta decidere con piena libertà di giudizio sulla rispondenza di dette soluzioni alle esigenze della popolazione locale. Va pertanto esclusa la ricorrenza dell’obbligo di astensione con riferimento alle deliberazioni di approvazione dei criteri tecnico urbanistici, dei principi informatori delle scelte urbanistiche compiute e degli obiettivi generali della disciplina adottata (Consiglio di stato, sez. IV, 05 marzo 2008 , n. 931). Pres. Zingales, Est. Bruno - C.A. (avv.ti Rossitto e Scuderi) c. Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Avv. Stato) e Comune di Camporotondo Etneo (avv. Galea) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 11 dicembre 2009, n. 2124

DIRITTO URBANISTICO - Procedimento di formazione degli strumenti urbanistici - Obbligo di astensione - Regione siciliana - Art. 16 L.R. n. 30/2000 - Destinatari dell’obbligo - Amministratori - Tecnico U.T.C. - Applicabilità della disciplina - Esclusione. L’art.16 della L.R. Siciliana n.30/2000 prevede l’obbligo di astensione unicamente per gli amministratori (in funzione del contenuto decisorio della rispettiva attività deliberativa) relativamente alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. La norma esclude da tale obbligo di astensione l’adozione di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.Ne deirva che la disciplina non trova applicazione nei confronti di un tecnico U.T.C. in rapporti di parentela con il Sindaco (che, peraltro, non era stato incaricato della redazione del P.R.G., ma solo di attività esecutiva). Pres. Zingales, Est. Bruno - C.A. (avv.ti Rossitto e Scuderi) c. Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Avv. Stato) e Comune di Camporotondo Etneo (avv. Galea) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 11 dicembre 2009, n. 2124
 

 

 

N. 02124/2009 REG.SEN.
N. 01898/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1898 del 2007, proposto da:
Consoli Angela, rappresentata e difesa dagli avv. Gianluca Rossitto ed Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso avv. Andrea Scuderi, in Catania, via V. Giuffrida, 37;


contro


Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Camporotondo Etneo (Ct), rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Galea, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Catania, via Padova, n. 7;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U.R.S. del 18 maggio 2007, con cui è stato approvato il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio del Comune di Camporotondo Etneo;

del parere reso dal Consiglio Regionale dell’Urbanistica – C.R.U. col voto del 5 dicembre 2006 numero 608 e della proposta di parere del 18 settembre 2006 numero 27 resa dall’Unità operativa 5.1. del Dipartimento Regionale Urbanistica;

della delibera dell’8 aprile 2004 numero 10, pubblicata all’Albo Pretorio sino al 9 maggio 2004, con cui il Consiglio Comunale del Comune di Camporotondo Etneo ha approvato lo schema di massima del piano regolatore generale;

della proposta e della relazione tecnica dell’Ufficio Tecnico Comunale allegata alla delibera;

della delibera di adozione del piano regolatore generale e dell’annesso regolamento edilizio del Comune di Camporotondo Etneo adottata dal Commissario ad acta il 9 novembre 2005 col numero 1 successivamente pubblicata ex articolo 3 comma 1 legge 71/78;

della proposta di delibera e del parere reso dal dirigente dall’Area Tecnica il 3 novembre 2005 col numero 12178 di protocollo;

nonché d’ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa l’eventuale non conosciuta nè menzionata delibera consiliare di esame delle opposizione e/o osservazioni al piano regolatore;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Camporotondo Etneo (Ct);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2009 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


La ricorrente Consoli Angela si dichiara proprietaria di due terreni ricadenti in Camporotondo Etneo (Ct), censiti in catasto al foglio 2, particelle nn. 711 e 713, che godevano – in base alle prescrizioni del previgente piano di fabbricazione approvato nel 1976 – della seguente destinazione: Zona B, per la prima particella e per il 10% dell’estensione della seconda; Zona B, vincolata però a “verde pubblico”, per la restante parte. Entrambe le particelle erano poi attorniate – secondo progetto – da una strada circostante.

Tali immobili sono stati disciplinati sotto il profilo urbanistico dal nuovo piano regolatore, adottato dal Comune con un iter amministrativo iniziato nel lontano 1994 nell’ambito del quale si è registrato, dapprima, il rinvio per la rielaborazione del progetto di P.R.G. da parte del C.R.U. allo scopo di tenere conto delle previsioni urbanistiche del piano di fabbricazione vigente, e successivamente la dichiarazione di incompatibilità del Consiglio comunale alla adozione del piano (cfr. delibera del C.C. n. 25/2005). Il P.R.G. è stato quindi adottato solo nel 2005, con delibera del Commissario ad acta n. 1 del 9.11.2005.

Più in particolare, il nuovo strumento urbanistico comunale incide sui terreni della ricorrente attraverso la modifica del tracciato viario previsto intorno alle particelle (che ora taglia in due la n. 711), ed attraverso l’apposizione di un vincolo per la realizzazione di un parcheggio.

Avverso il nuovo strumento urbanistico la ricorrente ha avanzato osservazioni, denunciando: a) violazione del voto del C.R.U. del 1997 (mancata conferma della precedente destinazione urbanistica impressa ai terreni, e del tracciato della strada); e b) illogicità della previsione del parcheggio.

L’osservazione è stata però respinta, ed il P.R.G. è stato approvato dall’A.R.T.A. con decreto del 16 marzo 2007.

Con il ricorso introduttivo la ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti fin qui richiamati, deducendo sei profili di censura:

1) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 176 dell’Ordinamento Regionale degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963 numero 16 e successive modificazioni, nonché dell’articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000 numero 30 – Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e del principio d’imparzialità dell’azione amministrativa – Eccesso di potere per sviamento.”.

La delibera consiliare di approvazione dello schema di massima dell’8 aprile 2004 numero 10, è stata adottata col voto favorevole del Presidente del consiglio comunale Salvatore Orazio Di Stefano e del Consigliere Salvatore Privitera, nonostante essi, secondo la ricorrente, versassero in situazione d’incompatibilità, incidendo le previsioni dello schema di massima su terreni di loro proprietà e/o di parenti e affini entro il quarto grado;

2) “Violazione e falsa applicazione della legge regionale 27 dicembre 1978 numero 71 e della legge regionale 30 aprile 1991 numero 15 – Violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere per carenza di presupposti e sviamento.”.

Lo schema di massima approvato, per il dettaglio delle previsioni in ordine alla zonizzazione ed ai relativi indici, localizzazione dei servizi, apposizione dei vincoli e delle fasce di rispetto, sulla viabilità e per il contenuto della normativa d’attuazione, possiede in realtà le caratteristiche ed i contenuti del piano regolatore generale;

3) “Violazione dell’articolo 97 e del principio d’imparzialità dell’azione amministrativa – violazione dell’articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottato con Decreto Ministeriale del 28 novembre 2000” con riferimento alla relazione e proposta di delibera del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, che verserebbe in situazione d’incompatibilità, essendo parente entro il quarto grado di soggetti proprietari di terreni ricadenti nel Comune di Camporotondo, interessati dal nuovo strumento urbanistico;

4) “Violazione e/o falsa applicazione della Legge Urbanistica fondamentale, della legge regionale 27 dicembre 1978 numero 71 e della legge regionale 30 aprile 1991 numero 15 – Violazione del voto n.444 del C.R.U. e delle direttive impartite dal Consiglio comunale – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di presupposti, illogicità, contraddittorietà, motivazione insufficiente”, in quanto il piano adottato disattenderebbe tanto le prescrizioni contenute nel voto del Consiglio Regionale dell’Urbanistica del 12 marzo 1997 numero 444, quanto le direttive generali adottate nel 2003 dallo stesso Consiglio Comunale, con particolare riferimento alla proprietà della ricorrente, delle quali modifica la precedente destinazione all’interno delle zone “B”;

5) “Violazione e/o falsa applicazione della Legge Urbanistica fondamentale, della legge regionale 27 dicembre 1978 numero 71 e della legge regionale 30 aprile 1991 numero 15 sotto altro profilo – Eccesso di potere per carenza di motivazione, d’istruttoria e di presupposti”: il piano destina l’area di proprietà della ricorrente in gran parte alla realizzazione di un “posteggio”, con una previsione che si assume illegittima sotto tre profili:

a) - mancata conferma della inserzione della particella 713 in zona B;

b) - scelta manifestamente illogica ed irrazionale, in quanto nella zona sono già previsti ed in parte realizzati altri autoparchi e posteggi, perfettamente idonei ad assicurare le esigenze attuali e future della comunità locale (dei quali si sarebbe semmai dovuto prevedere l’ampliamento in luogo d’una nuova realizzazione);

c) - previsione di destinare a standard ben 25,26 metri quadri per abitante e quindi in misura pari a più del doppio del limite fissato dal DM 1444/68 in 12 mq/abitante. La scelta sarebbe priva di motivazione e del tutto illogica ed irrazionale, anche per la insostenibilità dei costi per la realizzazione di tali standards.

6) “sotto altro profilo - violazione dell’articolo 97 della costituzione – violazione degli articoli 1 e 3 della legge 241/90 - violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1978 numero 71, degli articoli 8, 9 e 10 della legge 17 agosto 1942 numero 1150, dell’articolo 3 legge 6 agosto 1967 numero 765 - eccesso di potere per carenza di presupposti e d’istruttoria – travisamento”: la ricorrente aveva presentato rituale osservazione; il progettista si era espresso per il suo rigetto mentre il Consiglio Comunale non aveva assunto alcuna definitiva determinazione.

Infine, l’Assessorato, nel decidere sulle osservazioni in sede di approvazione del piano, si è pronunziato per il rigetto di quella avanzata dalla ricorrente, rinviando quanto alla motivazione alla proposta del Progettista.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Camporotondo Etneo e l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, chiedendo entrambi il rigetto del ricorso.

Con ordinanza istruttoria n. 191/2008 è stato chiesta la produzione in giudizio delle osservazioni presentate dalla ricorrente in sede di adozione del P.R.G., al fine di valutare la fondatezza della sesta censura articolata in ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009 la causa è passata in decisione.
 

DIRITTO


1.- Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla difesa del Comune resistente in considerazione del fatto che il decreto dirigenziale di approvazione del P.R.G. è stato pubblicato sulla G.U.R.S. del 18 maggio 2007.

L’eccezione è infondata posto che il ricorso è stato passato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 17 luglio 2007, e risulta pertanto rispettato il termine di 60 giorni decorrenti dalla conoscenza dell’atto impugnato richiesti dall’art. 21 L. Tar.

A nulla rileva in senso contrario – per quanto chiarito nelle ormai note decisioni della Corte cost. n. 477/2003 e 28/2004 – il fatto che il “notificato” (ossia, il Comune di Camporotondo Etneo) abbia ricevuto l’atto solo in data 23 luglio, essendo rilevante – ai fini della tempestività della notifica per il soggetto “notificante” – il momento della consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario.

2. – Passando al merito delle censure si deve osservare che con sentenza n. 865/2008 (emessa su analogo ricorso, n. 4270/04 R.G., proposto anch’esso per l’annullamento del nuovo P.R.G. del Comune di Camporotondo Etneo) questa Sezione ha dichiarati infondati alcuni vizi di legittimità ivi denunciati, corrispondenti esattamente ai primi tre motivi del ricorso qui in esame come descritti retro. Si richiama e si conferma, quindi, il giudizio già espresso in quella sede.

In particolare, nella sentenza n. 865/2008 si legge quanto segue:

<Quanto al I° motivo di ricorso (incompatibilità di alcuni consiglieri che non avrebbero dovuto partecipare alla votazione in quanto interessati per essere, gli stessi e/o propri parenti, proprietari di terreni, situazione che, pur solo genericamente asserita al momento della proposizione del ricorso introduttivo, risulta di fatto confermata nella successiva delibera di adozione del prg, che è stata infatti adottata dal comm. ad acta), lo stesso risulta infondato in quanto, come affermato dalla giurisprudenza con orientamento condivisibile (Consiglio di stato, sez. IV, 04 marzo 2003, n. 1191) l’obbligo per gli amministratori comunali di astensione (previsto in Sicilia dall’art.16 della L.R. n.30/2000) - ed il conseguente intervento sostitutivo – è previsto (in materia di procedimento di formazione degli strumenti urbanistici) per il momento deliberativo, cioè il momento in cui le soluzioni tecniche prospettate dal progettista vengono sottoposte all'esame dell'organo consiliare, cui spetta decidere con piena libertà di giudizio sulla rispondenza di dette soluzioni alle esigenze della popolazione locale. E di recente la giurisprudenza ha escluso la ricorrenza dell’obbligo di astensione con riferimento alle deliberazioni di approvazione dei criteri tecnico urbanistici, dei principi informatori delle scelte urbanistiche compiute e degli obiettivi generali della disciplina adottata (Consiglio di stato, sez. IV, 05 marzo 2008 , n. 931). –

(…) Pure infondato, ad avviso del Collegio, è il III° motivo di ricorso, con il quale, in sintesi, si lamenta che lo schema di massima sarebbe dettagliato come un prg, del quale costituirebbe una versione anticipata, sottraendo ai cittadini il diritto di partecipazione. La censura, che avrebbe potuto avere un senso se riferita alla delibera di adozione delle direttive generali da osservarsi nella stesura del piano, attesa la vincolatività delle stesse per gli estensori del piano regolatore generale (ex art. 3, legge regionale n. 15 del 1991 e Circ. Ass. 3-2-1992 n. 1 punto 7), ed il carattere, appunto, generale delle indicazioni in questione, non risulta fondata con riferimento alla completezza dello schema di massima. Infatti, avuto riguardo alla previsione normativa, l'organo deliberante non si limita ad una attività di passivo recepimento di indicazioni precostituite; ed in concreto, il precedente schema di massima venne respinto dall’Organo consiliare, mentre il Commissario, prima di deliberare la definitiva adozione del Piano, risulta aver riesaminato le previsioni progettuali. Infine, il momento partecipativo è stato comunque assicurato al momento dell’adozione del prg, tant’è che gli interessati hanno presentato osservazioni. Il ricorso introduttivo deve quindi essere rigettato. (…)

Il II° motivo aggiunto (pretesa incompatibilità del tecnico u.t.c. per interesse all’adozione del p.r.g. da parte del Sindaco che sarebbe un suo parente), ad avviso del collegio è infondato. L’art.16 della L.R. n.30/2000 prevede l’obbligo di astensione unicamente per gli amministratori (in funzione del contenuto decisorio della rispettiva attività deliberativa) relativamente alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. La norma esclude da tale obbligo di astensione l’adozione di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Anche a prescindere dalla risoluzione della questione se sia possibile applicare tale disposizione al di fuori delle tassative previsioni di legge (ad esempio, di recente Consiglio di stato, sez. IV, 05 marzo 2008 , n. 931 ha affermato che “l'obbligo di astensione postula la ricorrenza delle stringenti condizioni stabilite dalla norma”), dovendosi, sì, salvaguardare l’art.97 Cost. (referente normativo del dovere di astensione, volto a tutela del superiore interesse pubblico all’imparzialità e buon andamento), ma anche scongiurare un’interpretazione estensiva (la quale comporterebbe incertezza nella posizione giuridica dei dipendenti, esponendoli a responsabilità disciplinare, corollario dell’inosservanza dell’obbligo di astensione, potrebbe condurre alla paralisi dell’ordinario svolgimento dell’attività amm.va, specie nei piccoli centri, e potrebbe prestarsi alla elusione, mediante comodi espedienti, degli obblighi di servizio dei pubblici impiegati), è dirimente la circostanza che, nel caso specifico, non essendo il tecnico in questione incaricato della redazione del P.R.G., non risulta abbia svolto attività discrezionale dispositiva o costitutiva, ma meramente esecutiva.>.

Si passa, quindi, all’esame delle altre tre censure formulate in ricorso.

3. – Con il 4° motivo, si denuncia che il piano adottato disattenderebbe tanto le prescrizioni contenute nel voto del C.R.U. del 12 marzo 1997 n. 444 (ossia, tenere conto delle prescrizioni urbanistiche di cui al precedente piano di fabbricazione del 1976), quanto le direttive generali adottate nel 2003 dallo stesso Consiglio Comunale (conferma delle aree già ricadenti in Zona B e della viabilità pubblica già prevista nel piano di fabbricazione).

A parere del Collegio la censura in esame risulta infondata.

In primo luogo, va precisato che l’invocato parere del C.R.U. n. 444/1997 (alle pagg. 19 e 20) non impone affatto l’immodificabilità delle prescrizioni urbanistiche contenute nel precedente piano di fabbricazione del 1976. Al contrario, il parere riscontra un ingiustificato sovradimensionamento delle zone di espansione territoriale, e la mancanza - in alcune zone attualmente classificate “B” – dei requisiti richiesti.

Alla luce dell’esegesi del parere, dunque, non può affermarsi (come dedotto dalla ricorrente) che la trasformazione della destinazione urbanistica della particella 713 (che da zona B-verde pubblico diventa vincolata a “parcheggio”) sia contraria ai dettami del C.R.U.

Sotto l’altro dedotto profilo – quello della violazione delle direttive generali adottate del Consiglio comunale nel 2003 – la censura risulta ugualmente infondata. Infatti, la suddetta deliberazione consiliare del 27.10.2003, contenente “approvazione, modifica ed integrazione delle direttive generali relative alla rielaborazione del PRG ai sensi dell’art. 3, co. 7, della L.R. 15/1991”, da una parte prevede (pag. 6) che le preesistenti zone B debbano essere confermate; dall’altra, aggiunge però che “andranno individuate le zone B nel frattempo determinatesi per fenomeni di saturazione edilizia e dovranno altresì essere riverificate, al fine di accertare se le stesse abbiano i requisiti oggettivi di legge (in tal senso va riscontrato il parere CRU) anche sulla scorta della nuova situazione dei luoghi rappresentati sulle cartografie recenti.”.

E’ in questo disegno che si inserisce la nuova pianificazione espressa con lo strumento urbanistico approvato.

In ogni, caso, il Collegio richiama e fa proprie anche le argomentazioni contenute nella sentenza di questa Sezione n. 638/07 – emessa su analogo ricorso (n. 4271/04 R.G.) – con la quale è stata respinta l’identica censura qui in esame.

4. – Con il 5° motivo, parte ricorrente contesta la destinazione a parcheggio impressa all’area sostenendo che: a) contrasti con le richieste del C.R.U. e del Consiglio comunale; b) si tratti di scelta illogica ed irrazionale, data la presenza di altri autoparchi e posteggi; c) la quota destinata a standard nel nuovo P.R.G. risulta pari a mq 25,26 per abitante, e pertanto sarebbe doppia rispetto al limite all’uopo fissato dal D.M. 1444/1968, senza che tale sovradimensionamento sia stato giustificato.

La censura è infondata in tutte le sue articolazioni.

Per quanto concerne il profilo dedotto sub a), ci si limita richiamare le argomentazioni espresse retro con le quali è stata respinto il 4° motivo di ricorso.

La censura sub b), non appare fornita di prova, posto che non è precisato se gli asseriti altri “autoparchi e posteggi” già previsti e/o presenti nel territorio comunale siano funzionali alla medesima zona alla quale sarà asservito il parcheggio previsto sul terreno della ricorrente. In ogni caso, poi, (e con questo si respinge anche la censura sub c), la difesa del Comune ha chiarito che la quota di attrezzature destinata a parcheggi è solo di mq 3.99 per abitante, e che quindi il surplus di standard denunciato potrebbe riguardare altri tipi di attrezzature, ma non di certo i parcheggi.

5. – Si passa, infine, all’esame del 6° motivo di ricorso, con il quale si denuncia il fatto che – dopo la presentazione delle osservazioni al P.R.G. prodotte da parte ricorrente, e respinte dal progettista – il Consiglio comunale non si sarebbe pronunciato, mentre l’Assessorato Regionale T.A. si sarebbe “appiattito” sulla motivazione data dal tecnico.

Anche tale censura non appare fondata.

Infatti, sotto un primo profilo, si richiama la circostanza (segnalata dalla stessa ricorrente) secondo la quale il Consiglio comunale si è autoproclamato “incompatibile” alla adozione del piano regolatore (cfr. delibera del C.C. n. 25 del 20 maggio 2005), tanto da determinare l’intervento sostitutivo di un Commissario ad acta di nomina regionale. Sarebbe di conseguenza certamente illogico ed illegittimo richiedere che il Consiglio comunale - “incompatibile” per l’adozione del piano - divenisse poi organo necessario per l’esame delle osservazione ed opposizioni al PRG presentate dai cittadini.

Sul secondo aspetto denunciato, invece, occorre procedere all’esame delle osservazioni presentate dalla ricorrente, depositate in giudizio in esecuzione dell’O.C.I. n. 191/2008. Queste sono articolate sulla violazione del parere C.R.U. 444/1997 e su asserite difficoltà tecniche di realizzazione della strada e del parcheggio, dovute all’esistenza di una notevole pendenza.

Sul punto, risulta ex actis che il progettista abbia relazionato puntualmente affermando l’importanza dell’asse viario programmato e la fattibilità tecnica delle soluzioni proposte, e proponendo quindi il rigetto dell’osservazione n. 22.

In sede di definitiva approvazione del Piano, l’Assessorato ha “non accolto” (tra le altre) l’osservazione della ricorrente, facendo appunto riferimento alle “controdeduzioni del progettista”. La motivazione risulta quindi legittimamente data per relationem, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90. Sul punto, si ricorda inoltre che “Le osservazioni dei privati, in sede d'adozione del Prg, hanno un carattere meramente collaborativo per la formazione di tale strumento urbanistico, sicché esse non fondano peculiari aspettative ed il loro rigetto non richiede un particolare onere di motivazione.” (Tar Lazio Roma, 5662/2008; negli stessi termini, Tar Brescia 155272009; C. di S., IV, 4024/2009; Id. 1652/2009; Tar Aosta 40/2009; Tar Milano 5748/2008; Tar Bari, 2357/2008).

Alla luce di quanto esposto, dunque, anche la censura in esame non ha pregio, e va conclusivamente disposto il rigetto dell’intero gravame.

Si stimano sussistenti giusti motivi per compensare le spese processuali.


P.Q.M.


il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. I^) – rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 Novembre 2009, giusta riserva del 12 febbraio 2009, con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 



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