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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. II - 2 marzo 2009, n. 445
LAVORO - Procedure di mobilità - Sospensione degli obblighi di assunzione ex
L. 68/99 - Limiti - Ambito provinciale - Crisi aziendali localizzate in ambiti
territoriali differenti - Rilevanza - Esclusione - Elusione dell’obbligo di
assunzione dei disabili. La sospensione degli obblighi di assunzione
obbligatoria in presenza di procedure di mobilità, prevista dall’ art. 5, co. 3,
della L. 68/1999 è soggetta al limite territoriale costituito dall’ambito
provinciale in cui le mobilità vengono effettuate. L’obbligo di assunzione dei
disabili si presterebbe infatti a facili elusioni ove si consentisse di
“compensarlo” con le deroghe previste dalla legge anche laddove riferite a crisi
aziendali localizzate negli ambiti territoriali più disparati e lontani, come
tali non incidenti sull’ordinario svolgersi dell’attività lavorativa (e sui
connessi obblighi legali) negli stabilimenti non interessati dalla crisi. Pres.
Vitellio, Est. Bruno - S. s.r.l. (avv. Andronico) c. Servizio Ufficio
Provinciale Per il Lavoro di Catania e altro (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA,
Catania, Sez. II - 2/03/2009, n. 445
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00445/2009 REG.SEN.
N. 01751/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1751 del 2007, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
St Microelectronics Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Andronico,
con domicilio eletto presso Francesco Andronico in Catania, via G.B.Grassi,8;
contro
Servizio Ufficio Provinciale Per il Lavoro di Catania, Assessorato Regionale del
Lavoro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per
legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
Ricorso introduttivo
del provvedimento del Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania prot.
n. 1297/0 del 3.05.2007;
Motivi aggiunti
Del processo verbale di accertamento con contestazione/notificazione di illecito
amministrativo notificata il 13.09.07, con il quale è stata comunicata
l’irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 1.938.238,70;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale del Lavoro -
Servizio Ufficio Provinciale Per il Lavoro di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/12/2008 il dott. Francesco Bruno e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente ST Microelectronics s.r.l. (di seguito, per brevità, ST) aveva, in
passato, assolto in modo virtuale (attraverso la “monetizzazione” consentita
dall’art. 3 della l. 68/1999) agli obblighi di assunzione delle categorie
lavorative protette (disabili) imposti dalla predetta legge.
Successivamente, mutata la strategia aziendale sulla questione, la ST ha deciso
di procedere all’assunzione effettiva e concreta dei disabili nella misura
richiesta dalla legge; pertanto, è stata stipulata con l’Assessorato Regionale
Lavoro, in data 21.12.2005, una convenzione (prevista e consentita dall’art. 11
della L. 68/1999) avente ad oggetto la determinazione di un programma per
l’effettuazione di 30 assunzioni di lavoratori disabili/pro anno, da “spalmare”
sull’arco temporale 2006/2013.
In data 13 febbraio 2007 l’Assessorato Regionale al Lavoro ha inviato alla ST
una comunicazione con la quale ha rilevato la mancata assunzione dei prescritti
n. 18 lavoratori, da effettuare entro la scadenza del Dicembre 2006, ed ha
diffidato l’azienda ad onorare gli impegni assunti, pena il recesso dalla
convenzione.
Avverso tale atto la ST ha proposto controdeduzioni (datate 6 e 18 aprile 2007)
contenenti argomentazioni (poi trasfuse nei motivi dell’odierno ricorso) atte a
giustificare l’inottemperanza all’accordo.
In data 3 Maggio 2007, l’Assessorato ha adottato il provvedimento oggi
impugnato, con il quale è stato decretato l’annullamento per inadempimento della
convenzione del dicembre 2005, in applicazione dell’art. 13 della L. 68/1999.
Tale provvedimento è stato impugnato col ricorso in epigrafe, notificato il 6
luglio 2007 e depositato il successivo giorno 23, col quale si sollevano le
seguenti censure:
1) violazione dell’art. 3, co. 5, L. 68/1999;
2) eccesso di potere per carenza di istruttoria, per carente ed insufficiente
motivazione, per contraddittorietà, irrazionalità, illogicità, ingiustizia grave
e manifesta, sviamento dalla causa tipica;
3) eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà ed
illogicità;
4) violazione degli artt. 1-11 L. 68/1999, art 41 Cost., art. 1255 c.c., eccesso
di potere per carenza di istruttoria, per carente ed insufficiente motivazione,
per contraddittorietà, irrazionalità, illogicità, ingiustizia grave e manifesta,
sviamento dalla causa tipica;
5) violazione dell’art. 3 della L. 241/90 per insufficiente e carente
motivazione.
L’Assessorato Regionale del Lavoro si è costituito in giudizio per resistere al
gravame.
Successivamente, la ricorrente ST ha proposto motivi aggiunti con i quali ha
impugnato (chiedendone anche la sospensione cautelare) il processo verbale di
accertamento con contestazione/notificazione di illecito amministrativo, e la
conseguente irrogazione di sanzione pecuniaria di Euro 1.938.238.70, inflittale
per violazione dell’obbligo di assunzione dei soggetti aventi diritto al
collocamento obbligatorio.
Con ordinanza cautelare n. 1550/07, adottata alla camera di consiglio del 7
novembre 2007 e depositata il successivo giorno 12, questa Sezione ha sospeso il
provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, ritenendo sussistente “qualche
profilo di possibile fondatezza (specie con riferimento alla dedotta
insussistenza degli obblighi di assunzione dei soggetti disabili, per effetto
dell’avvio di procedure di licenziamento su scala nazionale)”.
Tuttavia, è emerso successivamente dagli atti di causa che la ricorrente abbia
effettuato il versamento della sanzione inflittale (contestata coi motivi
aggiunti) in data 9.11.2007, prima della pubblicazione dell’ordinanza cautelare.
In vista della pubblica udienza del 17 dicembre 2008 l’Avvocatura dello Stato ha
depositato memoria difensiva, nella quale preliminarmente eccepisce sopravvenuta
carenza di interesse alla coltivazione dei motivi aggiunti, proprio in
considerazione dell’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, e adombra il
difetto di giurisdizione del G.A. adìto in ordine all’impugnazione del
provvedimento sanzionatorio.
Alla stessa udienza la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1) In via preliminare va misurata la sussistenza della giurisdizione
amministrativa sulla vicenda in esame.
1.1) Per quanto concerne il provvedimento impugnato col ricorso introduttivo -
e, cioè, l’atto di “annullamento” della convenzione stipulata fra la società
ricorrente e l’Assessorato Regionale Lavoro per pianificare, ai sensi dell’art.
11 della L. 68/1999, un programma pluriennale di assunzione dei lavoratori
disabili - si deve ritenere che tale iniziativa della PA sia inquadrabile nel
novero dei provvedimenti attinenti alla esecuzione di “accordi procedimentali”
ex art. 11 L. 241/90, che la stessa richiamata disposizione (al 5° comma)
assoggetta alla giurisdizione esclusiva del G.A. Infatti, la potestà di recesso
dall’accordo nella fattispecie esercitata (anche se denominata come
“annullamento”), è figlia del potere di effettuare accertamenti ispettivi
espressamente riconosciuto alla parte pubblica dall’art. 13 della Convenzione, e
costituisce atto che si inscrive nel processo - in senso lato - “esecutivo” del
rapporto giuridico creato per mezzo della Convenzione stessa.
Dunque, viene in rilievo un atto di “gestione” del rapporto convenzionale creato
ai sensi dell’art. 11 L. 241/90, come tale assoggettato alla giurisdizione
esclusiva del Giudice amministrativo.
1.2) Viceversa, il Collegio ritiene che difetti la propria giurisdizione con
riguardo ai motivi aggiunti, con i quali è stato impugnato un atto di
irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, riservato alla cognizione del
G.O. ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 689/1981.
Ne consegue che i motivi aggiunti in epigrafe devono essere dichiarati
inammissibili per difetto di giurisdizione del G.A. adìto, spettando la
giurisdizione in materia al G.O.
In ossequio ai principi sanciti dalla Corte costituzionale in tema di translatio
iudicii (sentenza n. 77/2007), il Collegio ritiene di dover assegnare alla parte
ricorrente, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., un termine trimestrale decorrente
dalla pubblicazione della presente sentenza, per procedere alla riassunzione
della causa innanzi al Giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli
effetti processuali e sostanziali della domanda già proposta.
2) Passando al merito delle censure sollevate nel ricorso introduttivo si
osserva quanto segue:
2.1) Col primo motivo di ricorso si denuncia: violazione dell’art. 3, co. 5, L.
68/1999, in quanto gli obblighi di assunzione delle categorie protette sarebbero
sospesi ope legis (tra l’altro) nell’ipotesi in cui l’azienda abbia avviato
procedure di mobilità poi conclusesi con il licenziamento. La circostanza
ricorrerebbe nel caso di specie - prosegue la ricorrente - dal momento che la ST
ha avviato una procedura di mobilità per 270 lavoratori nelle sedi di Agrate e
Cornaredo, poi sfociate in altrettanti licenziamenti, con la conseguenza che la
sospensione degli obblighi di assunzione obbligatoria permane per un anno
dall’ultimo di tali licenziamenti.
La censura è infondata.
Come correttamente rileva la difesa dell’Assessorato resistente (e come anche
osservato dalla stessa amministrazione nella nota del 3.05.2007 di risposta alle
controdeduzioni procedimentali della ricorrente) la sospensione degli obblighi
di assunzione obbligatoria in presenza di procedure di mobilità, prevista dal
richiamato art. 5, co. 3, della L. 68/1999 è soggetta al limite territoriale
costituito dall’ambito provinciale in cui le mobilità vengono effettuate. Ne
consegue che l’invocato regime derogatorio non è applicabile allo stabilimento
ST di Catania, nell’ambito del quale nessuna mobilità e/o licenziamento sono
state registrate.
D’altra parte, l’obbligo di assunzione dei disabili si presterebbe a facili
elusioni ove si consentisse di “compensarlo” con le deroghe previste dalla legge
anche laddove riferite a crisi aziendali localizzate negli ambiti territoriali
più disparati e lontani, come tali non incidenti sull’ordinario svolgersi
dell’attività lavorativa (e sui connessi obblighi legali) negli stabilimenti non
interessati dalla crisi.
2.2) la seconda censura è rubricata: eccesso di potere per carenza di
istruttoria, per carente ed insufficiente motivazione, per contraddittorietà,
irrazionalità, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, sviamento dalla causa
tipica.
Si sostiene che i termini indicati nella convenzione per procedere alle
assunzioni non hanno natura perentoria, ma acceleratoria, dal momento che
l’accordo ha una durata di 96 mesi (che copre infatti il periodo 2006/2013), con
la conseguenza che solo alla fine di tale periodo si potrà valutare la
sussistenza di un eventuale inadempimento degli obblighi convenzionalmente
assunti.
La censura risulta infondata in fatto ed in diritto, atteso che la stessa
convenzione riportata nel ricorso prevede una graduazione costante delle
assunzioni, quantificate in 30 unità/anno, con scadenza fissata al 31 dicembre
di ciascun anno. Non può, quindi, predicarsi che - alla data di adozione
dell’atto impugnato - non risultasse già conclamata la violazione degli obblighi
di assunzione fino a quella data maturati.
2.3) Con la terza censura si denuncia eccesso di potere per travisamento dei
fatti, contraddittorietà ed illogicità, sostenendo che nessun colpevole
inadempimento dell’accordo può essere addossato alla società ricorrente.
Più in particolare, la ST assume di aver proceduto all’esame di ben 24
potenziali lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, e di averne potuto
assumere solo tre a causa della inidoneità riscontrata negli altri soggetti
selezionati per svolgere le peculiari e complesse mansioni in cui si snoda
l’attività produttiva dell’azienda.
La censura non può essere accolta.
In primo luogo, sul piano più generale, si deve precisare che la legge 68/1999
sulle assunzioni obbligatorie dei disabili non sembra essere strutturata in modo
da condizionare l’assunzione ad un giudizio di “gradimento”
tecnico/professionale del lavoratore da occupare espresso dal datore di lavoro
obbligato. Al contrario l’idoneità al lavoro del singolo soggetto viene
preventivamente valutata da organi pubblici al momento della stessa iscrizione
nelle liste.
In secondo luogo, e con particolare riguardo alla vicenda concreta della ST, va
sottolineato quanto emerge ex actis. La produzione documentale allegata al
ricorso (all. 6 bis) contempla le schede di valutazione di n. 24 candidati (su
30 da assumere), tutte redatte nella primavera del 2007, cioè in epoca
immediatamente successiva alla diffida emessa dall’Assessorato il 13 febbraio
2007, ed in epoca comunque successiva al 31.12.2006, termine entro il quale si
sarebbe già dovuto procedere al perfezionamento delle prime trenta assunzioni.
Si può affermare, quindi, che la scadenza prevista nella convenzione è stata
ampiamente disattesa, e che - se l’Azienda si fosse attivata per tempo, ed
avesse esaminato una platea più ampia di possibili lavoratori - probabilmente,
avrebbe potuto trovare con maggiore facilità le professionalità necessarie ed
adatte al peculiare processo produttivo gestito.
2.4) Con l’ultimo motivo si denuncia: violazione dell’art. 3 della L. 241/90
sulla regolarità del procedimento amministrativo e sulla motivazione dello
stesso. Più in particolare, si assume che l’Amministrazione non abbia tenuto
conto delle memorie difensive presentate dalla ST nel contraddittorio
procedimentale, e non abbia di conseguenza corredato il provvedimento di una
motivazione sufficiente sotto tale profilo.
La censura non può essere accolta, in quanto il provvedimento è stato
ritualmente preceduto da una diffida (che ha assunto il valore di comunicazione
di avvio del procedimento) alla quale la ricorrente ha controdedotto. La
valutazione delle predette osservazioni di parte risulta poi compiutamente
esternata nella nota prot. 1297/0 del 3 maggio 2007 a firma dello stesso
sottoscrittore del coevo provvedimento di annullamento della convenzione (cfr.
atti allegati al ricorso sub n. 12).
Per quanto esposto, il ricorso deve essere respinto, mentre i motivi aggiunti
devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione.
Considerato il diverso esito della fase cautelare, si stimano sussistenti giuste
ragioni per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di
Catania (sez. II) - rigetta il ricorso introduttivo del giudizio, e dichiara
inammissibili per difetto di giurisdizione i motivi aggiunti, assegnando
all’uopo alla ricorrente, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., un termine trimestrale
decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza, per procedere alla
riassunzione della causa innanzi al Giudice Ordinario, con salvezza degli
effetti processuali e sostanziali della domanda già proposta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17/12/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Italo Vitellio, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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