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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 2 aprile 2009, n. 647
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - CIRCOLAZIONE STRADALE - Istituzione di una ZTL - Art. 7, c. 1, lett. b) e c.
9 C.d.S. - Competenza - individuazione - Sindaco e Giunta comunale - Adozione
del provvedimento di istituzione ad opera del funzionario con funzioni apicali -
Illegittimità. La separazione tra dirigenza politica e amministrativa degli
enti locali, introdotta dalla l. 267/00, non ha fatto venir meno il potere del
sindaco o della Giunta di adottare le misure di limitazione della circolazione,
previste dall'art. 7 d.lgs. n. 285/1992 (c. strad). Tale norma prevede due
diverse misure per la limitazione del traffico o l'imposizione di un pedaggio
per l'attraversamento dei centri urbani: la prima, prevista dal comma 1, lett.
b), di competenza del sindaco, può essere emessa unicamente per fronteggiare
l'inquinamento; l'altra, prevista dal comma 9, è di competenza della giunta e
può essere emessa per fronteggiare qualsiasi problematica connessa al traffico
veicolare. Ne deriva l’illegittimità, per incompetenza, del provvedimento di
istituzione di una ZTL adottato da un funzionario comunale con funzioni apicali.
Pres. f.f. ed Est. Salamone - I.F. (avv. Marzano) c. Comune di Pachino.
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 02/04/2009,
n. 647
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00647/2009 REG.SEN.
N. 02322/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2322 del 2007, proposto da:
Infanti Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Marzano, con domicilio
eletto presso Giuseppe Salerno in Catania, via Umberto,167;
contro
Comune di Pachino (Sr),
rappresentato e difeso dall'avv. con domicilio eletto presso Giuseppe Gennaro in
Rosolini, Segreteria; Comune di Pachino - VII Settore;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza n. 98 del 06.07.07 con la quale il Funzionario del VII settore
del Comune di Pachino ha disposto " che a decorrere dal 07.07.07 e fino al
09.09.07, dalle ore 20,00 alle ore 02,00 di tutti i giorni feriali e festivi,
nella zona delimitata dalle intersezioni ... (via C. Deodato - rotatoria di C.da
Spinazza)....... venga istituita la Zona a traffico Limitato con divieto di
transito e di sosta, e zona rimozione, per tutti i veicoli con o senza motore ".
nonché risarcimento
dei danni subiti a seguito dell'illegittimo operare del Comune di Pachino o, in
via subordinata, del riconoscimento del diritto ad un indennizzo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pachino (Sr);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/03/2009 il dott. Vincenzo Salamone
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso si chiede
l’annullamento dell’ordinanza n. 98 del 06.07.07 con la quale il Funzionario del
VII settore del Comune di Pachino ha disposto " che a decorrere dal 07.07.07 e
fino al 09.09.07, dalle ore 20,00 alle ore 02,00 di tutti i giorni feriali e
festivi, nella zona delimitata dalle intersezioni ... (via C. Deodato -
rotatoria di C.da Spinazza)....... venga istituita la Zona a traffico Limitato
con divieto di transito e di sosta, e zona rimozione, per tutti i veicoli con o
senza motore ",nonché il risarcimento dei danni subiti a seguito
dell'illegittimo operare del Comune di Pachino o, in via subordinata, del
riconoscimento del diritto ad un indennizzo.
All’atto impugnato si muovono le censure di violazione di legge sotto il profilo
dell’incompetenza ed eccesso di potere.
L’Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto
del ricorso.
Alla pubblica udienza del giorno 10 marzo 2009 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va premesso che il Sig. Infanti Francesco è comodatario dell'appezzamento di
terreno di proprietà esclusiva della Sig.ra Giunta Donatella, sito in tenere di
Noto nella c.da Spinazza, individuato in catasto al foglio 420, p.11a 672, ed a
cui si accede tramite la via C. Deodato della frazione di Marzamemi di Pachino.
Al fine di potere esercitare sul detto terreno l'attività di posteggiatore
durante la stagione estiva, che vede una affluenza di turisti nel piccolo borgo
di Marzamemi, il ricorrente chiedeva nel 2004 al Comune di Noto autorizzazione
edilizia per il parcheggio e la sosta giornaliera di autovetture; autorizzazione
che veniva concessa dal detto Comune con ordinanza n. 92/2004 del 07.06.04 a
tempo determinato ed annualmente rinnovata su istanza del Sig. Infanti.
In data 26.04.07 il Comune di Noto concedeva al Sig. Infanti il rinnovo
dell'Autorizzazione edilizia di cui sopra sino alla data del 15.09.07.
Successivamente, con nota del 03.07.07, il Comune di Noto autorizzava il Comune
di Pachino a gestire in maniera autonoma la viabilità nelle zone del territorio
di Noto, limitrofe a Marzamemi, a seguito di ciò, con ordinanza n 98 del
06.07.07 il Dirigente del VII settore del Comune di Pachino istituiva una Z T L
comprendente la via C. Deodato, ricadente nel territorio di Noto, che consente
l'accesso all'area riservata al parcheggio tita dal Sig. Infanti Francesco.
Con atto del 09.07.07. il Sig. Infanti richiedeva alla Polizia Municipale di
Pachino il rilascio di pass - auto al fine di consentire ai propri clienti di
raggiungere l'area di parcheggio, ma con nota del 07.08.07 il Comune di Pachino
provvedeva a rigettarla; mentre nessuna risposta il ricorrente otteneva con
riguardo alla istanza presentata al Sindaco di Pachino in data 19.72007 volta ad
ottenere la istituzione di un senso unico alternato lungo il tratto di strada
che consente l'accesso al posteggio il tutto, naturalmente, per potere svolgere
la propria attività.
Con il ricorso si impugna l’ordinanza n. 98 del 06.07.07 con la quale il
Funzionario del VII settore del Comune di Pachino ha disposto "che a decorrere
dal 07.07.07 e fino al 09.09.07, dalle ore 20,00 alle ore 02,00 di tutti i
giorni feriali e festivi, nella zona delimitata dalle intersezioni ... (via C.
Deodato - rotatoria di C.da Spinazza)....... venga istituita la Zona a traffico
Limitato con divieto di transito e di sosta, e zona rimozione, per tutti i
veicoli con o senza motore ".
Ciò premesso appare fondata la censura con la quale si lamenta la incompetenza
del funzionario ad adottare l’atto impugnato.
La separazione tra dirigenza politica e amministrativa degli enti locali,
introdotta dalla l. 267/00, non ha fatto venir meno il potere del sindaco o
della Giunta di adottare le misure di limitazione della circolazione, previste
dall'art. 7 c. strad.
L'art. 7 c. strad. prevede due diverse misure per la limitazione del traffico o
l'imposizione di un pedaggio per l'attraversamento dei centri urbani: la prima,
prevista dal comma 1, lett. b), di competenza del sindaco, può essere emessa
unicamente per fronteggiare l'inquinamento; l'altra, prevista dal comma 9, è di
competenza della giunta e può essere emessa per fronteggiare qualsiasi
problematica connessa al traffico veicolare.
Il Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 all’art. 7 dispone infatti, al
comma 1, che “Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: ….
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per
accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del
patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive
impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le
rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
della tutela del territorio , il Ministro per i beni culturali e ambientali; ….
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; ….. f)
stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle
quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia
del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle
direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane”.
Il comma 9 dispone che “I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a
delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli
effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In
caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del
sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al
secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la
circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato,
anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore
del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono
avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le
categorie dei veicoli esentati”.
L’atto impugnato in quanto adottato dal funzionario con funzioni apicali e non
dalla giunta municipale è, pertanto, illegittimo e va annullato con rimessione
dell’affare alla Giunta municipale di Pachino per le determinazioni di
competenza.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni.
In materia di lesione di interessi legittimi, il risarcimento del danno a
seguito dell'annullamento del provvedimento opposto dalla p.a., è ipotizzabile
quando l'attività amministrativa rinnovatoria risulti connotata in termini tali
da far ragionevolmente escludere ogni ulteriore apprezzamento discrezionale in
ordine all'adozione dell'atto impugnato, mentre (come nella fattispecie) non può
in linea di principio riconoscersi immediatamente nel caso contrario, quando
cioè residui la possibilità di una legittima determinazione che non consista
nell'atto anzidetto, come nell'ipotesi di annullamento di un diniego per
incompetenza dell'organo che ha adottato l'atto stesso.
A ciò va aggiunto ai fini della liquidazione del risarcimento dei danni deve
applicarsi il principio di cui all'art. 1223 c.c., per il quale sono risarcibili
i danni derivanti in via immediata e diretta dalla condotta illecita e il
risarcimento del danno a carico della p.a. non può ritenersi come un semplice
effetto automatico dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento
impugnato, richiedendo esso, invece, la presenza di una verifica positiva degli
specifici requisiti (lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata,
accertamento dell'imputabilità dell'evento dannoso alla responsabilità
dell'amministrazione, esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, nesso causale
tra l'illecito compiuto e il danno patrimoniale ingiusto, nesso causale tra
l'illecito compiuto e il danno subito), atteso che il ricorso giurisdizionale è
diretto naturalmente a conseguire la riparazione integrale della concreta
situazione pregiudicata, cosicché il ricorso all'azione risarcitoria è possibile
soltanto quando - nonostante l'annullamento dell'atto e la nuova attività
amministrativa volta all'adozione di altro atto che soddisfi l'interesse del
privato - sussistano ancora conseguenze pregiudizievoli in capo all'interessato,
gravando in tal caso, però, su chi assume di essere stato danneggiato l'onere ex
art. 2697 c.c. di fornire la necessaria prova circa la sussistenza degli
elementi costitutivi della responsabilità dell'illecito aquiliano di cui
all'art. 2043 c.c.. Consegue da ciò che chi propone ricorso con domanda
risarcitoria è tenuto tanto a dimostrare che anche dopo l'annullamento dell'atto
contestato a lui non favorevole sussista ancora nei suoi confronti un
pregiudizio derivante dalla condotta dalla p.a. e che tale condotta sia
caratterizzata dall'elemento della colpa (Consiglio di Stato sez. VI, 30
settembre 2008, n. 4689).
Nella fattispecie l’area in disponibilità del ricorrente era oggetto di comodato
e, pertanto, non ha comportato alcun onere economico, dovendosi pertanto esclude
un danno emergente.
Quanto al lucro cessante non si fornisce nemmeno un principio di prova in ordine
al guadagno che il ricorrente avrebbe potuto ricavare dall’utilizzazione
parcheggio dell’area.
La domanda risarcitoria va, pertanto rigettata.
Sussistono, comunque, i giusti motivi per compensare interamente tra le parti
spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania – Sezione int. 3^,
definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso di cui in epigrafe e per l’effetto annulla per
incompetenza dell’Autorità emanante l’atto impugnato, rimettendo l’affare alla
Giunta municipale di Pachino per le determinazioni di competenza;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
- compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10/03/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente FF, Estensore
Giovanni Milana, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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