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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 673
URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Siciliana - Art. 15, lett. a), LR. n. 78/76
- Vincolo posto a tutela delle coste - Natura urbanistica - Valutazione di
compatibilità - Competenza - Comune. Rientra nella competenza del Comune la
valutazione della compatibilità di un progetto con il vincolo posto a tutela
delle coste dalla disposizione di cui all’art. 15, lett. “a” della L.R.
Siciliana 78/1976, posto che tale norma ha natura urbanistica, essendo
principalmente rivolta a disciplinare la formazione degli strumenti di
pianificazione generale dei Comuni e si differenzia,come tale, dalla disciplina
di cui al Dlgs 42/2004 che, all’art. 142, comma 1, lett. “a”, sottopone a
vincolo paesaggistico i territori costieri compresi entro i 300 metri dalla
spiaggia. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - B.P. (avv. Sammartino) c.
Comune di Ispica (avv. Paterniti La Via).
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 6 aprile 2009,
n. 673
URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Siciliana - Art. 15, lett. a), LR. n. 78/76 - Vincolo posto a tutela delle coste - Distanza di 150 metri dalla spiaggia - Rapporti con il vincolo di 300 metri di cui all’art.146 d.lgs. n. 42/2004 - Comune e Soprintendenza. La verifica di compatibilità di un progetto con la disposizione di cui all’art. 15, lett. “a” della L.R. Siciliana 78/1976 non implica, da parte del Comune, alcun giudizio di discrezionalità nell’apprezzamento dell’interesse pubblico protetto, essendo tale giudizio interamente già formulato dal legislatore che ha ammesso nell’ambito della distanza di 150 metri dalla spiaggia solo determinate tipologie di opere (quelle connesse alla fruizione del mare). In conseguenza, l’apprezzamento del Comune ha natura di esercizio vincolato del potere, non ha contenuti specializzati ed è limitato ad una mera valutazione tecnica della finalità del progetto proposto e delle sue caratteristiche, in funzione delle quali, laddove si riconoscano sussistere i presupposti di legge, il rilascio della concessione è atto dovuto, mentre, laddove tali presupposti non sussistano, l’istanza andrà respinta. Pertanto, differente è l’oggetto dell’apprezzamento dell’interesse pubblico da parte del Comune, ex art. 15 L.R. cit. e da parte della Soprintendenza, ex art. 146 Dlgs 42/2004: quest’ultima dovrà valutare la compatibilità del manufatto progettato, nelle sue caratteristiche tipologiche e conformative, al “bene-valore” del paesaggio e dunque ne considererà l’inserimento nella costa in relazione al rapporto con il contesto, potendo formulare un giudizio di compatibilità o di incompatibilità congruamente motivato, a seconda di “come” l’intervento è progettato. Il Comune, invece, è chiamato ad accertare solo la circostanza relativa al “se” l’intervento progettato corrisponda a quelli ammessi dal legislatore e dunque a tutelare, così, il “bene-territorio” (anche se, tramite esso, sarà tutelato parimenti l’ambiente ed il paesaggio che ne fanno parte) applicando gli strumenti della pianificazione urbanistica. I due tipi di poteri amministrativi in esame non sono assimilabili, sebbene concorrano, evidentemente, alla tutela “unitaria” dell’”unico” bene giuridico avente, però, duplice e distinto rilievo di interesse generale. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - B.P. (avv. Sammartino) c. Comune di Ispica (avv. Paterniti La Via). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 673
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00673/2009 REG.SEN.
N. 02723/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2723 del 2006, proposto da:
Boncoraglio Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Sammartino, con
domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, via O. Scammacca, 37;
contro
Comune di Ispica (Rg), rappresentato
e difeso dall'avv. Pietro Paterniti La Via, con domicilio eletto presso il suo
studio in Catania, viale XX Settembre,19; Commissione Edilizia Comunale di
Ispica;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento 2006/C/3886/D del 15 giugno 2006, con cui il Responsabile
della II Area del Comune di Ispica ha rigettato la richiesta di concessione
edilizia, avanzata dal ricorrente per un insediamento nella contrada
Marina-Marza;
- ove occorra, del parere della commissione edilizia comunale reso nella seduta
dell’8 giugno 2006 (verbale n° 114), nonché della proposta del responsabile del
procedimento n° 130 del 30 maggio 2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ispica (Rg);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/12/2008 il dott. Salvatore Gatto
Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Ricorre il sig. Boncoraglio Pietro,
per avversare il diniego che il Comune ha opposto alla propria istanza per
l’approvazione di un progetto di insediamento turistico da realizzare sul
terreno di sua proprietà, sito in c.da Marza del Comune di Ispica, che è stato
ritenuto in contrasto con il vincolo di cui all’art. 15, lett. “a” della L.R.
78/1976.
Secondo il ricorrente, l’insediamento turistico, che si compone di capanni
appoggiati al suolo destinati ad essere rimossi al termine della stagione
balneare, con piazzole di sosta per i frequentatori, sarebbe funzionale al
soggiorno marino, essendo prevista sia la collocazione nella spiaggia, sia
l’accesso diretto al mare.
Il ricorrente espone anche di avere ottenuto, in un primo tempo, il n.o.ai sensi
dell’art. 146 lett. “a” del Dlgs nr. 42/2004, con provvedimento prot. n° 1215
del 24 giugno 2003, ove si precisava che le strutture dovevano essere rimosse
alla fine della stagione balneare. Tale n.o. sarebbe stato valevole anche ai
fini del vincolo, posto dall’art. 15, lettera a), l.r. n° 78/1976.
Con un successivo provvedimento prot. n° 950 del 20 agosto 2004 la stessa
Soprintendenza rilasciava un ulteriore nulla-osta, in relazione alla
compatibilità dell’insediamento con la tutela archeologica del sito.
Ottenuta la duplice verifica di compatibilità dell’intervento con le
caratteristiche naturalistiche e culturale dei luoghi, con la relazione del 20
gennaio 2005 il responsabile del procedimento presso l’Ufficio tecnico comunale
di Ispica, nel riepilogare lo svolgimento dello stesso procedimento sin lì
svolto, manifestava il proprio parere favorevole, facendo propria la menzionata
prescrizione della Soprintendenza, e cioè che le opere fossero mantenute
installate per non più di sei mesi l’anno.
Tuttavia, con nota prot. n° 1822 del 27 giugno 2005, la Soprintendenza annullava
in autotutela i precedenti nulla-osta: pertanto, con ricorso n° 2116/2005, il
signor Boncoraglio impugnava tale provvedimento, ottenendone l’annullamento con
la sentenza nr. 708/2006, la quale però, respingeva la coeva domanda di
risarcimento del danno.
A tale proposito, il ricorrente espone che la domanda di risarcimento veniva
rigettata dal Tribunale per la ragione che, essendo trascorso poco tempo
dall’adozione degli atti impugnati, non si erano prodotte lesioni alla posizione
del ricorrente; e per la collaterale ragione che non era stata rilasciata la
concessione edilizia. Infine, ed in via incidentale, la sentenza sollevava dei
dubbi sulla classificazione dell’intervento tra le opere destinate alla diretta
fruizione del mare.
Prendendo spunto da tale considerazione, il Comune rimetteva in discussione
tutto il proprio precedente operato: con la proposta n° 180 del 30 maggio 2006,
il responsabile del procedimento prendeva atto della sentenza del Tribunale ed
esprimeva parere non favorevole al rilascio della concessione; a tale proposta,
nella seduta dell’8 giugno successivo, si adeguava, facendola propria, la
commissione edilizia comunale; ed infine, con l’impugnato provvedimento del 15
giugno 2006, il Responsabile della II Area rigettava la richiesta, motivando che
l’opera non rientra tra quelle finalizzate alla diretta fruizione del mare.
Il sig. Boncoraglio ha dunque ritualmente impugnato tale diniego, lamentandone
l’illegittimità per articolati motivi.
Con una prima censura lamenta la “Violazione e falsa applicazione degli artt.
146 d. lgs. n° 42/2004 e 15 l.r. n° 78/1976; difetto di attribuzione, in
subordine incompetenza; eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà ed
irragionevolezza manifeste”: la valutazione della compatibilità del progetto con
il vincolo di cui all’ all’art. 15, lett. a), l.r. n° 78/1976 spetterebbe alla
Soprintendenza, che avrebbe espresso, in tal senso, il proprio giudizio
favorevole, con il n.o. prot. n° 1215 del 24 giugno 2003 e prot. n° 950 del 20
agosto 2004.
Con un secondo argomento di censura, la parte ricorrente contesta la “Violazione
e falsa applicazione dell’art. 15 l.r. n° 78/1976; eccesso di potere per
travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto,
contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta”, sostenendo la piena
compatibilità del progetto con il vincolo di cui alla LR n. 78/1976.
Infine, con un terzo ordine di censure, il ricorrente si duole della “Violazione
e mancata applicazione degli artt. 8 e segg., 11-bis l.r. n° 10/91”, posto che
il ricorrente avrebbe dovuto essere edotto della nuova intenzione del Comune di
respingere l’istanza.
Si è costituito il Comune, che resiste al ricorso, chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 26.10.2006 la Sezione ha respinto la domanda
cautelare con ordinanza nr. 1694/06, pubblicata il 31.10.2006 (confermata in
appello dal CGA con ordinanza nr. 1021/06).
Le parti hanno scambiato memorie e documenti.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta in
decisione.
I) Con la prima censura, il ricorrente contesta la competenza del Comune a
valutare la incidenza del progetto in ordine al vincolo di inedificabilità posto
dall’art. 15, lett. “a” della L.R. 78/1976, sostenendo che detta competenza
spetterebbe alla Soprintendenza, la quale, peraltro, avrebbe già consumato il
proprio potere con il rilascio dei nulla osta indicati in atti.
A giudizio del Collegio, che aderisce alle tesi difensive del Comune, la censura
è infondata.
Rientra, infatti, nella competenza del Comune la valutazione della compatibilità
di un progetto con il vincolo posto a tutela delle coste dalla disposizione di
cui all’art. 15, lett. “a” della L.R. 78/1976, posto che tale norma ha natura
urbanistica, essendo principalmente rivolta a disciplinare la formazione degli
strumenti di pianificazione generale dei Comuni e si differenzia,come tale,
dalla disciplina di cui al Dlgs 42/2004 che, all’art. 142, comma 1, lett. “a”,
sottopone a vincolo paesaggistico i territori costieri compresi entro i 300
metri dalla spiaggia.
Più precisamente, la disposizione in esame (peraltro collocata in un contesto di
norme volte a regolamentare l’iniziativa turistica nel territorio regionale),
sebbene volta alla tutela dell’ ambiente, dispone, a tali fini, obblighi di
ordinata pianificazione urbanistica e per tale ragione ha, come proprie
destinatarie principalmente le amministrazioni comunali (anche se,
successivamente, con l’art. 2, comma 3 della L.R. 15/1991, le sono stati
riconosciuti effetti precettivi diretti nei confronti dei privati: cfr. la
ricostruzione dell’istituto che è stata operata dalla Sezione nella sentenza nr.
695 dell’8 maggio 2006).
In particolare, giova evidenziare che, nel vietare insediamenti che si trovano
entro la fascia di 150 metri dalla linea della battigia, il legislatore ha
inteso dettare una norma a tutela dell’ordinato assetto del territorio, quindi
comprensiva (ma non esclusivamente), della tutela del paesaggio: è consentita,
infatti, una deroga al vincolo nelle zone A e B dello strumento urbanistico, che
sono quelle ove l’assetto del territorio è già definito e non è suscettibile di
ulteriore modificazione, se non in senso conservativo; inoltre, cosa più
importante, la stessa norma non si limita a fissare il limite di inedificabilità
nei 150 metri dalla battigia, ma determina altresì, per le ulteriori estensioni
in profondità, articolate prescrizioni in ordine alla volumetria assentibile,
graduandone la quantità in proporzione all’allontanamento dal mare (ossia, entro
i 500 metri l’indice di densità territoriale edilizia è pari, nel massimo, a
0,75 mc/mq; oltre i 500 m e fino a 1000, è pari a 1,50 mc/mq).
Alla ratio di tutela della disposizione in esame, quindi, va ricondotta una
concezione dell’assetto del territorio che prescinde da una sua essenziale
connotazione solo paesaggistica o ambientale, dovendovi invece ravvisare la
concorrenza di più esigenze di tutela ( non ultima quella del decoro e della
uniformità del comprensorio, della protezione e della tutela della condizione
orografica e geologica delle coste, di sicurezza pubblica e così via) com’è
naturale per le disposizioni dello strumento urbanistico, entro cui si
compendiano e trovano sintesi tutte le molteplici e variegate esigenze possibili
del governo del territorio.
In tale ottica, la compatibilità di un progetto con la disposizione in esame non
implica, da parte del Comune, alcun giudizio di discrezionalità
nell’apprezzamento dell’interesse pubblico protetto, essendo tale giudizio
interamente già formulato dal legislatore che ha ammesso nell’ambito della
distanza di 150 metri dalla spiaggia solo determinate tipologie di opere (quelle
connesse alla fruizione del mare). In conseguenza, l’apprezzamento del Comune ha
natura di esercizio vincolato del potere, non ha contenuti specializzati, come
il giudizio della Soprintendenza, ed è limitato ad una mera valutazione tecnica
della finalità del progetto proposto e delle sue caratteristiche, in funzione
delle quali, laddove si riconoscano sussistere i presupposti di legge, il
rilascio della concessione è atto dovuto, mentre, laddove tali presupposti non
sussistano, l’istanza andrà respinta.
Pertanto, differente è l’oggetto dell’apprezzamento dell’interesse pubblico da
parte del Comune, ex art. 15 L.R. cit. e da parte della Soprintendenza, ex art.
146 Dlgs 42/2004: quest’ultima dovrà valutare la compatibilità del manufatto
progettato, nelle sue caratteristiche tipologiche e conformative, al
“bene-valore” del paesaggio e dunque ne considererà l’inserimento nella costa in
relazione al rapporto con il contesto, potendo formulare un giudizio di
compatibilità o di incompatibilità congruamente motivato, a seconda di “come”
l’intervento è progettato.
Il Comune, invece, è chiamato ad accertare solo la circostanza relativa al “se”
l’intervento progettato corrisponda a quelli ammessi dal legislatore e dunque a
tutelare, così, il “bene-territorio” (anche se, tramite esso, sarà tutelato
parimenti l’ambiente ed il paesaggio che ne fanno parte) applicando gli
strumenti della pianificazione urbanistica.
Inoltre, la Soprintendenza si esprime in ordine a progetti che sono localizzati
entro i 300 metri dalla zona del litorale, mentre il Comune eserciterà il
proprio potere di controllo per le zone diversamente graduate dal menzionato
art. 15, in relazione alle diverse volumetrie e tipologie di opere ammissibili a
seconda delle fasce di distanza dalla spiaggia.
Appare evidente, dunque, che i due tipi di poteri amministrativi in esame non
sono assimilabili, sebbene concorrano, evidentemente, alla tutela “unitaria”
dell’”unico” bene giuridico avente, però, duplice e distinto rilievo di
interesse generale.
La censura è dunque infondata e come tale va respinta.
II) Nel merito della seconda censura si deve ritenere che il giudizio del Comune
è corretto.
Infatti, dall’esame dei documenti in atti, emerge che l’intervento di parte
ricorrente ha ad oggetto la realizzazione di 11 bungalow, di circa 25 mq di
superficie ciascuno, suddivisi in ambienti interni e con fruizione di servizi
quali rete idrica ed impianto fognario: pertanto costituisce una struttura
ricettiva che non presuppone una fruizione collettiva e generale del mare.
Ai sensi dell’art. 15, lett. “a” della L.R. 78/1976, possono essere realizzate
nella fascia di 150 metri dalla battigia, solamente opere ed impianti volti a
consentire “la diretta fruizione del mare”: questi ultimi, secondo la logica
della disposizione, sono quelli connessi ontologicamente, ed in un rapporto di
causalità strutturale necessaria, con la fruizione del mare, ovvero la cui
destinazione d’uso sia “necessariamente” condizionata dalla localizzazione nel
litorale e che, inoltre, siano destinate alla “collettività indifferenziata”
degli utenti (cfr. TAR Catania, I, 19 luglio 2005, nr. 1165/05, con cui si è
affermato tale principio, confermando anche il contenuto della prassi
dell’Amministrazione regionale, come risultante dalla Circolare nr. 2/1992 dell’ARTA).
In questo senso, va esclusa la possibilità di realizzare all’interno della
fascia di 150 metri dal mare, ai sensi dell’art. 15, lett. “a” della L.R.
78/1976, insediamenti turistici ricettivi di qualsiasi genere, in quanto
presuppongono un uso non aperto alla collettività, bensì avente natura
residenziale e quindi limitata ad un numero predeterminato di utenti; ed inoltre
le loro caratteristiche implicano che non devono necessariamente essere
realizzati sulla costa, potendo anche essere localizzati oltre la fascia di
inedificabilità, in quanto il loro rapporto spaziale con il litorale si pone non
già in una relazione di necessarietà, ma di mera occasionalità volta ad
incrementarne il valore d’uso.
In altri termini, realizzare un impianto residenziale in prossimità alla
spiaggia ovviamente rende il progetto maggiormente redditivo, ma la
localizzazione sul litorale non è “condicio sine qua non” dell’impianto,
in relazione alla sua tipologia.
Per queste ragioni, il provvedimento impugnato appare sostanzialmente corretto e
pertanto la censura va respinta.
III) La infondatezza delle prime due censure di gravame comporta che va respinta
anche la terza doglianza, con cui si lamenta la violazione del precetto di cui
all’art. 10 bis della l. 241/90, come recepita in Sicilia dalla L.R. 10/91.
In accoglimento della opposta eccezione di cui all’art. 21 octies della l.
241/90, ritualmente formulata dalla difesa comunale, dall’esame delle prime due
censure emerge chiaramente che il contenuto del provvedimento impugnato non
avrebbe potuto essere diverso e quindi l’ eventuale preavviso di rigetto della
istanza, e del conseguente eventuale apporto partecipativo da parte
dell’interessato, non avrebbe potuto sostanzialmente mutare l’esito del
procedimento stesso.
Il ricorso è dunque infondato e come tale va respinto.
IV) In ordine alle spese di lite, sussistono giuste ragioni per disporne la
piena compensazione tra le parti: infatti, sebbene le censure proposte in
ricorso sono infondate, va comunque riconosciuto alla parte ricorrente che
quest’ultima aveva maturato una propria comprensibile aspettativa alla
conclusione favorevole del procedimento, attesi i contenuti dei nulla osta
inizialmente ottenuti dalla Soprintendenza circa il proprio progetto edilizio ed
il conseguente preliminare parere favorevole del Comune (poi successivamente
ritirato), e, dunque, ha condotto l’odierna azione giudiziaria non in maniera
temeraria, ma sulla base di un comportamento contraddittorio, globalmente
considerato, dell’Autorità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sez. Prima, rigetta il
ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18/12/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Zingales, Presidente
Rosalia Messina, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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