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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 29 aprile 2009, n. 812



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Enti locali - Consiglieri comunali - Azione contro l’amministrazione di appartenenza - Legittimazione - Limiti. I consiglieri comunali non sono legittimati, in quanto tali, ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma diretto a risolvere controversie intersoggettive; sicché, un ricorso di singoli consiglieri (in particolare contro l’Amministrazione di appartenenza) può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi, e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere (cfr. Cons. St., sez. V, 15 dicembre 2005 n. 7122). Pres. Ferlisi, Est.Trebastoni - M.G. e altri (avv. Coppola) c. Comune di Gaggi (n.c.)
. T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 29/04/2009, n. 812

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00812/2009 REG.SEN.
N. 02670/2007 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 2670 del 2007, proposto da:
Monte Giuseppe, Ferrara Santo, Ingino Angelo, Santoro Filippo, Sortino Carmelo, rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Coppola, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;
'RESISTENTI'
 

contro
 

Comune di Gaggi (Me), Consiglio Comunale di Gaggi, non costituiti,
 

nei confronti di
 

Cundari Giuseppe, Bonaccorso Salvatore, Cundari Paolo, Fiumara Giuseppa, Lo Giudice Carmelo, Genovesi Maria, Bruno Vincenzo, Mobilia Marco, Gullotta Gilda, rappresentati e difesi dall'avv. Nunzio Cammaroto, con domicilio eletto presso Giuseppe Tamburello, a Catania, via Ventimiglia 145;
 

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,
 

dell’avviso di convocazione del Consiglio comunale per la seduta del 23.08.2007, n. 8231 del 13.08.2007;

delle deliberazioni consiliari n. 28, 29, 30, 31 e 32 del 23.08.2007;

delle deliberazioni consiliari n. 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del 12.09.2007;

dell’avviso di convocazione del Consiglio comunale n. 8767 del 06.09.2007;

delle deliberazioni n. 39, 40 e 41 del 26.09.2007;

dell’avviso di convocazione del Consiglio comunale n. 9295 del 21.09.2007;

dell’avviso di convocazione del Consiglio comunale n. 10953 del 23.10.2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cundari Giuseppe, Bonaccorso Salvatore, Cundari Paolo, Fiumara Giuseppa, Lo Giudice Carmelo, Genovesi Maria, Bruno Vincenzo, Mobilia Marco, Gullotta Gilda;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/04/2009 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Con ricorso n. 1593/2007 gli odierni ricorrenti, nella loro qualità di Consiglieri del Comune di Gaggi, hanno chiesto l’annullamento delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nella sua prima adunanza, ed aventi rispettivamente ad oggetto:

n. 22: “Eventuali Surroghe”;

n. 23: “Esame eventuali situazione di incompatibilità dei consiglieri neo eletti, con consequenziale avvio della procedura disciplinata dall’art. 14 della L.R. 24 giugno 1986 n. 31”;

n. 24: “Elezione del Presidente del consiglio comunale”;

n. 25: “Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale”;

n. 26: “Giuramento del Sindaco.

Non è stato chiesto l’annullamento delle prime due deliberazioni, la n. 20 e la n. 21, aventi rispettivamente ad oggetto “Giuramento dei Consiglieri eletti nelle consultazioni amministrative del 13-14 maggio 2007 ed insediamento del Consiglio Comunale”, ed “Esame delle condizioni di eleggibilità e candidabilità per la convalida dei Consiglieri”, con la conseguenza che le stesse sono state regolarmente adottate dal Consiglio comunale sotto la presidenza del consigliere anziano Ferrara Santo.

I ricorrenti hanno impugnato l’atto con il quale il Consiglio ha preso atto delle dimissioni dei consiglieri Lo Giudice Carmelo e Cundari Giuseppe, surrogandoli, rispettivamente, con i sigg.ri Mobilia Marco e Gullotta Gilda, a loro volta primo e seconda dei non eletti.

Questi ultimi, non appena surrogati al posto dei dimissionari, essendo presenti in aula, venivano chiamati dal Presidente dell’Assemblea a prestare subito il giuramento di rito e, di seguito, partecipavano ai lavori del Consiglio, votando nelle successive deliberazioni assunte nella stessa seduta.

I ricorrenti hanno fatto presente come il primo dei due consiglieri surrogati abbia votato anche nella successiva presa d’atto delle dimissioni del consigliere Cundari, e relativa surroga nella persona della seconda dei non eletti Gullotta (avvenuta nella medesima deliberazione).

Con sentenza n. 1347 del 9 agosto 2007 la I Sezione di questo Tribunale ha accolto il ricorso, annullando tutte le citate deliberazioni.

Con avviso n. 8231 del 13/08/2008 avente ad oggetto “Esecuzione sentenza TAR Catania n. 1347 - Prosieguo adempimenti di prima adunanza del Consiglio Comunale - Comunicazione”, il Presidente del Consiglio uscente, sig.ra Giuseppa Fiumara, ha convocato il Consiglio Comunale per la data del 23/08/2007.

L’avviso di convocazione è stato notificato, tra gli altri, al sig. Mobilia Marco, primo dei non eletti della lista vincente, nonchè alla sig.ra Gullotta Gilda, seconda dei non eletti, sulla cui illegittima partecipazione alla prima seduta del Consiglio comunale - quali Consiglieri surroganti - verteva l’originario ricorso.

Alla adunanza consiliare del 23/08/2007 ha perciò partecipato, sin dall’inizio, il sig. Mobilia Marco, mentre la sig.ra Gullotta, convocata e presente tra il pubblico, è stata chiamata a farne parte subito dopo l’adozione della deliberazione sulla surroga, fatta giurare ed ammessa a partecipare ai lavori per l’adozione delle successive deliberazioni votate nella medesima seduta.

Nel corso della stessa seduta sono state poi approvate tutte le proposte all’ordine del giorno, con l’adozione, in particolare, delle seguenti deliberazioni:

n. 28: “Sostituzione Consigliere dimissionario Sig. Cundari Giuseppe mediante surrogazione con il candidato non eletto Gullotta Gilda”;

n. 29: “Esame eventuali situazioni di incompatibilità dei Consiglieri neo eletti, con consequenziale avvio della procedura disciplinata dall’art 14 della LR 24 Giugno 1986 n. 31”;

n. 30: “Elezione del Presidente del Consiglio Comunale”;

n. 31: “Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale”;

n. 32: “Giuramento del Sindaco”.

Con la composizione risultante all’esito della prima seduta, il Consiglio comunale è stato convocato ed ha deliberato alle sedute del 12/09/2007 e 26/09/2007.

Con atto notificato il 29.10.2007, depositato il 06.11.2007, i ricorrenti - tutti consiglieri di minoranza del Comune di Gaggi, e facendo valere il proprio interesse alla corretta e legittima costituzione e composizione dell’organo consiliare, nonché al suo regolare funzionamento - hanno impugnato l’avviso di convocazione del Consiglio Comunale del 13/08/2007, nonché, anche in via derivata:

le deliberazioni nn.rr. 28, 29, 30, 31 e 32, adottate nella seduta del 23/08/2007;

le deliberazioni nn.rr 34, 35, 36, 37 e 38, adottate nella seduta del 12/09/2007;

l’avviso di convocazione prot. n. 8767 del 06/09/2007;

le deliberazioni nn.rr 39, 40 e 41, adottate nella seduta del 26/09/2007;

l’avviso di convocazione prot n. 9295 del 21/09/2007;

l’avviso prot. n. 10953 del 23/10/2007, avente ad oggetto la “Convocazione del Consiglio Comunale” per il 29/10/2007.

Con il ricorso i ricorrenti hanno sostenuto che:

la convocazione della seconda seduta del Consiglio, del 23.08.2007, necessitata dalla sentenza di questo Tribunale, doveva essere disposta dal presidente f.f., sig. Ferrara Santo - già peraltro insediatosi e nel pieno delle proprie funzioni - e non dal presidente del Consiglio uscente, sig.ra Fiumara Giuseppa;

i vizi che hanno determinato la non corretta composizione dell’organo consiliare hanno riguardato sia la surroga del consigliere Lo Giudice con il sig. Mobilia, sia la surroga del consigliere Cundari con la sig.ra Gullotta, e l’annullamento di tutti gli atti impugnati, tra i quali la deliberazione n. 22, relativa alle surroghe, ha prodotto l’effetto che la convocazione e la partecipazione del sig. Mobilia e della sig.ra Gullotta alla seduta conseguente all’annullamento di tutti gli atti impugnati ha nuovamente determinato - per i motivi indicati nella sentenza - una errata composizione dell’organo consiliare, con conseguente illegittimità degli atti deliberativi dallo stesso assunti;

le deliberazioni assunte dal Consiglio comunale nella seduta del 23/08/2007 sarebbero viziate da illegittimità derivata, con un Collegio composto irregolarmente e con la partecipazione ai lavori di soggetti che, invece, in quel momento, non ne avevano titolo, nè potevano essere convocati; allo stesso modo, sarebbero illegittime, sempre in via derivata, pure le deliberazioni consiliari n. 34, 35, 36, 37 e 38, adottate nella seduta del 12/09/2007, l’avviso di convocazione n. 8767 del 06/09/2007, le deliberazioni n. 39, 40 e 41, adottate nella seduta del 26/09/2007, l’avviso di convocazione n. 9295 del 21/09/2007, ed infine l’avviso di convocazione n. 10593, avente ad oggetto la “convocazione del Consiglio comunale” per la seduta del 29/10/2007.

Con ordinanza n. 1632 del 23.11.2007 la I Sezione di questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati, “ritenuto fondato il ricorso, atteso che:

il Consiglio comunale doveva essere convocato e presieduto dal consigliere anziano Ferrara e non dall’uscente Fiumara;

per effetto della sentenza nr. 8231/07, l’intera deliberazione di surroga dei consiglieri uscenti Lo Giudice e Cundari con, rispettivamente, i sigg.ri Mobilia e Gullotta è stata annullata;

pertanto il Consiglio deve procedere alla surroga di entrambi;

l’avviso di convocazione del Consiglio comunale con l’ordine del giorno va notificato ai surrogandi sigg.ri Mobilia e Gullotta solo dopo l’avvenuta surroga, e non prima”.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2009 la causa è stata chiamata per la discussione del merito, e posta in decisione.
 

DIRITTO
 

All’udienza pubblica del 07.04.2009 l’avvocato dei ricorrenti ha verbalizzato che in relazione alle deliberazioni n. 28, 29, 30, 31 e 32 del 23.08.2007 si sarebbe realizzata la cessazione della materia del contendere, in considerazione del fatto che tali deliberazioni sono state riadottate, con deliberazioni del 02.08.2008, dal Consiglio comunale correttamente costituito.

Per le deliberazioni dalla n. 33 alla n. 46 del 2007, invece, in considerazione della loro invalidità derivata, sussisterebbe l’interesse dei ricorrenti ad una decisione di merito, in relazione al loro interesse a partecipare alla eventuale riadozione delle deliberazioni impugnate da parte di un organo regolarmente costituito.

Tuttavia, mentre per le deliberazioni dalla n. 28 alla n. 32 del 2007 il Collegio ritiene che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché l’Amministrazione ha riformato gli atti impugnati in modo conforme alle istanze dei ricorrenti, per quanto riguarda le deliberazioni dalla n. 33 alla n. 46 del 2007, invece, il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione a ricorrere.

Infatti, i consiglieri comunali non hanno un interesse protetto e differenziato all’impugnazione delle deliberazioni dell’organismo del quale fanno parte, solo in quanto illegittime, perché in quel caso agirebbero a tutela generica del buon andamento dell’Amministrazione, e quindi nella stessa veste in cui potrebbe agire quisque de populo.

Essi possono avere interesse ad impugnare gli atti del Consiglio nei casi in cui, in conseguenza della modifica della composizione e del funzionamento dell’organo di cui fanno parte, venga lesa la propria sfera giuridica, e nei limiti in cui tale lesione sussista (cfr. ad es. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 26 febbraio 2008 n. 174, in un caso di legittimazione a ricorrere riconosciuta a consiglieri comunali che avevano dedotto la modifica delle regole di formazione della volontà dell’organo; T.A.R. Liguria, sez. I, 19 ottobre 2007 n. 1773, ha riconosciuto la legittimazione dei consiglieri ricorrenti avverso deliberazioni adottate con la partecipazione di amministratori che avrebbero dovuto astenersi dal votare, in quanto in conflitto di interessi, e quindi in relazione all’interferenza che quella partecipazione inevitabilmente crea con la regolarità della dialettica interna all’organo e, di conseguenza, sulla corretta esplicazione delle prerogative dei consiglieri legittimati a partecipare alla discussione e al voto).

In particolare, i consiglieri comunali, non appaiono legittimati, in quanto tali, ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma diretto a risolvere controversie intersoggettive; sicché, un ricorso di singoli consiglieri (in particolare contro l’Amministrazione di appartenenza) può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi, e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere (cfr. Cons. St., sez. V, 15 dicembre 2005 n. 7122).

Ma nel caso di specie, invece, non emerge alcun profilo sotto il quale le prerogative dei ricorrenti avrebbero ricevuto un pregiudizio dalle deliberazioni in questione, per cui il ricorso va dichiarato in parte qua inammissibile, per carenza di legittimazione a ricorrere.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti spese ed onorari di giudizio, in considerazione dell’avvenuta concessione dell’istanza cautelare.
 


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere, per le deliberazioni dalla n. 28 alla n. 32 del 2007, e la sua inammissibilità, per difetto di legittimazione a ricorrere, per le deliberazioni dalla n. 33 alla n. 46 del 2007.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 07/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Vincenzo Salamone, Consigliere

Dauno Trebastoni, Primo Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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