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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. IV - 7 maggio 2009, n. 878



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Dati sensibili relativi alla salute - Scioglimento del vincolo matrimoniale - Diritto della personalità di pari rango - Fattispecie. Il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità: di tali dati sensibili deve ritenersi consentito il trattamento, come prevede l’art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003, che espressamente lo subordina alla condizione che la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (cfr.: C.S., V, n. 6681/2006 e n. 5374/2008) (nella specie il ricorrente aveva chiesto l’accesso alla cartella clinica della moglie per dimostrare dinanzi all’autorità giudiziaria competente che la stessa era affetta da disturbi psichici, al fine dell’annullamento del matrimonio per errore sulle qualità personali della consorte, ai sensi dell’art. 122, comma 3, n. 1 C.c.). M.R.H. (avv.ti Padalino e Velardita) c. Azienda Unita' Sanitaria Locale N. 5 di Messina (avv. Cardile)
. T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. IV - 07/05/2009, n. 878

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00878/2009 REG.SEN.
N. 00725/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 725 del 2009, proposto da:
M. R. H., rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Padalino, Ambra Velardita, con domicilio eletto presso Carmelo Padalino in Catania, via Proserpina, 24;

contro

Azienda Unita' Sanitaria Locale N. 5 di Messina, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Cardile, con domicilio eletto presso Maria Arcidiacono in Catania, via Ruggero Albanese, 22; Dipart.Di Salute Mentale - Unita' Operativa di Barcellona P.G.;

nei confronti di

Mariella De Pasquale;

per l'annullamento

del silenzio-rigetto formatosi in data 15-18.2.2009 sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 16/19.1.2009 e la declaratoria del diritto del ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia conforme, alla cartella clinica di Mariella De Pasquale, con ordine di esibizione dei documenti richiesti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 01/04/2009 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

Il ricorrente ha chiesto l’accesso alla cartella clinica della moglie per dimostrare dinanzi all’autorità giudiziaria competente che la stessa è affetta da disturbi psichici, al fine dell’annullamento del matrimonio per errore sulle qualità personali della consorte ignorati prima del matrimonio stesso, ai sensi dell’art. 122, comma 3, n. 1 C.c.

Il Dipartimento per la salute mentale - Unità operativa di Barcellona Pozzo di Gotto presso l’AUSL n. 5 di Messina, cui era stata avanzata la relativa istanza di accesso in data 15/18.1.2009, non ha fornito risposta.

L’interessato ha quindi adito questo Tribunale, con l’apposita azione prevista dall’art. 25 legge n. 241/1990 e successive modificazioni, chiedendo l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza e la declaratoria del proprio diritto all’accesso agli atti in questione, nonché l’ordine di esibizione degli atti medesimi.

L’Azienda intimata, costituitasi in resistenza, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, chiedendone conseguentemente il rigetto, o, in subordine, l’accoglimento limitato alla sola visione degli atti.

Alla camera di consiglio tenutasi in data 1.4.2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

La giurisprudenza amministrativa prevalente - non senza qualche oscillazione (v. T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 24.12.2007, n. 399) - ha ritenuto in simili ipotesi che “il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità”. In definitiva, di tali dati sensibili deve ritenersi consentito il trattamento, come prevede l’art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003, che espressamente lo subordina alla condizione che la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (cfr.: C.S., V, n. 6681/2006 e n. 5374/2008). In materia, il legislatore è gradualmente pervenuto alla cristallizzazione, nella disposizione poc’anzi citata, del principio secondo cui l’accesso ai documenti deve essere concretamente concesso o negato sulla base di una valutazione comparativa degli interessi coinvolti (cfr.: Tar Salerno, I, n. 2448/2005); a tale principio per altro fa espresso riferimento il comma 7 dell’art. 24 legge n. 241/1990, nel testo modificato nel 2005, a mente del quale “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.”.

Il collegio, condividendo l’orientamento su richiamato, ritiene pertanto di accogliere il ricorso in epigrafe, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente di ottenere - e, correlativamente, dell’obbligo della AUSL. n. 5 di Messina, Dipartimento Salute Mentale di Barcellona Pozzo di Gotto, di esibire - tutta la documentazione oggetto dell’istanza. Vale la pena di precisare che non vi è ragione di limitare l’accesso alla documentazione di cui trattasi alla sola visione - come subordinatamente al rigetto richiesto da parte resistente - in quanto le esigenze di tutela giurisdizionale del diritto non possono, ovviamente, essere soddisfatte attraverso la mera consultazione dei dati sui quali l’interessato intende fondare le proprie tesi difensive.

Quanto alle spese processuali, che si liquidano, sulla base della parcella presentata dal difensore, in euro 783,00 quanto a diritti, ed in euro 1.600,00 quanto ad onorario, per un ammontare di euro 2383,00 (oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge) esse possono (tenuto conto di qualche oscillazione giurisprudenziale, di cui su s’è fatto cenno) essere compensate per metà.
 

P.Q.M.
 

il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania - sezione IV - ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente di ottenere - e, correlativamente, dell’obbligo della AUSL. n. 5 di Messina, Dipartimento Salute Mentale di Barcellona Pozzo di Gotto, di esibire - tutta la documentazione oggetto dell’istanza.

Spese liquidate in euro 2382,00, compensate per metà e per metà poste a carico dell’Azienda resistente, tenuta a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 1191,5 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 01/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Francesco Brugaletta, Consigliere

Rosalia Messina, Consigliere, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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