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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Catania, Sez. IV - 7 maggio 2009, n. 878
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Dati
sensibili relativi alla salute - Scioglimento del vincolo matrimoniale - Diritto
della personalità di pari rango - Fattispecie. Il fine dello scioglimento
del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di
rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili
relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della
personalità: di tali dati sensibili deve ritenersi consentito il trattamento,
come prevede l’art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003, che espressamente lo
subordina alla condizione che la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di
rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (cfr.:
C.S., V, n. 6681/2006 e n. 5374/2008) (nella specie il ricorrente aveva chiesto
l’accesso alla cartella clinica della moglie per dimostrare dinanzi all’autorità
giudiziaria competente che la stessa era affetta da disturbi psichici, al fine
dell’annullamento del matrimonio per errore sulle qualità personali della
consorte, ai sensi dell’art. 122, comma 3, n. 1 C.c.). M.R.H. (avv.ti Padalino e
Velardita) c. Azienda Unita' Sanitaria Locale N. 5 di Messina (avv. Cardile).
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. IV - 07/05/2009,
n. 878
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00878/2009 REG.SEN.
N. 00725/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2009, proposto da:
M. R. H., rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Padalino, Ambra
Velardita, con domicilio eletto presso Carmelo Padalino in Catania, via
Proserpina, 24;
contro
Azienda Unita' Sanitaria Locale N. 5 di Messina, rappresentata e difesa
dall'avv. Sergio Cardile, con domicilio eletto presso Maria Arcidiacono in
Catania, via Ruggero Albanese, 22; Dipart.Di Salute Mentale - Unita' Operativa
di Barcellona P.G.;
nei confronti di
Mariella De Pasquale;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi in data 15-18.2.2009 sull’istanza di accesso agli
atti presentata in data 16/19.1.2009 e la declaratoria del diritto del
ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia conforme, alla
cartella clinica di Mariella De Pasquale, con ordine di esibizione dei documenti
richiesti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n.
5 di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 01/04/2009 il dott. Rosalia
Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto l’accesso
alla cartella clinica della moglie per dimostrare dinanzi all’autorità
giudiziaria competente che la stessa è affetta da disturbi psichici, al fine
dell’annullamento del matrimonio per errore sulle qualità personali della
consorte ignorati prima del matrimonio stesso, ai sensi dell’art. 122, comma 3,
n. 1 C.c.
Il Dipartimento per la salute mentale - Unità operativa di Barcellona Pozzo di
Gotto presso l’AUSL n. 5 di Messina, cui era stata avanzata la relativa istanza
di accesso in data 15/18.1.2009, non ha fornito risposta.
L’interessato ha quindi adito questo Tribunale, con l’apposita azione prevista
dall’art. 25 legge n. 241/1990 e successive modificazioni, chiedendo
l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza e la declaratoria del
proprio diritto all’accesso agli atti in questione, nonché l’ordine di
esibizione degli atti medesimi.
L’Azienda intimata, costituitasi in resistenza, ha sostenuto l’infondatezza del
ricorso, chiedendone conseguentemente il rigetto, o, in subordine,
l’accoglimento limitato alla sola visione degli atti.
Alla camera di consiglio tenutasi in data 1.4.2009 la causa è stata trattenuta
in decisione.
La giurisprudenza amministrativa prevalente - non senza qualche oscillazione (v.
T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 24.12.2007, n. 399) - ha ritenuto in simili
ipotesi che “il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce
certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto
alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente
un significativo diritto della personalità”. In definitiva, di tali dati
sensibili deve ritenersi consentito il trattamento, come prevede l’art. 60 del
decreto legislativo n. 196/2003, che espressamente lo subordina alla condizione
che la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la
richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai
diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (cfr.: C.S., V, n.
6681/2006 e n. 5374/2008). In materia, il legislatore è gradualmente pervenuto
alla cristallizzazione, nella disposizione poc’anzi citata, del principio
secondo cui l’accesso ai documenti deve essere concretamente concesso o negato
sulla base di una valutazione comparativa degli interessi coinvolti (cfr.: Tar
Salerno, I, n. 2448/2005); a tale principio per altro fa espresso riferimento il
comma 7 dell’art. 24 legge n. 241/1990, nel testo modificato nel 2005, a mente
del quale “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e
giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.”.
Il collegio, condividendo l’orientamento su richiamato, ritiene pertanto di
accogliere il ricorso in epigrafe, con conseguente dichiarazione del diritto del
ricorrente di ottenere - e, correlativamente, dell’obbligo della AUSL. n. 5 di
Messina, Dipartimento Salute Mentale di Barcellona Pozzo di Gotto, di esibire -
tutta la documentazione oggetto dell’istanza. Vale la pena di precisare che non
vi è ragione di limitare l’accesso alla documentazione di cui trattasi alla sola
visione - come subordinatamente al rigetto richiesto da parte resistente - in
quanto le esigenze di tutela giurisdizionale del diritto non possono,
ovviamente, essere soddisfatte attraverso la mera consultazione dei dati sui
quali l’interessato intende fondare le proprie tesi difensive.
Quanto alle spese processuali, che si liquidano, sulla base della parcella
presentata dal difensore, in euro 783,00 quanto a diritti, ed in euro 1.600,00
quanto ad onorario, per un ammontare di euro 2383,00 (oltre IVA, CPA e rimborso
spese generali come per legge) esse possono (tenuto conto di qualche
oscillazione giurisprudenziale, di cui su s’è fatto cenno) essere compensate per
metà.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania - sezione IV - ACCOGLIE il
ricorso in epigrafe, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente di
ottenere - e, correlativamente, dell’obbligo della AUSL. n. 5 di Messina,
Dipartimento Salute Mentale di Barcellona Pozzo di Gotto, di esibire - tutta la
documentazione oggetto dell’istanza.
Spese liquidate in euro 2382,00, compensate per metà e per metà poste a carico
dell’Azienda resistente, tenuta a corrispondere alla parte ricorrente la somma
di euro 1191,5 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 01/04/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere
Rosalia Messina, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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