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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 4 giugno 2009, n. 1006



RIFIUTI - Art. 14 d.lgs. n. 22/97, oggi art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Ordine di smaltimento rivolto al proprietario - Corresponsabilità con l’autore dell’illecito abbandono - Imputabilità a titolo di dolo o colpa - Fattispecie: omessa recinzione del fondo. L’art. 14 del d.lgs.vo 5 febbraio 1997, n. 22 (attualmente trasfuso nell’art. 192 del d.lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152), è pacificamente interpretato dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che è illegittimo l'ordine di smaltimento di rifiuti rivolto al proprietario di un fondo inquinato in quanto tale, atteso che la responsabilità di tale soggetto sorge esclusivamente se lo stesso può ritenersi titolare di un obbligo specifico, che può desumersi esclusivamente da un comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità con l'autore dell'illecito abbandono, cosicché l'amministrazione deve fornire adeguata dimostrazione, attraverso un'istruttoria completa ed un'esauriente motivazione, dell'inquinamento avvenuto in area ben individuata ed appartenente in modo certo ad un determinato soggetto, al quale l'abbandono dei detti rifiuti sia addebitabile a titolo di dolo o colpa (ex plurimis Consiglio Stato, V, 4 marzo 2008, n. 807; II, 13 luglio 2005 , n. 4310; II, 25 maggio 2005 , n. 3602; TAR Emilia Romagna, II, 22 gennaio 2008 , n. 78; TAR Sardegna, II, 18 maggio 2007, n. 975; TAR Campania Napoli, V, 16 aprile 2007 , n. 3727). (fattispecie relativa all’omessa recinzione di un fondo, confinante con la strada provinciale e pertanto agevolmente raggiungibile, ove erano riversati rifiuti di vario tipo: il TAR ha ritenuto sussistere la responsabilità per colpa). Pres. Giallombardo, Est. Lento - S.A.S. s.r.l. (avv.ti Lupo e Lupo) c. Comune di Caltanissetta (avv. Bullaro) e Comune di Caltanissetta - Ufficio tutela ambientale (n.c.). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 04/06/2009, n. 1006

 

 

 

N. 01006/2009 REG.SEN.
N. 01053/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso R.G. N. 1053/2005 proposto da “SOCIETA’ AGRICOLA SICILIANA” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Michele e Sandra Lupo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Michele Costa, in Palermo, via Dante, n. 166;

contro

1) Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta determina dirigenziale n. 103 del 31 maggio 2005 e per procura in calce alla copia notificata del ricorso, dall’avv. Angela Bertolino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Nino Bullaro, in Palermo, via Leonardo da Vinci, n. 30;
2) Comune di Caltanissetta - Ufficio tutela ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi autonomamente in giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO

della ordinanza n. 30 del 17 marzo 2005, notificata il 4 aprile successivo, con la quale il dirigente dell’ufficio tutela ambientale del Comune di Caltanissetta ha imposto alla società ricorrente di rimuovere i rifiuti rilevati su un fondo di proprietà della stessa e di ripristinare lo stato dei luoghi, entro trenta giorni dalla notifica, facendogli, altresì, carico di produrre la documentazione comprovante l’avvenuta rimozione e smaltimento nel rispetto della normativa vigente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Amministrazione intimata;

Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 65 del 27 giugno 2005, eseguita l’8 luglio successivo;

Vista l’ordinanza collegiale n. 605 del 1° giugno 2005;

Vista la memoria della società ricorrente;

Vista la memoria dell’Amministrazione resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il primo referendario Aurora Lento;

Uditi, alla pubblica udienza del 21 maggio 2009, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato:
 

FATTO
 

Con gravame, notificato il 4 maggio 2005 e depositato il giorno 10 successivo, la società ricorrente esponeva di essere proprietaria di un fondo ubicato a Caltanissetta, contrada Galassi, esteso HA 191.18.20, distinto in catasto al foglio n. 294, particelle 21, 29, 30, 55, 56, 28, 110 e foglio n. 295, particelle n. 41, 44, 47, 55, 59, 60, 115, 32, 53, 57, 58 e 61.

Esponeva, altresì, che avendo appreso dalla stampa locale che al margine della strada provinciale n. 32, confinante con il proprio terreno, era stata rinvenuta una discarica abusiva, aveva presentato, in data 11 gennaio 2004, denunzia/querela contro ignoti.

Con ordinanza n. 30 del 17 marzo 2005, il dirigente dell’ufficio tutela ambientale del Comune di Caltanissetta le aveva, però, imposto di rimuovere i rifiuti in questione e di ripristinare lo stato dei luoghi entro trenta giorni dalla notifica, facendogli, altresì, carico di produrre la documentazione comprovante l’avvenuta rimozione e smaltimento nel rispetto della normativa vigente.

Tale provvedimento era stato motivato con riferimento alla circostanza generale che spettava ad ogni proprietario vigilare sul proprio fondo per prevenire illeciti ambientali, con conseguente obbligo di porre in essere le misure necessarie, tra le quali la recinzione, nonché alla circostanza specifica che l’abbandono di rifiuti era di dimensioni tali da “presumere che l’illecito si sia perpetrato nel tempo e che la stessa Società abbia colpevolmente tollerato, per cui si ravvisa a suo carico una negligenza operativa passiva come mancata vigilanza attiva sul proprio fondo, che ha, pertanto, comportato il crearsi di una situazione, dalla quale lo stesso proprietario non può chiamarsi fuori”.

La società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tale ordinanza per il seguente unico articolato motivo:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del D.lgs.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dell’art. 8 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e/o di motivazione, illogicità e difetto di imparzialità.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del D.lgs.vo 5 febbraio 1997, n. 22. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria,

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Con ordinanza presidenziale n. 65 del 27 giugno 2005 sono stati disposti incombenti istruttori, che sono stati eseguiti l’8 luglio successivo.

Con ordinanza collegiale n. 605 del 1° giugno 2005 l’istanza cautelare è stata rigettata per difetto del fumus boni juris.

Con memoria depositata in vista della udienza, la società ricorrente ha insistito nelle proprie domande, citando precedenti giurisprudenziali recenti a sé favorevoli (sentenze della V sezione del Consiglio di Stato n. 1612 del 19 marzo 2009 e n. 4061 del 25 agosto 2008).

Anche l’Amministrazione resistente ha depositato, in vista della udienza, una memoria, con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 21 maggio 2009, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.
 

DIRITTO
 

La controversia ha ad oggetto l’ordinanza, con la quale il dirigente dell’ufficio tutela ambientale del Comune di Caltanissetta ha imposto alla ditta ricorrente di rimuovere i rifiuti rinvenuti su un fondo di sua proprietà e di ripristinare lo stato dei luoghi entro trenta giorni dalla notifica, facendogli, altresì, carico di produrre la documentazione comprovante l’avvenuta rimozione e smaltimento nel rispetto della normativa vigente.

Il provvedimento è stato motivato con riferimento alla circostanza generale che spetta ad ogni proprietario vigilare sul proprio fondo per prevenire illeciti ambientali, con conseguente obbligo di porre in essere le misure necessarie, tra le quali la recinzione, nonché alla circostanza specifica che l’abbandono di rifiuti era di dimensioni tali da “presumere che l’illecito si sia perpetrato nel tempo e che la stessa Società abbia colpevolmente tollerato, per cui si ravvisa a suo carico una negligenza operativa passiva come mancata vigilanza attiva sul proprio fondo, che ha, pertanto, comportato il crearsi di una situazione, dalla quale lo stesso proprietario non può chiamarsi fuori”.

Con unico motivo si deduce essenzialmente che non sussisterebbero i presupposti per l’addebito a titolo di colpa dell’abbandono dei rifiuti alla società ricorrente, la quale non potrebbe, pertanto, essere considerata responsabile.

Nella memoria conclusiva sono stati, in particolare, richiamati due recenti decisioni della V sezione del Consiglio di Stato, le quali hanno escluso la sussistenza di un obbligo di recinzione in capo al proprietario di un fondo, sul quale sono stati riversati rifiuti (n. 1612 del 19 marzo 2009 e n. 4061 del 25 agosto 2008).

Il Collegio, pur prendendo atto di tale recente orientamento, tuttavia ritiene infondato il ricorso, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

L’art. 14 del d.lgs.vo 5 febbraio 1997, n. 22 (vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 192 del d.lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152), dopo avere previsto, al comma 1, il divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul e nel suolo, statuiva, al successivo comma 3, che chiunque violava tale divieto era “tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate”.

Tale norma è pacificamente e condivisibilmente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che è illegittimo l'ordine di smaltimento di rifiuti rivolto al proprietario di un fondo inquinato in quanto tale, atteso che la responsabilità di tale soggetto sorge esclusivamente se lo stesso può ritenersi titolare di un obbligo specifico, che può desumersi esclusivamente da un comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità con l'autore dell'illecito abbandono, cosicchè l'amministrazione deve fornire adeguata dimostrazione, attraverso un'istruttoria completa ed un'esauriente motivazione, dell'inquinamento avvenuto in area ben individuata ed appartenente in modo certo ad un determinato soggetto, al quale l'abbandono dei detti rifiuti sia addebitabile a titolo di dolo o colpa (ex plurimis Consiglio Stato, V, 4 marzo 2008, n. 807; II, 13 luglio 2005 , n. 4310; II, 25 maggio 2005 , n. 3602; TAR Emilia Romagna, II, 22 gennaio 2008 , n. 78; TAR Sardegna, II, 18 maggio 2007, n. 975; TAR Campania Napoli, V, 16 aprile 2007 , n. 3727).

Orbene, il problema, che si pone è quello di applicare tali incontroversi principi, che il Collegio condivide, alla fattispecie in esame, nella quale emerge una precisa responsabilità, a titolo di colpa, della società ricorrente, quale proprietaria dell’area.

Dal verbale di sopralluogo redatto in data 24 novembre 2004 da tecnici della Provincia di Caltanissetta, versato in atti in esecuzione degli incombenti istruttori disposti da questo Tribunale, emerge, infatti, che sul fondo in questione vi era un vasto accumulo di rifiuti di vario tipo (tra cui bidoni metallici, carcasse di elettrodomestici, pezzi di serbatoio in eternit), che partiva dal ciglio della strada provinciale e si estendeva nel vallone sottostante.

Eguali risultanze emergono dal verbale di sopralluogo redatto in data 20 gennaio 2005 dall’ufficio tutela ambientale del Comune di Caltanissetta, versato in atti sempre in esecuzione degli incombenti istruttori disposti da questo Tribunale.

Tali atti sono stati posti a fondamento del provvedimento impugnato, il quale ha ritenuto responsabile dell’abbandono dei rifiuti in questione la società proprietaria, soprattutto in considerazione del fatto che l’abbandono di rifiuti era di dimensioni tali da fare presumere che l’illecito si fosse perpetrato nel tempo, senza che la stessa intervenisse, quanto meno con la recinzione del fondo.

Sotto tale profilo, se può concordarsi in linea di principio con quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nei precedenti richiamati dalla ricorrente in merito alla insussistenza, a carattere generale, di un obbligo di recinzione del fondo da parte del proprietario dello stesso, deve, però, anche tenersi conto delle circostanza del caso concreto, le quali inducono a ritenere che un tale obbligo sussisteva.

Nella specie, trattasi, infatti, di un fondo collocato sul ciglio di una strada provinciale, ovverosia in un luogo agevolmente raggiungibile, cosicchè deve ritenersi che il proprietario aveva l’obbligo di recintarlo, stante la notevole quantità di rifiuti di ogni genere ivi riversata nel tempo, che la ricorrente non può (soprattutto in considerazione della ubicazione) non avere notato.

Tale essendo il quadro fattuale di riferimento, non può che condividersi l’affermazione dell’Amministrazione resistente, secondo la quale vi è stata una “negligenza operativa passiva come mancata vigilanza attiva sul proprio fondo, che ha, pertanto, comportato il crearsi di una situazione, dalla quale lo stesso proprietario non può chiamarsi fuori”.

Concludendo, in forza di quanto suesposto, il ricorso è infondato e va rigettato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
 

P.Q.M.
 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Prima, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giallombardo, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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