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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 15 giugno 2009, n. 1081
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Esposizione di mezzi pubblicitari su suolo
pubblico - Natura del provvedimento abilitativo - Concessione - Provvedimento
autorizzatorio. L’esposizione di mezzi pubblicitari sul suolo pubblico comporta
l’uso di questo da parte del privato: essa pertanto richiede
all’Amministrazione, nella cui disponibilità il suolo stesso si trova, una
valutazione complessa, che non si limita alla compatibilità di tale uso con
l’interesse pubblico (come nell’ipotesi in cui il suolo si trovi nella
disponibilità dell’interessato), ma si estende alla verifica che, attraverso
detto uso privato della risorsa pubblica, si realizzino quegli interessi
collettivi, di cui l’Amministrazione stessa è portatrice. Ne consegue che essa
postula un provvedimento di concessione dell’uso del suolo pubblico, non
bastando a tale scopo il solo provvedimento autorizzatorio. Pres. Adamo, Est.
Cappellano - S.D. s.r.l. (avv. Zappalà) c. Comune di Agrigento (avv. Salvago).
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 15/06/2009,
n.
1081
N. 01081/2009 REG.SEN.
N. 02126/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2126 del 2007, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Simeto Docks S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso introduttivo e del
ricorso per motivi aggiunti, dall'avv. Salvo Zappala', con domicilio eletto
presso la Segreteria del T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, via Butera, 6;
contro
il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso, giusta determinazione sindacale n.334/2007 e procura in calce al
ricorso notificato, dall'avv. Rita Salvago, con domicilio eletto in Palermo, via
Sciuti 106/B, presso Carmelo Piscopo;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 36255/07 con il quale si denega la richiesta di
autorizzazione edilizia per l’installazione di impianti pubblicitari;
- ove occorra, degli artt. 10 e 14 del Regolamento Edilizio;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Agrigento, con le relative
deduzioni difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 12 maggio 2009 il referendario Dott. Maria
Cappellano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
A) Con ricorso notificato il
26.10.2007 e depositato il successivo 02.11.2007, la società ricorrente, la
quale opera nel settore dell’attività di affissione e pubblicitaria, espone di
avere in gestione, fin dal 1995, gli impianti pubblicitari di proprietà della
SIGE S.p.A., e afferma che gli stessi sarebbero muniti di regolare
autorizzazione.
Espone, altresì, di avere, a seguito di una ispezione con relativo verbale di
accertamento di violazione edilizia, inoltrato apposita istanza per ottenere il
ripristino dell’attività pubblicitaria, ottenendo l’impugnato diniego sulla
scorta di una presunta inesistenza di valido titolo abilitativo.
Con il ricorso introduttivo impugna, quindi, il predetto diniego, nonché gli
articoli 10 e 14 del vigente Regolamento Edilizio applicati dall’Amministrazione
Comunale, deducendo le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per errore nel presupposto e per illogicità manifesta -
difetto di motivazione.
Il diniego di autorizzazione si baserebbe su una presunta assenza di
autorizzazione, la quale sarebbe smentita dall’esistenza dell’autorizzazione n.151/1991
alla installazione degli impianti pubblicitari, rilasciata dal Comune di
Agrigento, ancora valida.
2) Eccesso di potere per difetto di attività procedimentale.
La P.A. procedente, prima di adottare l’impugnato diniego di installazione degli
impianti di che trattasi, avrebbe dovuto concludere il procedimento relativo al
verbale redatto dai Vigili Urbani.
3) Violazione dell’art. 10 bis della L. n.241/1990.
Nessuna preventiva comunicazione sarebbe stata fornita alla ricorrente, in
ordine al diniego di installazione degli impianti, con violazione dell’art.10
bis indicato.
B) Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune intimato,
chiedendone il rigetto.
C) Con ordinanza n.1922 del 06.12.2007 è stata accolta, ai fini del riesame, la
domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
D) Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 21 novembre 2008 e depositato
il successivo 28 novembre, la ricorrente ha, altresì, impugnato l’atto di
diffida alla rimozione degli impianti pubblicitari in interesse, deducendo le
seguenti censure:
1. elusione del giudicato cautelare.
La P.A. resistente non avrebbe proceduto al riesame dell’atto di diniego, come
ordinato da questo Tribunale nella fase cautelare.
2. Eccesso di potere per errore nel presupposto e per illogicità manifesta.
Difetto di motivazione.
Il Comune di Agrigento qualificherebbe gli impianti come abusivi, laddove il
titolo abilitativo risulterebbe esistente e mai revocato.
3. Violazione dell’art. 10 bis della L. n.241/1990.
Nessuna preventiva comunicazione sarebbe stata fornita alla ricorrente, in
ordine all’atto di diffida, con violazione dell’art.10 bis indicato.
4. Violazione dell’art.8 della L.R. n.10/1991.
Poiché l’atto di diffida presuppone la revoca del titolo abilitativo rispetto
alle installazioni già effettuate, si rendeva necessario comunicare alla odierna
ricorrente l’intenzione di procedere alla rimozione degli impianti.
E) Alla pubblica udienza del giorno 12 maggio 2009, assenti i procuratori delle
parti costituite, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe
indicato e i relativi motivi aggiunti viene posta all’esame del Collegio una
questione centrale, afferente la persistente validità ed idoneità di un atto
autorizzativo rilasciato alla odierna ricorrente nel 1991, rispetto ad una
previsione regolamentare, la quale prevede, per le fattispecie come quella in
interesse, il rilascio di un atto concessorio.
Il gravame si presenta, nel suo complesso, infondato.
1.1. Il primo motivo del ricorso introduttivo non merita adesione: sul punto, il
Collegio, melius re perpensa, ritiene di dovere rivedere l’orientamento
assunto in sede cautelare.
Ed invero, nel caso in esame, il Comune di Agrigento, con l’impugnata nota del 2
agosto 2007, ha espresso il diniego alla comunicazione di inizio attività
inoltrato dalla ricorrente, in applicazione dell’art. 10 del vigente regolamento
edilizio comunale, diffidando contestualmente a non dare inizio alle opere di
installazione degli impianti pubblicitari, stante la assenza di valido titolo
edilizio.
Della richiamata norma regolamentare, che - com’è pacifico tra le parti -
subordina l’installazione delle insegne pubblicitarie al rilascio di apposita
concessione, la resistente Amministrazione ha, quindi, fatto puntuale e corretta
applicazione.
Risulta, peraltro, che la ricorrente abbia impugnato anche tale norma
regolamentare: ma, su tale specifico punto, nel ricorso non viene articolato
alcun motivo, né vengono sostanzialmente spiegate le motivazioni giuridiche, o
indicata la normativa sovraordinata con cui il richiamato art.10 si porrebbe in
contrasto; con la conseguenza che tale censura è inammissibile.
Ne consegue che, in mancanza di un espresso provvedimento di concessione, non
surrogabile da nessun altro atto, stante il chiaro disposto contenuto nell’art.
10 del vigente regolamento edilizio, l’installazione dei mezzi pubblicitari non
può prescindere dalla suddetta concessione.
Né, nella eventuale ottica dell’esercizio del potere di disapplicazione, da
parte del giudice amministrativo, della richiamata fonte del diritto, appare
prospettabile l’applicazione di una disciplina di semplificazione per il
rilascio dei titoli abilitativi edilizi.
Ed invero, con l’art. 14, comma 1, della L.R. n. 2/2002, ha trovato applicazione
nel territorio della Regione siciliana l'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443; il comma 2 del richiamato art. 14 ha rinviato ad
apposito decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni
su proposta dell'Assessore regionale competente, per la individuazione delle
categorie delle attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione della
predetta norma.
Detta individuazione è stata effettuata con Decreto del Presidente della Regione
29 giugno 2005, con cui è stato approvato l'elenco delle categorie economiche
rientranti nella previsione della legge, allegato sotto la lettera A del decreto
stesso: dall’esame di tale elenco, non si evince alcun riferimento alla attività
in interesse.
Vale la pena evidenziare, inoltre, che, nel caso in specie, in cui tutti gli
impianti in interesse questione insistono su suolo pubblico, lo strumento
concessorio risulta a fortiori pertinente rispetto agli interessi pubblici
oggetto di ponderazione, e non potrebbe essere sostituito da alcun procedimento
semplificato.
Infatti, l’esposizione di mezzi pubblicitari sul suolo pubblico comporta l’uso
di questo da parte del privato: essa pertanto richiede all’Amministrazione,
nella cui disponibilità il suolo stesso si trova, una valutazione complessa, che
non si limita alla compatibilità di tale uso con l’interesse pubblico (come
nell’ipotesi in cui il suolo si trovi nella disponibilità dell’interessato), ma
si estende alla verifica che, attraverso detto uso privato della risorsa
pubblica, si realizzino quegli interessi collettivi, di cui l’Amministrazione
stessa è portatrice.
La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che ciò comporta un esame più
approfondito e attento, che si articola nell’ambito di un procedimento destinato
a sfociare in un provvedimento non già meramente autorizzatorio, ma di natura
concessoria, il cui rilascio presuppone la canalizzazione dell’attività privata
nell’alveo del pubblico interesse.
In altri termini, l’installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico
postula un provvedimento di concessione dell’uso del medesimo, non bastando a
tale scopo il solo provvedimento autorizzatorio. Infatti, l’autorizzazione
all’esposizione dei mezzi pubblicitari e la concessione dell’uso del suolo
pubblico presuppongono valutazioni differenti, essendo attinenti alla tutela di
interessi pubblici diversi: il procedimento autorizzatorio si esaurisce nel
sopra menzionato giudizio di "non incompatibilità" dell’attività privata con
l’interesse pubblico, mentre è solamente con il procedimento concessorio che ha
luogo la valutazione della conformità di tale attività con il pubblico
interesse.
Ne segue che, quando l’esposizione degli impianti di pubblicità avviene su suolo
pubblico, l’occupazione del predetto suolo fa sì che non si possa in alcun modo
prescindere dalla citata valutazione di conformità, la cui complessità rende
indispensabile la adozione del provvedimento concessorio, approdo finale
dell’esercizio di un potere discrezionale.
1.2. La seconda censura, su cui si fonda il ricorso introduttivo, si presenta
infondata in punto di fatto.
In base alla documentazione versata in atti dalla resistente Amministrazione, si
evince che, rispetto al verbale redatto in data 25.03.2003, la P.A. procedente
ha diffidato la ricorrente alla rimozione degli impianti, e che quest’ultima ha
chiesto ed ottenuto la concessione in sanatoria, con definizione del
procedimento di che trattasi.
1.3. La terza censura, facente leva sulla asserita violazione dell’art.10 bis
della L. n.241/1990, non appare fondata.
Ed invero, con particolare riferimento al diniego impugnato con il ricorso
introduttivo, se è vero che il Comune di Agrigento non ha inviato il preavviso
di rigetto, è altrettanto vero che l’apporto del privato non avrebbe potuto
incidere sulle determinazioni della P.A. procedente, in quanto la stessa si è
limitata a fare applicazione di una norma regolamentare che prevede il rilascio
del titolo concessorio; per cui la P.A. si è limitata a verificare la assenza
della istanza di concessione, in applicazione del più volte menzionato art.10
del vigente Regolamento Edilizio.
Il che trova una indiretta conferma nella definizione del procedimento
sanzionatorio avviato con il citato verbale del 2003, all’esito del quale la
ricorrente ha chiesto ed ottenuto la concessione in sanatoria.
2. Con riferimento al provvedimento impugnato con il ricorso per motivi
aggiunti, lo stesso si presenta infondato.
2.1. Non merita condivisione, in particolare, il primo motivo, relativo alla
asserita violazione del giudicato cautelare contenuto nell’ordinanza n.1922/2007.
Non risulta agli atti del giudizio che l’Amministrazione Comunale abbia, in
effetti, proceduto al riesame del provvedimento di diniego impugnato con il
ricorso introduttivo, in esecuzione della menzionata ordinanza; ma, invero, va
notato che l’atto di diffida, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti,
lungi dal presentarsi come atto elusivo dell’ordinanza cautelare, costituisce un
autonomo atto di natura repressiva posto in essere nell’esercizio del
potere-dovere di controllo di pertinenza dell’Amministrazione Comunale.
2.2 Per tutte le considerazioni già svolte in ordine alla questione centrale del
gravame introduttivo, anche il secondo motivo di ricorso - in ordine alla
asserita esistenza di un valido atto autorizzatorio rilasciato nel 1991 - deve
essere respinto.
2.3. Le considerazioni appena esposte, in ordine alla specifica natura dell’atto
impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, conducono alla reiezione anche dei
motivi nn.3 e 4 del gravame aggiuntivo, nella considerazione che l’atto di
diffida a rimuovere gli impianti abusivi non si presenta tecnicamente come atto
negativo rispetto ad una istanza del privato, in quanto detto atto di diffida
costituisce espressione del potere-dovere di controllo repressivo della P.A.;
né, evidentemente, lo stesso può essere in alcun modo qualificato come un
provvedimento di revoca rispetto alle installazioni già effettuate, in quanto
attiene specificamente ad altro oggetto, identificabile con le nuove opere
realizzate da parte ricorrente in assenza del necessario titolo concessorio.
4. Conclusivamente il ricorso in epigrafe ed i ricorsi per motivi aggiunti vanno
rigettati, riscontrata la infondatezza di tutte le censure addotte.
5. In considerazione degli specifici profili e dello svolgimento della
controversia, appare equo compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Maria Cappellano, Referendario, Estensore
Giuseppe La Greca, Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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