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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 8 luglio 2009, n. 1209
ENERGIA - VIA - Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento - Autorizzazione unica ex d.lgs. n. 387/2003 -
Procedimento di V.I.A. ex D.P.R. 12 aprile 1996 - Autonomia. Sebbene sia
indubbio il collegamento, in termini di utilità concreta e finale per il privato
istante, tra il procedimento diretto alla espressione del giudizio di
compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto eolico ed il più
ampio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, coinvolgente un
maggior numero di interessi pubblici, rispetto al primo, va peraltro considerato
che sono distinte le norme che individuano le autorità coinvolte e le
rispettive modalità e termini di azione: del D.lgs. n. 387/2003 (che trova
diretta applicazione nella Regione Siciliana in forza degli artt. 11, comma 8, e
16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11) per quanto concerne la c.d.
autorizzazione unica e D.P.R. 12 aprile 1996 in ordine al procedimento di V.I.A.
cui sono assoggettai i progetti d’impianti industriali per la produzione di
energia mediante lo sfruttamento del vento. Il procedimento diretto alla
espressione del giudizio di compatibilità ambientale mantiene inoltre una sua
autonomia giuridica, che si esprime in una decisione finale direttamente
incidente sulla sfera giuridica del richiedente, a prescindere dalla successiva
e ulteriore valutazione, comparazione e bilanciamento di tale “compatibilità”
con altri interessi pubblici e privati, potenzialmente confliggenti, in seno al
procedimento di “autorizzazione unica” ex D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387
(fattispecie relativa all’inerzia dell’amministrazione competente in ordine al
procedimento di V.I.A.). Pres. ed Est. Adamo - A.B. s.p.a. (avv. Viola) c.
Regione Siciliana e altro (Avv. Stato).
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 08/07/2009,
sentenza n.
1209
N. 01209/2009 REG.SEN.
N. 01792/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1792 del 2008, proposto da:
Asja.Biz s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Simona Viola, con domicilio eletto presso lo
studio legale associato Varvaro, in Palermo, Via G. Bonanno n. 59;
contro
- Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore,
- Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, in persona
dell’Assessore pro-tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo,
presso i cui uffici, in Via A. De Gasperi n. 81, sono domiciliati per legge;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio-rifiuto dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
sulla richiesta di valutazione di impatto ambientale in ordine al progetto di
realizzazione di un parco eolico nel Comune di Ramacca (CT), c.da Sferro,
E PER L’ACCERTAMENTO
dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di concludere il procedimento con un
provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per la
Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente, e vista la memoria difensiva dalla stessa prodotta;
Vista la “comparsa di costituzione di nuovo procuratore” depositata il 23
settembre 2008;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/04/2009 il dott. Calogero
Adamo, e uditi l’avv. Viola per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Giuseppe
Dell’Aira per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La “Asja.Biz s.p.a.” in data 25
febbraio 2005 presentava all’Assessorato regionale del Territorio e
dell’Ambiente istanza volta ad ottenere la valutazione di impatto ambientale,
per la realizzazione di un parco eolico nel territorio del Comune di Ramacca
(CT), c.da Sferro, ai sensi dell’art. 91 della L.r. 3 maggio 2001, n. 6,
contenente il rinvio ai principi e alle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12
aprile 1996 (“Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40,
comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale”).
In data 31.10.2006 presentava istanza all’Assessorato regionale dell’Industria,
per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs.
387/2003.
In data 10 gennaio 2007 inoltrava all’Assessorato regionale Territorio e
Ambiente un’integrazione documentale relativamente alla prima istanza su
menzionata.
Stante il silenzio dell’Amministrazione sull’ istanza finalizzata al rilascio
della V.I.A., con atto notificato in data 4 aprile 2008 la società diffidava
l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente ad esprimere il giudizio di
compatibilità ambientale, assegnando, allo scopo, il termine di sessanta giorni
dalla notifica della stessa diffida.
Tutte le istanze sopra menzionate rimanevano, peraltro, prive di riscontro.
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 24 luglio 2008 e depositato il 4
agosto seguente, la Asja.Biz s.p.a. chiedeva a questo Tribunale di dichiarare
l’illegittimità del silenzio serbato in merito all’istanza in parola.
Per resistere al ricorso si costituiva in giudizio l’Amministrazione Regionale
intimata, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che con memoria
depositata il 7 aprile 2009 eccepiva l’irricevibilità e l’inammissibilità, e in
via gradata l’improcedibilità, del ricorso, e in subordine ne chiedeva il
rigetto.
Nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2009, su conforme richiesta dei
procuratori delle parti, che ribadivano le già rispettive domande e conclusioni,
la causa veniva posta in decisione.
DIRITTO
1. - Va preliminarmente rilevato che
in data 23 settembre 2008 è stata depositata dalla difesa attrice “comparsa di
costituzione di nuovo procuratore” (peraltro, con un’errata indicazione del
numero del ricorso in riferimento: 1791/08, anziché “1792/08”), con cui si dà
atto della rinuncia al mandato di uno dei due procuratori originariamente
costituiti, il prof. avv. Giovanni Pitruzzella, e della costituzione quali nuovi
procuratori degli avv.ti Mario Bucello, Carlo Varvaro e Ivana Mazzola, con
domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Palermo, Via G. Bonanno n.
59.
Tale atto, peraltro, pur facendo riferimento ad un “mandato a margine”, in
effetti non contiene alcun mandato difensivo da parte della società ricorrente.
Pertanto, può essere preso in considerazione solo agli effetti della rinuncia al
mandato da parte dell’avv. Pitruzzella (atteso che l’originario mandato
difensivo risulta conferito allo stesso e all’avv. Simona Viola “anche
disgiuntamente”) - rimanendo quest’ultima, quindi, unico procuratore validamente
costituito -, e alla indicazione del nuovo recapito professionale.
2. - Passando all’esame del ricorso, vanno preliminarmente esaminate le
eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell’Amministrazione resistente.
2.1. - Viene in primo luogo eccepita l’irricevibilità del ricorso. Si sostiene
che, essendo stata l’istanza di avvio del procedimento inoltrata in data 25
febbraio 2005, e attesa l’irrilevanza allo scopo di “ipotetici rinnovi” della
stessa, il termine ultimo sarebbe stato già superato al tempo della proposizione
del ricorso in esame.
L’eccezione è da ritenere infondata.
Ai sensi dell’art. 2, quinto comma, della legge 241/1990 (nel testo risultante
dall’art. 3, comma 6-bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con L. 14 maggio
2005, n. 80), decorsi i termini fissati per la conclusione dei procedimenti, il
ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione può essere proposto anche senza
necessità di diffida, “fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre
un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 [quelli entro cui i
procedimenti debbono concludersi]. … E’ fatta salva la riproponibilità
dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il suddetto termine di un anno
non costituisce un vero e proprio termine di decadenza, regolato dagli articoli
2964 e ss. cod. civ., ma una mera presunzione legale assoluta, avente ad oggetto
la persistenza dell'interesse ad agire in giudizio per il rilascio del
provvedimento richiesto, nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo
dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la conclusione del
procedimento. Infatti, mentre nei casi di decadenza l'inerzia del titolare della
situazione giuridica soggettiva è sanzionata dal legislatore con la perdita
della situazione giuridica soggettiva stessa, nella fattispecie in esame
l'inerzia dell'interessato non preclude, per espressa previsione di legge, la
possibilità di proporre nuovamente l'istanza laddove ne ricorrano i presupposti
(T.A.R. Campania, Napoli, IV, 06 giugno 2006, n. 6747).
Ed è proprio quanto si è verificato nel caso di specie, in cui parte ricorrente
ha agito per far valere il silenzio inadempimento dell’Assessorato regionale
competente su un’istanza presentata il 25 febbraio 2005, sostanzialmente
confermando il proprio interesse alla definizione del procedimento di V.I.A. non
solo attraverso l’inoltro dell’integrazione documentale in data 10 gennaio 2007,
ma anche mediante la notifica all’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente, in data 4 aprile 2008, di un atto di diffida e messa in mora.
Del resto, posto che la documentazione è divenuta completa, ai fini
dell’attivazione della procedura, solo con l’integrazione del 10 gennaio 2007,
il procedimento si sarebbe dovuto concludere, giusta la circolare assessoriale
10 febbraio 2005, n. 8177, nei successivi centocinquanta giorni, e quindi entro
il 9 giugno 2007. E rispetto a tale data il ricorso in esame risulta
tempestivamente proposto, entro il termine annuale di cui all’art. 2, comma 5,
L. 241/1990, tenuto conto della sospensione feriale 1 agosto-15 settembre 2007.
2.2. - Viene poi eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto di
contraddittorio, in relazione alla mancata intimazione del Comune nel cui
territorio dovrebbe sorgere l’impianto, che si configurerebbe quale
controinteressato.
Va considerato al riguardo che il Comune è soggetto portatore di interessi
pubblici coinvolti nel procedimento di V.I.A., come tale tenuto ad esprimere un
parere in seno al procedimento stesso. E’ da ritenere, peraltro, che, al fine
del concreto perseguimento di tale interesse, nessuna utilità giuridicamente
rilevante e di segno opposto a quella dell’odierna ricorrente, possa
configurarsi, ed essere garantita in sede giurisdizionale, mediante l’eventuale
opposizione del Comune medesimo a che sia dichiarata la illegittimità del
comportamento inerte dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente. In altre
parole, nessun pregiudizio può derivare al Comune interessato dalla eventuale
declaratoria - e conseguente obbligo di provvedere - di illegittimità del
silenzio serbato dall’Amministrazione regionale intimata.
2.3. - E’ fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della
Presidenza della Regione Siciliana - che, in effetti, non ha alcuna competenza
in ordine al procedimento di che trattasi -; ma rileva che nella specie è stato
ritualmente intimato (anche) il competente Assessorato del territorio e
dell’ambiente.
2.4.- Un ulteriore profilo di inammissibilità viene poi adombrato con richiamo
ad una precedente pronuncia della Sezione con la quale sarebbe stato ritenuto
che il procedimento per la V.I.A. relativo ai c.d. parchi eolici non assumerebbe
autonoma rilevanza rispetto a quello previsto dall’art. 12 del D.lgs. 387/2003,
derivando da ciò, in base a tale prospettazione, “l’inammissibilità e carenza di
fondamento delle domande oggi formulate negli esclusivi confronti dell’A.R.T.A.”.
Ora, a parte la non coincidenza delle fattispecie, l’eccezione, nei suddetti
termini generali, non appare condivisibile. Ed invero, sebbene sia indubbio il
collegamento, in termini di utilità concreta e finale per il privato istante,
tra il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilità
ambientale ed il più ampio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
unica, coinvolgente un maggior numero di interessi pubblici, rispetto al primo,
va peraltro considerato che:
a) distinte sono le norme che individuano le autorità coinvolte e le rispettive
modalità e termini di azione:
- per quanto concerne la c.d. autorizzazione unica, la materia è disciplinata
dall’art.12 del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante l’attuazione della
direttiva 2001/77/CE, che trova diretta applicazione nella Regione Siciliana, in
forza degli artt. 11, comma 8, e 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (“Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”);
- in ordine al procedimento di V.I.A. - cui sono assoggettati i progetti
d’impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del
vento ai sensi dell’allegato B) del D.P.R. 12 aprile 1996, punto 2, lett. e),
aggiunta dall'art. 2 del d.p.c.m. 3 settembre 1999 - in applicazione dell’art.
91 della L.r. 3 maggio 2001, n. 6, la valutazione di impatto ambientale viene
svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12
aprile 1996;
b) il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilità
ambientale mantiene una sua autonomia giuridica, che si esprime in una decisione
finale direttamente incidente sulla sfera giuridica del richiedente, a
prescindere dalla successiva e ulteriore valutazione, comparazione e
bilanciamento di tale “compatibilità” con altri interessi pubblici e privati,
potenzialmente confliggenti, in seno al procedimento di “autorizzazione unica”
ex D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.
Tale interpretazione sembra, a questo Collegio, porsi in linea con le
argomentazioni contenute nella recente decisione del C.G.A. 11 aprile 2008, n.
295, su controversia parzialmente simile, concernente l’annullamento del
silenzio-rifiuto, formatosi sull’istanza di parere richiesto alla Soprintendenza
per i beni archeologici, ai sensi del d.lgs. 42/2004, in ordine a un progetto di
realizzazione di un parco eolico da parte di una società privata: infatti, nella
menzionata decisione, il Giudice di appello, nel richiamare le due normative
sopra citate in materia di autorizzazione unica e di valutazione di impatto
ambientale, ha evidenziato per tale ultima valutazione la sussistenza di un
autonomo procedimento dettagliatamente disciplinato.
2.5. - In considerazione dell’autonomia, secondo quanto sopra, del procedimento
di valutazione di impatto ambientale rispetto a quello di autorizzazione unica,
non può essere condivisa l’eccezione di improcedibilità, sollevata in relazione
alla avvenuta approvazione, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 3
febbraio 2009, del Piano Energetico Regionale. E’ da ritenere, invero, che tale
sopravvenuto atto di programmazione - riferito, peraltro, ai procedimenti di cui
all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 - non faccia venir meno, per le ragioni
sopra esposte, l’obbligo del competente Assessorato di concludere il
procedimento di V.I.A. con un provvedimento espresso.
3. - Posto quanto sopra, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente
declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione
sull’istanza formulata dalla società ricorrente.
Va fatto carico, pertanto, all’Assessorato regionale del Territorio e
dell’Ambiente di provvedere sulla istanza presentata dalla società ricorrente in
data 25 febbraio 2005, assegnando a tal fine il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se
anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, ai medesimi adempimenti
provvederà, in via sostitutiva, il Commissario ad acta indicato in
dispositivo, entro i successivi sessanta giorni.
3. Sussistono giusti motivi, in relazione agli specifici profili della
controversia, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia, Sezione Terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per
l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio rifiuto impugnato e l’obbligo
dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente di provvedere con un
provvedimento esplicito conclusivo sull’istanza in epigrafe indicata della
società ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in
via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della
presente sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza alla scadenza del termine predetto,
nomina sin d'ora Commissario ad acta il Segretario Generale della
Presidenza della Regione - con facoltà di delega ad altro funzionario
dirigenziale -, con l'incarico di provvedere in via sostitutiva a tutti i
necessari adempimenti nei successivi sessanta giorni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 08/04/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Calogero Adamo, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Referendario
Giuseppe La Greca, Referendario
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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