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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez.III - 14 luglio 2009, n. 1292
DIRITTO DEMANIALE - MARE E COSTE - Delimitazione del demanio marittimo - Art.
32, c. 1 Cod. Nav. - Circostanze che ne comportano la necessità - Situazione di
incertezza. L’individuazione della delimitazione del demanio marittimo - di
regola discrezionale - diviene obbligatoria allorché ciò “sia necessario” (cfr.
art. 32, c. 1, Cod. nav.): la situazione di incertezza è una delle ipotesi in
cui, al fine di preservare il patrimonio pubblico, tale adempimento va
effettuato. Pres. Adamo, Est. La Greca - P.A. (avv.ti Ferrari, Genna e Bonafede)
c. Comune di Campobello di Mazara (n.c.).
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 14/07/2009,
sentenza n.
1292
N. 01292/2009 REG.SEN.
N. 00156/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 1995, proposto da Palermo
Antonio nella qualità di coerede di Palermo Giovanni, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Daniela Ferrari, Roberto Genna e Chiara Bonafede, elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’Avv. Roberto Genna in Palermo, via Siracusa n.
30;
contro
-il Comune di Campobello di Mazara (Tp), in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-dell’ordinanza n. 144 del 14.9.1994, con cui la Commissione straordinaria del
Comune di Campobello di Mazara ha ingiunto la demolizione di opere edili in
Località Tre Fontane.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la documentazione prodotta dal ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 26 maggio 2009 il referendario Giuseppe La
Greca e udita, per il ricorrente, l’Avv. A. D’Asaro su delega dell’Avv. C.
Bonafede come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 16
dicembre 1994 e depositato l’11 gennaio 1995, il ricorrente impugnava,
chiedendone l’annullamento vinte le spese, l’ordinanza in epigrafe, emanata
dalla Commissione straordinaria del Comune di Campobello di Mazara, esponendo
che la stessa era conseguente alla denuncia all’Autorità giudiziaria, operata da
personale della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo in data 03.09.1982,
avente ad oggetto la realizzazione di opere - in località Tre Fontane - in
asserita violazione dell’art. 54 del Codice della navigazione.
Affermava altresì di essere stato sottoposto a procedimento penale per
violazione dell’art. 54 e dell’art. 55 del Codice della navigazione, instaurato
sulla base della medesima denuncia, e che lo stesso si era concluso con sentenza
di assoluzione del Pretore di Castelvetrano (sia perché il fatto non costituiva
reato in ordine alla contestata violazione del predetto art. 54 sia perché, in
ordine alla contestata violazione dell’art. 55 del Codice della navigazione, il
fatto non sussisteva).
Con un unico motivo di censura il ricorrente deduceva il vizio di eccesso di
potere del provvedimento impugnato poiché la realizzazione dell’immobile in
questione, oggetto dell’intimata demolizione, sarebbe stata, da una parte,
oggetto di una licenza edilizia rilasciata in data 21.4.1966 dal Sindaco di
Campobello di Mazara, e dall’altra in ragione del fatto che la sussistenza
dell’abuso sarebbe stata esclusa dalla predetta sentenza di assoluzione
(depositata in data 11 aprile 1986).
Il Comune di Campobello di Mazara non si costituiva in giudizio.
Alla pubblica udienza di discussione del 26 maggio 2009, su conforme richiesta
del difensore di parte ricorrente, che si riportava alle già esposte domande e
conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente deduce sostanzialmente
il vizio di eccesso di potere poiché l’ordinanza di demolizione, emanata in data
14 febbraio 1994 dalla Commissione straordinaria del Comune di Campobello di
Mazara, non ha tenuto conto di due aspetti fattuali:
a) l’avvenuto rilascio di regolare licenza edilizia da parte
dell’Amministrazione comunale;
b) la sentenza di assoluzione del ricorrente nel processo instaurato a seguito
del rapporto della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo datato 3 settembre
1982 e dal quale la medesima ordinanza muove.
Il ricorso è fondato.
Viene in rilievo come con la denuncia all’Autorità giudiziaria posta in essere
dalla Capitaneria di Porto per la ritenuta violazione degli art. 54 e 55 del
Codice della navigazione, sia stata contestata al ricorrente, la realizzazione,
nell’anno 1984 “di un fabbricato a due elevazioni ed in adiacenza un cortile, un
giardino ed una veranda, occupato un’area del demanio marittimo pari a mq. 198
circa […] a distanza inferiore a 30 mt. dell’area demaniale marittima un
giardino e parte del cortile […] senza la prescritta autorizzazione del capo
compartimento marittimo”.
Orbene, l’impugnato provvedimento non ha tenuto conto, né dal punto di vista
della formale motivazione, né dal punto di vista del contenuto sostanziale,
della sentenza penale in argomento, la quale, per ciò che riguarda il presente
giudizio, ha escluso che le opere in argomento fossero poste in essere a meno di
30 metri dall’area demaniale marittima.
La sentenza in argomento assume rilevanza non già per la dichiarata assenza di
responsabilità penale ex se -circostanza che nessuna predeterminata refluenza
potrebbe comunque avere sull’odierno giudizio-, quanto per l’incertezza,
dichiarata in quella sede, dei confini delimitanti il demanio marittimo.
Il Giudice penale ha osservato, infatti, che le operazioni di delimitazione del
demanio marittimo non erano mai state espletate e che l’asserzione circa
l’avvenuta “occupazione del demanio”, contestata dai verbalizzanti, si è fondata
sull’esame delle mappe catastali - previste per altri fini - le quali mostravano
notevoli discontinuità, rendendo quindi difficile l’accertamento con esattezza
della linea di demanialità, soprattutto con riferimento a scostamenti ridotti,
con possibili profili di inattendibilità.
Con riferimento al dato normativo, i primi tre commi dell’art. 32 del Codice
della navigazione stabiliscono che:
“1. Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga
opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo,
invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i
privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad
assistere alle relative operazioni.
2. Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in
via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l' intendente di
finanza, con provvedimento definitivo.
3. In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del
direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell' accordo
intervenuto”.
L’assenza della prescritta delimitazione del demanio marittimo, alla quale
l’Amministrazione demaniale avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell’art. 32 Cod.
nav., non consente di addivenire a conclusioni diverse, in considerazione
peraltro dell’oggettiva incertezza, nel caso di specie, di tale limite (del
quale nessun cenno è contenuto nell’atto gravato).
Tale incertezza vincola, peraltro, l’Amministrazione circa la scelta di
effettuare o meno detta delimitazione, in considerazione che l’individuazione
della linea demaniale diviene obbligatoria allorché ciò “sia necessario” (cfr.
art. 32, c. 1, Cod. nav.): la situazione di incertezza, quale è quella che viene
in rilievo nell’odierno giudizio, è una delle ipotesi in cui, al fine di
preservare il patrimonio pubblico, tale adempimento va effettuato.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto
annullata l’impugnata ordinanza, salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’Amministrazione conseguenti al procedimento di delimitazione ex art. 32 c.
1 Cod. nav. a cura delle Amministrazioni competenti in materia di demanio
marittimo.
In mancanza di costituzione della parte intimata non v’è luogo a pronuncia sulle
spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso e per l’effetto
annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’Amministrazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Maria Cappellano, Referendario
Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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