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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez.I - 9 settembre 2009, n. 1478
ENERGIA - Impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili -
Art. 12, cc. 3 e 4 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione unica - Conferenza di
servizi. In base ai principi posti dai comma 3 e 4 dell’art. 12 d. lgs. n.
387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede <una autorizzazione unica>, a
seguito di <un procedimento unico>, al quale partecipano tutte le
Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi. In tal modo, le
determinazioni delle amministrazione interessate, devono essere espresse solo in
sede di conferenza di servizi, così da assicurare l’unicità del procedimento,
mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per
l’autorizzazione unica finale. In altri termini, nel contesto normativo sopra
riportato, tutte le amministrazioni devono esprimere il proprio avviso in sede
di conferenza dei servizi. (C.G.A.295/08). Pres. Giallombardo, Est. Valenti - N.
s.r.l. (avv.ti Surdi e Surdi) c. Assessorato Reginale Territorio e Ambiente e
altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 9
settembre 2009, n. 1478
INQUINAMENTO - Art. 296 d.lgs. n. 152/2006 - Fase istruttoria - Conferenza di
servizi - Regione siciliana - CC.PP.TT.AA. La normativa di cui all’art. 296
del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 ha inteso far confluire nella prevista conferenza
di servizi di cui al co. 3 l’intera fase istruttoria prima demandata, nella
Regione siciliana, alle CC.PP.TT.AA. (Commissioni Provinciali per la Tutela
dell'Ambiente e la Lotta contro l'Inquinamento ). Pres. Giallombardo, Est.
Valenti - N. s.r.l. (avv.ti Surdi e Surdi) c. Assessorato Reginale Territorio e
Ambiente e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez.
I - 9 settembre 2009, n. 1478
ENERGIA - RIFIUTI - D. Lgs. n. 133/05 - Campo di applicazione - Esclusioni -
Impianti che utilizzano rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e
forestali - Sanse esauste e olii vegetali. Il D.Lgs.133/05, all’art. 3, c.
1, prevede l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni da esso previste
per gli impianti che, tra l’altro, utilizzano rifiuti vegetali derivanti da
attività agricole e forestali, ovvero rifiuti vegetali derivati dalle industrie
alimentari di trasformazione (ove l'energia termica generata è recuperata). Pur
non elencando in modo specifico le sanse esauste e gli olii vegetali, non vi
sono utili argomenti per non far rientrare le suddette categorie nell’ambito
dell’esclusione della normativa in parola. Pres. Giallombardo, Est.
Valenti - N. s.r.l. (avv.ti Surdi e Surdi) c. Assessorato Reginale Territorio e
Ambiente e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez.
I - 9 settembre 2009, n. 1478
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Misure cautelari concesse dal G.A. -
Atti adottati dal commissario ad acta - Regime di impugnazione. Il regime di
impugnazione degli atti adottati dal commissario ad acta al fine di dare
attuazione ad una misura cautelare concessa dal G.A., ai sensi dell'art. 21
penultimo comma l. 6 dicembre 1971, n. 1034, dipende dalla natura del potere
concretamente esercitato dal Commissario e dalla capacità di sopravvivenza del
provvedimento commissariale alla conclusione del giudizio di merito, di talché
se il Commissario ad acta abbia agito stretto da rigidi vincoli derivanti
dall’ordinanza cautelare, nella qualità di mero ausiliario del giudice della
cautela, ed abbia per tale via emesso un atto univocamente destinato a
disciplinare il rapporto controverso nelle more della decisione di merito,
l’impugnazione di tale atto può avvenire esclusivamente per il tramite
dell’incidente di esecuzione, davanti allo stesso Giudice della cautela, mentre
ove abbia agito esercitando una discrezionalità amministrativa non incisa
significativamente dalla misura cautelare, e quindi nella qualità di organo
straordinario dell’Amministrazione, e sia pervenuto per tale via all’emissione,
pur in pendenza del giudizio, di un provvedimento attributivo del bene della
vita avente carattere definitivo, in quanto capace di sopravvivere alla sentenza
di merito favorevole al ricorrente, l’unico rimedio consentito avverso il
provvedimento commissariale è quello del ricorso ordinario, da proporsi nel
termine decadenziale di cui all’art. 21 l. n. 1034 del 1971” (T.A.R. Calabria
Catanzaro, sez. II, 09 maggio 2006, n. 500). Pres. Giallombardo, Est. Valenti -
N. s.r.l. (avv.ti Surdi e Surdi) c. Assessorato Reginale Territorio e Ambiente e
altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 9
settembre 2009, n. 1478
N. 01478/2009 REG.SEN.
N. 00313/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 313 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
New Energy s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Surdi e Roberto Surdi, presso lo
studio dei quali in Palermo, via Emerico Amari n. 57, è elettivamente
domiciliato,
contro
- l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Territorio e
Ambiente, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Territorio e
Ambiente Commissione provinciale per la tutela dell’Ambiente e la lotta contro
l’Inquinamento di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- L’Assessorato Regionale Industria – Dipartimento regionale per l’Industria in
persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui
Uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi n.81 sono domiciliati ex elge;
-Dipartimento Territorio e Ambiente Reg.Siciliana, Commissione Prov.Le Tutela
Ambiente della Reg. Sic. - Ragusa, Consorzio Asi di Ragusa non costituiti in
giudizio;
-il Comune di Modica, non costituito in giudizio;
-Ing. Castrenze Marfia n.q. di Commissario ad acta già nominato con ordinanza
282 del 16/12/08 per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n.854 del 18/7/08
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
• con ricorso introduttivo:
a)- del parere del 16 e 23 ottobre 2007, protocollato dall’Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente in data 16 novembre 2007 al n.83259;
b)- ove occorra, e per quanto di ragione, della nota A.R.T.A del Servizio 3^
prot. n.488 del 12/10/2007, richiamata nel parere impugnato del 16 e 23 novembre
2007 della C.P.T.A. di Ragusa;
c)- ove occorra, e per quanto di ragione ,della nota A.R.T.A del Servizio 2^
prot. n.43234 dell’8/6/2007, richiamata nel parere impugnato del 16 e 23
novembre 2007 della C.P.T.A. di Ragusa;
d)- ove occorra, e per quanto di ragione, della nota A.R.T.A. del Servizio
2^/V.A.S. V.I.A. prot. n.43234 dell’8 giugno 2007;
e)- ove occorra, e per quanto di ragione, del parere espresso dalla C.P.T.A.
nella seduta del 2 aprile 2007 assunto al prot. dell’A.R.T.A. al n.33154
dell’8/5/2007 richiamato nella nota prot. n.43234 dell’8 giugno 2007 del
Servizio 2^/V.A.S. – VI.A. e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e
conseguente;
nonché per il risarcimento del danno
derivante dal mancato tempestivo rilascio dell’autorizzazione all’emissioni in
atmosfera comportanti l’eventuale revoca delle agevolazioni comunitarie a favore
del ricorrente;
• con primo ricorso per motivi aggiunti:
f)-della nota prot. n.16893 del 27/2/2008 ;
g)-della nota prot. n.221 del 7/3/2008, con cui l’A.R.T.A. ha trasmesso
all’Assessorato regionale Industria il parere espresso dalla Commissione
Provinciale Tutela Ambiente nella seduta del 22/2/2008;
h)-della nota della C.P.T.A. del 17/3/2008 contenente il parere espresso dalla
Commissione provinciale Tutela Ambiente nella seduta del 22/2/2008;
i)-della nota prot. n.35733 dell’8/5/2008 del Servizio 2 V.A.S. V.I.A.
dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana;
nonché per il risarcimento del danno
derivante dal mancato tempestivo rilascio dell’autorizzazione all’emissioni in
atmosfera comportanti l’eventuale revoca delle agevolazioni comunitarie a favore
del ricorrente, previa condanna a tal fine dell’A.R.T.A. e/o del Comune di
Modica, anche in solido ove ritenuto responsabile;
• con secondo ricorso per motivi aggiunti:
l)-della nota prot.85105 del 12/11/2008 del dirigente Responsabile del Servizio
2 V.A.S. – V.I.A. dell’Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente;
m)-ove occorra, e per quanto di ragione, del verbale della conferenza di servizi
tenutasi il 12/11/2008;
n)-ove occorra, del provvedimento dell’ASI con il quale è stata disposta la
revoca dell’assegnazione del lotto di terreno e di tutti gli atti impugnati con
i precedenti mezzi;
nonché per il risarcimento del danno
derivante dal mancato tempestivo rilascio dell’autorizzazione all’emissioni in
atmosfera e/o della valutazione di incidenza comportanti l’eventuale revoca
delle agevolazioni comunitarie a favore del ricorrente e/o l’impossibilità a
realizzare il previsto investimento;
• con domanda ex co.14 art.21 L.1034/71, da valere anche come nuovi motivi
aggiunti:
o)-del Decreto n.203 del Commissario ad acta nominato dal Segretario Generale
della Regione Siciliana adottato in asserita ottemperanza dell’ordinanza
n.282/08;
nonché per la condanna
al risarcimento dei danni patiti e patendi in ragione dei provvedimenti
impugnati e del comportamento inerte dell’Amministrazione.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Reg.Le del Territorio e
dell'Ambiente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Reg.Le dell'Industria;
Vista l’ordinanza istruttoria n.46 del 12/02/2008, rimasta inevasa, e reiterata
con ordinanza n.113 del 14/4/2008, eseguita il 27/508 e il 12/6/08;
Visto il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 04/7/08 e depositato il
8/8/2008 con il quale mezzo è stato altresì intimato in giudizio il Comune di
Modica;
Vista l’ordinanza cautelare n.854 del 18/7/2008;
Vista l’istanza ex art. 21 co.14 L.1034/71 per l’esecuzione della misura
cautelare e la relativa ordinanza collegiale n.282 del 16/12/2008 con la quale
si è provveduto alla contestuale nomina del Commissario ad acta, eseguita il
26/3/2009 con il deposito del provvedimento del Commissario ad acta n.203 del
10/3/2009;
Visto il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 12/01/2009 e
depositato il 23/01/2009;
Vita la nuova istanza ex art.21 co.14 L.1034/71 per l’esatta esecuzione
dell’ordinanza cautelare da valere anche come ricorso per motivi aggiunti
avverso il provvedimento commissariale n.203 del 10/3/09 cit.;
Viste le memorie difensive di parte ricorrente e la memoria conclusiva
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, depositata tardivamente con il
consenso della controparte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2009 il dott. Roberto Valenti e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la documentazione versata in ultimo da parte ricorrente direttamente alla
presente pubblica udienza cui non si è opposta l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente premette di aver presentato in data 14/2/05 allo Sportello
unico per le attività produttive di Modica e successivamente, con istanza prot.1789
del 20/3/06 all’Assessorato Reg.le All’Industria, istanza ex art.12 DPR 387/03
per ottenere il rilascio dell’autorizzazione unica per un impianto di energia
elettrica alimentato da fonti alternativa (biomasse).
Nel verbale del conferenza di servizi del 27 ottobre 2006, emerge che tutti i
soggetti coinvolti avevano approvato il progetto di che trattasi “previa
acquisizione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di competenza dell’ARTA”
Dopo alterne vicende in relazione alla assoggettabilità o meno del progetto alla
V.I.A. e A.I.A., considerato quanto in ultimo precisato dallo stesso Ass.to
Territorio ed Ambiente con nota 45511 del 11/7/06, è stato definitivamente
accertato che il progetto in questione non necessitava di VIA e AIA.
Considerato che per la definizione della procedimento unico per il rilascio
dell’autorizzazione unica ex art.12 DPR 387/03 cit mancava ancora
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art.268 D.Lgs 152/06,
parte ricorrente si attivava prontamente presso l’Ufficio 3 Tutela
dell’Inquinamento Atmosferico dell’A.R.T.A.: per altro con nota 12/2/05 aveva
già fatto istanza alla provincia regionale di Ragusa, per il tramite della
C.P.T.A. per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni ai sensi della
precedente normativa ex DPR 203/88 (art.6 e 7).
Con nota assunta al protocollo dell’ARTA il 12/5/06 prot. 33297 (come richiamata
nei provvedimenti impugnati, tra cui nella nota ARTA 43294 del 8/6/2007), parte
ricorrente chiedeva all’ARTA il parere di competenza in ordine al realizzando
progetto.
Con nota 73317 del 23/10/06, l’Ass.to Territorio ed Ambiente ha quindi proceduto
ad indire la conferenza di servizi prevista dall’art.269 D.Lgs.152/06 per il
rilascio della autorizzazione allo scarico in atmosfera.
Fa notare parte ricorrente che ai sensi della normativa pregressa, art.17 DPR
203/88, per il caso di centrali termoelettriche non trova applicazione l’art.6
dello stesso DPR e le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero (in ambito
regionale dall’Assessorato) all’Industria. Lo stesso Ass.to Industria Dip. Corpo
Reg.le delle Minisere URIG, aveva già espresso parere favorevole , giusta nota
n.8544 del 19/12/05.
Con nota 43234 del 8/6/07 – richiamato il parere del CPTA del 12/4/07 –
l’Amministrazione ha vietato la realizzazione delle opere fin tanto che non
fosse chiarita la assoggettabilità o meno del progetto alla VIA e all’AIA,
evidenziando che il progetto doveva altresì ottenere la valutazione di
incidenza.
In data 10/1/08 l’Ass.to Industria ha trasmesso al Comune di Modica e all’ARTA
la nota n.1044 -pari data- con la quale ha chiesto rispettivamente a) al Comune
di Modica, di accertare l’esclusione del progetto dalle procedura di incidenza,
trasmettendone l’esito all’ARTA; b) all’ARTA, di voler verificare l’esclusione
dell’iniziativa dall’art.3 D.Lgs.133/05.
Con nota 83315 del 16.11.2007 l’ARTA ha trasmesso all’As.sto Reg.le Industria il
parere del C.P.T.A. di Ragusa del 16 e 23 ottobre 2007.
Avverso i provvedimenti in epigrafe è stato proposto il presente ricorso,
notificato il 26/01/20080 e depositato il 06/02/2008, con cui parte ricorrente
ne ha chiesto l’annullamento previa sospensione degli effetti.
Nel mezzo si articolano le seguenti censure:
1-Difetto di competenza della C.P.T.A. – Violazione e falsa applicazione del
D.Lgs.152/06 – Incompatibilità delle C.P.T.A. con la nuova disciplina di cui al
D.Lgs152/06 – Illegittimità;
2-Violazione e falsa applicazione di legge sotto diversi profli – Difetto di
istruttoria – Eccesso di potere;
3-Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 12/4/96 – Violazione di legge e di
regolamento CE 1774/2002 e s.m.e.
Ha formulato altresì la New Energy domanda di risarcimento del danno,
quantificata in €.20.000.000,00 (Ventimilioni di Euro).
Con ordinanza istruttoria n.46 del 19/02/2008, rimasta inevasa e reiterata con
ordinanza n.113 del 18/4/2008, sono stati richiesti documentati motivati
chiarimenti in ordine ai fatti di causa. Le amministrazioni hanno dato riscontro
con note del 27/05/2008 (dell’A.R.T.A.) e del 12/06/2008 (dell’Ass.to
Industria). In particolare, con scritto difensionale del 27/5/2008 del Dirigente
Responsabile del Servizio 2 VIA /VAS, venivano eccepiti profili di
inammissibilità del ricorso per tardività.
Considerata la documentazione versata in riscontro alle ordinanze istruttorie in
premessa, la società ricorrente ha proposto un primo ricorso per motivi
aggiunti, intimando con detto mezzo anche il Comune di Modica.
In particolare, con detto ricorso è impugnato, tra gli altri, la nota n.16893
del 27/2/08 il servizio 2/VAS – VIA dell’ARTA con il quale si è rappresentato
l’obbligo, da parte della ricorrente, di attivare le procedure di Valutazione di
incidenza ex art.3 DPR 357/97 dal momento che l’area interessata è vicina al SIC
ITA 080007 “spiaggia Maganuco”. Con lo stesso provvedimento l’ARTA ha
evidenziato che la competenza era del Comune di Modica, presso il quale doveva
essere presentata la relativa istanza la cui copia con il relativo protocollo
era da depositare anche all’ARTA che sarebbe intervenuta solo in via sostitutiva
decorsi 60 giorni. Con nota 1044 del 10/1/08, il CPTA rimarcava la necessità
anche della applicazione del D.Lgs.133/05.
Con lo stesso mezzo sono altresì impugnati: i) la nota n.221 del 7/3/08
dell’ARTA di trasmissione all’Ass.to Industria del parere del C.P.T.A. del
22/2/2008; ii) lo stesso parere del C.P.T.A. del 22/2/08 cit.; la nota n.35733
dell’8/5/08 del Servizio 2 V.A.S. – V.I.A. dell’A.R.T.A..
Nel ricorso, previa contestazione sui profili di inammissibilità eccepiti
dall’ARTA, si articolano le seguenti censure:
1-Difetto di competenza del C.T.P.A. – Violazione e falsa applicazione di legge
– Illegittimità degli atti adottati dal C.P.T.A. – Erroneità manifesta –
Ulteriore violazione di norme ed illegittimità derivata;
2-Violazione e falsa applicazione della L.133/05 – Violazione di legge in
relazione al D.Lgs.152/06 – Violazione D.P.R.12/4/1996 – Violazione del
Regolamento CE 1774/2002 - Violazione D.M. 5.5.2006 – Violazione Del D.L.68/2008
conv. in L.118/2002 – Eccesso di potere sotto diversi profili – Violazione di
legge per difetto di motivazione;
3-Violazione di legge sotto altri profili – Violazione del D.P.R: 357/1997 –
Violazione L.R.13/2007 – Difetto di istruttorie ed eccesso di potere –
Illegittimità derivata.
4-Violazione e falsa applicazione del D.Lgs.152/06 – Violazione art.5 D.P.R.
357/97 – Violazione del D.A: 245/GAB del 22/10/2007 – Violazione L.R. 13/2007 –
Eccesso di potere sotto diversi profili ed illegittimità derivata;
5-Violazione di legge ed eccesso di potere sotto ulteriori profili –
Illegittimità derivata
6-Violazione e falsa applicazione di norme e del D.A. 245/GAB del 22/10/2007 –
Eccesso di potere per violazione anche del principio di non aggravamento del
procedimento amministrativo e sotto ulteriori profili;
7-Violazione e falsa applicazione di norme – Eccesso di potere per sviamento e
violazione dell’iter procedimentale- Violazione del legittimo affidamento e di
economicità dell’azione amministrativa;
8-Violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, con
riferimento in particolare all’art.12 D.Lgs.37/2003.
Ha chiesto la società ricorrente l’annullamento dei provvedimenti impugnati,
previa sospensione degli effetti, articolando al contempo domanda risarcitoria
nei confronti sia dell’ARTA che del Comune di Modica, anche in solido. Il Comune
di Modica, benché ritualmente intimato (come da cartolina di avvenuta notifica
depositata in atti) non ha resistito al mezzo.
Con ordinanza n.854 del 18/07/2008 la domanda cautelare è stata accolta.
Veniva quindi depositata in data 5/12/2008 istanza ex art.21 co.14 L.1034/71 per
l’esecuzione di ordinanza cautelare non eseguita, in ordine alla quale il
Collegio provvedeva nella Camera di Consiglio del 16/12/2008 con ordinanza
collegiale n.282 disponendo contestualmente anche in ordine alla nomina del
Commissario ad Acta.
In prossimità della pubblica udienza del 16/01/2009 già fissata per la
trattazione del ricorso, parte ricorrente faceva pervenite, in data 12/01/2009,
richiesta di rinvio per la proposizione di ulteriori motivi aggiunti che
venivano infatti depositati il 23/01/2009. Con detto ulteriore mezzo, notificato
il 12/01/2009, sono stati impugnati gli ulteriori provvedimenti in epigrafe
indicati dei quali è chiesto l’annullamento, con formulata richiesta di
risarcimento del danno.
In detto ricorso si articolano le seguenti doglianze:
1-Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di conferenza di
servizi – Violazione di legge – Violazione di norme regolamentari – Eccesso di
potere sotto diversi profili;
2-Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di conferenza di
servizi – Violazioni di norme - Eccesso di potere sotto diversi profili –
Disparità di trattamento;
3-Violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi e
multiformi profili in relazione al preannunciato provvedimento dell’ASI di voler
recedere dal contratto di compravendita del terreno su cui dovrebbe sorgere il
realizzando impianto.
Con nota n.19518 depositata il 26/3/2009 l’ARTA dava notizia del provvedimento
adottato dal Commissario ad acta in esecuzione dell’ordinanza n.228 cit. Lo
stesso Commissario relazionava questo Tribunale con nota depositata il
successivo 27/3/2009 allegando il provvedimento n.203 del 10/3/2009.
Veniva quindi proposto nuova istanza, da valere anche come motivi aggiunti,
avverso il provvedimento dello stesso Commissario ad acta n.203 cit., eccependo
la violazione e la falsa applicazione dell’art.21 L.1034/71, oltre l’eccesso di
potere sotto diversi profili. Con il provvedimento commissariale cit, in
particolare, sono stati annullati i seguenti atti: 1) parere 02/042007 del
C.P.T.A., già impugnato con il ricorso introduttivo e rubricato in epigrafe con
lett.e); 2) nota 43234 del 0/06/2007 del Servizio 2 V.A.S./V.I.A ARTA, già
impugnato con ricorso introduttivo e rubricato in epigrafe con lett.c) e d);
3)nota n.488 del 12/10/2007 del Servizio 3 dell’ARTA, già impugnata con ricorso
introduttivo e rubricata in epigrafe con lett.b); 4) parere 16 e 23 ottobre 2007
del C.P.T.A., già impugnato con ricorso introduttivo e rubricato in epigrafe con
lett.a); 5) nota n.16893 del 27/02/2008 del Servizio 2 V-A.S. – V.I.A.
dell’ARTA, già impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti e rubricato in
epigrafe con lett.f); 6) parere del 22/2/2008 del C.P.T.A., già impugnato con il
primo ricorso per motivi aggiunti e rubricato in epigrafe con lett.h); 7) nota
n.35733 del 8/5/08 del Servizio 2 V.A.S. – V.I.A. dell’ARTA, già impugnato con
il secondo ricorso per motivi aggiunti e rubricato ut supra con lett.i).
In prossimità dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato
memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso e della domanda risarcitoria.
Con memoria depositata fuori termine con il consenso di parte ricorrente,
l’Avvocatura ha replicato chiedendo il rigetto del gravame, previa estromissione
dal giudizio dell’Assessorato Regionale all’Industria, inerendo la questione
solo ed unicamente atti dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, parimenti
intimato e costituito in giudizio..
Alla pubblica udienza del 23 aprile 2009 parte ricorrente ha prodotto documenti
relativi alle determinazioni assunte dal Comune di Modica con provvedimento 048
del 21/4/09, contenente il parere positivo sulla Valutazione di Incidenza
riguardo al progetto di che trattasi.
Su richiesta delle parti, il ricorso è stato quindi trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1-Va in primo luogo disattesa la paventata inammissibilità del ricorso, come
diversamente opinato con scritto difensionale direttamente prodotto dall’A.R.T.A.
in riscontro alle ordinanza istruttorie disposte da questo Collegio.
1.1-Invero, come già evidenziato con l’ordinanza cautelare n.854 del 18/7/2008,
il provvedimento n.43234 del ‘8/06/2007 non è stato formalmente notificato alla
società ricorrente, mentre il ritiro di copia da parte del solo progettista -
non avente la funzioni di legale rappresentante della New Energy - non vale a
far decorrere i termini processuali di impugnazione nei confronti della stessa
New Energy. Secondo la Giurisprudenza Amministrativa qui condivisa, “Chi
eccepisce la tardività del ricorso deve dare rigorosa dimostrazione del fatto
che il ricorrente ha conosciuto l'atto impugnato in un momento anteriore di
almeno sessanta giorni rispetto alla notificazione del ricorso stesso. In
particolare, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto
amministrativo, per il quale non vi è stata la notifica o la comunicazione
occorre la piena conoscenza dello stesso da parte dell'interessato. Tale piena
conoscenza deve essere provata in modo certo ed inequivocabile da parte di chi
eccepisce la tardività del ricorso ed il relativo onere non può ritenersi
adempiuto sulla base della prospettazione di mere presunzioni che non assurgono
a dignità di prova” (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 23 giugno 2008 , n. 3150;
Consiglio Stato , sez. IV, 31 marzo 2005 , n. 1445): non può in altri termini
presumersi la conoscenza di un provvedimento, da parte di chi ha interesse ad
impugnarlo, dal solo fatto che dello stesso sia venuto a conoscenza un altro
soggetto anche se legato al primo da determinati rapporti (T.A.R. Lazio Roma,
sez. III, 13 luglio 2004 , n. 6817), ivi compresi l’avvocato difensore o un
tecnico titolare del mandato di compiere attività professionali connesse
all’affare cui l’atto impugnato si riferisce (T.A.R. Palermo, Sez.I, sent.1905
del 2/8/2007).
1.2-Sempre in via preliminare va scrutinata la richiesta di estromissione dell’Ass.to
Reg.le Industria avanzata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato con memoria
del 17/4/2009. La stessa richiesta deve essere disattesa, siccome con il secondo
ricorso per motivi aggiunti è altresì impugnato il verbale della seduta del
12.11.2008 della conferenza di servizi indetta ex art.12 D.Lgs.387/03 dal
medesimo Ass.to all’Industria (per quanto investa la parte relativa alle
dichiarazioni rese dal rappresentante dell’ARTA).
2-Nel merito, si osserva che l’interesse sostanziale che agita la presente
controversia è da individuare nel conseguimento, da parte della società
ricorrente, dei provvedimenti necessari alla emanazione -in ultimo-
dell’autorizzazione unica per la realizzazione del previsto impianto di energia
elettrica alimentato da fonti alternativa (biomasse), di cui all’art.12
D.Lgs.387/2003.
2.1-Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha sostanzialmente chiesto
l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe meglio evidenziati al fine di
vedere accertare e dichiarare l’incompetenza del C.P.T.A ad esprimere pareri
nell’ambito del nuovo procedimento previsto dal D.Lgs.152/06 per il rilascio
della prodromica autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Preliminarmente si
osserva la perfetta identità tra i provvedimenti rubricati in epigrafe con lett
c) e d) che quindi, ai fini del gravame, vanno considerati come unico
provvedimento per evidente errore materiale più volte impugnato con il medesimo
ricorso introduttivo.
2.2-L’iter procedimentale già avviato con la richiesta inoltrata dalla s.r.l.
New Energy allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Modica,
cui hanno fatto seguito le ulteriori richieste in narrativa evidenziate tra cui
quelle inoltrate sia all’A.R.T.A. che all’Assessorato Industria, per quanto di
rispettiva competenza, è risultato alquanto accidentato e travagliato.
2.3-Infatti, sinteticamente, si è determinata una (apparente) concorrenza di
procedimenti amministrativi regolati da norme differenti, alcuni dei quali hanno
subito sostanziali modifiche nel corso della lunga e ancora non conclusa fase
istruttoria.
Si registra infatti una sovrapposizione di procedimenti e sub procedimenti che,
invero, sarebbero dovuti confluire –pur nel rispetto delle relative competenza-
nell’ambito del procedimento unico disciplinato dall’art.12 del D.Lgs.387/2003
ed incardinato presso l’Ass.to Reg.le all’Industria, ramo dell’amministrazione
regionale avente competenza alla emanazione del provvedimento finale di
interesse del ricorrente(i.e.: l’autorizzazione unica). In tal senso risulta
infatti orientarsi anche la giurisprudenza amministrativa del C.G.A. che, con
decisione n.295/08 dell’11/4/2008, ha affermato che “in base ai principi posti
dai comma 3 e 4 del predetto art. 12 d. lgs. n. 387/2003, la costruzione e
l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili richiede <una autorizzazione unica>, a seguito di <un
procedimento unico>, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate,
mediante conferenza dei servizi. In tal modo, le determinazioni delle
amministrazione interessate, devono essere espresse solo in sede di conferenza
di servizi, così da assicurare l’unicità del procedimento, mediante il
coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l’autorizzazione unica
finale”. In altri termini “Nel contesto normativo sopra riportato, tutte le
amministrazioni (…) devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei
servizi” (C.G.A.295/08 cit.).
2.4-Diversamente, nella procedura di che trattasi ex art.12 D.Lgs387/03 cit. si
sono innestati sia il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera (già avviato dalla New Energy con nota del 12/2/05
tramite il C.P.T.A. nella vigenza normativa previgente alle nuove disposizioni
introdotte con l’art.269 D.Lgs.152/06); sia il procedimento per la Valutazione
di Incidenza, di cui all’art.5 D.P.R.8/9/1997 (in combinato disposto con la
normativa regionale L.R.13/2007 e connesso D.A. cit.); sia il procedimento per
la V.I.A. e A.I.A.; sia il prospettato procedimento ex D.Lgs 133/05 in tema di
impianti per incenerimento dei rifiuti (come prospettato dal C.P.T.A. di
Ragusa). Il ché risulta già contrario alla logica della massima concentrazione
del procedimento amministrativo che sottende l’istituto della conferenza di
servizi in generale e, per quanto qui interessa, il procedimento di
autorizzazione unica ex art.12 D.Lgs.387/03 cit. in particolare.
2.5-Il quadro appena tratteggiato è ulteriormente aggravato dai comportamenti e
provvedimenti non certo coerenti adottati in specie dall’Assessorato Reg.le
Territorio ed Ambiente, che non solo non ha partecipato nel tempo alle sedute
della conferenza di servizi ex art.12 D.Lgs387/03 indetta dall’Assessorato
Industria, ma –quanto ai provvedimenti di propria competenza relativi alla
verifica di assoggettabilità alla V.I.A.e/o all’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera (solo con nota 73317 del 23/10/2006 è stata fissata la prima riunione
della conferenza di servizi)- ha sostanzialmente disatteso (dopo averlo
richiesto) il parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato (n.80385 del
20/11/2006) sul procedimento da seguire per il rilascio dell’autorizzazione ex
art.269 D.lgs152/06 (parere con il quale l’Avvocatura evidenziava l’implicita
abrogazione delle norme incompatibili con il nuovo procedimento, ivi compresa la
competenza del C.P.T.A.).
Sul punto in parola, le osservazioni contenute nel prefato parere
dell’Avvocatura, la cui inosservanza ha certamente comportato un <ingiustificato
aggravamento> dell’iter procedimentale imputabile alla P.A. resistente,
risultano ampiamente condivisibili dovendosi ritenere che la nuova normativa di
cui all’art.296/06 ha inteso far confluire nella prevista conferenza di servizi
di cui al co.3 (fermo restando quanto già dedotto in ordine alla unicità della
procedura speciale ex art.12 D.lgs.387/03) l’intera fase istruttoria prima
demandata alle CC.PP.TT.AA..
Ed infatti, la mancata applicazione della nuova disciplina contenuta
nell’art.269 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (in G.U.R.I. n.88 del 14 aprile 2006,
suppl.ord. n.96) è comunque causa delle ondivaghe determinazioni assunte
dall’ARTA (mercé le indicazioni inconferenti del C.P.T.A.) riscontrabili a
partire dalla nota 35811 del 23/5/06 (con la quale l’ARTA ha significato che
l’impianto non rientra nelle procedura di cui agli artt.5 e 10 del D.P.R.12/4/96
essendo di potenza inferiore a 50MW, ma che lo stesso deve essere sottoposto al
rilascio dell’AIA ex D.Lgs.59/05), cui ha fatto seguito la nota n.37174 del
29/5/06 (con cui si è corretta la precedente nota, escludendosi
l’assoggettabilità dell’impianto all’AIA). Successivamente, per quanto qui
rileva, sono state adottate dall’ARTA le seguenti contraddittorie
determinazioni: nota n.45511 del 11/7/2006 (con la quale l’ARTA ritratta le
precedenti affermazioni sospendendo la procedura di esclusione ex art.5 D.P.R.
12/4/96 al fine di acquisire informazioni); nota 68736 del 5/10/2006 (con cui si
ribadisce che il progetto non deve essere sottoposto alla procedura di VIA);
nota n.43234 del 8/6/2007 (con la quale -richiamando il parere del CPTA del
12/4/2007 secondo cui l’impianto aveva una potenza superiore a 50KW- ha vietato
la realizzazione delle opere fino al definitivo accertamento o meno della
assoggettabilità alla VIA, evidenziando al contempo la “nuova” esigenza della
Valutazione di Incidenza); provvedimento 16893 del 27/2/2008 (con cui è stato
nuovamente escluso che l’impianto debba essere sottoposto alla VIA, fermo
restando la necessità della Valutazione di Incidenza).
2.6-Quanto alla prospettata necessità di assoggettare il progetto della New
Energy anche all’autorizzazione prevista dal D.Lgs.133/05, come rappresentato
dal C.P.T.A. in ultimo con il parere (impugnato) del 22/2/2008, non può in
questa sede che ribadirsi quanto già evidenziato in sede cautelare. L’art.3 co.1
del D.Lgs.133/905 prevede infatti l’esclusione dall’applicazione della suddetta
normativa per gli impianti che, tra l’altro, utilizzano rifiuti vegetali
derivanti da attività agricole e forestali, ovvero rifiuti vegetali derivati
dalle industrie alimentari di trasformazione (ove l'energia termica generata è
recuperata). Pur non elencando in modo specifico le sanse esauste e gli olii
vegetali, non vi sono utili argomenti per non far rientrare le suddette
categorie nell’ambito dell’esclusione della normativa in parola.
Significativamente, per altro, l’art.2 D.lgs387/03 annovera le biomasse tra le
fonti energetiche rinnovabili.
3-Viene adesso in rilievo la questione inerente la competenza in ordine alla
Valutazione di Incidenza. L’art.5 D.P.R. 357/97 prevede che la stessa confluisca
nella V.I.A. solo ove il progetto da esitare sia da assentire alla prima
procedura, rimanendo diversamente autonoma.
3.1-Con L.R. 13/07 si è attribuito ai Comuni la valutazione di incidenza già di
competenza dell’ARTA per i singoli progetti insistenti o prossimi a siti S.I.C.
e Z.P.S., salvo l’intervento in sostituzione dello stesso Ass.to Reg.le Terr. e
Ambiente ove la procedura non si concluda nel termine di 60 gg.. Inoltre, con
D.A. 22/10/07, è stato previsto che le domande pendenti all’Ass.to Terr. e
Ambiente, non ancora esitate per la valutazione di incidenza, transitano ai
Comuni competenti per territorio che avrebbero provveduto al ritiro delle
relative pratiche sulla base dell’elenco trasmesso ad ognuno degli enti da parte
dello stesso Assessorato.
3.2-In disparte ogni valutazione in ordine alla tardiva esigenza (avvertita solo
nel 2007) di sottoporre il progetto in questione alla Valutazione di Incidenza,
malgrado era fatto di per sé notorio, soprattutto all’Ass.to intimato, la
presenza del vicino sito S.I.C. 080007 “spiaggia Maganuco”, si evidenzia
comunque con il provvedimento prot.43234 del 8/6/2007 (impugnato con il ricorso
introduttivo), con cui per la prima volta è stata avanzata la richiesta di
Valutazione di Incidenza, lo stesso ARTA ha contestualmente disposto il divieto
alla realizzazione dell’impianto siccome non era ancora chiaro se lo stesso era
o meno da assoggettare a V.I.A. ex D.P.R.12/4/1996: nel qual caso la procedura
ex art.5 D.P.R.357/97 sarebbe rientrata nella stessa VIA di competenza dello
stesso ARTA. Per altro, come evidenziato nella ordinanza cautelare n.854/08,
alla data di presentazione all’ARTA del progetto di che trattasi per il vaglio
della assoggettabilità alla VIA non era entrata in vigore la succitata L.R.13/07
di attribuzione della relativa competenza: detta documentazione, unitamente alla
notoria vicinanza all’indicato sito S.I.C., non poteva non consentire all’Ass.to
di esprimersi tempestivamente anche in ordine alla necessità della valutazione
di incidenza (che –ripetesi- a quella data era di competenza dello stesso
Ass.to). Sempre in sede cautelare si è altresì affermato che “la normativa
sopravvenuta - ed attesa l’esigenza di celerità connessa allo strumento della
conferenza di servizi disciplinata sia per il rilascio dell’autorizzazione unica
(ex art.12 L.387/2003) sia per il l’autorizzazione all’emissioni in atmosfera
(ex art.269 D.lgs.152/06) - non può condurre ad un aggravamento del procedimento
amministrativo”.
4- Le considerazioni che precedono mirano principalmente a individuare il
contesto procedimentale irritualmente aggravato dall’A.R.T.A. in relazione al
progetto presentato dal ricorrente.
4.1-Ritiene il Collegio di dover procedere adesso allo scrutinio dell’ultimo
mezzo proposto, con il quale si impugna il decreto 203 adottato dal Commissario
ad Acta in esecuzione dell’ordinanza cautelare n.854/08. Ed invero, per la
soluzione della questione qui dedotta non possono non incidere le sopravvenienze
successive alla intervenuta misura cautelare 854/08 cit. mercè la quale è stato
onerato l’Assessorato Regionale Territorio Ambiente ad “una pronta, tempestiva e
definitiva conclusione dei procedimenti di propria competenza, anche in ordine
alla valutazione di incidenza per quanto di propria competenza”.
4.2-Lamenta parte ricorrente la violazione di legge ex art.21 L.1034/71, come
modificato dalla L.205/00, per inesatta esecuzione dell’ordinanza cautelare
n.854/08, oltre l’eccesso di potere.
4.2-La censura merita approfondimento.
4.4-Considerato il mancato adeguamento della stessa Amministrazione (malgrado la
nota della stessa Avvocatura n.35625 del 7/5/08 in atti), ed a seguito della
nuova ordinanza n.282/08 del 16/12/2008 (su ricorso ex co.14 art.21 L.1034/71),
il Commissario ad Acta, intervenuto in via sostitutiva, con Decreto 203 ha
annullato i seguenti provvedimenti:
1) parere 02/042007 del C.P.T.A., già impugnato con il ricorso introduttivo e
rubricato in epigrafe con lett.e);
2) nota 43234 del 0/06/2007 del Servizio 2 V.A.S./V.I.A ARTA, già impugnato con
ricorso introduttivo e rubricato in epigrafe con lett.c) e d);
3) nota n.488 del 12/10/2007 del Servizio 3 dell’ARTA, già impugnata con ricorso
introduttivo e rubricata in epigrafe con lett.b);
4) parere 16 e 23 ottobre 2007 del C.P.T.A., già impugnato con ricorso
introduttivo e rubricato in epigrafe con lett.a);
5) nota n.16893 del 27/02/2008 del Servizio 2 V.A.S. – V.I.A. dell’ARTA, già
impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti e rubricato in epigrafe con
lett.f);
6) parere del 22/2/2008 del C.P.T.A., già impugnato con il primo ricorso per
motivi aggiunti e rubricato in epigrafe con lett.h);
7) nota n.35733 del 8/5/08 del Servizio 2 V.A.S. – V.I.A. dell’ARTA, già
impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti e rubricato ut supra con
lett.i).
In ordine ai provvedimenti emessi dal Commissario ad Acta, anche per
l’esecuzione delle ordinanza cautelari rimaste ineseguite, la Giurisprudenza
Amministrativa ha affermato quanto segue: “Il regime di impugnazione degli atti
adottati dal commissario <ad acta> al fine di dare attuazione ad una misura
cautelare concessa dal G.A., ai sensi dell'art. 21 penultimo comma l. 6 dicembre
1971, n. 1034, dipende dalla natura del potere concretamente esercitato dal
Commissario e dalla capacità di sopravvivenza del provvedimento commissariale
alla conclusione del giudizio di merito, di talché se il Commissario <ad acta>
abbia agito stretto da rigidi vincoli derivanti dall’ordinanza cautelare, nella
qualità di mero ausiliario del giudice della cautela, ed abbia per tale via
emesso un atto univocamente destinato a disciplinare il rapporto controverso
nelle more della decisione di merito, l’impugnazione di tale atto può avvenire
esclusivamente per il tramite dell’incidente di esecuzione, davanti allo stesso
Giudice della cautela, mentre ove abbia agito esercitando una discrezionalità
amministrativa non incisa significativamente dalla misura cautelare, e quindi
nella qualità di organo straordinario dell’Amministrazione, e sia pervenuto per
tale via all’emissione, pur in pendenza del giudizio, di un provvedimento
attributivo del bene della vita avente carattere definitivo, in quanto capace di
sopravvivere alla sentenza di merito favorevole al ricorrente, l’unico rimedio
consentito avverso il provvedimento commissariale è quello del ricorso
ordinario, da proporsi nel termine decadenziale di cui all’art. 21 l. n. 1034
del 1971” (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 09 maggio 2006, n. 500). La
questione qui dedotta rientra, ad avviso del Collegio, nella seconda delle
ipotesi riportate nella massima che precede, e che trova qui applicazione,
siccome il Commissario ad Acta ha agito quale organo straordinario
dell’Amministrazione ed al di fuori di stringenti vincoli solo al fine di
rimuovere i (principali) provvedimenti di ostacolo alla conclusione del
procedimento ex art.12 D.Lgs387/03 in cui si sostanzia l’unico bene/vita cui
tende in definitiva l’azione proposta con presente gravame.
4.5-Per tale via, il Decreto impugnato, nella parte in cui ha disposto in via di
autotutela l’annullamento dei provvedimenti in narrativa, costituendo gli stessi
ostacolo alla definizione del procedimento, non è incorso nella prospettata
violazione di legge od eccesso di potere.
4.6-Ciò comporta che, venendo meno i provvedimenti impugnati con il ricorso
introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti (considerato altresì che
quello rubricato sub.g. , pur non annullato con il prefato decreto
commissariale, non assurge comunque a natura provvedimentale essendo solo una
nota di trasmissione del parere CPTA annullato), occorre avere attenzione
unicamente al secondo ricorso per motivi aggiunti e –in parte qua- alla
impugnazione dello stesso decreto commissariale.
4.7-In relazione a quest’ultimo parte ricorrente lamenta l’elusione della
pronuncia cautelare con la quale si era infatti disposto di concludere
celermente il procedimento di competenza dell’ARTA.
4.8-Tuttavia con documentazione versata alla presente pubblica udienza, senza
opposizione delle altre parti presenti, la NEW ENERGY attesta che in data
21/4/2009 la procedura relativa alla valutazione di incidenza si è
favorevolmente conclusa in suo favore giusto parere favorevole del Comune di
Modica n.48 del 21/4/2009. Per questa parte quindi non sussiste alcun interesse
per la stessa impresa ricorrente (salvo quanto già ampiamente rappresentato
sull’andamento del procedimento) ad accertare –in parte qua- l’illegittimità del
Decreto commissariale n.203 cit.
4.9-Né lo stesso Commissario avrebbe inoltre potuto disporre in relazione
all’ulteriore provvedimento mancante (i.e.: Autorizzazione all’emissione in
atmosfera ex art.269 D.Lgs.152/06) considerato la sopravvenienza della nota
n.85105 del 12/11/2008, impugnata appunto con il secondo ricorso per motivi
aggiunti ma non rientrante tra i provvedimenti sospesi in via cautelare con la
prefata ordinanza 854/08 cui doveva dare esecuzione lo stesso Commissario. Anche
per questa parte, quindi, il provvedimento commissariale impugnato resiste alle
censure mosse risultando legittimo.
5-Viene adesso in considerazione il secondo ricorso per motivi aggiunti con il
quale rsono stati impugnati i (residui) provvedimenti ut supra rubricati con
lett.m), n) ed l).
5.1-Il mezzo è fondato e va accolto limitatamente al provvedimento di cui alla
nota prot.85105 del 12/08/2009 dell’ARTA e al verbale della Conferenza di
Servizio del 12/11/2008 nella parte in cui è riportata la nota prot.85105 cit.
per farne parte integrante.
Risulta infatti fondata ed assorbente la seconda censura spiegata in detto mezzo
sotto il profilo dell’eccesso di potere per sviamento ed aggravamento
procedimentale, di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa.
Ed invero, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, con la prefata
nota l’ARTA ha sostanzialmente disatteso l’ordinanza cautelare n.854/08 di
questa Sezione, reiterando dilatorie argomentazioni anche in ordine alla
definizione del procedimento di propria competenza sulla autorizzazione alle
emissioni in atmosfera. Per altro risulta smentito per tabula che l’ARTA non
abbia mai ricevuto richieste di VIA, siccome la stessa si è più volte e con
ondivaghi provvedimenti espressa proprio in ordine alla assoggettabilità del
progetto della New Energy alla procedura di cui al D.P.R. 12/4/96 (come
ampiamente riportato in narrativa).
5.2-Per la restante parte il ricorso va invece respinto, siccome infondato,
trattandosi di “avvio del procedimento” dell’ASI volto alla revoca e/o
risoluzione del contratto di compravendita (così a pag.25 del relativo ricorso)
non avente valenza provvedimentale, indipendentemente dai possibili profili di
giurisdizione inerenti l’eventuale <provvedimento> definitivo adottabile
dall’ASI di Ragusa.
6-Resta adesso da scrutinare la domanda di risarcimento del danno formulata dal
ricorrente anche con il secondo ricorso per motivi aggiunti, ulteriormente
specificata –in relazione al petitum- in ultimo con la memoria del 10/4/2009.
6.1-La domanda risarcitoria può trovare solo parziale accoglimento nei sensi e
nei limiti di cui d’appresso.
6.2-Sono chiaramente riscontrabili in primo luogo i presupposti per il
riconoscimento di una colpa dell’Amministrazione intesa come apparato, ed
individuata nell’Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente. Considerato quanto già
dedotto in narrativa, sono significativi elementi probanti di tale colpa: a) sia
la mancata collaborazione con questo decidente in ordine alle ordinanze sia
istruttorie che cautelari emesse; b) sia la mancata dovuta partecipazione alle
sedute della conferenza di servizio indetta dall’Ass.to Reg.le Industria ex
art.12 D.Lgs.387/03; c) la mancata applicazione –anche ove ammesso il separato
procedimento- della previsione di cui all’art.269 D.Lgs.152/06 per
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (disattendendo per altro il parere
richiesto all’Avvocatura, che ha dato corso alle ondivaghe determinazioni
assunte su indicazione del CPTA); d) sia la mancata tempestiva individuazione
della vicinanza del progetto della New Energy ad un sito SIC, che avrebbe
consentito una più celere definizione dell’intero procedimento, per come sopra
evidenziato.
6.3-Sussiste inoltre un nesso di causalità tra i fatti in narrativa e la attuale
mancata conclusione del procedimento finalizzato all’emissione
dell’autorizzazione unica prevista dall’art.12 D.lgs.387/03, risultando ormai di
ostacolo solo il provvedimento inerente alle emissioni in atmosfera.
6.4-Tuttavia, in relazione al danno risarcibile, questa Sezione non può
condividere la quantificazione formulata, anche da ultimo con la memoria cit.,
dalla parte ricorrente che ha prospettato un danno pari ad €.12.929.504,00 pari
alla potenziale perdita del contributo comunitario, con salvezza di richiedere
ulteriori danni , sino al raggiungimento dell’importo complessivo di
€.33.725.352,00 , in caso di impossibilità di realizzare il progetto di
investimento.
Occorre infatti considerare, oltre alla mancanza delle ulteriori determinazioni
che ancora devono essere adottate dall’Amministrazione, anche la non
definitività comunque del bene vita atteso (i.e.: l’autorizzazione unica il cui
esito non può in questa sede essere previsto ed è rimesso alla conferenza di
servizi dell’Ass.to Industria), sia la non provata revoca definitiva del
finanziamento richiesto.
Ciò induce il Collegio, ai fini della quantificazione del danno risarcibile, a
poter fare applicazione della particolare procedura prevista dall’art.35 co.2
D.Lgs.80/98, ritenuto dalla giurisprudenza generalmente applicabile anche al di
fuori dell'ambito della giurisdizione esclusiva in quanto norma volta ad
introdurre e raccordare l'art. 278 del c.p.p. nel seno del processo
amministrativo (cfr., Cons. Stato., sez. v n. 4461 del 2.9.2005). Secondo la
giurisprudenza amministrativa qui condivisa “Il ricorso al sistema di
liquidazione del danno ex art. 35 d.lg. n. 80 del 1998 con la indicazione dei
criteri è utilizzabile anche ex officio dal giudice amministrativo, in specie
laddove la liquidazione del danno non discenda dall'immediata applicazione di
parametri quantitativi certi e sia dunque necessario ricorrere, in tutto o in
parte, ad una determinazione equitativa” (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 21
aprile 2006 , n. 391).
In specie, come già premesso, la quantificazione formulata da parte ricorrente
appare infatti eccessiva e da rivedere sulla scorta dei criteri di cui di
seguito, ordinando all'Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente di proporre
alla società ricorrente il pagamento, a titolo di risarcimento danni a causa del
ritardo ed aggravio procedimentale di cui si è dato atto, di una somma da
determinarsi tenendo conto:
i-del potenziale 25% del reddito annuo netto conseguibile nel 2008 dall’Azienda
ricorrente in caso di realizzazione del progetto di che trattasi,
ii-che la quantificazione sopra ottenuta dovrà essere divisa per 12 mensilità e
quindi moltiplicata per ogni mese compreso tra la data di indizione della prima
conferenza di servizi indetta dalla stessa ARTA ex art.269 D.Lgs.152/06 e
l’effettiva emanazione del relativo provvedimento di competenza, detratti i
termini comunque ordinari previsti dalla legge per la conclusione del
procedimento ex art.269 cit.;
iii.che la frazione del mese superiore a 15 gg va computata come intero periodo;
Tale proposta dovrà essere formulata dall'Amministrazione Reg.le al Territorio
ed Ambiente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via
amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.
7-La complessità delle questioni sottese al ricorso, induce il Collegio a non
far applicazione delle regole della soccombenza compensando tra le parti le
spese di giudizio, ad eccezione di quelle relative alla attività del Commissario
ad acta, alla cui determinazione si provvederà con separato provvedimento, che
vengono poste a carico dell’A.R.T.A..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie il
ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per quanto
di ragione,:
-annulla i provvedimenti impugnati rubricati in epigrafe con lett.l) ed m);
-condanna l’A.R.T.A. a proporre un adeguato ristoro alla parte ricorrente
secondo i criteri indicati in motivazione nel termine di giorni sessanta dalla
comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della
presente sentenza.
Spese del giudizio compensate tra le parti;
Spese del Commissario ad acta, da determinare con separato provvedimento, a
carico dell’A.R.T.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera
di consiglio del giorno 23/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giallombardo, Presidente
Nicola Maisano, Primo Referendario
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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