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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 ottobre 2009, n. 1632
ENERGIA - Impianti eolici - Regione siciliana - Decreto dell’ Assessorato
Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 123/2005 - Introduzione di
prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti
eolici - Norme regolamentari - Illegittimità - Violazione delle competenze di
cui allo statuto della Regione siciliana e al D.P.Reg. n. 70/1979. Il
decreto assessoriale del 28 aprile 2005 n. 123, che ha introdotto prescrizioni
ulteriori rispetto a quelle fino a quel momento esistenti per il rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico è illegittimo,
atteso che con esso sono state introdotte norme di carattere regolamentare,
aventi le caratteristiche della novità, della generalità e dell’astrattezza.
Esso viola pertanto le competenze, desumibili dallo Statuto della Regione
siciliana e dettagliatamente specificate con il D. P. Reg. n. 70/1979, relative
alla predisposizione degli atti a contenuto normativo: nell’Ordinamento
siciliano i regolamenti devono essere deliberati dalla Giunta di Governo ed
adottati nella forma del Decreto Presidenziale, mentre ai singoli assessori
spetta esclusivamente il potere di proporre l’adozione di regolamenti nelle
materie di rispettiva competenza. Pres. f.f. ed Est. Maisano - C. s.r.l. (avv.
Pitruzzella) c. Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione
Siciliana e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez.
I - 19 ottobre 2009, n. 1632
N. 01632/2009 REG.SEN.
N. 01126/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2007, proposto da:
C.E.S.I. - Cesa Eolo Sicilia S.r.l., in persona del rappresentante legale,
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto
presso il suo studio sito in Palermo, via N. Morello 40;
contro
L’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, in persona
dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è
domiciliato;
il Presidente della Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81
è domiciliato;
il Comune di Caccamo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale del Territorio e
dell’Ambiente - Dipartimento Territorio n. 1453 del 19 dicembre 2006, recante
revoca del D.R.S. n. 1080 del 21 ottobre 2004, con il quale era stato espresso
giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione
di una centrale eolica in territorio di Caccamo;
- degli artt. 4 e 5 del decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e
dell’Ambiente n. 123 del 28 aprile 2005,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Assessorato del Territorio e
dell'Ambiente della Regione Siciliana;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Presidente della Regione Siciliana;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n.1251 del 1° giugno 2007;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2009 il dott. Nicola
Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso, notificato il 9 maggio 2007 e depositato il successivo 21 maggio,
la società indicata in epigrafe esponeva che, con decreto n. 1080 del 21 ottobre
2004 era stato espresso giudizio positivo sul progetto relativo alla
realizzazione di un progetto di impianto eolico in territorio di Caccamo.
La società ricorrente si era, pertanto, attivata per ottenere gli ulteriori
assensi, nulla osta ed autorizzazioni necessari.
Nel corso dello svolgimento della istruttoria, aveva, però, ricevuto il decreto
n. 1453 del 19 dicembre 2006, con il quale era stata disposta la revoca del
D.R.S. n. 1080 del 21 ottobre 2004.
Tale provvedimento era stato motivato con riferimento all’avvenuto decorso del
termine di inizio lavori previsto dal decreto dell’Assessorato Regionale del
Territorio e dell’Ambiente n. 123 del 28 aprile 2005, avente ad oggetto “Criteri
relativi ai progetti per la realizzazione degli impianti industriali per la
produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento”.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, dei provvedimenti
indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg. Della legge n. 241/90 –
Mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo – Violazione e
falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; II) Violazione e falsa
applicazione dell’art. 12 del D.L.Gs. n. 387/2003; III) Inapplicabilità delle
norme contenute agli artt. 4 e 5 del D.A. 28 aprile 2005; IV) Violazione e falsa
applicazione dell’art. 7 del D.P.R. 12 aprile 1996, come recepito in Sicilia
dalla legge reg. n. 6/2001 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del
D.Lgs. n. 387/2003 sotto altro profilo – Violazione e falsa applicazione
dell’art. 36 della L. reg. n. 71/1978 – eccesso di potere per illogicità
manifesta.
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato che con memoria ha replicato alle
argomentazioni contenuto in ricorso e chiesto che venga dichiarato improcedibile,
e comunque infondato.
Alla pubblica udienza del 29 settembre 2009, su conforme richiesta dei difensori
delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
. La controversia ha ad oggetto il decreto dirigenziale di revoca del precedente
atto, con il quale era stato espresso giudizio positivo di compatibilità
ambientale sul progetto per la realizzazione di una centrale eolica presentato
dalla ricorrente.
Tale provvedimento è stato adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del
decreto assessoriale n. 123 del 28 aprile 2005, avente ad oggetto “Criteri
relativi ai progetti per la realizzazione degli impianti industriali per la
produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento”, parimenti impugnato.
Si è, in particolare, fatto riferimento, nella motivazione del provvedimento
applicativo impugnato, alla circostanza che: “nei termini perentori previsti dal
D.A. 123 del 28 aprile 2005 non è pervenuta da parte della ditta né
comunicazione di inizio lavori e DIA, né comunicazione di validi e comprovati
motivi ostativi all’inizio degli stessi”.
Eccepisce in primo luogo la difesa erariale che il ricorso in epigrafe sarebbe
improcedibile in quanto il provvedimento di revoca impugnato sarebbe privo di
qualsiasi effetto poichè inizialmente sospeso con ordinanza cautelare di questo
Tribunale e poi divenuto definitivamente inefficace a seguito del venir meno
della disposizione regolamentare sulla cui base era stato emanato, per effetto
dell’adozione del PEARS.
Tale eccezione non è condivisibile considerato che parte ricorrente ha comunque
interesse al consolidarsi degli effetti conseguenti al provvedimento cautelare
adottato nel presente procedimento, con cui è stata sospesa l’efficacia di atti
emanati doversi anni prima dell’adozione del PEARS.
Passando ora all’esame delle censure articolate in ricorso, ritiene il Collegio
che assuma carattere pregiudiziale - attenendo alla regolarità del procedimento
di formazione delle prescrizioni contestate - la doglianza relativa alla natura
delle disposizioni dettate con il decreto assessoriale del 28 aprile 2005 n.
123, che avrebbero natura sostanzialmente regolamentare, senza essere state
adottate nelle forme a tal fine previste dagli artt. 2 e 3 del Decreto
Legislativo del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979 n. 70.
Non appare invero discutibile che le disposizioni de quibus hanno la
caratteristica della novità - introducendo condizioni e prescrizioni ulteriori
rispetto a quelle fino a quel momento esistenti per il rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico - della generalità
e dell’astrattezza; in definitiva si atteggiano quali vere e proprie norme di
carattere secondario.
Ciò considerato, è altresì incontrovertibile che l’Ordinamento della Regione
Siciliana non consenta l’introduzione di norme di carattere regolamentare
attraverso una circolare, come recentemente ribadito da questo Tribunale, sez.
II, con la sentenza del 20 maggio 2009 n. 952.
Invero dagli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo del Presidente della Regione
Siciliana 28 febbraio 1979 n. 70 si ricava che nell’Ordinamento siciliano i
regolamenti devono essere deliberati dalla Giunta di Governo ed adottati nella
forma del Decreto Presidenziale, mentre ai singoli assessori spetta
esclusivamente il potere di proporre l’adozione di regolamenti nelle materie di
rispettiva competenza.
Conseguentemente il decreto assessoriale impugnato è illegittimo, come rilevato
da parte ricorrente, in quanto con tale atto sono state introdotte norme di
carattere regolamentare attraverso uno strumento non idoneo a tale scopo, e
quindi con una sostanziale violazione delle competenze, desumibili dallo Statuto
Regionale e dettagliatamente specificate con il D. P. Reg. n. 70/1979, relative
alla predisposizione degli atti a contenuto normativo.
Sembra opportuno evidenziare che, rispetto alla questione esaminata, non assume
alcun rilievo la previsione del comma 9° dell’art. 91 della legge reg. del
3.5.2001 n. 6, atteso che il decreto assessoriale ivi previsto riguarda un ben
delimitato ambito, peraltro estraneo alle svariate ed estese prescrizioni
dettate con la circolare impugnata.
All’illegittimità del decreto assessoriale impugnato consegue anche
l’illegittimità della revoca, parimenti impugnata, adottata in applicazione
delle disposizioni dettate con tale D.A.
Parimenti fondato è il motivo di gravame, relativo al concreto provvedimento di
revoca impugnato, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 8 della l.r. 30 aprile 1991, n. 10, non essendo stata data
comunicazione dell’avvio del procedimento, pur trattandosi di un provvedimento
di secondo grado.
La doglianza è fondata, alla luce del consolidato orientamento
giurisprudenziale, seguito anche da questo TAR, secondo il quale i tutti i casi
in cui l'amministrazione intende emanare un atto di secondo grado (annullamento,
revoca, decadenza) incidente su posizioni giuridiche originate da un precedente
atto, è necessario l'avviso dell'avvio del procedimento, sempre che non
sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del
provvedimento, ovvero quando all'interessato sia stato comunque consentito di
evidenziare i fatti e gli argomenti a suo favore (ex plurimis Consiglio di
Stato, VI, 26 ottobre 2006, n. 6413; V, 18 novembre 2004, n. 7553 e 22 gennaio
2003, n. 243; T.A.R. Sicilia Palermo, I, 13 maggio 2009, n. 906; T.A.R.
Basilicata, I, 5 marzo 2009, n. 61; T.A.R. Calabria Catanzaro, I, 24 giugno 2008
, n. 807).
Nella fattispecie in esame, trattasi di un provvedimento di secondo grado, non
caratterizzato da requisiti di particolare urgenza, che, in quanto incidente su
una posizione creata dalla stessa Amministrazione, doveva essere preceduto da
avviso di avvio del procedimento.
Dichiarate assorbite le ulteriori censure il ricorso deve pertanto essere
accolto.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla complessità della controversia,
per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione
Prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti
impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2009
con l'intervento dei Magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore
Aurora Lento, Primo Referendario
Roberto Valenti, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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