AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 4 novembre 2009, n. 1726
RIFIUTI - Smaltimento - Mancata attuazione della normativa in tema di
pianificazione - Situazione di emergenza non fronteggiabile con rimedi ordinari
- Ricorso al potere extra ordinem ex art. 13 d.lgs. n. 22/97
(oggi, art. 191 d.lgs. n. 152/2006) - Legittimità. La mancata attuazione
della normativa in tema di pianificazione per lo smaltimento dei rifiuti - a
prescindere da eventuali responsabilità per la mancata realizzazione - comporta
una obiettiva situazione di emergenza non fronteggiabile in breve tempo con
rimedi ordinari: sotto tale profilo si presenta pertanto legittimo l'esercizio
del potere "extra ordinem" previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 22/1997
(oggi, art. 191 d.lgs. n. 152/2006), da parte del Sindaco, al fine di far fronte
all'emergenza rifiuti e scongiurare, in tal modo, situazioni di pericolo per la
salute pubblica e l’ambiente (Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2008; nn.
4434, 4435 e 4436; 2 dicembre 2002, n. 6624; 3 febbraio 2000, n. 596). Pres.
Adamo, Est. Cappellano - B.A.G. (avv. Lupo) c. Comune di Serradifalco (avv.
Pignatone). TAR SICILIA, Palermo, Sez.III - 4 novembre 2009, n. 1726
N. 01726/2009 REG.SEN.
N. 03145/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3145 del 1997, proposto da:
Butticè Angelo Giovanni, rappresentato e difeso, per mandato a margine del
ricorso introduttivo, dall’avv.to Michele Lupo e, per mandato a margine
dell’atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il 29 maggio 2008,
dall’avv. Salvatore Iacuzzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Luigi Campagnuolo in Palermo, via Isidoro Carini 43;
contro
il Comune di Serradifalco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso, per mandato a margine della memoria di costituzione e giusta
deliberazione di G.M. n. 164 del 08.09.1997, dall’Avv. Francesco Pignatone, con
domicilio eletto in Palermo, Piazza F. Crispi n. 9 presso lo studio del prof.
Avv. Riccardo Mancuso;
per l'annullamento
1) della deliberazione del Sindaco di Serradifalco n. 117 del 08.07.1997, di
approvazione di un progetto di lavori di ampliamento e di recinzione dell’area,
sita in contrada Martino, da utilizzarsi, in via temporanea e d’urgenza, per la
discarica dei rifiuti solidi urbani;
2) della determinazione sindacale n. 97 del 24.07.1997 di occupazione d’urgenza
preordinata all’espropriazione, di terreni del ricorrente, per il fine sopra
indicato;
3) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, con le
relative deduzioni difensive;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2078 depositata il 27 settembre 1997;
Viste le memorie prodotte dalla difesa dell’Amministrazione e dal ricorrente
rispettivamente in data 17 settembre 2009 e in data 8 ottobre 2009;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore il Referendario Maria Cappellano;
Uditi alla pubblica udienza del 20 ottobre 2009 i difensori delle parti come da
verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
A) Con ricorso notificato il 3 settembre 1997 e depositato il successivo 9
settembre, l’odierno ricorrente - esponendo di essere proprietario di terreni,
distinti in catasto al foglio 3, assoggettati, a suo dire, illegittimamente a
procedura espropriativa, al fine di essere inseriti nel progetto di ampliamento
di una discarica già esistente, ma in via di esaurimento - ha impugnato i
provvedimenti in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 6, lettera a, del D.P.R. 10.09.1982, n. 915 e della
normativa di attuazione allegata al D. P. Reg. 06.03.1989, n. 35 – eccesso di
potere per difetto di motivazione, per contraddittorietà negli atti del
procedimento e per sviamento dalla causa tipica.
Il provvedimento di approvazione dell’ampliamento della discarica non farebbe
riferimento né al piano regionale delle discariche di rifiuti solidi urbani, né
al comprensorio, cui il Comune di Serradifalco appartiene, procedendo, quindi,
in violazione della normativa indicata.
Il medesimo provvedimento, inoltre, non indicherebbe le ragioni di urgenza per
la realizzazione dell’ampliamento, ponendo in essere, sostanzialmente, la
procedura di urgenza ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 22/1997, né verrebbero
valutati i risvolti igienico sanitari della soluzione.
2) Violazione dell’art. 13 del D. Lgs. n. 22/1997 e della circolare applicativa
n. 13138/U del 11.06.1997 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e
violazione dell’art. 1 della L.R. n. 35/1978.
Mancherebbero, nei provvedimenti impugnati, sia il presupposto
dell’eccezionalità e dell’urgenza, sia quello della impossibilità di provvedere
diversamente, in quanto graverebbe sul Comune l’obbligo, in caso di esaurimento
della discarica, di utilizzare la discarica comprensoriale funzionante nel
limitrofo territorio di Caltanissetta.
B. Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Comune di
Serradifalco, articolando deduzioni difensive.
C. Con ordinanza n. 2078 depositata il 27 settembre 1997 è stata respinta la
domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
D. In vista della pubblica udienza, l’Amministrazione resistente ha prodotto una
memoria, nella quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso; il ricorrente, a
sua volta, con memoria di replica, ha ribadito le argomentazioni esposte nel
ricorso introduttivo, insistendo per l’accoglimento del gravame, in particolare,
sotto il profilo del dedotto difetto di motivazione.
E. Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2009, la causa, su conforme richiesta
dei procuratori delle parti presenti, è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Viene all’esame del Collegio la controversia, insorta tra il ricorrente e il
Comune di Serradifalco nell’anno 1997, per avere quest’ultimo occupato, previa
dichiarazione di pubblica utilità, terreni di proprietà del primo per la
realizzazione dell’ampliamento di una discarica di rifiuti solidi urbani.
1.1. Va subito precisato che la procedura espropriativa iniziata si è conclusa
con la definitiva acquisizione dell’area in interesse nel patrimonio
dell’Amministrazione Comunale, in esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 79 del
14.07.1998, in atti, non impugnata da parte ricorrente: di talché l’ente locale
ha eccepito, in seno alla memoria depositata in vista dell’udienza pubblica, la
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
1.2. L’eccezione è infondata.
Va, invero, considerato che, per costante orientamento della giurisprudenza, la
tempestiva impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e
della eventuale occupazione d’urgenza esime il ricorrente dal seguire il
prosieguo dell’iter procedurale, avendo l’eventuale annullamento degli atti
presupposti un effetto non già meramente viziante, ma caducante sul decreto di
espropriazione eventualmente adottato (ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. IV,
31 maggio 2003, n. 3040; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 18 aprile 2005, n.
776, e giurisprudenza nella stessa citata).
Persiste, pertanto, l’interesse alla decisione del ricorso, che, nel merito, si
presenta infondato.
2. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 11 del D.
P. Reg. n. 35/1989, a mente del quale “I Comuni sono obbligati a conferire i
rifiuti urbani provenienti dal proprio territorio agli impianti di smaltimento
del comprensorio o del subcomprensorio di cui fanno parte” (comma 1). “Non sono
ammesse altre forme di trattamento dei rifiuti al di fuori di quelle previste
dal piano.” (comma 2).
Si censura, in particolare, che la PA procedente non abbia fatto riferimento
alcuno né all’esistenza del piano regionale delle discariche di RSU, né al
comprensorio, cui il Comune di Serradifalco appartiene, né abbia evidenziato le
ragioni dell’urgenza.
Il motivo non può essere condiviso.
Viene in rilievo, in punto di fatto, la situazione esistente all’epoca della
adozione degli atti impugnati, chiaramente descritta dalla P.A. resistente negli
scritti difensivi.
Va notato, in particolare, che la mancata attuazione del piano regionale per
l’organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti prescindeva, all’epoca di
adozione degli atti impugnati, dalla volontà e/o responsabilità del Comune
resistente, in quanto la Regione Siciliana non aveva adottato le necessarie
modifiche al capitolato speciale di appalto, al fine di consentire alla P.A.
comunale l’indizione della gara di appalto per la realizzazione dell’impianto
della discarica sub comprensoriale, peraltro, già oggetto di nulla osta da parte
del competente Assessorato Regionale (decreto n. 798 del 04.08.1994).
Dunque, alla data di adozione degli atti impugnati, non era stato ancora
possibile dare regolare avvio ai lavori per la suddetta discarica.
Dovendo comunque i rifiuti essere conferiti, per insopprimibili esigenze di
tutela dell’igiene pubblica, il Comune ha dovuto provvedere a detto smaltimento
attraverso il disposto ampliamento dell’area già destinata, e in via di
esaurimento, in applicazione delle disposizioni, di cui si lamenta la
violazione, le quali attribuiscono al Sindaco, nella qualità di capo
dell’amministrazione comunale, il potere di adottare un provvedimento
contingibile ed urgente per fare fronte all’emergenza rifiuti.
Tale potere extra ordinem era già previsto dall’art. 12 del D.P.R. n. 915/1982,
e confermato dall’art. 13 del D. Lgs. n. 22/1997.
Quindi, anche tenendo conto della documentazione versata in atti dalla
resistente amministrazione, si evince che il Comune non avrebbe potuto dare
attuazione alla normativa specifica in tema di impianti di smaltimento.
Legittimamente, quindi, ha proceduto alla individuazione di una zona, adiacente
a quella già utilizzata come discarica, ricadente anch’essa all’interno del
perimetro della zona destinata dal PRG ad area di rispetto della prevista
discarica sub comprensoriale.
Peraltro, proprio a seguito della realizzazione dei lavori di ampliamento, il
Sindaco, in applicazione dell’art. 13 del D. Lgs. n. 22/1997 (in quel momento
già in vigore in luogo dell’art. 12 del D.P.R. n. 915/1982) ha adottato
l’ordinanza contingibile, in deroga alle vigenti disposizioni, n. 133 del
20.10.1997, relativa proprio ai terreni di proprietà del ricorrente, sui quali
le opere necessarie all’ampliamento della discarica erano state realizzate: tale
ordinanza non risulta impugnata da parte ricorrente, pur avendo una portata
evidentemente lesiva; provvedimento, i cui effetti sono stati reiterati con
successive determinazioni sindacali (determ. n. 34 e n. 123 del 1998, in atti).
3. Con la seconda censura, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 13 del
D. Lgs. n. 22/1997, in quanto non sussisterebbero i presupposti dell’urgenza,
dato che il Comune avrebbe l’obbligo ex lege di utilizzare la discarica
comprensoriale funzionante nel limitrofo territorio di Caltanissetta.
Anche tale censura risulta smentita dalla ricostruzione dei fatti, in quanto non
esisteva, all’epoca di adozione degli atti impugnati, alcuna discarica
comprensoriale, né quella sub comprensoriale.
Va, peraltro, considerato che, atteso che la mancata attuazione della normativa
in tema di pianificazione per lo smaltimento dei rifiuti - a prescindere da
eventuali responsabilità per la mancata realizzazione - comporta una obiettiva
situazione di emergenza non fronteggiabile in breve tempo con rimedi ordinari,
sotto tale profilo si presenta legittimo l'esercizio del potere "extra ordinem"
previsto dalla indicata normativa, da parte del Sindaco, al fine di far fronte
all'emergenza rifiuti e scongiurare, in tal modo, situazioni di pericolo per la
salute pubblica e l’ambiente (Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2008; nn.
4434, 4435 e 4436; 2 dicembre 2002, n. 6624; 3 febbraio 2000, n. 596).
4. Non coglie nel segno neppure la censura relativa alla asserita mancata
valutazione dei risvolti igienico–sanitari della soluzione adottata, in quanto,
come risulta dalla deliberazione n. 117/1997 impugnata, la perizia tecnica dei
lavori di ampliamento in commento era corredata del parere igienico sanitario
reso dalla competente A.U.S.L., emesso il relazione al disposto dell’art. 13 del
citato decreto, contenente prescrizioni e raccomandazioni (cfr. provvedimento
contingibile ed urgente n. 133 del 20.10.1997, in atti).
5. Priva di pregio è, altresì, la censura relativa alla mancata adozione di un
provvedimento di occupazione provvisoria ai sensi dell’art. 71 della L. n.
2359/1865.
La stessa si presenta, per un verso, generica, in quanto non chiarisce quali
siano, in particolare, i vizi da cui risulterebbe affetto il decreto di
occupazione di urgenza.
Per altro verso, detta censura, se intesa nel senso di contestare alla P.A. di
non avere disposto una occupazione dell’area di natura provvisoria, non risulta
persuasiva: va, invero, notato come il provvedimento di occupazione d’urgenza n.
97/97 risulti adottato in dichiarata applicazione dell’art. 71 citato, e
consiste in una occupazione temporanea per la realizzazione di opere urgenti,
dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, rispetto alle quali,
all’epoca di adozione degli atti impugnati, la P.A. procedente non era nelle
condizioni di preventivare alcuna tempistica per la compiuta realizzazione degli
strumenti ordinari per lo smaltimento dei rifiuti; senza considerare che, in
caso di mancata utilizzazione, in tutto o in parte, dell’area del ricorrente per
la realizzazione dell’intervento pubblico programmato, la P.A. avrebbe potuto
restituire la stessa in virtù dell’istituto della retrocessione parziale (artt.
60 e ss. L. n. 2359/1865), previa attivazione del peculiare procedimento
finalizzato alla dichiarazione di inservibilità dei fondi.
Risulta, peraltro, dalla documentazione versata in atti dalla resistente
Amministrazione che l’area in interesse è stata definitivamente espropriata già
nel 1998, evidenziandosi, quindi, un interesse pubblico alla utilizzazione della
stessa per il conferimento dei rifiuti, nonché il suo inserimento, insieme ad
altre aree successivamente espropriate, nel programma di messa in sicurezza
della discarica (cfr. relazione Area Tecnica del Comune di Serradifalco del
07.09.2009, in atti).
6. Conclusivamente, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza, in applicazione dell’art. 92 c.p.c. e ss.
mm. e ii., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione terza,
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
favore del Comune di Serradifalco in complessivi € 1.500,00 (euro
millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Maria Cappellano, Referendario, Estensore
Anna Pignataro, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it