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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 novembre 2009, n. 1760
DIRITTO DELL'ENERGIA - impianti eolici - Procedimento autorizzatorio -
Semplificazione - Art. 12, c. 4 d.lgs. n. 387/2003 Determinazione conclusiva -
Adozione - Termine di 180 giorni - Natura acceleratoria - Obbligo di concludere
il procedimento - Art. 2 L. n. 241/1990. L'intento del legislatore di
favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti eolici,
semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto
valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza di servizio
ai fini del rilascio di una autorizzazione unica. Ed a siffatto favor legis
(come anche al principio dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento
ex art. 2 L. n. 241/1990, recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), non può non
conseguire l'obbligo della Regione di adottare le relative determinazioni,
positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo
di 180 giorni di cui all’art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003,avente un evidente
intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo
per l'adozione della determinazione conclusiva (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo,
sez. III, 22 ottobre 2008, n. 1277; sez. II, 6 aprile 2009 n. 642). Pres.
Monteleone, Est.Cavallo - A. s.r.l. (avv.ti Raimondi e Tamburello) c.
Assessorato all’Industria della Regione Siciliana e altro (Avv. Stato). TAR
SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 novembre 2009, n. 1760
N.01760/2009 REG.SEN.
N. 01221/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2009, proposto da AERO - TANNA
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv. Salvatore Raimondi e Giuseppe Tamburello, con domicilio eletto presso
lo studio del primo in Palermo, via Gaetano Abela n. 10,
contro
- l’Assessorato all’Industria della Regione Siciliana, in persona del legale
rappresentante pro tempore;
- l’Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in persona del
legale rappresentante pro tempore,
tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato
di Palermo, ivi elettivamente domiciliata nei propri uffici in via A. De Gasperi
n. 81,
per l'annullamento
del silenzio - rifiuto relativo ad istanza del 23.9.2008 per l’ottenimento
dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003 per la
realizzazione di un parco eolico,
nonché
per l'emanazione di un ordine di provvedere sulla predetta istanza, mediante
indizione della conferenza di servizio,
nonché, in caso di ulteriore inerzia,
per la nomina di un “commissario ad acta” affinché provveda in via sostitutiva
in luogo e a spese dell’Amministrazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto la memoria di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 21.10.2009 il Referendario
dott.ssa Maria Barbara Cavallo e udito l’avv. Tamburello per la società
ricorrente, e l’avvocato dello Stato Bucalo per le amministrazioni resistenti;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 29 giugno 2009, e depositato il
successivo 2 luglio, la società ricorrente ha chiesto la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza indicata in
epigrafe.
In particolare ha prospettato la mancata conclusione del procedimento nel
termine di legge di 180 giorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione unica
per la realizzazione di un parco eolico in Comune di Partanna, ai sensi
dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, non essendo stata ancora neppure convocata la
conferenza di servizi prevista dalla legge.
2. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, a mezzo
dell’Avvocatura dello Stato, eccependo preliminarmente il difetto di
legittimazione attiva e di interesse della società ricorrente, per essere stata
l’istanza di autorizzazione presentata da altra e diversa società, e chiedendo
comunque il rigetto del ricorso.
3. All’udienza camerale del 21 ottobre 2009 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
1.La materia oggetto del presente ricorso è regolata dall’art. 12 del D.Lgs.
387/2003, che al comma 3 prevede che “ la costruzione e l'esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e
le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti
stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o
dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione …” , e al
comma 4 che “ l’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni (…)
Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma
non può comunque essere superiore a centottanta giorni”.
Tale disciplina normativa trova diretta applicazione anche nei confronti della
regione Sicilia, ai sensi degli art. 16 e 11, comma 8, l. 4 febbraio 2005 n. 11
(Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 09 dicembre 2008, n. 1006).
1.1. La premessa è indispensabile per comprendere la portata della prima
eccezione sollevata dalla difesa erariale sul difetto di legittimazione attiva
della società ricorrente, in quanto l’istanza di autorizzazione unica cui fa
riferimento il ricorso introduttivo sarebbe stata prodotta dalla diversa società
“ Aero Sol s.r.l.”, la quale, in data 15.4.2009, mediante atto pubblico, avrebbe
conferito in proprietà alla odierna ricorrente il ramo d’azienda relativo al
Parco Eolico Partanna, facendola subentrare nella titolarità dell’iniziativa.
A parere delle Amministrazioni resistenti, detta cessione non avrebbe potuto
supportare il passaggio di un “ progetto” da una società ad un’altra, stante
l’impossibilità di ricomprendere in un ramo d’azienda una mera aspettativa
anziché un vero e proprio bene suscettibile di valutazione economica.
Da questo discenderebbe, pertanto, l’evidente assenza di un bene della vita da
tutelare con il ricorso e il conseguente difetto di interesse al medesimo, oltre
che il lamentato difetto di legittimazione attiva, per non aver la ricorrente
proposto l’istanza iniziale del procedimento in questione.
1.2. L’eccezione è infondata.
Avuto riguardo all’oggetto del giudizio, è evidente che lo stesso è stato
proposto in relazione ad un’istanza datata 23.9.2008, avente ad oggetto la “
convocazione della conferenza di servizi” ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003,
per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del
progetto del parco eolico denominato “ Partanna”.
La suddetta istanza risulta depositata in data 23 settembre 2008 dalla
Aero-Tanna s.r.l., odierna ricorrente (doc. 1 prod. parte ricorrente), la quale,
ai fini del giudizio, appare pienamente munita di legittimazione attiva sulla
base della prospettazione compiuta con riferimento al rapporto sostanziale
dedotto in giudizio, ossia della titolarità astratta del rapporto,
indipendentemente dalla effettiva titolarità della posizione soggettiva fatta
valere (Consiglio Stato , sez. IV, 18 giugno 2009 , n. 4004;Cass., sez. II, 29
aprile 2003, n. 6649 e 26 gennaio 2006, n. 1507).
Non è quindi rilevante la circostanza affermata (ma non provata in alcun modo)
da parte della difesa erariale circa l’astratta titolarità di tale situazione in
capo ad altra e diversa società (Aero Sol s.r.l.) che avrebbe poi ceduto il ramo
d’azienda nell’aprile 2009: infatti, è altamente probabile che la società Aero
Sol s.r.l. abbia presentato richieste propedeutiche all’istanza di
autorizzazione unica relativa al medesimo parco, come dimostrato dalla
circostanza che nell’aprile 2006 ha depositato una richiesta di giudizio di “
compatibilità ambientale” per la realizzazione di un parco eolico recante il
nome “ Partanna” (doc. 2 parte ricorrente), ma queste sono del tutto irrilevanti
rispetto al procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.lgs
387/2003, che inizia e termina con la conferenza di servizi la cui convocazione,
nel caso di specie, risulta esser stata richiesta proprio dalla società
ricorrente.
1.3. Anche l’eccezione di difetto di interesse è infondata, in ragione delle
considerazioni sopra esposte, a cui deve aggiungersi l’ulteriore rilievo che la
presunta cessione del ramo d’azienda sarebbe avvenuta comunque in data anteriore
(aprile 2009) alla proposizione dell’odierno ricorso (giugno 2009), per cui,
quand’anche l’Aero- Tanna non avesse avuto l’interesse a chiedere la
convocazione della conferenza di servizi nel settembre 2008, tale interesse si
sarebbe consolidato a seguito della cessione nella primavera successiva, posto
che, contrariamente a quanto sostenuto dal’Avvocatura, la cessione di ramo
d’azienda ben può riguardare un complesso definito ed unitario di fattori
materiali ed immateriali organizzati in entità oggettiva strumentale
all'esercizio della funzione imprenditoriale, purché si tratti di un insieme di
elementi produttivi che si presentino prima del trasferimento come una entità
dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini
dell'impresa e che conservi nel trasferimento la propria identità. Tra questi, a
parere del Collegio, rientrano anche i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
destinati a concludersi con provvedimenti concretamente portatori di utilità
economiche e propedeutici allo sviluppo dell’azienda (o di un suo ramo).
In ogni caso, quand’anche l’Assessorato avesse voluto negare la convocazione
della conferenza sulla base di una asserita discrasia tra il soggetto titolare
dell’iniziativa e il soggetto richiedente la riunione della conferenza, avrebbe
comunque dovuto pronunciarsi con un provvedimento espresso, come sarà meglio
chiarito nel prosieguo della presente sentenza.
2. Nel merito il ricorso merita accoglimento.
Con l’unico motivo di doglianza, la ricorrente prospetta la violazione dell’art.
2 della legge 241/1990 e dell’art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003 in relazione
all’art. 21 della legge 1034/71, in quanto l’Amministrazione ha l’obbligo di
concludere il procedimento iniziato su istanza di parte mediante l’adozione di
un provvedimento espresso, entro il termine di legge, potendo, in caso
contrario, attivarsi il rimedio giurisdizionale del ricorso avverso il
silenzio-inadempimento. Nel caso di specie tale termine sarebbe quello di cui
all’art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003.
Il Collegio condivide la prospettazione della parte ricorrente, in quanto,
dall’esame della normativa sopra riportata, emerge chiaramente che la società
ricorrente è titolare di una posizione qualificata in ordine alla richiesta di
conclusione del procedimento di autorizzazione unica nei termini previsti dalla
legge mediante conferenza dei servizi che veda la partecipazione di tutte le
amministrazioni interessate. In particolare, il termine previsto dal comma 4
dell’art. 12 ha un evidente intento acceleratorio del procedimento, ed è posto
come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva,
qualunque essa sia.
Con riferimento a questa disposizione, la giurisprudenza recente di questo
Tribunale (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 22 ottobre 2008, n. 1277) ha
evidenziato “ l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla
realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo
procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le
Amministrazioni interessate nella conferenza di servizio ai fini del rilascio di
una autorizzazione unica. Ed a siffatto favor legis (come anche al principio
dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990,
recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), non può non conseguire l'obbligo della
resistente Regione siciliana di adottare le relative determinazioni, positive o
negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180
giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come
limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva,
qualunque essa sia” (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 22 ottobre 2008, n.
1277; sez. II, 6 aprile 2009 n. 642).
Orbene, l’istanza per la convocazione della conferenza di servizi è stata
presentata, come già detto, il 23 settembre 2008, per cui i 180 giorni previsti
dalla legge sono scaduti il 22 marzo 2009.
Alla data di proposizione del ricorso l’Assessorato regionale non aveva ancora
manifestato le proprie intenzioni circa il rilascio o meno dell’autorizzazione
unica, cui è propedeutica l’indizione della conferenza di servizi.
Pertanto, ricorrendone tutti i presupposti di legge (decorso del termine
previsto dall’art. 12, comma 4, cit.) l’Amministrazione doveva necessariamente
provvedere alla convocazione della conferenza di servizi (in tal senso, cfr.
T.A.R. Palermo, sez. II, 26 febbraio 2008 n. 267; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I,
23 giugno 2008 n. 1541; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 28 marzo 2008 n. 78).
3. In conclusione, il competente Assessorato è tenuto a concludere il
procedimento unico con un provvedimento espresso per mezzo della convocazione
della prescritta conferenza di servizi, anche avuto riguardo all'obbligo di
pronunciarsi in modo espresso contenuto nell'art. 2 della L. n. 241/90.
Il silenzio serbato dall'Amministrazione resistente è, pertanto, illegittimo e
deve esser annullato e; per l'effetto, deve essere dichiarato l'obbligo della
stessa di adottare un provvedimento esplicito.
Va, pertanto, ordinato all'Amministrazione Regionale di provvedere sulla istanza
presentata dal ricorrente in data 23.09.2008, assegnando, a tal fine, il termine
di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla
notificazione a cura di parte della presente sentenza.
4. Non può essere accolta, viceversa, la richiesta di nomina di un commissario
ad acta, ostandovi la lettera e la ratio dell'art. 21 bis, secondo comma della
L. n. 1034/1971, a norma del quale solo nell'ipotesi in cui l'Amministrazione
resti inadempiente oltre il termine fissato in sentenza, spetta al giudice
amministrativo, su richiesta della parte, verificare se effettivamente perduri
l'inerzia dell'Amministrazione ed eventualmente nominare un commissario ad acta.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l'effetto:
- dichiara l'illegittimità del silenzio inadempimento impugnato;
- dichiara l'obbligo dell'Assessorato Regionale all'Industria della Regione
Sicilia di provvedere sulla istanza presentata dalla società ricorrente in data
23.09.2008, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via
amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente
sentenza.
Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in
favore della ricorrente, che vengono liquidate in € 1500,00 (euro
millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21/10/2009 con
l'intervento dei Signori Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Giovanni Tulumello, Primo Referendario
Maria Barbara Cavallo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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