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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 17 novembre 2009, n. 1798
DIRITTO URBANISTICO - Regione Siciliana - Art. 34 L.R. n. 37/85 - Delibere di
adeguamento degli oneri di urbanizzazione - Principio di irretroattività - Art.
14 l.r. n. 19/94. Il principio di irretroattività delle delibere di
adeguamento degli oneri di urbanizzazione, già presente nell'art. 34 della l.r.
siciliana n. 37/1985, è stato ulteriormente confermato e rafforzato con l'art.
14 della l.r. n. 19/1994, con la conseguenza che le delibere comunali che
dispongono l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione a far data dal primo
gennaio dell'anno successivo alla loro emanazione, possono trovare applicazione
esclusivamente per le concessioni rilasciate a far tempo dal primo gennaio
dell'anno cui si riferiscono, e non anche per quelle rilasciate in epoca
anteriore (C.G.A., sez. giurisdizionale, n. 64 del 2 marzo 2007). Pres.
Monteleone, Est. Di Paola - D.B.G. (avv. Geraci) c. Comune di Sommatino (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 17 novembre 2009, n. 1798
N.01798/2009 REG.SEN.
N. 01874/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1874 del 1996, proposto da: Di Bartolo
Gaetano e Vendra Capraro Maria, rappresentati e difesi dall'avv.to Alessandro
Geraci, con domicilio eletto presso Crocifissa Grisaffi in Palermo, via Roccella,
n. 73;
contro
Il Comune di Sommatino in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in
giudizio;
per l'annullamento,previa sospensione dell'efficacia,
1)dell’ingiunzione emessa dal Commissario straordinario del Comune di Sommatino
il 16/01/1996 nei confronti dei ricorrenti, notificata il 05/02/1996, con la
quale è stato richiesto il pagamento della somma di £ 4.707.136, per adeguamento
oneri di urbanizzazione relativi alla concessione edilizia n.31/90, prat.
107/89;
2)della determinazione emessa dal Sindaco del Comune di Sommatino, n.3848 del
18/04/1995, notificata il 19/06/1995, con cui si invitavano i ricorrenti ad
adeguare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in relazione alla
concessione edilizia rilasciata agli stessi ricorrenti;
3)della deliberazione del Consiglio comunale di Sommatino n.88 del 26/10/1993,
citata nei suindicati provvedimenti ( e non conosciuta dai ricorrenti ) con la
quale veniva disposto l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione relativamente
alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Sommatino, in ciascun anno
dal 1986 al 1993, ai sensi dell’art.34 L.r. n.37/85;
4)di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente a quelli espressamente
impugnati;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2009 il dott. Cosimo Di
Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 05/04/1996 e depositato il 04/05/1996 i Sigg.ri Di
Bartolo Gaetano e Vendra Capraro Maria impugnavano i provvedimenti specificati
in epigrafe, avverso i quali deducevano i motivi seguenti:
1)Violazione di legge per falsa ed errata applicazione dell’art.34 L.r.n.37/85.
Mancata applicazione dell’art.14 L.r. 19/94. Violazione dell’art. 11 delle
preleggi e del principio di irretroattività dell’atto amministrativo.
L’adeguamento degli oneri di urbanizzazione deve avvenire entro il termine
perentorio del 31 dicembre di ogni triennio e non può avere decorrenza
retroattiva. Nella specie, peraltro, gli oneri di urbanizzazione erano stati
liquidati senza clausola di riserva da parte del Comune ed interamente
corrisposti.
2)Eccesso di potere per vizio di illogicità ed irragionevolezza, travisamento
dei fatti, illogicità manifesta, difetto di motivazione. Violazione dell’art.5
della L. 28/01/1977 n.10 e dell’art.36 L.r. 71/1978.
Gli obblighi assunti dai concessionari sono quelli stabiliti al momento del
rilascio della concessione ed ad soltanto deve farsi riferimento.
3)Violazione di legge per errata applicazione dell’art.34 L.r. 37/85. Eccesso di
potere per travisamento dei fatti. Errore. Difetto di motivazione.
Con la deliberazione consiliare impugnata si è stabilito l’adeguamento degli
oneri di urbanizzazione in relazione al prezziario regionale delle opere
pubbliche e non invece al costo corrente dei manufatti e delle opere edilizie.
4)Violazione di legge per mancata indicazione nell’ingiunzione impugnata del
periodo di decorrenza delle sanzioni e della misura delle stesse.
Dei provvedimenti impugnati i ricorrenti chiedevano l’annullamento, previa
sospensione, vinte le spese.
Con ordinanza collegiale n. 1291 del 23/05/1996 si accoglieva la domanda di
sospensiva.
Il Comune di Sommatino non si costituiva in giudizio.
Alla pubblica udienza dell’11/11/2009 i ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La più recente giurisprudenza ( alla quale si è già uniformato questo T.A.R.,
con sentenza Sez. 1^, 7 maggio 2008, n.559) ha chiarito che l'obbligo di
adeguamento annuale degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 34, l.r. n.
37/1985 non comporta che i Comuni possono ritenersi autorizzati ad applicare gli
stessi retroattivamente alle concessioni edilizie già rilasciate ed assoggettate
agli oneri a quel tempo vigenti, fatti salvi i casi di espresse riserve al
riguardo, (C.G.A., sez. giurisdizionale, n. 186 del 21 marzo 2007) e che il
principio di irretroattività delle delibere di adeguamento degli oneri di
urbanizzazione, già presente nell'art. 34 della l.r. n. 37/1985, è stato
ulteriormente confermato e rafforzato con l'art. 14 della l.r. n. 19/1994, con
la conseguenza che le delibere comunali che dispongono l'adeguamento degli oneri
di urbanizzazione a far data dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro
emanazione, possono trovare applicazione esclusivamente per le concessioni
rilasciate a far tempo dal primo gennaio dell'anno cui si riferiscono, e non
anche per quelle rilasciate in epoca anteriore (C.G.A., sez. giurisdizionale, n.
64 del 2 marzo 2007).
In applicazione di siffatto principio - al quale il Collegio ritiene di dovere
aderire, anche in sostanziale conformità ad altro precedente della medesima 1^
Sezione, in materia (sent. n. 1 del 2 gennaio 2004, secondo il quale
l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione disposto con atto successivo e con
effetto retroattivo sarebbe legittimo solo nelle fattispecie nelle quali nella
concessione edilizia fosse stata inserita una espressa clausola "salvo
conguaglio") - il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento, per
quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati, atteso il mancato inserimento
nella concessione edilizia rilasciata ai ricorrenti di alcuna clausola che
potesse legittimare il successivo ricalcalo degli oneri di urbanizzazione ed il
recupero delle maggiori somme così determinate.
Si ravvisano nondimeno valide ragioni, anche in considerazione delle
preesistenti divergenze giurisprudenziali in materia, per compensare tra le
parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione seconda, accoglie
il ricorso in epigrafe, e per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, i
provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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