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TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 17 novembre 2009, n. 1798


DIRITTO URBANISTICO - Regione Siciliana - Art. 34 L.R. n. 37/85 - Delibere di adeguamento degli oneri di urbanizzazione - Principio di irretroattività - Art. 14 l.r. n. 19/94. Il principio di irretroattività delle delibere di adeguamento degli oneri di urbanizzazione, già presente nell'art. 34 della l.r. siciliana n. 37/1985, è stato ulteriormente confermato e rafforzato con l'art. 14 della l.r. n. 19/1994, con la conseguenza che le delibere comunali che dispongono l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione a far data dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro emanazione, possono trovare applicazione esclusivamente per le concessioni rilasciate a far tempo dal primo gennaio dell'anno cui si riferiscono, e non anche per quelle rilasciate in epoca anteriore (C.G.A., sez. giurisdizionale, n. 64 del 2 marzo 2007). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - D.B.G. (avv. Geraci) c. Comune di Sommatino (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 17 novembre 2009, n. 1798

 

 

 

 

N.01798/2009 REG.SEN.
N. 01874/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1874 del 1996, proposto da: Di Bartolo Gaetano e Vendra Capraro Maria, rappresentati e difesi dall'avv.to Alessandro Geraci, con domicilio eletto presso Crocifissa Grisaffi in Palermo, via Roccella, n. 73;

contro

Il Comune di Sommatino in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento,previa sospensione dell'efficacia,

1)dell’ingiunzione emessa dal Commissario straordinario del Comune di Sommatino il 16/01/1996 nei confronti dei ricorrenti, notificata il 05/02/1996, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di £ 4.707.136, per adeguamento oneri di urbanizzazione relativi alla concessione edilizia n.31/90, prat. 107/89;

2)della determinazione emessa dal Sindaco del Comune di Sommatino, n.3848 del 18/04/1995, notificata il 19/06/1995, con cui si invitavano i ricorrenti ad adeguare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in relazione alla concessione edilizia rilasciata agli stessi ricorrenti;

3)della deliberazione del Consiglio comunale di Sommatino n.88 del 26/10/1993, citata nei suindicati provvedimenti ( e non conosciuta dai ricorrenti ) con la quale veniva disposto l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione relativamente alle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Sommatino, in ciascun anno dal 1986 al 1993, ai sensi dell’art.34 L.r. n.37/85;

4)di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente a quelli espressamente impugnati;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2009 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato il 05/04/1996 e depositato il 04/05/1996 i Sigg.ri Di Bartolo Gaetano e Vendra Capraro Maria impugnavano i provvedimenti specificati in epigrafe, avverso i quali deducevano i motivi seguenti:

1)Violazione di legge per falsa ed errata applicazione dell’art.34 L.r.n.37/85. Mancata applicazione dell’art.14 L.r. 19/94. Violazione dell’art. 11 delle preleggi e del principio di irretroattività dell’atto amministrativo.

L’adeguamento degli oneri di urbanizzazione deve avvenire entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni triennio e non può avere decorrenza retroattiva. Nella specie, peraltro, gli oneri di urbanizzazione erano stati liquidati senza clausola di riserva da parte del Comune ed interamente corrisposti.

2)Eccesso di potere per vizio di illogicità ed irragionevolezza, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di motivazione. Violazione dell’art.5 della L. 28/01/1977 n.10 e dell’art.36 L.r. 71/1978.

Gli obblighi assunti dai concessionari sono quelli stabiliti al momento del rilascio della concessione ed ad soltanto deve farsi riferimento.

3)Violazione di legge per errata applicazione dell’art.34 L.r. 37/85. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Errore. Difetto di motivazione.

Con la deliberazione consiliare impugnata si è stabilito l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione in relazione al prezziario regionale delle opere pubbliche e non invece al costo corrente dei manufatti e delle opere edilizie.

4)Violazione di legge per mancata indicazione nell’ingiunzione impugnata del periodo di decorrenza delle sanzioni e della misura delle stesse.

Dei provvedimenti impugnati i ricorrenti chiedevano l’annullamento, previa sospensione, vinte le spese.

Con ordinanza collegiale n. 1291 del 23/05/1996 si accoglieva la domanda di sospensiva.

Il Comune di Sommatino non si costituiva in giudizio.

Alla pubblica udienza dell’11/11/2009 i ricorso veniva posto in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è fondato.

La più recente giurisprudenza ( alla quale si è già uniformato questo T.A.R., con sentenza Sez. 1^, 7 maggio 2008, n.559) ha chiarito che l'obbligo di adeguamento annuale degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 34, l.r. n. 37/1985 non comporta che i Comuni possono ritenersi autorizzati ad applicare gli stessi retroattivamente alle concessioni edilizie già rilasciate ed assoggettate agli oneri a quel tempo vigenti, fatti salvi i casi di espresse riserve al riguardo, (C.G.A., sez. giurisdizionale, n. 186 del 21 marzo 2007) e che il principio di irretroattività delle delibere di adeguamento degli oneri di urbanizzazione, già presente nell'art. 34 della l.r. n. 37/1985, è stato ulteriormente confermato e rafforzato con l'art. 14 della l.r. n. 19/1994, con la conseguenza che le delibere comunali che dispongono l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione a far data dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro emanazione, possono trovare applicazione esclusivamente per le concessioni rilasciate a far tempo dal primo gennaio dell'anno cui si riferiscono, e non anche per quelle rilasciate in epoca anteriore (C.G.A., sez. giurisdizionale, n. 64 del 2 marzo 2007).

In applicazione di siffatto principio - al quale il Collegio ritiene di dovere aderire, anche in sostanziale conformità ad altro precedente della medesima 1^ Sezione, in materia (sent. n. 1 del 2 gennaio 2004, secondo il quale l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione disposto con atto successivo e con effetto retroattivo sarebbe legittimo solo nelle fattispecie nelle quali nella concessione edilizia fosse stata inserita una espressa clausola "salvo conguaglio") - il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati, atteso il mancato inserimento nella concessione edilizia rilasciata ai ricorrenti di alcuna clausola che potesse legittimare il successivo ricalcalo degli oneri di urbanizzazione ed il recupero delle maggiori somme così determinate.

Si ravvisano nondimeno valide ragioni, anche in considerazione delle preesistenti divergenze giurisprudenziali in materia, per compensare tra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione seconda, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore

Francesca Aprile, Referendario


L'ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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