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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 11 dicembre 2009, n. 1907
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Esercizio
del diritto - Difesa in giudizio della situazione giuridica sottostante-
Rilevanza autonoma - Ragioni. Il diritto di accesso non assume carattere
meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione giuridica
sottostante, ma ha un rilevanza autonoma, non dipendente dalla possibilità di
instaurazione del giudizio medesimo; la ratio legis delle norme
sull’accesso, invero, è rivolta ad assicurare al privato la trasparenza
dell’agire amministrativo, indipendentemente dalla lesione in concreto di una
determinata posizione di diritto o di interesse legittimo; a ciò si aggiunga che
la tutela apprestata al diritto di accesso è esperibile in relazione anche ad
atti divenuti ormai inoppugnabili a causa della decorrenza del termine utile per
l’impugnazione, ben potendo l’interessato, una volta conosciuti tali atti,
valutare l’opportunità di percorrere altre strade a tutela delle proprie
situazioni giuridiche eventualmente vulnerate (cfr. Cons. St., sez. VI, 7 giugno
2006, n. 3418; Cons. St., sez. V, 7 novembre 2005, n. 6195). Pres. Adamo, Est.
Pignataro - G.G. (avv. Scaminaci) c. Presidenza della Regione Siciliana e altro
(Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 11 dicembre 2009, n. 1907
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Estensione
- Imposizione di un facere specifico alla P.A. - Esclusione.
La tutela riconosciuta con la normativa sull’accesso non può dilatarsi al punto
tale da imporre alla Pubblica Amministrazione un vero e proprio facere
specifico; ciò, invero, esula completamente dal concetto di accesso configurato
dalla legge, consistente solo nel lasciare prendere visione - quindi in un
pati - o, tutt’al più, in un facere strumentale, cioè una semplice
attività materiale di estrazione dei documenti richiesti, al fine di metterli a
disposizione del richiedente (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004,
n.6326; Sez. V, 24 maggio 2004, n.3364). Pres. Adamo, Est. Pignataro - G.G.
(avv. Scaminaci) c. Presidenza della Regione Siciliana e altro (Avv. Stato).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 11 dicembre 2009, n. 1907
N. 01907/2009 REG.SEN.
N. 00043/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 25 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.,
sul ricorso recante il numero di registro generale 43 del 2009, proposto da
GENTILE Gaetano, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Arturo Maira, 25,
presso la propria abitazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni
Scaminaci ;
contro
- la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente della Regione
pro-tempore,
- il Dipartimento del personale, dei servizi generali di quiescenza e assistenza
del personale della Regione siciliana, in persona del legale rappresentante
pro-tempore,
entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, presso i cui uffici, ubicati in Via A. De Gasperi n.81, sono
domiciliati per legge;
per l’annullamento
del diniego tacito manifestato dall’Amministrazione intimata nei riguardi
dell’istanza di accesso formulata in data 8 settembre 2008 e reiterata in data
11 novembre 2008;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visto la documentazione depositata in giudizio in data 16 ottobre 2009 dalla
Amministrazione intimata;
Vista, altresì, la documentazione depositata dal ricorrente all’udienza
camerale;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla camera di consiglio del 20 ottobre 2009 il Referendario
Anna Pignataro, e uditi l’Avv. G. Scaminaci per il ricorrente e l’Avvocato dello
Stato G. Pignatone per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 5 gennaio 2009 e depositato il giorno 12 seguente il
ricorrente dott. Gaetano Gentile, dirigente in quiescenza della Regione
Siciliana, espone di avere chiesto all’Amministrazione odierna resistente, in
data 8 settembre 2008, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990,
l’ostensione di “copia conforme all’originale degli atti e dei provvedimenti
amministrativi conseguenti alla rinnovazione dello scrutinio a suo tempo
effettuata dal Commissario ad acta” nominato per l’esecuzione, presso l’INPDAP
con sede a Roma, della sentenza del T.A.R. Lazio n. 582/1997.
In quell’occasione l’Ufficio regionale interpellato, aveva risposto, con la nota
prot. n. 152288 del 20 ottobre 2008, affermando che “(…) da una attenta analisi
del fascicolo personale del nominato in oggetto, nessun provvedimento
amministrativo conseguente alla rinnovazione dello scrutinio per il conferimento
della qualifica di collaboratore coordinatore effettuata dal Commissario ad acta
è stato rinvenuto”.
Ritenendo tale risposta non soddisfacente, il dott. Gentile, con successiva nota
raccomandata, pervenuta all’Amministrazione resistente in data 12 novembre 2008,
ha diffidato quest’ultima “a voler intraprendere ogni idonea iniziativa affinché
l’istante venga, tempestivamente, messo a conoscenza, nei modi e nelle forma di
legge, degli esiti dello scrutinio sopra richiamato e di ogni altro
provvedimento dipendente, consequenziale e/o connesso”.
Poiché, decorsi trenta giorni dalla data di ricezione di tale ultima istanza di
accesso, nessun riscontro perveniva da parte del predetto ufficio, con il
ricorso in epigrafe ha impugnato l’asserito diniego tacito formatosi sulla
richiesta di accesso ai documenti amministrativi, notificata all’Amministrazione
intimata in data 12 novembre 2008, deducendo la violazione dell’art. 25 della L.
n.241/90.
Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che l’Amministrazione regionale,
affermando di non detenere alcun atto relativo e conseguente alla rinnovazione
dello scrutinio di cui era stato incaricato il Commissario ad acta, avrebbe
illegittimamente vanificato il proprio diritto di accesso, avendo essa il dovere
di detenere tali atti o, comunque, di acquisirli, in quanto essenziali per la
corretta determinazione del trattamento pensionistico; in secondo luogo,
sostiene che, in ogni modo, la circostanza della “verosimile” definitività e
inoppugnabilità dei provvedimenti, cui si riferisce la richiesta di ostensione,
non escluderebbe la propria legittimazione e l’interesse a ricorrere, attesa
l’autonomia del bene della vita tutelabile attraverso l’accesso e la persistenza
delle esigenze di tutela del diritto alla qualifica superiore e di quello alle
differenze retributive.
L’Amministrazione intimata costituitasi in giudizio, successivamente, in seno
alla documentazione depositata in vista della udienza camerale, ha prodotto la
nota prot. n. 22365 del 9 febbraio 2009, diretta, mediante raccomandata, al
procuratore del ricorrente, con la quale ha manifestato la propria disponibilità
a fare prendere visione degli atti del fascicolo personale dalla stessa
detenuto.
Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2009, la difesa di parte ricorrente ha
depositato la documentazione concernente l’ulteriore scambio epistolare
intervenuto tra le parti in causa e, in particolare, la propria lettera del 18
febbraio 2009 (racc. n. 13626919622-8), la nota prot. n. 48814 del 18 marzo 2009
della Presidenza della Regione siciliana, la nota prot. n. 1625 dell’8 aprile
2009 della Direzione Generale dell’INPDAP e la propria lettera del 11 maggio
2009 ( racc. n.136925846901); in tale sede, dopo l’audizione di entrambi i
difensori, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, vanno riconosciuti in capo al ricorrente la legittimazione e
l’interesse a esercitare il diritto di accesso.
Secondo un condivisibile orientamento del Consiglio di Stato, infatti, il
diritto di accesso non assume carattere meramente strumentale alla difesa in
giudizio della situazione giuridica sottostante, ma ha un rilevanza autonoma,
non dipendente dalla possibilità di instaurazione del giudizio medesimo; la
ratio legis delle norme sull’accesso, invero, è rivolta ad assicurare al privato
la trasparenza dell’agire amministrativo, indipendentemente dalla lesione in
concreto di una determinata posizione di diritto o di interesse legittimo; a ciò
si aggiunga che la tutela apprestata al diritto di accesso è esperibile in
relazione anche ad atti divenuti ormai inoppugnabili a causa della decorrenza
del termine utile per l’impugnazione, ben potendo l’interessato, una volta
conosciuti tali atti, valutare l’opportunità di percorrere altre strade a tutela
delle proprie situazioni giuridiche eventualmente vulnerate (cfr. Cons. St.,
sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3418; Cons. St., sez. V, 7 novembre 2005, n. 6195).
2. Tanto premesso in ordine alla legittimazione e all’interesse del ricorrente,
il ricorso appare, tuttavia, infondato.
E’ utile rammentare che l’odierno ricorrente:
- con la prima istanza (racc. n. 13447112308-8 del 8 settembre 2008), ha
richiesto all’Amministrazione intimata di “acquisire copia conforme
all’originale degli atti e dei provvedimenti amministrativi conseguenti alla
rinnovazione dello scrutinio a suo tempo effettuata dal Commissario ad acta”;
- con la seconda istanza (racc. n. 122556378027 del 11 novembre 2008) l’ha
diffidata a “voler intraprendere ogni idonea iniziativa affinché l’istante
venga, tempestivamente, messo a conoscenza, nei modi e forme di legge, degli
esiti dello scrutinio sopra richiamato e di ogni altro provvedimento dipendente,
consequenziale e/o connesso”.
- con il successivo scambio epistolare ( lettere raccomandate del 18 febbraio e
del 11 maggio 2009), ha insistito ulteriormente nei confronti
dell’Amministrazione intimata affinché quest’ultima lo informi e lo documenti
debitamente in ordine alla posizione da lui rivestita nell’ambito dello
scrutinio de quo.
Orbene, dall’esame del tenore della risposta fornita dall’Amministrazione
regionale alla prima richiesta (nota prot. n. 152288 del 20 ottobre 2008), a
seguito “di un’attenta analisi del fascicolo personale”, si evince che è stata
posta in essere l’attività volta al concreto soddisfacimento dell’interesse
conoscitivo del dott. Gentile, ma che la stessa, alla luce della documentazione
posseduta dalla predetta Amministrazione, non ha avuto l’esito sperato dal
ricorrente.
E’ da escludere, pertanto, che tale atteggiamento dell’Amministrazione possa
essere qualificato come inerte o di diniego, né sussistono elementi, neanche
indiziari, per desumere una volontà di occultamento di atti, considerato che, in
ogni caso, si tratta di documenti che, ragionevolmente - come dimostrato,
peraltro, dal contenuto della nota prot. n. 1625 dell’8 aprile 2009 proveniente
dalla Direzione Generale dell’I.N.P.D.A.P. - sono detenuti presso
l’Amministrazione alla quale si è sostituito il Commissario ad acta del tempo,
appunto la Direzione Generale dell’I.N.P.D.A.P..
Per quel che riguarda l’esito della seconda istanza di accesso - che sarebbe
scaturita proprio dalla asserita non esaustività della prima risposta
dell’Amministrazione regionale odierna resistente - deve parimenti escludersi
che la stessa possa trovare tutela in forza delle norme sull’accesso.
Va, invero, esclusa l’ammissibilità di domande dirette ad accedere non tanto a
documentazione preesistente, già specificamente individuata - che, nel caso di
specie, l’Amministrazione resistente ha dichiarato di non detenere -, quanto
piuttosto a promuovere una generica ricognizione da parte del soggetto
destinatario della richiesta, al fine di ottenere dallo stesso notizie e
informazioni, che, peraltro, il ricorrente poteva agevolmente, e con le medesime
modalità, richiedere ad altra Amministrazione già individuata; e, infatti,
l’Amministrazione regionale resistente si è rivolta, appunto, a tale altra
Amministrazione (la Direzione Generale dell’I.N.P.D.A.P.), per potere conoscere
gli esiti della rinnovazione dello scrutinio effettuato dal Commissario ad acta
(cfr. nota prot. n.44814 del 18 marzo 2009).
Va considerato, al riguardo, che la ratio dell’istituto dell’accesso ai
documenti amministrativi è quella di consentire, a chi sia titolare di un
interesse legittimante, la conoscenza di documenti fisicamente individuati o
individuabili ed esistenti presso l’Amministrazione che li ha formati o li
detiene, e non già a imporre a essa un’attività di ricerca di dati e documenti,
allo scopo di rispondere alle esigenze conoscitive del richiedente.
In proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito in più
occasioni che la tutela riconosciuta con la normativa sull’accesso non può
dilatarsi al punto tale da imporre alla Pubblica Amministrazione un vero e
proprio facere specifico; ciò, invero, esula completamente dal concetto di
accesso configurato dalla legge, consistente solo nel lasciare prendere visione
- quindi in un pati - o, tutt’al più, in un facere strumentale, cioè una
semplice attività materiale di estrazione dei documenti richiesti, al fine di
metterli a disposizione del richiedente (Consiglio di Stato, Sez. V, 27
settembre 2004, n.6326; Sez. V, 24 maggio 2004, n.3364).
E perciò, il ricorrente, nel diffidare l’Amministrazione regionale a “voler
intraprendere ogni idonea iniziativa affinché l’istante venga, tempestivamente,
messo a conoscenza, nei modi e forme di legge, degli esiti dello scrutinio sopra
richiamato e di ogni altro provvedimento dipendente, consequenziale e/o
connesso”, ha azionato una pretesa diversa e ulteriore rispetto a quella
fondante il diritto d’accesso agli atti amministrativi, già avanzata e non
soddisfatta per la ragione di fatto della mancata detenzione degli stessi,
espressamente dichiarata dall’Amministrazione interpellata.
Per le considerazioni appena esposte, ne deriva l’inaccoglibilità della domanda
proposta, in quanto la predetta istanza di accesso è diretta non già
all’acquisizione di uno o più documenti amministrativi specifici e individuati
(intesi come forma del contenuto di atti amministrativi già formati) formati e/o
detenuti dall’Amministrazione regionale odierna resistente, bensì
all’acquisizione di informazioni su procedimenti e esiti documentali degli
stessi, non esattamente indicati o addirittura, rispettivamente, conclusi e
formati da altro Ente, che l’Amministrazione intimata dovrebbe appositamente
reperire ed eventualmente esporre in atti e documenti formati allo scopo, a
fronte di una eventuale e ipotetica inerzia di tale diverso soggetto pubblico.
Va, per inciso, osservato che l’Amministrazione regionale ha ritenuto, comunque,
di dovere sollecitare la Direzione generale dell’I.N.P.D.A.P. alla trasmissione
di tutti i documenti utili a quanto richiesto dal ricorrente.
2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
3. Le spese seguono come di regolala soccombenza, nella misura indicata nel
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, respinge il
ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore
dell’Amministrazione resistente, liquidate in euro 1.500, 00
(millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere
Anna Pignataro, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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