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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 11 dicembre 2009, n. 1907


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Esercizio del diritto - Difesa in giudizio della situazione giuridica sottostante- Rilevanza autonoma - Ragioni. Il diritto di accesso non assume carattere meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione giuridica sottostante, ma ha un rilevanza autonoma, non dipendente dalla possibilità di instaurazione del giudizio medesimo; la ratio legis delle norme sull’accesso, invero, è rivolta ad assicurare al privato la trasparenza dell’agire amministrativo, indipendentemente dalla lesione in concreto di una determinata posizione di diritto o di interesse legittimo; a ciò si aggiunga che la tutela apprestata al diritto di accesso è esperibile in relazione anche ad atti divenuti ormai inoppugnabili a causa della decorrenza del termine utile per l’impugnazione, ben potendo l’interessato, una volta conosciuti tali atti, valutare l’opportunità di percorrere altre strade a tutela delle proprie situazioni giuridiche eventualmente vulnerate (cfr. Cons. St., sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3418; Cons. St., sez. V, 7 novembre 2005, n. 6195). Pres. Adamo, Est. Pignataro - G.G. (avv. Scaminaci) c. Presidenza della Regione Siciliana e altro (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 11 dicembre 2009, n. 1907

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Estensione - Imposizione di un facere specifico alla P.A. - Esclusione. La tutela riconosciuta con la normativa sull’accesso non può dilatarsi al punto tale da imporre alla Pubblica Amministrazione un vero e proprio facere specifico; ciò, invero, esula completamente dal concetto di accesso configurato dalla legge, consistente solo nel lasciare prendere visione - quindi in un pati - o, tutt’al più, in un facere strumentale, cioè una semplice attività materiale di estrazione dei documenti richiesti, al fine di metterli a disposizione del richiedente (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004, n.6326; Sez. V, 24 maggio 2004, n.3364). Pres. Adamo, Est. Pignataro - G.G. (avv. Scaminaci) c. Presidenza della Regione Siciliana e altro (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 11 dicembre 2009, n. 1907

 

 

 

N. 01907/2009 REG.SEN.
N. 00043/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


ex art. 25 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.,
sul ricorso recante il numero di registro generale 43 del 2009, proposto da GENTILE Gaetano, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Arturo Maira, 25, presso la propria abitazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Scaminaci ;

contro

- la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente della Regione pro-tempore,
- il Dipartimento del personale, dei servizi generali di quiescenza e assistenza del personale della Regione siciliana, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, ubicati in Via A. De Gasperi n.81, sono domiciliati per legge;

per l’annullamento

del diniego tacito manifestato dall’Amministrazione intimata nei riguardi dell’istanza di accesso formulata in data 8 settembre 2008 e reiterata in data 11 novembre 2008;


Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visto la documentazione depositata in giudizio in data 16 ottobre 2009 dalla Amministrazione intimata;

Vista, altresì, la documentazione depositata dal ricorrente all’udienza camerale;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore alla camera di consiglio del 20 ottobre 2009 il Referendario Anna Pignataro, e uditi l’Avv. G. Scaminaci per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato G. Pignatone per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato il 5 gennaio 2009 e depositato il giorno 12 seguente il ricorrente dott. Gaetano Gentile, dirigente in quiescenza della Regione Siciliana, espone di avere chiesto all’Amministrazione odierna resistente, in data 8 settembre 2008, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990, l’ostensione di “copia conforme all’originale degli atti e dei provvedimenti amministrativi conseguenti alla rinnovazione dello scrutinio a suo tempo effettuata dal Commissario ad acta” nominato per l’esecuzione, presso l’INPDAP con sede a Roma, della sentenza del T.A.R. Lazio n. 582/1997.

In quell’occasione l’Ufficio regionale interpellato, aveva risposto, con la nota prot. n. 152288 del 20 ottobre 2008, affermando che “(…) da una attenta analisi del fascicolo personale del nominato in oggetto, nessun provvedimento amministrativo conseguente alla rinnovazione dello scrutinio per il conferimento della qualifica di collaboratore coordinatore effettuata dal Commissario ad acta è stato rinvenuto”.

Ritenendo tale risposta non soddisfacente, il dott. Gentile, con successiva nota raccomandata, pervenuta all’Amministrazione resistente in data 12 novembre 2008, ha diffidato quest’ultima “a voler intraprendere ogni idonea iniziativa affinché l’istante venga, tempestivamente, messo a conoscenza, nei modi e nelle forma di legge, degli esiti dello scrutinio sopra richiamato e di ogni altro provvedimento dipendente, consequenziale e/o connesso”.

Poiché, decorsi trenta giorni dalla data di ricezione di tale ultima istanza di accesso, nessun riscontro perveniva da parte del predetto ufficio, con il ricorso in epigrafe ha impugnato l’asserito diniego tacito formatosi sulla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, notificata all’Amministrazione intimata in data 12 novembre 2008, deducendo la violazione dell’art. 25 della L. n.241/90.

Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che l’Amministrazione regionale, affermando di non detenere alcun atto relativo e conseguente alla rinnovazione dello scrutinio di cui era stato incaricato il Commissario ad acta, avrebbe illegittimamente vanificato il proprio diritto di accesso, avendo essa il dovere di detenere tali atti o, comunque, di acquisirli, in quanto essenziali per la corretta determinazione del trattamento pensionistico; in secondo luogo, sostiene che, in ogni modo, la circostanza della “verosimile” definitività e inoppugnabilità dei provvedimenti, cui si riferisce la richiesta di ostensione, non escluderebbe la propria legittimazione e l’interesse a ricorrere, attesa l’autonomia del bene della vita tutelabile attraverso l’accesso e la persistenza delle esigenze di tutela del diritto alla qualifica superiore e di quello alle differenze retributive.

L’Amministrazione intimata costituitasi in giudizio, successivamente, in seno alla documentazione depositata in vista della udienza camerale, ha prodotto la nota prot. n. 22365 del 9 febbraio 2009, diretta, mediante raccomandata, al procuratore del ricorrente, con la quale ha manifestato la propria disponibilità a fare prendere visione degli atti del fascicolo personale dalla stessa detenuto.

Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2009, la difesa di parte ricorrente ha depositato la documentazione concernente l’ulteriore scambio epistolare intervenuto tra le parti in causa e, in particolare, la propria lettera del 18 febbraio 2009 (racc. n. 13626919622-8), la nota prot. n. 48814 del 18 marzo 2009 della Presidenza della Regione siciliana, la nota prot. n. 1625 dell’8 aprile 2009 della Direzione Generale dell’INPDAP e la propria lettera del 11 maggio 2009 ( racc. n.136925846901); in tale sede, dopo l’audizione di entrambi i difensori, il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


1. Preliminarmente, vanno riconosciuti in capo al ricorrente la legittimazione e l’interesse a esercitare il diritto di accesso.

Secondo un condivisibile orientamento del Consiglio di Stato, infatti, il diritto di accesso non assume carattere meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione giuridica sottostante, ma ha un rilevanza autonoma, non dipendente dalla possibilità di instaurazione del giudizio medesimo; la ratio legis delle norme sull’accesso, invero, è rivolta ad assicurare al privato la trasparenza dell’agire amministrativo, indipendentemente dalla lesione in concreto di una determinata posizione di diritto o di interesse legittimo; a ciò si aggiunga che la tutela apprestata al diritto di accesso è esperibile in relazione anche ad atti divenuti ormai inoppugnabili a causa della decorrenza del termine utile per l’impugnazione, ben potendo l’interessato, una volta conosciuti tali atti, valutare l’opportunità di percorrere altre strade a tutela delle proprie situazioni giuridiche eventualmente vulnerate (cfr. Cons. St., sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3418; Cons. St., sez. V, 7 novembre 2005, n. 6195).

2. Tanto premesso in ordine alla legittimazione e all’interesse del ricorrente, il ricorso appare, tuttavia, infondato.

E’ utile rammentare che l’odierno ricorrente:

- con la prima istanza (racc. n. 13447112308-8 del 8 settembre 2008), ha richiesto all’Amministrazione intimata di “acquisire copia conforme all’originale degli atti e dei provvedimenti amministrativi conseguenti alla rinnovazione dello scrutinio a suo tempo effettuata dal Commissario ad acta”;

- con la seconda istanza (racc. n. 122556378027 del 11 novembre 2008) l’ha diffidata a “voler intraprendere ogni idonea iniziativa affinché l’istante venga, tempestivamente, messo a conoscenza, nei modi e forme di legge, degli esiti dello scrutinio sopra richiamato e di ogni altro provvedimento dipendente, consequenziale e/o connesso”.

- con il successivo scambio epistolare ( lettere raccomandate del 18 febbraio e del 11 maggio 2009), ha insistito ulteriormente nei confronti dell’Amministrazione intimata affinché quest’ultima lo informi e lo documenti debitamente in ordine alla posizione da lui rivestita nell’ambito dello scrutinio de quo.

Orbene, dall’esame del tenore della risposta fornita dall’Amministrazione regionale alla prima richiesta (nota prot. n. 152288 del 20 ottobre 2008), a seguito “di un’attenta analisi del fascicolo personale”, si evince che è stata posta in essere l’attività volta al concreto soddisfacimento dell’interesse conoscitivo del dott. Gentile, ma che la stessa, alla luce della documentazione posseduta dalla predetta Amministrazione, non ha avuto l’esito sperato dal ricorrente.

E’ da escludere, pertanto, che tale atteggiamento dell’Amministrazione possa essere qualificato come inerte o di diniego, né sussistono elementi, neanche indiziari, per desumere una volontà di occultamento di atti, considerato che, in ogni caso, si tratta di documenti che, ragionevolmente - come dimostrato, peraltro, dal contenuto della nota prot. n. 1625 dell’8 aprile 2009 proveniente dalla Direzione Generale dell’I.N.P.D.A.P. - sono detenuti presso l’Amministrazione alla quale si è sostituito il Commissario ad acta del tempo, appunto la Direzione Generale dell’I.N.P.D.A.P..

Per quel che riguarda l’esito della seconda istanza di accesso - che sarebbe scaturita proprio dalla asserita non esaustività della prima risposta dell’Amministrazione regionale odierna resistente - deve parimenti escludersi che la stessa possa trovare tutela in forza delle norme sull’accesso.

Va, invero, esclusa l’ammissibilità di domande dirette ad accedere non tanto a documentazione preesistente, già specificamente individuata - che, nel caso di specie, l’Amministrazione resistente ha dichiarato di non detenere -, quanto piuttosto a promuovere una generica ricognizione da parte del soggetto destinatario della richiesta, al fine di ottenere dallo stesso notizie e informazioni, che, peraltro, il ricorrente poteva agevolmente, e con le medesime modalità, richiedere ad altra Amministrazione già individuata; e, infatti, l’Amministrazione regionale resistente si è rivolta, appunto, a tale altra Amministrazione (la Direzione Generale dell’I.N.P.D.A.P.), per potere conoscere gli esiti della rinnovazione dello scrutinio effettuato dal Commissario ad acta (cfr. nota prot. n.44814 del 18 marzo 2009).

Va considerato, al riguardo, che la ratio dell’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi è quella di consentire, a chi sia titolare di un interesse legittimante, la conoscenza di documenti fisicamente individuati o individuabili ed esistenti presso l’Amministrazione che li ha formati o li detiene, e non già a imporre a essa un’attività di ricerca di dati e documenti, allo scopo di rispondere alle esigenze conoscitive del richiedente.

In proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito in più occasioni che la tutela riconosciuta con la normativa sull’accesso non può dilatarsi al punto tale da imporre alla Pubblica Amministrazione un vero e proprio facere specifico; ciò, invero, esula completamente dal concetto di accesso configurato dalla legge, consistente solo nel lasciare prendere visione - quindi in un pati - o, tutt’al più, in un facere strumentale, cioè una semplice attività materiale di estrazione dei documenti richiesti, al fine di metterli a disposizione del richiedente (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004, n.6326; Sez. V, 24 maggio 2004, n.3364).

E perciò, il ricorrente, nel diffidare l’Amministrazione regionale a “voler intraprendere ogni idonea iniziativa affinché l’istante venga, tempestivamente, messo a conoscenza, nei modi e forme di legge, degli esiti dello scrutinio sopra richiamato e di ogni altro provvedimento dipendente, consequenziale e/o connesso”, ha azionato una pretesa diversa e ulteriore rispetto a quella fondante il diritto d’accesso agli atti amministrativi, già avanzata e non soddisfatta per la ragione di fatto della mancata detenzione degli stessi, espressamente dichiarata dall’Amministrazione interpellata.

Per le considerazioni appena esposte, ne deriva l’inaccoglibilità della domanda proposta, in quanto la predetta istanza di accesso è diretta non già all’acquisizione di uno o più documenti amministrativi specifici e individuati (intesi come forma del contenuto di atti amministrativi già formati) formati e/o detenuti dall’Amministrazione regionale odierna resistente, bensì all’acquisizione di informazioni su procedimenti e esiti documentali degli stessi, non esattamente indicati o addirittura, rispettivamente, conclusi e formati da altro Ente, che l’Amministrazione intimata dovrebbe appositamente reperire ed eventualmente esporre in atti e documenti formati allo scopo, a fronte di una eventuale e ipotetica inerzia di tale diverso soggetto pubblico.

Va, per inciso, osservato che l’Amministrazione regionale ha ritenuto, comunque, di dovere sollecitare la Direzione generale dell’I.N.P.D.A.P. alla trasmissione di tutti i documenti utili a quanto richiesto dal ricorrente.

2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

3. Le spese seguono come di regolala soccombenza, nella misura indicata nel dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in euro 1.500, 00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Anna Pignataro, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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