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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 4 marzo 2009, n. 460
APPALTI - Presentazione dell’offerta - Utilizzo del nastro adesivo al posto
della ceralacca - Equivalenza - Esclusione. La mancata presentazione
dell’offerta in una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura, prevista a pena di esclusione, va sanzionata con l’esclusione dalla
gara del partecipante (cfr. Consiglio di Stato, V, 8 luglio 2008, n. 3400; 22
dicembre 2005, n. 7330). Il mancato rispetto di tale prescrizione non può essere
surrogato dall’utilizzo di una modalità ritenuta, dall’interessato, equipollente
rispetto a quella espressamente richiesta. Infatti, in mancanza di una clausola
di equivalenza contenuta nel bando, oppure di un previsione normativa che
provveda - sulla base di caratteristiche tecniche generalmente riconosciute - ad
equiparare i sistemi di chiusura delle buste al fine di evitare la manomissione
del loro contenuto, non sarebbe consentito all’interprete procedere ad una
(arbitraria) equiparazione dei diversi sistemi esistenti. (Fattispecie relativa
alla chiusura con nastro adesivo trasparente: modalità che consente, a giudizio
del TAR, la manomissione della busta). Pres. Adamo, Est. De Vita - G. s.r.l.
(avv. Punzi) c. Comune di Termini Imerese (avv. Valvo) e altro (n.c.). T.A.R.
SICILIA, Palermo, Sez. III - 04/03/2009, n. 460
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00460/2009 REG.SEN.
N. 02053/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2053 del 2008, proposto da:
- Gli Aironi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Massimo Punzi, ed elettivamente
domiciliata in Palermo, Via Scarlatti n. 12, presso lo studio dell’Avv.
Pasqualino Di Marco;
contro
- il Comune di Termini Imerese, in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’Avv. Cruciano Valvo, ed elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Terrasanta n. 93, presso lo studio dell’Avv. Antonio Valvo;
- la Commissione di gara per la vendita dell’immobile istituita dal Comune di
Termini Imerese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non
costituita in giudizio;
nei confronti di
- Marfisi Lorenzo, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Caratozzolo, ed
elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Castelnuovo, n. 26, presso lo
studio dell’Avv. Maria Ninfa Badalamenti;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del verbale di gara del 2 settembre 2008, rep. n. 10575, con il quale è stato
aggiudicato al sig. Marfisi Lorenzo l’immobile urbano di proprietà del Comune di
Termini Imerese ubicato alle Vie Garibaldi e Inguaggiato;
- della nota del 22 settembre 2008, prot. n. 19939, a firma dei componenti della
Commissione di gara per la vendita dell’immobile;
- di ogni altro atto propedeutico e consequenziale rispetto a quelli sopra
indicati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Termini Imerese con le
relative deduzioni difensive;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato Marfisi Lorenzo
con le relative deduzioni difensive;
Vista l’ordinanza n. 1196/08 con cui è stata accolta la domanda di sospensione
dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata l’udienza per la
discussione del merito del ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Designato relatore il referendario Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 27 gennaio 2009, l’Avv. Gaetana Rita Parlato, su
delega dell’Avv. Giuseppe Massimo Punzi, per la parte ricorrente, l’Avv.
Cruciano Valvo, per il Comune resistente, e l’Avv. Francesco Caratozzolo, per il
controinteressato Marfisi Lorenzo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 30 settembre 2008 e depositato il 3 ottobre
successivo, la società ricorrente ha impugnato il verbale di gara del 2
settembre 2008, rep. n. 10575, con il quale è stato aggiudicato al sig. Marfisi
Lorenzo l’immobile urbano di proprietà del Comune di Termini Imerese ubicato
alle Vie Garibaldi e Inguaggiato e la nota del 22 settembre 2008, prot. n.
19939, a firma dei componenti della Commissione di gara per la vendita
dell’immobile.
Avverso i predetti atti viene dedotta la censura di violazione di legge con
riferimento al bando di gara quale lex specialis ed all’art. 75 del R.D. n. 827
del 1924.
Il bando di gara all’art. 5 stabiliva, tra l’altro, che nel plico contenente la
documentazione, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, avrebbe dovuto
essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta in aumento, redatta a sua
volta su carta da bollo contenuta in apposita busta chiusa con ceralacca e
controfirmata sui lembi di chiusura. A giudizio della ricorrente il seggio di
gara non avrebbe fatto corretta applicazione della disposizione in precedenza
richiamata, atteso che il soggetto aggiudicatario - odierno controinteressato -
non avrebbe ottemperato a tali prescrizioni, omettendo di sigillare con la
ceralacca la busta contenente l’offerta economica.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Termini Imerese e il
controinteressato Marfisi Lorenzo, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto
infondato. In particolare hanno evidenziato che il sistema utilizzato dal
controinteressato aggiudicatario per sigillare la busta contenente l’offerta,
ossia l’utilizzo del nastro adesivo trasparente, sarebbe equipollente a quello
previsto dal bando di gara.
Con ordinanza n. 1196/08 è stata accolta la domanda di sospensione
dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata l’udienza per la
discussione del merito del ricorso.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009, su conforme richiesta dei procuratori
delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In data 28 gennaio 2009 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. 11/09.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In primo luogo, va disattesa l’interpretazione dell’art. 5 del bando di gara
sostenuta nelle difese dell’Amministrazione resistente e del controinteressato.
In particolare non può essere condivisa l’affermazione che l’inciso “a pena di
esclusione” si possa riferire soltanto alla circostanza che soltanto il plico
esterno debba necessariamente essere sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura e debba contenere la documentazione indicata dal bando (Istanza,
Offerta in aumento, Dichiarazione e Ricevuta), limitatamente alla presenza della
stessa. In realtà, deve reputarsi più corretta l’interpretazione che riferisce
l’inciso “a pena di esclusione” non solo alla presenza pura e semplice della
documentazione richiesta, ma alla documentazione prevista con le specifiche
caratteristiche indicate nello stesso avviso pubblico. Infatti, non sembra
potersi dubitare, ad esempio, del fatto che fosse necessario l’uso della carta
legale, la sottoscrizione del richiedente e le specifiche dichiarazioni, laddove
espressamente previsto.
3. La mancata presentazione dell’offerta in una busta sigillata con ceralacca e
controfirmata sui lembi di chiusura, prevista a pena di esclusione, pertanto,
andava sanzionata con l’esclusione dalla gara del partecipante (cfr. Consiglio
di Stato, V, 8 luglio 2008, n. 3400; 22 dicembre 2005, n. 7330).
4. Il mancato rispetto della prescrizione di cui all’art. 5 del bando di gara
non avrebbe potuto essere nemmeno surrogato dall’utilizzo di una modalità
ritenuta, dall’interessato, equipollente rispetto a quella espressamente
richiesta. Infatti, in mancanza di una clausola di equivalenza contenuta nel
bando, oppure di un previsione normativa che provveda - sulla base di
caratteristiche tecniche generalmente riconosciute - ad equiparare i sistemi di
chiusura delle buste al fine di evitare la manomissione del loro contenuto, non
sarebbe consentito all’interprete procedere ad una (arbitraria) equiparazione
dei diversi sistemi esistenti.
Inoltre, con specifico riferimento al caso di specie, l’utilizzo della chiusura
con nastro adesivo trasparente sovrapposto alla forma dell’offerente potrebbe,
in ipotesi, consentire la manomissione della busta con sostituzione del nastro
sovrastante e impedire di verificarlo con certezza a posteriori, diversamente
dall’utilizzo della ceralacca che sembra garantire la certezza che un’eventuale
manomissione possa essere in ogni caso scoperta.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con
annullamento degli atti impugnati.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione
terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e,
per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con lo stesso ricorso.
Condanna, in solido, il Comune di Termini Imerese e Marfisi Lorenzo al pagamento
delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate nella misura di €
1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, oltre
alla rifusione dell’importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 27 gennaio 2009 con
l’intervento dei Magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Antonio De Vita, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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