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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 Marzo 2009, n.499
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Art. 86 d.lgs. n. 259/2003, recepito nella
regione siciliana con l.r. n. 17/2004 - Reti pubbliche di comunicazione -
Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Prescrizioni
urbanistico-edilizie preesistenti - Inapplicabilità. L'art. 86, comma 3, del
D.lgs. n. 259/2003 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche), recepito
nella regione siciliana con l’art. 103 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17,
entrata in vigore il successivo giorno 31, assimila, ad ogni effetto, le
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione
primaria, sicché gli impianti di telefonia mobile non possano essere assimilati
alle normali costruzioni edilizie e, pertanto, la loro realizzazione non è
soggetta a prescrizioni urbanistico - edilizie preesistenti, le quali si
riferiscono a tipologie di opere diverse e sono state elaborate con riferimento
a possibilità di diverso utilizzo del territorio, nell'inconsapevolezza del
fenomeno della telefonia mobile e, più in generale, dell'inquinamento
elettromagnetico. Pres. Monteleone, Est. Lento - H3G s.p.a. (avv.ti Libertini e
Bonura) c. Comune di Caltanissetta (n.c.) e Assessorato Regionale del Territorio
e dell’Ambiente (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 Marzo
2009, n.499
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Infrastrutture di comunicazione elettronica -
Procedimento autorizzatorio unico - Finalità. La previsione di un unico
procedimento autorizzatorio per l'installazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica è finalizzata a garantire, tramite procedure
tempestive e semplificate, la parità delle condizioni concorrenziali fra i
diversi gestori nella realizzazione delle proprie reti di comunicazione sul
territorio nazionale, nonché la osservanza di livelli uniformi di compatibilità
ambientale delle emissioni radioelettriche, stante che l’intento perseguito dal
legislatore comunitario e da quello nazionale è quello di consentire la
installazione di stazioni radio base in forza di un unico provvedimento
autorizzatorio, che deve essere rilasciato sulla base di un procedimento
unitario, nel contesto del quale devono essere fatte confluire le valutazioni
sia di tipo ambientale che di tipo urbanistico (cfr., altresì, Corte
Costituzionale, 28 marzo 2006, n. 129; 6 luglio 2006, n. 265). Pres. Monteleone,
Est. Lento - H3G s.p.a. (avv.ti Libertini e Bonura) c. Comune di Caltanissetta (n.c.)
e Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (Avv. Stato). T.A.R.
SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 Marzo 2009, n.499
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Codice delle comunicazioni elettroniche -
Immediata applicabilità nella Regione siciliana. Il “codice delle
comunicazioni elettroniche” è immediatamente applicabile nella Regione Siciliana
- e quindi anche anteriormente alla legge regionale di recepimento - senza che
sia dato distinguere tra disposizioni in materia di urbanistica e di tutela
della concorrenza e dell’ambiente (in tal senso, tra le tante, TAR Sicilia
Palermo, II, 3 luglio 2007, n. 1688 e Catania, II, 19 aprile 2007, n. 685).
Pres. Monteleone, Est. Lento - H3G s.p.a. (avv.ti Libertini e Bonura) c. Comune
di Caltanissetta (n.c.) e Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente
(Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 marzo 2009, n.499
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Reti di comunicazione - Artt. 6 e 7 L.R.
Siciliana n. 65/81 - Applicabilità - Esclusione - necessità di variante
urbanistica - Esclusione. La disciplina di cui agli artt. 6 e 7 della L.R.
Siciliana n. 65/1981 può essere riferita solo alla realizzazione di opere
pubbliche da parte di Amministrazioni statali o regionali e non anche alla
realizzazione di opere eseguite da privati, ancorché equiparate ad opere
infrastrutturali, cosicchè per l'installazione delle strutture di reti di
comunicazione non occorre alcuna variante urbanistica, stante che la
collocazione degli impianti di telefonia mobile deve ritenersi consentita
sull'intero territorio comunale, non assumendo carattere ostativo la specifica
destinazione di zona (residenziale, verde, agricola, etc.). Pres. Monteleone,
Est. Lento - H3G s.p.a. (avv.ti Libertini e Bonura) c. Comune di Caltanissetta (n.c.)
e Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (Avv. Stato). T.A.R.
SICILIA, Palermo, Sez. II - 09/03/2009, n.499
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00499/2009 REG.SEN.
N. 04772/2004 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. N. 4722/2004 proposto da “H3G s.p.a.” in persona del dr.
Vincenzo Novari e del signor Moroni Giorgio, nella qualità di legale
rappresentante pro tempore e procuratore speciale, rappresentati e difesi,
giusta procura a margine del ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente,
dall’avv. prof. Mario Libertini e dall’avv. Harald Bonura, elettivamente
domiciliati presso lo studio dell’avv. Daniela Mancuso, in Palermo, via G.
Ventura, n. 1;
contro
1) il Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco pro tempore, non
costituitosi in giudizio;
2) l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, in persona
dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, è
domiciliato per legge;
PER L’ANNULLAMENTO
1) del provvedimento del responsabile dello sportello unico delle attività
produttive prot. n. 536 del 24 giugno 2004 di diffida alla installazione di un
impianto di telefonia mobile in via Scilla, n. 4;
2) occorrendo, della variante generale del P.R.G. adottata con delibera
commissariale n. 149 del 13 ottobre 1999, se interpretata nel significato fatto
proprio dal Comune di Caltanissetta nella diffida suindicata;
3) di ogni altro atto antecedente, successivo, connesso, presupposto o
consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per
l’Amministrazione regionale intimata;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2073 del 10 novembre 2004;
Vista la memoria della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Aurora Lento;
Uditi, alla udienza pubblica del 26 febbraio 2009, i difensori delle parti come
da verbale;
Ritenuto e considerato:
FATTO
Con ricorso, notificato l’8 ottobre 2004 e depositato il giorno 19 successivo,
la società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale il Comune di Caltanissetta la ha diffidata dall’installare un impianto di
telefonia mobile in via Scilla, n. 4.
L’atto è stato motivato con riferimento alla circostanza che l’area, sulla quale
si intendeva realizzare l’impianto, ricadeva in zona “A 2” - Città del primo
novecento.
A sostegno di tale argomentazione è stato richiamato il parere espresso
dall’ufficio legislativo e legale della regione Siciliana nella nota prot. n.
2697 del 17 febbraio 2003, secondo il quale il d.lgs.vo n. 198/2002 (sostituito
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 1° ottobre 2003
dal d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259) poteva trovare applicazione in Sicilia solo
in caso di compatibilità con la normativa urbanistica regionale, la quale
andava, in particolare, esclusa relativamente all’art. 3, che statuiva la
compatibilità degli impianti di telefonia mobile con qualunque destinazione
urbanistica.
Stante tale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, si era
rappresentato che l’impianto avrebbe potuto essere autorizzato solo con la
procedura di cui all’art. 7 della l.r. n. 65/1981.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi d’impugnazione:
1. Violazione e/o falsa applicazione: del d.lgs.vo n. 259/2003 (codice delle
comunicazioni elettroniche); degli artt. 6 e 7 della l.r. 11 aprile 1981, n. 65;
della l. n. 36/2001; del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art.
97 della Cost.; dell’art. 1 della l. n. 241/1990; del vigente P.R.G.. Eccesso di
potere per sviamento dalla funzione tipica, per motivazione incongrua e
contraddittoria; per travisamento dei fatti, per manifesta illogicità.
2. Violazione degli artt. 3, 4 e 26 del D.Lgs.vo n. 259/2003 e del principio di
diritto interno e comunitario della libertà di concorrenza. Contraddittorietà
con la licenza individuale rilasciata il 10 gennaio 2001. Eccesso di potere per
disparità di trattamento.
La ricorrente ha chiesto, quindi, l’annullamento, previa sospensione, del
provvedimento impugnato, oltre al risarcimento dei danni conseguenti, vinte le
spese.
Per l’Amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio
l’Avvocatura dello Stato.
Il Comune di Caltanissetta, seppure regolarmente intimato, non si è costituito
in giudizio.
Con ordinanza n. 2073 del 10 novembre 2004 è stata accolta la domanda cautelare
di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.
Con memoria depositata in vista dell’udienza la ricorrente ha insistito nelle
proprie domande.
Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009, su conforme richiesta dei difensori
delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto il provvedimento, con il quale il Comune di
Caltanissetta ha diffidato la società ricorrente dalla realizzazione di un
impianto di telefonia mobile, facendo riferimento in motivazione alla
circostanza che lo stesso sarebbe ricaduto in zona “A 2” Città del primo
novecento e che era, pertanto, necessaria l’autorizzazione prevista dall’art. 7
della l.r. n. 65/1981.
2. Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti profili di censura afferenti la
violazione del d.lgs.vo n. 259/2003 (c.d. “codice delle comunicazioni
elettroniche) e della l.r. 11 aprile 1981, n. 65
Il Collegio ritiene, infatti, di confermare l'orientamento espresso da questa
sezione in fattispecie analoghe alla presente con svariate sentenze, tra le
quali (solo per citare le più recenti) la n. 200 del 7 febbraio 2008, la n. 8
del 9 gennaio 2008, la n. 2274 del 24 ottobre 2007, la n. 566 del 19 febbraio
2007, che si pongono, peraltro, in continuità con un indirizzo giurisprudenziale
ormai consolidato (cfr., fra le tante, C.G.A., sez. giur., 11 giugno 2008, n.
514 e Consiglio di Stato, VI, 4 settembre 2006, n. 5096).
2.1 Invero, in ordine al quadro normativo di riferimento, deve brevemente
rilevarsi che l'art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003 (c.d. Codice delle
comunicazioni elettroniche), recepito nella regione siciliana con l’art. 103
della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, entrata in vigore il successivo giorno 31,
dispone che: “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli
articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi
operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia”.
In presenza di tale specifica disposizione, che assimila, ad ogni effetto, le
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione
primaria, deve ritenersi che gli impianti di telefonia mobile non possano essere
assimilati alle normali costruzioni edilizie e, pertanto, la loro realizzazione
non sia soggetta a prescrizioni urbanistico - edilizie preesistenti, le quali si
riferiscono a tipologie di opere diverse e sono state elaborate con riferimento
a possibilità di diverso utilizzo del territorio, nell'inconsapevolezza del
fenomeno della telefonia mobile e, più in generale, dell'inquinamento
elettromagnetico in generale.
Conseguentemente, il titolo autorizzatorio non può essere negato se non avuto
riguardo ad una specifica disciplina conformativa, che prenda in considerazione
le reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del
servizio pubblico di telefonia (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre
2003, n. 7725; TAR Campania, sez. I, 13 febbraio 2002, n. 983, 20 dicembre 2004,
n. 14908, TAR Sicilia Catania, IV, 19 marzo 2008, n. 504 e 14 febbraio 2008, n.
256; TAR Sicilia Palermo, 9 gennaio 2008, n. 8).
2.2 Va, inoltre, richiamato l’art. 87 del codice surrichiamato, il quale,
nell’ultima parte del 3° comma, dispone testualmente che: “nel caso di
installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola
antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra
indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività” mentre, al successivo
comma 9, statuisce che: "le denunce di attività di cui al presente articolo si
intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto
e della relativa domanda (…) non sia stato comunicato un provvedimento di
diniego”.
La previsione di un unico procedimento autorizzatorio per l'installazione delle
infrastrutture di comunicazione elettronica è finalizzata a garantire, tramite
procedure tempestive e semplificate, la parità delle condizioni concorrenziali
fra i diversi gestori nella realizzazione delle proprie reti di comunicazione
sul territorio nazionale, nonché la osservanza di livelli uniformi di
compatibilità ambientale delle emissioni radioelettriche, stante che l’intento
perseguito dal legislatore comunitario e da quello nazionale è quello di
consentire la installazione di stazioni radio base in forza di un unico
provvedimento autorizzatorio, che deve essere rilasciato sulla base di un
procedimento unitario, nel contesto del quale devono essere fatte confluire le
valutazioni sia di tipo ambientale che di tipo urbanistico (cfr., altresì, Corte
Costituzionale, 28 marzo 2006, n. 129; 6 luglio 2006, n. 265).
Ne deriva che deve escludersi la assoggettabilità delle stazioni radio base alla
normale disciplina edilizia.
2.3 Va, inoltre, conclusivamente sul punto osservato che l'art. 90 del citato
D.Lgs. n. 259/2003 dispone che gli impianti in questione e le opere accessorie
occorrenti per la loro funzionalità hanno "carattere di pubblica utilità", con
possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio
comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche
(residenziale, verde, agricola, ecc.: cfr., in tal senso, C.G.A., 11 giugno
2008, n. 514; Consiglio di Stato, VI, 21 aprile 1008, n. 1767, TAR Sicilia
Palermo, II, 7 febbraio 2008, n. 200).
2.4 In merito al problema della applicabilità delle disposizioni in questione in
epoca antecedente al loro recepimento, va richiamata la sentenza di questa
sezione n. 1010 del 9 maggio 2006, alle cui diffuse motivazioni si rinvia ed
alle quali si è conformata la successiva giurisprudenza di questo TAR, secondo
la quale il “codice delle comunicazioni elettroniche” è immediatamente
applicabile nella Regione Siciliana, senza che sia dato distinguere tra
disposizioni in materia di urbanistica e di tutela della concorrenza e
dell’ambiente (in tal senso, tra le tante, TAR Sicilia Palermo, II, 3 luglio
2007, n. 1688 e Catania, II, 19 aprile 2007, n. 685).
3. Per quanto riguarda la disciplina, di cui alla l.r. 11 aprile 1981, n. 65, va
rilevato che la stessa, dopo avere previsto, all’art. 6, che "compete
all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente accertare che le opere
da eseguirsi dalle amministrazioni statali o da enti statali istituzionalmente
competenti non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono", dispone, nel
successivo art. 7, che "qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario
eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti
istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto
territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati".
Orbene, secondo un consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza
amministrativa, seguito anche da questo TAR, tali disposizioni possono essere
riferite solo alla realizzazione di opere pubbliche da parte di Amministrazioni
statali o regionali e non anche alla realizzazione di opere eseguite da privati,
ancorché equiparate ad opere infrastrutturali, cosicchè per l'installazione
delle strutture in questione non occorre alcuna variante urbanistica, stante che
la collocazione degli impianti di telefonia mobile deve ritenersi consentita
sull'intero territorio comunale, non assumendo, come detto al precedente punto
2.1, carattere ostativo la specifica destinazione di zona (residenziale, verde,
agricola, etc.) rispetto ad infrastrutture di interesse generale, che
presuppongono la realizzazione di una rete capillare sul territorio, in quanto
la loro localizzazione nelle sole zone espressamente e preventivamente
individuate si porrebbe in contrasto proprio con l'esigenza di assicurare
l'uniforme erogazione del servizio (in tal senso, tra le tante, C.G.A., sez.
giur., 11 giugno 2008, n. 514; TAR Sicilia Palermo, II, 16 ottobre 2007, n.
2218).
Concludendo, assorbiti gli ulteriori motivi, l’istanza caducatoria va ritenuta
fondata ed accolta.
4. La domanda di risarcimento del danno va, invece, rigettata, sia perché
generica e priva di sufficiente corredo probatorio, sia, soprattutto, perché la
tempestiva concessione della misura di cautela ha prodotto nell'immediatezza il
risultato della sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, che
pertanto - salvo dimostrazione della prova contraria, che non è stata fornita, e
neppure allegata - non ha potuto produrre effetti lesivi.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio,
fermo restando l’obbligo della Amministrazione comunale di rimborsare il
contributo unificato, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6 bis, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove si dispone testualmente che: “l’onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi” (unificati) “è dovuto in ogni
caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle
spese e anche se essa non si è costituita in giudizio”.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione
Seconda, accoglie, secondo quanto specificato in motivazione, il ricorso in
epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26/02/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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