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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 15 aprile 2009, n. 696
PESCA - Premio di fermo biologico - Art. 14 L.R. Sicilia n. 26/87 - Requisiti
del natante - Stato di armamento e condizione di navigabilità - Mancanza di
valida licenza di pesca - Rigetto dell’istanza di concessione del premio -
Legittimità. Ai fini della concessione del premio di fermo biologico, di cui
all’art. art. 14 della l.r. siciliana 27 maggio 1987, n.26 (modificato dall’art.
5 della l.r. 7 agosto 1990, n. 25), per natante non può che intendersi quello
che è pronto a navigare ed a svolgere l’attività cui è destinato, per cui
necessario presupposto per la corresponsione del premio è che il natante sia in
stato di armamento. Il concetto di armamento non può ritenersi disgiunto dalla
condizione di navigabilità del natante, che, a sua volta, richiede dotazioni,
equipaggio e documenti in regola, validi ed efficaci. Ne deriva che
legittimamente è negato il premio al natante che, per la carenza di valida
licenza di pesca, non si trovi in pieno esercizio. Del tutto irrilevante è la
circostanza che nelle citate leggi reg.li n. 26/1987 e n. 25/1990 non si preveda
espressamente che il mancato rinnovo nel termine di scadenza della licenza di
pesca possa comportare la decadenza dal premio in questione. Invero, non può
richiamarsi nella fattispecie il brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi volui, non
dixit”, per la semplice ragione che la legge reg.le intende compensare
l’imposizione di una sospensione di attività che comunque avrebbe potuto essere
regolarmente esercitata, per cui appare consequenziale che, in mancanza di ciò,
il premio non possa essere concesso, indipendentemente da una espressa
previsione normativa (cfr. parere CGA n. 217/94). Pres. ed Est. Monteleone -
G.P. (avv. Ballatore) c. C.C.I.A.A. di Trapani e altro (Avv. Stato).
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 15/04/2009, n. 696
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00696/2009 REG.SEN.
N. 01971/1999 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1971 del 1999, proposto da Giacalone
Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ballatore, con domicilio eletto
presso l’avv. Antonino Fileccia in Palermo, via G. Giusti, n.21;
contro
Camera di Commercio Industria e
Artigianato di Trapani, Assessorato Reg.le Cooperazione Commercio Artigianato
Pesca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Stato, domiciliataria per legge in
Palermo, via A. De Gasperi n. 81,
per l'annullamento
- del decreto n. 1636/II/ del 4
agosto 1998, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal
ricorrente avverso il provvedimento della Camera di Commercio di Trapani n. 68
del 3 aprile 1998 (di rigetto dell’istanza di concessione del premio di fermo
biologico per l’anno 1996);
- dei provvedimenti nn. 51/98 e 68/98 della Camera di Commercio di Trapani.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria prodotta dall’Avvocatura
dello stato per le Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 6 aprile 2009 il Presidente dott. Nicolo'
Monteleone e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 9 giugno
1999 e depositato il successivo giorno 25, il sig. Giacalone Pietro ha impugnato
i provvedimenti in epigrafe indicati, concernenti il rigetto dell’istanza di
concessione per l’anno 1996 del premio di fermo biologico (previsto dalle leggi
reg.li n. 26/1987 e n. 25/19990), in base alla considerazione che “l’unità di
pesca aveva l’attestazione di pesca scaduta durante il 1° periodo di F.B. e
l’istanza di rinnovo è stata presentata dopo la scadenza”.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, col favore delle
spese, deducendo i seguenti motivi:
1) In ordine al decreto assessoriale n. 205/234 del 19 marzo 1999 (che ha
dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente):
illogicità manifesta, disparità di trattamento, contraddittorietà con precedenti
manifestazioni, in quanto lo stresso Assessorato aveva in precedenza esaminato
alcuni ricorsi gerarchici aventi il medesimo oggetto;
2) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Omessa motivazione dei
provvedimenti nn. 51/98 e 68/98 della Camera di Commercio di Trapani.
3) Violazione dell’art. 6 del D.M. 26 luglio 1995, in quanto il ricorrente aveva
richiesto il rinnovo della licenza di pesca entro i sei mesi dalla scadenza.
4) Contraddittorietà con precedente manifestazioni, in quanto negli anni
precedenti, in situazioni analoghe, era stato regolarmente corrisposto il premio
in questione.
5) Mancata applicazione delle leggi reg.li n. 26/1987 e n. 25/19990 - Illogicità
manifesta.
Dalle disposizioni contenute nelle citate leggi reg.li n. 26/1987 e n. 25/19990
non si evince in alcun modo che il mancato rinnovo nel termine di scadenza
dell’attestazione provvisoria possa comportare la decadenza dal premio in
questione.
6) Incompetenza per materia - Irragionevolezza e disparità di trattamento.
Sia l’Assessorato che la Camera di Commercio dovevano limitarsi a verificare
l’effettivo rispetto del periodo di fermo di 45 giorni e l’effettivo esercizio
dell’attività di pesca per almeno 120 giorni nell’anno 1996 e a prendere atto
dell’autorizzazione rilasciata alla nave, senza esercitare alcun controllo sulla
regolarità dell’iter di concessione del documento. Peraltro, si è venuta
a creare una irragionevole disparità di trattamento tra armatori muniti di
attestazione provvisoria non scaduta durante il periodo di fermo e chi, come il
ricorrente, ha chiesto il rinnovo del certificato di sicurezza durante tale
periodo.
L’Avvocatura dello Stato, costituitasi per le Amministrazioni intimate, con
memoria nei termini, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il
rigetto del ricorso; vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2009, su conforme richiesta dei difensori
delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Privo di giuridico pregio è il primo motivo, rivolto avverso il provvedimento n.
205/234 del 10 marzo 1999, con il quale l’Assessore alla Cooperazione,
Commercio, Artigianato e Pesca della Regione Siciliana ha dichiarato
inammissibile il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il
provvedimento della Camera di Commercio di Trapani n. 68 del 2 aprile 1998 (di
rigetto dell’istanza di concessione per l’anno 1996 del premio di fermo
biologico (previsto dalle leggi reg.li n. 26/1987 e n. 25/19990), in quanto,
come correttamente affermato dall’Assessore, in effetti, non sussiste alcun
“rapporto di gerarchia” esterna tra le due Amministrazioni.
L’odierno ricorso, quindi, si appalesa irricevibile per tardività relativamente
all’impugnativa dei provvedimenti n. 51 del 2 aprile 1998 e n. 68 del 3 aprile
1998, adottati dalla Camera di Commercio di Trapani (Ente autonomo non
subordinato gerarchicamente all’Assessorato regionale).
I relativi motivi d’impugnazione sono, comunque, infondati.
All’esame delle censure dedotte occorre premettere la citazione della normativa
regionale sulla corresponsione del premio per il fermo biologico dei natanti.
L’art. 14 della l.r. 27 maggio 1987, n.26 (modificato dall’art. 5 delle l.r. 7
agosto 1990, n. 25) dispone quanto segue:
-Al fine di favorire l'adattamento delle possibilità di pesca alla capacità
della flotta, a decorrere dall’- 1 gennaio 1987 possono essere concessi premi di
fermo temporaneo alle imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o
abbiano sede legale nel territorio della Regione da almeno tre anni e che quivi
svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività di pesca con natanti
iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia “ ( 1° comma ).
“Il premio di fermo temporaneo può essere concesso a condizione che, per almeno
120 giorni dell'anno civile precedente, il natante abbia esercitato attività di
pesca o abbia sostituito un natante che abbia esercitato attività di pesca, e
che osservi periodi di fermo supplementare continuativo o saltuario per almeno
45 giorni nell'anno relativo al premio, oltre ad un periodo di fermo tecnico
forfettario di 115 giorni in questo ultimo anno “ ( 3° comma ).
La ratio della richiamata normativa è evidente: da un canto, non creare
sproporzioni tra le concrete potenzialità di pesca con le capacità della flotta,
e dall’altro, concedere un ristoro in favore di quegli armatori i quali, “pur
trovandosi nella condizione di poter svolgere attività di pesca, non
l’esercitano per tutto il periodo in cui potrebbero, favorendo così il
ripopolamento della fauna ittica”.
In questi termini si è espresso il Consiglio di Giustizia Amministrativa della
Regione Siciliana nel parere n. 217/94 del 19 aprile 1994, con argomentazioni
che il Collegio pienamente condivide.
Stante, infatti, la rilevata finalità delle citate disposizioni agevolative, per
natante non può che intendersi quello che è “pronto a navigare ed a svolgere
l’attività cui è destinato”, per cui necessario presupposto per la
corresponsione del premio è che il natante sia in stato di armamento.
Privi di giuridico pregio sono, quindi, il terzo e il quinto dei motivi
d’impugnazione (che, in ordine logico, vanno esaminati prima degli altri),
stante che, ai fini che ne occupano, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, il concetto di armamento non può certamente ritenersi disgiunto
dalla condizione di navigabilità del natante, che, a sua volta, richiede
dotazioni, equipaggio e documenti in regola, validi ed efficaci.
Dette condizioni, peraltro, sono tassativamente elencate nel decreto
assessoriale del 7 marzo 1995, in base al quale, fin dall’inizio del fermo
supplementare, “l’impresa dovrà ormeggiare il natante completo delle dotazioni e
delle attrezzature di bordo, depositando i ruoli di equipaggio e le licenze di
pesca con le annotazioni di pertinenza”, ovviamente in corso di validità per
l’intero periodo di fermo.
E’ chiaro che soltanto tali condizioni di navigabilità consentono di ritenere
regolarmente imbarcato l’equipaggio e, quindi, di potere fruire della speciale
forma di contribuzione; diversamente, sarebbe fin troppo facile per gli armatori
mantenere fermo il natante e riscuotere il relativo premio anche nel periodo in
cui il natante stesso, per carenze varie (nel caso di specie, per mancanza di
valida licenza di pesca) non si trovasse in pieno esercizio, con la sussistenza
di tutte le prescritte condizioni di sicurezza della nave.
Del tutto irrilevante è, pertanto, la circostanza, evidenziata nel ricorso, che
nelle citate leggi reg.li n. 26/1987 e n. 25/19990 non si preveda espressamente
che il mancato rinnovo nel termine di scadenza della licenza di pesca possa
comportare la decadenza dal premio in questione.
Come ha compitamente osservato, invero, il C.G.A. nel richiamato parere, non può
richiamarsi nella fattispecie il brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi volui,
non dixit”, per la semplice ragione che la legge reg.le intende compensare
l’imposizione di una sospensione di attività che comunque avrebbe potuto essere
regolarmente esercitata, per cui appare consequenziale che, in mancanza di ciò,
il premio non possa essere concesso, indipendentemente da una espressa
previsione normativa.
Quanto sopra esposto vale, altresì, a confutare anche gli altri motivi di
gravame.
Infondato è il secondo motivo, stante che gli atti impugnati (nn. 51/1998 e
68/1998) sono, seppur sinteticamente, motivati, avendo la Camera di Commercio
esternato l’iter logico-giuridico seguito, considerando che “l’unità di
pesca aveva l’attestazione di pesca scaduta durante il 1° periodo di F.B. e
l’istanza di rinnovo è stata presentata dopo la scadenza”.
In ordine al quarto e sesto motivo, va osservato che i vizi di contraddittorietà
provvedimentale e disparità di trattamento appaiono configurabili qualora la
pubblica amministrazione, a fronte di un precedente comportamento legittimo in
favore di un soggetto, abbia operato una scelta diversa e difforme in favore di
un successivo richiedente, illegittimamente pregiudicandolo. In tali casi,
l'azione della pubblica amministrazione si connota di irragionevolezza ed è su
tali basi censurabile.
Nel caso in esame, invece, non pare emergere l'esistenza né di un precedente
comportamento legittimo in situazioni analoghe (atteso che, stante la medesima
normativa da applicare, anche le precedenti richieste si sarebbero trovate nella
stessa situazione di contrasto con le finalità del premio, come sopra
individuate) né la illegittimità del provvedimento adottato nel caso concreto.
Ed invero, in assenza dei presupposti richiesti, il precedente comportamento non
può essere invocato per sostenere l'illegittimità, sotto i profili della
contraddittorietà e della disparità di trattamento, del successivo corretto
esercizio del medesimo potere; peraltro, l'Amministrazione non può dirsi
obbligata a seguire sempre lo stesso indirizzo o dare alla legge sempre la
stessa interpretazione (in tal senso, T.A.R. Toscana, sez. II, 12 maggio 2003,
n. 1538).
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto per la sua
infondatezza.
Le spese del giudizio si possono compensare tra le parti, a ciò sussistendo
giusti motivi, anche in relazione alla natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione seconda, respinge
il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 6 aprile 2009, con
l'intervento dei Signori Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
Giovanni Tulumello, Primo Referendario
Maria Barbara Cavallo, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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