AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 15 aprile 2009, n. 696



PESCA - Premio di fermo biologico - Art. 14 L.R. Sicilia n. 26/87 - Requisiti del natante - Stato di armamento e condizione di navigabilità - Mancanza di valida licenza di pesca - Rigetto dell’istanza di concessione del premio - Legittimità. Ai fini della concessione del premio di fermo biologico, di cui all’art. art. 14 della l.r. siciliana 27 maggio 1987, n.26 (modificato dall’art. 5 della l.r. 7 agosto 1990, n. 25), per natante non può che intendersi quello che è pronto a navigare ed a svolgere l’attività cui è destinato, per cui necessario presupposto per la corresponsione del premio è che il natante sia in stato di armamento. Il concetto di armamento non può ritenersi disgiunto dalla condizione di navigabilità del natante, che, a sua volta, richiede dotazioni, equipaggio e documenti in regola, validi ed efficaci. Ne deriva che legittimamente è negato il premio al natante che, per la carenza di valida licenza di pesca, non si trovi in pieno esercizio. Del tutto irrilevante è la circostanza che nelle citate leggi reg.li n. 26/1987 e n. 25/1990 non si preveda espressamente che il mancato rinnovo nel termine di scadenza della licenza di pesca possa comportare la decadenza dal premio in questione. Invero, non può richiamarsi nella fattispecie il brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi volui, non dixit”, per la semplice ragione che la legge reg.le intende compensare l’imposizione di una sospensione di attività che comunque avrebbe potuto essere regolarmente esercitata, per cui appare consequenziale che, in mancanza di ciò, il premio non possa essere concesso, indipendentemente da una espressa previsione normativa (cfr. parere CGA n. 217/94). Pres. ed Est. Monteleone - G.P. (avv. Ballatore) c. C.C.I.A.A. di Trapani e altro (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 15/04/2009, n. 696

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00696/2009 REG.SEN.
N. 01971/1999 REG.RIC.
 


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1971 del 1999, proposto da Giacalone Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ballatore, con domicilio eletto presso l’avv. Antonino Fileccia in Palermo, via G. Giusti, n.21;
 

contro
 

Camera di Commercio Industria e Artigianato di Trapani, Assessorato Reg.le Cooperazione Commercio Artigianato Pesca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Stato, domiciliataria per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81,
 

per l'annullamento
 

- del decreto n. 1636/II/ del 4 agosto 1998, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il provvedimento della Camera di Commercio di Trapani n. 68 del 3 aprile 1998 (di rigetto dell’istanza di concessione del premio di fermo biologico per l’anno 1996);

- dei provvedimenti nn. 51/98 e 68/98 della Camera di Commercio di Trapani.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria prodotta dall’Avvocatura dello stato per le Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 6 aprile 2009 il Presidente dott. Nicolo' Monteleone e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Con ricorso notificato il 9 giugno 1999 e depositato il successivo giorno 25, il sig. Giacalone Pietro ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, concernenti il rigetto dell’istanza di concessione per l’anno 1996 del premio di fermo biologico (previsto dalle leggi reg.li n. 26/1987 e n. 25/19990), in base alla considerazione che “l’unità di pesca aveva l’attestazione di pesca scaduta durante il 1° periodo di F.B. e l’istanza di rinnovo è stata presentata dopo la scadenza”.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi:

1) In ordine al decreto assessoriale n. 205/234 del 19 marzo 1999 (che ha dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente): illogicità manifesta, disparità di trattamento, contraddittorietà con precedenti manifestazioni, in quanto lo stresso Assessorato aveva in precedenza esaminato alcuni ricorsi gerarchici aventi il medesimo oggetto;

2) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Omessa motivazione dei provvedimenti nn. 51/98 e 68/98 della Camera di Commercio di Trapani.

3) Violazione dell’art. 6 del D.M. 26 luglio 1995, in quanto il ricorrente aveva richiesto il rinnovo della licenza di pesca entro i sei mesi dalla scadenza.

4) Contraddittorietà con precedente manifestazioni, in quanto negli anni precedenti, in situazioni analoghe, era stato regolarmente corrisposto il premio in questione.

5) Mancata applicazione delle leggi reg.li n. 26/1987 e n. 25/19990 - Illogicità manifesta.

Dalle disposizioni contenute nelle citate leggi reg.li n. 26/1987 e n. 25/19990 non si evince in alcun modo che il mancato rinnovo nel termine di scadenza dell’attestazione provvisoria possa comportare la decadenza dal premio in questione.

6) Incompetenza per materia - Irragionevolezza e disparità di trattamento.

Sia l’Assessorato che la Camera di Commercio dovevano limitarsi a verificare l’effettivo rispetto del periodo di fermo di 45 giorni e l’effettivo esercizio dell’attività di pesca per almeno 120 giorni nell’anno 1996 e a prendere atto dell’autorizzazione rilasciata alla nave, senza esercitare alcun controllo sulla regolarità dell’iter di concessione del documento. Peraltro, si è venuta a creare una irragionevole disparità di trattamento tra armatori muniti di attestazione provvisoria non scaduta durante il periodo di fermo e chi, come il ricorrente, ha chiesto il rinnovo del certificato di sicurezza durante tale periodo.

L’Avvocatura dello Stato, costituitasi per le Amministrazioni intimate, con memoria nei termini, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto del ricorso; vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 6 aprile 2009, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
 

DIRITTO
 

Il ricorso è infondato.

Privo di giuridico pregio è il primo motivo, rivolto avverso il provvedimento n. 205/234 del 10 marzo 1999, con il quale l’Assessore alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca della Regione Siciliana ha dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il provvedimento della Camera di Commercio di Trapani n. 68 del 2 aprile 1998 (di rigetto dell’istanza di concessione per l’anno 1996 del premio di fermo biologico (previsto dalle leggi reg.li n. 26/1987 e n. 25/19990), in quanto, come correttamente affermato dall’Assessore, in effetti, non sussiste alcun “rapporto di gerarchia” esterna tra le due Amministrazioni.

L’odierno ricorso, quindi, si appalesa irricevibile per tardività relativamente all’impugnativa dei provvedimenti n. 51 del 2 aprile 1998 e n. 68 del 3 aprile 1998, adottati dalla Camera di Commercio di Trapani (Ente autonomo non subordinato gerarchicamente all’Assessorato regionale).

I relativi motivi d’impugnazione sono, comunque, infondati.

All’esame delle censure dedotte occorre premettere la citazione della normativa regionale sulla corresponsione del premio per il fermo biologico dei natanti.

L’art. 14 della l.r. 27 maggio 1987, n.26 (modificato dall’art. 5 delle l.r. 7 agosto 1990, n. 25) dispone quanto segue:

-Al fine di favorire l'adattamento delle possibilità di pesca alla capacità della flotta, a decorrere dall’- 1 gennaio 1987 possono essere concessi premi di fermo temporaneo alle imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione da almeno tre anni e che quivi svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività di pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia “ ( 1° comma ).

“Il premio di fermo temporaneo può essere concesso a condizione che, per almeno 120 giorni dell'anno civile precedente, il natante abbia esercitato attività di pesca o abbia sostituito un natante che abbia esercitato attività di pesca, e che osservi periodi di fermo supplementare continuativo o saltuario per almeno 45 giorni nell'anno relativo al premio, oltre ad un periodo di fermo tecnico forfettario di 115 giorni in questo ultimo anno “ ( 3° comma ).

La ratio della richiamata normativa è evidente: da un canto, non creare sproporzioni tra le concrete potenzialità di pesca con le capacità della flotta, e dall’altro, concedere un ristoro in favore di quegli armatori i quali, “pur trovandosi nella condizione di poter svolgere attività di pesca, non l’esercitano per tutto il periodo in cui potrebbero, favorendo così il ripopolamento della fauna ittica”.

In questi termini si è espresso il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana nel parere n. 217/94 del 19 aprile 1994, con argomentazioni che il Collegio pienamente condivide.

Stante, infatti, la rilevata finalità delle citate disposizioni agevolative, per natante non può che intendersi quello che è “pronto a navigare ed a svolgere l’attività cui è destinato”, per cui necessario presupposto per la corresponsione del premio è che il natante sia in stato di armamento.

Privi di giuridico pregio sono, quindi, il terzo e il quinto dei motivi d’impugnazione (che, in ordine logico, vanno esaminati prima degli altri), stante che, ai fini che ne occupano, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il concetto di armamento non può certamente ritenersi disgiunto dalla condizione di navigabilità del natante, che, a sua volta, richiede dotazioni, equipaggio e documenti in regola, validi ed efficaci.

Dette condizioni, peraltro, sono tassativamente elencate nel decreto assessoriale del 7 marzo 1995, in base al quale, fin dall’inizio del fermo supplementare, “l’impresa dovrà ormeggiare il natante completo delle dotazioni e delle attrezzature di bordo, depositando i ruoli di equipaggio e le licenze di pesca con le annotazioni di pertinenza”, ovviamente in corso di validità per l’intero periodo di fermo.

E’ chiaro che soltanto tali condizioni di navigabilità consentono di ritenere regolarmente imbarcato l’equipaggio e, quindi, di potere fruire della speciale forma di contribuzione; diversamente, sarebbe fin troppo facile per gli armatori mantenere fermo il natante e riscuotere il relativo premio anche nel periodo in cui il natante stesso, per carenze varie (nel caso di specie, per mancanza di valida licenza di pesca) non si trovasse in pieno esercizio, con la sussistenza di tutte le prescritte condizioni di sicurezza della nave.

Del tutto irrilevante è, pertanto, la circostanza, evidenziata nel ricorso, che nelle citate leggi reg.li n. 26/1987 e n. 25/19990 non si preveda espressamente che il mancato rinnovo nel termine di scadenza della licenza di pesca possa comportare la decadenza dal premio in questione.

Come ha compitamente osservato, invero, il C.G.A. nel richiamato parere, non può richiamarsi nella fattispecie il brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi volui, non dixit”, per la semplice ragione che la legge reg.le intende compensare l’imposizione di una sospensione di attività che comunque avrebbe potuto essere regolarmente esercitata, per cui appare consequenziale che, in mancanza di ciò, il premio non possa essere concesso, indipendentemente da una espressa previsione normativa.

Quanto sopra esposto vale, altresì, a confutare anche gli altri motivi di gravame.

Infondato è il secondo motivo, stante che gli atti impugnati (nn. 51/1998 e 68/1998) sono, seppur sinteticamente, motivati, avendo la Camera di Commercio esternato l’iter logico-giuridico seguito, considerando che “l’unità di pesca aveva l’attestazione di pesca scaduta durante il 1° periodo di F.B. e l’istanza di rinnovo è stata presentata dopo la scadenza”.

In ordine al quarto e sesto motivo, va osservato che i vizi di contraddittorietà provvedimentale e disparità di trattamento appaiono configurabili qualora la pubblica amministrazione, a fronte di un precedente comportamento legittimo in favore di un soggetto, abbia operato una scelta diversa e difforme in favore di un successivo richiedente, illegittimamente pregiudicandolo. In tali casi, l'azione della pubblica amministrazione si connota di irragionevolezza ed è su tali basi censurabile.

Nel caso in esame, invece, non pare emergere l'esistenza né di un precedente comportamento legittimo in situazioni analoghe (atteso che, stante la medesima normativa da applicare, anche le precedenti richieste si sarebbero trovate nella stessa situazione di contrasto con le finalità del premio, come sopra individuate) né la illegittimità del provvedimento adottato nel caso concreto.

Ed invero, in assenza dei presupposti richiesti, il precedente comportamento non può essere invocato per sostenere l'illegittimità, sotto i profili della contraddittorietà e della disparità di trattamento, del successivo corretto esercizio del medesimo potere; peraltro, l'Amministrazione non può dirsi obbligata a seguire sempre lo stesso indirizzo o dare alla legge sempre la stessa interpretazione (in tal senso, T.A.R. Toscana, sez. II, 12 maggio 2003, n. 1538).

Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto per la sua infondatezza.

Le spese del giudizio si possono compensare tra le parti, a ciò sussistendo giusti motivi, anche in relazione alla natura della controversia.
 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione seconda, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 6 aprile 2009, con l'intervento dei Signori Magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore

Giovanni Tulumello, Primo Referendario

Maria Barbara Cavallo, Referendario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it