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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 29 aprile 2009, n. 774
URBANISTICA ED EDILIZIA - Oneri di urbanizzazione - Quantificazione -
Richieste di integrazione successive al rilascio della concessione edilizia -
Illegittimità. La regola fondamentale in materia di quantificazione degli
oneri di urbanizzazione è che la scelta tecnico discrezionale
dell’Amministrazione deve precedere e non seguire il rilascio della concessione
edilizia, in quanto gli effetti e gli oneri derivanti dalla stessa devono essere
ben noti al richiedente, il quale, tenuto conto dell’esborso economico da
affrontare, potrebbe anche rinunziare al programma costruttivo ipotizzato. Ne
deriva la illegittimità di richieste di integrazione successive al rilascio
della concessione edilizia, che esporrebbero il privato a conseguenze idonee ad
incidere pesantemente sulla sua sfera economica, nella considerazione, fra
l’altro, della necessità di garantire la correttezza del rapporto intercorrente
tra la Pubblica Amministrazione ed il privato, soprattutto allorquando la
tempestiva conoscenza degli oneri discrezionalmente imposti possa indirizzare in
un senso, piuttosto che in un altro, le scelte dell’operatore economico. Pres.
Giallombardo, Est. Lento - C.S. e altro (avv.ti Lo Presti e Cannata) c. Comune
di Mazzarino (n.c.).
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 29/04/2009, n.
774
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00774/2009 REG.SEN.
N. 00594/1995 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. N. 594/1995 proposto da CANNIZZARO Salvatore e Puglisi Giuseppa,
rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, sia congiuntamente
che disgiuntamente, dall’avv. Giacomo Lo Presti e dall’avv. Giorgio Cannata,
elettivamente domiciliato in Palermo, via Resuttana, n. 366, presso lo studio
dell’avv. Tommaso D’Angelo;
contro
il Comune di Mazzarino, in persona
del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
1. della nota prot. n. 17546 del 21
novembre 1994, notificata il giorno 29 successivo, con la quale è stato
richiesto il pagamento, quale integrazione degli oneri di urbanizzazione, di £.
5.785.169 per la concessione edilizia n. 20 del 18 aprile 1990;
2. della deliberazione del commissario straordinario n. 297 dell’11 ottobre
1993, avente ad oggetto “Adeguamento oneri di urbanizzazione art. 34 l.r. 10
agosto 1985, n. 37;
3. della deliberazione consiliare n. 25 del 28 febbraio 1994, avente ad oggetto
la ratifica del provvedimento citato sub 2);
4. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 630 del 28 febbraio 1995;
Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 123 del 6 maggio 1995, eseguita
il giorno 31 successivo;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il primo referendario Aurora Lento;
Udito, alla pubblica udienza del 7 aprile 2009, l’avv. Giorgio Cannata per i
ricorrenti;
Ritenuto e considerato:
FATTO
Con gravame, notificato il 18
gennaio 1995 e depositato il 7 febbraio successivo, i ricorrenti indicati in
epigrafe hanno impugnato la nota prot. n. 17546 del 21 novembre 1994, con la
quale è stato loro richiesto il pagamento, quale integrazione degli oneri di
urbanizzazione, di £. 5.785.169 per la concessione edilizia n. 20 del 18 aprile
1990.
Hanno, altresì, impugnato la deliberazione commissariale n. 297 dell’11 ottobre
1993, con la quale sono stati adeguati, ai sensi dell’art. 34 l.r. 10 agosto
1985, n. 37, gli oneri di urbanizzazione per gli anni 1986 - 1993.
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese,
di tali atti per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione: dell’art. 34 della l.r. 10 agosto 1985, n.
37; dell’art. 36, comma 5, della l.r. 27 dicembre 1978, n. 71; degli artt. 10 e
11 delle disp. prel. c.c..
2. Violazione e falsa applicazione: dell’art. 34 della l.r. 10 agosto 1985, n.
37 e dei principi giuridici in materia di efficacia temporale ed irretroattività
degli atti amministrativi.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della l.r. 7 giugno 1994, n. 19.
Infondatezza della pretesa.
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della l.r. 7 giugno 1994, n. 19.
Violazione del principio tempus regit actum.
5. Violazione e falsa applicazione: dell’art. 34 della l.r. 10 agosto 1985, n.
37 e degli artt. 5 e seguenti della l. 28 gennaio 1977, n. 10.
6. Infondatezza della pretesa.
Il Comune di Mazzarino, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in
giudizio.
Con ordinanza n. 630 del 28 febbraio 1995 l’istanza cautelare è stata accolta.
Con ordinanza presidenziale n. 123 del 6 maggio 1995 sono stati disposti
incombenti istruttori, che sono stati eseguiti il giorno 31 successivo.
Alla pubblica udienza del 7 aprile 2009, su conforme richiesta del difensore dei
ricorrenti, il gravame è stato posto in decisione.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto il
provvedimento (datato 21 novembre 1994), con il quale il Comune di Mazzarino ha
richiesto ai ricorrenti l’integrazione degli oneri di urbanizzazione relativi ad
una concessione edilizia precedentemente rilasciata (il 18 aprile 1990), nonché
la deliberazione commissariale, adottata in data 11 ottobre 1993, avente ad
oggetto l’adeguamento, ai sensi dell’art. 34 l.r. 10 agosto 1985, n. 37, degli
oneri di urbanizzazione per gli anni 1986 - 1993.
Con i primi cinque motivi di gravame, che per la loro connessione possono essere
esaminati congiuntamente, si deduce - essenzialmente - l’illegittimità di una
determinazione retroattiva degli oneri di urbanizzazione, in quanto contrastante
con i principi generali dell’ordinamento in materia di efficacia nel tempo degli
atti amministrativi, nonché con l’art. 34 della l.r. 10 agosto 1985, n. 37, come
modificato dall’art. 14 della l.r. 7 giugno 1994, n. 19.
La doglianza è fondata, alla luce del consolidato e condiviso orientamento
giurisprudenziale, seguito anche da questo TAR (per tutte e solo per citare le
più recenti CGA, sez. giur., 14 gennaio 2009, n. 7 e 2 marzo 2007, n. 64; T.A.R.
Sicilia Palermo, I, 10 marzo 2009, n. 602, 16 gennaio 2007, n. 726, 21 agosto
2006, n. 1832, 2 gennaio 2004, n. 1, 3 aprile 2002, n. 879), secondo il quale la
regola fondamentale in materia di quantificazione degli oneri de quibus è
che la scelta tecnico discrezionale dell’Amministrazione deve precedere e non
seguire il rilascio della concessione edilizia, in quanto gli effetti e gli
oneri derivanti dalla stessa devono essere ben noti al richiedente, il quale,
tenuto conto dell’esborso economico da affrontare, potrebbe anche rinunziare al
programma costruttivo ipotizzato.
Ne deriva la illegittimità di richieste di integrazione successive al rilascio
della concessione edilizia, che esporrebbero il privato a conseguenze idonee ad
incidere pesantemente sulla sua sfera economica, nella considerazione, fra
l’altro, della necessità di garantire la correttezza del rapporto intercorrente
tra la Pubblica Amministrazione ed il privato, soprattutto allorquando la
tempestiva conoscenza degli oneri discrezionalmente imposti possa indirizzare in
un senso, piuttosto che in un altro, le scelte dell’operatore economico.
Nelle numerose sentenze, con le quali questa Sezione si è pronunciata sulla
delineata questione (tra le tante, nn. 405/93, 588/95, 1358/96, 2117/97,
865/2002 e 1/2004), si è osservato che, sebbene il termine del 31 dicembre di
ogni anno, prescritto dall’art. 34 della l.r. n. 37/1985, nel testo all’epoca
vigente, per l’aggiornamento da parte dei Comuni degli oneri di urbanizzazione,
non abbia carattere perentorio - risultando, pertanto, legittime le
quantificazioni disposte con atto successivo - è pur vero che lo stesso può
avere effetto sulle concessioni edilizie già rilasciate esclusivamente qualora
in tali atti sia stata inserita l’espressa clausola: “salvo conguaglio”.
In assenza di tale previsione, una eventuale riquantificazione degli oneri di
urbanizzazione può, pertanto ammettersi, solo nel caso di correzione di errori
riconoscibili, sulla base di parametri certi e predefiniti.
Nella specie, il Comune di Mazzarino, dopo avere adeguato “ora per allora” gli
oneri di urbanizzazione, ha illegittimamente preteso il pagamento di una
integrazione delle somme già quantificate e versate dai ricorrenti per una
concessione edilizia rilasciata in precedenza all’adeguamento degli oneri, senza
che tale atto contenesse alcuna previsione, seppur ipotetica, di successivi
conguagli.
Sulla base dei principi esposti, mentre non risulta illegittimo in sé il
provvedimento commissariale di adeguamento retroattivo degli oneri concessori
(i.e. deliberazione n. 297 dell’11 ottobre 1993), in quanto intervenuto sotto la
vigenza dell’originaria versione dell’art. 34 della l.r. n. 35/1985, è
illegittimo l’impugnato provvedimento di richiesta del pagamento di un
conguaglio delle somme già quantificate e versate.
Concludendo, assorbito l’ulteriore motivo dedotto, in forza di quanto suesposto,
il ricorso va accolto in parte, e, per l’effetto, va annullato l’impugnato
provvedimento di richiesta di pagamento di ulteriori oneri concessori.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio, anche in
considerazione del comportamento processuale dell’Amministrazione intimata, che
ha ritenuto di non costituirsi nel presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Prima, accoglie in parte il
ricorso in epigrafe come precisato in motivazione e, per l’effetto, annulla
l’impugnato provvedimento di richiesta di pagamento di ulteriori oneri
concessori.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 07/04/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giallombardo, Presidente
Nicola Maisano, Primo Referendario
Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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