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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 29 aprile 2009, n. 774



URBANISTICA ED EDILIZIA - Oneri di urbanizzazione - Quantificazione - Richieste di integrazione successive al rilascio della concessione edilizia - Illegittimità. La regola fondamentale in materia di quantificazione degli oneri di urbanizzazione è che la scelta tecnico discrezionale dell’Amministrazione deve precedere e non seguire il rilascio della concessione edilizia, in quanto gli effetti e gli oneri derivanti dalla stessa devono essere ben noti al richiedente, il quale, tenuto conto dell’esborso economico da affrontare, potrebbe anche rinunziare al programma costruttivo ipotizzato. Ne deriva la illegittimità di richieste di integrazione successive al rilascio della concessione edilizia, che esporrebbero il privato a conseguenze idonee ad incidere pesantemente sulla sua sfera economica, nella considerazione, fra l’altro, della necessità di garantire la correttezza del rapporto intercorrente tra la Pubblica Amministrazione ed il privato, soprattutto allorquando la tempestiva conoscenza degli oneri discrezionalmente imposti possa indirizzare in un senso, piuttosto che in un altro, le scelte dell’operatore economico. Pres. Giallombardo, Est. Lento - C.S. e altro (avv.ti Lo Presti e Cannata) c. Comune di Mazzarino (n.c.). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 29/04/2009, n. 774

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00774/2009 REG.SEN.
N. 00594/1995 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso R.G. N. 594/1995 proposto da CANNIZZARO Salvatore e Puglisi Giuseppa, rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’avv. Giacomo Lo Presti e dall’avv. Giorgio Cannata, elettivamente domiciliato in Palermo, via Resuttana, n. 366, presso lo studio dell’avv. Tommaso D’Angelo;
 

contro
 

il Comune di Mazzarino, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
 

PER L’ANNULLAMENTO
 

1. della nota prot. n. 17546 del 21 novembre 1994, notificata il giorno 29 successivo, con la quale è stato richiesto il pagamento, quale integrazione degli oneri di urbanizzazione, di £. 5.785.169 per la concessione edilizia n. 20 del 18 aprile 1990;

2. della deliberazione del commissario straordinario n. 297 dell’11 ottobre 1993, avente ad oggetto “Adeguamento oneri di urbanizzazione art. 34 l.r. 10 agosto 1985, n. 37;

3. della deliberazione consiliare n. 25 del 28 febbraio 1994, avente ad oggetto la ratifica del provvedimento citato sub 2);

4. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l’ordinanza n. 630 del 28 febbraio 1995;

Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 123 del 6 maggio 1995, eseguita il giorno 31 successivo;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il primo referendario Aurora Lento;

Udito, alla pubblica udienza del 7 aprile 2009, l’avv. Giorgio Cannata per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato:
 

FATTO
 

Con gravame, notificato il 18 gennaio 1995 e depositato il 7 febbraio successivo, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato la nota prot. n. 17546 del 21 novembre 1994, con la quale è stato loro richiesto il pagamento, quale integrazione degli oneri di urbanizzazione, di £. 5.785.169 per la concessione edilizia n. 20 del 18 aprile 1990.

Hanno, altresì, impugnato la deliberazione commissariale n. 297 dell’11 ottobre 1993, con la quale sono stati adeguati, ai sensi dell’art. 34 l.r. 10 agosto 1985, n. 37, gli oneri di urbanizzazione per gli anni 1986 - 1993.

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tali atti per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione: dell’art. 34 della l.r. 10 agosto 1985, n. 37; dell’art. 36, comma 5, della l.r. 27 dicembre 1978, n. 71; degli artt. 10 e 11 delle disp. prel. c.c..

2. Violazione e falsa applicazione: dell’art. 34 della l.r. 10 agosto 1985, n. 37 e dei principi giuridici in materia di efficacia temporale ed irretroattività degli atti amministrativi.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della l.r. 7 giugno 1994, n. 19. Infondatezza della pretesa.

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della l.r. 7 giugno 1994, n. 19. Violazione del principio tempus regit actum.

5. Violazione e falsa applicazione: dell’art. 34 della l.r. 10 agosto 1985, n. 37 e degli artt. 5 e seguenti della l. 28 gennaio 1977, n. 10.

6. Infondatezza della pretesa.

Il Comune di Mazzarino, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 630 del 28 febbraio 1995 l’istanza cautelare è stata accolta.

Con ordinanza presidenziale n. 123 del 6 maggio 1995 sono stati disposti incombenti istruttori, che sono stati eseguiti il giorno 31 successivo.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2009, su conforme richiesta del difensore dei ricorrenti, il gravame è stato posto in decisione.
 

DIRITTO
 

La controversia ha ad oggetto il provvedimento (datato 21 novembre 1994), con il quale il Comune di Mazzarino ha richiesto ai ricorrenti l’integrazione degli oneri di urbanizzazione relativi ad una concessione edilizia precedentemente rilasciata (il 18 aprile 1990), nonché la deliberazione commissariale, adottata in data 11 ottobre 1993, avente ad oggetto l’adeguamento, ai sensi dell’art. 34 l.r. 10 agosto 1985, n. 37, degli oneri di urbanizzazione per gli anni 1986 - 1993.

Con i primi cinque motivi di gravame, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, si deduce - essenzialmente - l’illegittimità di una determinazione retroattiva degli oneri di urbanizzazione, in quanto contrastante con i principi generali dell’ordinamento in materia di efficacia nel tempo degli atti amministrativi, nonché con l’art. 34 della l.r. 10 agosto 1985, n. 37, come modificato dall’art. 14 della l.r. 7 giugno 1994, n. 19.

La doglianza è fondata, alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, seguito anche da questo TAR (per tutte e solo per citare le più recenti CGA, sez. giur., 14 gennaio 2009, n. 7 e 2 marzo 2007, n. 64; T.A.R. Sicilia Palermo, I, 10 marzo 2009, n. 602, 16 gennaio 2007, n. 726, 21 agosto 2006, n. 1832, 2 gennaio 2004, n. 1, 3 aprile 2002, n. 879), secondo il quale la regola fondamentale in materia di quantificazione degli oneri de quibus è che la scelta tecnico discrezionale dell’Amministrazione deve precedere e non seguire il rilascio della concessione edilizia, in quanto gli effetti e gli oneri derivanti dalla stessa devono essere ben noti al richiedente, il quale, tenuto conto dell’esborso economico da affrontare, potrebbe anche rinunziare al programma costruttivo ipotizzato.

Ne deriva la illegittimità di richieste di integrazione successive al rilascio della concessione edilizia, che esporrebbero il privato a conseguenze idonee ad incidere pesantemente sulla sua sfera economica, nella considerazione, fra l’altro, della necessità di garantire la correttezza del rapporto intercorrente tra la Pubblica Amministrazione ed il privato, soprattutto allorquando la tempestiva conoscenza degli oneri discrezionalmente imposti possa indirizzare in un senso, piuttosto che in un altro, le scelte dell’operatore economico.

Nelle numerose sentenze, con le quali questa Sezione si è pronunciata sulla delineata questione (tra le tante, nn. 405/93, 588/95, 1358/96, 2117/97, 865/2002 e 1/2004), si è osservato che, sebbene il termine del 31 dicembre di ogni anno, prescritto dall’art. 34 della l.r. n. 37/1985, nel testo all’epoca vigente, per l’aggiornamento da parte dei Comuni degli oneri di urbanizzazione, non abbia carattere perentorio - risultando, pertanto, legittime le quantificazioni disposte con atto successivo - è pur vero che lo stesso può avere effetto sulle concessioni edilizie già rilasciate esclusivamente qualora in tali atti sia stata inserita l’espressa clausola: “salvo conguaglio”.

In assenza di tale previsione, una eventuale riquantificazione degli oneri di urbanizzazione può, pertanto ammettersi, solo nel caso di correzione di errori riconoscibili, sulla base di parametri certi e predefiniti.

Nella specie, il Comune di Mazzarino, dopo avere adeguato “ora per allora” gli oneri di urbanizzazione, ha illegittimamente preteso il pagamento di una integrazione delle somme già quantificate e versate dai ricorrenti per una concessione edilizia rilasciata in precedenza all’adeguamento degli oneri, senza che tale atto contenesse alcuna previsione, seppur ipotetica, di successivi conguagli.

Sulla base dei principi esposti, mentre non risulta illegittimo in sé il provvedimento commissariale di adeguamento retroattivo degli oneri concessori (i.e. deliberazione n. 297 dell’11 ottobre 1993), in quanto intervenuto sotto la vigenza dell’originaria versione dell’art. 34 della l.r. n. 35/1985, è illegittimo l’impugnato provvedimento di richiesta del pagamento di un conguaglio delle somme già quantificate e versate.

Concludendo, assorbito l’ulteriore motivo dedotto, in forza di quanto suesposto, il ricorso va accolto in parte, e, per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento di richiesta di pagamento di ulteriori oneri concessori.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio, anche in considerazione del comportamento processuale dell’Amministrazione intimata, che ha ritenuto di non costituirsi nel presente giudizio.
 

P.Q.M.
 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Prima, accoglie in parte il ricorso in epigrafe come precisato in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di richiesta di pagamento di ulteriori oneri concessori.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 07/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giallombardo, Presidente

Nicola Maisano, Primo Referendario

Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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