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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 29 aprile 2009, n. 792
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Translatio iudicii - Sentenza
C.C. n. 77/2007 - Termine per la riassunzione innanzi al giudice competente -
Sei mesi - Applicazione analogica dell’art. 50 c.p.c.- Fissazione del termine da
parte del giudice a quo - Esclusione. A seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 77 del 2007, gli effetti sostanziali e processuali della
domanda rivolta ad un Giudice che si sia dichiarato sfornito di giurisdizione
restano salvi nel processo di riassunzione di fronte al Giudice ritenuto
competente, così come succede, in forza dell’art. 50 c.p.c., nel caso in cui il
processo civile venga riassunto a seguito di declinatoria della propria
competenza da parte del Giudice ordinario. Perché ciò accada è necessario,
tuttavia, che la translatio iudicii avvenga entro un dato termine -oltre
il quale gli effetti dell’originaria domanda non possono più ritenersi
conservati- , che, allo stato attuale deve ritenersi quello di sei mesi dalla
comunicazione della sentenza stabilito dal citato articolo 50 c.p.c. Non è
condivisibile l’impostazione per cui nella propria pronuncia declinatoria il
giudice che sia stato adito per errore dovrebbe fissare un termine di
riassunzione alla parte attrice, in quanto, così facendo, il Giudice a quo
vincolerebbe a tale osservanza anche il Giudice ad quem, appartenente ad
un ordine giurisdizionale diverso. Vero è che, così potrebbero anche essere
incoraggiate, in ipotesi, elusioni del termine decadenziale di sessanta giorni
previsto dall’art. 21 L. 1034\1971 per l’instaurazione dell’ordinario giudizio
di legittimità davanti al Giudice Amministrativo, tuttavia, allo stato, non
risulta che il legislatore sia intervenuto a disciplinare -così come auspicato
dal Giudice delle leggi nella pronuncia citata- la materia, sicchè
all’interprete altro non è dato che applicare in via analogica l’art. 50 c.p.c.
Pres. Giallombardo, Est. Sinatra - A.E. (avv. Dell’Oglio) c. A.U.S.L. n. 6 di
Palermo (n.c.).
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 29/04/2009, n.
792
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00792/2009 REG.SEN.
N. 01490/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 1490\2006 proposto da ALAIMO EMILIA, rappresentata e difesa
dall’Avv. Rosario Dell’Oglio nel cui studio è elettivamente domiciliata in
Palermo, via Pirandello n. 4, come da procura a margine del ricorso;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6
di Palermo in persona del Legale rapp. p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti di
Puleo Maria Cecilia, non costituita
in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della deliberazione n. 682 del
5.3.2003 recante l’esclusione della ricorrente dalla selezione interna per
titoli ed esami per la copertura n. n. 8 posti di collaboratore professionale
esperto sanitario;
- della deliberazione n. 3397 del 29.11.2002, recante la nomina a vincitrice con
riserva della ricorrente;
- della determina n. 204 del 24.2.2006, recante presa d’atto della sentenza del
Tribunale di Palermo - Giudice del lavoro n. 2700\05.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/02/2009 il Primo referendario
Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe,
notificato il 24 giugno 2006 e depositato il 19 luglio successivo, la
ricorrente, dipendente dell’AUSL n. 6 di Palermo con la qualifica di operatore
professionale di I categoria - coordinatore - capo sala, espone di avere
partecipato alla selezione interna per titoli ed esami, indetta con bando del
23.4.2001, per l’accesso al profilo professionale di collaboratore sanitario
esperto (categoria DS) del ruolo sanitario; di essere stata dichiarata,
all’esito di tale selezione, vincitrice con riserva, in attesa della produzione
del certificato di iscrizione all’Albo degli infermieri professionali; che tale
riserva era stata poi sciolta in senso negativo per i suoi interessi, in quanto
l’Amministrazione aveva ritenuto che il possesso di quell’iscrizione dovesse
risalire alla data di scadenza del bando della selezione, e non a data
successiva (come l’AUSL aveva giudicato dell’iscrizione della sig.ra Alaimo);
che ella aveva, allora, adito il Giudice ordinario per sentire dichiarare
illegittimi, e quindi disapplicare, gli atti con cui l’AUSL aveva determinato la
sua esclusione dalla selezione in parola, nonché per sentire dichiarare la sua
condizione di vincitrice della stessa; ma che, con sentenza n. 2700\05 del 16
giugno 2005, depositata in cancelleria il 12 settembre 2005, il Tribunale di
Palermo in funzione di Giudice del lavoro aveva declinato la propria
giurisdizione, ritenendo che la giurisdizione sulla controversia appartenesse al
Giudice amministrativo.
La sig.ra Alaimo, pertanto, ha proposto ricorso a questo T.A.R., cui ha chiesto
l’annullamento degli atti in epigrafe per violazione ed errata interpretazione
delle clausole del bando e del CCNL 1998\2001, ingiustificata disparità di
trattamento, violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità, buon
andamento, efficienza, par condicio, chiarezza, trasparenza, affidamento
e buona fede, violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale del
30.1.1982.
L’AUSL n. 6 e la controinteressata, regolarmente intimate, non si sono
costituite in giudizio.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2009 il ricorso è stato posto in
decisione.
DIRITTO
1. - Deve essere evidenziato, in
primo luogo, che il ricorso in esame è ricevibile pur essendo stato proposto
davanti al Giudice Amministrativo ben oltre il termine di sessanta giorni dalla
piena conoscenza, da parte della ricorrente, degli atti lesivi per la sua sfera
giuridica.
Al riguardo è opportuno evidenziare nuovamente che si tratta di atti relativi ad
una selezione interna per l’accesso al profilo professionale superiore, la cui
legittimità era stata precedentemente contestata dalla sig.ra Alaimo (nei limiti
in cui ciò è possibile di fronte al G.O., ossia in chiave di richiesta di
disapplicazione) con ricorso davanti al Giudice del lavoro di Palermo.
Tuttavia, la ricevibilità del presente ricorso non deve discendere -come
ipotizzato dalla ricorrente- dall’applicazione dell’istituto dell’errore
scusabile e dalla conseguente rimessione in termini, bensì, a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2007, dal principio per cui gli
effetti sostanziali e processuali della domanda rivolta ad un Giudice che si sia
dichiarato sfornito di giurisdizione restano salvi nel processo di riassunzione
di fronte al Giudice ritenuto competente, così come succede, in forza dell’art.
50 c.p.c., nel caso in cui il processo civile venga riassunto a seguito di
declinatoria della propria competenza (intesa, qui, come misura interna di una
stessa giurisdizione) da parte del Giudice ordinario.
Perché ciò accada è necessario, tuttavia, che la translatio iudicii
avvenga entro un dato termine -oltre il quale gli effetti dell’originaria
domanda non possono più ritenersi conservati- , che, allo stato attuale deve
ritenersi quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stabilito dal
citato articolo 50 c.p.c. Il Collegio, in proposito, non ritiene condivisibile
(in ciò confortato dalla sentenza della Corte Costituzionale citata e da Cons.
Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1606) l’impostazione per cui nella propria
pronuncia declinatoria il giudice che sia stato adito per errore dovrebbe
fissare un termine di riassunzione alla parte attrice, in quanto, così facendo,
il Giudice a quo vincolerebbe a tale osservanza anche il Giudice ad
quem, appartenente ad un ordine giurisdizionale diverso.
Vero è che, seguendo l’impostazione prospettata da questo T.A.R. potrebbero
anche essere incoraggiate, in ipotesi, elusioni del termine decadenziale di
sessanta giorni previsto dall’art. 21 L. 1034\1971 per l’instaurazione
dell’ordinario giudizio di legittimità davanti al Giudice Amministrativo
(termine che, prima di Corte Cost. n. 77\2007, si faceva decorrere dalla
pubblicazione della sentenza del Giudice ordinario declinatoria di quella
giurisdizione al fine di ravvisare l’applicabilità della rimessione in termini
per errore scusabile).
Tuttavia, allo stato, non risulta che il legislatore sia intervenuto a
disciplinare -così come auspicato dal Giudice delle leggi nella pronuncia
citata- la materia, sicchè all’interprete altro non è dato che applicare in via
analogica l’art. 50 c.p.c.
Orbene, nel caso in esame non emerge dagli atti del giudizio se, ed in quale
data, la sentenza n. 2700\05 del Giudice del lavoro di Palermo sia stata
notificata ad istanza di parte alla sig.ra Alaimo, né quando essa sia stata
comunicata ad opera della competente Cancelleria.
Risulta, invece, che l’AUSL n. 6 ha preso atto di tale decisione con
determinazione del Direttore del dipartimento risorse umane n. 204 del
24.2.2006, comunicata alla ricorrente con lettera raccomandata datata 7.3.2006
ma inviata (come da timbro postale) il 24.4.2006; sicchè il presente ricorso,
notificato entro i sei mesi da tale data, deve ritenersi tempestivo.
2. - Esso, tuttavia, è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice
amministrativo, risultando competente a conoscere della pretesa della ricorrente
il Giudice ordinario.
Invero, emerge proprio dalla sentenza n. 2700\05 del Giudice del lavoro di
Palermo che la sig.ra Alaimo aspirava all’accesso al profilo professionale di
collaboratore sanitario esperto, ascritto alla categoria DS del ruolo sanitario,
allorchè risultava inquadrata nella medesima categoria contrattuale (D), con il
profilo 3, secondo il CCNL del comparto Sanità 1998\2001 (cfr. pag. 4 della
citata sentenza).
Tale circostanza, espressamente affermata, non ha impedito al G.O. di declinare
la propria giurisdizione sulla scorta della motivazione che è dato di leggere in
quella pronuncia.
Il Collegio, tuttavia, non può esimersi dal rilevare che, secondo consolidata e
condivisibile impostazione giurisprudenziale, le procedure selettive interne che
danno accesso a profili superiori della medesima categoria contrattuale si
sottraggono alla giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo e
devono essere ascritte alla giurisdizione del Giudice ordinario, posto che tali
progressioni sono affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con
i poteri del datore di lavoro privato, sia che riguardino l'acquisizione di
posizioni più elevate meramente retributive, sia il conferimento di qualifiche
superiori (Cassazione civile , sez. un., 30 ottobre 2008 , n. 26016; Consiglio
Stato , sez. V, 08 luglio 2008 , n. 3399; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 06 giugno
2008 , n. 5581).
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso in esame per carenza di giurisdizione
amministrativa, posto che trattasi di controversia che deve essere devoluta al
Giudice ordinario.
3. - Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, in assenza di costituzione
dell’Amministrazione e della controinteressata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso in
epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24/02/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giallombardo, Presidente
Salvatore Veneziano, Consigliere
Achille Sinatra, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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