AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 29 aprile 2009, n. 792



DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Translatio iudicii - Sentenza C.C. n. 77/2007 - Termine per la riassunzione innanzi al giudice competente - Sei mesi - Applicazione analogica dell’art. 50 c.p.c.- Fissazione del termine da parte del giudice a quo - Esclusione. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2007, gli effetti sostanziali e processuali della domanda rivolta ad un Giudice che si sia dichiarato sfornito di giurisdizione restano salvi nel processo di riassunzione di fronte al Giudice ritenuto competente, così come succede, in forza dell’art. 50 c.p.c., nel caso in cui il processo civile venga riassunto a seguito di declinatoria della propria competenza da parte del Giudice ordinario. Perché ciò accada è necessario, tuttavia, che la translatio iudicii avvenga entro un dato termine -oltre il quale gli effetti dell’originaria domanda non possono più ritenersi conservati- , che, allo stato attuale deve ritenersi quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stabilito dal citato articolo 50 c.p.c. Non è condivisibile l’impostazione per cui nella propria pronuncia declinatoria il giudice che sia stato adito per errore dovrebbe fissare un termine di riassunzione alla parte attrice, in quanto, così facendo, il Giudice a quo vincolerebbe a tale osservanza anche il Giudice ad quem, appartenente ad un ordine giurisdizionale diverso. Vero è che, così potrebbero anche essere incoraggiate, in ipotesi, elusioni del termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 21 L. 1034\1971 per l’instaurazione dell’ordinario giudizio di legittimità davanti al Giudice Amministrativo, tuttavia, allo stato, non risulta che il legislatore sia intervenuto a disciplinare -così come auspicato dal Giudice delle leggi nella pronuncia citata- la materia, sicchè all’interprete altro non è dato che applicare in via analogica l’art. 50 c.p.c. Pres. Giallombardo, Est. Sinatra - A.E. (avv. Dell’Oglio) c. A.U.S.L. n. 6 di Palermo (n.c.). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 29/04/2009, n. 792

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00792/2009 REG.SEN.
N. 01490/2006 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso R.G. n. 1490\2006 proposto da ALAIMO EMILIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Rosario Dell’Oglio nel cui studio è elettivamente domiciliata in Palermo, via Pirandello n. 4, come da procura a margine del ricorso;
 

contro
 

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 di Palermo in persona del Legale rapp. p.t., non costituita in giudizio;
 

nei confronti di
 

Puleo Maria Cecilia, non costituita in giudizio;
 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
 

- della deliberazione n. 682 del 5.3.2003 recante l’esclusione della ricorrente dalla selezione interna per titoli ed esami per la copertura n. n. 8 posti di collaboratore professionale esperto sanitario;

- della deliberazione n. 3397 del 29.11.2002, recante la nomina a vincitrice con riserva della ricorrente;

- della determina n. 204 del 24.2.2006, recante presa d’atto della sentenza del Tribunale di Palermo - Giudice del lavoro n. 2700\05.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/02/2009 il Primo referendario Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 24 giugno 2006 e depositato il 19 luglio successivo, la ricorrente, dipendente dell’AUSL n. 6 di Palermo con la qualifica di operatore professionale di I categoria - coordinatore - capo sala, espone di avere partecipato alla selezione interna per titoli ed esami, indetta con bando del 23.4.2001, per l’accesso al profilo professionale di collaboratore sanitario esperto (categoria DS) del ruolo sanitario; di essere stata dichiarata, all’esito di tale selezione, vincitrice con riserva, in attesa della produzione del certificato di iscrizione all’Albo degli infermieri professionali; che tale riserva era stata poi sciolta in senso negativo per i suoi interessi, in quanto l’Amministrazione aveva ritenuto che il possesso di quell’iscrizione dovesse risalire alla data di scadenza del bando della selezione, e non a data successiva (come l’AUSL aveva giudicato dell’iscrizione della sig.ra Alaimo); che ella aveva, allora, adito il Giudice ordinario per sentire dichiarare illegittimi, e quindi disapplicare, gli atti con cui l’AUSL aveva determinato la sua esclusione dalla selezione in parola, nonché per sentire dichiarare la sua condizione di vincitrice della stessa; ma che, con sentenza n. 2700\05 del 16 giugno 2005, depositata in cancelleria il 12 settembre 2005, il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del lavoro aveva declinato la propria giurisdizione, ritenendo che la giurisdizione sulla controversia appartenesse al Giudice amministrativo.

La sig.ra Alaimo, pertanto, ha proposto ricorso a questo T.A.R., cui ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe per violazione ed errata interpretazione delle clausole del bando e del CCNL 1998\2001, ingiustificata disparità di trattamento, violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità, buon andamento, efficienza, par condicio, chiarezza, trasparenza, affidamento e buona fede, violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale del 30.1.1982.

L’AUSL n. 6 e la controinteressata, regolarmente intimate, non si sono costituite in giudizio.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2009 il ricorso è stato posto in decisione.
 

DIRITTO
 

1. - Deve essere evidenziato, in primo luogo, che il ricorso in esame è ricevibile pur essendo stato proposto davanti al Giudice Amministrativo ben oltre il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza, da parte della ricorrente, degli atti lesivi per la sua sfera giuridica.

Al riguardo è opportuno evidenziare nuovamente che si tratta di atti relativi ad una selezione interna per l’accesso al profilo professionale superiore, la cui legittimità era stata precedentemente contestata dalla sig.ra Alaimo (nei limiti in cui ciò è possibile di fronte al G.O., ossia in chiave di richiesta di disapplicazione) con ricorso davanti al Giudice del lavoro di Palermo.

Tuttavia, la ricevibilità del presente ricorso non deve discendere -come ipotizzato dalla ricorrente- dall’applicazione dell’istituto dell’errore scusabile e dalla conseguente rimessione in termini, bensì, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2007, dal principio per cui gli effetti sostanziali e processuali della domanda rivolta ad un Giudice che si sia dichiarato sfornito di giurisdizione restano salvi nel processo di riassunzione di fronte al Giudice ritenuto competente, così come succede, in forza dell’art. 50 c.p.c., nel caso in cui il processo civile venga riassunto a seguito di declinatoria della propria competenza (intesa, qui, come misura interna di una stessa giurisdizione) da parte del Giudice ordinario.

Perché ciò accada è necessario, tuttavia, che la translatio iudicii avvenga entro un dato termine -oltre il quale gli effetti dell’originaria domanda non possono più ritenersi conservati- , che, allo stato attuale deve ritenersi quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stabilito dal citato articolo 50 c.p.c. Il Collegio, in proposito, non ritiene condivisibile (in ciò confortato dalla sentenza della Corte Costituzionale citata e da Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1606) l’impostazione per cui nella propria pronuncia declinatoria il giudice che sia stato adito per errore dovrebbe fissare un termine di riassunzione alla parte attrice, in quanto, così facendo, il Giudice a quo vincolerebbe a tale osservanza anche il Giudice ad quem, appartenente ad un ordine giurisdizionale diverso.

Vero è che, seguendo l’impostazione prospettata da questo T.A.R. potrebbero anche essere incoraggiate, in ipotesi, elusioni del termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 21 L. 1034\1971 per l’instaurazione dell’ordinario giudizio di legittimità davanti al Giudice Amministrativo (termine che, prima di Corte Cost. n. 77\2007, si faceva decorrere dalla pubblicazione della sentenza del Giudice ordinario declinatoria di quella giurisdizione al fine di ravvisare l’applicabilità della rimessione in termini per errore scusabile).

Tuttavia, allo stato, non risulta che il legislatore sia intervenuto a disciplinare -così come auspicato dal Giudice delle leggi nella pronuncia citata- la materia, sicchè all’interprete altro non è dato che applicare in via analogica l’art. 50 c.p.c.

Orbene, nel caso in esame non emerge dagli atti del giudizio se, ed in quale data, la sentenza n. 2700\05 del Giudice del lavoro di Palermo sia stata notificata ad istanza di parte alla sig.ra Alaimo, né quando essa sia stata comunicata ad opera della competente Cancelleria.

Risulta, invece, che l’AUSL n. 6 ha preso atto di tale decisione con determinazione del Direttore del dipartimento risorse umane n. 204 del 24.2.2006, comunicata alla ricorrente con lettera raccomandata datata 7.3.2006 ma inviata (come da timbro postale) il 24.4.2006; sicchè il presente ricorso, notificato entro i sei mesi da tale data, deve ritenersi tempestivo.

2. - Esso, tuttavia, è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, risultando competente a conoscere della pretesa della ricorrente il Giudice ordinario.

Invero, emerge proprio dalla sentenza n. 2700\05 del Giudice del lavoro di Palermo che la sig.ra Alaimo aspirava all’accesso al profilo professionale di collaboratore sanitario esperto, ascritto alla categoria DS del ruolo sanitario, allorchè risultava inquadrata nella medesima categoria contrattuale (D), con il profilo 3, secondo il CCNL del comparto Sanità 1998\2001 (cfr. pag. 4 della citata sentenza).

Tale circostanza, espressamente affermata, non ha impedito al G.O. di declinare la propria giurisdizione sulla scorta della motivazione che è dato di leggere in quella pronuncia.

Il Collegio, tuttavia, non può esimersi dal rilevare che, secondo consolidata e condivisibile impostazione giurisprudenziale, le procedure selettive interne che danno accesso a profili superiori della medesima categoria contrattuale si sottraggono alla giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo e devono essere ascritte alla giurisdizione del Giudice ordinario, posto che tali progressioni sono affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato, sia che riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia il conferimento di qualifiche superiori (Cassazione civile , sez. un., 30 ottobre 2008 , n. 26016; Consiglio Stato , sez. V, 08 luglio 2008 , n. 3399; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 06 giugno 2008 , n. 5581).

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso in esame per carenza di giurisdizione amministrativa, posto che trattasi di controversia che deve essere devoluta al Giudice ordinario.

3. - Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, in assenza di costituzione dell’Amministrazione e della controinteressata.
 

P.Q.M.
 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giallombardo, Presidente

Salvatore Veneziano, Consigliere

Achille Sinatra, Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it