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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 29 aprile 2009, n. 804
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Provvedimenti contingibili e urgenti - Competenza
del Sindaco - Regione Siciliana - Normativa. Dapprima l’art. 69 l.r. n.
16/63, recante l’Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana e, successivamente, tanto l’art. 38 l. n. 142/1990 che l’art. 54
d.lgs. n. 267/2000, per come recepiti nella Regione Siciliana (v., da ultimo,
l’art. 679 del Testo coordinato delle disposizioni regionali relative
all’ordinamento degli enti locali), sia pur con formulazioni leggermente
diversificate, riconoscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti
contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità dei cittadini. Pres. Adamo, Est. Cabrini - G.C.G. (avv.ti
Cutaia e Cutaia) c. Comune di Palma di Montechiaro e altro (n.c.).
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 29/04/2009, n.
804
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00804/2009 REG.SEN.
N. 02352/2004 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2352 del 2004, proposto da Gallo Carmela
Gemma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Alberto Cutaia e Daniele Cutaia, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Armando Buttitta, sito in Palermo, Piazza
Sacro Cuore, n. 3;
contro
- il Comune di Palma di Montechiaro,
in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- il Dirigente pro tempore dell’Ufficio tecnico comunale del Comune di
Palma di Montechiaro, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Di Miceli Francesco, rappresentato e
difeso dall’Avv. Gaetano Caponnetto, ed elettivamente domiciliato in Palermo,
via Dante, n. 55, presso lo studio dell’Avv. Francesco Di Trapani;
Per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- dell’ordinanza resa dal Dirigente
dell’U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro n. 15 del 26-27/1/2004,
notificata in data 2/2/2004, con la quale è stato ordinato alla ricorrente di
sgomberare immediatamente il fabbricato di sua proprietà sito in C.da Crocilli,
in Marina di Palma, inibendo l’accesso ai luoghi;
- dell’ordinanza resa dal Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Palma di
Montechiaro n. 40 del 20/2/2004, notificata in data 13/3/2004, con la quale
veniva disposta la reiterazione dell’ordinanza n. 15/2004;
- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente o successivo, comunque
connesso a quelli impugnati;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato Di Miceli
Francesco;
Vista l’ordinanza sospensiva del T.a.r. Palermo - Sez. II, n. 1083/2004;
Viste le memorie difensive depositate in giudizio dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del giorno 27/3/2009, il Consigliere
Federica Cabrini, ed udito il difensore della ricorrente presente, come da
verbale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data
30/3/2004 e depositato in data 13/4/2004, la ricorrente ha chiesto
l’annullamento degli atti in epigrafe indicati esponendo di essere proprietaria
di un fondo sito nella zona costiera del Comune di Palma di Montechiaro,
confinante con altro fondo di proprietà del controinteressato, tale sig. Di
Miceli Francesco.
Si assume in ricorso che a causa di alcune opere di sbancamento effettuate dal
sig. Di Miceli, il costone posto a lato est - a confine con la proprietà della
ricorrente - ha subito uno scivolamento, dal che ne è derivato che alcuni massi
che insistevano sulla proprietà della sig.ra Gallo sono scivolati sul fondo del
sig. Di Miceli.
Si lamenta che inopinatamente il Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale del
Comune di Palma di Montechiaro, con provvedimento n. 15/2004, ha ordinato alla
sig.ra Gallo di sgomberare immediatamente i luoghi, di ripristinarne lo stato
originario degli stessi e di presentare un progetto di risanamento ambientale
per il recupero del pendio di cui trattasi.
Con successiva ordinanza n. 40/2004 è stato disposto il mantenimento
dell’interdizione all’accesso ai luoghi ed è stato reiterato il contenuto del
precedente provvedimento.
Avverso gli atti impugnati la ricorrente espone le seguenti censure in diritto:
1) Vizio di incompetenza, atteso che i provvedimenti impugnati hanno natura di
ordinanze contingibili ed urgenti e sono stati emessi sulla base di una
valutazione di rischio per l’incolumità pubblica derivante da un presunto
pericolo di frana che coinvolgerebbe la proprietà della sig.ra Gallo.
L’art. 38 l. n. 142/90 come recepita dalla l.r. n. 48/91, richiamato
nell’ordinanza n. 15/2004, attribuisce la relativa competenza al Sindaco, quale
ufficiale di Governo, e non al Dirigente;
2) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, atteso
che non si comprende quali siano le opere che la sig.ra Gallo avrebbe eseguito e
che avrebbero determinato la situazione di rischio per l’incolumità pubblica.
Le uniche opere che hanno determinato questo rischio sono quelle eseguite dal
controinteressato;
3) Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta,
straripamento, atteso che in data 13/5/2003 con nota prot. n. 12445 l’Ufficio
tecnico comunale, dopo aver effettuato un sopralluogo sul terreno di proprietà
della ricorrente, ha attestato l’assenza di qualsiasi pericolo per la pubblica
incolumità; segue da ciò la contraddittorietà dei provvedimenti impugnati,
laddove affermano l’esatto contrario e per di più impongono un facere,
consistente nel ripristino della situazione quo ante, a carico di un
soggetto che non è quello che ha provocato l’evento dannoso;
4) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti sotto il
profilo dell’inesistenza del pericolo, atteso che l’ordinanza di sgombero è
stata adottata sulla errata considerazione che i luoghi interessati siano
interamente soggetti a pericolo di frana, il che, nei fatti, non è.
Conclude quindi chiedendo l’accoglimento del ricorso e della preliminare istanza
cautelare.
Si è costituito in giudizio il solo controinteressato depositando memoria e
documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1083/2004 il T.a.r. ha accolto la domanda di sospensione
dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Con memoria difensiva depositata in data 10/3/2009 il sig. Di Miceli ha
insistito per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del giorno 27/3/2009, udito il difensore della ricorrente
presente, come da verbale, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che sia
pregiudiziale ed assorbente l’esame del primo motivo di ricorso con il quale si
lamenta il vizio di incompetenza dei provvedimenti impugnati in quanto aventi
natura di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Dirigente dell’Ufficio
tecnico comunale anziché dal Sindaco, e ciò in violazione dell’art. 38 l. n.
142/90, come recepita dalla l.r. n. 48/91.
Il motivo dedotto è fondato.
Invero, dapprima l’art. 69 l.r. n. 16/63, recante l’Ordinamento amministrativo
degli enti locali nella Regione siciliana e, successivamente, tanto l’art. 38 l.
n. 142/1990 che l’art. 54 d.lgs. n. 267/2000, per come recepiti nella Regione
Siciliana (v., da ultimo, l’art. 679 del Testo coordinato delle disposizioni
regionali relative all’ordinamento degli enti locali), sia pur con formulazioni
leggermente diversificate, riconoscono al Sindaco il potere di adottare
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.
Nel caso di specie l’art. 38 l. n. 142/90 è stato peraltro espressamente
richiamato nell’ordinanza n. 15/2004.
D’altra parte, la natura di tale provvedimento quale ordinanza contingibile ed
urgente emerge anche dalla lettura dell’ampia motivazione che fa più volte
riferimento all’incombente pericolo di frana, nonché al pericolo per la
sicurezza dei proprietari dei due fondi limitrofi e delle persone che in detti
fondi hanno accesso.
Segue da ciò che l’atto è viziato da incompetenza in quanto adottato dal
Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, anziché dal Sindaco.
L’ordinanza n. 40/2004, in quanto reitera la precedente ordinanza n. 15/2004, è
pertanto parimenti viziata.
Alla luce dalle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto per
il vizio di incompetenza e per l’effetto devono essere annullati gli atti
impugnati e deve essere dichiarato competente il Sindaco del Comune di Palma di
Montechiaro a provvedere in ordine alla vicenda di cui trattasi.
Le spese e degli onorari del giudizio seguono il principio della soccombenza nei
confronti dell’Amministrazione comunale e vengono invece dichiarati irripetibili
nei confronti del controinteressato tenuto conto del motivo per il quale è stato
disposto l’annullamento dell’atto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia - Sede di Palermo, Sezione terza, definitivamente
pronunciando sul ricorso proposto come in epigrafe da Gallo Carmela Gemma, lo
accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati rimettendo gli atti
al Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro per le ulteriori determinazioni di
propria competenza.
Condanna il Comune di Palma di Montechiaro al pagamento delle spese processuali
e degli onorari del giudizio che liquida, in favore di Gallo Carmela Gemma, in
complessivi € 1500,00 (Euro millecinquecento e zero centesimi), oltre I.V.A. e
C.P.A., come per legge, ed oltre alla rifusione dell’importo del contributo
unificato.
Dichiara irripetibili le spese e gli onorari del giudizio nei confronti di Di
Miceli Francesco.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27/03/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere, Estensore
Giuseppe La Greca, Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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