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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 29 aprile 2009, n. 806
URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Siciliana - Art. 9 L.R. n. 37/85 - Chiusura
di verande e balconi con strutture precarie - Applicabilità ai porticati -
Esclusione - Necessità di concessione edilizia. L'art. 9 della legge reg.
Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, secondo cui non costituisce aumento di volume la
chiusura di verande e balconi con strutture precarie (cfr. T.A.R. Sicilia, sez.
I, 25 febbraio 2005, n. 232 ), non è invocabile nel caso in cui a servizio del
fabbricato sia stato realizzato un porticato, che, non costituendo intervento di
manutenzione straordinaria né opera pertinenziale, stante la prevalenza del
momento trasformativo innovativo rispetto a quello conservativo, è soggetto a
concessione edilizia, difettando del requisito dell'individualità e
dell'autonoma utilizzabilità (in tal senso, Cassazione penale, sez. III, 21
marzo 1997, n. 4056; T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 17 luglio 2003 , n. 2850;
T.A.R. Lazio, 19 gennaio 2007 , n. 44). Né il porticato può farsi rientrare
nella previsione dell’art. 20 L.R. 4/2003 che, liberalizzando tutta una serie di
opere interne, dispone che “in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non
sono soggette a concessioni e/ o autorizzazioni, né sono considerate aumento di
superficie utile o di volume, né modifica della sagoma della costruzione, la
chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri
quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie”. Pres. ed
Est. Monteleone - N.A. (avv. Tinaglia) c. Comune di Palma di Montechiaro (n.c.).
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 29/04/2009, n.
806
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00806/2009 REG.SEN.
N. 01616/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1616 del 2007, proposto da Napoli
Alfonso, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tinaglia, presso il cui
studio in Palermo, via Santuario di Cruillas n. 8, è elettivamente domiciliato,
contro
Comune di Palma di Montechiaro, non
costituito in giudizio,
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’atto n. 269 dell’8 maggio 2007
(ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ED ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATROMONIO
COMUNALE).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 06/04/2009 il Presidente dott. Nicolo'
Monteleone e udito il difensore del ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 26 giugno
2007 e depositato il 20 luglio 2007, il sig. Napoli Alfonso ha impugnato l’atto
di accertamento di inottemperanza ed acquisizione gratuita al patrimonio
comunale prot. n. 2559 dell’8 maggio 2007 emesso dal Comune di Palma di
Montechiaro, relativamente a n. 2 verande, una seconda elevazione fuori terra e
un piccolo corpo di fabbrica costituito da un piano terra, con riferimento al
fabbricato realizzato dal medesimo ricorrente in via Gibildolce n. 37, per la
cui prima elevazione era stata presentata domanda di sanatoria prot. n. 202 del
1° aprile 1986.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, col favore delle
spese, deducendo il seguente motivo d’impugnazione:
-violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Sostiene il ricorrente che il Comune non poteva procedere all’acquisizione delle
due verande, o meglio porticati, trattandosi di “corpi tecnici” inerenti il
fabbricato oggetto di sanatoria e non costituenti cubatura abitabile; inoltre,
il Comune non poteva disporre l’acquisizione dell’intera area di pertinenza del
fabbricato, compresa la prima elevazione oggetto dell’istanza di sanatoria.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2009, su conforme richiesta del difensore del
ricorrente, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Non merita accoglimento il primo profilo di censura, con il quale si sostiene
che il Comune non poteva procedere all’acquisizione delle due verande, o meglio
porticati, trattandosi di “corpi tecnici” inerenti il fabbricato oggetto di
sanatoria e non costituenti cubatura abitabile.
La doglianza si appalesa inammissibile, in quanto è noto che l’atto di
accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello successivo
di acquisizione gratuita delle opere abusive debbono considerarsi consequenziali
e connessi all'ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato
primitivo dei luoghi, per cui la mancata impugnativa nei termini
dell’ingiunzione a demolire determina l’inammissibilità del ricorso proposto
avverso l’acquisizione al patrimonio indisponibile comunale (cfr., da ultimo,
T.A.R. Sicilia, sez. II, 9 settembre 2008, n. 1155).
Nel caso di specie, non risulta impugnata l’ordinanza dirigenziale n. 41 del 25
febbraio 2004 concernente la demolizione delle opere abusive realizzate dal
ricorrente (ivi comprese le “due verande”).
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che deve considerarsi
tardiva la impugnazione di un atto presupposto quando il ricorrente, pur essendo
a conoscenza del contenuto dell’atto medesimo, si sia limitato, come nella
fattispecie, ad impugnare l’atto consequenziale per vizi non propri di quest’ultimo
ma derivati dal primo (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2007
n. 3431).
La censura è, comunque, infondata, in quanto, come ha avuto occasione di
affermare questa Sezione in fattispecie analoga alla presente (v. sentenza 30
giugno 2006, n. 1560), l'art. 9 della legge reg. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37,
secondo cui non costituisce aumento di volume la chiusura di verande e balconi
con strutture precarie (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. I, 25 febbraio 2005, n. 232 ),
non è invocabile nel caso in cui a servizio del fabbricato sia stato realizzato
un porticato, che, non costituendo intervento di manutenzione straordinaria né
opera pertinenziale, stante la prevalenza del momento trasformativo innovativo
rispetto a quello conservativo, è soggetto a concessione edilizia, difettando
del requisito dell'individualità e dell'autonoma utilizzabilità (in tal senso,
Cassazione penale, sez. III, 21 marzo 1997, n. 4056; T.A.R. Toscana Firenze,
sez. III, 17 luglio 2003 , n. 2850; T.A.R. Lazio, 19 gennaio 2007 , n. 44).
Né il porticato in questione può farsi rientrare nella previsione dell’art. 20
L.R. 4/2003 che, liberalizzando tutta una serie di opere interne, dispone che
“in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni
e/ o autorizzazioni, né sono considerate aumento di superficie utile o di
volume, né modifica della sagoma della costruzione, la chiusura di terrazze di
collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la
copertura di spazi interni con strutture precarie”.
Peraltro, il quarto comma dello stesso art. 20 precisa che “Ai fini
dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie
tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile
rimozione”, introducendo, in tal modo, una definizione legale della condizione
di precarietà legittimante la liberalizzazione, onde è evidente che la
diposizione ha inteso circoscrivere all’unico requisito della facile
rimovibilità della struttura l’accesso al regime di favore previsto dall’art.
20.
Fondato, viceversa, è il secondo profilo di censura, con il quale il ricorrente
deduce il Comune non poteva disporre l’acquisizione dell’intera area di
pertinenza del fabbricato, compresa la prima elevazione.
Ed invero, come e sposto nella narrativa in fatto e come affermato nello stesso
atto impugnato, per detta elevazione il ricorrente aveva presentato apposita
istanza di sanatoria in data 1° aprile 1986.
Appare evidente, quindi, l’illegittimità dell’acquisizione anche dell’area
riferibile alla prima elevazione; per costante giurisprudenza, infatti, devono
ritenersi illegittime le sanzioni edilizie applicate a opere edilizie abusive
qualora il Comune non si sia previamente ed esplicitamente pronunciato sulla
domanda di sanatoria presentata antecedentemente dall'interessato, quantomeno
per evitare di vanificare a priori l'interesse al rilascio del titolo
abilitativo in sanatoria e, pertanto, l'inconveniente consistente nella
demolizione e/o acquisizione di un'opera, per poi consentirne la ricostruzione
in base a concessione edilizia, nel caso in cui sussistano i presupposti per il
suo rilascio (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 1994, n. 654; C.G.A. 5 agosto 1993,
n. 291; T.A.R. Campania, sez. IV, 20 ottobre 2003, n. 12925, 16 maggio 2005, n.
6205; T.A.R. Sicilia, sez. III, 17 giugno 2005, n. 993, 25 novembre 2005, n.
6317, 16 maggio 2006, n. 1119, 16 maggio 2006, n. 1119, sez. II, 22 marzo 2007,
n. 946).
Per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto limitatamente
all’impugnativa concernente l’acquisizione dell’area riferibile alla prima
elevazione; per la restante parte va respinto.
Sussistono giusti motivi, attesa la reciproca parziale soccombenza, per disporre
la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione seconda, accoglie in parte il
ricorso in epigrafe indicato (n. 1616/2007) e, per l’effetto, annulla l’atto
impugnato,, limitatamente alla disposta l’acquisizione dell’area riferibile alla
prima elevazione; respinge il ricorso per la restante parte.
Spese compensate.--------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 6 aprile 2009, con
l'intervento dei Signori Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
Giovanni Tulumello, Primo Referendario
Maria Barbara Cavallo, Referendario
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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