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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 5 maggio 2009, n. 857



DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Provvedimento amministrativo - Mancata indicazione del termine e dell’autorità presso la quale è possibile proporre ricorso - Riconoscimento del beneficio dell’errore scusabile - Presupposti. La circostanza che il provvedimento non rechi la indicazione del termine e della autorità alla quale è possibile proporre ricorso costituisce una mera irregolarità dell’atto impugnato la quale non è revocabile in dubbio possa costituire presupposto per la concessione del beneficio dell’errore scusabile in sede processuale. Tuttavia, a tale scopo, non è sufficiente la buona fede dell’interessato od altri elementi di rilievo soggettivo, occorrendo invece una situazione di obiettiva incertezza (da cui possono conseguire difficoltà nell’esercizio del diritto di difesa e quindi una diminuzione di tutela), dovuta alla novità della questione, alla difficoltà dell’interpretazione delle norme, alle oscillazioni della giurisprudenza, a comportamenti fuorvianti dell’Amministrazione, e, quindi, a cause comunque non imputabili alla parte che invoca il beneficio ma tali da indurre l’interessato stesso in errore (cfr. anche Cons. Stato, V, 21 settembre 2005, n. 4934), con apprezzabile incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto (cfr., per tutte, CGA 8 ottobre 2003, n. 327). In caso contrario, tale inadempimento si risolverebbe in una assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza (Cons. Stato, IV, 12 marzo 2009, n. 1460, IV, 19 febbraio 2007, n. 872 e IV, 20. dicembre 2005, n. 7219). Pres. Adamo, Est. La Greca - G.C. e altro (avv.ti Sireci e Treppiedi) c. Comune di Ficarazzi (n.c.). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 05/05/2009, n. 857

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00857/2009 REG.SEN.
N. 02483/2006 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 2483 del 2006, proposto da Giuliano Carlo e Raccuglia Maria, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Sireci e Andrea Treppiedi, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Palermo, via T. Tasso, n.4;
 

contro
 

il Comune di Ficarazzi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
 

- del diniego di concessione in sanatoria posto in essere dal Comune di Ficarazzi con provvedimento n. 1 del 7.3.2006;

- dell’aerofotogrammetria S.A.S., concessione n. 105 del 18.4.79, relativa alla ripresa aerea riferita al volo del 19 giugno 1978;

- di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso a tale diniego;

- del provvedimento n. 66 del 19.7.06, con cui è stata ingiunta la demolizione delle opere edili abusive;

di ogni atto presupposto e consequenziale o comunque connesso a tale provvedimento;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio con i relativi allegati;

Vista l’ordinanza n. 93/07, di parziale accoglimento dell’istanza cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27/03/2009 il dott. Giuseppe La Greca e udito, per la parte ricorrente, l’Avv. V. De Almagro su delega dell’Avv. G. Sireci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnavano il diniego di concessione in sanatoria posto in essere dal Comune di Ficarazzi con provvedimento n. 1 del 7.3.06 a seguito di istanza presentata in data 30.9.86, l’aerofotogrammetria Sas sulla base della quale era stato opposto il diniego in argomento e l’ingiunzione di demolizione delle opere realizzate contenuta nel provvedimento n. 66 del 19.7.06 adottato dall’Amministrazione resistente, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Il Comune di Ficarazzi non si costituiva in giudizio.

Con ordinanza n. 93 del 17 gennaio 2007 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione quanto all’ingiunzione di demolizione.

Alla camera di consiglio del 27 marzo 2009, udito il procuratore di parte ricorrente, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
 

DIRITTO
 

Con il primo motivo di ricorso è contestata l’assenza, in seno al provvedimento di diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, dell’indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere ai sensi dell’art. 3 della L.n. 241/90, circostanza in forza della quale i ricorrenti chiedono la concessione del beneficio dell’errore scusabile e la conseguente remissione in termini poiché il ricorso è stato notificato il 14.11.2006, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego in argomento, avvenuta il 15.3.2006.

La richiesta è da disattendere.

La circostanza che il provvedimento non rechi la indicazione del termine e della autorità alla quale è possibile proporre ricorso costituisce, infatti, una mera irregolarità dell’atto impugnato (Cons. Stato, IV, 19 settembre 2008, n. 4501) la quale, invero, non è revocabile in dubbio possa costituire presupposto per la concessione del beneficio dell’errore scusabile in sede processuale. Tuttavia, a tale scopo, non è sufficiente la buona fede dell’interessato od altri elementi di rilievo soggettivo, occorrendo invece una situazione di obiettiva incertezza (da cui possono conseguire difficoltà nell’esercizio del diritto di difesa e quindi una diminuzione di tutela), dovuta alla novità della questione, alla difficoltà dell’interpretazione delle norme, alle oscillazioni della giurisprudenza, a comportamenti fuorvianti dell’Amministrazione, e, quindi, a cause comunque non imputabili alla parte che invoca il beneficio ma tali da indurre l’interessato stesso in errore (cfr. anche Cons. Stato, V, 21 settembre 2005, n. 4934), con apprezzabile incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto (cfr., per tutte, CGA 8 ottobre 2003, n. 327). In caso contrario, tale inadempimento si risolverebbe in una assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza (Cons. Stato, IV, 12 marzo 2009, n. 1460, IV, 19 febbraio 2007, n. 872 e IV, 20. dicembre 2005, n. 7219).

Alla luce delle suesposte considerazioni e poiché nessuno dei predetti elementi caratterizza il caso di specie, il ricorso va dichiarato per questa parte irricevibile: con conseguente inammissibilità dell’impugnazione della ingiunzione di demolizione conseguente al diniego di concessione edilizia in sanatoria divenuto ormai inoppugnabile.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Terza, dichiara il ricorso in epigrafe parte irricevibile e parte inammissibile, secondo quanto precisato in motivazione.

Nulla per le spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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