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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 13 ottobre 2009, ordinanza n. 962


CACCIA - Regione Siciliana - Art. 21, c. 2 L.R. n. 33/97 - Valichi montani interessati dalle rotte migratorie - Divieto di caccia - D.A. 31.8.09 e 7.7.09 - Sospensione. Ai sensi del co.2 art.21 L.R. Siciliana n. 33/97, riproduttivo di analoga previsione contenuta al co.3 art.21 L.157/92, “La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, per una ampiezza complessiva di mille metri coassiale al valico”: va conseguentemente accolta la domanda di sospensione, sussistendo il danno grave ed irreparabile, relativamente al D.A.31 agosto 2009, nella parte in cui non prevede espressamente il divieto di caccia rispettivamente sia nei valichi montani interessati dalla migrazione dell’avifauna sia nelle ZPS ove insistono comunque rotte migratorie e al D.A. 7 luglio 2009 in quanto re-introduce, a differenza di quanto previsto nel D.A.15/4/09 e senza adeguata istruttoria, la possibilità del prelievo venatorio rispettivamente a) nei pantani della Sicilia sud-Orientale, ricadenti nei territori dei Comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capopassero (SR2), e b) nel Lago Trinità del Comune di Castelvetrano (TP2). Pres. f.f. Maisano, Est. Valenti - Legambiente onlus e altri (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana (Avv. Stato) e Federazione Siciliana della Caccia (avv.ti Gazzè, Lino e Mistretta) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 13 ottobre 2009, ordinanza n. 962
 

 

 

 

 

N. 00962/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01214/2009 REG.RIC
 

REPUBBLICA ITALIANA


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

ORDINANZA



Sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus, Lav - Lega Antivivisezione Onlus, E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;


contro


-l’ Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;
-Federazione Siciliana della Caccia, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Gazze', Maurizio Lino, Francesco Mistretta, con domicilio eletto presso Francesco Mistretta in Palermo, via Liberta' 171;


e con l'intervento di
ad opponendum:


-A.S.C.N. Assosciazione Siciliana Caccia e Natura; U.M.Enal Caccia P.T., Consiglio Siciliano Caccia Pesca e Ambiente, Ass.C.P.A.Caccia Pesca e Ambiente, Arci Caccia, Anuu Com.Reg.Sicilia, A.N.C.A.Ass. Nazionale Cacciatori, A.N.L.C. Ass. Naz. Libera Caccia, Federazione Italiana Caccia e consorti, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Nunziello Anastasi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via G. Pacini 12;
-Partito Politico Caccia Ambiente, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Di Vece, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Palermo, via Butera, 6;


per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,


1) del D.A. 15 aprile 2009 dell'Assessore regionale Agricoltura e Foreste (e relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto "Calendario venatario 2009/2010", pubblicato in G.U.R.S. n. 18 del 24 aprile 2009, nelle parti in cui l'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Foreste, emanando il "Calendario Venatorio 2009-2010" (C.V.):
a) autorizza l'attività venatoria "dal 3" settembre 2009" alle specie Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus}. Tortora (Streptopelia turtui), Merlo (Turdus menila) e Colombaccio (Columba palumbus),
b) autorizza la caccia alla Lepre italica [Lepus corsicanus) su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come testualmente previsto dal parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), già INFS;
e) autorizza la caccia alla Beccaccia {Scolopax rusticola) per tré mesi consecutivi, dal 1° novembre 2008 al 14 gennaio 2010, in palese contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2010 contenuta nel parere dell'ISPRA;
d) autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare fa caccia alla selvaggina migratoria sin dal 3 settembre 2008. in contrasto con i periodi di caccia e le limitazioni previsti dall'ari. 18, comma 6, della L. n. 157/1992;
e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 5 e 21, comma 2, della L. 157/1992;
f) non ha preventivamente sottoposto il C.V. a Vantazione di Incidenza (V.l.), nonché a Vantazione Ambientale Strategica (V.A.S) ;
2) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18.5.2006 dalla Giunta di Governo e della deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 21.7.2006, senza preventiva Vantazione di Incidenza (V.l.) e Vantazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati..


con ricorso per motivi aggiunti:
1) del D.A. 31 agosto 2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 41 del 4 settembre 2009, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al decreto 15 aprile 2009, concernente calendario venatorìo 2009/2010', adottato dall'Assessore Regionale per l'Agricoltura e Foreste in (asserita) esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 730/09, 731/09 e 732/2009 del 17 luglio 2009, emesse da codesto TAR Sicilia in parziale accoglimento dell'istanza di sospensione formulata nel giudizio principale dalle Associazioni odierne ricorrenti;
2) del D.A. 7 luglio 2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 35 del 24 luglio 2009, avente ad oggetto "Modifiche del decreto 15 aprile 2009, concernente calendario
venatorio 2009/2010', con il quale l'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste ha
autorizzato la riapertura all'attività di prelievo venatorio, nel periodo 15 ottobre 2009-31 gennaio 2010 incluso, sia nei pantani della Sicilia Sud-Orientale ricadenti nei territori dei Comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero (SR2) sia nel Lago Trinità ricadente in territorio del Comune di Castelvetrano (TP2);
3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati...

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza Regione Siciliana;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Siciliana della Caccia;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista l’ordinanza 730 del 17/7/09 con la quale è stata accolta, nei limiti, la domanda incidentale di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo in epigrafe;


Visto il ricorso per motivi aggiunti;


Considerato che ai sensi del co.2 art.21 L.R. 33/97, riproduttivo di analoga previsione contenuta al co.3 art.21 L.157/92, il legislatore regionale ha espressamente previsto che “La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, per una ampiezza complessiva di mille metri coassiale al valico”;
Ritenuto che ad un primo esame, proprio della fase cautelare, sussiste il dedotto danno grave ed irreparabile in relazione al ricorso per motivi va accolta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati in relazione:
-all’impugnato D.A.31 agosto 2009, nella parte in cui non prevede espressamente il divieto di caccia rispettivamente sia nei valichi montani interessati dalla migrazione dell’avifauna (art.21 co.2 L.R.33/97) sia nelle ZPS ove insistono comunque rotte migratorie;
-all’impugnato D.A. 7 luglio 2009 in quanto re-introduce, a differenza di quanto previsto nel D.A.15/4/09 e senza adeguata istruttoria, la possibilità del prelievo venatorio rispettivamente a) nei pantani della Sicilia sud-Orientale, ricadenti nei territori dei Comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capopassero (SR2), e b) nel Lago Trinità del Comune di Castelvetrano (TP2);


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti descritto in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:


Nicola Maisano, Presidente FF
Aurora Lento, Primo Referendario
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2009
IL SEGRETARIO
 



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