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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR TOSCANA, Sez. II - 18 giugno 2009, n. 1062
RIFIUTI - Art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi art. 192 d.lgs. n. 152/2006) -
Proprietario dell’area - Responsabilità nell’abbandono - Elemento soggettivo -
Istruttoria - Ordine di rimozione, recupero e ripristino - Proprietario
incolpevole - Illegittimità. A mente dell’art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi
confluito nell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006), il coinvolgimento del proprietario
dell’area è previsto soltanto ove lo stesso sia il diretto responsabile
dell’abbandono ovvero se, in solido con il diretto responsabile, abbia compiuto
la violazione a titolo di dolo o colpa ma tale accertamento del suo titolo di
coinvolgimento deve essere compiuto in maniera adeguata e ne deve essere data
indicazione con congrua motivazione nel relativo provvedimento, con esclusione
di una configurazione di responsabilità di tipo “oggettivo” o residuale
nell’ipotesi in cui i responsabili omettano di intervenire pur se intimati. La
norma individua, perciò, solo nel profilo “soggettivo” della condotta
dell'autore dell'abbandono - per il proprietario esplicitamente richiamando il
titolo di dolo o di colpa - la fonte dell'obbligo a provvedere alla rimozione,
al recupero e al ripristino. Ne consegue che l'amministrazione non può imporre
ai proprietari che non hanno alcuna responsabilità diretta sull'origine del
fenomeno di abbandono di rifiuti contestato, ma che vengono individuati solo in
quanto titolari di diritto reale sul bene, lo svolgimento di attività di
rimozione, recupero e di ripristino (T.A.R. Veneto, sez. III, 2 febbraio 2002,
n. 320). Pres. Nicolosi, Est. Correale - Agenzia del Demanio (Avv. Stato) c.
Comune di Fauglia (n.c.).
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 18/06/2009, n. 1062
RIFIUTI - Art. 14 d.lgs. n. 22/97 - Applicazione - Natura pericolosa dei rifiuti - Non rileva. La pericolosità dei rifiuti è indifferente ai fini dell’applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 22/97, rilevando, semmai, sull’applicazione dell’art. 17 d.lgs. n. 22/97 in relazione ad una eventuale situazione di inquinamento e correlate procedure di messa in sicurezza e bonifica del terreno. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Agenzia del Demanio (Avv. Stato) c. Comune di Fauglia (n.c.). T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 18/06/2009, n. 1062
N. 01062/2009 REG.SEN.
N. 00289/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 289 del 2006, proposto da:
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze,
presso cui è domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
contro
il Comune di Fauglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituito in giudizio;
nei confronti di
Consorzio di Bonifica Fiumi e Fossi, in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) dell'ordinanza n. 03/06 del 10.01.2006, notificata in data 19.01.2006;
2) di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 204/2006 del 1 marzo 2006;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 il Primo Referendario Ivo
Correale e udito il difensore per la parte ricorrente come specificato nel
relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
In seguito ad un sopralluogo
effettuato in Località Fondo La Grotta da tecnici della Prevenzione Ambientale
dell’ARPAT-Dipartimento Provinciale di Pisa, era comunicato al Comune di Fauglia
che nella strada parallela al fosso “Fiocina” che porta ad un impianto di
depurazione si accertava la presenza di rifiuti abbandonati, presumibilmente
pericolosi, consistenti in sacchi in plastica scura contenenti una sostanza
oleosa densa, di colore scuro con caratteristico odore di olio bruciato sversata
in parte sul terreno. Nella relativa nota di comunicazione del 18 agosto 2005
era precisato che si chiedeva di emettere provvedimento ordinativo nei confronti
del proprietario dell’area interessata da tale abbandono di rifiuti, non essendo
stato individuato l’autore della violazione, dato che una precedente ordinanza
sindacale di rimozione emessa nei confronti del Consorzio di Bonifica Fiumi e
Fossi, in qualità di gestore del terreno, non risultava comunque eseguita.
Con ordinanza n. 3/06 del 10 gennaio 2006, quindi, il Responsabile del Settore
del Comune di Fauglia ordinava all’Agenzia del Demanio, in qualità di
proprietaria del terreno, di procedere alla rimozione ed allo smaltimento dei
rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, con determinate
prescrizioni, ai sensi dell’art. 14, comma terzo, d.lgs. n. 22/97 all’epoca
vigente.
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 17 febbraio 2006 e depositato il
successivo 21 febbraio, l’Agenzia del Demanio chiedeva l’annullamento, previa
sospensione, di tale provvedimento, lamentando quanto segue.
“1. Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 14 del D.Lgs. 5 febbraio
1997 n. 22, degli artt. 17 e 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, dell’art. 20
della l.r. 18 maggio 1998 n. 25.”.
L’Agenzia ricorrente osservava che la norma di cui al richiamato art. 14
prevedeva quanto ordinato dal Comune di Fauglia solo se la violazione relativa
al riscontrato abbandono di rifiuti era imputabile al proprietario (nonché ai
titolari di diritti reali o personali di godimento) dell’area a titolo di dolo o
colpa.
Era necessaria, quindi, come affermato dalla giurisprudenza prevalente,
l’individuazione di una responsabilità di tipo extracontrattuale, eventualmente
anche di tipo omissivo, comunque accertata in concreto, con esclusione di
responsabilità di tipo “oggettivo”, nel rispetto del principio generale di
origine comunitaria definito del c.d. “chi inquina paga”.
Nel caso di specie la mera inezia del proprietario, intesa come aveva fatto il
Comune nel senso della mancata rimozione di rifiuti abbandonati da terzi, non
poteva configurare l’ipotesi prevista dalla norma, dato che il proprietario
risultava incolpevole dell’abbandono e, semmai, doveva essere lo stesso Comune a
provvedere, ai sensi dell’art. 17, comma 9, d.lgs. n. 22/97 cit.
Né l’Agenzia ricorrente risultava detentrice qualificata dell’area in questione,
corrispondente a “demanio idrico” la cui funzione relativa alla gestione era
stata trasferita alle Regioni e agli enti locali in virtù di quanto previsto dal
Capo I della legge n. 59/97 e, nello specifico, per la Regione Toscana, alle
Province, ai sensi dell’art. 14 della l.r Toscana n. 91/98.
Lo Stato, quindi, non aveva più alcuna funzione di manutenzione e/o vigilanza
sul demanio idrico toscano, tenuto conto che l’utilizzazione dello stesso era
generale ed estesa.
“2. Violazione di legge e, in particolare, degli artt. 7 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (omesso avviso dell’avvio del procedimento).
Non era stato comunicato l’avvio del procedimento né era riscontrabile una
situazione di urgenza tale - considerato che da tempo era stata notificata
ordinanza analoga al Consorzio gestore dell’area - da impedire tale incombente
procedimentale.
“3. Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241 per difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione”.
Non erano indicate le ragioni per le quali il Comune di Fauglia riteneva
corresponsabile dell’inquinamento l’Agenzia ricorrente, dato che la stessa
ordinanza impugnata affermava che i rifiuti erano “presumibilmente” pericolosi,
con ciò chiarendo che ancora nessuna indagine sull’effettiva consistenza degli
stessi era stata effettuata.
“4. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria e di
motivazione, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, illogicità”.
Risultavano del tutto omessi dal Comune gli accertamenti relativi all’effettiva
imputabilità dell’attività di abbandono di rifiuti riscontrata sul sito
esaminato dall’ARPAT all’esito dei quali spettava allo stesso ente locale
intervenire direttamente.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione accoglieva la domanda
cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, rilevandola fondata sotto
il profilo del “fumus boni iuris”.
Alla pubblica udienza del 5 maggio 2009 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso si palesa fondato sotto
diversi profili.
Dall’esame del provvedimento impugnato si rileva che il Comune di Fauglia ha
provveduto ad applicare nei confronti dell’Agenzia del Demanio il potere di
ordinanza di cui all’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 22/97, all’epoca vigente, solo
in quanto proprietaria dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti e perché
il Consorzio di Bonifica Fiumi e Fossi, gestore dell’area stessa, pur intimato,
non aveva ancora provveduto a rimuovere gli stessi. In assenza di ulteriore
attività istruttoria, sia da parte dell’ARPAT sia da parte del Comune, in ordine
alla riconducibilità effettiva del riscontrato abbandono di rifiuti all’Agenzia
del Demanio, appare evidente che quest’ultima è stata oggetto dell’ordinanza
impugnata solo perché proprietaria dell’area.
Ebbene, in merito il Collegio osserva che l’art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi
confluito nell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006) dispone quanto segue: “L'abbandono e
il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È
altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o
liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l'applicazione
delle sanzioni di cui agli articoli 51 e 52, chiunque viola i divieti di cui ai
commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il
sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine
entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei
soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate”.
Come si nota, il coinvolgimento del proprietario dell’area è previsto soltanto
ove lo stesso - ovviamente - sia il diretto responsabile dell’abbandono ovvero
se, in solido con il diretto responsabile, abbia compiuto la violazione a titolo
di dolo o colpa ma tale accertamento del suo titolo di coinvolgimento deve
essere compiuto in maniera adeguata e ne deve essere data indicazione con
congrua motivazione nel relativo provvedimento, con esclusione di una
configurazione di responsabilità di tipo “oggettivo” o residuale nell’ipotesi in
cui i responsabili omettano di intervenire pur se intimati.
Sul punto, il Collegio non può che ribadire principi più volte richiamati anche
da questa stessa Sezione (da ultimo, TAR Toscana, Sez. II, 5.6.09, n. 993 e
6.5.09, n. 762), per cui la disposizione di cui all’art. 14, comma 3, d.ls n.
22/97 non può che essere interpretata nel senso che l'obbligo di adottare le
misure idonee alla eliminazione del rifiuto incombe solamente a carico di colui
che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa.
La norma individua, perciò, solo nel profilo “soggettivo” della condotta
dell'autore dell'abbandono - per il proprietario esplicitamente richiamando il
titolo di dolo o di colpa - la fonte dell'obbligo a provvedere alla rimozione,
al recupero e al ripristino. Il proprietario dell’area, quindi, può essere
coinvolto in tali operazioni non in quanto tale - a titolo di responsabilità
“oggettiva”, che infatti la norma esclude - ma solo se ha contribuito
effettivamente alla violazione con azioni o omissioni a lui riconducibili a
titolo di dolo o colpa. Come detto, tale riconducibilità deve essere provata
nella fase istruttoria e deve confluire in una congrua motivazione contenuta nel
provvedimento che impone la rimozione, il recupero, lo smaltimento e il
ripristino.
Da ciò la giurisprudenza quasi univoca, condivisa dal Collegio, deduce la
mancanza di responsabilità, e quindi di obbligo alla
rimozione-recupero-ripristino, del proprietario “incolpevole” (T.A.R Toscana,
sez. II, 17 aprile 2009, n. 665; T.A.R. Veneto, sez. III, 25 maggio 2005, n.
2174; , T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 8 ottobre 2004, n. 5473; T.A.R.
Campania, sez. V, 28 settembre 1998, n. 2988).
Ne consegue che l'amministrazione non può imporre ai proprietari che non hanno
alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno di abbandono di rifiuti
contestato, ma che vengono individuati solo in quanto titolari di diritto reale
sul bene, lo svolgimento di attività di rimozione, recupero e di ripristino
(T.A.R. Veneto, sez. III, 2 febbraio 2002, n. 320).
Sotto tale profilo, si ricalca la conclusione della giurisprudenza penale in
ordine alla inimputabilità del proprietario incolpevole, che non compia atti di
gestione e movimentazione dei rifiuti, atteso che non si riscontra nei confronti
dello stesso un obbligo giuridico di recintare il terreno, di scongiurare la
“desertificazione” del terreno stesso o di garantire una destinazione specifica,
posto che gli obblighi di gestione e smaltimento dei rifiuti sono posti
esclusivamente a carico dei produttori e dei detentori dei rifiuti medesimi
(Cass. Pen., Sez. III, 15.12.08, n. 46072).
Nel caso di specie, quindi, appare condivisibile quanto dedotto dall’Agenzia del
Demanio nel primo e nel quarto motivo di ricorso, in quanto il Comune di Fauglia
non ha individuato - illustrandone il fondamento logico-giuridico nella
motivazione del provvedimento impugnato - la condotta a titolo di dolo o colpa
riconducibile alla medesima Agenzia che avrebbe causato, o concausato con altri
responsabili, il riscontrato abbandono di rifiuti, limitandosi a richiamare il
suo coinvolgimento solo quale proprietaria dell’area e in quanto nessuno era
ancora intervenuto a rimuovere gli stessi.
Fondato è anche quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso in ordine alla
mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, che è istituto generale
applicabile ad ogni procedimento amministrativo.
Solo particolari ragioni di celerità e urgenza consentono di derogarvi ma nel
caso di specie esse sono insussistenti.
Nonostante nel provvedimento impugnato sia richiamata, sia pure genericamente,
la necessità e urgenza di provvedere per motivi sanitari, igienici e ambientali,
il Collegio riscontra che lo stesso Responsabile del Settore afferma che dal 14
settembre 2005 era stata notificata analoga ordinanza al Consorzio di Bonifica
Fiumi e Fossi, quale gestore del terreno in oggetto, e che si era atteso invano
l’intervento di rimozione, con ciò evidenziando che l’urgenza in realtà era tale
eventualmente anche a causa del tempo di attesa del Comune e che la situazione
sul terreno era già in essere da tempo, relativamente a rifiuti che la stessa
ARPAT definisce solo “presumibilmente” pericolosi, non risultando quindi che la
comunicazione di avvio del procedimento potesse causare situazioni irreparabili
sotto il profilo dell’urgenza di provvedere.
Per mero tuziorismo, essendo sufficiente per l’accoglimento del ricorso la
fondatezza del primo, secondo e quarto motivo di ricorso, il Collegio si
sofferma anche sul terzo motivo di ricorso, ritenendolo però infondato in quanto
se è vero - come osservato in precedenza dallo stesso Collegio - che i rifiuti
in questione sono solo definiti come “presumibilmente” pericolosi, con ciò
lasciando intendere la necessità di ulteriori indagini sulla presenza di tale
caratteristica, è pur vero che la pericolosità dei rifiuti è indifferente ai
fini dell’applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 22/97 cit. operata nel caso di
specie, rilevando la “pericolosità”, semmai, sull’applicazione dell’art. 17
d.lgs. n. 22/97 in relazione ad una eventuale situazione di inquinamento e
correlate procedure di messa in sicurezza e bonifica del terreno.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana, Sezione 2^ accoglie il ricorso in epigrafe e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Fauglia a corrispondere all’Agenzia del Demanio le spese
di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e l’importo
corrispondente al contribuito unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 05/05/2009 con l'intervento
dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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