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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR TOSCANA, Sez. I -13 luglio 2009, n. 1227
INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Appartenenza delle aree
alla medesima realtà industriale - Irrilevanza - Destinazione industriale.
L’appartenenza di aree alla medesima realtà industriale ha poco significato, se
la distinzione di classificazione acustica è legata al fatto, ben più pregante
rispetto al mero profilo soggettivo di appartenenza, che alcune di esse hanno
destinazione industriale ed altre no, potendo avere quindi qualificazione
diversa ai fini della pianificazione in classi acustiche. Pres. Cicciò, Est.
Giani - E. s.p.a. (avv.ti Cioffi, Mastrojanni e Predieri) c. Regione Toscana
(avv. Baldi) e Comune di Piombino (avv. Righi).
T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 13/07/2009, n. 1227
INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Rapporto con la disciplina degli strumenti urbanistici. In termini generali la suddivisione del territorio in zone acustiche deve sovrapporsi alla disciplina propria degli strumenti urbanistici solo laddove ciò sia possibile, in quanto la prima è legata alle effettive modalità di fruizione del territorio, anche tenendo conto di realtà in fatto ulteriori rispetto alle previsioni urbanistiche. Pres. Cicciò, Est. Giani - E. s.p.a. (avv.ti Cioffi, Mastrojanni e Predieri) c. Regione Toscana (avv. Baldi) e Comune di Piombino (avv. Righi). T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 13/07/2009, n. 1227
N. 01227/2009 REG.SEN.
N. 03971/1997 REG.RIC.
N. 00910/2005 REG.RIC.
N. 01841/2006 REG.RIC.
N. 01585/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3971 del 1997, proposto da:
Enel s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dagli avv.ti Mario Cioffi, Gabriela Mastrojanni, Alberto Predieri, con domicilio
eletto presso l’avv. Gabriela Mastrojanni in Firenze, lungarno Colombo n. 54;
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. Enrico Baldi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in
Firenze, piazza dell’Unità Italiana n. 1;
Comune di Piombino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via
delle Mantellate n. 8;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Enel Produzione s.p.a.., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierantonio Agustoni e Gabriela Mastrojanni,
con domicilio eletto presso l’avv. Gabriela Mastrojanni in Firenze, lungarno
Colombo n. 54;
Sul ricorso numero di registro generale 910 del 2005, proposto da:
Enel Produzione s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi, Gabriela Mastrojanni, Maria Cristina
Pennini, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Grassi in Firenze, corso
Italia n. 2;
contro
Regione Toscana, A.R.P.A.T. - Azienda Regionale per la Protezione Ambientale
della Toscana, Comune di Livorno, Azienda U.S.L. N. 6 Livorno, A.R.P.A.T.-
Dipartimento Provinciale di Livorno;
Comune di Piombino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via
delle Mantellate n. 8;
Sul ricorso numero di registro generale 1841 del 2006, proposto da:
Enel Produzione s.p.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi e Gabriela Mastrojanni, con domicilio
eletto presso l’avv. Stefano Grassi in Firenze, corso Italia n. 2;
contro
Comune di Piombino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via
delle Mantellate, n. 8;
Circondario della Val di Cornia, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in
Firenze, via delle Mantellate n. 8;
Comune di Campiglia Marittima, Comune di Suvereto, Comune di Sassetta, Comune di
San Vincenzo, Provincia di Livorno, Ministero dello Sviluppo Economico;
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. Enrico Baldi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in
Firenze, piazza dell’ Unità Italiana n. 1;
Sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2007, proposto da:
Enel Produzione s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi e Gabriela Mastrojanni, con domicilio
eletto presso l’avv. Stefano Grassi in Firenze, corso Italia n. 2;
contro
Circondario della Val di Cornia, Comune di Campiglia Marittima, Comune di
Suvereto, Comune di Sassetta, Comune di San Vincenzo, Provincia di Livorno,
Regione Toscana, Ministero dello Sviluppo Economico;
Comune di Piombino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via
delle Mantellate n. 8;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 3971 del 1997:
deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 239 del 18.11.1994;
deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 254 del 16.7.1997;
deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 117 del 25.6.1996;
deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 238 del 18.11.1994;
dei provvedimenti della Commissione Regionale Tecnico-amministrativa - Sez.
Urbanistica e Beni ambientali del 23.1.1997, 12.2.1997, 27.2.1997;
quanto al ricorso n. 910 del 2005:
deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 23 del 23.2.2005;
deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 128 del 27.10.2004;
deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 123 del 31.1.2005;
quanto al ricorso n. 1841 del 2006:
delle deliberazioni di adozione del Piano Strutturale della Val Cornia:
deliberazione della Giunta Esecutiva del Circondario della Val Cornia n. 44 del
2006; deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 79 del 2006;
deliberazione del Consiglio Comunale di Campiglia Marittima n. 52 del 2006;
deliberazione del Consiglio Comunale di Suvereto n. 29 del 2006;
quanto al ricorso n. 1585 del 2007:
delle deliberazioni di approvazione del Piano Strutturale della Val Cornia:
deliberazione della Giunta Esecutiva del Circondario della Val Cornia n. 17 del
2007; deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 52 del 2007;
deliberazione del Consiglio Comunale di Campiglia Marittima n. 25 del 2007;
deliberazione del Consiglio Comunale di Suvereto n. 19 del 2007;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Piombino;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Circondario della Val di Cornia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/06/2009 il dott. Riccardo Giani e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso rubricato sub R.G.
3971/1997 l’ENEL premette di aver ricevuto autorizzazioni per realizzare
deposito petrolifero e pontile in corrispondenza alla propria centrale di
Piombino e impugna la variante urbanistica del Comune di Piombino nella quale:
a) le suddette opere non sono più previste e b) in più vi è riclassificazione
del territorio comunale tale da poter creare gravi impedimenti all’esercizio
della centrale termoelettrica, in quanto l’area confinante con l’impianto è
destinata a parco pubblico acquicoltura aree umide e palustri; c) una parte
dell’area di proprietà passa da area industriale a area umida e palustre
compromettendo l’ampliamento dell’impianto.
La società ricorrente formula quindi nei confronti degli atti gravati le
seguenti censure:
1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 17 agosto
1942 n. 1150 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere
per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento e
contraddittorietà”. Con questa censura si richiama la convenzione tra Comune di
Piombino ed ENEL relativa alla realizzazione di ampliamento del deposito
costiero di olii minerali della società ricorrente e realizzazione di pontile
per attracco di petroliere, evidenziando che la sussistenza di tale convenzione,
e le aspettative che ne derivano da parte di ENEL, avrebbero comportato la
necessità di specifica motivazione della variante gravata laddove non si adegua
a tale convenzione e non onora gli impegni presi con la stessa.
2) “Ulteriore violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 17 agosto 1942 n.
1150 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per
carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, violazione dei principi
generali di buona amministrazione, art. 97 Cost.”. Si censura la modificazione
di destinazione urbanistica di area di proprietà Enel contigua alla centrale
termoelettrica da zona industriale ad area umida, evidenziando come non si sia
tenuta in adeguata considerazione la preesistenza della centrale e gli interessi
pubblici di cui Enel è portatrice.
3) “Violazione e falsa applicazione di legge L. 1150/1942, art. 7, nonché del
DPCM 1 marzo 1991 e della deliberazione della Giunta regionale della Toscana 25
gennaio 1993, n. 488. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di
istruttoria, sviamento e violazione delle norme e dei principi in materia di
pianificazione e di ripartizione del territorio per classi di rumore”. Premesso
che la società ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario la
deliberazione del Comune di Piombino n. 238 del 1994 relativa alla
classificazione del territorio comunale ai sensi del DPCM 1 marzo 1991, cioè
relativo ai limiti di esposizione al rumore, con il presente motivo la
ricorrente censura le nuove classificazioni delle aree limitrofe all’impianto
industriale che imporrebbero una classificazione per classe di rumore
incompatibile con il permanere dell’impianto stesso, giacché si verrebbe a
stabilire una differenza di esposizione massima al rumore superiore ai 5 d.b.
4) “Ulteriore violazione dei principi costituzionali di buona amministrazione
(art. 97 Cost.). Eccesso di potere per contraddittorietà. Difetto
dell’istruttoria, illogicità e difetto di motivazione”. Il Comune ha ritenuto
fondata l’osservazione dell’Enel relativa alla necessità di consentire il
passaggio delle linee aeree dell’alta tensione anche sulle aree limitrofe alla
centrale, eventualmente in deroga a limiti vigenti, tuttavia non ha poi tradotto
ciò nella modifica delle NTA e comunque anche l’accoglimento risultava parziale
dovendo in realtà la deroga riguardare non solo le linee aeree ma anche tutte le
opere e manufatti necessari al servizio degli impianti esistenti e futuri.
Con il ricorso rubricato sub R.G. n. 910/2005 l’Enel impugna poi il piano di
classificazione acustica del Comune di Piombino di cui alla deliberazione del
C.C. n. 23 del 23 febbraio 2005, formulando nei confronti degli atti gravati le
seguenti censure:
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) della l.n.
447 del 1995. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l.r. Toscana 1
dicembre 1998 n. 89. Violazione e falsa applicazione della delib. CR Toscana n.
77 del 2000. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili del difetto di
motivazione ed istruttoria, di contraddittorietà e dell’irragionevolezza”. Si
ritiene che sia stata violata la corretta procedura di individuazione delle zone
acustiche di cui alla delibera regionale n. 77 del 2000, che prescrive la
preliminare individuazione della classe VI e poi quella delle classi intermedie.
2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, lett. a) e 6, comma
1, lett. a) delle legge n. 447 del 1995. Violazione e falsa applicazione degli
artt. 2 e 4 della l.r. Toscana n. 89 del 1 dicembre 1998. Violazione e falsa
applicazione della deliberazione CR Toscana n. 77 del 22 febbraio 2000.
Violazione art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere particolarmente
sotto i profili del difetto di motivazione ed istruttoria, di contraddittorietà
e dell’irragionevolezza”. Si censura la mancata adeguata valutazione del
criterio delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio, che implica la
illegittimità della delibera gravata laddove individua le aree da classificare
in classe VI unicamente sulla base delle previsioni urbanistiche senza valutare
le effettive condizioni di fruizione del territorio. Vi sarebbe quindi un
difetto di motivazione.
3) “Violazione e falsa applicazione degli art. 4, comma 1, lett. a), 6, comma 1,
lett. a) e 7 della legge n. 447 del 1995. Violazione e falsa applicazione degli
artt. 2, 4, 6 e 8 della l.r. Toscana n. 89 del 1998. Violazione e falsa
applicazione della delib. CR Toscana n. 77 del 2000. Eccesso di potere
particolarmente sotto i profili del difetto di presupposto, di motivazione e di
istruttoria, di contraddittorietà e dell’irragionevolezza”. Si contesta ancora
la classificazione effettuata guardando prevalentemente alla disciplina
urbanistica per altro contestata con ricorso del 1997.
Con il ricorso rubricato sub R.G. n. 1841/2006 Enel impugna le deliberazioni di
adozione del Piano Strutturale della Val di Cornia, formulando nei loro
confronti le seguenti censure:
1) “Illegittimità propria e derivata dalla illegittimità della deliberazione del
Consiglio comunale di Piombino n. 239 del 18 novembre 1994 di adozione della
variante al prg nonché della deliberazione del CR della Toscana 16 luglio 1997
n. 254. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 17
agosto 1942, n. 1150. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 53 della
l.r. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n.
241. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della carenza di
motivazione, del difetto di istruttoria, della contraddittorietà, illogicità e
ingiustizia manifesta. Sviamento”, riproponendo con questo mezzo parte
ricorrente le quattro censure avanzate con il ricorso r.g. 3761/1997.
2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 17 agosto
1942 n. 1150. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 53 della l.r.
Toscana 13 gennaio 2005 n. 1 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della carenza di motivazione,
del difetto di istruttoria, della contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia
manifesta. Sviamento. Violazione del principio di affidamento”. Viene mossa in
sostanza una censura di difetto di motivazione in presenza di un affidamento
qualificato rappresentato sia dalla convenzione del 1981 che con la previsione
di variante organica di cui alla relazione al prg.
3) “Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 53 della l.r.
Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Violazione e falsa applicazione del d.l. n. 7 del 7 febbraio 2002 (convertito
dalla legge n. 55 del 9 aprile 2002). Violazione e falsa applicazione dell’art.
97 Cost. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione,
contraddittorietà, violazione dei principi generali di buona amministrazione”.
Il P.S. non ha adeguatamente valutata la funzione di pubblico interesse svolta
dalla centrale Enel, di cui anche alle previsioni del decreto legge citato.
4) “Violazione e falsa applicazione del DPCM 1 marzo 1991, nonché degli artt. 4,
comma 1, lett. a) e 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995. Violazione
e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della l.r. Toscana n. 89 del 1 dicembre
1998 nonché della deliberazione del CR Toscana n. 77 del 22 febbraio 2000.
Violazione delle norme e dei principi in materia di pianificazione. Eccesso di
potere sotto i profili della illogicità manifesta, del difetto di istruttoria,
dello sviamento”. Censurando il profilo motivazionale in cui la relazione
generale al PS richiama il piano di zonizzazione acustica di cui alla
deliberazione n. 23 del 2005 impugnato con ricorso sub r.g. 910/2005.
5) “Violazione e falsa applicazione dei principi comunitari in materia di
energia elettrica ed in particolare delle direttive 2003/54/CE del 26 giugno
2003, nonché della direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996. Violazione e falsa
applicazione della legge 23 agosto 2004 n. 239 ed in particolare degli artt. 1
ss del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 ed in particolare degli artt. 3 ss. nonché
dell’art. 15 della legge 18 aprile 2005 n. 62. Violazione e falsa applicazione
del d.l. n. 7 del 7 febbraio 2002 (convertito in legge 55 del 9 aprile 2002).
Violazione e falsa applicazione del DPR 24 maggio 1988 n. 203 e del DPCM 27
dicembre 1988 ed in particolare dell’allegato IV. Violazione e falsa
applicazione dei principi in materia di concorrenza e di liberta di iniziativa
economica (art. 41 Cost.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della
l.r. Toscana 3 gennaio 2005 n. 1. Eccesso di potere particolarmente sotto il
profilo della contraddittorietà e del difetto di motivazione”. Si censura
difetto di motivazione e sviamento per non avere adeguatamente ponderato
l’interesse pubblico perseguito da Enel, nei fatti scegliendo di congelare lo
sviluppo della centrale termoelettrica.
Con il ricorso rubricato sub R.G. n. 1585/2007 Enel impugna le deliberazioni di
approvazione del Piano Strutturale della Val Cornia, formulando nei loro
confronti le seguenti censure:
1) “Illegittimità propria e derivata dalla illegittimità della deliberazione del
Consiglio comunale di Piombino n. 239 del 18 novembre 1994 di adozione della
variante al prg nonché della deliberazione del CR della Toscana 16 luglio 1997
n. 254. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 17
agosto 1942, n. 1150. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 53 della
l.r. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n.
241. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della carenza di
motivazione, del difetto di istruttoria, della contraddittorietà, illogicità e
ingiustizia manifesta. Sviamento. Violazione del principio di affidamento”,
riproponendo con questo mezzo parte ricorrente le quattro censure avanzate con
il ricorso r.g. 3761/1997.
2) “Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 53 della l.r.
Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per
carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, violazione dei
principi generali di buona amministrazione”. Si censurano le scelte operate con
il PS che non hanno adeguatamente tenuto conto degli interessi pubblici di cui
Enel è portatrice e della preesistenza della centrale elettrica.
3) “Violazione e falsa applicazione del DPCM 1 marzo 1991, nonché degli artt. 4,
comma 1, lett. a) e 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995. Violazione
e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della l.r. Toscana n. 89 del 1 dicembre
1998 nonché della deliberazione del CR Toscana n. 77 del 22 febbraio 2000.
Violazione delle norme e dei principi in materia di pianificazione. Eccesso di
potere sotto i profili della illogicità manifesta, del difetto di istruttoria,
dello sviamento”. Censurando il profilo motivazionale in cui la relazione
generale al PS richiama il piano di zonizzazione acustica di cui alla
deliberazione n. 23 del 2005 impugnato con ricorso sub r.g. 910/2005.
4) “Violazione e falsa applicazione dei principi comunitari in materia di
energia elettrica ed in particolare delle direttive 2003/54/CE del 26 giugno
2003, nonché della direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996. Violazione e falsa
applicazione della legge 23 agosto 2004 n. 239 ed in particolare degli artt. 1
ss del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 ed in particolare degli artt. 3 ss. nonché
dell’art. 15 della legge 18 aprile 2005 n. 62. Violazione e falsa applicazione
del d.l. n. 7 del 7 febbraio 2002 (convertito in legge 55 del 9 aprile 2002).
Violazione e falsa applicazione del DPR 24 maggio 1988 n. 203 e del DPCM 27
dicembre 1988 ed in particolare dell’allegato IV. Violazione e falsa
applicazione dei principi in materia di concorrenza e di liberta di iniziativa
economica (art. 41 Cost.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della
l.r. Toscana 3 gennaio 2005 n. 1. Eccesso di potere particolarmente sotto il
profilo della contraddittorietà e del difetto di motivazione”. Si censura
difetto di motivazione e sviamento per non avere adeguatamente ponderato
l’interesse pubblico perseguito da Enel, nei fatti scegliendo di congelare lo
sviluppo della centrale termoelettrica.
Il Comune di Piombino, la Regione Toscana e il Circondario della Val Cornia si
sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del 23 giugno 2009, relatore ail dr.
Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è
stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
Con i quattro ricorsi all’esame del
Collegio la società Enel (Enel s.p.a. e poi Enel Produzione s.p.a.) impugna una
serie di atti di pianificazione del territorio - in specie variante al PRG del
Comune di Piombino, Piano di Classificazione Acustica dello stesso Comune,
deliberazioni di adozione e approvazione del Piano Strutturale della Val Cornia
- i quali vengono censurati nella misura in cui, ad avviso di parte ricorrente,
essi incidono negativamente sulle aree di proprietà di Enel e adiacenti alla
centrale termoelettrica da essa gestita e facendo valere la illegittimità da cui
sarebbero affetti per non aver adeguatamente valutato i vincoli discendenti
dalla preesistenza della centrale stessa.
Stante la presenza di significativi elementi di connessione oggettiva e
soggettiva, i quattro ricorsi in epigrafe meritano di essere riuniti per una
trattazione congiunta, in particolare dovendo quindi essere riuniti al ricorso
R.G. n. 3971/97 i ricorsi R.G. 910/05, 1841/06, 1585/07.
Con il primo motivo del ricorso R.G. n. 3971/97 - nonché con i motivi 1 e 2 del
ricorso 1841/06 e con il motivo 1 del ricorso 1585/07 - la società ricorrente
censura le scelte urbanistiche operate con la variante al PRG di Piombino
adottata nel 1994, e poi confermate dal Piano Strutturale della Val Cornia,
laddove esse non hanno tenuto conto della esistenza di una Convenzione tra Enel
e Comune di Piombino, approvata anche da Regione Toscana nel 1981, la quale
prevedeva impegni non onorati con gli strumenti urbanistici in contestazione,
senza peraltro che sia stata adottata una specifica motivazione per giustificare
tale mancato adeguamento.
La censura è infondata.
Il riferimento è alla Convenzione tra Enel e Comune di Piombino, approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 574 del 29 giugno 1981 (cfr. all. 7 di
parte ricorrente), la quale all’art. 5 prevede l’impegno dell’Amministrazione
comunale al rilascio di autorizzazioni e nulla-osta necessari per la
realizzazione di opere tra cui un parco combustibili ed oleodotto nonché le
relative opere portuali. Si tratta di opere per la cui realizzazione Enel aveva
già ottenuto la necessaria autorizzazione in sede ministeriale, con termini di
realizzazione poi prorogati e da ultimo scaduti il 16.10.1998. Osserva il
Collegio che, se è vero che gli strumenti urbanistici successivamente approvati
non hanno poi più fatto riferimento a tali opere, tuttavia, come evidenziato
dalle resistenti, l’art. 59 delle NTA della variante al PRG del 1994 conteneva
una disciplina transitoria che risultava del tutto idonea a contemperare gli
impegni in precedenza presi dall’Amministrazione comunale con il suo potere di
rinnovata disciplina dell’uso del territorio, attraverso l’assentimento al
completamente di opere, pur in contrasto con la variante generale adottata,
purché “i relativi lavori siano iniziati e vangano portati a termine entro tre
anni dalla data di inizio”, cosa che Enel ben avrebbe potuto fare e non ha
fatto.
Con il secondo motivo di cui al ricorso n. 3971/97 Enel contesta la
modificazione di destinazione urbanistica di aree di proprietà della società
medesima, contigua alla centrale termoelettrica, con passaggio da zona
industriale ad area umida, evidenziando come non si sia tenuta in adeguata
considerazione la preesistenza della centrale e gli interessi pubblici di cui
Enel è portatrice. La medesima censura è formulata ai motivi 1, 2, 3 e 5 del
ricorso R.G. n. 1841/06 e ai motivi 1, 2 e 4 del ricorso R.G. n. 1585/07.
Le richiamate censure meritano di essere respinte.
Quelle formulate sono, a ben vedere, doglianze che attengono al profilo
motivazionale di scelte urbanistiche e che quindi richiamano orientamenti
giurisprudenziali ben consolidati circa il conformarsi in termini assai
particolari, nella specie, del generale obbligo motivazionale relativo in
generale ai provvedimenti amministrativi, stante la presenza di ampi poteri
discrezionali della p.a. in materia. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,
nella nota decisione n. 24 del 1999, ha evidenziato che in generale gli
strumenti urbanistici non necessitano di altra motivazione oltre a quella che è
dato evincere dall’esame dei criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione
del piano, e richiama poi una serie di casi in cui l’Amministrazione ha un
obbligo di motivazione più specifico, tra cui l’ipotesi di affidamento
qualificato del privato. Con riferimento a tale evenienza, chiarito che “tale
non è il caso dell’interesse correlato ad una precedente previsione urbanistica
che consenta un utilizzo dell’area in modo più proficuo, per il quale vale il
principio generale della non necessità di motivazione ulteriore rispetto a
quelle che si possono evincere dai criteri di ordine tecnico urbanistico seguiti
per la redazione del progetto di strumento”, il Consiglio di Stato individua le
ipotesi di precedente convenzione di lottizzazione o di accordi di diritto
privato intercorsi tra Comune e privati. Nella specie, avendo già affrontato il
ruolo e il significato della Convenzione del 1981, non pare rinvenibile un
affidamento qualificato di Enel che imponesse all’Amministrazione un onere di
motivazione rafforzato. Traspare dalla impostazione di parte ricorrente una
aspirazione ad una massimizzazione delle esigenze della propria attività
d’impresa - cui si riconnette la sua pretesa di mantenere la preesistente
destinazione industriale delle aree limitrofe alla centrale, in vista di
possibili espansioni dell’attività produttiva - che, se del tutto legittima
nell’ottica del singolo operatore economico, non si impone di necessità alla
pubblica amministrazione, che è chiamata a tener conto anche di altre e
egualmente significative esigenze, tra cui quelle di protezione ambientale e
tutela dall’inquinamento, cui fanno espresso riferimento le determinazioni
gravate. Peraltro le Amministrazioni coinvolte paiono nella specie aver
adeguatamente composto esigenze tra loro configgenti, e tutte di primario
rilievo collettivo, se è vero che permane comunque una zona di possibile
sviluppo industriale sul lato est dell’esistente centrale.
Con il quarto motivo di cui al ricorso R.G. n. 3971/97 - riproposto poi dal
motivo 1 del ricorso R.G. n. 1841/06 e dal motivo 1 del ricorso R.G. n. 1585/07
- la società ricorrente si duole del fatto che il Comune di Piombino abbia
ritenuto fondata l’osservazione dell’Enel relativa alla necessità di consentire
il passaggio delle linee aeree dell’alta tensione anche sulle aree limitrofe
alla centrale, eventualmente in deroga a limiti vigenti e tuttavia non abbia poi
tradotto ciò nella modifica delle NTA.
La censura è fondata.
Enel presentava osservazioni alla variante al PRG in data 2 marzo 1995 (cfr.
all. 8 di parte ricorrente) rilevando, tra l’altro, che “la destinazione delle
aree limitrofe alla proprietà dell’ENEL dovrebbe comunque consentire il
passaggio di opere e manufatti che potranno rendersi necessari al servizio degli
impianti esistenti e futuri”. Nella delibera comunale di controdeduzioni (cfr.
all. 9 di parte ricorrente) risulta che la suddetta osservazione è stata
ritenuta fondata dall’Amministrazione, la quale ha evidenziato che tutte le aree
contermini alla centrale sono ricompresse nel sistema regionale delle aree
protette e come tali disciplinate dall’art. 28 delle NTA, il quale vieta gli
attraversamenti con linee elettriche ad alta tensione sostenute da tralicci o
con tubodotti in superficie, rendendosi quindi necessaria una deroga per le
linee elettriche in uscita dalla centrale termoelettrica di Torre del Sale. Si
tratta di rilievo logico e di buon senso, rispondente ad una esigenza di
funzionalità della centrale elettrica, con l’effetto della illegittimità della
delibere gravate laddove non si sono adeguate a quanto la stessa Amministrazione
comunale aveva evidenziato in sede di controdeduzioni all’osservazione.
Con il terzo motivo del ricorso R.G. n. 3971/97, i tre motivi del ricorso R.G.
n. 910/05, il quarto motivo del ricorso R.G. n. 1841/06 e il terzo motivo del
ricorso R.G. n. 1585/07, la società ricorrente svolge censure che attengono al
profilo della zonizzazione acustica dell’area di sua proprietà.
È necessario, in primo luogo, dar conto dell’evoluzione che il tema ha subito
dalla proposizione del primo ricorso in esame ad oggi. Al momento della
formulazione del terzo motivo di gravame di cui al ricorso R.G. n. 3971/97 era
vigente la classificazione del territorio del Comune di Piombino in zone
acustiche di cui alla deliberazione consiliare 18 novembre 1994, n. 238,
attuativa del DPCM 1 marzo 1991. La delibera n. 238 del 1994 - come parte
ricorrente riferisce in ricorso - era stata oggetto di gravame da parte della
stessa Enel in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
soprattutto per violazione della deliberazione della Giunta Regionale Toscana 25
gennaio 1993, n. 448 (recante linee guida per l’applicazione sul territorio
regionale del DPCM 1 marzo 1991) laddove prevede che le zone confinanti non
possono differenziarsi tra loro per un diverso livello di esposizione a rumore
superiore a 5 d.b. Nel ricorso R.G. n. 3971/97 Enel si doleva della nuova
classificazione urbanistica delle aree limitrofe alla centrale termoelettrica,
proprio in considerazione del fatto che si sarebbe venuto a stabilire tra l’area
sede dell’impianto industriale e le aree esterne, aventi destinazioni quali aree
di rispetto paesaggistico, una differenza di esposizione massima superiore a 5
d.b. Il ricorso straordinario avverso la delibera n. 238 del 1994 è stato poi
accolto, sulla base di un parere del Consiglio di Stato, reso dalla 2^ Sez.
nell’adunanza del 21 ottobre 1998 (cfr. all. 9 di parte ricorrente nel ricorso
R.G. n. 910/05), il quale ha evidenziato la illegittimità del piano di
zonizzazione acustica del Comune di Piombino, laddove giustapponeva all’area
sede della centrale, classificata in classe VI (industriale), le aree
confinanti, classificate in classi I, II e III, con il risultato che veniva
violato il divieto di distacco di non più di 5 db tra zone contigue del
territorio, stabilito dalla delibera di Giunta Regionale Toscana 25 gennaio
1993, n. 488. Successivamente il Comune di Piombino approvava il nuovo Piano di
classificazione acustica, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
23 febbraio 2005, la quale costituisce oggetto di impugnazione con il ricorso
rubricato sub R.G. n. 910/2005, oltre che, in via consequenziale per i profili
urbanistici, delle censure n. 4 del ricorso R.G. n. 1841/06 e n. 3 del ricorso
R.G. n. 1585/07. Quindi, concludendo nella ricognizione dei profili del
contendere, risulta superata la censura mossa con il ricorso R.G. n. 3971/97
alla disciplina correlata alla precedente deliberazione comunale n. 238/94 e il
contendere si condensa sulla nuova disciplina della zonizzazione acustica di cui
alla delibera del Consiglio Comunale di Piombino n. 23 del 2005 e ai profili di
conseguente recepimento nel Piano Strutturale del Val di Cornia.
Con il primo mezzo, di cui al ricorso R.G. n. 910/05, Enel Produzione s.p.a.
censura la deliberazione del Comune di Piombino n. 23 del 2005 per violazione
delle regole di individuazione delle classi acustiche in cui suddividere il
territorio comunale, così come fissate dalla delibera della Regione Toscana n.
77 del 2000, in particolare per aver classificato “in maniera differente aree
appartenenti alla medesima realtà industriale di proprietà Enel Produzione
s.p.a. solo perché le vigenti disposizioni normative vietano il salto di classe”
(pag. 12 ricorso).
La censura è infondata.
Deve rilevarsi, in primo luogo, che l’appartenenza di aree alla medesima realtà
industriale, cioè il fatto che aree distinte siano tutte di proprietà Enel, ha
poco significato, se la distinzione di classificazione è legata al fatto, ben
più pregante rispetto al mero profilo soggettivo di appartenenza, che alcune di
esse hanno destinazione industriale, e sono quindi correttamente collocate in
classe VI, ed altre no, potendo avere quindi qualificazione diversa ai fini
della pianificazione in classi acustiche. Quanto al fatto che il Comune,
nell’effettuare la suddetta pianificazione, si sia rigorosamente attenuto al
rispetto del divieto di salto di classe, frapponendo quindi tra aree in classe
VI e aree in classe IV, altre aree di degradazione in classe V, ciò non pare
censurabile, rispondendo alle previsioni normative e alla statuizione di cui al
parere del Consiglio di Stato del 21 ottobre 1998. D’altra parte era stata Enel
s.p.a. nel ricorso al Presidente della Repubblica avverso la deliberazione n.
238 del 1994 del Comune di Piombino a stigmatizzare la necessità che zone
confinanti corrispondessero a classi di zonizzazione acustica contigue (cfr.
doc. 8 Enel allegato a ricorso R.G. n. 910/05).
Con il secondo mezzo Enel nel ricorso R.G. 910/05 censura la deliberazione n. 23
del 2005 per mancato rispetto del principio secondo cui la classificazione
acustica del territorio comunale deve tener conto delle preesistenti
destinazioni d’uso del territorio medesimo, il che determinerebbe la
illegittimità di aver collocato in classe VI le sole aree destinate, secondo la
disciplina urbanistica, allo svolgimento di attività industriale. Con il terzo
mezzo, specularmene, si contesta la classificazione effettuata guardando
prevalentemente alla disciplina urbanistica.
Le censure sono infondate.
Se è certo vero in termini generali che la suddivisione del territorio in zone
acustiche deve sovrapporsi alla disciplina propria degli strumenti urbanistici
solo laddove ciò sia possibile, in quanto la prima è legata alle effettive
modalità di fruizione del territorio, anche tenendo conto di realtà in fatto
ulteriori rispetto alle previsioni urbanistiche, ciò non sembra tuttavia portare
nel caso concreto ai risultati avuti di mira da parte ricorrente. Infatti nella
specie risulta pacifico che sono stati collocati in classe VI le aree di
proprietà Enel sulle quali insiste la centrale termoelettrica, ove quindi si
svolge l’attività industriale che giustifica tale classificazione; così come
risulta che nelle aree contigue non vi è in fatto svolgimento di attività
industriale, né tale sarà possibile in futuro, vista la qualificazione operata
in sede urbanistica per tali aree. Pare quindi che nella specie si rientri
proprio in ipotesi in cui è possibile la coincidenza tra disciplina urbanistica
e classi di rumorosità.
Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi in esame devono essere
respinti, trovando invece accoglimento esclusivamente la quarta censura proposta
nel ricorso R.G. n. 3971/97 e le doglianza connesse nei successivi ricorsi.
Stante la netta prevalenza dei profili di infondatezza, le spese devono essere
poste a carico di parte ricorrente e, compensate parzialmente nella misura di un
terzo, sono liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana, 1^ Sez., definitivamente pronunciando:
- dispone la riunione al ricorso R.G. n. 3971/97 dei ricorsi R.G. nn. 910/05,
1841/06, 1585/07;
- in parte accoglie e in parte respinge i suddetti ricorsi, nei termini di cui
in motivazione;
- compensa per 1/3 tra le parti le spese di giudizio e condanna Enel Produzione
s.p.a. al pagamento dei residui 2/3, liquidando tale residuo in € 3.000,00
(tremila/00) oltre iva e cap a favore di ciascuna delle Amministrazioni
costituite (Comune di Piombino, Regione Toscana, Circondario della Val di Cornia).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23/06/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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