AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR TOSCANA, Sez. II - 17 settembre 2009, n. 1447
RIFIUTI - Abbandono - Artt. 14
d.lgs. n. 22/97 e 192 d.lgs. n. 152/2006 - Ordine di smaltimento - Curatela
fallimentare - Mancanza di prove in ordine alla corresponsabilità nell’abbandono
- Amministrazione procedente - Esecuzione in danno dello operazioni di
smaltimento - Insinuazione al passivo. In conformità con gli orientamenti
maturati in seno alla giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 14 D.Lgs.
n. 22/97, sostanzialmente riprodotto nell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 - l’ordine
di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo
quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso
vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area
interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito (cfr.
T.A.R. Toscana, sez. II, 17 aprile 2009, n. 1431; id., 1 agosto 2001, n. 1318).
Ne deriva che, ove non sia possibile ascrivere la (cor)responsabilità
dell’abbandono, sia pure in via presuntiva, alla curatela del fallimento,
l’ordine di smaltimento impartito è illegittimo, dovendo l’amministrazione
procedere all’esecuzione in danno delle relative operazioni, per poi insinuarsi
al passivo della procedura fallimentare onde recuperare il proprio
corrispondente credito. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Fallimento M. (avv.ti
Giallongo e Luiso) c. Comune di Capannori (avv. Giovannelli) - TAR TOSCANA, Sez.
II - 17 settembre 2009, n. 1447
N. 01447/2009 REG.SEN.
N. 00129/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 129 del 2007, proposto da:
Fallimento Ma.Di.Ba di Diodati Norberto e Fallimento Azteck International
S.r.l., in persona dei rispettivi curatori “pro tempore”, rappresentati e difesi
dagli avv.ti Natale Giallongo e Francesco P. Luiso, con domicilio eletto presso
lo studio dell’avv. Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri 19;
contro
Comune di Capannori, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e
difeso dall’avv. Giovanni Giovannelli, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Fabio Colzi in Firenze, via San Gallo 76;
nei confronti di
Azteck International S.r.l., Ditta Ma.Di.Ba.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza del Comune di Capannori del 20 novembre 2006, notificata il
successivo 29 novembre 2006, con la quale si ingiunge ai ricorrenti di:
- “rimuovere e smaltire con le procedure previste dalla Legge i rifiuti
speciali, anche pericolosi abbandonati all’interno e all’esterno dello
stabilimento industriale di proprietà della Ditta “MA.DI.BA” e già sede
operativa della ditta “Azteck International s.r.l.” in premessa citata;
- rimuovere e smaltire con le procedure di legge i rifiuti costituita da residui
d’impasto ancora presenti all’interno degli impianti, concordandone le modalità
con l’azienda A.U.S.L. n. 2 di Lucca in quanto tale operazione potrebbe
comportare rischio per gli addetti;
- verificare la natura dei materiali refrattari usati nella centrale termica e
lo stato di tenuta del deposito di combustibile e del sistema di adduzione alla
caldaia;
- verificare la provenienza dello sgocciolio delle sostanze oleose nerastre
osservate e rilevate a diretto contatto con le acque del canale ed provvedere
alla eliminazione di tale inconveniente”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capannori;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/06/2009 il dott. Pierpaolo Grauso e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 4 gennaio 2007, e
depositato il 26 gennaio successivo, i curatori dei fallimenti della ditta
individuale MA.DI.BA. di Diodati Roberto e della Azteck International S.r.l.
proponevano impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe, nella parte in
cui esso aveva ordinato loro di provvedere, unitamente ai legali rappresentanti
delle imprese fallite, alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti speciali
abbandonati nell’area dello stabilimento industriale già sede delle predette
MA.DI.BA. e Azteck International S.r.l. “in bonis”, oltre che dei residui di
lavorazione ivi rinvenuti, nonché di verificare la natura dei materiali
adoperati nella centrale termica di pertinenza dello stabilimento, lo stato di
tenuta del deposito di combustibile e del sistema di adduzione alla caldaia, la
provenienza dello sgocciolio di sostanze oleose rilevate a diretto contatto del
canale confinante con l’impianto. Affidate le proprie doglianze a tre motivi in
diritto, i ricorrenti concludevano per l’annullamento dell’atto impugnato,
previa sospensiva.
Costituitosi in giudizio il Comune di Capannori, che resisteva al gravame, con
ordinanza dell’8 – 9 febbraio 2007 il collegio accordava la misura cautelare
richiesta.
Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella
pubblica udienza del 4 giugno 2009, preceduta dal deposito di memorie difensive
e dalla costituzione di nuovo difensore per l’amministrazione resistente.
DIRITTO
La controversia ha per oggetto l’ordinanza del 21 novembre 2006, n. 702, con cui
il Comune di Capannori, riscontrata la presenza di rifiuti speciali abbandonati
nell’area occupata dalla cartiera già sede delle fallite Azteck International
S.r.l. e MA.DI.BA., ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 ha intimato ai
rispettivi curatori fallimentari, nonché ai legali rappresentanti delle predette
imprese, di provvedere: alla bonifica dell’area mediante rimozione e smaltimento
dei rifiuti e dei residui di lavorazione presenti all’interno ed all’esterno
dello stabilimento; alla verifica dell’eventuale presenza di materiali
contenenti amianto nella centrale termica dello stabilimento e di residui di
olii combustibili nel pozzetto della cisterna adibita a deposito; alla
eliminazione dello sgocciolamento di sostanze oleose verso il canale situato
lungo il confine dell’impianto.
In via pregiudiziale, il Comune di Capannori ha eccepito il difetto di
giurisdizione del giudice adito, assumendo trattarsi di provvedimento
sanzionatorio inderogabilmente collegato al verificarsi di presupposti
predeterminati dal legislatore, e come tale appartenente alla cognizione del
giudice ordinario. L’eccezione è tuttavia infondata, trattandosi pur sempre
dell’esercizio di potestà amministrative, sottoposto al generale sindacato di
legittimità del giudice amministrativo, ancorché vincolato (la compatibilità fra
giurisdizione amministrativa ed attività vincolata della P.A. è oggi
espressamente sancita dal secondo comma dell’art. 21-octies della legge n.
241/90, mentre non si verte in materia di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni
di pagamento, che la legge riserva in via di eccezione alla cognizione del G.O.).
Nel merito, con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 192 D.Lgs. n.
152/06, affermandosi l’estraneità delle curatele ricorrenti alla responsabilità
sanzionata dalla disposizione predetta.
La censura è fondata. Non vi sono infatti ragioni di discostarsi dall’indirizzo
della sezione, secondo cui – in conformità con gli orientamenti maturati in seno
alla giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 22/97,
sostanzialmente riprodotto nell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 – l’ordine di
smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno
di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il
proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area
interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito (cfr.
T.A.R. Toscana, sez. II, 17 aprile 2009, n. 1431; id., 1 agosto 2001, n. 1318).
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato non contiene alcun elemento che
consenta di ascrivere la (cor)responsabilità dell’abbandono, sia pure in via
presuntiva, alle curatele dei fallimenti della Azteck International, ultima
società operativa presso lo stabilimento in questione, e della ditta MA.DI.BA.,
proprietaria dell’area, non essendovi prova, a tacer d’altro, che le curatele
siano state autorizzate a proseguire l’attività d’impresa; con la conseguente
illegittimità dell’ordine impartito alle ricorrenti dal Comune di Capannori, il
quale avrebbe semmai dovuto procedere all’esecuzione in danno delle operazioni
di smaltimento, per poi insinuarsi al passivo della procedura fallimentare onde
recuperare il proprio corrispondente credito.
Le considerazioni svolte sono di per sé idonee a giustificare l’annullamento
dell’ordinanza impugnata nella parte in cui è rivolta nei confronti delle
curatele ricorrenti, e, per la loro natura assorbente, esimono il collegio
dall’esaminare le censure articolate con il secondo ed il terzo motivo di
ricorso. Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne
l’integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla il
provvedimento impugnato nella parte in cui è rivolto nei confronti delle
curatele ricorrenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it