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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR TOSCANA, Sez. II - 25 novembre 2009, n. 2088
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Disciplina transitoria - Art.
256, co. 4 d.lgs. n. 152/2006 - Procedimenti conclusi ma non realizzati -
Applicabilità della normativa sopravvenuta - Legislatore regionale - Deroga ai
livelli di tutela ambientale stabiliti dallo Stato - Illegittimità - Sent. Corte
Cost. n. 214/2008. La previsione di cui all’art. 256, co. 4 del D.Lgs. n.
152/2006, che detta la disciplina transitoria in materia di bonifica di siti
contaminati, esprime la volontà del legislatore statale di vedere applicata la
normativa sopravvenuta non soltanto ai procedimenti in corso, ma anche a quelli
già conclusi e non realizzati, dovendosi peraltro escludere che le Regioni,
nell’esercizio delle prerogative e competenze loro riservate dalla Costituzione,
possano in qualche misura derogare i livelli di tutela ambientale stabiliti
dallo Stato, cui solo spetta di effettuare il bilanciamento fra l’interesse alla
protezione dell’ambiente e gli altri interessi, di pari rilevanza
costituzionale, a questo contrapposti: con la conseguenza che dovrebbe ritenersi
illegittima una disciplina regionale, la quale interferisca, comprimendola, con
la facoltà di rimodulazione riconosciuta dal menzionato art. 265 co. 4 per gli
interventi di bonifica in corso di approvazione, ovvero approvati ma non
eseguiti (cfr. Corte Cost. 18 giugno 2008, n. 214). Pres. Nicolosi, Est. Grauso
- Eni s.p.a. (avv.ti Anichini, Mancusi e Persico) c. Comune di Arezzo (avv.ti
Pasquini e Ricciarini). TAR TOSCANA, Sez. II - 25 novembre 2009, n. 2088
N. 02088/2009 REG.SEN.
N. 00122/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 122 del 2007, proposto da:
Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, in persona del legale
rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni
Anichini, Piero Mancusi ed Antonella Persico, con domicilio eletto presso lo
studio del primo in Firenze, via Lamarmora 29;
contro
Comune di Arezzo, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Stefano Pasquini e Roberta Ricciarini, con domicilio eletto presso
la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
Regione Toscana, in persona dl Presidente “pro tempore”, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Lucia Bora e Fabio Ciari, con domicilio eletto presso la sede
dell’Avvocatura regionale in Firenze, piazza dell’Unità Italiana 1;
Ministero dell'Ambiente, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è
domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota del Comune di Arezzo prot. 132662 in data 14.11.2006, in virtù della
quale si dichiarava non ammissibile la rimodulazione degli obiettivi di bonifica
dei siti inquinati di cui al D.Lgs. 152/2006, in relazione ai punti vendita
rispettivamente nn. 4601 in Loc.tà Olmo e n. 4609 in Via Trento e Trieste,
entrambi nel territorio del Comune di Arezzo, attesa la ritenuta inapplicabilità
del D.Lgs. 152/2006 ai procedimenti pendenti, in conformità all'indirizzo
politico-amministrativo della Regione Toscana giusta note regionali 24.05.2006 e
22.06.2006, parimenti impugnate in una ad ogni altro propedeutico, connesso o
conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arezzo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2009 il dott. Pierpaolo
Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 15 e depositato il 26 gennaio 2007, la Eni S.p.a. –
premesso di avere in corso nel mese di ottobre del 2006 le operazioni di
bonifica relative a due punti vendita della rete AGIP di distribuzione
carburanti, contraddistinti dai numeri 4601 e 4609 ed entrambi ubicati nel
territorio del Comune di Arezzo – esponeva di aver comunicato alle
amministrazioni competenti che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.
152/06, le operazioni stesse sarebbero proseguite secondo le nuove disposizioni
di legge ed, in particolare, secondo le procedure semplificate di cui
all’Allegato alla Parte quarta del Titolo V del predetto D.Lgs. n. 152/06. La
richiesta, tuttavia, era stata respinta dal Comune di Arezzo con la nota del 14
novembre 2006, contenente l’espresso rinvio alle linee di indirizzo impartite
dalla Regione Toscana con atti del 24 maggio e del 22 giugno 2006.
In diritto, la società ricorrente affidava a quattro motivi le proprie doglianze
avverso il diniego opposto dal Comune di Arezzo, ed, intimati dinanzi a questo
tribunale il medesimo Comune, la Regione Toscana ed il Ministero dell’ambiente,
concludeva per l’annullamento, previa sospensiva, dell’atto impugnato e di
quelli ad esso presupposti, ivi comprese le menzionate linee di indirizzo
regionali.
Costituitesi in giudizio le amministrazioni intimate, che resistevano al
gravame, in occasione della camera di consiglio dell’8 febbraio 2007 la domanda
cautelare veniva riunita al merito. La causa veniva quindi trattenuta per la
decisione nella pubblica udienza del 15 ottobre 2009, preceduta dal deposito di
documenti e memorie difensive.
DIRITTO
La controversia ha per oggetto la nota del 14 novembre 2006, mediante la quale
il Comune di Arezzo ha comunicato di voler proseguire ai sensi del D.M. n.
471/99 la procedura di bonifica avviata dalla ricorrente Eni S.p.a., ai sensi
del D.Lgs. n. 22/97 e del D.M. n. 471/99, relativamente ai due punti vendita nn.
4601 e 4609, disattendendo così la richiesta dell’interessata di rimodulare la
procedura stessa in applicazione del regime semplificato frattanto introdotto
dal D.Lgs. n. 152/06. L’atto impugnato fa discendere l’inapplicabilità della
normativa sopravvenuta dal mancato rispetto dei termini per la presentazione
della relazione tecnica finalizzata alla rimodulazione degli obiettivi di
bonifica, come stabiliti dall’art. 265 co. 4 D.Lgs. n. 152/06 cit..
Con il primo motivo di gravame (rubricato “sub” II) la società ricorrente
afferma che, alla luce dello “jus superveniens”, il diniego comunale sarebbe
viziato da incompetenza, trattandosi di materia oramai devoluta alle Regioni; da
qui, la conseguente illegittimità delle linee di indirizzo regionali, nella
parte in cui tengono ferma la competenza dei Comuni pur successivamente
all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06. Con il secondo motivo (“sub” III), è
dedotta la violazione dell’art. 265 co. 4 D.Lgs. n. 152/06, la cui disciplina
troverebbe immediata applicazione ai procedimenti di bonifica già avviati alla
sola condizione che l’adeguamento del progetto autorizzato venga richiesto dal
responsabile dell’inquinamento, e che la bonifica non risulti ancora eseguita;
non sarebbe peraltro condivisibile la tesi comunale della asserita tardività
dell’istanza, pervenuta entro il termine di legge del 27 ottobre 2006. Con il
terzo motivo (“sub” IV), la ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati
impedirebbero di fare applicazione dei principi comunitari di proporzionalità ed
efficacia degli interventi di tutela ambientale sottesi alla nuova disciplina
statale, e con il quarto motivo (“sub” V) denuncia il contrasto fra le linee di
indirizzo impartite dalla Regione e la superiore normativa nazionale e
comunitaria.
I motivi, che verranno esaminati congiuntamente, sono fondati nei sensi e nei
limiti di seguito precisati.
La disciplina transitoria dettata dall’art. 265 co. 4 del D.Lgs. n. 152/06 (c.d.
“Codice dell’ambiente”), entrato in vigore nelle more della definizione dei
procedimenti avviati dalla società ricorrente per la bonifica dei siti
contaminati corrispondenti a due punti vendita della rete AGIP nel Comune di
Arezzo, stabilisce che “fatti salvi gli interventi realizzati alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta
giorni da tale data, può essere presentata all'autorità competente adeguata
relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già
autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente
decreto. L'autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti
al progetto necessarie”. Secondo l’autorevole interpretazione della Corte
Costituzionale, condivisa dal collegio, la previsione esprime la volontà del
legislatore statale di vedere applicata la normativa sopravvenuta non soltanto
ai procedimenti in corso, ma anche a quelli già conclusi e non realizzati,
dovendosi peraltro escludere che le Regioni, nell’esercizio delle prerogative e
competenze loro riservate dalla Costituzione, possano in qualche misura derogare
i livelli di tutela ambientale stabiliti dallo Stato, cui solo spetta di
effettuare il bilanciamento fra l’interesse alla protezione dell’ambiente e gli
altri interessi, di pari rilevanza costituzionale, a questo contrapposti: con la
conseguenza che dovrebbe ritenersi illegittima una disciplina regionale, la
quale interferisca, comprimendola, con la facoltà di rimodulazione riconosciuta
dal menzionato art. 265 co. 4 per gli interventi di bonifica in corso di
approvazione, ovvero approvati ma non eseguiti (cfr. Corte Cost. 18 giugno 2008,
n. 214).
Tanto premesso, nella specie non incorrono tuttavia nei vizi dedotti le
impugnate circolari regionali, nella misura in cui, facendo salvo l’ordine delle
competenze pregresse relativamente alle procedure di bonifica già avviate, esse
si limitano a dare attuazione – in punto di distribuzione delle competenze
amministrative – all’altra disposizione transitoria di cui all’art. 264 co. 1
lett. i) dello stesso D.Lgs. n. 152/06 che, nell’abrogare la normativa
antevigente (il D.Lgs. n. 22/97), sancisce l’ultrattività dei provvedimenti
attuativi di quest’ultima sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti
provvedimenti ordinamentali attuativi previsti dalla parte quarta del nuovo
Codice dell’ambiente, da adottarsi nel termine di un anno stabilito dal
precedente art. 177 co. 2.
Sotto questo profilo, resiste pertanto all’impugnazione la stessa nota del
Comune di Arezzo recante il diniego di rimodulazione delle procedure di
bonifica, la cui illegittimità dipende, piuttosto, dall’inadeguatezza della
motivazione addotta dal Comune. Posto, infatti, che le comunicazioni inviate
dall’Eni S.p.a. per manifestare la propria intenzione di avvalersi della facoltà
accordata dall’art. 265 co. 4 risultano tempestive rispetto al prescritto
termine di centottanta giorni, la mancata presentazione della relazione tecnica,
pur richiesta dalla norma, non può considerarsi di per sé ostativa
all’applicabilità del regime sopravvenuto, tenuto conto che l’obiettivo
enunciato nelle predette comunicazioni ai sensi dell’Allegato 5 al Titolo V
della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 – il raggiungimento di una soglia della
CSC relativa agli idrocarburi totali (n-esano) pari a 350 microgrammi/litro –
coincide non solo con quello indicato e ribadito dal Comune per il progetto
definitivo di bonifica, ma anche con il valore-limite a suo tempo già prescritto
per quella stessa sostanza dall’Allegato 1 del previgente D.M. n. 471/99. In
altre parole, la mancanza della relazione tecnica si riduce nella pratica ad una
mera carenza formale, che non ha corrispondenza in una lacuna dell’istanza di
rimodulazione; e poiché questa, di fatto, non introduce elementi di novità
sostanziale rispetto al progetto definitivo, deve ritenersi che il Comune
avrebbe al più potuto ordinare all’interessata un’integrazione documentale
nell’esercizio del potere-dovere assegnatogli dall’art. 6 della legge n. 241/90,
ma non respingere l’istanza senza fornire – cosa che non è avvenuta neppure in
giudizio – alcun chiarimento circa la necessità che la domanda di avvalersi
della rimodulazione contenesse ulteriori precisazioni di carattere tecnico, in
modo da giustificare la pretesa di un’apposita relazione.
Per tali assorbenti ragioni, va accolta l’impugnativa proposta dalla Eni S.p.a.
nei confronti della nota 14 novembre 2006 del Comune di Arezzo, che deve essere
dunque annullata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza nei rapporti fra la ricorrente ed il Comune, mentre nei rapporti fra
la ricorrente e la Regione Toscana può farsi luogo a compensazione; lo stesso
vale per i rapporti fra la ricorrente ed il Ministero dell’ambiente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II,
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso annulla la nota del
Comune di Arezzo del 14 novembre 2006, in epigrafe.
Condanna il medesimo Comune alla rifusione delle spese processuali sostenute
dalla ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso
forfettario delle spese generali, ed a I.V.A. e C.P.A..
Dichiara le spese integralmente compensate nei rapporti fra la ricorrente, la
Regione Toscana ed il Ministero dell’ambiente.
Condanna le amministrazioni resistenti in solido alla rifusione delle spese
processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi euro
2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, e ad I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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