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TAR TOSCANA, Sez. II - 25 novembre 2009, n. 2088


INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Disciplina transitoria - Art. 256, co. 4 d.lgs. n. 152/2006 - Procedimenti conclusi ma non realizzati - Applicabilità della normativa sopravvenuta - Legislatore regionale - Deroga ai livelli di tutela ambientale stabiliti dallo Stato - Illegittimità - Sent. Corte Cost. n. 214/2008. La previsione di cui all’art. 256, co. 4 del D.Lgs. n. 152/2006, che detta la disciplina transitoria in materia di bonifica di siti contaminati, esprime la volontà del legislatore statale di vedere applicata la normativa sopravvenuta non soltanto ai procedimenti in corso, ma anche a quelli già conclusi e non realizzati, dovendosi peraltro escludere che le Regioni, nell’esercizio delle prerogative e competenze loro riservate dalla Costituzione, possano in qualche misura derogare i livelli di tutela ambientale stabiliti dallo Stato, cui solo spetta di effettuare il bilanciamento fra l’interesse alla protezione dell’ambiente e gli altri interessi, di pari rilevanza costituzionale, a questo contrapposti: con la conseguenza che dovrebbe ritenersi illegittima una disciplina regionale, la quale interferisca, comprimendola, con la facoltà di rimodulazione riconosciuta dal menzionato art. 265 co. 4 per gli interventi di bonifica in corso di approvazione, ovvero approvati ma non eseguiti (cfr. Corte Cost. 18 giugno 2008, n. 214). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Eni s.p.a. (avv.ti Anichini, Mancusi e Persico) c. Comune di Arezzo (avv.ti Pasquini e Ricciarini). TAR TOSCANA, Sez. II - 25 novembre 2009, n. 2088
 

 

 

 

N. 02088/2009 REG.SEN.
N. 00122/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 122 del 2007, proposto da:
Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Anichini, Piero Mancusi ed Antonella Persico, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Lamarmora 29;

contro

Comune di Arezzo, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Pasquini e Roberta Ricciarini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;

Regione Toscana, in persona dl Presidente “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Bora e Fabio Ciari, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Firenze, piazza dell’Unità Italiana 1;

Ministero dell'Ambiente, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota del Comune di Arezzo prot. 132662 in data 14.11.2006, in virtù della quale si dichiarava non ammissibile la rimodulazione degli obiettivi di bonifica dei siti inquinati di cui al D.Lgs. 152/2006, in relazione ai punti vendita rispettivamente nn. 4601 in Loc.tà Olmo e n. 4609 in Via Trento e Trieste, entrambi nel territorio del Comune di Arezzo, attesa la ritenuta inapplicabilità del D.Lgs. 152/2006 ai procedimenti pendenti, in conformità all'indirizzo politico-amministrativo della Regione Toscana giusta note regionali 24.05.2006 e 22.06.2006, parimenti impugnate in una ad ogni altro propedeutico, connesso o conseguente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arezzo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2009 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato il 15 e depositato il 26 gennaio 2007, la Eni S.p.a. – premesso di avere in corso nel mese di ottobre del 2006 le operazioni di bonifica relative a due punti vendita della rete AGIP di distribuzione carburanti, contraddistinti dai numeri 4601 e 4609 ed entrambi ubicati nel territorio del Comune di Arezzo – esponeva di aver comunicato alle amministrazioni competenti che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06, le operazioni stesse sarebbero proseguite secondo le nuove disposizioni di legge ed, in particolare, secondo le procedure semplificate di cui all’Allegato alla Parte quarta del Titolo V del predetto D.Lgs. n. 152/06. La richiesta, tuttavia, era stata respinta dal Comune di Arezzo con la nota del 14 novembre 2006, contenente l’espresso rinvio alle linee di indirizzo impartite dalla Regione Toscana con atti del 24 maggio e del 22 giugno 2006.

In diritto, la società ricorrente affidava a quattro motivi le proprie doglianze avverso il diniego opposto dal Comune di Arezzo, ed, intimati dinanzi a questo tribunale il medesimo Comune, la Regione Toscana ed il Ministero dell’ambiente, concludeva per l’annullamento, previa sospensiva, dell’atto impugnato e di quelli ad esso presupposti, ivi comprese le menzionate linee di indirizzo regionali.

Costituitesi in giudizio le amministrazioni intimate, che resistevano al gravame, in occasione della camera di consiglio dell’8 febbraio 2007 la domanda cautelare veniva riunita al merito. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 15 ottobre 2009, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive.


DIRITTO


La controversia ha per oggetto la nota del 14 novembre 2006, mediante la quale il Comune di Arezzo ha comunicato di voler proseguire ai sensi del D.M. n. 471/99 la procedura di bonifica avviata dalla ricorrente Eni S.p.a., ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e del D.M. n. 471/99, relativamente ai due punti vendita nn. 4601 e 4609, disattendendo così la richiesta dell’interessata di rimodulare la procedura stessa in applicazione del regime semplificato frattanto introdotto dal D.Lgs. n. 152/06. L’atto impugnato fa discendere l’inapplicabilità della normativa sopravvenuta dal mancato rispetto dei termini per la presentazione della relazione tecnica finalizzata alla rimodulazione degli obiettivi di bonifica, come stabiliti dall’art. 265 co. 4 D.Lgs. n. 152/06 cit..

Con il primo motivo di gravame (rubricato “sub” II) la società ricorrente afferma che, alla luce dello “jus superveniens”, il diniego comunale sarebbe viziato da incompetenza, trattandosi di materia oramai devoluta alle Regioni; da qui, la conseguente illegittimità delle linee di indirizzo regionali, nella parte in cui tengono ferma la competenza dei Comuni pur successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06. Con il secondo motivo (“sub” III), è dedotta la violazione dell’art. 265 co. 4 D.Lgs. n. 152/06, la cui disciplina troverebbe immediata applicazione ai procedimenti di bonifica già avviati alla sola condizione che l’adeguamento del progetto autorizzato venga richiesto dal responsabile dell’inquinamento, e che la bonifica non risulti ancora eseguita; non sarebbe peraltro condivisibile la tesi comunale della asserita tardività dell’istanza, pervenuta entro il termine di legge del 27 ottobre 2006. Con il terzo motivo (“sub” IV), la ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati impedirebbero di fare applicazione dei principi comunitari di proporzionalità ed efficacia degli interventi di tutela ambientale sottesi alla nuova disciplina statale, e con il quarto motivo (“sub” V) denuncia il contrasto fra le linee di indirizzo impartite dalla Regione e la superiore normativa nazionale e comunitaria.

I motivi, che verranno esaminati congiuntamente, sono fondati nei sensi e nei limiti di seguito precisati.

La disciplina transitoria dettata dall’art. 265 co. 4 del D.Lgs. n. 152/06 (c.d. “Codice dell’ambiente”), entrato in vigore nelle more della definizione dei procedimenti avviati dalla società ricorrente per la bonifica dei siti contaminati corrispondenti a due punti vendita della rete AGIP nel Comune di Arezzo, stabilisce che “fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all'autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie”. Secondo l’autorevole interpretazione della Corte Costituzionale, condivisa dal collegio, la previsione esprime la volontà del legislatore statale di vedere applicata la normativa sopravvenuta non soltanto ai procedimenti in corso, ma anche a quelli già conclusi e non realizzati, dovendosi peraltro escludere che le Regioni, nell’esercizio delle prerogative e competenze loro riservate dalla Costituzione, possano in qualche misura derogare i livelli di tutela ambientale stabiliti dallo Stato, cui solo spetta di effettuare il bilanciamento fra l’interesse alla protezione dell’ambiente e gli altri interessi, di pari rilevanza costituzionale, a questo contrapposti: con la conseguenza che dovrebbe ritenersi illegittima una disciplina regionale, la quale interferisca, comprimendola, con la facoltà di rimodulazione riconosciuta dal menzionato art. 265 co. 4 per gli interventi di bonifica in corso di approvazione, ovvero approvati ma non eseguiti (cfr. Corte Cost. 18 giugno 2008, n. 214).

Tanto premesso, nella specie non incorrono tuttavia nei vizi dedotti le impugnate circolari regionali, nella misura in cui, facendo salvo l’ordine delle competenze pregresse relativamente alle procedure di bonifica già avviate, esse si limitano a dare attuazione – in punto di distribuzione delle competenze amministrative – all’altra disposizione transitoria di cui all’art. 264 co. 1 lett. i) dello stesso D.Lgs. n. 152/06 che, nell’abrogare la normativa antevigente (il D.Lgs. n. 22/97), sancisce l’ultrattività dei provvedimenti attuativi di quest’ultima sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti ordinamentali attuativi previsti dalla parte quarta del nuovo Codice dell’ambiente, da adottarsi nel termine di un anno stabilito dal precedente art. 177 co. 2.

Sotto questo profilo, resiste pertanto all’impugnazione la stessa nota del Comune di Arezzo recante il diniego di rimodulazione delle procedure di bonifica, la cui illegittimità dipende, piuttosto, dall’inadeguatezza della motivazione addotta dal Comune. Posto, infatti, che le comunicazioni inviate dall’Eni S.p.a. per manifestare la propria intenzione di avvalersi della facoltà accordata dall’art. 265 co. 4 risultano tempestive rispetto al prescritto termine di centottanta giorni, la mancata presentazione della relazione tecnica, pur richiesta dalla norma, non può considerarsi di per sé ostativa all’applicabilità del regime sopravvenuto, tenuto conto che l’obiettivo enunciato nelle predette comunicazioni ai sensi dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 – il raggiungimento di una soglia della CSC relativa agli idrocarburi totali (n-esano) pari a 350 microgrammi/litro – coincide non solo con quello indicato e ribadito dal Comune per il progetto definitivo di bonifica, ma anche con il valore-limite a suo tempo già prescritto per quella stessa sostanza dall’Allegato 1 del previgente D.M. n. 471/99. In altre parole, la mancanza della relazione tecnica si riduce nella pratica ad una mera carenza formale, che non ha corrispondenza in una lacuna dell’istanza di rimodulazione; e poiché questa, di fatto, non introduce elementi di novità sostanziale rispetto al progetto definitivo, deve ritenersi che il Comune avrebbe al più potuto ordinare all’interessata un’integrazione documentale nell’esercizio del potere-dovere assegnatogli dall’art. 6 della legge n. 241/90, ma non respingere l’istanza senza fornire – cosa che non è avvenuta neppure in giudizio – alcun chiarimento circa la necessità che la domanda di avvalersi della rimodulazione contenesse ulteriori precisazioni di carattere tecnico, in modo da giustificare la pretesa di un’apposita relazione.

Per tali assorbenti ragioni, va accolta l’impugnativa proposta dalla Eni S.p.a. nei confronti della nota 14 novembre 2006 del Comune di Arezzo, che deve essere dunque annullata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti fra la ricorrente ed il Comune, mentre nei rapporti fra la ricorrente e la Regione Toscana può farsi luogo a compensazione; lo stesso vale per i rapporti fra la ricorrente ed il Ministero dell’ambiente.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso annulla la nota del Comune di Arezzo del 14 novembre 2006, in epigrafe.

Condanna il medesimo Comune alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ed a I.V.A. e C.P.A..

Dichiara le spese integralmente compensate nei rapporti fra la ricorrente, la Regione Toscana ed il Ministero dell’ambiente.

Condanna le amministrazioni resistenti in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, e ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario


L'ESTENSORE                                              IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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