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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR TOSCANA, Sez. III - 18 dicembre 2009, Sentenza n. 3867

 

DIRITTO URBANISTICO - P.R.G. - Approvazione - Regione - Modifiche dettate dalla tutela dell’ambiente e del paesaggio - Art. 10, c. 2 L. n. 1150/1942. L’art. 10, comma 2, della legge n. 1150/1942 prevede, tra le possibili modifiche proposte dalla Regione in sede di approvazione del P.R.G., quelle indispensabili ad assicurare la tutela del paesaggio e di complessi ambientali: tali modifiche possono essere accettate dal Comune, che può aderire senza contro dedurre alle osservazioni della Regione. Pres. Radesi, Est. Bellucci - D.C.A.M. (avv. Barsotti) c. Comune di Rio Marina (n.c.) e Regione Toscana (avv. Baldi). TAR TOSCANA, Sez. III - 18/12/2009, Sentenza n. 3867
 

 

 

 

N. 03867/2009 REG.SEN.
N. 04308/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 4308 del 1995, proposto da Del Cresta Anna Maria e Mori Giorgio, rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Barsotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Eugenio Dalli Cardillo in Firenze, via Camporeggi n. 3;
contro
Comune di Rio Marina, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Regione Toscana, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Baldi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Firenze, Piazza dell’Unità Italiana n. 1;
per l'annullamento
-della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana del 5-6-1995, n. 3645, vistata dal Presidente della Regione Toscana il 5-7-1995, pervenuta alla sede municipale il 31-7-1995, avente ad oggetto l'approvazione del P.R.G. del Comune di Rio Marina, depositato presso l'ufficio Tecnico del Comune il 25-8-1995;
-di ogni atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato e fra questi, per occorrer possa, il parere della C.R.T.A. espresso nelle sedute del 29-7-1992, 5-11-1992, 10-2-1993 e la deliberazione del 5-9-1994, n. 60, del consiglio Comunale di Rio Marina.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2009 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


I ricorrenti (eredi dell’Ingegner Italo Mori) sono proprietari di un terreno posto nel Comune di Rio Marina, in località Fornacelle.
Già nel 1970 l’Ingegner Mori, assieme ai proprietari dei terreni circostanti, chiedeva che per la zona compresa tra la discarica ed il fosso delle Fornacelle, nella parte inclusa tra la strada provinciale e la costa, fosse ammessa l’attività di edificazione privata.
In data 27/5/1983 la ricorrente Anna Maria Del Cresta ha reiterato l’istanza con riferimento ai mappali 361, 362, 390 e 153 del foglio 7, chiedendo di prevedere la possibilità di realizzare piccole costruzioni.
Il 24/5/1984 la ricorrente, assieme ai proprietari di aree circostanti, ha chiesto l’inserimento anche per piccole costruzioni nella variante al programma di fabbricazione, ed in via subordinata la previsione della possibilità di utilizzare l’area per attrezzature turistico balneari a ricettività giovanile.
In data 31/1/1987 il Consiglio comunale di Rio Marina, con deliberazione n. 40, ha adottato la variante generale al piano regolatore, ricomprendendo gran parte della particella 390 nella sottozona D9 (art.33, campeggi esistenti, villaggi turistici); è seguita la nota con cui il Comune ha informato la ricorrente dell’accoglimento della richiesta.
La giunta regionale ha poi invitato il Comune a controdedurre in ordine alle modifiche ed agli stralci contenuti nel parere della C.R.T.A. espresso nelle sedute del 29/7/1992, del 5/11/1992 e nel 10/2/1993.
Il Consiglio comunale, con delibera n. 60 del 5/9/1994, ha fatto proprie le modifiche riferite alla proprietà dei ricorrenti.
Adesso la disciplina della zona è contenuta nell’art. 34 delle N.T.A., essendo riconosciuta l’attività del preesistente centro religioso per vacanze estive, ma non la destinazione ricettiva balneare della proprietà dei ricorrenti.


Avverso la deliberazione regionale di approvazione del PRG, datata 5/6/1995 e contraddistinta dal numero 3645, nonché avverso gli atti connessi, i ricorrenti sono insorti deducendo, nell’ipotesi che la Regione abbia introdotto d’ufficio le contestate modifiche:


1) violazione dell’art. 10, comma 2, della legge n. 1150/1942;
2) eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti e contraddittorietà;
per l’ipotesi che si sia trattato di proposta di modifica rivolta dalla Regione al Comune:
3) violazione sotto diverso profilo dell’art. 10 della legge n. 1150/1942;
per l’ipotesi in cui il Comune avesse fatto proprie, in sede di controdeduzioni, le modifiche proposte dalla Regione:
4) eccesso di potere per motivazione insufficiente e contraddittoria e per travisamento dei fatti;
5) violazione dei principi generali sulla pianificazione urbanistica; violazione dell’art. 7 della legge n. 1150/1942.


Si è costituita in giudizio la Regione Toscana.


All’udienza del 12 novembre 2009 la causa è stata posta in decisione.


DIRITTO


Con la prima censura i ricorrenti deducono che la Regione ha cambiato la destinazione d’uso dell’area di loro proprietà, introducendo un’innovazione sostanziale che va al di là dei limiti di legge, imposti dall’art. 10, comma 2, della legge n. 1150/1942.


Il motivo è infondato.


La Regione, con deliberazione consiliare n. 169 del 20/4/1993, ha proposto al Comune di introdurre alcune modifiche ai fini del’approvazione definitiva, tra le quali lo stralcio della previsione di ampliamento della sottozona D9, ritenuto incompatibile con l’area protetta di tipo “b, c, d” e contrastante con l’esigenza di un ulteriore studio per un miglior tracciato della viabilità, nonché lo stralcio in località Cava del telegrafo (villaggio turistico) per inammissibilità di tale previsione in area protetta di tipo “b, c, d” (documento n. 2 depositato in giudizio il 22 ottobre 2009).


L’estromissione della particella n. 390 dalla zona D9, recepita con la deliberazione definitiva dal Consiglio comunale, trova quindi motivazione in ragioni di tutela ambientale, oltre che nell’esigenza di evitare possibilità di interferenze rispetto al previsto tracciato viario.


Orbene, l’art. 10, comma 2, della legge n. 1150/1942 prevede, tra le possibili modifiche proposte dalla Regione in sede di approvazione, quelle indispensabili ad assicurare la tutela del paesaggio e di complessi ambientali, con la conseguenza che tale norma giustifica la contestata determinazione della Regione e del Comune, il quale con deliberazione n. 60/1994 ha accolto la proposta di stralcio riguardante la proprietà dei ricorrenti (Cons. Stato, IV, 23/3/1987, n. 165; idem, 8/6/2009, n. 3518; Tar Lombardia, Milano, II, 14/9/2005, n. 3630).


Con la seconda doglianza i ricorrenti affermano che la contestata decisione non è sorretta da adeguata motivazione.


L’assunto non è condivisibile.


Gli atti impugnati fanno riferimento ad esigenze di tutela di area protetta e alla esigenza di un ulteriore studio per un miglior tracciato della viabilità che attraversa la valle del Baccetti.
Pertanto le ragioni sottese alla contestata scelta finale sono state esplicitate, ancorchè in forma sintetica. D’altronde l’interesse azionato non si radica in atti di pianificazione risalenti nel tempo, antecedenti all’adozione della variante urbanistica, cosicchè la decisione finale di non inserire l’area dei ricorrenti nell’ambito della zona D9 non ha inciso su una posizione consolidata nel tempo, tale da imporre una motivazione particolarmente approfondita e la comparazione dei contrapposti interessi.
Con la terza censura i ricorrenti sostengono che in sede di approvazione non sono ammesse modifiche proposte dalla Regione senza controdeduzioni del Comune, qualora si esuli dalla previsione dell’art. 10, comma 2, della legge n. 1150/1942.


Il rilievo è infondato.


Il Comune può accettare le modifiche proposte dalla Regione, aderendo senza controdedurre alle osservazioni della stessa, soprattutto allorquando, come nel caso di specie, le proposte sono supportate da esigenze di tutela dell’ambiente, le quali come visto possono giustificare anche modifiche d’ufficio ex art. 10, comma 2, della legge n. 1150/1942.
Con la quarta doglianza gli istanti deducono che, qualora la modifica disposta dal Comune sia motivata per relationem al voto espresso dalla C.R.T.A., la stessa sarebbe illegittima in quanto priva di motivazione analitica e basata su erronea valutazione, non essendo state considerate le identiche condizioni di terreni limitrofi.


L’assunto non è condivisibile.


Il Comune ha recepito le ragioni di tutela ambientale indicate dalla Regione, ragioni che fungono da adeguata motivazione ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera c, della legge n. 1150/1942, come visto nella trattazione della seconda censura.
Né è dato comprendere quali siano le identiche condizioni dei terreni limitrofi che sarebbero sintomatiche di una errata valutazione dei dati di fatto.
Il quinto motivo è incentrato sulla mancata specificazione della destinazione dell’area di proprietà dei ricorrenti, assoggettata a vincolo di inedificabilità non sorretto da un preminente interesse pubblico.


Il rilievo è infondato.


L’art. 34 delle N.T.A. e la planimetria del PRG (documenti n. 5 e 6 depositati in giudizio dalla Regione) indicano che il terreno de quo ricade in zona E2 (sottozona di salvaguardia ambientale), stante l’interesse ambientale palesato, oltre che nello stesso art. 34, nella citata deliberazione del Consiglio regionale n. 169 del 20/4/1993 (documento n. 2 della Regione).
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono determinate in euro 2.000 oltre IVA e CPA, che i ricorrenti devono corrispondere alla Regione Toscana; nulla per le spese nei confronti del Comune di Rio Marina, non essendosi costituito in giudizio.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna i ricorrenti a corrispondere alla Regione Toscana la somma di euro 2.000 (duemila) oltre IVA e CPA, a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi; nulla per le spese nei confronti del Comune intimato.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Alessio Liberati, Primo Referendario


L'ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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