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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 4 Marzo 2009, n. 399
INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza contingibile e urgente di sospensione delle
emissioni acustiche emessa al di fuori dei presupposti di cui all’art. 9 della
L. n. 447/95 - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Diritto al
contraddittorio verso gli accertamenti tecnici. L’ordinanza contingibile e
urgente con la quale è disposta la sospensione immediata delle emissioni
acustiche, al di fuori delle condizioni richieste dall’art. 9 della legge n.
447/95, vale a dire al di fuori di una situazione di eccezionale ed urgente
necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, necessità di
comunicazione di avvio del procedimento, la quale non può in alcun modo
pregiudicare la funzionalità ed efficacia di un procedimento cui sono estranei
specifici motivi di celerità. Ciò in ragione della necessità di tutelare le
prerogative procedimentali del responsabile delle emissioni, con particolare
riguardo all’esercizio del diritto al contraddittorio verso gli accertamenti
eseguiti dai tecnici dell’A.R.P.A.T.. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - V. s.r.l.
(avv.ti Comporti e Nocentini) c. Comune di Torrita di Siena (avv. Golini) e
A.R.P.A.T. (avv. Simongini). T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 4 marzo 2009, n. 399
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.00399/2009 REG.SEN.
N. 01604/2004 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2004, proposto da:
Victoria S.r.l., in persona del legale rappresentante "pro tempore",
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Domenico Comporti e Simone Nocentini,
con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via dei Rondinelli
2;
contro
Comune di Torrita di Siena, in persona del Sindaco "pro tempore", rappresentato
e difeso dall'avv. Paolo Golini, presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Firenze, via Gino Capponi 26;
A.R.P.A.T. – Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, in
persona del Direttore "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. Michela
Simongini, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’A.R.P.A.T. in
Firenze, via Porpora 22;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1- dell’ordinanza a firma del Responsabile dell’Area amministrativa e socio
culturale del Comune di Torrita di Siena n. 74 del 15.7.2004, notificata in data
16.7.2004, avente ad oggetto la immediata sospensione dell’attività di emissioni
sonore conseguenti all’uso dell’impianto elettroacustico di diffusione sonora
presente all’interno del locale posto in loc. Guardavalle n. 66;
2- della presupposta relazione ARPAT – Siena del 23.6.2004;
3- di ogni altro provvedimento od atto antecedente, presupposto e/o connesso,
ancorché di ignoti estremi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torrita di Siena;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.R.P.A.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/01/2009 il dott. Pierpaolo Grauso e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 26 e depositato il 29 luglio 2004, la Victoria S.r.l.
– titolare di licenza commerciale per intrattenimento e spettacolo, nonché di
autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande, attività
esercitate presso un immobile adibito a ristorante-piano bar e sito in Comune di
Torrita di Siena, località Guardavalle – proponeva impugnazione avverso
l’ordinanza del 15 luglio 2004, mediante la quale il Sindaco del Comune predetto
aveva disposto nei suoi confronti l’immediata sospensione dell’attività di
emissioni sonore e dell’utilizzo dell’impianto elettroacustico di diffusione
presente all’interno del locale da essa ricorrente gestito, con effetto fino
all’attuazione di sistemi ed opere di abbattimento della rumorosità muniti di
efficacia certificata da un tecnico competente. L’impugnazione coinvolgeva
altresì la relazione dell’A.R.P.A.T. che, avendo evidenziato a carico il
superamento dei valori stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, costituiva il
dichiarato presupposto del provvedimento gravato in via principale.
La società Victoria, affidatasi in diritto a tre motivi, concludeva per
l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva da adottarsi anche con
decreto “inaudita altera parte”, nonché per la condanna delle amministrazioni
procedenti al risarcimento dei danni.
L’istanza cautelare veniva dapprima interinalmente accolta con decreto
presidenziale del 30 luglio 2004, quindi confermata dal collegio, nel
contraddittorio delle parti, con ordinanza dell’8 settembre successivo.
La causa veniva infine discussa e trattenuta per la decisione di merito alla
pubblica udienza del 22 gennaio 2009, preceduta dal deposito di documenti e
memorie difensive.
DIRITTO
L’impugnazione è rivolta nei confronti dell’ordinanza dirigenziale del 15 luglio
2004, con cui il Comune di Torrita di Siena ha disposto la immediata sospensione
delle emissioni acustiche provenienti dall’impianto di diffusione sonora
presente presso il ristorante-disco bar gestito dalla società ricorrente, e ciò
al dichiarato scopo di porre rimedio al superamento dei limiti di rumorosità
stabiliti dalla legge, accertato dall’A.R.P.A.T. in esito a sopralluogo del 19
giugno 2004 e già oggetto di numerosi esposti di cittadini residenti in
prossimità del locale in questione.
Con il primo motivo di gravame, la Victoria S.r.l. deduce la violazione
dell’art. 7 della legge n. 241/90, lamentando di non essere stata avvisata
dell’avvio del procedimento conclusosi con l’ordinanza impugnata. Con il secondo
motivo, la ricorrente denuncia poi la violazione dell’art. 9 della legge n.
447/95, affermando, ad un lato, l’incompetenza del dirigente responsabile d’area
all’adozione delle misure urgenti in materia di inquinamento acustico e,
dall’altro, la carenza dei presupposti richiesti dalla norma per l’esercizio dei
poteri contingibili “extra ordinem” e comunque la mancata ostensione di
tali presupposti nella motivazione del provvedimento. Con il terzo motivo,
infine, la ricorrente sostiene l’erroneità dei valori differenziali utilizzati
come parametro per l’accertamento.
In via preliminare, l’A.R.P.A.T. eccepisce peraltro il proprio difetto di
legittimazione passiva, assumendo di aver svolto su richiesta del Comune mere
attività endoprocedimentali, senza partecipare all’adozione del provvedimento
finale. In senso contrario è sufficiente osservare che, pur non essendo
configurabile alcun onere di impugnazione della proposta – diretta dall’A.R.P.A.T.
al Comune di Torrita di Siena in esito agli accertamenti eseguiti – di attivare
nei confronti della Victoria S.r.l. un procedimento volto al contenimento dei
livelli di pressione sonora, trattandosi di atto non vincolante, l’estensione
del contraddittorio anche all’ente responsabile dell’attività istruttoria,
diverso da quello che ha emesso il provvedimento finale, si giustifica nella
specie proprio in ragione del coinvolgimento istituzionale dell’A.R.P.A.T. nella
vicenda, tanto più se si considera che alcune delle censure rivolte contro il
provvedimento finale investono direttamente l’attività istruttoria imputabile
all’Agenzia.
Nel merito, il ricorso è fondato in relazione ai primi due motivi, da esaminarsi
congiuntamente per ragioni di connessione.
Com’è noto, la legge n. 241/90 sancisce a livello di diritto positivo l’istituto
della partecipazione al procedimento amministrativo, manifestazione di quel più
generale principio del “giusto procedimento” in forza del quale l’azione della
P.A. si svolge nel contraddittorio dei suoi destinatari, ed il procedimento
costituisce il luogo virtuale di composizione preventiva dei conflitti fra
soggetti pubblici e privati portatori di interessi contrapposti. La
partecipazione degli interessati al procedimento si attiva in prima battuta
attraverso la obbligatoria comunicazione di avvio disciplinata dagli artt. 7 e 8
della legge n. 241 cit., che, per espressa previsione normativa, può peraltro
venire omessa ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità; fermo restando che, in termini generali, l’amministrazione
è sempre tenuta a rendere conto della sussistenza di tali ragioni di urgenza
qualificata.
I principi appena enunciati si attagliano alle peculiarità del caso in esame.
Premesso che, anche nell’ipotesi in cui la P.A. agisca mediante ordinanze
contingibili ed urgenti, occorre pur sempre che il provvedimento contenga la
puntuale esplicazione dei motivi ostativi alla comunicazione di avvio, anche a
voler seguire il diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui le ordinanze
contingibili e urgenti sarebbero in linea di massima sottratte all’obbligo della
preventiva comunicazione, nella specie non si può prescindere dal concreto
atteggiarsi della procedura seguita dal Comune di Torrita di Siena ed, in
particolare, dalla circostanza che il provvedimento impugnato risulta emesso al
di fuori delle condizioni richieste dall’art. 9 della legge n. 447/95, vale a
dire al di fuori di una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela
della salute pubblica o dell'ambiente, necessità della quale non solo non è dato
alcun conto nella motivazione dell’ordinanza, ma che neppure è evidenziata nella
relazione dell’A.R.P.A.T. assunta dal Comune quale presupposto del proprio
operato.
Appurato, dunque, che gli atti impugnati tacciono circa la effettiva sussistenza
di ragioni giustificative dell’esercizio dei poteri comunali d’urgenza, ne
risulta a maggior ragione rafforzata la già rilevata illegittimità dell’omessa
comunicazione di avvio del procedimento, la quale non avrebbe potuto in alcun
modo pregiudicare la funzionalità ed efficacia di un procedimento cui sono
estranei specifici motivi di celerità. Il rilevato difetto di motivazione, in
altri termini, si riverbera – confermandola – sulla violazione delle prerogative
procedimentali della società ricorrente, con particolare riguardo all’esercizio
del diritto al contraddittorio verso gli accertamenti eseguiti dai tecnici dell’A.R.P.A.T..
I rilievi svolti conducono ad accogliere la domanda di annullamento proposta
dalla Victoria S.r.l., esimendo il collegio, per la loro valenza assorbente,
dall’esame censure rimanenti. Sorte differente segue invece la domanda
accessoria di risarcimento danni, rivolta nei confronti del solo Comune di
Torrita di Siena, che deve essere respinta per assoluto difetto di prova circa
la consistenza e la misura del pregiudizio asseritamente patito (a tacer
d’altro, non vi è alcuna prova che il locale – nel periodo tra la notifica del
provvedimento impugnato e la pronuncia del decreto presidenziale di accoglimento
dell’istanza cautelare “inaudita altera parte” – sia rimasto effettivamente
chiuso, né comunque la eventuale chiusura appare qualificabile come effetto
dell’ordinanza impugnata, la quale si limitava a disporre la sospensione delle
emissioni sonore).
Quanto alle spese del giudizio, nei rapporti tra la ricorrente e il Comune di
Torrita di Siena possono essere compensate per metà, stante il parziale rigetto
delle domande proposte; la metà residua, liquidata come in dispositivo, segue la
soccombenza del Comune, da considerarsi prevalente. Nei rapporti fra la
ricorrente e l’A.R.P.A.T., ricorrono invece giusti motivi di integrale
compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, definitivamente
pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso annulla gli atti impugnati.
Respinge la domanda di risarcimento danni spiegata dalla società ricorrente nei
confronti del Comune di Torrita di Siena.
Dichiara compensate per metà le spese processuali nei rapporti fra la società
ricorrente ed il Comune predetto, condannando quest’ultimo alla rifusione della
metà residua, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
Dichiara integralmente compensate le spese di lite nei rapporti fra ricorrente
ed A.R.P.A.T..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22/01/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Alessandro Cacciari, Primo Referendario
Pierpaolo Grauso, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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