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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 26 Marzo 2009, n. 516



RIFIUTI - T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale) - Controversie - Deliberazioni di istituzione o modifica - Giurisdizione del G.A. - Atti applicativi della tariffa - Giurisdizione tributaria. Le controversie in ordine alle deliberazioni di istituzione o modifica della T.I.A. appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre è pacifica la sussistenza della giurisdizione tributaria nei confronti degli atti applicativi della tariffa (cfr. art. 2, c. 2 d.lgs. b. 546/1992, come modificato dall’art. 3bis comma 1 lett. b) del D.L. n. 203/2005, convertito in legge n. 248/2005), anche nel caso in cui siano fatti valere vizi degli atti amministrativi presupposti concernenti le determinazione in via generale dei criteri di applicazione della tariffa (cfr. Cass. SS.UU. 24 luglio 2007 n. 16293). Pres. Cicciò, Est. Testori - S. s.r.l. (avv.ti Berti e Berti) c. Comune di Cerreto Guidi (avv. Arizzi) T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 26/03/2009, n. 516

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00516/2009 REG.SEN.
N. 01368/2006 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1368 del 2006, proposto da:
Soc. Scatolificio Pieve a Ripoli di Taddei G. S.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Berti e Matteo Berti, con domicilio presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;

contro

Comune di Cerreto Guidi, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Arizzi, con domicilio eletto presso Franco Arizzi in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 20;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Cerreto Guidi n. 18 del 6/3/2002 di approvazione del Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Cerreto Guidi n. 19 del 27/3/2003 di approvazione di modifiche al suindicato Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Cerreto Guidi n. 22 del 7/3/2002 di approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Cerreto Guidi n. 20 del 27/3/2003 di approvazione di modifiche al suindicato Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;

- della deliberazione della Giunta Comunale di Cerreto Guidi n. 47 del 28/2/2003 di determinazione tariffe per l'anno 2003;

- della deliberazione della Giunta Comunale di Cerreto Guidi n. 9 del 14/1/2004 di determinazione tariffe per l'anno 2004;

- della deliberazione della Giunta Comunale di Cerreto Guidi n. 37 del 2/2/2005 di determinazione tariffe per l'anno 2005,

e di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerreto Guidi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/02/2009 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 


FATTO
 


Con deliberazione n. 16 del 6/3/2002 il Consiglio Comunale di Cerreto Guidi ha stabilito "di adottare in via sperimentale il sistema tariffario per la copertura dei costi del servizio della gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 49, comma 16, del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, in sostituzione del sistema attualmente vigente di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, con decorrenza dal 01.01.2002".

Conseguentemente, con le deliberazioni n. 18 del 6/3/2002 (modificata con la n. 19 del 27/3/2003) e n. 22 del 7/3/2002 (modificata con la n. 20 del 27/3/2003) il predetto organo consiliare ha approvato, rispettivamente, il Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa relativa al servizio medesimo, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 21 e 49 del citato D.Lgs. n. 22/1997; attraverso tali deliberazioni la predetta Amministrazione Comunale ha in sostanza provveduto a sostituire il previgente sistema incentrato sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. n. 507/1993 con il nuovo sistema tariffario, dettagliatamente disciplinato dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ("Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani").

L'anno 2002 è stato dunque il primo anno di applicazione sperimentale della tariffa di igiene ambientale (TIA) in questione, la cui determinazione è stata inizialmente approvata con deliberazione consiliare n. 19 del 6/3/2002; con successive deliberazioni (n. 47 del 26/2/2003 e n. 9 del 14/1/2004) la Giunta Comunale di Cerreto Guidi ha determinato le tariffe per gli anni 2003 e 2004; con deliberazione n. 37 del 2/2/2005 la medesima Giunta ha poi disposto, sulla base di un'intesa intervenuta con il gestore del servizio, che le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti per utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2005 fossero quelle del 2004 aumentate del 3%.

La società Scatolificio Pieve a Ripoli di Taddei G. S.r.l., dopo avere ricevuto da Publiambiente s.p.a. - concessionaria del Comune di Cerreto Guidi per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - una fattura del 26/5/2006 relativa al pagamento di somme a titolo di arretrati T.I.A. per gli anni 2002-2005, ritenendo che il passaggio dal regime transitorio al nuovo regime tariffario comportava un aumento dei costi insostenibile e ingiustificato, ha agito davanti a questo Tribunale chiedendo l'annullamento delle deliberazioni consiliari e di Giunta indicate in epigrafe: a tal fine ha prospettato una questione di illegittimità costituzionale dell’art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 158/1999, nonché censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cerreto Guidi che ha formulato eccezioni di irricevibilità /inammissibilità del ricorso sotto diversi profili e ne ha chiesto comunque la reiezione perché infondato.

La difesa della società ricorrente ha depositato una memoria in vista dell'udienza del 25 febbraio 2009, in cui la causa è passata in decisione.
 

DIRITTO
 

1) Va innanzitutto riconosciuto che sussiste, in ordine alla controversia in esame, la giurisdizione di questo TAR. Non è infatti pertinente il richiamo all’art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992 (come modificato dall’art. 3bis comma 1 lett. b) del D.L. n. 203/2005, convertito in legge n. 248/2005) a tenore del quale: "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza… del canone… per lo smaltimento dei rifiuti urbani…"; nel caso in esame, infatti, si controverte non di atti applicativi della T.I.A., bensì delle (sole) deliberazioni che hanno istituito e modificato la tariffa in questione. Ove si vertesse nella prima ipotesi, sarebbe pacifica la sussistenza della giurisdizione tributaria, anche nel caso in cui fossero fatti valere vizi degli atti amministrativi presupposti concernenti la determinazione in via generale dei criteri di applicazione della tariffa (cfr. Cass. SS.UU. 24 luglio 2007 n. 16293 citata anche dalla difesa dell'Amministrazione resistente); spetta invece al Giudice amministrativo la cognizione delle controversie che (come nel presente giudizio) riguardano unicamente la legittimità degli atti amministrativi generali (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 25 ottobre 2006 n. 3840; TAR Veneto, Sez. I, 8 giugno 2006 n. 1718).

2) Il ricorso va comunque dichiarato irricevibile perché tardivamente proposto. In proposito si osserva quanto segue:

- a norma dell’art. 21 della legge n. 1034/1971 in tutti i casi in cui non è necessaria la notificazione individuale del provvedimento ed è al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell'atto in un apposito albo, il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui è scaduto il periodo della pubblicazione (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 6 luglio 2007 n. 3849); e gli atti amministrativi generali rientrano tra quelli per i quali l'ordinamento giuridico non prevede l'obbligo della notifica o della comunicazione individuale a tutti i soggetti potenzialmente interessati, per cui il termine per la loro impugnazione in via giurisdizionale (se di per sé lesivi) decorre dalla loro pubblicazione (cfr. TAR Napoli, Sez. V, 12 settembre 2007 n. 7529);

- l'immediata lesività delle deliberazioni impugnate deriva dalla circostanza che l'accertamento del "quantum" dovuto a titolo di tariffa costituisce mera applicazione delle disposizioni e dei parametri stabiliti a livello regolamentare; per cui l'entità della tariffa è quantificabile e dunque conoscibile anche prima dell'intervento di atti applicativi delle disposizioni regolamentari (atti la cui impugnazione va peraltro proposta, come rilevato al punto precedente, davanti al Giudice tributario);

- tutte le delibere impugnate nel presente giudizio recano l'attestazione della pubblicazione all'albo pretorio del Comune resistente per 15 giorni consecutivi; l'ultima in ordine di tempo è la deliberazione G.C. n. 37 del 2/2/2005, pubblicata a partire dall'11/3/2005 per 15 giorni, scaduti il 26/3/2005;

- rispetto a quest'ultima data il ricorso risulta notificato (in data 14/7/2006) ben oltre la scadenza del termine decadenziale di 60 giorni; e non basta per superare la conseguente preclusione (o per rimettere in termini la ricorrente) la circostanza che sia successivamente pervenuta alla società interessata la fattura del 26/5/2006, che semmai avrebbe dovuto essere impugnata davanti al Giudice tributario, facendo valere in quella sede i pretesi vizi degli atti regolamentari presupposti; l’impugnazione diretta ed esclusiva di questi ultimi quando il termine decadenziale di cui sopra era abbondantemente scaduto risulta dunque tardiva (cfr. TAR Umbria 16 ottobre 2007 n. 744, che a sua volta richiama Tar Veneto, Sez. III, 16 maggio 2005 n. 2010).

3) L'esito del giudizio comporta la condanna della parte ricorrente a rifondere le spese sostenute dall'Amministrazione resistente, come liquidate nel dispositivo.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Cerreto Guidi, nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00) oltre a CPA e IVA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Gaetano Cicciò, Presidente

Eleonora Di Santo, Consigliere

Carlo Testori, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26/03/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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