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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 26 Marzo 2009, n. 516
RIFIUTI - T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale) - Controversie - Deliberazioni di istituzione o modifica
-
Giurisdizione del G.A. - Atti applicativi della tariffa - Giurisdizione
tributaria. Le controversie in ordine alle deliberazioni di istituzione o
modifica della T.I.A. appartengono alla giurisdizione del giudice
amministrativo, mentre è pacifica la sussistenza della giurisdizione tributaria
nei confronti degli atti applicativi della tariffa (cfr. art. 2, c. 2 d.lgs. b.
546/1992, come modificato dall’art. 3bis comma 1 lett. b) del D.L. n. 203/2005,
convertito in legge n. 248/2005), anche nel caso in cui siano fatti valere vizi
degli atti amministrativi presupposti concernenti le determinazione in via
generale dei criteri di applicazione della tariffa (cfr. Cass. SS.UU. 24 luglio
2007 n. 16293). Pres. Cicciò, Est. Testori - S. s.r.l. (avv.ti Berti e Berti) c.
Comune di Cerreto Guidi (avv. Arizzi) T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 26/03/2009, n.
516
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00516/2009 REG.SEN.
N. 01368/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1368 del 2006, proposto da:
Soc. Scatolificio Pieve a Ripoli di Taddei G. S.r.l. Unipersonale, rappresentata
e difesa dagli avv. Franco Berti e Matteo Berti, con domicilio presso Segreteria
T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;
contro
Comune di Cerreto Guidi, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Arizzi, con
domicilio eletto presso Franco Arizzi in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 20;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Cerreto Guidi n. 18 del 6/3/2002
di approvazione del Regolamento comunale per la gestione del servizio dei
rifiuti urbani;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Cerreto Guidi n. 19 del
27/3/2003 di approvazione di modifiche al suindicato Regolamento comunale per la
gestione del servizio dei rifiuti urbani;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Cerreto Guidi n. 22 del 7/3/2002
di approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa del
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Cerreto Guidi n. 20 del
27/3/2003 di approvazione di modifiche al suindicato Regolamento comunale per
l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
ed assimilati;
- della deliberazione della Giunta Comunale di Cerreto Guidi n. 47 del 28/2/2003
di determinazione tariffe per l'anno 2003;
- della deliberazione della Giunta Comunale di Cerreto Guidi n. 9 del 14/1/2004
di determinazione tariffe per l'anno 2004;
- della deliberazione della Giunta Comunale di Cerreto Guidi n. 37 del 2/2/2005
di determinazione tariffe per l'anno 2005,
e di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerreto Guidi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/02/2009 il dott. Carlo Testori e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con deliberazione n. 16 del 6/3/2002 il Consiglio Comunale di Cerreto Guidi ha
stabilito "di adottare in via sperimentale il sistema tariffario per la
copertura dei costi del servizio della gestione dei rifiuti urbani di cui
all’art. 49, comma 16, del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, in sostituzione del sistema
attualmente vigente di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, con decorrenza dal
01.01.2002".
Conseguentemente, con le deliberazioni n. 18 del 6/3/2002 (modificata con la n.
19 del 27/3/2003) e n. 22 del 7/3/2002 (modificata con la n. 20 del 27/3/2003)
il predetto organo consiliare ha approvato, rispettivamente, il Regolamento
comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il Regolamento comunale
per l'applicazione della tariffa relativa al servizio medesimo, in attuazione di
quanto previsto dagli artt. 21 e 49 del citato D.Lgs. n. 22/1997; attraverso
tali deliberazioni la predetta Amministrazione Comunale ha in sostanza
provveduto a sostituire il previgente sistema incentrato sulla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. n. 507/1993 con
il nuovo sistema tariffario, dettagliatamente disciplinato dal D.P.R. 27 aprile
1999 n. 158 ("Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani").
L'anno 2002 è stato dunque il primo anno di applicazione sperimentale della
tariffa di igiene ambientale (TIA) in questione, la cui determinazione è stata
inizialmente approvata con deliberazione consiliare n. 19 del 6/3/2002; con
successive deliberazioni (n. 47 del 26/2/2003 e n. 9 del 14/1/2004) la Giunta
Comunale di Cerreto Guidi ha determinato le tariffe per gli anni 2003 e 2004;
con deliberazione n. 37 del 2/2/2005 la medesima Giunta ha poi disposto, sulla
base di un'intesa intervenuta con il gestore del servizio, che le tariffe di
riferimento relative alla gestione dei rifiuti per utenze domestiche e non
domestiche per l'anno 2005 fossero quelle del 2004 aumentate del 3%.
La società Scatolificio Pieve a Ripoli di Taddei G. S.r.l., dopo avere ricevuto
da Publiambiente s.p.a. - concessionaria del Comune di Cerreto Guidi per la
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - una fattura del
26/5/2006 relativa al pagamento di somme a titolo di arretrati T.I.A. per gli
anni 2002-2005, ritenendo che il passaggio dal regime transitorio al nuovo
regime tariffario comportava un aumento dei costi insostenibile e
ingiustificato, ha agito davanti a questo Tribunale chiedendo l'annullamento
delle deliberazioni consiliari e di Giunta indicate in epigrafe: a tal fine ha
prospettato una questione di illegittimità costituzionale dell’art. 6 comma 1
del D.P.R. n. 158/1999, nonché censure di violazione di legge ed eccesso di
potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cerreto Guidi che ha formulato
eccezioni di irricevibilità /inammissibilità del ricorso sotto diversi profili e
ne ha chiesto comunque la reiezione perché infondato.
La difesa della società ricorrente ha depositato una memoria in vista
dell'udienza del 25 febbraio 2009, in cui la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1) Va innanzitutto riconosciuto che
sussiste, in ordine alla controversia in esame, la giurisdizione di questo TAR.
Non è infatti pertinente il richiamo all’art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992
(come modificato dall’art. 3bis comma 1 lett. b) del D.L. n. 203/2005,
convertito in legge n. 248/2005) a tenore del quale: "Appartengono alla
giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza… del
canone… per lo smaltimento dei rifiuti urbani…"; nel caso in esame, infatti, si
controverte non di atti applicativi della T.I.A., bensì delle (sole)
deliberazioni che hanno istituito e modificato la tariffa in questione. Ove si
vertesse nella prima ipotesi, sarebbe pacifica la sussistenza della
giurisdizione tributaria, anche nel caso in cui fossero fatti valere vizi degli
atti amministrativi presupposti concernenti la determinazione in via generale
dei criteri di applicazione della tariffa (cfr. Cass. SS.UU. 24 luglio 2007 n.
16293 citata anche dalla difesa dell'Amministrazione resistente); spetta invece
al Giudice amministrativo la cognizione delle controversie che (come nel
presente giudizio) riguardano unicamente la legittimità degli atti
amministrativi generali (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 25 ottobre 2006 n. 3840; TAR
Veneto, Sez. I, 8 giugno 2006 n. 1718).
2) Il ricorso va comunque dichiarato irricevibile perché tardivamente proposto.
In proposito si osserva quanto segue:
- a norma dell’art. 21 della legge n. 1034/1971 in tutti i casi in cui non è
necessaria la notificazione individuale del provvedimento ed è al contempo
prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell'atto in
un apposito albo, il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in
cui è scaduto il periodo della pubblicazione (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 6
luglio 2007 n. 3849); e gli atti amministrativi generali rientrano tra quelli
per i quali l'ordinamento giuridico non prevede l'obbligo della notifica o della
comunicazione individuale a tutti i soggetti potenzialmente interessati, per cui
il termine per la loro impugnazione in via giurisdizionale (se di per sé lesivi)
decorre dalla loro pubblicazione (cfr. TAR Napoli, Sez. V, 12 settembre 2007 n.
7529);
- l'immediata lesività delle deliberazioni impugnate deriva dalla circostanza
che l'accertamento del "quantum" dovuto a titolo di tariffa costituisce
mera applicazione delle disposizioni e dei parametri stabiliti a livello
regolamentare; per cui l'entità della tariffa è quantificabile e dunque
conoscibile anche prima dell'intervento di atti applicativi delle disposizioni
regolamentari (atti la cui impugnazione va peraltro proposta, come rilevato al
punto precedente, davanti al Giudice tributario);
- tutte le delibere impugnate nel presente giudizio recano l'attestazione della
pubblicazione all'albo pretorio del Comune resistente per 15 giorni consecutivi;
l'ultima in ordine di tempo è la deliberazione G.C. n. 37 del 2/2/2005,
pubblicata a partire dall'11/3/2005 per 15 giorni, scaduti il 26/3/2005;
- rispetto a quest'ultima data il ricorso risulta notificato (in data 14/7/2006)
ben oltre la scadenza del termine decadenziale di 60 giorni; e non basta per
superare la conseguente preclusione (o per rimettere in termini la ricorrente)
la circostanza che sia successivamente pervenuta alla società interessata la
fattura del 26/5/2006, che semmai avrebbe dovuto essere impugnata davanti al
Giudice tributario, facendo valere in quella sede i pretesi vizi degli atti
regolamentari presupposti; l’impugnazione diretta ed esclusiva di questi ultimi
quando il termine decadenziale di cui sopra era abbondantemente scaduto risulta
dunque tardiva (cfr. TAR Umbria 16 ottobre 2007 n. 744, che a sua volta richiama
Tar Veneto, Sez. III, 16 maggio 2005 n. 2010).
3) L'esito del giudizio comporta la condanna della parte ricorrente a rifondere
le spese sostenute dall'Amministrazione resistente, come liquidate nel
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara
irricevibile il ricorso in epigrafe.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore
del Comune di Cerreto Guidi, nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00)
oltre a CPA e IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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