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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 26 marzo 2009, n. 519
ENERGIA - Cavidotti sotterranei - Comune di Firenze - Indennità di civico
ristoro - Natura tributaria - Esclusione - Ragioni. L’indennità di civico
ristoro, introdotta dall’art. 7, comma 3, del Regolamento comunale di Firenze
(Linee guida per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti
tecnologici), non ha natura tributaria: l’indennità è infatti rapportata ai
maggiori costi, a carico dell’amministrazione comunale, conseguenti agli
interventi di manutenzione e di consolidamento delle strade, di monitoraggio,
manutenzione e abbattimento delle alberature, di sorveglianza dei cantieri e di
gestione del traffico cittadino, nonché ai minori introiti dovuti alle riduzioni
di canone spettanti agli esercenti commerciali disagiati, a seguito della
installazione dei cantieri per la posa in opera di cavidotti nel sottosuolo
cittadino. La natura tributaria dell’indennità in questione è esclusa, in altri
termini, per la diretta riconducibilità della stessa ai maggiori oneri che
l’ente pubblico è chiamato necessariamente a sopportare in conseguenza di
interventi, eseguiti nel sottosuolo comunale, ma nell’interesse di operatori
privati, ancorché esercenti servizi riconosciuti di pubblica utilità (T.A.R.
Toscana, sez. I, 13 aprile 2005, n. 1610; in senso contrario, cfr. T.A.R.
Campania Napoli, sez. VII, 09 maggio 2007, n. 4849). Pres. Cicciò, Est. Massari
- Enel Distribuzione S.p.A. (avv.ti Giuliani, Grassi e Petrizzi) c. Comune di
Firenze (avv.ti Sansoni e Visciola).
T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 26 marzo 2009, n. 519
ENERGIA - Cavidotti sotterranei - Comune di Firenze - Indennità di civico ristoro - Introduzione per via regolamentare di prestazioni patrimoniali imposte - Violazione dell’art. 23 Cost. - Esclusione. L’indennità di civico ristoro, introdotta dall’art. 7, comma 3, del Regolamento comunale di Firenze (Linee guida per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici) non è riconducibile al divieto di introdurre per via regolamentare ogni prestazione patrimoniale imposta, intesa come prestazione obbligatoria in quanto istituita da un atto di autorità (Corte cost., 8 luglio 1957 n. 122). Invero si è fuori dall’ambito delle prestazioni unilaterali che hanno il loro titolo esclusivamente nella legge e nel generico obbligo tributario di contribuire alle spese della collettività. L’onere finanziario, di cui si discute, ha la finalità di ripristinare il patrimonio del soggetto pubblico, destinato all’uso della collettività, dei danni conseguenti ad un’attività economica, certamente lecita, ma svolta nell’interesse esclusivo di singoli soggetti privati o di concessionari pubblici che svolgono un servizio gestito privatisticamente in favore di altri soggetti privati. Pertanto, non può essere attribuito carattere di prestazione unilateralmente imposta all’obbligazione in questione, che presenta piuttosto natura indennitaria. La previsione garantistica enunciata dall’art. 23 Cost. riguarda soltanto i casi in cui la prestazione richiesta al privato sia priva di collegamento qualificato col servizio o col bene conseguito dall’amministrazione; pertanto, l’obbligo di pagare una somma corrispondente ai costi relativi all’erogazione di un servizio specifico non viola l’art. 23 Cost., tanto più se il sollecitato pagamento assume carattere aggiuntivo rispetto alle generali attività svolte dal soggetto pubblico (Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2000 n. 1075). Pres. Cicciò, Est. Massari - Enel Distribuzione S.p.A. (avv.ti Giuliani, Grassi e Petrizzi) c. Comune di Firenze (avv.ti Sansoni e Visciola). T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 26 marzo 2009, n. 519
ENERGIA - Cavidotti sotterranei - Comune di Firenze - Indennità di civico ristoro - Distinzione dal canone per l’occupazione del suolo pubblico e dagli oneri di ripristino. L’indennità di civico ristoro, introdotta dall’art. 7, comma 3, del Regolamento comunale di Firenze (Linee guida per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici) cui trattasi è espressamente rapportata al degrado del corpo stradale, a quello dell’apparato radicale delle alberature esistenti, ai conseguenti disagi per il traffico veicolare e pedonale (e ai connessi maggiori oneri di gestione), conseguenti all’attività di alterazione del sottosuolo, trattandosi di un bene pubblico, non illimitato, prioritariamente destinato all’uso della collettività (comportando, la predetta attività, la sottrazione, quanto meno temporanea, del suolo di superficie all’uso generale cui è destinato). Pertanto, essa si distingue sia dalla tassa o dal canone per l’occupazione del suolo pubblico (dovuto da tutti gli operatori per la mera utilizzazione di spazi o strutture pubblici), sia dagli oneri di ripristino a regola d’arte del manto stradale rimosso per l’esecuzione dei lavori di posa dei cavi, sia dagli altri eventuali oneri derivanti dai danni prodottisi durante la fase di preparazione, gestione e chiusura dei cantieri. Pres. Cicciò, Est. Massari - Enel Distribuzione S.p.A. (avv.ti Giuliani, Grassi e Petrizzi) c. Comune di Firenze (avv.ti Sansoni e Visciola). T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 26 marzo 2009, n. 519
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00519/2009 REG.SEN.
N. 00956/2003 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 956 del 2003, proposto da:
Soc. Enel Distribuzione S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Cristina
Giuliani, Stefano Grassi, Vincenzo Petrizzi, con domicilio eletto presso Stefano
Grassi in Firenze, corso Italia N. 2;
contro
Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Sansoni, Claudio
Visciola, con domicilio eletto presso Claudio Visciola in Firenze, c/o Ufficio
Legale Comunale; Direzione Mobilita' - Comune di Firenze;
per l'annullamento
- della deliberazione consiliare 2 luglio 2001 n. 532 di approvazione del
“Regolamento per la concessione del suolo, sottosuolo e delle infrastrutture
comunali per la sistemazione degli impianti tecnologici”;
- della deliberazione di Giunta 11 agosto 2001 n. 789/602 con cui è stata
determinata l’indennità di civico ristoro ai sensi dell’art. 7 del predetto
Regolamento,
- della deliberazione della Giunta municipale di Firenze 27 dicembre 2001 n.
1030 con la quale è stata determinata l'indennità di civico ristoro per 2002 e
sono state approvate le tabelle di scomputo;
- della deliberazione della Giunta municipale di Firenze 14 gennaio 2003 n. 31/3
con la quale è stata determinata l'indennità di civico ristoro per il 2003 e
sono state approvate le tabelle di scomputo;
- della deliberazione della Giunta municipale di Firenze 31 marzo 2003 n.
230/126 con cui, a parziale modifica della deliberazione precedente, la Giunta
ha deliberato, a far data dall’1 aprile 2003, di determinare in € 83,00 per
metro lineare di scavo l'indennità di civico ristoro;
- della nota prot. n. 36 del 2 aprile 2003 con la quale il Direttore della
Direzione mobilità del Comune ha comunicato l'approvazione della deliberazione
n. 230/126 del 2003;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/11/2008 il dott. Bernardo Massari e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Espone la società ricorrente di essere concessionaria del servizio di
distribuzione e vendita dell'energia elettrica per tutto il territorio nazionale
e che tale servizio è posto in essere sia per mezzo di linee aeree, sia per
mezzo di linee interrate, mediante le quali la società garantisce agli utenti
l'allacciamento alla rete elettrica nazionale.
Con la deliberazione 2 luglio 2001 n. 532 il Consiglio comunale di Firenze ha
approvato, in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 marzo 1999, recante le linee guida per una "Razionale sistemazione
nel sottosuolo degli impianti tecnologici", a sua volta applicativo dell'art. 25
del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'art. 66 del
relativo regolamento di esecuzione, il “Regolamento per la concessione del
suolo, sottosuolo e delle infrastrutture comunali per la sistemazione degli
impianti tecnologici”.
Il Regolamento che ha per oggetto la disciplina dei criteri e delle modalità per
l'impiego razionale del suolo e del sottosuolo in relazione ai servizi
tecnologici a rete che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee,
assoggetta il rilascio della concessione per l'uso del suolo e del sottosuolo e
delle infrastrutture comunali al pagamento di alcuni corrispettivi. In
particolare, l'articolo 7, comma 3, dispone che "nelle aree di proprietà del
Comune, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o
l’occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico, è
corrisposta al Comune, ed è comunque a carico degli operatori, una indennità a
titolo di civico ristoro in relazione al complesso dei maggiori oneri che
vengono a gravare sull'ente e dei disagi che si determinano nei riguardi del
regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza
della realizzazione delle opere…".
L’art. 19 del regolamento prevede, inoltre, i corrispettivi per il rilascio
della concessione d'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle
infrastrutture comunali.
Con le successive deliberazioni indicate in epigrafe la Giunta comunale ha poi
determinato, per gli anni dal 2001 al 2003, l'indennità di civico ristoro
fissandola, conclusivamente, nella misura di € 83,00 al metro lineare di scavo e
confermando i valori di cui alle tabelle di scomputo precedentemente approvate.
Contro tali atti ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento,
con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione; dell'art. 25 del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'art. 66 del
d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495; dell'articolo 47, quarto comma, del decreto
legislativo 15 novembre 1993 n. 507; dell'articolo 63 del decreto legislativo n.
446 del 15 dicembre 1997. Violazione e falsa applicazione della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999. Eccesso di potere per
difetto di motivazione.
2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge n. 241/1990.
Violazione e falsa applicazione della deliberazione del Consiglio comunale n.
532/75 del 2 luglio 2001 (art. 7, art. 19 e allegato primo).
3. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. da 107 a 129 del
r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775; degli articoli 28,29 e 30 del decreto legislativo
31 marzo 1998 n. 112; della legge regionale toscana 27 giugno 1997 n. 45; degli
artt. 4, 28 e 29 della legge regionale toscana 1 dicembre 1998 n. 88; degli artt.
1, 3,4,5,6,11, e 14 della legge regionale toscana 11 agosto 1999 n. 51, della
regolamento regionale della Toscana 20 dicembre 2000; dell'art. 41 della
Costituzione.
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 della Costituzione. Eccesso di
potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e
illogicità manifesta.
5. Violazione degli artt. 7 e segg. della l. n. 241/1990; violazione del
principio del giusto procedimento; degli articoli 25 e seguenti del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; degli articoli 65 e seguenti del d.p.r. 16
dicembre 1992, n. 495; degli articoli 1, 2, 3 e 10 della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999; dell'articolo 3 della legge
n. 241/990: difetto di motivazione. Eccesso di potere per insufficienza della
motivazione, irragionevolezza, illogicità manifesta. Violazione dell'art. 41
della Costituzione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi
all’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2008 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
1. La società ricorrente impugna la deliberazione del Consiglio comunale di
Firenze 2 luglio 2001 n. 532 di approvazione del “Regolamento per la concessione
del suolo, sottosuolo e delle infrastrutture comunali per la sistemazione degli
impianti tecnologici”.
Vengono, altresì, contestate le determinazione con le quali la Giunta comunale,
in applicazione del predetto regolamento, ha stabilito, per ciascun anno, la
misura dell'indennità di civico ristoro e delle correlate tariffe di scomputo.
2. Preliminarmente va rilevato che l'Amministrazione comunale, costituendosi in
giudizio ha, in primo luogo, eccepito la tardività del gravame.
2.1. Osserva il Collegio che, nonostante i provvedimenti di natura regolamentare
non possano, di regola, essere autonomamente impugnati, in quanto non ledono
l'interesse legittimo dei singoli, ma siano impugnabili solo nel momento in cui
trovino concreta attuazione con provvedimento applicativo, lesivo delle
posizioni soggettive, tuttavia, allorché, per il suo contenuto concreto, la
norma regolamentare sia tale da potere incidere sulla sfera giuridica di
determinati soggetti, la stessa, non solo può, ma deve essere direttamente
impugnata, senza attendere l'atto applicativo che ne dia concreta esecuzione
(T.A.R. Toscana, sez. II, 7 novembre 2003 n. 5706; Consiglio di Stato, sez. IV,
22 giugno 2006, n. 3947)
Detta affermazione condurrebbe, in effetti, a problematiche considerazioni in
ordine alla tempestività del ricorso in esame.
3. Ritiene, tuttavia, il Collegio che, nella fattispecie, si possa prescindere
dall'esame analitico dell'eccezione di irricevibilità in quanto il ricorso si
palesa infondato nel merito.
In proposito, deve rammentarsi che con le sentenze n. 8249 del 6 dicembre 2005 e
n. 1610 del 13 aprile 2005 questo Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi su
analoghe questioni concludendo per la legittimità dei provvedimenti impugnati.
Non si rinvengono, alla luce delle doglianze proposte, motivi per discostarsi
dal giudizio già espresso, tenuto conto che le suddette sentenze sono state
riformate dal Giudice d’appello (Cons. Stato n. 1775/06 e n. 1005/08), ma solo
per la particolare disciplina introdotta per il settore delle telecomunicazioni
dal d.lgs. n. 259/03.
4. Entrando nel dettaglio delle censure, si rivela infondato il primo motivo con
il quale la società ricorrente assume l'illegittimità del Regolamento comunale (artt.
19 e 7) perché in contrasto con gli articoli 23 e 53 della Costituzione, con
riferimento al principio della riserva di legge in tema di prestazioni
patrimoniali imposte, reputando di natura tributaria l’indennità di ristoro
pretesa dal comune.
Si osserva, al riguardo, che l’indennità di civico ristoro, introdotta dall’art.
7, comma 3, del Regolamento comunale approvato con la deliberazione consiliare
impugnata, è dovuta “in relazione al complesso dei maggiori oneri che vengono a
gravare sull’ente e dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare
svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza della
realizzazione delle opere”; essa è “determinata secondo i principi, le modalità
ed i criteri indicati nell’allegato 1 del presente regolamento” (art. 7 comma 3,
citato).
L’allegato 1 chiarisce, altresì, che l’indennità è concepita come un indennizzo
per i maggiori oneri che gravano sul comune in conseguenza degli interventi nel
sottosuolo e che non sono coperti né dal pagamento del canone, né dall’obbligo
di ripristino.
4.1. Dal complesso degli elementi costitutivi della stessa emerge, perciò, che
l’onere economico preteso dal comune non ha natura tributaria.
Esso è invece rapportato ai maggiori costi, a carico dell’amministrazione
comunale, conseguenti agli interventi di manutenzione e di consolidamento delle
strade, di monitoraggio, manutenzione e abbattimento delle alberature, di
sorveglianza dei cantieri e di gestione del traffico cittadino, nonché ai minori
introiti dovuti alle riduzioni di canone spettanti agli esercenti commerciali
disagiati, a seguito della installazione dei cantieri per la posa in opera di
cavidotti nel sottosuolo cittadino.
La natura tributaria dell’indennità in questione è esclusa, in altri termini,
per la diretta riconducibilità della stessa ai maggiori oneri che l’ente
pubblico è chiamato necessariamente a sopportare in conseguenza di interventi,
eseguiti nel sottosuolo comunale, ma nell’interesse di operatori privati,
ancorché esercenti servizi riconosciuti di pubblica utilità (T.A.R. Toscana,
sez. I, 13 aprile 2005, n. 1610; in senso contrario, cfr. T.A.R. Campania
Napoli, sez. VII, 09 maggio 2007, n. 4849).
4.2. Né, d'altro canto, una volta esclusa la natura tributaria potrebbe
affermarsi che l’indennità in parola andrebbe ugualmente ricondotta al divieto
di introdurre per via regolamentare ogni prestazione patrimoniale imposta,
intesa come prestazione obbligatoria in quanto istituita da un atto di autorità
(Corte cost., 8 luglio 1957 n. 122).
Invero, nella fattispecie, si è fuori dall’ambito delle prestazioni unilaterali
che hanno il loro titolo esclusivamente nella legge e nel generico obbligo
tributario di contribuire alle spese della collettività.
L’onere finanziario, di cui si discute, come sopra evidenziato, ha la finalità
di ripristinare il patrimonio del soggetto pubblico, destinato all’uso della
collettività, dei danni conseguenti ad un’attività economica, certamente lecita,
ma svolta nell’interesse esclusivo di singoli soggetti privati o di
concessionari pubblici che svolgono un servizio gestito privatisticamente in
favore di altri soggetti privati.
Pertanto, non può essere attribuito carattere di prestazione unilateralmente
imposta all’obbligazione in questione, che presenta piuttosto natura
indennitaria.
La previsione garantistica enunciata dall’art. 23 Cost. riguarda soltanto i casi
in cui la prestazione richiesta al privato sia priva di collegamento qualificato
col servizio o col bene conseguito dall’amministrazione; pertanto, l’obbligo di
pagare una somma corrispondente ai costi relativi all’erogazione di un servizio
specifico non viola l’art. 23 Cost., tanto più se il sollecitato pagamento
assume carattere aggiuntivo rispetto alle generali attività svolte dal soggetto
pubblico (Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2000 n. 1075).
4.3. Da altra angolazione argomentativa, soccorre il decisivo rilievo secondo
cui il fondamento di rango legislativo (rectius: di principio generale
dell’ordinamento giuridico) va, nella fattispecie, individuato nell’art. 2041
cod. civ., in base al quale un soggetto non può ricevere un vantaggio dal danno
arrecato ad altri senza una causa giustificativa (Cons. St., V, 20.12.1996 n.
1572).
4.4. Sostiene, altresì, la società ricorrente che l’indennità fissata dal Comune
di Firenze costituirebbe un’indebita duplicazione di oneri e corrispettivi già
pretesi e riscossi ad altro titolo. Infatti l'articolo 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che i comuni possono, con
regolamento, assoggettare l'occupazione sia permanente che temporanea, di
strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al proprio
demanio o patrimonio indisponibile, al pagamento di un canone da parte del
titolare della concessione, in sostituzione della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche. Poiché il Comune ha assoggettato l'occupazione del
suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture comunali al pagamento del canone,
c.d. COSAP, appare illegittima l'imposizione di ulteriori corrispettivi pretesi
per la medesima causa, come specificato dall'art. 19 dell'impugnato Regolamento
che, tra l'altro, in violazione del comma 3 del citato articolo 63, non prevede
alcuna detrazione dalla somma dovuta titolo di COSAP.
4.5. L’assunto non può essere condiviso.
In primo luogo, come eccepito dalla difesa di controparte, è evidente che le
varie indennità di cui è previsto il pagamento a favore del Comune sono
correlate ciascuna ad ipotesi diverse di utilizzo del suolo, del sottosuolo, o
delle infrastrutture comunali.
Ne discende che solo se l'operatore interessato effettuerà scavi risulterà
dovuta l'indennità di civico ristoro prevista dall'articolo 7, comma 3, del
Regolamento, nella misura parametrata alla lunghezza di detti scavi; se invece
verranno utilizzate infrastrutture di proprietà comunale, dovrà essere
corrisposto il canone annuo d'uso forfettario al metro/tubo, ridotto del 40% in
caso di infrastrutture non predisposte per il passaggio delle reti TLC
Occorre, inoltre, rimarcare che l’indennità di cui trattasi è, come già in
precedenza rilevato, espressamente rapportata al degrado del corpo stradale, a
quello dell’apparato radicale delle alberature esistenti, ai conseguenti disagi
per il traffico veicolare e pedonale (e ai connessi maggiori oneri di gestione),
conseguenti all’attività di alterazione del sottosuolo, trattandosi di un bene
pubblico, non illimitato, prioritariamente destinato all’uso della collettività
(comportando, la predetta attività, la sottrazione, quanto meno temporanea, del
suolo di superficie all’uso generale cui è destinato).
Pertanto, essa si distingue sia dalla tassa o dal canone per l’occupazione del
suolo pubblico (dovuto da tutti gli operatori per la mera utilizzazione di spazi
o strutture pubblici), sia dagli oneri di ripristino a regola d’arte del manto
stradale rimosso per l’esecuzione dei lavori di posa dei cavi, sia dagli altri
eventuali oneri derivanti dai danni prodottisi durante la fase di preparazione,
gestione e chiusura dei cantieri.
4.6. D'altra parte, e conclusivamente, con riferimento al fondamento legislativo
dell'onere di cui trattasi, non può farsi a meno di rammentare che l'articolo 63
del decreto legislativo n. 446/1997, vigente all'epoca dell'approvazione del
Regolamento ed invocato dalla stessa ricorrente, stabilisce al comma 3 che "il
canone… può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo".
5. Con il secondo motivo parte ricorrente si duole che con la deliberazione n.
230/126 del 31 marzo 2003, la Giunta municipale abbia fissato l'indennità di
civico ristoro per l'anno 2003 in € 83, a fronte della iniziale somma di €
61,97, stabilita per l'anno 2001.
Tanto in violazione dei criteri stabiliti nell'allegato 1 in relazione alla
concreta determinazione dell'indennità, nonché al divieto di disporre più di un
adeguamento tariffario per lo stesso anno, peraltro indipendentemente dalla
intervenuta variazione annuale dell'indice Istat.
5.1. La censura non è fondata.
In sede di prima applicazione Giunta comunale procedette “ad una quantificazione
mediana dei costi individuati nelle relazioni tecniche determinando l'indennità
di civico ristoro in Lit 120.000 corrispondenti ai € 61,97", peraltro già
prevedendo, "in ragione dell'esigenza di garantire introiti rispondenti ad un
migliore equilibrio rispetto ai costi preventivati", una revisione della tariffa
che si attesti sui costi (revisionati in ragione dell'inflazione).
5.2. Come risulta dalla relazione tecnica del 6 luglio 2001 del Dirigente del
Settore mobilità del Comune i costi venivano già quantificati in Lit 133.000 al
metro lineare di scavo, con riferimento al degrado del corpo stradale e a Lit
15.000 al metro lineare per i maggiori costi volta garantire la corretta
gestione della mobilità urbana. A tali costi, che già assommano a Lit 148.000 al
metro lineare di scavo, corrispondenti a € 76,44, devono essere aggiunti
ulteriori costi medi per i danni inevitabilmente provocati alle essenze arboree
per taglio delle radici, con la conseguenza che l'indennità di civico ristoro,
inizialmente stabilita in € 61,97, rappresentava già una somma palesemente
inferiore ai costi preventivati di talché, anche a prescindere dalla variazione
annuale dei prezzi registrata dall'Istat, la determinazione in € 83,00,
stabilita dalla delibera impugnata, appare congrua e ragionevole in relazione
agli scopi per cui essa è stata istituita.
6. Con il terzo motivo la ricorrente censura l'art. 10, comma 3, del Regolamento
secondo il quale gli operatori interessati, in sede di conferenza di servizi,
sono tenuti a sottoscrivere, su richiesta del Comune, "apposito atto di impegno
relativo all'uso prioritario delle infrastrutture comunali”.
Tale previsione si tradurrebbe, di fatto, nell'imposizione a carico degli
interessati di riutilizzare, in via prioritaria le infrastrutture comunali
preesistenti, dando luogo ad una inevitabile interferenza con la disciplina
dell'autorizzazione per la realizzazione e la gestione delle linee elettriche
che, invece, costituisce materia di competenza esclusiva delle regioni e delle
province, in forza di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
6.1. La doglianza non coglie nel segno.
Come è evidente dalla lettura della norma, il Comune di Firenze non ha inteso
attribuirsi poteri adesso non spettanti nella materia, ma più semplicemente, ha
voluto introdurre principi di razionalizzazione dell'uso del sottosuolo.
Recita, infatti, articolo 10 del Regolamento che la possibilità di utilizzare lo
strumento procedimentale della conferenza di servizi è finalizzata ad
"assicurare il coordinamento fra i diversi operatori, definire la concomitante
realizzazione di interventi nonché le modalità degli interventi da effettuare
congiuntamente tra Comune e operatori" allo scopo di "garantire che gli
interventi siano programmati secondo l'esito delle valutazioni di compatibilità
con la regolare agibilità del traffico, con le esigenze della popolazione e
delle attività commerciali delle aree interessate ai lavori".
Non pare che l'intendimento perseguito dall'amministrazione comunale esorbiti
all'ambito delle competenze ad essa spettanti, non incidendo sulla
localizzazione delle reti elettriche, ma piuttosto puntando ad economizzare
l'uso delle risorse territoriali, conciliando le esigenze dei residenti e delle
attività commerciali con quelle degli operatori del settore.
7. Con il quarto motivo viene ulteriormente articolata la censura di cui al
precedente mezzo di impugnazione, rilevando che l'articolo 10 del Regolamento
prevede che il Comune possa "indire apposite conferenze di servizi al fine di
assicurare il coordinamento fra i diversi operatori, definire le concomitanze
degli interventi da effettuare congiuntamente tra Comune ed operatori, scegliere
le soluzioni da adottare per l'ubicazione delle infrastrutture".
Tuttavia, agli operatori che non prendono parte alla conferenza di servizi
ovvero agli incontri che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, sono
finalizzati a predisporre i piani triennali per la realizzazione delle nuove
infrastrutture, non viene permessa la realizzazione di interventi che non siano
previsti dal piano triennale. La previsione si palesa illogica e contraddittoria
precludendo agli operatori la possibilità di porre in essere interventi di
carattere straordinario, quando questi si rendano necessari per ragioni
sopravvenute e imprevedibili e da luogo, inoltre, a una disparità di trattamento
rispetto a coloro che hanno preso parte alle conferenze di servizi e agli
incontri, priva di ragionevole giustificazione.
7.1. La tesi non può essere condivisa.
Come rilevato dalla difesa del Comune la finalità del regolamento non è quella
di impedire o rendere più difficoltoso ai gestori di reti lo svolgimento della
loro attività né, tanto meno quella di subordinato ad interventi autorizzatori
da parte dell'amministrazione.
Tuttavia, è del tutto evidente che l'attività svolta dai gestori non può
svolgersi con modalità incompatibili con gli altri interessi pubblici generali.
Per tale ragione il Regolamento si propone di realizzare un coordinamento tra lo
svolgimento dell'attività di gestione delle reti di infrastrutture con
l'interesse, almeno paritario, a che tale attività venga svolta provocando il
minore intralcio possibile alla vita cittadina. In relazione a tale fine non
appare irragionevole e neppure sproporzionato prevedere la possibilità di
razionalizzare l'installazione e la manutenzione delle reti sotterranee
attraverso lo strumento procedimentale della conferenza di servizi che, per
altri versi, può fornire agli operatori interessati utili occasioni di riduzione
dei costi e dei tempi.
8. Con il quinto e ultimo motivo la ricorrente, asserendo di essere venuta a
conoscenza del regolamento impugnato solo in seguito alla sua definitiva
approvazione, contesta che l'Amministrazione comunale non abbia ritenuto di
dover coinvolgere la medesima nella preparazione ed elaborazione del
Regolamento, tenuto conto che essa è tenuta ad assicurare con assoluta
continuità il servizio di erogazione elettrica agli utenti mediante
l'installazione di linee elettriche sia aeree che interrate.
Tale comportamento intenderebbe una violazione dell'articolo 7 della legge n.
241/1990 nonché della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3
marzo 1999.
8.1. La censura è destituita di fondamento.
Quanto alla pretesa violazione della legge n. 241/1990 è sufficiente osservare
che l'articolo 13, comma 1, stabilisce che "le disposizioni contenute nel
presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica
amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione" tra i quali rientra senza
dubbio il Regolamento impugnato.
Per ciò che concerne la direttiva del P.C.M. 3 marzo 1999 è sufficiente
osservare che l'art. 3 secondo il quale i comuni "sono tenuti a redigere entro
un quinquennio… un piano organico per l'utilizzazione razionale del sottosuolo
da elaborare d'intesa con le aziende erogatrici di servizi denominato ‘piano
urbano generale dei servizi nel sottosuolo’” fa riferimento a un documento di
pianificazione destinato a far parte del Piano regolatore generale che,
evidentemente, è atto diverso dal Regolamento impugnato.
9. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere
rigettato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da
liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. I^, definitivamente
pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano in €. 10.000,00 (diecimila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 05/11/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Riccardo Giani, Primo Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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