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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 3 aprile 2009, n. 560
RIFIUTI - Abbandono - Proprietario dell’area - Responsabilità - Colpa -
Individuazione. L’art. 14 del d.lgs. n. 22/97 (oggi art. 192 d.lgs. n.
152/2006) ha introdotto una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio,
avente a contenuto l'obbligo di rimozione, di recupero o di smaltimento e di
ripristino a carico del responsabile del fatto di discarica o immissione
abusiva, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o
personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a
titolo di dolo o di colpa. La situazione di colpa che renderebbe il proprietario
del fondo corresponsabile con gli autori materiali dell'abbandono consiste per
lo più nella negligenza, dimostrata da una sua prolungata inerzia, incombendo
allo stesso l'obbligo di adoperarsi, attraverso misure efficaci e non meramente
simboliche, affinché siffatti episodi non vengano posti in essere e, comunque,
abbiano a cessare (in termini, T.A.R. Friuli V.G., 29 settembre 2000, n. 692;
T.A.R. Sardegna, sez. II, 18 maggio 2007, n. 975). Pres. Nicolosi, Est. Massari
- P. s.r.l. (avv.ti O. e A. Colzi) c. Comune di Montemurlo (avv. Andreani).
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 03/04/2009, n. 560
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00560/2009 REG.SEN.
N. 01022/2005 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2005, proposto da:
Soc. Parugiano S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli avv.ti Ottaviano Colzi, Alexey Colzi, con domicilio eletto presso
Ottaviano Colzi in Firenze, via dei Benci 16;
contro
Comune di Montemurlo, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andreani, con domicilio
eletto presso Antonio Andreani in Firenze, via Fra' D. Buonvicini, 21;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza dirigenziale n, 81 del 4.5.2005 (P.G. 10585), notificata in data
23.5.2005, "di rimozione concernente l’avvio al recupero, trattamento e/o
smaltimento dei rifiuti giacenti abbandonati sul terreno di cui sopra
ripristinando lo stato dei luoghi".
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montemurlo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/03/2009 il dott. Bernardo Massari e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Riferisce la società ricorrente di
essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito in via dell'Agricoltura,
nel territorio del Comune di Montemurlo facente parte di un più vasto complesso
immobiliare dell'estensione di circa 400 ha.
Nonostante la società avesse provveduto a recintare tale area, in prossimità del
suo affaccio alla via pubblica, alcuni soggetti, rimasti ignoti, abbattendo
parzialmente la recinzione, vi hanno abbandonato rifiuti di varia natura.
Il 30 marzo 2005 l'amministrazione intimata comunicava alla società ricorrente
l'avvio del procedimento sfociato nell'ordinanza con cui, in data 11 maggio
2005, veniva intimato all'interessata la rimozione, l'avvio al recupero, il
trattamento e/o smaltimento dei rifiuti giacenti abbandonati sul terreno di cui
sopra, unitamente all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.
Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento,
previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione di legge con riferimento all’art. 14 del d.lgs. n. 22/1997.
2. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, mancanza di
presupposto ed illogicità manifesta.
3. Incompetenza.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi
all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 524 depositata il 29 giugno 2005 veniva accolta la domanda
incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2009 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame viene
impugnata l’ordinanza dirigenziale in epigrafe con cui il Comune di Montemurlo
ha intimato alla società ricorrente la “rimozione e l’avvio al recupero e il
trattamento e/o smaltimento dei rifiuti giacenti abbandonati sul terreno di cui
sopra, ripristinando lo stato dei luoghi".
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Assorbente rilievo deve, in particolare, attribuirsi al primo motivo con il
quale si denuncia la violazione dell'articolo 14 del d.lgs. n. 22/1997 e,
segnatamente, l'omessa motivazione del provvedimento in ordine alla sussistenza
di una effettiva responsabilità, per dolo o colpa, del proprietario dell'area in
cui è avvenuto l'abbandono dei rifiuti di cui trattasi.
Rileva in proposto il Collegio che l'art. 14, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio
1997 n. 22 così dispone: "Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a
procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed
al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i
titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale
violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate".
La fattispecie normativa introduce una sanzione amministrativa di tipo
reintegratorio, avente a contenuto l'obbligo di rimozione, di recupero o di
smaltimento e di ripristino a carico del responsabile del fatto di discarica o
immissione abusiva (a carico, cioè, di "chiunque viola i divieti di abbandono e
di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo"), in solido con il proprietario
e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali
tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.
La norma, dunque, ai fini dell'imputabilità della condotta richiede, a carico
del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali sul bene, un
comportamento titolato (dolo o colpa), così come richiesto per l'autore
materiale.
Le conseguenze sanzionatorie connesse alla violazione del divieto di abbandono
incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo sono, dunque, accollate anche al
proprietario dell'area, ma ciò solo nel caso in cui la violazione sia a lui
imputabile a titolo di dolo o di colpa (in termini, ex multis, TAR
Lombardia, Milano, sez. I, 26 gennaio 2000, n. 292, TAR Puglia, Bari, 27
febbraio 2003, n. 872, TAR Sardegna, 19 settembre 2004, n. 1076).
Come rilevato in più occasioni dalla giurisprudenza, la situazione di colpa che
renderebbe il proprietario del fondo corresponsabile con gli autori materiali
dell'abbandono non autorizzato dei rifiuti consiste per lo più nella negligenza,
dimostrata da una sua prolungata inerzia, incombendo allo stesso l'obbligo di
adoperarsi, attraverso misure efficaci e non meramente simboliche, affinché
siffatti episodi non vengano posti in essere e, comunque, abbiano a cessare (in
termini, T.A.R. Friuli V.G., 29 settembre 2000, n. 692; T.A.R. Sardegna, sez. II,
18 maggio 2007, n. 975).
Orbene, nella fattispecie all'esame, la società ricorrente, come risulta anche
dalla documentazione fotografica depositata, non si è per nulla sottratta a tale
onere, provvedendo a recintare e custodire l'area in questione.
Tale comportamento diligente e precauzionale è stato, peraltro, insufficiente ad
impedire che soggetti rimasti ignoti abbiano potuto abbattere detta recinzione,
scaricando sull'area i rifiuti che costituiscono l'oggetto del provvedimento
impugnato.
Ne discende che, non avendo il Comune fornito alcuna dimostrazione della
mancanza della necessaria diligenza nel custodire i beni di sua proprietà in
modo da impedirne a terzi il facile accesso, la pretesa di addossare alla
società ricorrente l'obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati sul luogo si
tradurrebbe in una imputazione di responsabilità a titolo oggettivo che è del
tutto estranea alla fattispecie normativa, non potendo il proprietario del sito
che ospita rifiuti abbandonati essere chiamato, per ciò solo, a risponderne
indipendentemente dalla concreta verifica, da parte della pubblica
amministrazione, di una condotta anche semplicemente agevolatrice del fatto
illecito del terzo (cfr. Cons. Stato sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525; T.A.R.
Emilia Romagna Bologna, sez. II, 22 gennaio 2008, n. 78; T.A.R. Puglia, Lecce,
sez., 11 gennaio 2006, n. 113).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto
conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da
liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana, Sezione 2^, accoglie il ricorso in epigrafe e, per
l'effetto, annullato impugnato.
Condanna il Comune di Montemurlo il pagamento del spese di giudizio che si
liquidano in € 3000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge e alla
rifusione di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19/03/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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