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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 3 aprile 2009, n. 560



RIFIUTI - Abbandono - Proprietario dell’area - Responsabilità - Colpa - Individuazione. L’art. 14 del d.lgs. n. 22/97 (oggi art. 192 d.lgs. n. 152/2006) ha introdotto una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio, avente a contenuto l'obbligo di rimozione, di recupero o di smaltimento e di ripristino a carico del responsabile del fatto di discarica o immissione abusiva, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. La situazione di colpa che renderebbe il proprietario del fondo corresponsabile con gli autori materiali dell'abbandono consiste per lo più nella negligenza, dimostrata da una sua prolungata inerzia, incombendo allo stesso l'obbligo di adoperarsi, attraverso misure efficaci e non meramente simboliche, affinché siffatti episodi non vengano posti in essere e, comunque, abbiano a cessare (in termini, T.A.R. Friuli V.G., 29 settembre 2000, n. 692; T.A.R. Sardegna, sez. II, 18 maggio 2007, n. 975). Pres. Nicolosi, Est. Massari - P. s.r.l. (avv.ti O. e A. Colzi) c. Comune di Montemurlo (avv. Andreani)
. T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 03/04/2009, n. 560

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00560/2009 REG.SEN.
N. 01022/2005 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2005, proposto da:
Soc. Parugiano S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ottaviano Colzi, Alexey Colzi, con domicilio eletto presso Ottaviano Colzi in Firenze, via dei Benci 16;
 

contro
 

Comune di Montemurlo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andreani, con domicilio eletto presso Antonio Andreani in Firenze, via Fra' D. Buonvicini, 21;
 

per l'annullamento
 

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza dirigenziale n, 81 del 4.5.2005 (P.G. 10585), notificata in data 23.5.2005, "di rimozione concernente l’avvio al recupero, trattamento e/o smaltimento dei rifiuti giacenti abbandonati sul terreno di cui sopra ripristinando lo stato dei luoghi".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montemurlo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/03/2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Riferisce la società ricorrente di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito in via dell'Agricoltura, nel territorio del Comune di Montemurlo facente parte di un più vasto complesso immobiliare dell'estensione di circa 400 ha.

Nonostante la società avesse provveduto a recintare tale area, in prossimità del suo affaccio alla via pubblica, alcuni soggetti, rimasti ignoti, abbattendo parzialmente la recinzione, vi hanno abbandonato rifiuti di varia natura.

Il 30 marzo 2005 l'amministrazione intimata comunicava alla società ricorrente l'avvio del procedimento sfociato nell'ordinanza con cui, in data 11 maggio 2005, veniva intimato all'interessata la rimozione, l'avvio al recupero, il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti giacenti abbandonati sul terreno di cui sopra, unitamente all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.

Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

1. Violazione di legge con riferimento all’art. 14 del d.lgs. n. 22/1997.

2. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, mancanza di presupposto ed illogicità manifesta.

3. Incompetenza.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 524 depositata il 29 giugno 2005 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 19 marzo 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
 

DIRITTO
 

Con il ricorso in esame viene impugnata l’ordinanza dirigenziale in epigrafe con cui il Comune di Montemurlo ha intimato alla società ricorrente la “rimozione e l’avvio al recupero e il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti giacenti abbandonati sul terreno di cui sopra, ripristinando lo stato dei luoghi".

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Assorbente rilievo deve, in particolare, attribuirsi al primo motivo con il quale si denuncia la violazione dell'articolo 14 del d.lgs. n. 22/1997 e, segnatamente, l'omessa motivazione del provvedimento in ordine alla sussistenza di una effettiva responsabilità, per dolo o colpa, del proprietario dell'area in cui è avvenuto l'abbandono dei rifiuti di cui trattasi.

Rileva in proposto il Collegio che l'art. 14, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 così dispone: "Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".

La fattispecie normativa introduce una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio, avente a contenuto l'obbligo di rimozione, di recupero o di smaltimento e di ripristino a carico del responsabile del fatto di discarica o immissione abusiva (a carico, cioè, di "chiunque viola i divieti di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo"), in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.

La norma, dunque, ai fini dell'imputabilità della condotta richiede, a carico del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali sul bene, un comportamento titolato (dolo o colpa), così come richiesto per l'autore materiale.

Le conseguenze sanzionatorie connesse alla violazione del divieto di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo sono, dunque, accollate anche al proprietario dell'area, ma ciò solo nel caso in cui la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa (in termini, ex multis, TAR Lombardia, Milano, sez. I, 26 gennaio 2000, n. 292, TAR Puglia, Bari, 27 febbraio 2003, n. 872, TAR Sardegna, 19 settembre 2004, n. 1076).

Come rilevato in più occasioni dalla giurisprudenza, la situazione di colpa che renderebbe il proprietario del fondo corresponsabile con gli autori materiali dell'abbandono non autorizzato dei rifiuti consiste per lo più nella negligenza, dimostrata da una sua prolungata inerzia, incombendo allo stesso l'obbligo di adoperarsi, attraverso misure efficaci e non meramente simboliche, affinché siffatti episodi non vengano posti in essere e, comunque, abbiano a cessare (in termini, T.A.R. Friuli V.G., 29 settembre 2000, n. 692; T.A.R. Sardegna, sez. II, 18 maggio 2007, n. 975).

Orbene, nella fattispecie all'esame, la società ricorrente, come risulta anche dalla documentazione fotografica depositata, non si è per nulla sottratta a tale onere, provvedendo a recintare e custodire l'area in questione.

Tale comportamento diligente e precauzionale è stato, peraltro, insufficiente ad impedire che soggetti rimasti ignoti abbiano potuto abbattere detta recinzione, scaricando sull'area i rifiuti che costituiscono l'oggetto del provvedimento impugnato.

Ne discende che, non avendo il Comune fornito alcuna dimostrazione della mancanza della necessaria diligenza nel custodire i beni di sua proprietà in modo da impedirne a terzi il facile accesso, la pretesa di addossare alla società ricorrente l'obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati sul luogo si tradurrebbe in una imputazione di responsabilità a titolo oggettivo che è del tutto estranea alla fattispecie normativa, non potendo il proprietario del sito che ospita rifiuti abbandonati essere chiamato, per ciò solo, a risponderne indipendentemente dalla concreta verifica, da parte della pubblica amministrazione, di una condotta anche semplicemente agevolatrice del fatto illecito del terzo (cfr. Cons. Stato sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 22 gennaio 2008, n. 78; T.A.R. Puglia, Lecce, sez., 11 gennaio 2006, n. 113).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annullato impugnato.

Condanna il Comune di Montemurlo il pagamento del spese di giudizio che si liquidano in € 3000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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