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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 17 aprile 2009, n. 663



RIFIUTI - Abbandono - Art. 14 d.lgs. n. 22/97 - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Curatela fallimentare - Imputabilità dell’obbligo di messa in sicurezza e bonifica - Esclusione - Amministrazione comunale - Esecuzione d’ufficio - Insinuazione del credito al passivo fallimentare. L’obbligo di messa in sicurezza e bonifica di terreni inquinati di proprietà di persone fisiche o giuridiche per le quali è stato dichiarato il fallimento non è imputabile alla curatela fallimentare (cfr. TAR Toscana n. 1318/2001, confermata da Cons. Stato n. 4328/2003). Applicando infatti alla posizione del curatore i principi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 22/97 (oggi art. 192 d.lgs. n. 152/2006), nonché dell’art. 130/R del Trattato dell'Unione Europea, volto a sancire il noto principio per cui “chi inquina, paga”, segnatamente per quanto concerne la legittimazione passiva rispetto all'impartito ordine di smaltimento, va osservato come i rifiuti prodotti dall'imprenditore fallito non costituiscono "beni" da acquisire alla procedura fallimentare (e, quindi non formano oggetto di apprensione da parte del curatore), sicchè, in assenza dell’individuazione di un’univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore stesso sull'abbandono dei rifiuti, nessun ordine di ripristino può essere imposto dal Comune alla curatela fallimentare. Il potere di disporre dei beni fallimentari non comporta del resto necessariamente il dovere di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti. L'Amministrazione comunale, in assenza dell’ascrivibilità soggettiva della condotta preordinata allo scarico abusivo dei rifiuti, può, alla stregua di quanto stabilito dall'ultima parte del III comma dell'art. 14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, procedere all'esecuzione d'ufficio "in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate", insinuando eventualmente il relativo credito nel passivo fallimentare in caso di comprovata responsabilità nella gestione dell’attività condotta dal responsabile dell’abbandono. Pres. ed Est. Nicolosi - Curatore fallimento C.B. s.r.l. (avv.ti Giallongo e Luiso) c. Comune di Bagni di Lucca (avv. Iacopetti). T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 17/04/2009, n. 663

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00663/2009 REG.SEN.
N. 01431/2005 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2005, proposto da:
Curatore Fallimento Soc. Cartiera del Brennero S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Natale Giallongo, Francesco P. Luiso, con domicilio eletto presso Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri N. 19;
 

contro
 

Comune di Bagni di Lucca, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Iacopetti, con domicilio eletto presso Giancarlo Geri in Firenze, via Ricasoli N. 32;
 

per l'annullamento
 

previa sospensione dell'efficacia,

per impugnare l'ordinanza del Sindaco di Bagni di Lucca del 12 Luglio 2005, notificata il 20 successivo, con la quale si ingiunge allo stesso curatore, nonchè al legale rappresentante della Cartiera Wrapping Paper s.r.l., di eseguire:

la bonifica della situazione venutasi a creare sia in ordine allo stato di chiusura della Cartiera Wrapping Paper, sia in ordine alla residua presenza di acque di lavorazione ed impasto nelle strutture impiantistiche;

l'eliminare dei rifiuti abbandonati sui piazzali esterni residui di imballaggio cisternette vuote, cassoni metallici ecc;

mettere in sicurezza gli impianti stessi,rimuovendo i residui di lavorazione ( acque di lavorazione ed impasto che dovranno essere classificati e smaltiti come rifiuti, se non diversamente riutilizzabili.

inibire l'accesso ai non addetti ai lavori, alle persone non autorizzate ed ai cittadini in genere e per ottenere l'annullamento della medesima, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bagni di Lucca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/04/2009 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

Con atto notificato in data 8 settembre 2005 e depositato il 15 settembre seguente, la nominata curatela ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato chiedendone- previa la sospensione (la relativa istanza è stata accolta con ordinanza 798/95)- l’annullamento per i seguenti motivi:

La curatela fallimentare non potrebbe essere destinataria degli obblighi previsti dall’art. 14 del dc. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e pertanto palese sarebbe la sua violazione in quanto la curatela non ha abbandonato alcun rifiuto, non è titolare di diritti reali o personali sull’area inquinata, la violazione commessa non sarebbe imputabile a titolo di dolo o colpa a carico della fallita Cartiera del Brennero, bensì dell’affittuaria azienda Cartiera Wrapping Paper, né al curatore fallimentare in quanto l’illecito avrebbe dovuto essere commesso dalla fallita società anteriormente alla dichiarazione di fallimento, non essendovi stato successivamente a tale dichiarazione svolgimento alcuno di attività da parte della curatela.

In base al disposto dell’art. 18 del d.m. 25.10.1999 n. 471, comma 5, nel caso di sito inquinato soggetto a procedura esecutiva o concorsuale il Comune avrebbe dovuto chiedere l’ammissione al passivo - ai sensi degli artt. 93 e 101 del medesimo decreto - per una somma corrispondente all’onere di bonifica preventivamente determinato in via amministrativa.

I rifiuti oggetto del provvedimento impugnato non sarebbero stati prodotti dalla società fallita bensì dall’affittuaria e del resto mancherebbe un accertamento delle responsabilità della stessa fallita. In ogni caso l’obbligo di bonifica non potrebbe ricadere sul fallimento, succedendo il curatore soltanto per i rapporti patrimoniali e non personali.

Si è costituito il comune di Bagni di Lucca chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

La questione relativa all’individuazione del soggetto cui imputare l’obbligo della messa in sicurezza e della bonifica di terreni inquinati di proprietà di persone fisiche o giuridiche per le quali è stato dichiarato il fallimento, è stata esaminata in ogni suo aspetto dalla giurisprudenza amministrativa che è pervenuta - ormai da tempo - a un orientamento consolidato sulla non imputabilità di tale obbligo alla curatela fallimentare, che consente al Collegio di provvedere alla decisione del presente ricorso, ai sensi dell’art. 26 della legge 1034 del 1971, con sentenza succintamente motivata su tutti i motivi di gravame.

Può richiamarsi in proposito un precedente in termini di questa Sezione 1.8.2001 n. 1318.

Tale pronuncia, che ha trovato anche puntuale conferma nella decisione n. 4328 del 29.7.2003 della V^ Sez. del Cons. di Stato, ha svolto una puntuale analisi della normativa del dec. Lgs. 22 del 1997 e di quella anteriore (D.P.R. 915 del 1982) osservando innanzi tutto che l'ordine di smaltimento dei rifiuti non può essere volto indiscriminatamente nei confronti del proprietario o comunque del soggetto che ha la disponibilità dell'area interessata, occorrendo l’accertamento di una responsabilità derivante da un comportamento illecito dello stesso con riferimento all'art. 130/R del Trattato dell'Unione Europea (introdotto dall'Atto Unico Europeo del 1986), volto a sancire il noto principio per cui "chi inquina, paga" e all'art. 18 della l. 349 del 1986 (istitutiva del Ministero dell'Ambiente), in base al quale già era evincibile la regola per cui la responsabilità del danno ambientale consegue al compimento di fatti dolosi o colposi, e non già alla (individuazione della) mera qualità di proprietario dell'area. De resto, il comma 3 dell'art. 14 cit. reca l'espressa (diversamente dalla generica locuzione "soggetti obbligati" contenuta nell'art. 9 del D.P.R. 915/82) più puntuale indicazione degli stessi, individuandoli negli autori della violazione dei divieti posti dai due precedenti commi. Con il che escludendo in nuce la configurabilità di una responsabilità (di carattere oggettivo, o, più propriamente) propter rem del proprietario, ritenendo necessario l'accertamento della responsabilità di illecito in capo al destinatario dell’ordine stesso.

Applicando tali principi alla posizione del curatore fallimentare - segnatamente per quanto concerne la legittimazione passiva di quest'ultimo rispetto all'impartito ordine di smaltimento - la pronuncia richiamata, che in tutto merita di essere condivisa non sussistendo elementi per pervenire a un diverso orientamento, ha osservato come i rifiuti prodotti dall'imprenditore fallito non costituiscano "beni" da acquisire alla procedura fallimentare (e, quindi non formino oggetto di apprensione da parte del curatore) e che in assenza dell’individuazione di una univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore stesso sull'abbandono dei rifiuti nessun ordine di ripristino può essere imposto dal Comune alla curatela fallimentare. Ne consegue che alla stregua di quanto sopra osservato, essendo in tutto identica la fattispecie in esame rispetto al precedente richiamato, si dimostri del tutto carente sul piano probatorio l’estensione della responsabilità e dei conseguenti adempimenti ripristinatori a carico della curatela della fallita società Cartiera del Brennero.

Il potere di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta del resto necessariamente il dovere di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti. Il richiamo, poi, alla disciplina del fallimento e della successione nei contratti evidenzia che la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito.

Per completezza va poi aggiunto che non risulta che il fallimento sia stato autorizzato a proseguire l'attività precedentemente svolta dall'impresa fallita, anzi risulta che la Cartiera del Brennero, prima della dichiarazione di fallimento, aveva dato in affitto l’azienda alla Cartiera Wrapping Paper s.r.l., destinataria anch’essa dell’ordinanza impugnata. Pertanto, l'obbligo di bonifica del sito non potrebbe essere nemmeno collegato allo svolgimento di operazioni potenzialmente inquinanti da parte dell’impresa fallita. In definitiva, l'Amministrazione comunale, in assenza dell’ascrivibilità soggettiva della condotta preordinata allo scarico abusivo dei rifiuti, avrebbe potuto alla stregua di quanto stabilito dall'ultima parte del III comma dell'art. 14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, procedere all'esecuzione d'ufficio "in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate", insinuando eventualmente il relativo credito nel passivo fallimentare in caso di comprovata responsabilità nella gestione dell’attività condotta dalla Cartiera del Brennero (come del resto previsto dal V comma dell'art. 18 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, in base al quale "nel caso in cui il sito inquinato sia oggetto ... delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il Comune domanda l'ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 e 101 del decreto medesimo per una somma corrispondente all'onere di bonifica preventivamente determinato in via amministrativa").

In conclusione, le considerazioni di cui sopra danno contezza della fondatezza delle censure proposte nel ricorso avverso l'ordinanza sindacale n. 138 del 12.7.2005 e pertanto, il ricorso va accolto con l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui l’ordine degli adempimenti imposti è esteso alla curatela ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sezione 2^, accoglie il ricorso di cui in epigrafe e per l’effetto annulla nella parte di cui in motivazione l’ordinanza impugnata.

Condanna il comune di Bagni di Lucca al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio nella misura di euro 2000,00 oltre accessori di legge e l’onere di cui all’art. 21, comma 6 bis, del d.l. 223/06, come modificato dalla legge 248/06.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 02/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore

Bernardo Massari, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

IL PRESIDENTE,
ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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