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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR TOSCANA, Sez. II - 6 maggio 2009, n. 766
INQUINAMENTO ACUSTICO - Valore limite di emissione - Art. 2, lett. e) L. n.
447/95 - Misurazione - Prossimità alla sorgente sonora di riferimento. Ai
sensi dell’art. 2, lett. e), l.n. 447/1995, il valore limite di emissione
rappresenta il valore massimo emesso da una sorgente sonora misurato “in
prossimità” della sorgente stessa. Ciò sta inequivocabilmente a significare che
tale valore di emissione deve essere misurato in prossimità della sorgente
sonora di riferimento e in relazione alla Classe acustica in cui essa è
collocata. Pres. Nicolosi, Est.Correale - I. spa (avv.ti Morbidelli e Petrocelli)
c. Comune di Capannori e altro (n.c.).
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 06/05/2009, n. 766
DIRITTO AMBIENTALE - Indagini e sollecitazioni delle Agenzie tecniche preposte alla tutela dell’ambiente - Ente locale - Provvedimenti conseguenti - Avvio del procedimento - Garanzie di cui alla L. n. 241/90 - Contraddittorio con il soggetto interessato. In materia ambientale, se è vero che l’ente locale competente è tenuto a promuovere ogni iniziativa prevista dalle normative vigenti a tutela del bene collettivo in questione sulla base di indagini e sollecitazioni delle Agenzie tecniche preposte, è pur vero che ciò non sta a significare che l’ente locale debba pedissequamente conformarsi ai suggerimenti dell’organo tecnico ma solo che debba avviare il relativo procedimento, con tutte le garanzie previste dalla l.n. 241/1990, sempre, beninteso, che non sussistano ragioni di celerità e urgenza, da richiamare comunque nel relativo provvedimento. L’”atto dovuto” in questa materia non è quindi il provvedimento invocato dall’Agenzia tecnica ma è l’avvio del procedimento che porta all’adozione del relativo provvedimento, dando luogo comunque al necessario contraddittorio con il soggetto interessato, soprattutto se il provvedimento in questione culminerebbe in specifiche e, spesso, gravose incombenze e imposizioni (TAR Toscana, 30.7.87, n. 647). Pres. Nicolosi, Est.Correale - I. spa (avv.ti Morbidelli e Petrocelli) c. Comune di Capannori e altro (n.c.). T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 06/05/2009, n. 766
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00766/2009 REG.SEN.
N. 00861/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 861 del 2006, proposto da:
Industria Cartaria Pieretti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Morbidelli e
Domenico Petrocelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze,
via Lamarmora n.14;
contro
- il Comune di Capannori, in persona del Sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;
- l’A.R.P.A.T. Azienda Regionale Protezione Ambientale della Toscana -
Dipartimento Provinciale di Lucca, in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) quanto al ricorso:
dell'ordinanza del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune di
Capannori 7.3.2006 prot. 152 recante l'ordine all'Industria Cartaria Pieretti
S.p.A. di provvedere "alla realizzazione di robuste opere di insonorizzazione
atte a limitare la trasmissione del rumore che dagli impianti si propaga verso
le vicine abitazioni, in modo da garantire il costante rispetto del valore
limite differenziale di emissione notturno di 50 dB (A)"nonchè di ogni atto
presupposto e conseguente o comunque connesso, se lesivo fra cui il verbale
ARPAT del 22.2.2006 rif. 49/06/FA.
2) quanto ai motivi aggiunti:
dell’ordinanza del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune di
Capannori 5.6.2006 n. 347 recante l'ordine all'Industria Cartaria Pieretti
S.p.A. di provvedere "alla realizzazione di robuste opere di insonorizzazione
atte a limitare la trasmissione del rumore che dagli impianti si propaga verso
le vicine abitazioni, in modo da garantire il costante rispetto del valore
limite di emissione notturno di 50 dB (A)” e recante altresì l’annullamento in
via di autotutela della precedente ordinanza n. 152/03 nonché di ogni atto
presupposto e conseguente o comunque connesso, se lesivo fra cui il verbale
ARPAT del 22.2.2006 rif. 49/06/FA.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti notificati dalla società ricorrente, con l’ulteriore
documentazione allegata;
Vista la memoria della società ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 19 marzo 2009 il Primo Referendario Ivo
Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
In seguito a specifica richiesta del
Comune di Capannori e ad un esposto presentato da residenti in zona limitrofa
(inserita in classe acustica IV di cui alla Tabella A allegata al d.p.c.m.
14.11.1997del Piano di Classificazione Acustica comunale), l’ARPAT, Dipartimento
provinciale di Lucca effettuava nelle ore notturne del 13 febbraio 2006
un’indagine fonometrica in due distinte abitazioni in Capannori, Frazione Marlia,
via del Fanuccio, per quantificare l’entità di eventuale inquinamento acustico
prodotto dal vicino stabilimento ove svolgeva la sua attività la Industria
Cartaria Pieretti spa, dedita alla produzione cartaria con ciclo produttivo
continuo, nella medesima Frazione Marlia ma in zona acustica di classificazione
V di cui alla Tabella A allegata al d.p.c.m. 14.11.1997.
Richiamando precedenti controlli risalenti al 2003 e la successiva
classificazione acustica del territorio comunale, di cui alla deliberazione di
C.C. n. 6 del 4 febbraio 2005, nel relativo rapporto l’ARPAT riportava le
modalità con cui erano state effettuate le verifiche in questione, precisando,
tra l’altro, che “…Il rumore attualmente presente all’esterno dell’abitazione
situata al civico 147/A determina un quasi certo superamento dell’ivi vigente
valore limite assoluto di immissione notturno di 55 dB(A)…i suddetti livelli
dovrebbero ragionevolmente mantenersi costanti per l’intero ‘arco’ delle
ventiquattro ore, e quindi anche per tutto il periodo notturno, vista la
tipologia dell’azienda che opera a ciclo produttivo continuo. Il condizionale è
d’obbligo perché per accertare l’effettivo superamento del valore limite
assoluto di immissione vigente in un certo periodo, occorre confrontare con lo
stesso limite, secondo le indicazioni del D.M. 16.3.98…il Leq totale sul tempo
di riferimento in questione (diurno o notturno)”.
In più, l’ARPAT affermava che comunque “…viene ampiamente superato il valore
limite di emissione di 50 dB(A) ivi vigente nel tempo di riferimento notturno.
Ciò si può tranquillamente affermare anche se non è stato possibile misurare il
rumore residuo (per l’impossibilità di fermare repentinamente i macchinari
dell’azienda), visto che nella zona, nelle ore notturne, non vi sono altre
sorgenti sonore significative”.
L’ARPAT quindi concludeva ritenendo comunque necessarie adeguate e robuste opere
di insonorizzazione atte a garantire il rispetto del valore limite di emissione
notturno di 50 dB(A), vigente nella zona in cui sorgono le due case esaminate,
così da garantire anche il rispetto del più alto valore limite assoluto di
immissione notturno di 55 dB(A), senza necessità di affrontare la più complessa
opera di individuazione dell’eventuale applicabilità del criterio differenziale
per la quale era necessario procedere ad ulteriori attività di controllo.
Sulla base di tale rapporto, il Dirigente del Servizio LL.PP. del Comune di
Capannori, con ordinanza n. 152/06 del 7 marzo 2006, imponeva alla Industria
Cartaria Pieretti spa di provvedere, entro 120 giorni, alla realizzazione di
robuste opere di insonorizzazione atte a limitare la trasmissione del rumore che
dagli impianti si propaga verso le vicine abitazioni, in modo da garantire il
costante rispetto del valore limite differenziale di emissione notturno di 50 dB(A).
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 15 maggio 2006 e depositato il
successivo 26 maggio, la Industrie Cartaria Pieretti spa chiedeva l’annullamento
di tale provvedimento, lamentando quanto segue.
“Violazione art. 2 l. 26.10.1995, n. 447 - Violazione dPCM 14.11.1997. Eccesso
di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed illogicità.
Contraddittorietà fra atti. Carenza di presupposti.”
L’ordinanza impugnata faceva riferimento al “valore limite differenziale di
emissione notturno di 50 dB(A)” ma la semplice lettura del rapporto dell’ARPAT
su cui essa si fondava faceva emergere che non era stata affatto contestata la
violazione di tale “valore limite differenziale di emissione”, non previsto
dalle normative di settore, di cui al dPCM 14 novembre 1997 e all’art. 2, comma
3, l. n. 447/1995, che considerano soltanto il “valore limite differenziale di
immissione”.
“Ulteriore violazione art. 2 l. 26.10.1995, n. 447 - Ulteriore violazione dPCM
14.11.1997. Ulteriore eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di
istruttoria ed illogicità. Perplessità.”.
Secondo la società ricorrente, qualora il Comune di Capannori avesse voluto
riferirsi al “valore limite di emissione notturno”, i rilievi di riferimento si
sarebbero dovuti effettuare in prossimità della sorgente sonora (posta in classe
V di classificazione acustica), ai sensi dell’art. 2, lett. e), l.n. 447/95, e
non in prossimità dei recettori, quali le civili abitazioni indicate, poste in
classe IV di classificazione acustica.
Di conseguenza, l’ARPAT aveva erroneamente considerato il valore limite di
emissione per la classe IV in cui erano posti i recettori, di 50 db(A), in luogo
di considerare il valore limite di emissione per la classe V in cui era posta la
sorgente sonora, di 55 db(A).
“Violazione D.M. 11.12.1996 - Ulteriore violazione dPCM 14.11.1997. Ulteriore
eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed
illogicità. Contraddittorietà. Errore di fatto.”.
Se si ritenesse che il Comune di Capannori avesse inteso invece contestare
proprio il mancato rispetto del “criterio differenziale”, la società ricorrente
evidenziava che la sua attività a ciclo produttivo continuo si svolgeva da
periodo precedente all’entrata in vigore del D.M. 11 dicembre 1996 e, ai sensi
dell’art. 3 dello stesso D.M., non era comunque tenuta a rispettarlo,
considerato anche che la stessa ARPAT non aveva rilevato con certezza il
superamento del valore limite assoluto di immissione presso le abitazioni
adiacenti allo stabilimento.
“Violazione art. 31 e 32 R.D. 17.8.1907, n. 642. Violazione art. 44 r.d.
26.6.1924, n. 1054. Eccesso di potere per violazione del principio del
contraddittorio e del giusto procedimento. Ulteriore eccesso di potere per
difetto di istruttoria e carenza di presupposti, difetto di motivazione.”.
Il provvedimento impugnato era anche illegittimo perché non era stato rispettato
il principio del contraddittorio nell’ambito degli accertamenti tecnici che
avevano portato alla sua adozione.
Non era stata offerta alcuna garanzia in ordine alle modalità di accertamento
seguite per svolgere le verifiche tecniche in questione, tenendo anche conto che
a suo tempo la stessa società ricorrente aveva presentato il piano di
risanamento acustico ex art. 3 dPCM 1 marzo 1991, redatto sulla scorta dei
criteri dettati dalla l.r. n. 48/93, su cui lo stesso Comune non aveva mai
suggerito modifiche da apportare.
“Violazione artt. 7 e 8 l. 7.8.1990, n. 241”.
L’Amministrazione comunale aveva omesso di comunicare alla società ricorrente
l’avviso di avvio del procedimento, non sussistendo particolari esigenze di
celerità che lo impedivano.
Tale avviso avrebbe consentito una miglior conoscenza della situazione e avrebbe
permesso alla società ricorrente di illustrare all’Amministrazione le indagini
svolte proprio per contenere il rumore, di cui al piano di risanamento acustico
sopra ricordato.
La società ricorrente proponeva anche domanda di risarcimento del danno, in
ordine alle conseguenze negative sul processo produttivo cui si sarebbe dato
luogo da parte dei realizzandi lavori di contenimento del rumore.
Nelle more, il Comune di Capannori adottava, però, una nuova ordinanza
dirigenziale, n. 347 del 31 maggio 2006, con la quale, proprio in relazione al
ricorso proposto, prendeva atto che la frase “valore limite differenziale di
emissione notturno”, contenuta nella precedente ordinanza n. 152/06, era un
refuso nella battitura del testo e, quindi, precisava la necessità di operare
una rettifica della sola parte del dispositivo, ordinando nuovamente alla
società ricorrente di provvedere "alla realizzazione di robuste opere di
insonorizzazione atte a limitare la trasmissione del rumore che dagli impianti
si propaga verso le vicine abitazioni, in modo da garantire il costante rispetto
del valore limite di emissione notturno di 50 dB (A)” e disponendo
l’annullamento della precedente ordinanza n. 152 del 7 marzo 2006.
Con motivi aggiunti notificati il 30 giugno-4 luglio 2006 e depositati il
successivo 8 luglio 2006, la Industria Cartaria Pieretti spa chiedeva anche
l’annullamento di tale ordinanza, lamentando quanto segue.
“Violazione art. 2 l. 26.10.1995, n. 447 - Ulteriore violazione dPCM 14.11.1997.
Ulteriore eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria
ed illogicità. Perplessità.”.
La società ricorrente riprendeva il secondo motivo del ricorso introduttivo,
ribadendo che i rilievi di riferimento si sarebbero dovuti effettuare in
prossimità della sorgente sonora (posta in classe V di classificazione
acustica), ai sensi dell’art. 2, lett. e), l.n. 447/95, e non in prossimità dei
recettori, quali le civili abitazioni indicate, poste in classe IV di
classificazione acustica.
Di conseguenza, l’ARPAT aveva erroneamente considerato il valore limite di
emissione per la classe IV in cui erano posti i recettori, di 50 db(A), in luogo
di considerare il valore limite di emissione per la classe V in cui era posta la
sorgente sonora, di 55 db(A).
“Violazione D.M. 11.12.1996 - Violazione art. 23 Cost. - Ulteriore violazione
dPCM 14.11.1997. Ulteriore eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto
di istruttoria ed illogicità. Contraddittorietà. Errore di fatto.”.
La società ricorrente evidenziava che l’imposizione di non meglio precisate
misure di insonorizzazione era stata effettuata unicamente in ragione del
“probabile” superamento del valore limite assoluto di immissione, senza dare
luogo ad un accertamento puntuale e preciso dei limiti concretamente superati.
La stessa imposizione di generiche robuste opere di insonorizzazione era
apodittica e priva della necessaria tassatività ai sensi dell’art. 23 Cost. per
poter imporre prestazioni a carico di privati.
“Violazione art. 31 e 32 R.D. 17.8.1907, n. 642. Violazione art. 44 r.d.
26.6.1924, n. 1054. Eccesso di potere per violazione del principio del
contraddittorio e del giusto procedimento. Ulteriore eccesso di potere per
difetto di istruttoria e carenza di presupposti, difetto di motivazione.”.
La società ricorrente riprendeva il quarto motivo del ricorso introduttivo,
rilevando che il provvedimento impugnato era anche nuovamente illegittimo perché
non era stato rispettato il principio del contraddittorio nell’ambito degli
accertamenti tecnici che avevano portato alla sua adozione.
Non era stata offerta alcuna garanzia in ordine alle modalità di accertamento
seguite per svolgere le verifiche tecniche in questione, tenendo anche conto che
a suo tempo la stessa società ricorrente aveva presentato il piano di
risanamento acustico ex art. 3 dPCM 1 marzo 1991 redatto sulla scorta dei
criteri dettati dalla l.r. n. 48/93, su cui lo stesso Comune non aveva mai
suggerito modifiche da apportare.
“Violazione artt. 7 e 8 l. 7.8.1990, n. 241”.
Riprendendo l’ultimo motivo del ricorso introduttivo, la società ricorrente
evidenziava che l’Amministrazione comunale aveva omesso nuovamente di comunicare
alla società ricorrente l’avviso di avvio del procedimento, non sussistendo
particolari esigenze di celerità che lo impedivano.
Tale avviso avrebbe consentito una miglior conoscenza della situazione e avrebbe
permesso alla società ricorrente di illustrare all’Amministrazione le indagini
svolte proprio per contenere il rumore, di cui al piano di risanamento acustico
sopra ricordato.
La società ricorrente proponeva di nuovo anche la domanda di risarcimento del
danno in ordine alle conseguenze negative sul processo produttivo cui si sarebbe
dato luogo da parte dei realizzandi lavori di contenimento del rumore.
In prossimità della pubblica udienza del 19 marzo 2009, la società ricorrente
depositava anche una memoria in cui, preliminarmente, prendeva atto
dell’annullamento in via di autotutela dell’ordinanza 7 marzo 2006 n. 152
impugnata con il ricorso introduttivo, dichiarando quindi la sopravvenuta
carenza di interesse ad ottenere l’annullamento giurisdizionale della medesima.
La stessa società ricorrente insisteva invece per l’accoglimento dei motivi
aggiunti, illustrando ulteriormente le proprie tesi difensive, corroborate anche
dal deposito di una memoria tecnica redatta da un Perito industriale.
Alla suddetta udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione e, in tale
occasione, il difensore della società ricorrente dichiarava di rinunciare alla
domanda risarcitoria.
DIRITTO
Il Collegio prende atto
dell’avvenuto annullamento, in via di autotutela con l’ordinanza dirigenziale n.
347 del 31 maggio 2006, dell’ordinanza impugnata con il ricorso introduttivo,
per il quale dichiara cessata la materia del contendere.
Passando all’esame dei motivi aggiunti, quindi, il Collegio ne rileva la
fondatezza.
E’ innegabile, infatti, che l’ordinanza impugnata, come nella precedente
annullata in autotutela, ha fondato la sua determinazione esclusivamente sulla
base di quanto asserito nel rapporto dell’ARPAT del 27 febbraio 2006, senza
ulteriori attività istruttorie e attivazione di un preventivo contraddittorio
con l’interessata da parte del Comune di Capannori.
Ebbene, esaminando il contenuto di tale rapporto, si rileva che esso richiama
precedenti controlli effettuati nel 2003, prima dell’adozione del Piano di
zonizzazione acustica comunale effettuata nel 2005, con l’indicazione delle
possibili destinazioni ottimali. Precisato che l’”area di Corte Spagnola”, su
cui insisteva l’azienda e una casa di abitazione poi acquistata dalla stessa,
era stata inserita in “Classe V” e che l’”area di via del Fanuccio”, su cui
insistono le abitazioni sottoposte a controllo nel 2006, era stata inserita in
“Classe IV”, l’ARPAT precisava di avere effettuato le misure nell’ambiente
esterno alla sola abitazione posta al civico n. 147/A dato che l’altra
abitazione, posta al civico n. 149, non possiede pertinenze esterne al lato
prospiciente l’azienda.
Sulla base di tali premesse, la stessa ARPAT attestava che “…il rumore
attualmente presente all’esterno dell’abitazione situata al civico 147/A
determina un ‘quasi certo superamento’ dell’ivi vigente valore limite assoluto
di immissione notturno di 55 dB(A)…i suddetti livelli dovrebbero ragionevolmente
mantenersi costanti per l’intero arco delle ventiquattro ore e quindi anche per
tutto il periodo notturno, vista la tipologia dell’azienda che opera a ciclo
produttivo continuo. Il condizionale è d’obbligo perché per accertare
l’effettivo superamento del valore limite assoluto di immissione vigente in un
certo periodo, occorre confrontare con lo stesso limite, secondo le indicazioni
del D.M. 16.3.98…il Leq totale sul tempo di riferimento in questione (diurno o
notturno)…Viene ampiamente superato il valore limite di emissione di 50 dB(A)
ivi vigente nel tempo di riferimento notturno…Le misure svolte nell’abitazione
dislocata al civico 149 di via del Fanuccio mostrano anche che è ivi sicuramente
superato il valore limite di emissione notturno di 50 dB(A) e molto
probabilmente quello assoluto di immissione di 55 dB(A). Sono pertanto
necessarie adeguate e robuste opere di insonorizzazione atte a garantire il
rispetto del valore limite di emissione notturno di 50 dB(A), vigente nella zona
su cui sorgono le due case esaminate. Tale bonifica garantirà sicuramente anche
il rispetto del più alto valore limite assoluto di immissione notturno di 55 dB(A).”.
Sulla base di tali osservazioni, il Comune di Capannori, con l’ordinanza
impugnata con i motivi aggiunti, ha imposto alla società ricorrente di
provvedere alla realizzazione di tali generiche “robuste opere di
insonorizzazione” atte a limitare la trasmissione del rumore in modo da
garantire il costante rispetto del valore limite di emissione notturno di 50 dB(A).
Dalla lettura del rapporto ARPAT, quindi, si deduce senza tema di smentita che
le misurazioni sono state effettuate solo presso il soggetto recettore,
individuato nell’ambiente esterno del civico n. 147/A. In tale ambiente, per
indicazione stessa dell’ARPAT, era individuato un “quasi certo” superamento
dell’ivi vigente valore limite assoluto di immissione, specificando la stessa
Agenzia che il “condizionale è d’obbligo” in quanto per accertare l’effettivo
superamento di tale valore occorreva confrontare con lo stesso limite il Leq
totale sul tempo di riferimento.
Il Collegio, quindi, osserva che la stessa ARPAT, ricorrendo alle espressioni
“quasi certo” e “il condizionale è d’obbligo”, ammette che non risulta
effettivamente accertato il superamento di tale valore (limite assoluto di
“immissione”) perché non erano state svolte le ulteriori misurazioni, pure
descritte, necessarie per acquisire tale certezza.
Il Collegio osserva, però, che il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti,
nella parte dispositiva, non si riferisce al superamento del limite assoluto di
“immissione” ma impone la realizzazione di opere atte a garantire il costante
rispetto del valore limite di “emissione” di 50 dB(A), ritenuto, questo,
ampiamente superato dall’ARPAT, come richiamato nel rapporto del 22 febbraio
2006, per cui si poteva “…tranquillamente affermare, anche se non è stato
possibile misurare il rumore residuo (per l’impossibilità di fermare
repentinamente i macchinari dell’azienda), visto che nella zona, nelle ore
notturne, non vi sono altre sorgenti sonore significative;”.
Pur avendo effettuato misurazione solo presso il soggetto recettore, quindi, l’ARPAT
conclude, per mera deduzione, per il superamento del valore limite di
“emissione” notturno.
Sotto tale profilo, però, risulta fondato quanto dedotto dalla società
ricorrente con il primo motivo aggiunto, laddove osserva che, ai sensi dell’art.
2, lett. e), l.n. 447/1995, il valore limite di emissione rappresenta il valore
massimo emesso da una sorgente sonora misurato “in prossimità” della sorgente
stessa.
Ciò sta inequivocabilmente a significare che tale valore di emissione deve
essere misurato in prossimità della sorgente sonora di riferimento e in
relazione alla Classe acustica in cui essa è collocata.
E’ evidente, invece, che nel caso di specie non è stata effettuata alcuna
misurazione presso la sorgente sonora - si ricorda, inserita in Classe V il cui
limite di emissione notturna è pari a 55 dB(A) e non a 50 dB(A) - ma solo presso
il soggetto recettore, per il quale poteva valere però il solo superamento
accertato del limite assoluto di “immissione” per la Classe IV in cui esso è
inserito.
Appare evidente, quindi, la contraddittorietà e il difetto di istruttoria,
proprie sia del rapporto dell’ARPAT sia dell’ordinanza comunale, che rilevano il
superamento del limite di emissione di 50 dB(A) calcolato però presso il
soggetto recettore, che era inserito in Classe acustica diversa da quella in cui
si trovava la sorgente sonora e che aveva un limite di emissione diverso.
Sotto tale prospettiva, perciò, appare corretto quanto evidenziato nella sua
memoria difensiva dalla società ricorrente, secondo cui è stato preso in
considerazione il valore limite di emissione fissato per l’area ove erano
ubicati i recettori effettuando le relative misurazioni solo in prossimità dei
medesimi e rapportando tale misura al valore limite di emissione per la Classe
IV, pari in effetti a 50 dB(A), che non aveva alcuna rilevanza nella specie.
Sotto tale profilo, di conseguenza, appaiono fondati anche il terzo e il quarto
motivo aggiunto, che lamentano la violazione del principio del contraddittorio e
della previa comunicazione dell’avvio del procedimento al fine di una piena
partecipazione procedimentale dell’interessato.
Il Comune di Capannori, infatti, proprio in ragione della conformazione delle
conclusioni dell’ARPAT, basate sia per il valore di emissione sia per quello di
immissione su mere considerazioni probabilistiche, avrebbe dovuto previamente
comunicare alla società interessata l’avvio del procedimento - non sussistendo
oggettive ragioni di urgenza, infatti neanche richiamate nel provvedimento
impugnato, che lo impedivano - in modo da permettere alla stessa di accertare le
modalità di misurazione, i parametri applicati e applicabili, la consistenza
delle eventuali opere necessarie, definite genericamente come “robuste opere di
insonorizzazione”.
Il Collegio in merito ritiene di precisare che, in materia ambientale, se è vero
che l’ente locale competente è tenuto a promuovere ogni iniziativa prevista
dalle normative vigenti a tutela del bene collettivo in questione sulla base di
indagini e sollecitazioni delle Agenzie tecniche preposte, è pur vero che ciò
non sta a significare che l’ente locale debba pedissequamente conformarsi ai
suggerimenti dell’organo tecnico ma solo che debba avviare il relativo
procedimento, con tutte le garanzie previste dalla l.n. 241/1990, sempre,
beninteso, che non sussistano ragioni di celerità e urgenza, da richiamare
comunque nel relativo provvedimento.
L’”atto dovuto” in questa materia non è quindi il provvedimento invocato
dall’Agenzia tecnica ma è l’avvio del procedimento che porta all’adozione del
relativo provvedimento, dando luogo comunque al necessario contraddittorio con
il soggetto interessato, soprattutto se il provvedimento in questione
culminerebbe in specifiche e, spesso, gravose incombenze e imposizioni (TAR
Toscana, 30.7.87, n. 647).
Chiarito ciò, è evidente che, proprio in virtù delle genericità delle opere
imposte e della non assoluta certezza dei valori di misurazione, deducibile
dallo stesso rapporto dell’ARPAT, sarebbe stato necessario coinvolgere l’azienda
ricorrente nella fase istruttoria ulteriore del procedimento, ove la stessa -
come rappresentato con sufficiente chiarezza anche mediante un’articolata
perizia di parte - avrebbe potuto portare a conoscenza dell’Amministrazione le
indagini sul rumore di emissione da lei stessa svolte in relazione alla concreta
normativa applicabile nella Classe acustica di appartenenza ed alla avvenuta
presentazione del piano acustico di risanamento ai sensi del dPCM 1 marzo 1991 e
della l.r. n. 48/93(Cons. Stato, Sez. VI, 7.0.04, n. 5822).
Tutto quanto illustrato finora valeva in merito alla considerazione del ritenuto
superamento dei valori di emissione, contestati nel dispositivo del
provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.
In relazione ai valori di “immissione”, comunque contestati dall’ARPAT e
richiamati nelle premesse del provvedimento impugnato, il Collegio rileva la
fondatezza anche del secondo motivo aggiunto, laddove si evidenzia che in
ragione delle espressioni usate nel rapporto dell’ARPAT e sopra riportate,
risultava solo un probabile, ma non certo, superamento di tale valore,
affermando la stessa ARPAT che per acquisire tale certezza era necessario
procedere ad altre misurazioni, comunque non effettuate.
Anche in questo caso, quindi, si rileva la carenza di istruttoria e la
violazione del principio del contraddittorio, dato che sono state imposte
generiche misure di intervento, quali le richiamate “robuste opere di
insonorizzazione” sulla base di accertamenti non definitivi e meramente
probabilistici sugli esiti dei valori conclusivi.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, in merito al ricorso introduttivo deve
dichiararsi cessata la materia del contendere, per sopravvenuto annullamento in
autotutela del provvedimento impugnato, e in merito ai motivi aggiunti deve
rilevarsi la loro fondatezza.
In merito alla domanda risarcitoria presentata anche nei motivi aggiunti, il
Collegio prende atto della relativa rinuncia dichiarata all’udienza pubblica.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana, Sezione 2^:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso originario in
epigrafe;
2) accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento
comunale impugnato;
3) dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria;
4) condanna in solido il Comune di Capannori e l’ARPAT a corrispondere alla
società ricorrente le spese di lite per euro 3.000,00, oltre agli accessori di
legge e al contributo unificato corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19/03/2009 con l'intervento
dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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