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T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 25 Maggio 2009, n. 888
AMBIENTE - Impianti potenzialmente forieri di impatti significativi -
Residenti in prossimità del sito individuato per la realizzazione - Interesse
individuale all’impugnazione - Sussistenza. Non può essere disconosciuto
l’interesse individuale all’impugnazione di chi risiede in prossimità del sito
individuato per la realizzazione di impianti potenzialmente forieri di impatti
significativi sull’ambiente, rivestendo perciò una posizione differenziata e
qualificata in virtù dello stabile collegamento con l’area interessata e dei
rischi per l’uomo - quale primo dei fattori che concorrono a comporre la nozione
comunitaria, ed ora nazionale, di “ambiente” - di volta in volta legati alle
caratteristiche tecnico-funzionali dell’opera. Alla stregua del criterio della
vicinanza alla fonte della lesione paventata, ed a prescindere dalla prova di
uno specifico pregiudizio, le temute ripercussioni sul territorio circostante
legittimano la proposizione dell’azione nella misura in cui le censure svolte
tendono a far valere l’insufficienza dell’attività istruttoria espletata dalle
amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzatorio, in relazione alle
esigenze di adeguata raccolta e ponderazione degli interessi ambientali,
ecologici e paesaggistici implicati (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15
ottobre 2001, n. 5411; T.A.R. Toscana, sez. II, 30 luglio 2008, n. 1869). Pres.
Nicolosi, Est. Grauso - P.G. e altri (avv. Zuccaro) c. Regione Toscana (avv.ti
Bora e Ciari), Comune di Montecatini Val di Cecina (avv. Biondi) e Co.Svi.G. (avv.ti
Manneschi e Paolini). T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 25 maggio 2009, n. 888
AMBIENTE - VIA - Assenza di preventiva pianificazione urbanistica - Conseguenza - Divieto generale di approvare progetti per opere suscettibili di impatto ambientale - Inconfigurabilità - Obbligo di sottoporre a procedura di VIA i progetti. Deve escludersi che dall’assenza di una preventiva pianificazione territoriale ed urbanistica possa farsi discendere un divieto generale di dare corso all’approvazione e realizzazione di progetti relativi ad opere suscettibili di potenziale impatto sull’ambiente, ovvero un altrettanto generale obbligo di sottoporre a procedura di VIA i progetti stessi: nessuna indicazione in tal senso si trae dalla normativa statale e regionale di rango primario e, segnatamente, dagli artt. 23 D.Lgs. n. 152/06 e 11 l.r. Toscana n. 79/98, che, nel disciplinare la verifica di assoggettabilità a VIA, implicano una valutazione di conformità dei progetti alla pianificazione territoriale esistente, ma non per questo presuppongono in via di principio alcuna incompatibilità ambientale in assenza di pianificazione. Se, in altre parole, il giudizio circa l’impatto ambientale del progetto, ai fini del c.d. “screening”, deve prendere in considerazione eventuali profili di incompatibilità fra il progetto e la pianificazione territoriale ed urbanistica vigente, non per questo si può legittimamente sostenere che l’assenza di pianificazione territoriale ed urbanistica abbia come conseguenza necessitata l’esito negativo della verifica, laddove il progetto superi il vaglio condotto alla luce di tutti gli altri elementi indicati dal legislatore per determinare la sensibilità ambientale delle aree geografiche interessate. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - P.G. e altri (avv. Zuccaro) c. Regione Toscana (avv.ti Bora e Ciari), Comune di Montecatini Val di Cecina (avv. Biondi) e Co.Svi.G. (avv.ti Manneschi e Paolini). T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 25 maggio 2009, n. 888
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Mancanza del piano paesaggistico - Assentibilità degli interventi edificatori. La mancanza del Piano paesaggistico, come non impedisce l’effettuazione delle valutazioni di compatibilità ambientale, neppure impedisce l’assentibilità di interventi edificatori, nella misura in cui la pianificazione generale dettata dal PIT - unitamente ai vincoli derivanti dalla legislazione statale e regionale - già indica in maniera esaustiva alle amministrazioni interessate gli obiettivi da perseguire e gli elementi di valutazione da porre, per il profilo paesistico ed ambientale, a base della disamina e dell’approvazione dei progetti. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - P.G. e altri (avv. Zuccaro) c. Regione Toscana (avv.ti Bora e Ciari), Comune di Montecatini Val di Cecina (avv. Biondi) e Co.Svi.G. (avv.ti Manneschi e Paolini). T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 25/05/2009, n. 888
ENERGIA - Impianti eolici - Regione Toscana - L.r. n. 79/98 - Procedura di screening - Esclusione della VIA subordinata all’osservanza di prescrizioni - Soddisfacimento del principio di precauzione - Economicità dell’azione amministrativa. L’art. 11 della legge regionale toscana n. 79/98 sottopone alla procedura di “screening”, fra gli altri, i progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, di cui all’Allegato B1 co. 1 lett. f), sostanzialmente riproducendo il combinato disposto dell’art. 4 par. 2 e dell’Allegato II par. 3 lett. i) della Direttiva 85/337/CE, che rimette agli Stati membri di stabilire se il progetto di impianti eolici debba essere assoggettato a valutazione di impatto ambientale sulla base di una valutazione da effettuarsi caso per caso, ovvero sulla base di soglie e criteri predeterminati. Il comma ottavo del citato art. 11 stabilisce quindi che l’esclusione dalla VIA può essere subordinata a specifiche prescrizioni finalizzate all'eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione successive a quella preliminare; la realizzazione del progetto può essere inoltre sottoposta a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalità stabilite. Di talché lo strumento delle singole prescrizioni in luogo del ricorso alla VIA - la quale si caratterizza per l’ampiezza dell’indagine in una prospettiva, nella specie ultronea, di tutela ambientale integrata - nel mentre soddisfa il superiore principio di precauzione (giacché il mancato rispetto delle prescrizioni condiziona negativamente la realizzazione dell’opera, ed in dipendenza dei risultati del monitoraggio è imposta l’adozione di misure di mitigazione, fino all’arresto dell’impianto - si veda ad esempio la prescrizione n. 9 sulla tutela dell’avifauna, ma lo stesso varrebbe, evidentemente, nell’ipotesi di superamento delle soglie massime di emissione acustica), è anche rispettoso del parimenti fondamentale principio dell’economicità dell’azione amministrativa, dal quale discende per la P.A. il divieto di inutile aggravio del procedimento. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - P.G. e altri (avv. Zuccaro) c. Regione Toscana (avv.ti Bora e Ciari), Comune di Montecatini Val di Cecina (avv. Biondi) e Co.Svi.G. (avv.ti Manneschi e Paolini). T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 25 maggio 2009, n. 888
AREE PROTETTE - Valutazione di incidenza - Ambito oggettivo di applicazione - SIC, pSIC, ZSC - regione Toscana - SIR. L’ambito oggettivo di applicazione della valutazione di incidenza di piani o progetti, disciplinata dal D.P.R. n. 357/97 (come modificato dal D.P.R. 120/03), recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, è costituito dai c.d. siti di importanza comunitaria (SIC), vale a dire quei siti che, secondo la definizione datane dallo stesso D.P.R., nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di “habitat” naturale o di una specie in uno stato di conservazione soddisfacente e che possono, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica europea denominata "Natura 2000"; nonché dai c.d. “proposti SIC” (pSIC), siti individuati dalle regioni e province autonome, trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inseriti negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea, e dalle zone speciali di conservazione (ZSC), siti di importanza comunitaria designati in base all'articolo 3 co. 2 del regolamento sopra citato, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato. Del pari, la valutazione di incidenza prevista dall’art. 15 della l.r. Toscana n. 56/00 riguarda i progetti suscettibili di produrre effetti sui c.d. siti di importanza regionale (SIR), la cui definizione è sostanzialmente ricalcata dal legislatore regionale su quella dei siti di importanza comunitaria (ai fini della legge regionale, peraltro, si considerano siti di importanza regionale tanto i SIC, che le ZSC). (Fattispecie relativa all’omissione della valutazione di incidenza in area priva del formale inserimento del sito interessato dal progetto negli elenchi dei SIC, pSIC, ZSC o SIR). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - P.G. e altri (avv. Zuccaro) c. Regione Toscana (avv.ti Bora e Ciari), Comune di Montecatini Val di Cecina (avv. Biondi) e Co.Svi.G. (avv.ti Manneschi e Paolini). T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 25/05/2009, n. 888
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00888/2009 REG.SEN.
N. 01126/2007 REG.RIC.
N. 01416/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2007, proposto da:
Piras Giulio, Sanna Salvatorica, Elmi Stefano, Schlubac Elga, Greppi Giovanni,
Cecchini Massimo, Del Ghianda Laura, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Franco Zuccaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucia Aglietti
in Firenze, via Gino Capponi 30;
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente "pro tempore", rappresentata e difesa
dagli avv.ti Lucia Bora e Fabio Ciari, con domicilio eletto presso la sede
dell’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell’Unita' Italiana 1;
Comune di Montecatini Val di Cecina, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando
Biondi, con domicilio eletto presso lo Studio Associato Gracili in Firenze, via
dei Servi 38;
Co.Svi.G. - Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, in persona del
legale rappresentante "pro tempore", rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco
Manneschi e Paolo Emilio Paolini, con domicilio eletto presso la Segreteria del
T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
Sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2008, proposto da:
Piras Giulio, Sanna Salvatorica, Elmi Stefano, Schlubac Elga, Greppi Giovanni,
Cecchini Massimo, Del Ghianda Laura, Borst Babette, Azienda Agricola Tenuta di
Miemo S.p.A., quest’ultima in persona del "pro tempore", tutti rappresentati e
difesi dall'avv. Franco Zuccaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Lucia Aglietti in Firenze, via Gino Capponi 30;
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente “pro tempore”, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Lucia Bora e Fabio Ciari, con domicilio eletto presso la sede
dell’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana 1;
nei confronti di
Comune di Montecatini Val di Cecina, in persona del Sindaco “pro tempore”,
rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Biondi, con domicilio eletto presso
lo studio dell’avv. Luisa Gracili in Firenze, via dei Servi 38;
CO.SVI.G. - Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, in persona del
legale rappresentante "pro tempore", rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco
Manneschi e Paolo Emilio Paolini, con domicilio eletto presso la Segreteria del
T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
e con l'intervento di
Wwf Italia - Associazione Italiana per il World Wild Fund for Nature Onlus, in
persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa
dall'avv. Franco Zuccaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucia
Aglietti in Firenze, via Gino Capponi 30;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 1126 del 2007:
del decreto n. 1299 del 23 marzo 2007 emesso dal Dirigente responsabile
dell'area coordinamento, programmazione e controllo settore valutazione impatto
ambientale della direzione generale di Presidenza della Regione Toscana,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana numero 18 del 2 maggio
2007, con il quale il predetto dirigente esclude dalla procedura di VIA i
progetti di impianto eolico detto "la Miniera" in Comune di Montecatini Val di
Cecina ed indica prescrizioni e raccomandazioni a seguito della procedura di
verifica ambientale, e di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto,
connesso e conseguente;
quanto al ricorso n. 1416 del 2008:
del decreto del 23 giugno 2008 emesso dal dirigente responsabile della Direzione
Generale Politiche Territoriali e Ambientali della Regione Toscana, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana numero 28 del 9 luglio 2008,
avente oggetto l'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio
dell'impianto eolico della potenza di 9 MW denominato "la Miniera" in comune di
Montecatini Val di Cecina, che rilascia autorizzazione unica al Co.Svi.G. Srl. a
costruire ed esercire l'impianto eolico medesimo, e di ogni altro atto, anche
non conosciuto dai ricorrenti, presupposto, connesso e conseguente, in
particolare, per quanto riguardasse la tenuta di Miemo, proprietà della omonima
Azienda, il piano particellare di esproprio, elaborato del progetto approvato
indicato al numero 8 dell'elenco degli elaborati medesimi, non conosciuto dai
ricorrenti.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montecatini Val di
Cecina;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Co.Svi.G. - Consorzio per lo
Sviluppo delle Aree Geotermiche;
Visto l’atto di intervento della Onlus Wwf Italia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/03/2009 il dott. Pierpaolo Grauso e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 27 - 28 giugno 2007 e depositato il 9 luglio
successivo, iscritto al n. 1126 R.G., Giulio Piras, Salvatorica Sanna, Stefano
Elmi, Elga Schlubac, Giovanni Greppi, Massimo Cecchini e Laura Del Ghianda
proponevano impugnazione avverso il decreto con cui, in data 23 marzo 2007, il
dirigente responsabile della Regione Toscana aveva escluso dall’obbligo della
valutazione di impatto ambientale il progetto dell’impianto eolico denominato
“La Miniera”, presentato dalla Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche
S.c. a r.l. (di seguito, CO.SVI.G.) e da realizzarsi nel territorio del Comune
di Montecatini Val di Cecina. I ricorrenti - premesso di risiedere ed, alcuni di
loro, di essere anche titolari di attività di agriturismo in prossimità
dell’area interessata dal progetto - denunciavano la eccessiva vicinanza
dell’impianto in questione alle loro abitazioni, sottoposte a grave rischio di
inquinamento elettromagnetico e di immissioni acustiche, e, sulla scorta di
undici motivi in diritto, concludevano per l’annullamento dell’atto impugnato.
Nelle more della decisione, con nuova ed autonoma impugnativa notificata il 7 e
depositata il 19 agosto 2008, iscritta al n. 1416 R.G., i medesimi ricorrenti,
cui si univano Babette Borst e l’Azienda Agricola Tenuta di Miemo S.p.A., si
gravavano nei confronti del decreto n. 2772 del 23 giugno 2008, contenente
l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio del parco eolico “La
Miniera” nonché, quanto alla predetta Azienda Tenuta di Miemo, nei confronti del
decreto particellare di esproprio previsto dal progetto autorizzato. Rivendicato
ancora una volta il proprio interesse ad agire, i ricorrenti articolavano
diciassette motivi di gravame e, contestualmente alla domanda di annullamento,
chiedevano disporsi la sospensione incidentale dell’efficacia del provvedimento
impugnato. Costituitisi la Regione Toscana, il Comune di Montecatini Val di
Cecina e la controinteressata CO.SVI.G., con ordinanza del 4 - 5 settembre 2008
l’istanza cautelare veniva peraltro respinta dal tribunale e, sull’appello dei
ricorrenti, il rigetto veniva altresì confermato dal Consiglio di Stato con
ordinanza del 28 ottobre 2008.
Con atto notificato il 27 febbraio e depositato il 5 marzo 2009, nel ricorso n.
1416/08 R.G. spiegava intervento “ad adiuvandum” l’associazione WWF Italia, che
concludeva per l’accoglimento della domanda.
Nel merito, le due cause venivano chiamate per la trattazione congiunta alla
pubblica udienza del 19 marzo 2009, preceduta dal deposito di documenti e
memorie difensive.
DIRITTO
1. Come riferito in narrativa, il ricorso iscritto al n. 1126/07 R.G. è rivolto
contro il decreto regionale del 23 marzo 2007, mediante il quale è stata
disposta - con prescrizioni - l’esclusione dalla procedura di VIA del progetto
relativo al parco eolico “La Miniera”, da realizzarsi nel territorio del Comune
di Montecatini Val di Cecina ad opera della odierna controinteressata CO.SVI.G.,
società a partecipazione pubblica. Il successivo ricorso n. 1416/08 R.G., che
vede l’intervento “ad adiuvandum” del WWF Italia, è invece diretto nei confronti
dell’autorizzazione unica, in data 23 giugno 2008, alla costruzione ed esercizio
dell’impianto predetto, nonché del piano particellare di esproprio contemplato
dal progetto autorizzato. Per completezza di esposizione, dagli atti di causa
emerge che, nelle more dei giudizi, i sei aerogeneratori di cui l’impianto si
compone sono stati montati, così come sono state terminate le opere civili e
quelle elettromeccaniche, rimanendo da ultimare alcune opere di finitura.
Evidenti ragioni di connessione oggettiva, trattandosi di provvedimenti
afferenti all’”iter” autorizzativo del medesimo impianto, e parzialmente
soggettiva rendono opportuna la riunione delle controversie.
2. In via pregiudiziale, è contestata la legittimazione ad agire dei ricorrenti,
cui si nega la titolarità di un interesse differenziato da quello configurabile
in capo a qualsiasi altro cittadino, ancorché residente nel territorio del
Comune interessato dalla realizzazione dell’impianto.
L’eccezione è infondata.
Sulla scorta dei principi costantemente affermati in giurisprudenza e di recente
ribaditi dalla sezione, non può infatti essere disconosciuto l’interesse
individuale all’impugnazione di chi, come gli odierni ricorrenti, risiede in
prossimità del sito individuato per la realizzazione di impianti potenzialmente
forieri di impatti significativi sull’ambiente, rivestendo perciò una posizione
differenziata e qualificata in virtù dello stabile collegamento con l’area
interessata e dei rischi per l’uomo - quale primo dei fattori che concorrono a
comporre la nozione comunitaria, ed ora nazionale, di “ambiente” - di volta in
volta legati alle caratteristiche tecnico-funzionali dell’opera. Alla stregua
del criterio della vicinanza alla fonte della lesione paventata, ed a
prescindere dalla prova di uno specifico pregiudizio, le temute ripercussioni
sul territorio circostante legittimano dunque la proposizione dell’azione nella
misura in cui le censure svolte tendono a far valere, in definitiva,
l’insufficienza dell’attività istruttoria espletata dalle amministrazioni
coinvolte nel procedimento autorizzatorio di cui si discute, in relazione alle
esigenze di adeguata raccolta e ponderazione degli interessi ambientali,
ecologici e paesaggistici implicati (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15
ottobre 2001, n. 5411; T.A.R. Toscana, sez. II, 30 luglio 2008, n. 1869).
3. Con il primo motivo di cui al ricorso più risalente, è dedotta la violazione
degli artt. 1, 9, 48, 51 e 53 della legge regionale toscana n. 1/05, degli artt.
135 e 145 del D.Lgs. n. 42/04 e della Direttiva 2001/42/CE. L’approvazione del
progetto relativo al parco eolico, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe dovuto
essere preventivamente contemplata dagli strumenti della pianificazione
territoriale, vale a dire dal piano territoriale di coordinamento provinciale e
dal piano regionale di indirizzo territoriale da un lato, e dal piano
paesaggistico - in corso di approvazione - dall’altro; in mancanza di una
previsione siffatta, la verifica di compatibilità ambientale del progetto in
questione avrebbe dovuto produrre “tout court” esito negativo, o quantomeno
richiedere il previo espletamento della VIA. Con il motivo seguente, i
ricorrenti aggiungono poi che, ai sensi dell’art. 68.2.3. delle norme tecniche
di attuazione del PTCP, la realizzazione di impianti eolici non solo non sarebbe
autorizzata, ma sarebbe addirittura esclusa nelle aree protette, in quelle
interessate dalle rotte migratorie e dagli “habitat” di specie minacciate di
estinzione, e nelle aree collocate a distanza non di sicurezza dagli
insediamenti abitativi umani.
Le censure sono riprese ed arricchite con i primi due motivi di cui al ricorso
avverso l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell’impianto.
Sostengono i ricorrenti, in aggiunta a quanto già dedotto, che pur potendo
l’autorizzazione unica “ex” art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 costituire variante ai
vigenti strumenti urbanistici, nella specie l’amministrazione procedente avrebbe
trascurato di affrontare il problema della compatibilità del progetto con la
pianificazione urbanistica territoriale e con la tutela degli interessi in
materia di sicurezza, salute, ambiente, governo del territorio e paesaggio; né
avrebbe tenuto nella dovuta considerazione l’eccezionale valore paesaggistico
riconosciuto al territorio dell’area volterrana (al cui interno ricade il Comune
di Montecatini Val di Cecina) dal piano di indirizzo territoriale della Regione
Toscana, secondo cui il paesaggio collinare toscano rappresenterebbe oltretutto
una “invariante strutturale” non compatibile con la presenza di impianti
industriali, stante anche la sua incontestata fragilità. Ribadita quindi la
violazione dell’art. 68.2.3. delle norme di attuazione del PTCP, i ricorrenti
invocano altresì la previsione contenuta nell’art. 23 del medesimo piano, che
vieterebbe - anche in applicazione del noto principio di prevenzione - la
costruzione sui crinali di impianti per il trasporto dell’energia interferenti
con corridoi individuati come rotte migratorie.
I motivi, che saranno esaminati congiuntamente, sono infondati.
3.1. In primo luogo, deve escludersi che dall’assenza di una preventiva
pianificazione territoriale ed urbanistica possa farsi discendere un divieto
generale di dare corso all’approvazione e realizzazione di progetti, come quello
dell’impianto eolico per cui è causa, relativi ad opere suscettibili di
potenziale impatto sull’ambiente, ovvero un altrettanto generale obbligo di
sottoporre a procedura di VIA i progetti stessi: nessuna indicazione in tal
senso si trae, infatti, dalla normativa statale e regionale di rango primario e,
segnatamente, dagli artt. 23 D.Lgs. n. 152/06 e 11 l.r. n. 79/98, che, nel
disciplinare la verifica di assoggettabilità a VIA, implicano una valutazione di
conformità dei progetti alla pianificazione territoriale esistente, ma non per
questo presuppongono in via di principio alcuna incompatibilità ambientale in
assenza di pianificazione. Se, in altre parole, il giudizio circa l’impatto
ambientale del progetto, ai fini del c.d. “screening”, deve prendere in
considerazione eventuali profili di incompatibilità fra il progetto e la
pianificazione territoriale ed urbanistica vigente (si veda in particolare il
comma 2, lett. b), del citato art. 11 l.r. n. 79/98, e l’Allegato D della
medesima legge), non per questo si può legittimamente sostenere che l’assenza di
pianificazione territoriale ed urbanistica abbia come conseguenza necessitata
l’esito negativo della verifica, laddove il progetto superi il vaglio condotto
alla luce di tutti gli altri elementi indicati dal legislatore per determinare
la sensibilità ambientale delle aree geografiche interessate (si vedano
l’Allegato al D.Lgs. n. 152/06 e, ancora una volta, l’Allegato D alla l.r. n.
79/98, dai quali non è in alcun modo desumibile che la mancanza di
pianificazione possa essere di ostacolo all’eventuale esclusione di un progetto
dalla VIA).
3.2.1. Con riguardo poi ai pretesi contrasti fra il progetto approvato e la
pianificazione esistente, deve intanto osservarsi come l’art. 3 co. 2 del Piano
regionale di Indirizzo Territoriale (PIT) 2005 - 2010 assegni la qualifica di
“invariante strutturale”, invocata dai ricorrenti, non solo al “patrimonio
collinare”, ma anche alle “infrastrutture di interesse unitario regionale”, che
comprendono gli impianti di produzione e distribuzione di energia; ciò in
coerenza con le enunciazioni di principio contenute nel Documento di piano, che
mentre al paragrafo 6.3.3. (terzo “metaobiettivo”) pone la conservazione del
patrimonio territoriale e, per quanto qui interessa, di quello collinare (inteso
come metafora che accomuna realtà propriamente di collina a realtà rurali e
paesaggistiche di pianura, di valle e di montagna), al paragrafo 6.4. indica
come opzioni di interesse regionale da inserire nell’”agenda” del PIT porti,
aeroporti, impianti destinati alla erogazione e circolazione delle informazioni
mediante reti telecomunicative, grandi impianti tecnologici finalizzati al
trattamento di rifiuti e alla produzione o distribuzione di energia, con massima
attenzione allo sviluppo delle fonti rinnovabili, salva l’esigenza di rinvenirne
la localizzazione più efficiente e paesaggisticamente compatibile.
L’impostazione del Piano costituisce, del resto, attuazione delle previsioni
dettate dalla legge regionale n. 1/05 (“Norme per il governo del territorio”)
che all’art. 3, tra i fattori che compongono l’insieme delle risorse essenziali
del territorio da promuovere e tutelare in quanto beni comuni che formano il
patrimonio della collettività, individua sia l’aria, l’acqua, il suolo e gli
ecosistemi della fauna e della flora, sia i sistemi infrastrutturali e
tecnologici, per poi affermare che nessuna delle risorse essenziali del
territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in
riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente, e che le azioni
di trasformazione del territorio, soggette alla preventiva valutazione degli
effetti ambientali prevista dalla legge, debbono essere valutate e analizzate in
base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del
territorio.
Alla citata legge n. 1/05 si deve peraltro la nozione, cui si è fatto cenno, di
“invariante strutturale”, con la quale si fa riferimento al complesso di
risorse, beni, regole d’uso, livelli di qualità e prestazioni minime individuati
dal PIT, elementi cardine dell'identità dei luoghi sottoposti a tutela al fine
di garantire lo sviluppo sostenibile: e, come detto, a tale nozione il PIT
ascrive tanto il patrimonio territoriale, quanto gli impianti per la produzione
dell’energia appartenenti al sistema delle infrastrutture di interesse unitario,
realizzando quella tendenziale equiordinazione tra fattori ambientali ed
infrastrutturali il cui bilanciamento non viene operato secondo una prospettiva
di aprioristica prevalenza dei beni ambientali, ma è rimesso, in ultima analisi,
alla concreta valutazione degli enti - la Regione, in primo luogo - titolari di
attribuzioni interferenti con la tutela del territorio: si vedano, al riguardo,
l’art. 21 co. 5 e 6 dello Statuto del territorio che forma parte integrante del
PIT, secondo il quale è compito della Regione promuovere l’adeguamento degli
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del
territorio alle direttive volte alla “conservazione attiva” del patrimonio
collinare toscano, sovrintendere alla congruità delle conseguenti determinazioni
nell’esercizio delle competenze proprie e di quelle degli enti interessati, e
promuovere le intese e gli accordi necessari affinché - qualora eventuali
interventi di nuova edificazione in zona collinare siano ritenuti ammissibili ai
sensi del PIT - gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di
governo del territorio prevedano misure perequative per dislocare la loro
realizzazione in aree diverse da quelle di maggior pregio o di maggiore
fragilità paesistica e ambientale. Coerente con tale impostazione di fondo è
l’art. 30 co. 3 dello Statuto, che, promuovendo la massima diffusione delle
fonti rinnovabili di energia quali invarianti strutturali ai sensi del
precedente art. 29, stabilisce che la localizzazione e realizzazione degli
impianti abbiano luogo sulla base delle determinazioni del Piano di Indirizzo
Energetico Regionale; e, nella specie, il riferimento può intendersi validamente
costituito dal Piano Energetico Regionale del 2000, ancora vigente all’epoca
dell’adozione degli atti impugnati, che già prevedeva un grande impulso alla
diffusione delle fonti rinnovabili di energia, e dell’energia eolica in
particolare: impulso rimasto peraltro largamente inattuato, come si ricava
dall’analisi contenuta nel nuovo PIER approvato con delibera dell’8 luglio 2008,
ma adottato al momento del rilascio dell’autorizzazione unica qui impugnata.
Le determinazioni del piano energetico costituiscono materia di valutazione
integrata con il Piano paesaggistico regionale, vale a dire quella parte dello
stesso PIT dedicata alla specifica disciplina dei paesaggi, sulla quale occorre
sia conclusa l’intesa con le competenti autorità statali. Ed ancora una volta,
alla luce dei principi generali, l’attuale mancanza del Piano paesaggistico
(allo stato in corso di approvazione), come non impedisce l’effettuazione delle
valutazioni di compatibilità ambientale, neppure impedisce l’assentibilità di
interventi edificatori, nella misura in cui la pianificazione generale dettata
dal PIT - unitamente ai vincoli derivanti dalla legislazione statale e regionale
- già indica in maniera esaustiva alle amministrazioni interessate gli obiettivi
da perseguire e gli elementi di valutazione da porre, per il profilo paesistico
ed ambientale, a base della disamina e dell’approvazione dei progetti.
Rilievi simili possono farsi quanto alla mancanza del piano strutturale del
Comune di Montecatini Val di Cecina, con la precisazione che, ricadendo in zona
classificata agricola dal vigente P.R.G., l’intervento in questione deve anzi
ritenersi espressamente consentito ai sensi del settimo comma dell’art. 12 del
D.Lgs. n. 387/03, recante la disciplina dell’autorizzazione unica in materia di
impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili ed opere connesse.
3.2.2. Nessun divieto generale di localizzazione e realizzazione di impianti di
produzione di energia eolica è poi desumibile dalle norme di attuazione del
PTCP, il cui art. 68.2.3 non solo consente l’ubicazione di detti impianti anche
in zone classificate agricole, salva la necessaria compatibilità con le
linee-guida regionali, ma nega che possano rivestire efficacia “a priori” escludente della realizzabilità di un impianto eolico le prescrizioni relative
alle c.d. “emergenze percettive”, ove la localizzazione avvenga a seguito di
opportune valutazioni di inserimento paesaggistico e naturalistico: disposizione
significativa se si considera che, per “emergenze percettive”, l’art. 25 delle N.T.A. del PTCP intende proprio il sistema dei crinali, i beni puntuali
d'interesse architettonico, storico o documentario situati in contesti emergenti
o con riferimento ad elementi organizzatori del paesaggio rurale, gli elementi
organizzatori del paesaggio rurale e le visuali da salvaguardare, cioè tutti
quei fattori qualificanti e caratterizzanti la tutela del paesaggio, rispetto ai
quali nondimeno la presenza di un impianto eolico, al contrario di quanto
affermato dai ricorrenti, deve essere valutata in termini di incompatibilità
concreta, e non in astratto.
Né, evidentemente, hanno efficacia escludente automatica le prescrizioni
contenute al punto 68.2.3.5, che implica pur sempre una valutazione di concreta
compatibilità ambientale e paesistica rimessa all’amministrazione procedente.
L’unico divieto alla realizzazione di impianti eolici è posto dal PTCP (punto
68.2.3.2) relativamente alle aree protette, ai S.I.R., alle aree attraversate da
rotte migratorie ed agli habitat di specie minacciate di estinzione: se, nel
caso in esame, esso sia stato violato, è questione che verrà affrontata nel
prosieguo.
4. Pressoché sovrapponibili sono le censure articolate nei rispettivi motivi
terzo e quarto dei due ricorsi, con i quali si deduce l’illegittimità degli atti
impugnati per violazione della normativa comunitaria e regionale, oltre che per
eccesso di potere, nella parte in cui i fatti e le circostanze che avrebbero
dovuto formare oggetto della valutazione di impatto ambientale, in via di tutela
preventiva, sarebbero stati strumentalmente trasformati in mere prescrizioni
apposte al decreto di esclusione dalla VIA, e questo nonostante la obiettiva
difficoltà di valutare favorevolmente la coerenza del progetto con una
pianificazione territoriale lacunosa, quando non addirittura - nel caso del PTCP
- ostativa alla realizzazione dell’impianto eolico; né alcuna verifica
dell’impatto ambientale del progetto sarebbe stata svolta in sede di rilascio
dell’autorizzazione unica.
Per altro verso i ricorrenti sottolineano come, sebbene il numero 2
dell’Allegato D alla legge regionale n. 79/98 imponga di prendere in
considerazione le caratteristiche del progetto in relazione al rischio di
incidenti, il decreto di esclusione dalla VIA si limiti sul punto a dettare
alcune prescrizioni del tutto inadeguate ad eliminare o anche solo a mitigare i
rischi per l’uomo evidenziati dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. n. 5
pisana con il parere del 6 ottobre 2006 e connessi, da un lato, all’impatto
acustico dell’impianto, e, dall’altro, alla possibilità che il ghiaccio
destinato a formarsi sulle pale degli aerogeneratori nei periodi di inattività
dell’impianto cada sulla strada sottostante arrecando danno ai passanti. Ancora,
gli atti impugnati contrasterebbero con il numero 3 del medesimo Allegato D, non
avendo l’amministrazione procedente effettuato alcuna valutazione circa gli
effetti della presenza dell’impianto eolico sulle limitrofe aree naturali
protette.
Neppure tali doglianze sono meritevoli di accoglimento.
4.1. L’art. 11 della legge regionale toscana n. 79/98 sottopone alla procedura
di “screening”, fra gli altri, i progetti relativi ad impianti di produzione di
energia mediante lo sfruttamento del vento, di cui all’Allegato B1 co. 1 lett.
f), sostanzialmente riproducendo il combinato disposto dell’art. 4 par. 2 e
dell’Allegato II par. 3 lett. i) della Direttiva 85/337/CE, che rimette agli
Stati membri di stabilire se il progetto di impianti eolici debba essere
assoggettato a valutazione di impatto ambientale sulla base di una valutazione
da effettuarsi caso per caso, ovvero sulla base di soglie e criteri
predeterminati. Il comma ottavo del citato art. 11 stabilisce quindi che
l’esclusione dalla VIA può essere subordinata a specifiche prescrizioni
finalizzate all'eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli
sull'ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della
progettazione successive a quella preliminare; la realizzazione del progetto può
essere inoltre sottoposta a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel
tempo e con le modalità stabilite.
Ribadito che l’assenza di pianificazione non costituisce di per sé motivo di
necessaria sottoposizione di un progetto alla valutazione di impatto ambientale,
e che il progetto presentato da CO.SVI.G. non contrasta con la pianificazione
territoriale ed energetica vigente, è proprio della norma da ultimo richiamata
che la Regione Toscana ha fatto applicazione con il decreto n. 1299 del 2007,
disponendo che l’esclusione dalla VIA del progetto presentato da CO.SVI.G. fosse
condizionata al rispetto di una serie di prescrizioni e monitoraggi finalizzati
ad individuare e mitigare il concreto impatto dell’impianto eolico.
Le prescrizioni attengono, in particolare, ad alcune integrazioni cartografiche
e documentali ed a precisazioni di dettaglio in ordine alle specie vegetali ed
alle modalità da utilizzare per il previsto rimboschimento compensativo (n. 1);
alla presentazione, in sede di progettazione definitiva, di un piano di
ripristino dell’area dopo la dismissione dell’impianto, con indicazione dei
relativi costi (cui parametrare la garanzia da prestare al Comune prima
dell’inizio dei lavori), alla gestione e ripristino dell’area di cantiere,
all’adozione di misure per contenere la propagazione di polveri durante la
costruzione, alla movimentazione dei materiali in ingresso e uscita dal cantiere
ed alle autorizzazioni alla circolazione dei mezzi pesanti (nn. 2, 4, 5, 10, 11,
12 e 16); alla localizzazione della rete elettrica alla maggior distanza
possibile dalle abitazioni circostanti ed al monitoraggio della radiazioni non
ionizzanti prodotte dall’impianto (n. 3); all’esecuzione di indagini
geologico-tecniche volte a scongiurare l’innesco di fenomeni franosi in fase
esecutiva, e di indagini geognostiche dirette a individuare i migliori siti per
le fondazioni (n. 6); alle misure da adottare per mitigare l’impatto acustico
dell’impianto, fermo restando il rispetto dei valori limite di cui al D.P.C.M.
14 novembre 1997 (n. 7); alla valutazione del rischio di caduta di gravi
(ghiaccio) dall’impianto e delle compatibilità del progetto con la sicurezza
della navigazione aerea (n. 8); al monitoraggio dell’impatto dell’impianto
sull’avifauna e all’adozione delle conseguenti misure di mitigazione (n. 9);
alle spese delle attività di monitoraggio (n. 13); alla eventuale bonifica di
terreni ed acque inquinati, ed alla tutela dei beni archeologici rinvenuti
durante i lavori (nn. 14 e 15).
Come si vede, si tratta in buona misura di prescrizioni di carattere meramente
tecnico-esecutivo, le quali solo raramente possono venire messe in relazione ad
esigenze di tutela dell’ambiente; e quelle che, innegabilmente, attengono a
profili ambientali in senso stretto, hanno tuttavia riguardo non all’impatto
dell’impianto in questione sull’ambiente come sistema relazionale tra fattori
antropici, naturalistici, chimico-fisici, paesaggistici, architettonici,
culturali, agricoli ed economici (il riferimento positivo è all’art. 5 del
D.Lgs. n. 152/06), bensì a singoli elementi presi isolatamente, e non quali
parti della più ampia componente ambientale cui pertengono: la ritenuta
necessità di procedere ad alcuni monitoraggi (delle radiazioni non ionizzanti,
delle emissioni acustiche, dell’impatto sull’avifauna) non è incompatibile, in
altre parole, con l’esclusione dell’opera dalla VIA, nel momento in cui le
verifiche prescritte hanno riguardo all’insorgenza di specifici quanto ben
delimitati profili di rischio, in sé considerati, e non più ad una valutazione
unitaria dell’impatto dell’opera sull’ambiente inteso come entità generale
sovraordinata; di talché lo strumento delle singole prescrizioni in luogo del
ricorso alla VIA - la quale si caratterizza per l’ampiezza dell’indagine in una
prospettiva, nella specie ultronea, di tutela ambientale integrata - nel mentre
soddisfa il superiore principio di precauzione (giacché il mancato rispetto
delle prescrizioni condiziona negativamente la realizzazione dell’opera, ed in
dipendenza dei risultati del monitoraggio è imposta l’adozione di misure di
mitigazione, fino all’arresto dell’impianto - si veda ad esempio la prescrizione
n. 9 sulla tutela dell’avifauna, ma lo stesso varrebbe, evidentemente,
nell’ipotesi di superamento delle soglie massime di emissione acustica), è anche
rispettoso del parimenti fondamentale principio dell’economicità dell’azione
amministrativa, dal quale discende per la P.A. il divieto di inutile aggravio
del procedimento.
Le considerazioni che precedono valgono per tutte le prescrizioni apposte al
decreto n. 1299/07, ivi compresa quella relativa all’adozione delle misure di
mitigazione del rischio di caduta di ghiaccio dalle pale degli aerogeneratori,
anche in questo caso trattandosi di una prescrizione condizionante
l’approvazione del progetto definitivo, e dunque la realizzazione stessa
dell’opera, ma pur sempre avuto riguardo ad una limitatissima e ben individuata
manifestazione di pericolo temuto per l’uomo, come tale non necessitante di più
approfondite indagini e rispetto alla quale, pertanto, la sottoposizione del
progetto a VIA sarebbe apparsa del tutto sproporzionata.
4.2.1. Del risultato dei monitoraggi e dell’adempimento alle prescrizioni
disposti con il decreto di esclusione dalla VIA ha tenuto conto la conferenza di
servizi convocata il 28 maggio 2008, che ha espresso parere favorevole al
rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell’impianto
“La Miniera” con il consenso di tutte le amministrazioni intervenute, ivi
compresa la A.S.L. n. 5, la quale aveva inizialmente manifestato perplessità
relativamente alla mitigazione del “rischio ghiaccio” (parere del 6 ottobre
2006). La conferenza di servizi ha attestato l’ottemperanza, da parte di
CO.SVI.G., alla prescrizione di effettuare nel progetto definitivo una
valutazione del pericolo di caduta di gravi ed ha concluso che la presenza del
parco eolico non modifica il rischio per la salute pubblica nell’area,
prescrivendo l’installazione su ciascun aerogeneratore di un sensore o altro
strumento idoneo a segnalare la formazione di ghiaccio sulle pale rotanti, ed a
contemporaneamente diminuire la potenza erogata dagli aerogeneratori stessi,
fino al loro arresto: soluzione che non risulta affetta da alcuna illogicità,
giacché - ove attuata correttamente dal punto di vista tecnico - neutralizza
addirittura il pericolo paventato, impedendo che le pale (ri)prendano a girare
fino a quando i sensori rilevino su di esse la presenza di ghiaccio (ad evitare
il rischio di incidenti concorre inoltre la segnaletica stradale che,
evidentemente in costanza della fase di accelerazione/decelerazione delle pale
determinata dall’intervento dei sensori, è deputata a regolare la circolazione
dei veicoli in transito sotto i generatori). La pretesa irragionevolezza di un
precetto astrattamente efficace non può, del resto, farsi derivare
dall’affermazione dei ricorrenti, secondo cui la prescrizione relativa
all’arresto delle pale resterà verosimilmente inosservata, e che i sensori
installati non saranno idonei a svolgere adeguatamente la propria funzione, non
essendovi alcuna ragione di presumere - in via del tutto pregiudiziale e
apodittica - che nella fase di attività dell’impianto le amministrazioni
competenti non eserciteranno, d’iniziativa o su sollecitazione dei terzi
interessati, i propri poteri di controllo sull’adempimento delle prescrizioni.
4.2.2. Analogamente, con riferimento alle emissioni rumorose prodotte
dall’impianto eolico, il parere favorevole della conferenza di servizi, come già
faceva il decreto di esclusione dalla VIA, poggia sulla (ovvia) prescrizione del
rispetto dei limiti di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché
sull’obbligo di presentazione, a carico del proponente CO.SVI.G. e prima
dell’inizio della costruzione dell’impianto, di un piano che preveda
l’effettuazione di un monitoraggio acustico non solo nella fase di avvio, ma
anche in quella di esercizio a regime, onde tenere sotto controllo l’insorgenza
di variazioni o imprevisti; di modo che, anche per questo aspetto, la salute
pubblica viene ad essere adeguatamente tutelata.
La questione relativa alla mancata considerazione dell’impatto del parco eolico
sulla limitrofa area protetta verrà esaminata più avanti, congiuntamente ad
altre censure connesse.
5. Con il quinto ed il sesto motivo di entrambi i ricorsi è dedotta la
violazione degli artt. 34 co. 5 del D.Lgs. n. 267/00 e 44 dello Statuto del
Comune di Montecatini Val di Cecina, nonché dell’art. 11 e dell’Allegato D della
legge regionale toscana n. 79/98. In particolare sostengono i ricorrenti che,
dopo aver sottoscritto l’accordo di programma del 25 maggio 2006, il Sindaco di
Montecatini Val di Cecina non avrebbe poi richiesto la ratifica del Consiglio
comunale, pur trattandosi di atto implicante variazioni degli strumenti
urbanistici vigenti; per effetto della mancata ratifica, l’adesione all’accordo
prestata del Comune di Montecatini dovrebbe perciò considerarsi “tamquam non esset”, con l’ulteriore conseguenza che il progetto del parco eolico verrebbe
anche per tale aspetto a perdere ogni copertura a livello di pianificazione
territoriale.
Sul punto, debbono condividersi le contrarie osservazioni delle difese
resistenti. L’accordo di programma intervenuto il 25 maggio 2006 tra la Regione
Toscana, la Provincia di Pisa, le Comunità montane delle zone F, R e U, alcuni
Comuni ed il CO.SVI.G., e avente ad oggetto l’istituzione del “Distretto delle
energie rinnovabili alternative”, ha una connotazione squisitamente
socio-economica e finanziaria, finalizzato com’è a garantire iniziative di
sviluppo dell’area geografica interessata fondato sulla valorizzazione delle
risorse endogene e sul contestuale rispetto dei criteri di sostenibilità
ambientale. Esso non prevede, né comporta, alcuna variazione degli strumenti
urbanistici, variazione peraltro non necessaria ai fini della realizzazione
dell’impianto eolico di cui è causa, che, come detto, ricade in zona
classificata agricola dal P.R.G. di Montecatini Val di Cecina e pertanto, ai
sensi dell’art. 12 co. 7 del D.Lgs. n. 387/03, non solo è assentibile, ma
risulta anche coerente con la pianificazione territoriale del Comune (oltre che,
per le ragioni esposte in precedenza, con quella regionale e provinciale).
6. Il settimo motivo di entrambi i ricorsi è volto a far valere l’illegittimità
dell’operato dell’amministrazione procedente, la quale non avrebbe tenuto nella
dovuta considerazione la circostanza che la zona della Miniera di Montecatini
Val di Cecina sarebbe sottoposta a vincolo paesaggistico dal 1955 e tutelata
come “quadro naturale”, come del resto segnalato nella nota del 4 ottobre 2006,
inviata all’Ufficio VIA dal Settore Bene Paesaggistici della stessa Regione
Toscana, nella quale si chiede tenersi conto della visibilità paesaggistica
delle segnalazioni luminose presenti sulle pale degli aerogeneratori,
rilevandosi inoltre l’assenza di una descrizione della situazione relativa al
patrimonio storico-culturale interessato, nonché la mancata valutazione delle
interferenze dell’impianto sulla visuale della città di Volterra, di eccezionale
valore paesistico.
Anche tali censure sono infondate.
Dagli atti di causa risulta che, a seguito della predetta nota del 4 ottobre
2006, l’Ufficio VIA ha preteso da CO.SVI.G. un’integrazione documentale
esplicitamente riferita, fra l’altro, all’esigenza di analizzare e documentare
il rapporto tra le opere e l’area soggetta al vincolo paesaggistico del 1955,
mediante cartografia ed apposite elaborazioni e simulazioni grafiche. Investita
della richiesta di un nuovo parere sulla documentazione integrativa, la
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Pisa, la quale
aveva peraltro già rilasciato parere favorevole sin dal 27 settembre 2006, non
ha ritenuto di formulare osservazioni contrarie alla realizzazione dell’opera ed
alla sua esclusione dalla VIA. Quanto all’autorizzazione unica, nella conferenza
di servizi del 28 maggio 2008 il parere favorevole della Soprintendenza è stato
rilasciato solo dopo l’esame della ulteriore documentazione integrativa
richiesta all’odierna controinteressata con specifico riferimento alla
documentazione dell’impatto visivo dell’impianto eolico dalla Rocca di
Pietracassa, né da parte dei ricorrenti sono state svolte censure specifiche
avverso le determinazioni assunte dalla Soprintendenza all’esito dei diversi
approfondimenti istruttori, determinazioni che legittimano pertanto l’adozione
dei provvedimenti impugnati anche sotto il profilo strettamente paesaggistico.
7. Con l’ottavo motivo, i due ricorsi deducono la violazione degli artt. 55, 7 e
8 del D.P.R. n. 357/97, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, della Direttiva
79/409/CEE “Uccelli” e degli artt. 5 e 15 della legge regionale n. 56/00. In
sintesi, ad avviso dei ricorrenti l’impianto verrebbe a trovarsi proprio lungo
la rotta migratoria di molte specie di uccelli, il che avrebbe richiesto
quantomeno lo svolgimento in sede di programmazione dell’intervento della
valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357/97, non sostituibile con
prescrizioni in fase attuativa; peraltro, trattandosi pacificamente di uno dei
siti più importanti per la presenza di rapaci in Toscana, non avrebbe avuto
alcun senso disporre monitoraggi “ante operam”, così come sarebbe contraria alla
disciplina interna e comunitaria la predisposizione di qualsiasi mezzo di
dissuasione che abbia l’effetto di allontanare i volatili dal luogo prescelto
per la nidificazione, a maggior ragione nel caso delle specie protette.
I motivi sono infondati.
7.1. L’ambito oggettivo di applicazione della valutazione di incidenza di piani
o progetti, disciplinata dal D.P.R. n. 357/97 (come modificato dal D.P.R.
120/03), recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche, è costituito dai c.d. siti di importanza comunitaria (SIC),
vale a dire quei siti che, secondo la definizione datane dallo stesso D.P.R.,
nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono contribuiscono in modo
significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di “habitat” naturale o di
una specie in uno stato di conservazione soddisfacente e che possono, inoltre,
contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica europea
denominata "Natura 2000"; nonché dai c.d. “proposti SIC” (pSIC), siti
individuati dalle regioni e province autonome, trasmessi dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non
ancora inseriti negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione
europea, e dalle zone speciali di conservazione (ZSC), siti di importanza
comunitaria designati in base all'articolo 3 co. 2 del regolamento sopra citato,
in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali
o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.
Del pari, la valutazione di incidenza prevista dall’art. 15 della legge
regionale n. 56/00 riguarda i progetti suscettibili di produrre effetti sui c.d.
siti di importanza regionale (SIR), la cui definizione è sostanzialmente
ricalcata dal legislatore regionale su quella dei siti di importanza comunitaria
(ai fini della legge regionale, peraltro, si considerano siti di importanza
regionale tanto i SIC, che le ZSC).
Tanto premesso, le disposizioni appena richiamate non possono trovare
applicazione nel caso in esame, mancandone il necessario presupposto, e cioè il
formale inserimento del sito interessato dal progetto negli elenchi dei SIC,
pSIC, ZSC o SIR. Ne consegue che nessuna illegittimità può farsi discendere
dall’omissione della valutazione di incidenza, allo stesso tempo dovendosi
escludere, in termini più generali, che il sito in questione rivesta giuridica
rilevanza come “habitat” meritevole della speciale tutela accordata dalla
disciplina comunitaria, nazionale e regionale.
7.2. La circostanza che, nondimeno, le criticità dell’intervento riguardino
proprio la tutela dell’avifauna è adeguatamente emersa dall’attività istruttoria
condotta dalle amministrazioni procedenti, ed è stata oggetto in particolare dei
contributi dell’ARPAT, che hanno condotto alle prescrizioni apposte innanzitutto
al provvedimento di esclusione del progetto dalla VIA. Prescrizioni che, al
contrario di quanto reputato dai ricorrenti, risultano adeguate alle esigenze di
tutela della popolazione di uccelli nidificanti e migratori presenti in zona,
giacché volte, da un lato, alla migliore comprensione di tale presenza mediante
il monitoraggio da condurre sull’avifauna e sulla chirotterofauna anteriormente
all’avvio della costruzione, ma da proseguire anche durante l’esercizio
dell’impianto a scadenza semestrale, onde pervenire ad una verifica in concreto
e sempre aggiornata dei possibili impatti sulla fauna, e non sancire la
contrarietà all’intervento in via pregiudiziale ed in assenza di dati obiettivi
di riscontro circa l’entità dei reali effetti negativi dell’impianto
(atteggiamento, quest’ultimo, che sarebbe stato irragionevole); e, dall’altro,
penetranti al punto di prevedere l’arresto dei generatori nel caso di
superamento di determinate soglie di collisione, oltre ad ulteriori misure di
mitigazione volte comunque a contenere il rischio di incidenti.
Confermata dal monitoraggio la presenza di specie di notevole interesse,
coerentemente l’autorizzazione unica ribadisce le prescrizioni relative alla
dotazione dell’impianto di dissuasori acustici e visivi ma, soprattutto, prevede
l’installazione di sensori per il rilievo degli stormi migratori ed il
conseguente arresto delle pale e richiede l’aggiornamento semestrale del
monitoraggio, all’espresso fine dell’adozione di eventuali nuove disposizioni,
facoltizzando altresì gli organi competenti a disporre l’impiego di tecniche di
dissuasione mediante sorveglianza umana in caso di fenomeni migratori di
notevole importanza e la mitigazione dell’impatto sonoro notturno a tutela della
chirotterofauna. Le misure imposte dall’autorizzazione, con particolare riguardo
ai sistemi di arresto automatico delle pale ed al costante monitoraggio degli
impatti (con la possibilità del ricorso a misure più restrittive), appaiono del
tutto idonee a conciliare i contrapposti interessi, in un’ottica di
bilanciamento giustificata dalla considerazione che la pur qualificata presenza
degli uccelli non può considerarsi di per sé ostativa alla realizzazione
dell’impianto, a maggior ragione laddove non ci si trovi all’interno di un sito
protetto (posto che, in via di principio, neppure all’interno dei SIC le
conclusioni negative della valutazione di incidenza di un progetto ne
impediscono in maniera assoluta la realizzazione, salva l’adozione di misure
compensative: art. 5 co. 9 D.P.R. n. 357/97).
Nella medesima ottica di bilanciamento, il rilascio dell’autorizzazione non può
poi ritenersi precluso dal paventato pericolo del definitivo allontanamento
degli uccelli dall’area a causa di quello che i ricorrenti, con espressione
pittoresca, definiscono “luna-park eolico”, tenuto conto del numero contenuto di
aerogeneratori (sei), e non essendo peraltro stata allegata alcuna evidenza
scientifica del fatto che l’impiego dei dissuasori possa avere effetti eccedenti
il semplice scopo di evitare che i volatili vengano in contatto con le pale
rotanti.
Quanto, infine, alla vicinanza dell’impianto eolico al SIR 67 Fiume Cecina, di
essa si è in effetti tenuto conto nel corso dell’istruttoria in relazione al
valore avifaunistico della zona (si veda la nota del 9 ottobre 2006, prot. n.
AOOGRT/272807/124.12.04, a firma del dirigente responsabile del Settore tutela e
valorizzazione delle risorse ambientali della Regione Toscana, nella quale
inizialmente si afferma la necessità della valutazione di incidenza, salvo il
successivo superamento di tale posizione all’esito dell’istruttoria), di talché
le prescrizioni impartite con il decreto di esclusione dalla VIA prima, e con
l’autorizzazione unica poi, debbono intendersi satisfattive anche di tale
profilo. Si aggiunga che i ricorrenti non hanno allegato alcun elemento
specifico, tale da inficiare il giudizio finale di compatibilità fra l’impianto
ed il vicino SIR, giudizio implicito nei pareri finali favorevoli rilasciati da
tutte le autorità preposte alla tutela di beni ambientali (non è noto, invero,
neppure quale sia la distanza effettiva tra l’impianto ed il SIR67).
8. Con il nono motivo, ancora una volta comune ai due ricorsi, è dedotta
l’illegittimità del decreto di esclusione dalla VIA sotto il profilo della non
conformità del progetto alla classificazione acustica dell’area interessata.
Al riguardo, deve tuttavia osservarsi come la prescrizione n. 7 di cui al
decreto di esclusione dalla VIA, laddove prevede che il Comune di Montecatini
Val di Cecina debba adottare una variante alla classificazione acustica
dell’area, rappresenta non un precetto rivolto al Comune - il quale, peraltro,
non risulta aver formulato obiezioni sul punto nel corso dell’istruttoria -
bensì l’enunciazione di una condizione imposta nei confronti del proponenti il
progetto rispetto alla realizzabilità stessa dell’impianto, vale a dire una
condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione (in questo senso va letta
la doverosità della variante al piano acustico affermata dalla Regione). Così
intesa, la prescrizione ha lo scopo di adeguare la classificazione dell’area
alla sua nuova destinazione futura: operazione che deve ritenersi del tutto
legittima (la modificabilità della pianificazione acustica è espressamente
prevista dalla legge, nella specie si veda l’art. 5 della legge regionale n.
89/98), purché, appunto, la variante al piano acustico preceda, e non segua,
l’intervento, in modo da prevenire efficacemente l’edificazione di insediamenti
incompatibili con la futura presenza dell’impianto (cfr. Cons. Stato, sez. VI,
23 luglio 2008, n. 3650). Con la prescrizione in esame, il decreto n. 1299/07 ha
peraltro richiesto che la nuova classificazione prevedesse opportune fasce
“cuscinetto” tra l’area occupata dall’impianto eolico e quelle circostanti.
Infine, a differenza di quanto affermato dai ricorrenti, l’area occupata
dall’impianto è ora inserita nella classe IV della zonizzazione acustica
comunale, corrispondente alle aree di intensa attività umana, e non nella V
prevista per le zone industriali. Resta inoltre fermo il rispetto, nella fase di
esercizio dell’impianto, dei valori limite di cui al D.P.C.M.. 14 novembre 1997,
con l’obbligo a carico di CO.SVI.G. di concordare con l’ARPAT tempi e modi di
effettuazione di una campagna fonometrica preventiva.
9. Con il decimo motivo, i ricorrenti lamentano come i provvedimento impugnati
non abbiano adeguatamente affrontato e risolto il problema dell’inquinamento
elettromagnetico prodotto dalla presenza di linee elettriche, generatori e
trasformatori in prossimità delle loro abitazioni.
Richiamate le considerazioni “sub” 4.1. in ordine alla legittimità
dell’esclusione del progetto dalla VIA e del ricorso alle prescrizioni, nel
merito è sufficiente rilevare che, mentre la prescrizione n. 3 di cui al decreto
n. 1299/07 impone le cautele dell’ubicazione della rete elettrica alla maggiore
distanza possibile dalle abitazioni circostanti e di un’adeguata schermatura,
volte a garantire il rispetto dei limiti dettati dalla normativa nazionale e
regionale, la conferenza di servizi del 28 maggio 2008 ha accertato la
conformità della progettazione definitiva alla normativa predetta, e la
correttezza dell’accertamento non è stata in alcun modo smentita dai ricorrenti.
La tutela dall’inquinamento elettromagnetico risulta inoltre garantita
dall’onere, imposto a CO.SVI.G. relativamente alla fase di esercizio
dell’impianto, di presentare un piano di monitoraggio delle radiazioni non
ionizzanti e di attenersi alle eventuali misure di mitigazione imposte
dall’ARPAT.
10. Con l’undicesimo motivo, anch’esso comune ai due ricorsi, si sostiene che
tanto l’esclusione dalla VIA, quanto l’autorizzazione unica, sarebbero inficiate
dai limiti derivanti dall’art. 39 della legge regionale n. 5/95 alla potestà
pianificatoria del Comune di Montecatini Val di Cecina, che, non avendo
tempestivamente adottato il piano strutturale, neppure avrebbe potuto
autorizzare alcuna variante agli strumenti vigenti. In contrario, basti
nuovamente richiamare i rilievi già svolti circa alla non necessarietà di alcuna
variante ai fini della realizzazione dell’impianto CO.SVI.G., ricadente in zona
agricola e come tale assentibile ai sensi dell’art. 12 co. 7 D.Lgs. n. 387/03.
11. Esaurito così l’esame dei motivi comuni, la trattazione che segue sarà
dedicata alle doglianze contenute nei rimanenti motivi di cui al più recente
ricorso n. 1416/08 R.G., proposto contro l’autorizzazione unica alla costruzione
e all’esercizio dell’impianto.
11.1. Con il dodicesimo motivo, i ricorrenti affermano che l’istruttoria
condotta dalle amministrazioni procedenti avrebbe omesso di valutare l’impatto
visivo delle pale eoliche sulla Rocca di Pietracassa, anche detta “di Miemo”,
complesso di epoca medievale sottoposto a vincolo monumentale fin dal 1911.
La tesi del difetto di istruttoria è smentita, in fatto, dal verbale della
conferenza di servizi del 28 maggio 2008, dal quale risulta - lo si è già
evidenziato precedentemente - come la competente Soprintendenza abbia rilasciato
il proprio nulla osta alla realizzazione del progetto solo dopo aver preso
visione dello specifico approfondimento istruttorio richiesto a CO.SVI.G.
proprio con riguardo al problema, qui sollevato, dell’impatto visivo del parco
eolico sulla Rocca di Pietracassa. Quanto poi alla legittimità della scelta
comparativa posta a fondamento dell’autorizzazione impugnata, le censure
consistono in una confutazione generica, non argomentata, e perciò
inammissibile, della valutazione compiuta dalla Soprintendenza (i ricorrenti si
limitano a dedurre che la distanza della Rocca dai generatori sarebbe tale da
doversene necessariamente affermare l’effetto pregiudizievole sotto il profilo
paesaggistico, ma nella specie la sola distanza non è elemento dal quale possa
attendibilmente inferirsi siffatta presunzione, stante l’elevato numero di
ulteriori variabili che vengono in gioco nel giudizio di compatibilità
paesistica, e delle quali i ricorrenti non fanno menzione).
11.2. Con il tredicesimo motivo, è dedotta l’irragionevolezza e
contraddittorietà dell’esclusione del progetto dalla valutazione di impatto
ambientale, quando nel caso di altri impianti eolici ricadenti nella medesima
area vasta (Collesalvetti, Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo,
Firenzuola) la Regione Toscana avrebbe sempre ritenuto necessario procedere alla
VIA.
La circostanza che, in altre ipotesi, la Regione Toscana abbia ritenuto di
procedere a VIA di per sé non è indicativa della sussistenza dei vizi
denunciati, e i ricorrenti, dal canto loro, non hanno specificato quali
sarebbero - al di là del trattarsi di impianti eolici ricadenti in aree di
rilievo ambientale, o in prossimità di SIR, elemento che, come si è visto, non
osta alla esclusione del progetto dalla VIA - gli aspetti comuni alle
fattispecie citate, e qualificanti sotto il profilo dell’impatto ambientale al
punto non soltanto da imporne in concreto l’analogo trattamento, ma anche da
rendere inadeguato, per l’impianto di Montecatini Val di Cecina, il ricorso alle
prescrizioni pur consentito dall’art. 11 co. 8 della legge regionale toscana n.
79/98; né al giudice è consentito ricavare autonomamente dalla documentazione
allegata - segnatamente, i decreti di sottoposizione a VIA dei progetti relativi
agli impianti sopra citati - le circostanze da cui possa desumersi in concreto
la portata delle censure svolte, tale onere incombendo sulla parte ricorrente in
ossequio alla regola processuale della necessaria specificità dei motivi di
impugnazione, nonché al principio del contraddittorio (il collegio si limita ad
osservare che, dei quattro impianti cui i ricorrenti si riferiscono, almeno tre
sono di dimensioni maggiori, per numero di generatori, di quello per cui è
causa, il che già rappresenta un dato differenziale di notevole importanza e di
immediata percepibilità).
11.3. Con il quattordicesimo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 12 co. 7
del D.Lgs. n. 387/03, assumendosi che l’autorizzazione unica, in presenza di un
impianto ubicato in zona agricola, non avrebbe tenuto conto delle disposizioni
in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. In realtà, la
valutazione del possibile impatto sulle attività agricole, richiesta dalla
legge, è stata operata in sede di conferenza di servizi, ove si è prescritto che
la costruzione e l’esercizio dell’impianto non impedisca la prosecuzione
dell’attività agricola nei fondi confinanti e non determini interruzioni nella
viabilità esistente, che deve presumersi posta a servizio (anche) di tali fondi;
relativamente ai profili di compatibilità con il patrimonio culturale e
paesistico, si rinvia a tutto quanto detto in precedenza, posto che i ricorrenti
neppure in tale evenienza hanno indicato quali specifici elementi riconducibili
al settore agricolo, nell’ampia accezione che ne fa la disposizione invocata,
sarebbero pregiudicati dalla presenza dell’impianto.
11.4. Con il quindicesimo motivo, i ricorrenti lamentano che l’amministrazione
procedente non avrebbe dato corso agli adempimenti imposti dal D.Lgs. n. 334/99,
attuativo della Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. La manifesta
infondatezza del motivo discende dalla totale mancanza di elementi di prova
della presenza, all’interno dell’impianto in questione, di sostanze pericolose
nelle quantità previste ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 334/99 cit..
11.5. Con il sedicesimo motivo, si sostiene che l’autorizzazione unica sarebbe
illegittima perché si riferirebbe ad un impianto a sei rotori, dei quali
tuttavia solo quattro potrebbero essere realizzati: per due dei generatori
mancherebbe, infatti, la disponibilità del suolo.
A prescindere dalla difficoltà di configurare l’interesse sotteso alla censura,
dal momento che il minor numero di torri realizzabili diminuirebbe con ogni
evidenza l’impatto ambientale dell’opera, è pacifico che il Comune di
Montecatini Val di Cecina ha dato avvio alla procedura di esproprio dei fondi
destinati ad accogliere i generatori nn. 5 e 6, e ne ha disposto l’occupazione
d’urgenza, di talché allo stato non può dubitarsi della disponibilità delle aree
occorrenti per l’allocazione di tutti i generatori previsti (i quali risultano
in effetti essere stati montati, si veda la relazione del direttore dei lavori
in data 18 febbraio 2009).
Gli atti della procedura espropriativa sono stati peraltro impugnati con
separato ricorso dalla Tenuta di Miemo S.p.a., la cui impugnativa del “piano
particellare di esproprio” allegato n. 8 all’autorizzazione unica, proposta
nella presente causa, deve essere dichiarata inammissibile in quanto l’atto
impugnato è sprovvisto di valenza lesiva autonoma.
11.6. Con il diciassettesimo motivo, i ricorrenti deducono la carenza di
istruttoria e il difetto di motivazione dell’autorizzazione unica relativamente
allo studio delle caratteristiche anemometriche del sito prescelto, facendo leva
sulla nota del 24 ottobre 2006, con cui il Servizio Difesa Ambiente e Sviluppo
del Territorio della Provincia di Pisa evidenziava l’insufficienza della
documentazione presentata dal proponente il progetto. Le osservazioni contenute
nella nota debbono però ritenersi superate in virtù delle integrazioni
istruttorie effettuate da CO.SVI.G., come si ricava per l’ennesima volta dal
verbale della conferenza di servizi del 28 maggio 2008: le rilevazioni
anemometriche eseguite sono state esplicitamente ritenute sufficienti a
garantire la economicità del progetto, e la Provincia di Pisa ha prestato il
proprio assenso alla realizzazione dell’opera, ciò che determina il venire meno
del presupposto sul quale la censura poggia (i ricorrenti non svolgono deduzioni
autonome, ma fanno propria la perplessità inizialmente manifestata da una delle
amministrazioni coinvolte nella conferenza: venuta meno tale perplessità, cadono
anche le ragioni che sostengono la posizione dei ricorrenti).
12. Alla luce di tutto quanto precede, i ricorsi riuniti non possono trovare
accoglimento. Il rigetto delle impugnazioni principali travolge,
inevitabilmente, l’intervento “ad adiuvandum” spiegato all’interno del ricorso
n. 1416/08 R.G. dall’associazione WWF Italia.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di
lite fra tutti contendenti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, definitivamente
pronunciando, riuniti i ricorsi, li respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19/03/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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