AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 3 aprile 2009, n. 176
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 167 d.lgs. n. 42/2004 - Sanzione
pecuniaria - Prescrizione quinquennale - Illecito permanente - Cessazione della
permanenza - Sanatoria dell’abuso. La sanzione pecuniaria di cui all’ art.167
del D.L.gvo n. 42 del 2004 è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui
all’art.28 della legge n. 689/1981 (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile
2007 , n. 1585). In presenza di un illecito di natura permanente, come
certamente è quello derivante dalla violazione di norme paesaggistiche ed
ambientali,la permanenza stessa deve correttamente intendersi cessata quanto
meno a partire dalla data in cui l’illecito medesimo viene ammesso a sanatoria
(e quindi ex post legittimato) previa valutazione positiva della compatibilità
dell’opera con l’ambito vincolato circostante. Pres. Lignani, Est. Ferrari - E.P. (avv. Rondoni) c. Comune di Assisi (avv. Molini). T.A.R. UMBRIA, Sez. I -
03/04/2009, n. 176
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00176/2009 REG.SEN.
N. 00271/2008 REG.RIC.
N. 00448/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
1) Sul ricorso numero di registro generale 271 del 2008, proposto da:
Eugenio Pompili, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Rondoni, con domicilio
eletto presso il medesimo in Perugia, via del Poggio,4;
contro
Comune di Assisi, rappresentato e
difeso dall'avv. Tosca Molini, con domicilio eletto presso l’avv.Massimo
Minciaroni in Perugia, piazza Italia, 11 (Avvocatura provinciale);
2) Sul ricorso numero di registro generale 448 del 2008, proposto da:
Francesco Pompili, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Rondoni, con domicilio
eletto presso il medesimo in Perugia, via del Poggio,4;
contro
Comune di Assisi, rappresentato e
difeso dall'avv. Tosca Molini, con domicilio eletto presso l’avv.Massimo
Minciaroni in Perugia, piazza Italia, 11(Avvocatura provinciale)
per l'annullamento
1) quanto al ricorso n. 271 del
2008:
dell’ordinanza n 184 datata 14 aprile 2008 e notificata in data 22 aprile 2008,
con cui il Comune di Assisi Settore Infrastrutture e Territorio ha ingiunto al
sig. Pompili Eugenio il pagamento della somma complessiva di Euro 7.673,31, a
titolo di indennità pecuniaria ai sensi dell’art. 167 del D.L.gvo n. 42 del 2004
per il danno arrecato all’ambiente vincolato a causa della realizzazione di un
immobile abitativo costruito senza titolo e poi condonato; nonchè per
l’annullamento di ogni atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale..
2) quanto al ricorso n. 448 del 2008:
dell’ordinanza n. 387 datata 18 agosto 2008 e notificata in data 21 agosto 2008,
con cui il Comune di Assisi Settore Infrastrutture e Territorio ha ingiunto al
sig. Pompili Francesco il pagamento della somma complessiva di euro 8.134,14 ai
sensi dell’art.167 del D.Lgvo. 42/2004 nonché per l’annullamento di ogni atto
presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Assisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/02/2009 il Cons. Annibale Ferrari e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La connessione oggettiva
esistente tra i due ricorsi in epigrafe giustifica la loro riunione per la
trattazione congiunta.
In punto di fatto occorre precisare che i provvedimenti impugnati sono stati
adottati nel 2008 a seguito due concessioni in sanatoria rilasciate nel 2001, a
fronte di un fabbricato di civile abitazione realizzato in ambito vincolato in
assenza del necessario titolo edilizio e del necessario titolo ambientale e
paesaggistico
Essendo stata accertata la compatibilità paesaggistica, tale fabbricato non è
stato ritenuto meritevole di demolizione e quindi, ai sensi dell’art.167, comma
5, del D.Lgvo n.42 del 2004 è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista da
detta norma (pari al maggiore importo tra al danno arrecato ed il profitto
conseguito mediante la trasgressione)
2. La difesa dei ricorrenti ha censurato la legittimità di detti provvedimenti
eccependo in primis l’intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi
dell’art 28 della legge n.689 del 1981, poi denunciando la violazione dell’art.10,
comma 1, della legge 241 del 1990 per il mancato.esame degli scritti difensivi
inviati a seguito della comunicazione di avvio del procedimento ed ancora altri
profili di eccesso di potere compresi quelli concernenti il difetto di
istruttoria e di motivazione.
3. L’Amministrazione comunale intimata si è costituita e resiste assumendo che
il potere sanzionatorio esercitato nel caso di specie è sostanzialmente
imprescrittibile (in relazione alla natura permanente dell’illecito ambientale)
e che, ai sensi dell’art.21-octies della predetta legge n. 241 del 1990, i
provvedimenti impugnati non potrebbero comunque essere annullati per vizi
formali essendo atti a contenuto vincolato.
4. Considerando che entrambi i ricorsi possono essere decisi proprio con
riferimento alla dedotta eccezione di prescrizione, il Collegio rileva che in
questo caso tale eccezione è fondata.
Al riguardo giova premettere che è giurisprudenza consolidata che la sanzione
pecuniaria di cui si discute è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui
all’art.28 della legge n. 689/1981 (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile
2007 , n. 1585) ancorché per altri aspetti (ad es. il regime delle impugnazioni)
quest’ultima legge non si consideri applicabile..
Giova poi soggiungere che in presenza di un illecito di natura permanente, come
certamente è quello derivante dalla violazione di norme paesaggistiche ed
ambientali,la permanenza stessa deve correttamente intendersi cessata quanto
meno a partire dalla data in cui l’illecito medesimo viene ammesso a sanatoria
(e quindi ex post legittimato) previa valutazione positiva della compatibilità
dell’opera con l’ambito vincolato circostante. Si ricorda, di nuovo la decisione
del Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile 2007 , n. 1585, con riferimento alla
decorrenza della prescrizione dalla data del provvedimento di sanatoria.
Di conseguenza, atteso che: A) ad eccezione dei diritti indisponibili e di
quelli indicati dalla legge, ogni altro diritto si estingue per prescrizione; B)
la citata norma dell’art.28 (secondo cui in materia di illeciti amministrativi
la prescrizione quinquennale ivi prevista decorre dal giorno in cui è stata
commessa la violazione) deve nel caso di illeciti permanenti intendersi riferita
alla data in cui è cessata la permanenza dell’illecito; C) in questo caso in
presenza di un parere favorevole di compatibilità ambientale espresso nel 1996
il Comune resistente ha rilasciato la concessione in sanatoria in data 20 giugno
2001, questo Collegio ritiene che da quest’ultima data il Comune era tenuto ad
esercitare il proprio diritto nel rispetto del termine di prescrizione
quinquennale previsto dalla predetta norma dell’ art.28.
Avendo dunque adottato i provvedimenti impugnati con vistoso ritardo nel 2008, è
dunque evidente che tali provvedimenti meritano di essere annullati per
violazione della norma di legge sopra citata in materia di prescrizione.
La pronuncia sulle spese di lite segue la regola della soccombenza , tenuto
conto anche che le memorie che gli attuali ricorrenti avevano prodotto per
ottenere l’archiviazione dei provvedimenti sanzionatori (in relazione alla
intervenuta prescrizione) dopo la comunicazione di avvio del procedimento
sanzionatorio sono state del tutto ignorate dal Comune.
P.Q.M.
Il T.A.R., definitivamente
pronunciando, riuniti i ricorsi in epigrafe li accoglie e, per l’effetto,
annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei
ricorrenti nella misura complessiva di 1000 (mille) euro per ciascun ricorso
oltre gli accessori di legge e spese occorrende.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 11/02/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere, Estensore
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIOI
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it