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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 29 ottobre 2009, n. 660
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Beni suscettibili di tutela intersettoriale -
Dichiarazione di interesse culturale - Parere obbligatorio del Comitato
regionale di coordinamento - Art. 19 d.P.R. n. 233/2007. L’art. 19 del
d.P.R. n. 233 del 2007, analogo al precedente art. 21 del d.P.R. 10 giugno 2004,
n. 173, richiede, in caso di dichiarazione di interesse culturale di beni
suscettibili di tutela intersettoriale, il parere obbligatorio del Comitato
regionale di coordinamento. Pres. Lignani, Est. Fantini - M. s.r.l. (avv.ti
Bricca e De Matteis) c. Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e altri
(Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR UMBRIA, Sez. I - 29 ottobre 2009, n. 660
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00660/2009 REG.SEN.
N. 00056/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 56 del 2009, proposto da:
Marinelli A. Calce Inerti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lanfranco Bricca e Francesco
Augusto De Matteis, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Perugia,
via Bonazzi, 9;
contro
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici dell'Umbria, Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio ed il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico
dell' Umbria, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
dell’Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Perugia, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati, alla via degli
Offici, 14;
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria, in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Legambiente - Circolo di Perugia, in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del decreto in data 17 novembre 2008 con il quale il Direttore Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria ha dichiarato di interesse storico
rurale ambientale ed etnoantropologico particolarmente importante, per i motivi
contenuti nella relazione di vincolo, l’ampia area, compresa nei territori dei
Comuni di Perugia, Corciano, Umbertide e Magione, all’interno della quale
ricadono i terreni di proprietà della società ricorrente, nonché della relazione
di vincolo e degli allegati elaborati;
b) di tutti gli atti formati all’inizio e nel corso dell’iter conclusosi con
l’adozione del provvedimento del 17 novembre 2008, tra cui la comunicazione di
avvio del procedimento in data 18 aprile 2008 e l’atto istruttorio relativo al
sopralluogo tenutosi in data 11 marzo 2008;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2009 il Cons. Stefano Fantini
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con l’impugnato decreto in data 17 novembre 2008 il Direttore Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria ha dichiarato di interesse storico
rurale ambientale ed etnoantropologico particolarmente importante, ai sensi
dell’art. 10, comma 1, comma 3 lett. a), lett. d) ed e), comma 4 lett. l), del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l’ampia area (di circa 50 ettari), denominata
“Diverticolo degli Olivetani in località Paltracca”, compresa nei territori dei
Comuni di Perugia, Corciano, Umbertide e Magione, nella quale ricadono anche i
terreni di proprietà della società ricorrente (catastalmente censiti al Fg. 3,
p.lle 1, 97/parte, 99, 100, 101, 102/parte, 117 e 115/parte), interni o prossimi
al perimetro dell’attuale cava di Monte Petroso.
I motivi di ricorso concernono sia presunti vizi del procedimento di
dichiarazione dell’interesse culturale, sotto il profilo della mancata richiesta
del parere del Comitato regionale di coordinamento, e della mancata distinzione
delle competenze tra la fase istruttoria e quella decisoria, sia vizi del
provvedimento, in particolare sub specie del difetto di istruttoria, della
irragionevolezza e dello sviamento di potere nella rappresentazione, da parte
della relazione di vincolo, del carattere unitario del comprensorio, tale da
giustificare la sottoposizione a tutela diretta di un sito di assai estese
dimensioni, in realtà fortemente disomogeneo, per lo più includente aree
agricole e boschi, e solo specifici e discontinui siti archeologici, certamente
non interessanti la proprietà della ricorrente, collocata ai margini del
perimetro vincolato.
Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza dell’8 luglio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Con il primo motivo si deduce, in particolare, la violazione dell’art. 19
del d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, nell’assunto della mancata richiesta del
prescritto parere obbligatorio del Comitato regionale di coordinamento,
vertendosi al cospetto di un vincolo diretto avente ad oggetto beni suscettibili
di tutela intersettoriale.
La censura è fondata, e meritevole pertanto di positiva valutazione.
La norma suindicata, al comma 2, lett. a), dispone che il Comitato regionale di
coordinamento esprime pareri «obbligatoriamente, in merito alle proposte di
dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od
aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di
prescrizioni di tutela indiretta».
Nella vicenda in esame la dichiarazione di interesse culturale ha ad oggetto
beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale.
Ed invero si desume già dall’oggetto della comunicazione di avvio del
procedimento, anche a trascurare la circostanza che la stessa è stata
sottoscritta dai Soprintendenti di settore (Soprintendente per i Beni
Architettonici e Paesaggistici e Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici), come il vincolo riguardi beni oggetto di tutela
intersettoriale.
Più specificamente, nel provvedimento di dichiarazione del particolarmente
importante interesse culturale e nell’allegata relazione di vincolo si dà
contezza del fatto che i manufatti interessati, singolarmente considerati e nel
loro insieme, assumono rilievo sotto il profilo storico, monumentale, rurale,
ambientale ed etnoantropologico.
Il riferimento è ad un bacino idrico di importanza ambientale, paesaggistica,
faunistica e storica, quale luogo di transito e soggiorno della fauna migratoria
acquatica, avente come immissario il Sambro e come emissario l’Innigati, in cui
si sono fondati usi civici legati alla pesca ed all’attingimento dell’acqua,
oltre che ad un sentiero mulattiera ed al “Ponte della Paltracca”, che si
innalza su formazioni rocciose naturali.
L’art. 19 del d.P.R. n. 233 del 2007, analogo al precedente art. 21 del d.P.R.
10 giugno 2004, n. 173, va inteso nel senso che quello del Comitato regionale di
coordinamento in caso di dichiarazione di interesse culturale di beni
suscettibili di tutela intersettoriale è un parere che deve essere
obbligatoriamente richiesto, mentre è incontestato che nella vicenda
procedimentale in esame ciò non è avvenuto.
L’Amministrazione, nei propri scritti difensivi, tenta, piuttosto, di escludere
la vocazione delle aree interessate dal vincolo ad una tutela intersettoriale,
ammettendo solamente un interesse culturale di tipo interdisciplinare.
La tesi, ad avviso del Collegio, oltre a fondarsi su di una distinzione che
risulta problematica già sul piano della logica, non trova conferma nel
provvedimento impugnato e nella relazione di vincolo allegata, ove l’interesse
culturale è espressamente configurato sotto il profilo storico, monumentale,
rurale, ambientale ed etnoantropologico, come evidenziano anche le specifiche
disposizioni dell’art. 10 del codice dei beni culturali richiamate.
Come noto, la norma da ultimo indicata è espressiva di uno dei principi
informatori della nozione di bene culturale, e cioè di quello di pluralità, che
ne consente una caratterizzazione per tipi o categorie.
E così, nel caso di specie, il provvedimento di vincolo evoca non solo il comma
3, lett. a), ma anche le lett. d) ed e), che maggiormente evidenziano il
carattere storico-relazionale della res, nonché il comma 4, lett. l), che fa
riferimento alle tipologie di architettura rurale, in tale modo evidenziando che
si tratta di beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale.
3. - L’accoglimento della prima censura, basata sulla mancata richiesta del
parere obbligatorio del Comitato regionale di coordinamento, portando
all’annullamento del provvedimento impugnato, impone di dichiarare assorbite le
ulteriori censure, per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle che si
evidenziano nel caso in cui venga accertato il vizio di incompetenza.
Ed infatti la mancata richiesta del parere obbligatorio vizia il procedimento,
che deve dunque ripartire dalla fase istruttoria, non potendo essere consentito,
a pena del suo snaturamento, che la funzione consultiva sia esercitata a
posteriori (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 1 dicembre 1986, n. 875; Cons.
Stato, Sez. IV, 28 dicembre 1994, n. 1091; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 1
agosto 2003, n. 3028).
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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