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1974-9562
TAR VALLE D'AOSTA - 13 novembre 2009, n. 93
ESPROPRIAZIONE - Art. 13 d.lgs. n. 327/2001 - Scadenza del termine entro cui
emanare il decreto di esproprio - Inefficacia della dichiarazione di pubblica
utilità - Termine perentorio. L'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n.
2359, sostanzialmente riprodotto nell’articolo 13 del Testo Unico in
materia di espropriazioni per pubblica utilità (approvato con decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 327) stabilisce il principio secondo cui – in caso
di mancata proroga - la scadenza del termine entro il quale può essere emanato
il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica
utilità. Non si può ritenere che il termine abbia natura meramente ordinatoria:
l’orientamento della giurisprudenza è infatti consolidato nel senso che - a
differenza dei termini iniziali, per loro natura dilatori e acceleratori - i
termini finali delle procedure ablatorie e dei lavori assumono il connotato
della perentorietà (Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2002, n. 1562; Sez. IV, 22
maggio 2000, n. 2936 e 8 giugno 2000, n. 3246; v. anche Cass., SS.UU., 4 marzo
1997, n. 907; 8 febbraio 2006, n. 2630). Pres. Turco, Est. Filippi - L.C.
(avv. Carnelli) c. Regione Valle d'Aosta (avv. Sommo) - TAR VALLE D'AOSTA - 13
novembre 2009, n. 93
N. 00093/2009 REG.SEN.
N. 00008/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 8 del 2009, proposto da:
Lino Cussi, rappresentato e difeso dall'avv. Piercarlo Carnelli, presso il cui
studio, in Aosta, via Losanna, 17, ha eletto domicilio;
contro
Sul ricorso numero di registro generale 8 del 2009, proposto da:
Lino Cussi, rappresentato e difeso dall'avv. Piercarlo Carnelli, presso il cui
studio, in Aosta, via Losanna, 17, ha eletto domicilio;
contro
Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente in carica, rappresentata e
difesa dall'avv. Lorenzo Sommo, presso il cui studio, in Aosta, via Challand,
30, ha eletto domicilio;
nei confronti di
Comune di Morgex, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avv. Nicola Thiebat, presso il cui studio, in Aosta, via Croce di Citta',
44, ha eletto domicilio;
per l'annullamento
- del decreto di esproprio n. 428 del 23 settembre 2008, prot. N 24857/ESP Rep.
n. 2753, notificato al ricorrente a mezzo posta raccomandata spedita in data
20.11.2008, con il quale il Presidente della Regione ha pronunciato la “…
espropriazione a favore del Comune di Morgex degli immobili qui di seguito
descritti, interessati dai lavori di realizzazione di un centro di smaltimento
rifiuti da ubicare in località Montbardon, in comune di Morgex, di proprietà
della Ditta di seguito indicata: F.4 - map. 526 (ex 155/a); F.4 – map. 533 (ex
159/h); F.4 – map. 531 (ex158/f); F.4 – map. 529 (ex 157/d); F.4 – map. 535 (ex
152/l); F. 4 – map. 536 (ex 152/m); F.4 – map. 153; F.4 – map. 180; F.4 – map.
151; F. 4 – map. 156; CUSSI Lino - omissis - … .. … [ESTRATTO]”;
- di tutti gli atti comunque connessi;
- nonché per la declaratoria di illegittimita’ ed inefficacia della
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, contenuta nella
delibera di Giunta Regionale n. 2521 del 23 giugno 2003, con cui è stato
approvato il progetto per la realizzazione del centro di smaltimento rifiuti;
- del decreto n. 520 del 29 novembre 2007, n. prot. 35949/ESP, con il quale il
Presidente della Regione ha determinato la indennità provvisoria ai fini della
espropriazione degli immobili di proprietà del ricorrente;
- nonché, ulteriormente, per la condanna della Regione Autonoma Valle d’Aosta,
in persona del Presidente pro tempore, e del Comune di Morgex, in persona del
Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni conseguenti, con i provvedimenti
di legge, con riserva di ogni diritto ed interesse, con il favore di spese ed
onorari;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d'Aosta;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Morgex;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2009 il cons. Maddalena
Filippi e uditi gli avvocati: Piercarlo Carnelli per il ricorrente, Lorenzo
Sommo per la Regione resistente ed Enrico Thiebat per il Comune di Morgex;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente signor Lino Cussi – in qualità di proprietario di terreni e
fabbricati agricoli siti in Comune di Morgex, località Montbardon – espone in
fatto quanto segue:
- nel 2003 la Regione Valle d’Aosta, con deliberazione di Giunta n. 2521 del 23
giugno, approvava il progetto del Comune di Morgex per la realizzazione di un
centro di smaltimento di rifiuti, localizzato nell’ambito delle aree di
proprietà del ricorrente, dando atto che - ai sensi e per gli effetti dell’art.
27 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi) - tale
approvazione comportava, ove occorresse, variante allo strumento urbanistico
comunale e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei
lavori;
- avverso la deliberazione regionale di approvazione del progetto il Signor
Cussi – lamentando la violazione dei principi sulla partecipazione
procedimentale – proponeva ricorso giurisdizionale che veniva respinto da questo
Tribunale, con sentenza n. 4 del 18 gennaio 2006;
- in data 29 novembre 2007, con decreto n. 520, n. prot. 35949/ESP, il
Presidente della Regione determinava l’indennità provvisoria ai sensi della
legge 22 ottobre 1974, n. 865 e della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44,
indennità che il ricorrente decideva di non accettare, perché <<molto diversa
dal corrispettivo minimo che egli, nel corso di colloqui intercorsi con la P.A.,
aveva indicato come di possibile suo interesse>>;
- infine, in data 23 settembre 2008, con decreto n. 428 del prot. n. 24857/ESP
Rep. n. 2753, il Presidente della Regione disponeva l’espropriazione delle aree
di proprietà del ricorrente.
1.a – Quest’ultimo decreto – insieme al provvedimento di determinazione della
indennità provvisoria – è oggetto di impugnazione; con il ricorso viene chiesta
inoltre la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni
consequenziali.
1.b – La Regione Valle d’Aosta e il Comune di Morgex si sono costituiti in
giudizio, entrambi sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il
conseguente rigetto.
1.c – Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2009 il ricorrente ha rinunciato
alla domanda di sospensione cautelare.
All’udienza del 14 ottobre 2009 la causa è stata discussa e trattenuta per la
decisione.
2. – Il ricorso merita parziale accoglimento.
2.a – E’ infatti fondata la domanda di annullamento del decreto di esproprio.
Come si legge nel dispositivo della deliberazione 23 giugno 2003 - con la quale
è stato approvato il progetto per la realizzazione del centro di smaltimento
rifiuti ed è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
dell’opera – la Giunta regionale ha stabilito <<che i lavori per la
realizzazione dell’impianto di cui al progetto approvato con la presente
deliberazione, nonché l’eventuale procedura espropriativa devono avere inizio
entro tre anni dalla data della presente deliberazione e devono essere ultimati
entrambi entro cinque anni da tale data>>.
Il termine quinquennale stabilito dalla Giunta regionale riguarda dunque il
completamento sia dei lavori, sia della procedura espropriativa.
2.b - E’ incontestato che nei cinque anni successivi alla data di approvazione
di tale deliberazione i lavori non sono iniziati.
Altrettanto incontestata è la circostanza che il decreto di esproprio (23
settembre 2008) sia stato adottato oltre tale termine.
Nemmeno risulta che - prima della scadenza del termine medesimo – ne sia stata
disposta la proroga.
E’ quindi fondata la censura con cui il ricorrente lamenta la violazione
dell’articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, richiamato nella
deliberazione di approvazione del progetto e sostanzialmente riprodotto
nell’articolo 13 del Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica
utilità (approvato con decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327), nonché
nell’articolo 15 della “Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in
Valle d'Aosta” (approvata con legge regionale 2 luglio 2004, n. 11).
Le norme appena richiamate stabiliscono infatti il principio secondo cui – in
caso di mancata proroga - la scadenza del termine entro il quale può essere
emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di
pubblica utilità.
2.c – Né si può ritenere – come affermano Comune e Regione – che il termine
abbia natura meramente ordinatoria: l’orientamento della giurisprudenza è
infatti consolidato nel senso che - a differenza dei termini iniziali, per loro
natura dilatori e acceleratori - i termini finali delle procedure ablatorie e
dei lavori assumono il connotato della perentorietà (Cons. Stato, Sez. V, 18
marzo 2002, n. 1562; Sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2936 e 8 giugno 2000, n. 3246;
v. anche Cass., SS.UU., 4 marzo 1997, n. 907; 8 febbraio 2006, n. 2630).
2.d – Nemmeno può ritenersi - come pure sostengono le parti resistenti – che il
termine in questione abbia subito, anche se solo “di fatto”, una sospensione
quasi triennale per effetto della vicenda processuale che ha riguardato la
deliberazione di approvazione del progetto.
E’ vero che tale provvedimento è stato impugnato con ricorso proposto nel 2003 e
deciso solo nel gennaio del 2006 (con sentenza di rigetto): ma la circostanza
che – nel corso del processo – non sia stata disposta alcuna sospensione
cautelare dell’esecuzione della deliberazione impugnata esclude soluzioni di
continuità nel termine stabilito per il completamento della procedura
espropriativa.
La medesima circostanza, va aggiunto, difficilmente avrebbe giustificato – se
fatta valere prima della relativa scadenza – una proroga del termine finale: non
può infatti ritenersi che l’impugnazione della deliberazione di approvazione del
progetto – non sospesa cautelarmene – costituisca un caso di forza maggiore o
sia riconducibile tra le <<obiettive difficoltà che si frappongono al compimento
degli atti espropriativi, non superabili agevolmente>> (Cons. St., Sez. VI, 10
ottobre 2002, n. 5443).
2.e – La mancata conclusione del procedimento entro il perentorio termine finale
stabilito nella deliberazione di approvazione del progetto comporta dunque
l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e quindi determina una
fattispecie di cattivo uso del potere (Cons. St., Sez. VI, 7 settembre 2006, n.
5190; 4 agosto 2006, n. 4763), con la conseguente illegittimità del decreto di
esproprio, nonché degli atti emanati nel corso della procedura (Cass. Sez. I 19
febbraio 2003, n. 2740), ed in particolare, del decreto di determinazione
dell’indennità provvisoria.
3. – E’ invece inammissibile – per difetto di giurisdizione - la domanda con cui
il ricorrente chiede i danni per la <<irreversibile trasformazione>> che i fondi
di sua proprietà avrebbero subito <<a seguito del procedimento nel complesso
avviato dalla P.A. fin dal 1988>>.
3.a - Il ricorrente sostiene in particolare che sarebbe stato abbattuto un
fabbricato originariamente adibito a stalla; che alcuni terreni sarebbero stati
alterati dal riporto di materiali di risulta; che sarebbe stata realizzata la
viabilità di accesso allo scolmatore attualmente in opera, con la compromissione
(diretta o per ragioni di distanze) di altri terreni. I danni lamentati, si
sostiene, riguardano mappali indicati nel decreto impugnato, i quali – tenuto
conto dell’opera infrastrutturale alla cui realizzazione è finalizzata
l’espropriazione – dovrebbero essere considerati terreni a vocazione
edificatoria, come confermato dalle valutazioni contenute nella relazione di
stima prodotta dal ricorrente, il quale richiede comunque la nomina di un
consulente tecnico d’ufficio al fine di una più esatta quantificazione del
pregiudizio subito.
3.b – Va subito rilevato che – come lo stesso ricorrente evidenzia nella memoria
depositata in vista dell’udienza – <<sui fondi espropriandi . . . non vi è stata
alcuna occupazione, non vi è stato alcun inizio lavori>>.
Sicché deve ritenersi esclusa in radice la possibilità che su tali terreni possa
essersi verificata la lamentata “irreversibile trasformazione”.
Ed invero - come ancora si chiarisce nella medesima memoria – il ricorrente ha
inteso fare riferimento agli interventi compiuti nell’ambito del <<procedimento
nel complesso avviato dalla P.A. fin dal 1988>>, che consistono in <<opere
pregresse alla DGR 2521/2003, da tempo concluse, che quindi nulla hanno a che
vedere con la dichiarazione di P.U. che ne occupa>>.
Il danno lamentato dal ricorrente - come d’altra parte è emerso nel corso della
discussione in udienza - deriva dunque da precedenti procedure espropriative,
autonome e distinte rispetto a quella in esame, a nulla rilevando la circostanza
che alcuni mappali già interessati da tali procedure ormai concluse siano
indicati anche nell’impugnato decreto di esproprio.
La domanda di risarcimento è quindi inammissibile perché riferita ad eventi
pacificamente estranei alla procedura espropriativa oggetto di impugnazione.
L’orientamento della giurisprudenza è infatti consolidato nell’affermare che
<<l'illegittimità dell'atto amministrativo, che si assume essere stato causa del
danno, è un requisito necessario ma non sufficiente per la fondatezza
dell'azione risarcitoria, poiché occorre altresì che il ricorrente dimostri a)
la sussistenza di un evento dannoso; b) la qualificazione del danno come danno
ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per
l'ordinamento; c) il nesso di causalità con l'illegittimità o comunque con la
condotta (positiva o omissiva) della p.a.; d) l'elemento soggettivo (colpa della
p.a.)>> (Cons. di St., sez. V, 6 maggio 2008, n. 2015; nello stesso senso, tra
le altre, sez. V, 24 maggio 2007, n. 2620; sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5562).
Nella specie il ricorrente non ha dimostrato – anzi, nemmeno ha affermato – la
sussistenza del necessario nesso di causalità tra il procedimento espropriativo
all’esame e il danno lamentato.
Di conseguenza il giudice amministrativo non è competente a pronunciarsi su una
pretesa risarcitoria concernente danni conseguenti a procedimenti diversi da
quello oggetto di contestazione (e dunque nemmeno sulla domanda volta alla
nomina di un consulente tecnico d’ufficio ai fini della valutazione dell’entità
del pregiudizio subito).
4. – Il ricorso va quindi in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione.
Tenuto conto della parziale soccombenza, le spese e le competenze di lite
possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta
- in parte accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il decreto di
esproprio n. 428 del 23 settembre 2008, prot. N 24857/ESP, nonché il decreto n.
520 del 29 novembre 2007, n. prot. 35949/ESP, di determinazione dell’indennità
provvisoria;
- dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno.
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Paolo Turco, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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