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TAR VALLE D'AOSTA - 13 novembre 2009, n. 93


ESPROPRIAZIONE - Art. 13 d.lgs. n. 327/2001 - Scadenza del termine entro cui emanare il decreto di esproprio - Inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità - Termine perentorio. L'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,  sostanzialmente riprodotto nell’articolo 13 del Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità (approvato con decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327) stabilisce il principio secondo cui – in caso di mancata proroga - la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Non si può ritenere che il termine abbia natura meramente ordinatoria: l’orientamento della giurisprudenza è infatti consolidato nel senso che - a differenza dei termini iniziali, per loro natura dilatori e acceleratori - i termini finali delle procedure ablatorie e dei lavori assumono il connotato della perentorietà (Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2002, n. 1562; Sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2936 e 8 giugno 2000, n. 3246; v. anche Cass., SS.UU., 4 marzo 1997, n. 907; 8 febbraio 2006, n. 2630). Pres. Turco, Est. Filippi - L.C. (avv. Carnelli) c. Regione Valle d'Aosta (avv. Sommo) - TAR VALLE D'AOSTA - 13 novembre 2009, n. 93

 

 

 

N. 00093/2009 REG.SEN.
N. 00008/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)


ha pronunciato la presente
 


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 8 del 2009, proposto da:
Lino Cussi, rappresentato e difeso dall'avv. Piercarlo Carnelli, presso il cui studio, in Aosta, via Losanna, 17, ha eletto domicilio;


contro


Sul ricorso numero di registro generale 8 del 2009, proposto da:
Lino Cussi, rappresentato e difeso dall'avv. Piercarlo Carnelli, presso il cui studio, in Aosta, via Losanna, 17, ha eletto domicilio;


contro


Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Sommo, presso il cui studio, in Aosta, via Challand, 30, ha eletto domicilio;

nei confronti di

Comune di Morgex, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Thiebat, presso il cui studio, in Aosta, via Croce di Citta', 44, ha eletto domicilio;

per l'annullamento

- del decreto di esproprio n. 428 del 23 settembre 2008, prot. N 24857/ESP Rep. n. 2753, notificato al ricorrente a mezzo posta raccomandata spedita in data 20.11.2008, con il quale il Presidente della Regione ha pronunciato la “… espropriazione a favore del Comune di Morgex degli immobili qui di seguito descritti, interessati dai lavori di realizzazione di un centro di smaltimento rifiuti da ubicare in località Montbardon, in comune di Morgex, di proprietà della Ditta di seguito indicata: F.4 - map. 526 (ex 155/a); F.4 – map. 533 (ex 159/h); F.4 – map. 531 (ex158/f); F.4 – map. 529 (ex 157/d); F.4 – map. 535 (ex 152/l); F. 4 – map. 536 (ex 152/m); F.4 – map. 153; F.4 – map. 180; F.4 – map. 151; F. 4 – map. 156; CUSSI Lino - omissis - … .. … [ESTRATTO]”;
- di tutti gli atti comunque connessi;
- nonché per la declaratoria di illegittimita’ ed inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, contenuta nella delibera di Giunta Regionale n. 2521 del 23 giugno 2003, con cui è stato approvato il progetto per la realizzazione del centro di smaltimento rifiuti;
- del decreto n. 520 del 29 novembre 2007, n. prot. 35949/ESP, con il quale il Presidente della Regione ha determinato la indennità provvisoria ai fini della espropriazione degli immobili di proprietà del ricorrente;
- nonché, ulteriormente, per la condanna della Regione Autonoma Valle d’Aosta, in persona del Presidente pro tempore, e del Comune di Morgex, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni conseguenti, con i provvedimenti di legge, con riserva di ogni diritto ed interesse, con il favore di spese ed onorari;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d'Aosta;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Morgex;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2009 il cons. Maddalena Filippi e uditi gli avvocati: Piercarlo Carnelli per il ricorrente, Lorenzo Sommo per la Regione resistente ed Enrico Thiebat per il Comune di Morgex;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1. - Il ricorrente signor Lino Cussi – in qualità di proprietario di terreni e fabbricati agricoli siti in Comune di Morgex, località Montbardon – espone in fatto quanto segue:

- nel 2003 la Regione Valle d’Aosta, con deliberazione di Giunta n. 2521 del 23 giugno, approvava il progetto del Comune di Morgex per la realizzazione di un centro di smaltimento di rifiuti, localizzato nell’ambito delle aree di proprietà del ricorrente, dando atto che - ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi) - tale approvazione comportava, ove occorresse, variante allo strumento urbanistico comunale e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

- avverso la deliberazione regionale di approvazione del progetto il Signor Cussi – lamentando la violazione dei principi sulla partecipazione procedimentale – proponeva ricorso giurisdizionale che veniva respinto da questo Tribunale, con sentenza n. 4 del 18 gennaio 2006;

- in data 29 novembre 2007, con decreto n. 520, n. prot. 35949/ESP, il Presidente della Regione determinava l’indennità provvisoria ai sensi della legge 22 ottobre 1974, n. 865 e della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, indennità che il ricorrente decideva di non accettare, perché <<molto diversa dal corrispettivo minimo che egli, nel corso di colloqui intercorsi con la P.A., aveva indicato come di possibile suo interesse>>;

- infine, in data 23 settembre 2008, con decreto n. 428 del prot. n. 24857/ESP Rep. n. 2753, il Presidente della Regione disponeva l’espropriazione delle aree di proprietà del ricorrente.

1.a – Quest’ultimo decreto – insieme al provvedimento di determinazione della indennità provvisoria – è oggetto di impugnazione; con il ricorso viene chiesta inoltre la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni consequenziali.

1.b – La Regione Valle d’Aosta e il Comune di Morgex si sono costituiti in giudizio, entrambi sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il conseguente rigetto.

1.c – Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2009 il ricorrente ha rinunciato alla domanda di sospensione cautelare.

All’udienza del 14 ottobre 2009 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.

2. – Il ricorso merita parziale accoglimento.

2.a – E’ infatti fondata la domanda di annullamento del decreto di esproprio.

Come si legge nel dispositivo della deliberazione 23 giugno 2003 - con la quale è stato approvato il progetto per la realizzazione del centro di smaltimento rifiuti ed è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera – la Giunta regionale ha stabilito <<che i lavori per la realizzazione dell’impianto di cui al progetto approvato con la presente deliberazione, nonché l’eventuale procedura espropriativa devono avere inizio entro tre anni dalla data della presente deliberazione e devono essere ultimati entrambi entro cinque anni da tale data>>.

Il termine quinquennale stabilito dalla Giunta regionale riguarda dunque il completamento sia dei lavori, sia della procedura espropriativa.

2.b - E’ incontestato che nei cinque anni successivi alla data di approvazione di tale deliberazione i lavori non sono iniziati.

Altrettanto incontestata è la circostanza che il decreto di esproprio (23 settembre 2008) sia stato adottato oltre tale termine.

Nemmeno risulta che - prima della scadenza del termine medesimo – ne sia stata disposta la proroga.

E’ quindi fondata la censura con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, richiamato nella deliberazione di approvazione del progetto e sostanzialmente riprodotto nell’articolo 13 del Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità (approvato con decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327), nonché nell’articolo 15 della “Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta” (approvata con legge regionale 2 luglio 2004, n. 11).

Le norme appena richiamate stabiliscono infatti il principio secondo cui – in caso di mancata proroga - la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

2.c – Né si può ritenere – come affermano Comune e Regione – che il termine abbia natura meramente ordinatoria: l’orientamento della giurisprudenza è infatti consolidato nel senso che - a differenza dei termini iniziali, per loro natura dilatori e acceleratori - i termini finali delle procedure ablatorie e dei lavori assumono il connotato della perentorietà (Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2002, n. 1562; Sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2936 e 8 giugno 2000, n. 3246; v. anche Cass., SS.UU., 4 marzo 1997, n. 907; 8 febbraio 2006, n. 2630).

2.d – Nemmeno può ritenersi - come pure sostengono le parti resistenti – che il termine in questione abbia subito, anche se solo “di fatto”, una sospensione quasi triennale per effetto della vicenda processuale che ha riguardato la deliberazione di approvazione del progetto.

E’ vero che tale provvedimento è stato impugnato con ricorso proposto nel 2003 e deciso solo nel gennaio del 2006 (con sentenza di rigetto): ma la circostanza che – nel corso del processo – non sia stata disposta alcuna sospensione cautelare dell’esecuzione della deliberazione impugnata esclude soluzioni di continuità nel termine stabilito per il completamento della procedura espropriativa.

La medesima circostanza, va aggiunto, difficilmente avrebbe giustificato – se fatta valere prima della relativa scadenza – una proroga del termine finale: non può infatti ritenersi che l’impugnazione della deliberazione di approvazione del progetto – non sospesa cautelarmene – costituisca un caso di forza maggiore o sia riconducibile tra le <<obiettive difficoltà che si frappongono al compimento degli atti espropriativi, non superabili agevolmente>> (Cons. St., Sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5443).

2.e – La mancata conclusione del procedimento entro il perentorio termine finale stabilito nella deliberazione di approvazione del progetto comporta dunque l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e quindi determina una fattispecie di cattivo uso del potere (Cons. St., Sez. VI, 7 settembre 2006, n. 5190; 4 agosto 2006, n. 4763), con la conseguente illegittimità del decreto di esproprio, nonché degli atti emanati nel corso della procedura (Cass. Sez. I 19 febbraio 2003, n. 2740), ed in particolare, del decreto di determinazione dell’indennità provvisoria.

3. – E’ invece inammissibile – per difetto di giurisdizione - la domanda con cui il ricorrente chiede i danni per la <<irreversibile trasformazione>> che i fondi di sua proprietà avrebbero subito <<a seguito del procedimento nel complesso avviato dalla P.A. fin dal 1988>>.

3.a - Il ricorrente sostiene in particolare che sarebbe stato abbattuto un fabbricato originariamente adibito a stalla; che alcuni terreni sarebbero stati alterati dal riporto di materiali di risulta; che sarebbe stata realizzata la viabilità di accesso allo scolmatore attualmente in opera, con la compromissione (diretta o per ragioni di distanze) di altri terreni. I danni lamentati, si sostiene, riguardano mappali indicati nel decreto impugnato, i quali – tenuto conto dell’opera infrastrutturale alla cui realizzazione è finalizzata l’espropriazione – dovrebbero essere considerati terreni a vocazione edificatoria, come confermato dalle valutazioni contenute nella relazione di stima prodotta dal ricorrente, il quale richiede comunque la nomina di un consulente tecnico d’ufficio al fine di una più esatta quantificazione del pregiudizio subito.

3.b – Va subito rilevato che – come lo stesso ricorrente evidenzia nella memoria depositata in vista dell’udienza – <<sui fondi espropriandi . . . non vi è stata alcuna occupazione, non vi è stato alcun inizio lavori>>.

Sicché deve ritenersi esclusa in radice la possibilità che su tali terreni possa essersi verificata la lamentata “irreversibile trasformazione”.

Ed invero - come ancora si chiarisce nella medesima memoria – il ricorrente ha inteso fare riferimento agli interventi compiuti nell’ambito del <<procedimento nel complesso avviato dalla P.A. fin dal 1988>>, che consistono in <<opere pregresse alla DGR 2521/2003, da tempo concluse, che quindi nulla hanno a che vedere con la dichiarazione di P.U. che ne occupa>>.

Il danno lamentato dal ricorrente - come d’altra parte è emerso nel corso della discussione in udienza - deriva dunque da precedenti procedure espropriative, autonome e distinte rispetto a quella in esame, a nulla rilevando la circostanza che alcuni mappali già interessati da tali procedure ormai concluse siano indicati anche nell’impugnato decreto di esproprio.

La domanda di risarcimento è quindi inammissibile perché riferita ad eventi pacificamente estranei alla procedura espropriativa oggetto di impugnazione.

L’orientamento della giurisprudenza è infatti consolidato nell’affermare che <<l'illegittimità dell'atto amministrativo, che si assume essere stato causa del danno, è un requisito necessario ma non sufficiente per la fondatezza dell'azione risarcitoria, poiché occorre altresì che il ricorrente dimostri a) la sussistenza di un evento dannoso; b) la qualificazione del danno come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento; c) il nesso di causalità con l'illegittimità o comunque con la condotta (positiva o omissiva) della p.a.; d) l'elemento soggettivo (colpa della p.a.)>> (Cons. di St., sez. V, 6 maggio 2008, n. 2015; nello stesso senso, tra le altre, sez. V, 24 maggio 2007, n. 2620; sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5562).

Nella specie il ricorrente non ha dimostrato – anzi, nemmeno ha affermato – la sussistenza del necessario nesso di causalità tra il procedimento espropriativo all’esame e il danno lamentato.

Di conseguenza il giudice amministrativo non è competente a pronunciarsi su una pretesa risarcitoria concernente danni conseguenti a procedimenti diversi da quello oggetto di contestazione (e dunque nemmeno sulla domanda volta alla nomina di un consulente tecnico d’ufficio ai fini della valutazione dell’entità del pregiudizio subito).

4. – Il ricorso va quindi in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Tenuto conto della parziale soccombenza, le spese e le competenze di lite possono essere compensate.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta

- in parte accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il decreto di esproprio n. 428 del 23 settembre 2008, prot. N 24857/ESP, nonché il decreto n. 520 del 29 novembre 2007, n. prot. 35949/ESP, di determinazione dell’indennità provvisoria;
- dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno.
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Turco, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 


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