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T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 Aprile 2009, n. 1071



INQUINAMENTO ACUSTICO - L.R. Veneto n. 40/94 - Artt. 4 e 5 - Provvedimenti di limitazione degli orari di chiusura degli esercizi pubblici - Presupposti - Contingibilità e urgenza - Esclusione. Gli artt. 4 e 5 della L.R. Veneto n. 40/1994 non prevedono, quale presupposti per l’emanazione dei provvedimenti di limitazione degli orari degli esercizi pubblici né l’urgenza, né la contingibilità, trattandosi di norme attributive di poteri al Sindaco per fare fronte in modo ordinario a situazioni in grado di incidere sulla quiete pubblica al fine di tutelare il predetto bene. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - V. s.n.c. (avv.ti Bogoni e Sorpresa) c. Comune di Verona (avv.ti Rigobello, Caineri, Bortolomasi e Moretto). TAR VENETO, Sez. III - 2 aprile 2009, n. 1071

INQUINAMENTO ACUSTICO - Provvedimenti di limitazione degli orari di chiusura degli esercizi pubblici - Natura sanzionatoria - Esclusione - Tutela della quiete e della salute pubblica - Rispetto, da parte del gestore, degli obblighi di legge - Irrilevanza. Il provvedimento che limita l’orario di apertura di un esercizio commerciale non ha un contenuto sanzionatorio, bensì è volto alla tutela della quiete e della salute pubblica, per cui è inconferente stabilire se il gestore abbia operato o meno nel rispetto degli obblighi prescritti dalle disposizioni vigenti: ciò che rileva, invece, è se la riduzione d’orario possa ragionevolmente comportare un significativo e persistente beneficio per la quiete pubblica, in misura tale da essere prevalente rispetto al sacrificio richiesto al privato (cfr. in termini TAR Veneto, sez. III, n. 1582/2007). Pres. De Zotti, Est. Perrelli - V. s.n.c. (avv.ti Bogoni e Sorpresa) c. Comune di Verona (avv.ti Rigobello, Caineri, Bortolomasi e Moretto). T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 aprile 2009, n. 1071

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Provvedimenti di limitazione degli orari di chiusura degli esercizi pubblici - Salute e sicurezza - Interessi prevalenti su quelli d’impresa. L’esperienza e la ragionevolezza consentono d’individuare - senza necessità di procedere a verifiche delle soglie sonore di disturbo - una precisa relazione tra i flussi di potenziali disturbatori ed i pubblici esercizi, quale luogo d’incontro, di ristoro e di acquisto di cibi e bevande. Così, la previsione che, anticipando la chiusura, nella zona in questione il fenomeno pregiudizievole dovrebbe ridursi cospicuamente, si presenta abbastanza ragionevole da giustificare l'emissione del relativo provvedimento (cfr. Tar Veneto, sez. III, n. 3052/2008). In un’ottica di equo contemperamento degli interessi, la decisione di ridurre l’orario d’apertura dei pubblici esercizi costituisce dunque una misura utile, sebbene non risolutiva, mentre il sacrificio imposto ai gestori appare adeguato e proporzionato agli interessi generali che si vogliono tutelare (salute e sicurezza), e che sono comunque prevalenti su quelli d’impresa o su quelli degli avventori, tenuti a rispettare elementari regole di convivenza civile. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - V. s.n.c. (avv.ti Bogoni e Sorpresa) c. Comune di Verona (avv.ti Rigobello, Caineri, Bortolomasi e Moretto). T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 aprile 2009, n. 1071

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 


Ric. n. 786/1997

Sent. n. 1071/09


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,

con l’intervento dei signori magistrati:


Angelo De Zotti Presidente
Elvio Antonelli Consigliere
Marina Perrelli Referendario, relatore


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 786/97, proposto da VALROS s.n.c. di Valdo Dante e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bogoni e Luca Sorpresa, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;


CONTRO


Il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Alessandra Rigobello, Giovanni R. Caineri, Chiara Bortolomasi e Riccardo Moretto, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;
e con l’intervento "ad opponendum"
di Umberto Tacconi, Caterina Santin, Flora Godi, Lino Branconi, Giuseppe Prearo, Rachele Maelli e Nicoletta Orlandi Neumann, rappresentati e difesi dall’avv. to Alfredo Bianchini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Venezia, p.le Roma n. 461;
di Franco Ottaviani, Luigi Bianconi, Flora Godi e Nicoletta Orlandi Neumann, rappresentati e difesi dagli avv. ti Enzo Cavarzere e Maurizio Olivetti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Dorsoduro 1056


PER L’ANNULLAMENTO


dell’ordinanza n. 117, emessa dal Sindaco di Verona il 13 febbraio 1997 e notificata il successivo 17 febbraio, con la quale si ordina la chiusura anticipata alle ore 24.00 dell’esercizio commerciale denominato Wally’s a far data dal settimo giorno successivo alla notifica, in forza dell’art. 5 della legge regionale n. 40/1994.
Visto il ricorso, notificato l’8 marzo 1997 e depositato presso la Segreteria il 11 marzo 1997, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona, depositato il 17 marzo 1997;
Visti gli atti di intervento "ad opponendum", depositati il 18 e 19 marzo 1997;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Vista l’ordinanza n. 432 del 19 marzo 1997 con la quale è stata accolta l’istanza di sospensiva;
Vista l’ordinanza n. 1536 del 30 luglio 1997 con la quale il Consiglio di Stato ha confermato l’ordinanza emessa dal T.A.R.;

Uditi nella pubblica udienza del 12 febbraio 2009 - relatore il Referendario Marina Perrelli - i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


A. La società ricorrente gestisce un locale denominato Wally’s, sito in Verona, largo S. Nazzaro n. 2., in forza della licenza n. 8237, rilasciata l’8 marzo 1993 e della autorizzazione n. 62713 del 31 luglio 1993 relativa al funzionamento di un apparecchio radio con mangianastri.


B. Il 16 gennaio 1997 la società ricorrente riceveva dal Comune di Verona - settore commercio ed attività economiche -, la comunicazione dell’avvio del procedimento volto alla limitazione alle ore 24.00 dell’orario di chiusura del locale.


C. Il 17 febbraio 1997 veniva, quindi, notificata alla società ricorrente l’ordinanza sindacale impugnata con la quale, nonostante le osservazioni presentate a mezzo delle memorie difensive, veniva disposta la chiusura del locale “non oltre le ore 24.00 a far data dal 7° giorno successivo alla notifica del presente provvedimento”.


D. La società ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento con quattro articolati motivi:


1)Violazione dell’art. 5 della legge regionale del Veneto n. 40/1994. Ai sensi della citata disposizione “le limitazioni agli orari possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui al comma 1 dell’art.2”. Secondo la prospettazione della società ricorrente, ne discende che tale tipo di provvedimenti presuppone i requisiti della contingibilità e dell’urgenza, cioè dell’imprevedibilità, della temporaneità, dell’accidentalità della situazione che si intende fronteggiare, requisiti tutti assenti nella fattispecie in esame. Infatti, da un lato, gli accertamenti della Polizia Municipale, richiamati nell’ordinanza sindacale gravata, sono relativi ad un arco di tempo che va dal 12 maggio 1996 al 23 novembre 1996, dimostrando in tal modo l’insussistenza del requisito dell’urgenza, dall’altro lato, l’ordine di chiusura anticipata è volto a fronteggiare il vociare e gli schiamazzi di qualche avventore, cioè una situazione che non determina alcun pericolo per la incolumità o per la sicurezza pubblica, evidenziando l’assenza anche della contingibilità. La società ricorrente ha, infine, evidenziato la presenza nella zona universitaria ove è ubicato il locale di ulteriori fonti di disturbo per la quiete pubblica, rappresentate sia dagli avventori degli altri locali che si trovano ad un raggio di distanza di circa cinquanta metri, sia dai frequentatori della Parrocchia di San Nazzaro, attiva nell’organizzazione di raduni, conferenze e incontri anche serali.


2) Eccesso di potere per falsità dei presupposti, per carenza di istruttoria, illogicità e manifesta irragionevolezza del provvedimento. Gli accertamenti posti a fondamento dell’ordinanza gravata sono stati svolti nel corso di sei serate nel periodo dal 12 maggio 1996 al 22 novembre 1996 e solo in due delle dette occasioni sono state trovate persone che parlavano a voce alta all’esterno del locale gestito dalla società ricorrente, mentre nelle restanti occasioni non sono state accertate situazioni di disturbo provenienti dal bar Wally’s.
Ne discende, secondo la prospettazione della società ricorrente, l’illegittimità del provvedimento gravato in quanto basato su fatti non direttamente imputabili all’attività gestita dalla Valros s.n.c., e, comunque, assolutamente sporadici, tali da far risaltare l’ingiustificatezza e la assoluta mancanza di proporzionalità tra la limitazione oraria imposta e le circostanze che l’hanno determinata.


3) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di presupposti, nonché per insufficienza della motivazione.

Dalla predetta narrativa emerge che il provvedimento impugnato è stato adottato sulla scorta di accertamenti inadeguati, senza il previo riscontro di reali situazioni di rumorosità e della effettiva imputabilità delle stesse alla società ricorrente.


4) Violazione di legge ex art. 5 della legge regionale n. 40/1994; eccesso di potere per travisamento dei fatti, per falsità dei presupposti e per disparità di trattamento; sviamento di potere.
L’ordinanza sindacale gravata, pur essendo stata formalmente emanata in applicazione dell’art. 5 della legge regionale n. 40/1994, ha in realtà natura sanzionatoria, come emerge dalla comunicazione di avvio del procedimento laddove si dice che “la riduzione alle ore 24 dell’orario di apertura del pubblico esercizio” deriva dal fatto che è” fonte ed occasione, assieme ad altri bar della zona, di notevole disturbo della quiete pubblica”.


E. Il Comune di Verona, costituitosi in giudizio, ha concluso per la reiezione della domanda di annullamento, in considerazione della legittimità del provvedimento gravato, adottato nel rispetto delle disposizioni della legge n. 241/1990 e della legge regionale n. 40/1994 e finalizzato a porre rimedio al grave disturbo alla quiete pubblica causato dagli avventori del pubblico esercizio gestito dalla società ricorrente sia mediante urla e schiamazzi protratti sino a tarda notte, sia mediante l’intralcio alla viabilità.
All’udienza del 12 febbraio 2009 il ricorso è stato introitato per la decisione.

 
DIRITTO


1. Il Collegio ritiene di non potere dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come richiesto dall’Amministrazione resistente, a seguito dell’emanazione dell’ordinanza sindacale n. 26 del 16 marzo 2006 poiché la stessa dispone la chiusura anticipata alle ore 24 per i soli giorni di venerdì e sabato, mentre l’ordinanza n. 117, gravata con l’odierno ricorso, ordina la chiusura del locale gestito dalla ricorrente entro le ore 24 per tutti i giorni della settimana. Né l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse consegue all’emissione dal 1997 al 2002 di una serie di autorizzazioni alla ditta ricorrente aventi ad oggetto la modifica dell’orario di apertura prescelto giacché si tratta di provvedimenti temporanei relativi a periodi individuati che non fanno venire meno l’ordine di chiusura entro le ore 24 impartito con l’ordinanza n. 117 oggetto di impugnativa.


2. Il Collegio ritiene il ricorso infondato e da respingere per le seguenti ragioni.


3. Con il provvedimento impugnato il Sindaco di Verona ordinava, in forza dell’art. 5 della legge regionale n. 40/1990, la chiusura dei detti esercizi non oltre le ore 24 a far data dal settimo giorno successivo alla notifica.


3.1. A fondamento dell’ordinanza impugnata, vi sono gli esposti pervenuti nel corso dell’anno 1996 da parte di cittadini residenti, costituitisi in comitati per la tutela del Centro Storico e del quartiere Veronetta, con i quali venivano denunciate situazioni di grave disturbo alla quiete pubblica quale conseguenza della presenza e dell’attività dei pubblici esercizi denominati bar Wally’s, bar Azimut e bar Art Café, nonché delle risultanze delle verifiche eseguite dalla Polizia Municipale nel periodo compreso dal maggio 1996 al novembre 1996 (12, 18 e 25 maggio 1996, 15, 16, 22 e 23 novembre 1996) dalle quali è emersa la presenza di numerosi avventori che in entrata e in uscita dal locale producevano schiamazzi e rumori ed intralciavano la viabilità parcheggiando ovunque le autovetture in corrispondenza del locale.


3.2. In particolare il 12 maggio 1996 i vigili urbani, a partire da poco dopo mezzanotte e sino quasi all’una di notte, riscontravano problemi di viabilità dovuti alla presenza di numerose auto in sosta nelle immediate vicinanze del locale denominato Wally’s, nonché un continuo via vai di persone che spesso sostando all’esterno del locale parlano a voce alta e gridano in modo percettibile a circa cinquanta metri di distanza. Accertamenti con esisti analoghi venivano eseguiti nei giorni successivi e proseguivano sino al mese di novembre.


4. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente sottolinea, in particolare, che il provvedimento, emesso ex art. 5 della legge regionale n. 40/1994, difetterebbe di adeguati presupposti di contingibilità ed urgenza.
La censura è infondata e va disattesa per le seguenti ragioni.


4.1. L’art. 4 della citata legge regionale dispone che, nella determinazione degli orari, per gli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, l’Autorità comunale deve assicurare, “all’esterno come all’interno dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica”; mentre, il successivo art. 5 stabilisce che possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico.


4.2. E’ allora evidente dalla piana lettura delle due richiamate disposizioni di legge che nessuna delle stesse prevede quale presupposti per l’emanazione dei provvedimenti di limitazione degli orari degli esercizi pubblici né l’urgenza, né la contingibilità, trattandosi di norme attributive di poteri al Sindaco per fare fronte in modo ordinario a situazioni in grado di incidere sulla quiete pubblica al fine di tutelare il predetto bene.


5. Passando ora all’esame degli ulteriori motivi di ricorso articolati dalla società ricorrente con i quali si censura il provvedimento gravato per eccesso di potere sotto più profili, il Collegio ritiene che possano essere trattati congiuntamente e che vadano anche essi disattesi per le seguenti ragioni.


5.1. Il Collegio ritiene, "in primis", necessario precisare che il provvedimento che limita l’orario di apertura dell’esercizio commerciale di cui è titolare la società ricorrente, non ha un contenuto sanzionatorio, bensì è volto alla tutela della quiete e della salute pubblica, per cui è inconferente stabilire se il gestore abbia operato o meno nel rispetto degli obblighi prescritti dalle disposizioni vigenti: ciò che rileva, invece, è se la riduzione d’orario possa ragionevolmente comportare un significativo e persistente beneficio per la quiete pubblica, in misura tale da essere prevalente rispetto al sacrificio richiesto al privato (cfr. in termini TAR Veneto, sez. III, n. 1582/2007).


5.2. Orbene, la documentazione in atti, e in particolare quella prodotta sia dall’Amministrazione sia dagli intervenienti permette di collocare il provvedimento in esame all’interno di una vicenda, la quale coinvolge ben più del conflitto tra un determinato locale notturno ed i residenti confinanti.
Nella fattispecie in esame, in una zona del centro di Verona (in particolare in via S. Nazzaro, l.go S. Nazzaro e via Trezza), caratterizzata da sedi stradali di dimensioni non ampie sulle quali si affacciano senza soluzione di continuità fabbricati adibiti ad abitazioni e di conformazione tale da prestarsi ad amplificare sia i rumori che gli ingorghi stradali, un largo numero di avventori staziona durante la notte, schiamazzando e cagionando ostacolo alla viabilità. Tutto ciò, con evidente pregiudizio dei residenti, incisi in beni primari come la salute e la sicurezza.
La detta situazione si può considerare processualmente comprovata dalla documentazione in atti e, in parte qua, sostanzialmente ammessa dalla società ricorrente, sebbene la Valros s.n.c. contesti di esserne l’unica responsabile.


5.3. E’, quindi, doveroso per le autorità competenti proporsi di attenuare tale situazione lesiva, attraverso un equo contemperamento di interessi.
Come già affermato da questo stesso Tribunale in una fattispecie analoga sottoposta al suo esame, ancor prima della documentazione prodotta, è l’esperienza e la ragionevolezza che consentono d’individuare - senza necessità di procedere a verifiche delle soglie sonore di disturbo - una precisa relazione tra i flussi di potenziali disturbatori ed i pubblici esercizi, quale luogo d’incontro, di ristoro e di acquisto di cibi e bevande.
È ben possibile che gli astanti possano procurarsi anche altrimenti le stesse vettovaglie: tuttavia, ciò si realizza attraverso fonti in parte illegali e comunque aleatorie, prive della continuità e capillarità propria dei pubblici esercizi, e dunque assai meno significativi, per quanto qui d'interesse. Così, la previsione che, anticipando la chiusura dalle due alla mezzanotte, nella zona in questione il fenomeno pregiudizievole dovrebbe ridursi cospicuamente si presenta abbastanza ragionevole da giustificare l'emissione del provvedimento de quo (cfr. Tar Veneto, sez. III, n. 3052/2008).


5.4. La decisione assunta con il provvedimento impugnato di ridurre l’orario d’apertura dei pubblici esercizi, tra i quali quello gestito dalla società ricorrente, costituisce dunque una misura utile, sebbene non risolutiva, mentre il sacrificio imposto ai gestori appare in specie adeguato e proporzionato agli interessi generali che si vogliono tutelare (salute e sicurezza, in sintesi), e che sono comunque prevalenti su quelli d’impresa o su quelli degli avventori, tenuti a rispettare elementari regole di convivenza civile.


6. Infine, riconsiderando la fattispecie, il Collegio deve convenire con le difese dell’Amministrazione che gli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, così come la pluralità di esposti e di richieste di intervento dei residenti, hanno tutti condotto al medesimo risultato: e, cioè, che, nel periodo d’interesse, il bar Wally’s ha costituito, direttamente o indirettamente una rilevante fonte di disturbo per gli abitanti della zona.


6.1. In altri termini, dunque, il provvedimento impugnato si fonda su di un’istruttoria convenientemente approfondita, la quale ha condotto a risultati omogenei e coerenti, che costituiscono a loro volta presupposto idoneo per la decisione assunta dall’Amministrazione comunale.


7. Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere respinto.


8. Appaiono sussistere giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione della esistenza all’atto della proposizione del ricorso di orientamenti giurisprudenziali divergenti nella materia trattata.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2009.



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