AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. VENETO, Sez. I - 3 Aprile 2009, n. 1190
URBANISTICA ED EDILIZIA - Legittimazione ad agire - Disciplina urbanistica di
aree limitrofe - Incisione diretta sul godimento o sul valore di mercato delle
aree di proprietà. In materia di interesse e legittimazione ad agire,
l’impugnazione della disciplina urbanistica di aree estranee a quelle di
proprietà del ricorrente è consentita qualora incida direttamente sul godimento
o sul valore di mercato delle aree stesse, o comunque su interessi propri e
specifici dell’istante. Laddove non risulti comprovata, in questi termini, una
concreta lesione della propria sfera giuridica, non può essere riconosciuto in
capo al ricorrente l’interesse ad impugnare. Nelle ipotesi consentite, la
legittimazione all’impugnativa non deriva dal mero riverbero che la nuova,
diversa destinazione attribuita alle aree limitrofe può avere sull’area di
proprietà di parte ricorrente, occorrendo che tale riverbero assuma una
connotazione e consistenza oggettivamente negative, che determini cioè una
lesione effettiva ed attuale nella posizione sostanziale degli esponenti. Pres.
f.f. Rocco, Est. Farina - G.C. e altri (avv. Costa) c. Comune di Vicenza (avv.ti Domenichelli e Franco Zambelli) e Regione Veneto (avv.ti Morra e Londei).
T.A.R. VENETO, Sez. I - 3 Aprile 2009, n. 1190
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ric. n. 1808/04
Sent. n. 1190/09
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione,
con l’intervento dei signori magistrati:
Fulvio Rocco Presidente
Riccardo Savoia Consigliere
Alessandra Farina Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1808/2004 proposto da Greselin Claudio, Cecchinato Silvana, Cocco
Maria Luisa, Casaro Franco, Gobbi Pierantonio, Dalla Chiara Paolo, De Vicari
Gianfranco, De Santi Luciano, Feriani Aldo, Favero Mariano, Bizzotto Gianna
Maria, Marchesin Imelda, Meneguzzo Giovanni, Schiavo Romeo, Rizza Adriano,
Righetto Florio, Toniolo Bruno e Vedù Antonio, rappresentati e difesi dall’ avv.
Umberto Costa, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art.
35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,
contro
il Comune di Vicenza in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv. Vittorio Domenichelli e Franco Zambelli, con elezione di domicilio
presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, via Cavallotti 22,
la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale,
rappresentato e difeso dagli avv. Romano Morra e Luisa Londei, con elezione di
domicilio presso l’Avvocatura regionale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro
3901;
e nei confronti
di Finvi S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv. Luigi Medugno e Maurizio Visconti, con elezione di domicilio
presso lo studio del secondo in Venezia, Dorsoduro 1057,
per l'annullamento
della delibera della G.R. dd. 26.3.2004 n. 857, recante approvazione con
modifiche d’ufficio del P.I.R.U.E.A. “Area Cotorossi” in variante al P.R.G. di
Vicenza; compresi gli atti comunali di adozione, di esame delle osservazioni e
di approvazione; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.
Visto il ricorso, notificato il 17.6.2004 e depositato presso la segreteria il
30.6.2004 con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione del Comune di Vicenza, della Regione Veneto e di
Finvi S.r.l.;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 (relatore il Consigliere
Alessandra Farina) gli avvocati: Costa per i ricorrenti, Maturi, in sostituzione
di Zambelli, per il Comune di Vicenza, Londei per la Regione Veneto e
Bertagnolli, in sostituzione di Visconti, per la Finvi S.r.l.;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
Espongono i ricorrenti di essere tutti proprietari di unità immobiliari comprese
nell’ambito originariamente individuato come complesso industriale “Cotorossi”,
in particolare nell’area circostante lo stabilimento, ove erano stati realizzati
gli immobili destinati al personale dirigente dello stesso.
L’area sulla quale insisteva lo stabilimento (cotonificio Cotorossi) è ubicata
in prossimità del centro storico di Vicenza, sulla “penisola” posta alla
confluenza dei fiumi Bacchiglione e Retrone.
In seguito alla definitiva chiusura dello stabilimento, l’area, di considerevoli
dimensioni, aveva subito un forte degrado, cui hanno inteso porre rimedio i
proprietari dei terreni, nella specie l’amministrazione comunale di Vicenza,
proprietaria per complessivi 31608 mq. e la società FINVI, proprietaria per
complessivi 67873 mq.
A tale scopo è stato sottoscritto in data 4.3.2003 dal Comune e da FINVI un
Protocollo d’intesa, nel quale sono state fissate le linee di indirizzo per la
predisposizione di un Programma Integrato di riqualificazione urbanistica,
edilizia ed ambientale dell’area, ai sensi della L.r. n. 23/1999.
Il P.I.R.U.E.A. “Cotorossi” è stato quindi adottato dalla Giunta Comunale con
delibera n. 139 del 28.3.2003 e successivamente approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n. 79/2003.
Infine, il programma è stato definitivamente approvato con modifiche d’ufficio
dalla Giunta Regionale con delibera n. 857 del 26.3.2004.
In tal modo, l’area originariamente occupata dallo stabilimento avrebbe
riacquistato la propria funzione urbana, con possibilità di nuovi insediamenti a
carattere residenziale, direzionale e commerciale, la contestuale integrazione
delle opere di urbanizzazione, e soprattutto sarebbe stata individuata quale
sede ottimale per il nuovo Tribunale.
Con il ricorso in oggetto, gli odierni istanti, dichiarandosi proprietari di
immobili esistenti nelle aree contermini a quella oggetto del programma di
riqualificazione urbanistica, hanno contestato la legittimità della delibera
regionale di approvazione del P.I.R.U.E.A., nonché degli atti presupposti, per i
seguenti motivi di diritto:
- Violazione di legge con riguardo all’art.35 della L. r. n. 61/85. eccesso di
potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei
presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per contraddittorietà.
Osservano i ricorrenti che il complesso “ex Cotorossi” è stato individuato sia
dal Piano Territoriale Provinciale, sia dal Piano Territoriale Regionale - Piano
di Area dei Colli Berici, come sito di Archeologia Industriale.
In base alle norme tecniche di attuazione del suddetto Piano d’Area, sono stati
stabiliti vincoli e prescrizioni, in base ai quali è stato imposto il divieto di
manomettere e/o alterare gli elementi ed i siti individuati dallo stesso Piano.
Per l’effetto ed in applicazione del disposto di cui all’art. 35 della legge
urbanistica regionale, l’intervenuta adozione dei piani urbanistici
sovraordinati, avrebbe comportato, in applicazione della salvaguardia,
l’impossibilità di approvare il P.I.R.U.E.A. in variante al P.R.G.
Di conseguenza, non risulta legittima la conclusione cui è giunta
l’amministrazione regionale sul punto, in base alla quale non esisterebbe alcuna
incidenza da parte delle prescrizioni contenute negli atti di pianificazione
superiore su quelli di grado inferiore, qualora i primi siano stati soltanto
adottati e non ancora approvati, come avvenuto nel caso di specie.
L’errato presupposto su cui si è basata la delibera regionale di approvazione,
che non ha tenuto conto dei limiti intrinseci all’utilizzabilità dell’area
derivanti dalla sua qualificazione quale sito di archeologia industriale nella
strumentazione di livello superiore, quanto meno entro i limiti della
salvaguardia, rende illegittima la delibera impugnata, nonché gli atti assunti
dal Comune, che a sua volta non ha tenuto presente i vincoli esistenti.
- Violazione di legge sotto diverso profilo; violazione delle norme che
impongono la preventiva indagine geologica; eccesso di potere per difetto di
istruttoria; difetto di motivazione.
La particolare natura geomorfologica del terreno sul quale è stata progettata la
realizzazione del P.I.R.U.E.A., avrebbe richiesto una particolare ed
approfondita indagine, che invece è stata del tutto omessa.
- Violazione di legge ed eccesso di potere per errata prospettazione della
situazione di fatto; difetto di istruttoria.
Il P.I.R.U.E.A. presenta un errato rilievo che si traduce in volumetrie ben
eccedenti rispetto a quelle indicate nel piano ed altezze altrettanto eccedenti
rispetto a quelle indicate.
- Violazione dell’art. 4 della L.r. n.22/93.
Non sono stati evidenziati i vantaggi e la convenienza derivanti
all’amministrazione in conseguenza dell’approvazione del P.I.R.U.E.A., da cui
l’illegittimità degli atti impugnati per indeterminatezza ed assenza di idonea
motivazione.
- Violazione di legge sotto altro profilo.
Il parere reso dall’Ufficio del Genio Civile in materia di compatibilità
idraulica del progetto si basa su di una relazione tecnica priva di ogni valenza
giuridica, da cui, ancora una volta, il denunciato vizio di difetto di
istruttoria.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Vicenza, la Regione Veneto e la
controinteressata FINVI, le cui difese hanno puntualmente controdedotto ai
motivi di ricorso, chiedendone la totale reiezione.
Le difese della Regione e del Comune hanno altresì preliminarmente eccepito
l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti, in
quanto non è stata dagli stessi comprovata l’esistenza di un interesse personale
e qualificato alla proposizione del gravame, da tutelare attraverso
l’annullamento degli atti impugnati.
All’udienza del 26 febbraio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Diritto
Con il ricorso in esame e per i motivi in esso dedotti, gli odierni istanti,
dichiaratisi proprietari di immobili posti nelle immediate vicinanze dell’area
oggetto del Programma di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale,
approvato dalla Regione Veneto con la delibera impugnata, (D.G.R. n.857/2004),
hanno chiesto l’annullamento della delibera regionale e degli atti ad essa
presupposti.
Preliminarmente il Collegio deve farsi carico di valutare la fondatezza
dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse e
legittimazione, sollevata dalle difese delle amministrazioni resistenti.
L’eccezione è fondata.
Invero, nell’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti si limitano a
dichiarare di essere proprietari di immobili posti nelle vicinanze dell’area
originariamente sede dello stabilimento industriale “cotonificio Cotorossi”,
senza tuttavia essere direttamente coinvolti nell’ambito strettamente
interessato dall’intervento di recupero urbanistico ed edilizio contestato.
In realtà, parte ricorrente si limita a denunciare sotto diversi aspetti gli
atti regionali e comunali che hanno dato luogo all’approvazione del Programma di
riqualificazione, sulla base della mera vicinitas degli immobili di
proprietà all’area di intervento.
Il gravame tuttavia risulta inammissibile proprio in quanto gli istanti non
hanno comprovato il possesso di una posizione particolare, personale e
differenziata, direttamente pregiudicata, che legittimi la richiesta di
annullamento degli atti impugnati.
A tale riguardo il Collegio richiama il costante e consolidato orientamento
giurisprudenziale in materia di interesse e legittimazione ad agire, che
consente l’impugnazione della disciplina urbanistica di aree estranee a quelle
di proprietà del ricorrente qualora incida direttamente sul godimento o sul
valore di mercato delle aree stesse, o comunque su interessi propri e specifici
dell’istante.
Laddove non risulti comprovata, in questi termini, una concreta lesione della
propria sfera giuridica, non può essere riconosciuto in capo al ricorrente
l’interesse ad impugnare.
E’ quindi richiesto ai proprietari di aree estranee a quelle oggetto della
disciplina urbanistica contestata, di provare la diretta incidenza che la nuova
previsione avrà sul godimento o sul valore di mercato delle aree o comunque
sugli interessi propri e specifici degli istanti.
In tali ipotesi la legittimazione all’impugnativa non deriva dal mero riverbero
che la nuova, diversa destinazione attribuita alle aree limitrofe può avere
sull’area di proprietà di parte ricorrente, occorrendo che tale riverbero assuma
una connotazione e consistenza oggettivamente negative, che determini cioè una
lesione effettiva ed attuale nella posizione sostanziale degli esponenti.
In buona sostanza, non è sufficiente affermare che la nuova disciplina
urbanistica delle aree adiacenti avrà ripercussioni anche all’esterno delle
stesse, ma occorre dimostrare che tali ripercussioni si caratterizzano in
maniera sicuramente pregiudizievole per i ricorrenti (cfr, T.A.R. Veneto, II, n.
4074/2006).
Nel caso in esame gli odierni istanti, proprietari di aree esterne all’ambito
interessato dal P.I.R.U.E.A., non hanno comprovato la sussistenza di una
posizione differenziata e qualificata in rapporto agli effetti lesivi derivanti
dagli atti impugnati e quindi dall’approvazione del P.I.R.U.E.A.
Invero, nessuna precisazione è fornita in merito da parte ricorrente, neppure a
seguito dell’eccezione sollevata dalle resistenti, la quale si limita a
lamentare in termini generici gli effetti pregiudizievoli derivanti
dall’attuazione del piano di riqualificazione urbana ed ambientale, senza
tuttavia specificare, con riguardo alla proprietà, quali ripercussioni dirette
potrebbero verificarsi.
In realtà, parte istante si limita a denunciare l’impatto derivante dalla
realizzazione del progetto di riqualificazione e dal complesso di interventi a
carattere residenziale, direzionale e commerciale ad esso correlati, senza
evidenziare quali dirette ripercussioni si verificheranno sulla proprietà in
termini di riduzione di godimento e diminuzione di valore di mercato, finendo
col censurare le scelte politiche dell’amministrazione in un ambito del
territorio che non la coinvolge direttamente.
Ciò ritenuto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di
legittimazione.
Appare in ogni caso equo disporre l’integrale compensazione fra le parti delle
spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione,
definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra
domanda o eccezione, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, addì 26 febbraio 2009.
Il Presidente f.f.
L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it