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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR VENETO, Sez. I - 9 aprile 2009, n. 1207
V.I.A. - Art. 2, n. 1 dir. 85/337/CEE - Progetti sottoposti a V.I.A. -
Allegati I e II della direttiva - Costruzione di strade - L.R. Veneto n. 10/99.
L’art. 2 n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997,
97/11/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che tutti i
progetti destinati ad avere un notevole impatto ambientale siano sottoposti alla
procedura di valutazione dell’'impatto ambientale prevista da tale disciplina di
fonte comunitaria, bensì che devono esserlo solo quelli che sono citati agli
allegati I e II di detta direttiva, nelle condizioni previste all’art. 4 di
quest'ultima e fatti salvi gli art. 1, n. 4 e 5, e 2 n. 3, della medesima
direttiva (cfr., puntualmente, Corte Giustizia CE, Sez. VI, 10 luglio 2008 n.
156). A sua volta, l’allegato II della stessa direttiva 85/337/CEE contempla
alla voce n. 9, lett. e) - tra l’altro - anche “la costruzione di strade” in
genere: ma ciò, solo ai sensi dell’art. 4, § 2, della direttiva medesima, ossia
rinviando alla legislazione nazionale la determinazione al riguardo dei
presupposti agli effetti dell’applicazione, o meno, della procedura di V.I.A.
Sicchè, in tema, in virtù del disposto della L.R. Veneto n. 10/99, devono essere
inderogabilmente assoggettate a procedura di V.I.A soltanto le “costruzioni di
autostrade e vie di rapida comunicazione”, nonché “le costruzioni di nuove
strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade
esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché
la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una
lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.”. Non rientra invece nella previsione
dell’allegato I della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche il progetto
per la realizzazione di una strada extraurbana secondaria superiore a 5 km il
cui tracciato non ricada all’interno di aree sensibili come individuate e
classificate nell’allegato D alla menzionata L.R. Veneto. Pres. Borea, Est.
Rocco - B.A. e altri (avv. Ceruti) c. Regione Veneto (avv.ti Zanon e Cusin),
Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli e Paparella), Comune di Rovigo (avv.
Lembo) e V.S. s.p.a. (avv. Biagini).
T.A.R. VENETO, Sez. I - 09/04/2009, n. 1207
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Conferenza di
servizi - Artt. 14, 14 bis e 14 ter L. n. 241/90 - Partecipazione necessaria e
partecipazione eventuale. Ai sensi degli artt. 14, 14-bis e 14-ter della L.
241 del 1990 e successive modifiche risulta necessaria la partecipazione alle
Conferenze di servizi soltanto delle Amministrazioni pubbliche che sarebbero
tenute a rilasciare, nell’ambito del procedimento, atti di assenso comunque
denominati, se ed in quanto previsti dalla normativa al riguardo vigente.
Un’eventuale, non obbligatoria, partecipazione di altri soggetti istituzionali è
rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione procedente, ma il mancato
esercizio della relativa scelta non inficia per certo il risultato della
Conferenza (cfr.T.A.R. Liguria, Sez. I, 26 maggio 2008 n. 1079) . Pres. Borea,
Est. Rocco - B.A. e altri (avv. Ceruti) c. Regione Veneto (avv.ti Zanon e Cusin),
Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli e Paparella), Comune di Rovigo (avv.
Lembo) e V.S. s.p.a. (avv. Biagini).
T.A.R. VENETO, Sez. I - 09/04/2009, n. 1207
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01207/2009 REG.SEN.
N. 00612/2005 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 612 del 2005, proposto da: Bellini
Adriana, Bergamini Sergio, Meletti Mirella, Merlin Umberto e Venturato Giovanni,
rappresentati e difesi dall’Avv. Gianluigi Ceruti ed elettivamente domiciliati
in Venezia presso lo studio dell’Avv. Francesco Acerboni, Santa Croce n. 312/A
contro
Regione Veneto - (Ve), in persona
del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, costituitosi in
giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Ezio Zanon e dall’Avv. Antonella
Cusin, entrambi dell’Avvocatura Regionale, con elezione di domicilio in Venezia
presso gli uffici dell’Avvocatura medesima, San Polo n. 1429/B;Provincia di
Rovigo in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Carla Bernecoli e
dall’Avv. Licia Paparella, entrambe dell’Avvocatura Provinciale, con elezione di
domicilio in Venezia-Mestre presso lo studio dell’Avv. Antonio Sartori, Calle
del Sale n. 33; ; Comune di Rovigo; in persona del Sindaco pro tempore,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferruccio Lembo
dell’Avvocatura Civica, con elezione di domicilio in Venezia presso la
Segreteria della Sezione, ai sensi dell’art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26
giugno 1924 n. 1054; la Veneto Strade S.p.a., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e
difeso dall’Avv. Alfredo Biagini ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Venezia, Santa Croce n. 466/G,
nei confronti di
- Consorzio di Bonifica Polesine
Adige - Canalbianco, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
non costituitosi in giudizio; - A.N.A.S. - Ente nazionale Strade S.p.a., in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in
giudizio; - ENEL Distribuzione S.pa., in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, non costituitosi in giudizio; - Telecom Italia S.p.a., in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in
giudizio; - Snam Gas S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, non costituitosi in giudizio; - A.S.M. Rovigo S.p.a., in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- Polesine Acque S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
non costituitosi in giudizio; - Soprintendenza Archeologica per il Veneto, in
persona del Soprintendente pro tempore, non costituitosi in giudizio; -
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Veneto Orientale, in
persona del Soprintendente pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Presidente della
Giunta Regionale del Veneto n. 15 dd. 18 gennaio 2005, recante l’approvazione
dell’accordo di programma dd. 21 ottobre 2004 tra Regione Veneto, Veneto Strade
S.p.a. e il Comune di Rovigo relativo ai lavori “Strada regionale n. 443 -
Incrocio tra la Strada statale n. 16 Viale Tre Martiri e la Strada regionale n.
443”, con conseguente approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale
del Comune di Rovigo; dell’atto di approvazione del progetto definitivo Prot.
19213/04 dd. 30 dicembre 2004 da parte dell’Amministratore delegato della
concessionaria Veneto Strade S.p.a.; dell’accordo di programma sottoscritto in
data 21 ottobre 2004 dai rappresentanti della Regione Veneto, del Comune di
Rovigo e di veneto Strade S.p.a.; della Conferenza di Servizi sul progetto
definitivo e del relativo verbale indetta da Veneto Strade S.p.a. per il 23
novembre 2004, nelle parti in cui: a) è stata dichiarata conclusa la conferenza
stessa considerando acquisiti tutti i pareri tra cui quello reso dal Consorzio
di Bonifica Polesine Adige - Canalbianco; b) è stata omessa la convocazione
dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Veneto - A.R.P.A.V. e
dell’Azienda U.L.S.S. competente per territorio, ed è stata altresì omessa
l’acquisizione del parere di tali Amministrazioni; c) non è stato acquisito il
parere della Commissione Tecnica Regionale - Sezione Opere Pubbliche; del parere
espresso dal Consorzio di Bonifica Polesine Adige - Canalbianco nella predetta
Conferenza di Servizi dd. 23 novembre 2004; dell’attestazione di verifica Prot.
n. 18760 dd. 20 dicembre 2004 del progetto preliminare a firma del Responsabile
del procedimento Ing. Alessandro Romanini; del verbale di verifica e validazione
del progetto definitivo Prot. n. 18990 dd. 23 dicembre 2004 a firma del
progettista Ing. Ivano Zattoni e del Responsabile del procedimento Ing.
Alessandro Romanini; della nota Prot. n. 33526 dd. 1 agosto 2003 della Provincia
di Rovigo e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti, relativi
all’esclusione dell’opera di cui trattasi dalla procedura di V.I.A.; nonché di
ogni altro atto presupposto e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché i motivi aggiunti di ricorso
susseguentemente proposti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto - (Ve);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Rovigo - (Ro);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rovigo - (Ro);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Veneto Strade Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/12/2008 il dott. Fulvio Rocco e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.1. I ricorrenti, Sig.ra Adriana
Bellini, Prof. Sergio Bergamini, Sig.ra Mirella Meletti, Prof. Umberto Merlin e
Prof. Giovanni Venturato, espongono che con deliberazione n. 65 dd. 17 novembre
2003 il Consiglio Comunale di Rovigo ha approvato il progetto preliminare
redatto da Veneto Strade S.p.a. e avente per oggetto la realizzazione
dell’incrocio a livello separato tra la Strada Statale n. 16 (ora Strada
Regionale n. 16) e la ex Strada Statale n. 443 (ora Strada Regionale n. 443) ad
Est di Rovigo.
In tale provvedimento è dato espressamente atto che l’approvazione stessa è
finalizzata sia all’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione delle
aree sulle quali l’opera deve essere realizzata, sia alla variazione dello
strumento urbanistico vigente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2,
del T.U. approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
I ricorrenti rimarcano pure che Veneto Strade S.p.a. è a prevalente
partecipazione pubblica, nonché concessionaria dell’infrastruttura in questione
e - quindi - competente a progettare e a realizzare le relative opere.
I ricorrenti evidenziano - altresì - che il tracciato viario approvato dal
Consiglio Comunale di Rovigo, iniziava ad ovest dalla rotatoria di Viale Porta
Adige, proseguiva in direzione est passando a sud dello scolo Ceresolo e
attraversando il Parco Alexander Langer, e alla fine del percorso si collegava
prima con Via Teano e, quindi, con la rotatoria della S.R. 443.
I ricorrenti riferiscono che parte del tracciato sopradescritto ha peraltro
suscitato l’opposizione di alcuni cittadini e che la società Veneto Strade, di
intesa con il Comune e la Provincia di Rovigo, ha quindi predisposto un nuovo
progetto preliminare recante innovazioni di consistente portata, tra le quali la
traslazione della prima tratta dell’infrastruttura da Sud a Nord dello scolo
Ceresolo, presso Via Calatafimi per una lunghezza di circa 1.300 metri, per poi
attraversare lo scolo stesso con un ponte e proseguire secondo il tracciato
precedente.
Quest’ultima scelta progettuale contemplerebbe, in corrispondenza delle
proprietà degli attuali ricorrenti, l’ampliamento o addirittura la sostituzione
dell’attuale sede stradale di Via Calatafimi, la quale diverrebbe in tal modo
una strada di categoria C2 - extraurbana secondaria, aperta al traffico pesante
(oggi ivi non consentito), con due corsie di marcia della larghezza di 3,50
metri ciascuna ed uno sviluppo complessivo in larghezza di 12 metri.
Gli stessi ricorrenti affermano che anche tale secondo tracciato avrebbe
suscitato opposizioni, in particolare da parte dei residenti - proprietari di
beni immobili siti lungo la predetta Via Calatafimi i quali in data 9 settembre
2004 hanno pertanto presentato a Veneto Strade S.p.a. un’istanza di
partecipazione al procedimento, ai sensi dell’art. 9 e ss. della L. 7 agosto
1990 n. 241 e, quindi, trasmesso alla stessa concessionaria una memoria tecnica
redatta datata 9 settembre 2004 e redatta dall’Ing. Daniele Pedrina e dal Dott.
Urb. Marco Zecchinato.
In data 10 settembre 2004, su iniziativa del responsabile del procedimento Ing.
Alessandro Romanini, si è riunita la Conferenza di servizi al fine di esaminare
il progetto preliminare, ed in tale sede i rappresentanti del Consorzio di
Bonifica Polesine Adige - Canalbianco, hanno - tra l’altro - dichiarato che “il
progetto prevede di investire la sommità arginale sinistra del canale Ceresolo.
Non lo si ritiene in grado di sopportare carichi stradali eccezionali come
quelli previsti per una strada di grande percorrenza che finirebbero per
ostacolare le operazioni di manutenzione ordinaria del canale”.
Al verbale della Conferenza dei servizi dd. 10 settembre 2004 è stato anche
allegato un documento Prot. n. 6974 dd. 8 settembre 2004 a firma del Presidente,
del Direttore e del Direttore tecnico del medesimo Consorzio di Bonifica nel
quale, con riferimento al tracciato stradale di Via Calatafimi lungo l’argine
sinistro del Ceresolo, si affermava ancora che “si ritiene pertanto necessario
prevedere un diverso tracciato mediante arretramento oltre le abitazioni
esistenti”, ossia verso nord.
In data 21 ottobre 2004 i rappresentanti della Regione Veneto, del Comune di
Rovigo e di Veneto Strade hanno sottoscritto un accordo di programma che il
Consiglio comunale di Rovigo, nella sua seduta del giorno 11 novembre 2004, ha
ratificato ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, quarto comma, del D.L.vo 18
agosto 2000 n. 267.
Sulla base di tale secondo progetto preliminare Veneto Strade ha quindi redatto
il progetto definitivo dell’opera viaria che, per quanto riguarda il tratto di
Via Calatafimi, prevede un tracciato pressoché invariato rispetto a quello del
progetto preliminare.
I ricorrenti precisano che il progetto definitivo è stato esaminato nella
Conferenza di servizi del 23 novembre 2004, che costituirebbe la prima e unica
seduta nella quale è stato esaminato il progetto preliminare dell’opera e
durante la quale, pur in presenza di un tracciato pressoché eguale a quello del
progetto preliminare già discusso nella Conferenza di servizi del 10 settembre
2004, il Consorzio di Bonifica Polesine Adige - Canalbianco avrebbe espresso
parere favorevole senza motivare le ragioni per le quali - segnatamente in
relazione al tratto di Via Calatafimi - considerava superata l’opposizione e si
discostava dalle dichiarazioni scritte contenute nel proprio documento dd. 8
settembre 2004, nonché da quelle precedentemente verbalizzate in data 10
settembre 2004; e, comunque, la rappresentanza del Consorzio neppure avrebbe
esplicitato le ragioni per le quali reputava di superare i divieti assoluti
sanciti per tale tipologia di intervento dall’art. 96, lettera g), del T.U.
approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523- e dall’art. 15, primo comma, lettera
e) del regolamento per la gestione e la conservazione delle opere di bonifica
approvato con deliberazione del Consiglio consorziale in data 29 giugno 2000.
I ricorrenti evidenziano pure che alla Conferenza di servizi del 23 novembre
2004 non sono state convocate e, quindi, non hanno espresso parere le autorità
preposte alla tutela della Salute e dell’Ambiente; ivi, inoltre, non sarebbe
stato acquisito preventivamente il parere della Commissione Tecnica Regionale,
sezione opere pubbliche: e ciò in contrasto con quanto stabilito al riguardo dal
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
I ricorrenti, a tale ultimo riguardo, rimarcano che soltanto dopo tale
Conferenza di servizi, e precisamente in data 2 dicembre 2004, la Commissione
Tecnica Regionale - Sezione opere pubbliche, avrebbe espresso il proprio parere
favorevole al progetto.
In data 20 dicembre 2004 Veneto Strade S.p.a. ha quindi proceduto alla verifica
del progetto preliminare, prescritta dal predetto D.P.R. 554 del 1999,
nonostante fosse stato già esaminato il progetto definitivo, con i pareri
favorevoli resi al riguardo dalla Conferenza di servizi del 23 novembre 2004.
In data 23 dicembre 2004 la Società Veneto Strade ha proceduto alla verifica e
alla validazione del progetto definitivo, mentre in data 29 dicembre 2004 il
Responsabile del procedimento avrebbe riscontrato le osservazioni dei
partecipanti al procedimento.
In data 30 dicembre 2004 l’Amministratore delegato di Veneto Strade ha approvato
il progetto definitivo e, da ultimo, con decreto n. 15 dd. 18 gennaio 2005,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 13 dd. 8 febbraio
2005, il Presidente della Giunta regionale del Veneto ha emanato, ai sensi
dell’art. 34 del D.L.vo 267 del 2000, il decreto di approvazione dell’accordo di
programma sottoscritto al riguardo in data 21 ottobre 2004 dal Comune di Rovigo,
dalla Regione Veneto e da Veneto Strade S.p.a.
1.2.1. Tutto ciò premesso, i predetti Signori Bellini, Bergamini, Meletti,
Merlin e Venturato con il ricorso in epigrafe chiedono l’annullamento del
decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 15 dd. 18 gennaio
2005, recante l’approvazione dell’accordo di programma dd. 21 ottobre 2004 tra
Regione Veneto, Veneto Strade S.p.a. e il Comune di Rovigo relativo ai lavori
“Strada regionale n. 443 - Incrocio tra la Strada statale n. 16 Viale Tre
Martiri e la Strada regionale n. 443”, con conseguente approvazione della
Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Rovigo; dell’atto di
approvazione del progetto definitivo Prot. 19213/04 dd. 30 dicembre 2004 da
parte dell’Amministratore delegato della concessionaria Veneto Strade S.p.a.;
dell’accordo di programma sottoscritto in data 21 ottobre 2004 dai
rappresentanti della Regione Veneto, del Comune di Rovigo e di veneto Strade
S.p.a.; della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo e del relativo
verbale indetta da Veneto Strade S.p.a. per il 23 novembre 2004, nelle parti in
cui: a) è stata dichiarata conclusa la conferenza stessa considerando acquisiti
tutti i pareri tra cui quello reso dal Consorzio di Bonifica Polesine Adige -
Canalbianco; b) è stata omessa la convocazione dell’Agenzia Regionale Protezione
Ambientale del Veneto - A.R.P.A.V. e dell’Azienda U.L.S.S. competente per
territorio, ed è stata altresì omessa l’acquisizione del parere di tali
Amministrazioni; c) non è stato acquisito il parere della Commissione Tecnica
Regionale - Sezione Opere Pubbliche; del parere espresso dal Consorzio di
Bonifica Polesine Adige - Canalbianco nella predetta Conferenza di Servizi dd.
23 novembre 2004; dell’attestazione di verifica Prot. n. 18760 dd. 20 dicembre
2004 del progetto preliminare a firma del Responsabile del procedimento Ing.
Alessandro Romanini; del verbale di verifica e validazione del progetto
definitivo Prot. n. 18990 dd. 23 dicembre 2004 a firma del progettista Ing.
Ivano Zattoni e del Responsabile del procedimento Ing. Alessandro Romanini;
della nota Prot. n. 33526 dd. 1 agosto 2003 della Provincia di Rovigo e di tutti
gli atti ad essa presupposti e conseguenti, relativi all’esclusione dell’opera
di cui trattasi dalla procedura di V.I.A.; nonché di ogni altro atto presupposto
e conseguente.
1.2.2. I ricorrenti, dopo aver precisato di essere tutti abitanti in via
Calatafimi, di essere proprietari dei beni immobili dove risiedono e che in
parte saranno espropriati per la costruzione. della strada, con un primo ordine
di motivi deducono l’avvenuta violazione dell’allegato II, Voce n. 10 (Progetti
di infrastruttura), lettera e), costruzione di strade, porti e impianti
portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell’allegato I)
della direttiva 85/337/CEE in materia di V.I.A. e successive modificazioni,
nonché l’avvenuta violazione dell’all. C3 alla L.R. 26 marzo 1999 n. 10 e sue
modificazioni, voce n. 7, progetti di infrastrutture, lett. f).
I ricorrenti innanzitutto rilevano che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 26 marzo
1999 n. 10 e successive modificazioni, la Provincia è l’Autorità competente ad
espletare le procedure di V.I.A. relative ai progetti elencati negli allegati
B2, C3, A1-bis e C4, la cui localizzazione interessi il territorio di una sola
Provincia e che non presentino impatti interregionali o transfrontalieri.
Ciò posto, ad avviso dei ricorrenti medesimi il progetto dell’infrastruttura per
cui è causa evidenzierebbe i suddetti requisiti, e ciò in quanto è compreso alla
lettera f, “strade extraurbane secondarie superiori a 5 chilometri” della
tipologia progettuale “Progetti di infrastrutture” dell’Allegato C3 alla L.R. 26
marzo 1999 n. 10 come sostituito dall’art.1, comma primo, lett. g) della L.R. 27
dicembre 2000 n. 24.
In tal senso i ricorrenti affermano che il progetto di cui trattasi ricade
parzialmente all’interno di aree sensibili come individuate e classificate
nell’allegato D alla L.R. Veneto n. 10 del 1999, il quale alla lettera e1)
menziona “località e ambiti soggetti a vincolo ex lege 29 giugno 1939 n.
1497 e 8 agosto 1985 n. 431”, all’epoca vigenti e ora sostituite dall’art. 131 e
ss. del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche.
I ricorrenti precisano che dalla relazione dd. 11 febbraio 2005 asseverata da
giuramento dell’Ing. Daniele Pedrina e del Dott. Urb. Marco Zecchinato (cfr.
doc. 3 di parte ricorrente), nonché dai documenti alla stessa relazione allegati
e, ancora, dalla nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio di Verona in data Prot. 11476 dd. 9 settembre 2004 consterebbe che il
tracciato dell’infrastruttura in questione interessi due ambiti territoriali
vincolati ai sensi della predetta L. 1497 del 1939 e del D.L. 27 giugno 1985 n.
312 convertito in L. 431 del 1985 e che - rispettivamente - identificano tutto
il tratto della strada regionale n. 443 (cfr. D.M. 11 gennaio 1964, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1964 n. 42) e il corso d’acqua pubblico
Ceresolo (direttamente per effetto del predetto D.L. 312 del 1985 convertito con
modificazioni in L. 431 del 1985).
Inoltre, dalla relazione stessa consterebbe che la lunghezza della strada di cui
trattasi misurerebbe circa sette chilometri, come attesta del resto anche la
Commissione Tecnica Regionale, Sezione opere pubbliche nel predetto parere n.
101 del 2 dicembre 2004, paragrafo “descrizione delle opere”, pag. 2, righe
4,5,6) e sarebbe quindi superiore alla soglia di legge di cinque chilometri.
I ricorrenti, a tale ultimo proposito, precisano che la lo misurazione è stata
effettuata sulla cartografia del progetto definitivo tramite Software Cad.
Gli stessi ricorrenti, inoltre, reputano che anche nell’inconcessa e più
restrittiva ipotesi di escludere i tratti nei quali già esiste una viabilità
minore, la lunghezza complessiva risulterebbe pari a Km.5,223.-, ossia sempre
superiore alla soglia di legge: e, pertanto, se così è, il progetto dell’ opera
doveva essere assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
provinciale, ai sensi della disciplina di fonte comunitaria e di fonte regionale
testè menzionate, per cui, in difetto di tale fondamentale valutazione
necessariamente propedeutica al provvedimento di approvazione-autorizzazione,
sussisterebbero i dedotti vizi di legittimità.
I ricorrenti evidenziano che in ordine all’illegittimità dei provvedimenti
autorizzatori di progetti assoggettati a V.I.A. e di fatto sottratti invece alla
preventiva valutazione di impatto ambientale sussiste un ‘ormai copiosa
giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004 n.
3451 e T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 26 maggio 2000 n. 686).
I ricorrenti rilevano pure che secondo quanto parrebbe emergere dal parere della
Commissione Tecnica Regionale - Sezione lavori pubblici, la Provincia di Rovigo
con nota Prot. n. 33526 dd. 1 agosto 2003 avrebbe escluso che l’intervento di
cui trattasi sia assoggettato a V.I.A.: peraltro - denotano gli stessi
ricorrenti - tale conclusione dell’Amministrazione Provinciale parrebbe
riguardare, in relazione al periodo in cui la nota stessa è stata formata, il
precedente progetto preliminare approvato dal Consiglio Comunale con l’anzidetta
sua deliberazione n. 65 del 2003, e non già quello attuale.
1.2.3. Con un secondo ordine di censure, segnatamente riferite alla Conferenza
di servizi in data 10 settembre 2004 sul progetto preliminare e alla Conferenza
di servizi in data 23 novembre 2004 sul progetto definitivo, i ricorrenti
deducono l’avvenuta violazione degli artt. 14, quarto comma, 14-bis, secondo
comma e 14-ter, terzo comma, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modifiche, nonché eccesso di potere per violazione del procedimento e
illegittimità derivata.
I ricorrenti, dopo aver rilevato che l’art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241
disciplina le conferenze di servizi “per l’acquisizione di intese, pareri,
autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati”, evidenziano che il
quarto comma dello stesso articolo dispone che il soggetto competente per.
L’adozione del provvedimento finale deve convocare alla conferenza di servizi
tutte le Amministrazioni interessate - locali, regionali e statali - e, tra
queste, anche le Autorità preposte alla tutela.dell’ambiente e della salute.
Il susseguente art. 14-bis, secondo comma, dispone quindi che “nelle procedure
di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di
servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le
condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque
denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute si pronunciano, per quanto riguarda
l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora
non emergano, sulla base della documentazione disponibile; elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette Amministrazioni
indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari
per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso”.
I ricorrenti, dopo aver premesso ciò, riferiscono che in data 10 settembre 2004
si è tenuta presso la sede di Veneto Strade la prima - ed unica - Conferenza di
servizi sul progetto preliminare dell’opera in questione e che in data 23
novembre 2004 si è tenuta presso la stessa sede di Veneto Strade la prima - e
parimenti unica - seduta della Conferenza di servizi sul progetto definitivo
agli effetti dell’acquisizione dei pareri da parte dei soggetti interessati.
I ricorrenti reputano che sia alla seduta del 10 settembre 2004, sia alla seduta
del 23 novembre 2004, non sarebbero state convocate e non avrebbero partecipato
le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale e alla tutela della salute,
le quali - per contro, e come si è visto innanzi - ai sensi dell’art. 14-bis,
comma 2, della L. 241 del 1990 avrebbero dovuto pronunciarsi, per quanto
riguarda l’interesse, da ciascuna di esse tutelato, sulle soluzioni progettuali
prescelte.
Detto altrimenti, secondo i ricorrenti Veneto Strade era tenuto a convocare alle
Conferenze anzidette sia l’Azienda U.L.S.S. competente per territorio sia
l’Agenzia Regionale per la Protezione ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) al fine
dell’espressione del loro parere sulle previsioni di inquinamento indotto dal
traffico automobilistico della nuova strada aperta al traffico pesante: e ciò ai
fini della necessaria verifica, tra l’altro, degli standard di emissione e di
qualità dell’ aria-ambiente.
I ricorrenti giungono a tale conclusione avuto riguardo al D.M. 2 aprile 2002 n.
60, recante la recezione nell’ordinamento italiano delle direttive europee
1990/30/CE e 2000/69/CE sui valori-limite di qualità dell’aria ambiente per il
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il
piombo, nonché sui valori-limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene e
il monossido di carbonio.
I ricorrenti rilevano che tali sostanze vengono sprigionate nell’aria dal
transito dei veicoli a motore; con effetti tanto più pregiudizievoli sulla
salute e sull’ambiente quando - come nella situazione di specie - si prevede che
la strada sia aperta anche al traffico pesante, e affermano la notorietà della
circostanza per cui i venti prevalenti nella zona, provenienti da nord-nord est
(Bora) convogliano le emissioni verso l’abitato della Città di Rovigo, distante
meno di 100 metri e. nel quale periodicamente si riscontra il superamento della
soglia legale di tolleranza delle predette polveri sottili, tanto che nella
seduta dello stesso Consiglio Comunale dell’11 ottobre 2004 tutti i consiglieri
intervenuti nella discussione e appartenenti a tutti i gruppi consiliari hanno
espresso forti preoccupazioni al riguardo.
I ricorrenti riferiscono pure in una fattispecie asseritamente analoga sarebbe
stato annullato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
per illegittimità derivata dalla Conferenza di servizi, in quanto non era stato
anche convocato e non era presente il rappresentante delle Autorità preposte
alla tutela della salute e dell’ambiente (cfr. sul punto TAR Abruzzo, L’Aquila,
28 ottobre 2002, n. 540): e in forza ciò, pertanto, i ricorrenti medesimi
affermano l’invalidità delle sedute della Conferenza di servizi sia del 10
settembre 2004, sia del 23 novembre 2004, con la conseguente illegittimità
dell’intera procedura deputata alla realizzazione dell’opera.
Sempre secondo i ricorrenti, peraltro, anche le stesse sedute del 23 novembre
2004 e del 10 settembre 2004 sarebbero invalide - e così pure i verbali che ne
descrivono lo svolgimento - per l’ulteriore ragione che non sarebbe stato ivi
fissato il termine “per l’adozione della decisione conclusiva”, così come
viceversa prescritto dall’art. 14- ter, comma terzo, della L. 241 del 1990,
ossia di una disciplina posta a garanzia non soltanto della correttezza del
procedimento amministrativo, ma anche a tutela dei soggetti in esso intervenuti
ai sensi dell’art. 9 e ss. della medesima L. 241, i quali infatti avrebbero
potuto presentare ulteriori memorie e documenti sino alla seduta conclusiva.
In tal senso, i ricorrenti rimarcano pure che nell’invito inoltrato in data 3
novembre 2004 a tutti i soggetti convocati per la Conferenza di servizi del 23
novembre 2004, il Responsabile unico del procedimento aveva espressamente - e
correttamente - precisato che lo svolgimento della Conferenza medesima sarebbe
stato disciplinato dagli artt. 14 bis e 16 della L. 241 del 1990 e dall’art. 22
della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, il quale al suo primo comma dispone che alla
Conferenza di servizi per i lavori pubblici di interesse regionale si applicano
gli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della predetta L. 241 del 1990; e lo
stesso Responsabile aveva pure avvertito nel proprio invito che “ai sensi
dell’art. 14-ter. comma 3. della L. 241 del 1990 e successive modificazioni e
integrazioni, nella prima riunione della Conferenza di Servizi verrà fissato il
termine per l’adozione della decisione conclusiva”.
1.2.4. Con un terzo ordine di censure i ricorrenti deducono la sussistenza di
plurime violazioni degli artt. 3, 9 e 10 della L. 241 del 1990, nonché eccesso
di potere per difetto assoluto di motivazione e per lesione del principio di
partecipazione al procedimento e del contraddittorio.
I ricorrenti, dopo aver ricordato che l’art. 9 della L. 241 del 1990 consente a
a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i
portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, di
intervenire nei procedimenti amministrativi in esito ai quali possa derivare un
pregiudizio e che l’art. 10, lett. b, della stessa legge riconosce a tali
soggetti il diritto di presentare memorie scritte e documenti che
l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del
procedimento amministrativo da essa condotto, affermano di essere portatori di
interessi privati ai quali la costruzione della strada in questione arrecherebbe
grave pregiudizio alla salute, all’ambiente, alla vita di relazione nonchè ai
valori economico-patrimoniali delle loro proprietà immobiliari.
In conseguenza di ciò, essi hanno pertanto inviato in data 9 settembre 2004 a
Veneto Strade un’istanza scritta di partecipazione al procedimento, nonché
prodotto una memoria tecnica di pari data e redatta dall’urbanista Dott. Marco
Zecchinato e dall’Ing. Daniele Luigi Pedrina.
I ricorrenti affermano che in tale memoria sono stati illustrati i rilevanti
impatti che la realizzazione dell’infrastruttura in esame creerebbe sotto il
profilo acustico, territoriale e soprattutto della viabilità stradale di Via
Calatafimi, con notevole incremento del traffico e delle conseguenti emissioni
in atmosfera, e che al riguardo il Responsabile unico del procedimento ha
risposto con propria nota Prot. 19158 n./04 dd. 29 dicembre 2004 che “pur
considerando tutte le importanti questioni citate e riportate, pur prendendone
atto, si comunica che in riferimento alla richiesta di valutare tracciati
alternativi, non siamo in grado di poterli considerare perché il contesto
territoriale in analisi non ci offre elementi alternativi di valutazione. Ci
riserviamo però, ad ogni buon conto, al fine di limitare quanto possibile i
disagi e la lesione di interessi privati, la possibilità di approfondire
l’argomento con estrema attenzione”.
I ricorrenti reputano che quanto sopra significherebbe che il Responsabile unico
del procedimento non avrebbe in realtà fornito alcuna risposta, limitandosi a
negare l’esistenza di percorsi alternativi: assunto, questo, che i ricorrenti
contestano, se non altro perchè anche nella predetta seduta del Consiglio
Comunale di Rovigo dd. 11 novembre 2004 vari consiglieri, sia di maggioranza che
di opposizione, avevano discusso proprio dei tracciati alternativi esistenti, si
rileva che dall’ esame delle osservazioni presentate dagli attuali ricorrenti.
I ricorrenti, inoltre, affermano di non essersi limitati a prospettare ipotesi
di percorsi alternativi a quello prescelto, ma di aver anche formulato tutta una
serie di rilievi. di censure e di interrogativi che avrebbero dovuto ricevere un
motivato - ancorché sintetico - riscontro da parte del soggetto procedente, e
non già una vaga promessa di successivo approfondimento, e richiamano al
riguardo la giurisprudenza secondo la quale la reiezione delle osservazioni
presentate dagli intervenuti nel procedimento deve essere motivata con la
disamina di ogni singolo argomento proposto purchè pertinente e funzionale alla
decisione finale, e non meramente elusivo e defatigatorio (cfr., ad es., T.A.R.
Veneto, sez. Il, 26. giugno 1995 n. 1033; T.A.R. Valle d’Aosta, 19 febbraio
1997, n. 25; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 31 gennaio 2001 n. 178; T.A.R. Lazio, Sez.
II, 4 gennaio 2002 n. 43), e dando comunque conto, nella motivazione del
provvedimento finale, delle ragioni per cui non è stato accolto quanto
rappresentato dal privato (cfr. sul punto T A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 22
aprile 2002, n. 842).
In relazione a ciò, quindi, i ricorrenti affermano che Veneto Strade sarebbe
venuta meno all’obbligo di valutare e di spiegare le ragioni che l’hanno indotta
a non accogliere le motivate e puntuali osservazioni contenute nella memoria
tecnica dd. 9 settembre 2004, da essi presentata.
1.2.5. Con un quarto ordine di censure i ricorrenti deducono eccesso di potere
sotto più profili per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà
del soggetto procedente e per difetto di motivazione, nonché illegittimità
derivata.
I ricorrenti evidenziano al riguardo che nel corso della Conferenza di servizi
sul progetto preliminare svoltasi il giorno 10 settembre 2004 presso la sede di
Veneto Strade il Consorzio di Bonifica Polesine Adige-Canalbianco aveva espresso
parere contrario alla realizzazione dell’opera viaria in questione limitatamente
al tratto di Via Calatafimi in sinistra del corso d’acqua Ceresolo.
Tale posizione si desume dal documento Prot. n. 6974 dd. 8 settembre 2004, ivi
depositato dal Consorzio a firma congiunta del suo Presidente Cav. Marino
Bianchi, del suo Direttore Dott. Carlo Piombo e del suo Dirigente tecnico Ing.
Giovanni Veronese, e nel quale si legge che il Consorzio stesso, dopo aver
“constatato che il tracciato della nuova strada attraversa numerosi corsi
d’acqua in un’area di notevole importanza dal punto di vista idraulico a ridosso
della Città di Rovigo …si ritiene, pertanto, necessario prevedere un diverso
tracciato mediante arretramento oltre le abitazioni esistenti” degli attuali
ricorrenti) ossia più a nord, verso il fiume Adige, posto che “il progetto
prevede di investire la sommità arginale sx. del canale Ceresolo. Trattandosi di
argine di un canale costruito. attorno agli anni ‘20 del secolo scorso ed
impiegato originariamente per soli scopi idraulici, non lo si ritiene in grado
di sopportare carichi stradali eccezionali come quelli previsti per una strada
di grande percorrenza che finirebbero per ostacolare le operazioni di
manutenzione ordinaria nel canale stesso. L’opera progetta interessa, inoltre,
una derivazione d’acqua per il rifornimento del canale consorziale a servizio di
un’area di oltre 400 ha”.
Viceversa, nella susseguente Conferenza di servizi del 23 novembre 2004 il
rappresentante del Consorzio, ossia il predetto Ing. Veronese firmatario della
surriportata nota e che già aveva partecipato alla seduta della conferenza di
servizi del 10 settembre 2004, ha espresso “parere favorevole alla realizzazione
delle opere in esame”, senza peraltro esternare le ragioni che avrebbero
persuaso il Consorzio a discostarsi dalle conclusioni precedentemente assunte.
I ricorrenti affermano che nel procedimento deputato alla realizzazione
dell’opera viaria qui contestata il parere del competente Consorzio di Bonifica
sul progetto definitivo assumeva una rilevanza decisiva, sia in rapporto alla
precedente valutazione espressa dallo stesso ente consortile, sia soprattutto
per l’estrema delicatezza delle varie problematiche in particolare sotto il
profilo della sicurezza idraulica e della stabilità degli argini, e reputano
oltremodo significativa la circostanza per cui, nella seduta del Consiglio
Comunale del giorno 11 novembre 2004, anche il Presidente del Consiglio medesimo
- tra l’altro, nella vita lavorativa geometra presso l’Ufficio strade della
Provincia di Rovigo - abbia a sua volta affermato che “è assurdo, inconcepibile
si possa parlare del traffico pesante sulla Via Calatafimi, sia in funzione del
fatto dell’assoluta incompatibilità … tra i fini idraulici e i fini viari, su un
argine è difficile concepire questa commistione, è impossibile” (cr. pag. 38 del
verbale della seduta consiliare dd. 11 novembre 2004).
I ricorrenti reputano che i vizi del parere favorevole reso dal Consorzio di
Bonifica Polesine Adige - Canalbianco e della Conferenza di servizi nella quale
esso è stato espresso si ripercuoterebbero con effetto invalidante sull’atto
conclusivo del procedimento e sull’intera procedura.
1.2.6. Con un quinto ordine di censure i ricorrenti deducono eccesso di potere
per difetto assoluto di istruttoria e dimotivazione, nonché illegittimità
derivata.
A loro avviso, l’espressione del predetto parere favorevole da parte del
Consorzio di Bonifica Polesine Adige - Canalbianco integrerebbe il vizio di
eccesso di potere per difetto di motivazione anche sotto un ulteriore profilo.
Essi in tal senso rimarcano che l’art. 96 del T.U. approvato con R.D. 25 luglio
1904 n. 523 sulle opere idrauliche dispone che “sono lavori ed atti vietati in
modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: ...
g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni,
la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e loro
accessori ..., e manufatti attinenti”.
Tale divieto assoluto è pure ribadito dall’art. 15, primo comma, lettera e) del
Regolamento per la Gestione e la Conservazione delle opere di Bonifica approvato
con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica
Polesine Adige - Canalbianco in data 29 giugno 2000, laddove - per l’appunto -
si dispone che “è vietato rispetto al corso d’acqua e alle opere di cui ai
precedenti artt. 3 e 4: …e) eseguire opere o qualsiasi tipo di intervento che
possano alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la
convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini ed i loro accessori e
manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi
d’acqua e le opere anzidette”.
Ciò posto, i ricorrenti reputano che le due disposizioni testè riportate
introducono un divieto assoluto ma, nel contempo, prefigurano una valutazione
tecnica discrezionale in ordine alla valutazione dei presupposti fattuali che
integrano la “qualunque opera” o il “qualunque fatto”, ovvero le “opere” o il
“qualsiasi tipo di intervento che possano alterare...”, e in tal senso
evidenziano che le dichiarazioni rese a verbale della conferenza di servizi del
23 novembre 2004 dal rappresentante del Consorzio di Bonifica non conterrebbero
la necessaria spiegazione delle ragioni tecniche per le quali il previsto
intervento stradale nella specie non altererebbe lo stato, la forma, le.
dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli
argini e i loro accessori e manufatti attinenti: e da ciò, quindi, discenderebbe
l’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione di tale
atto anche sotto l’ulteriore profilo qui illustrato, parimenti con effetto
invalidante per l’intera procedura.
1.2.7. Con un sesto ordine di censure i ricorrenti deducono ulteriore eccesso di
potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, ed illegittimità
derivata.
I ricorrenti, sempre con riferimento al predetto art. 15, lett. e), del
Regolamento per la Gestione e la Conservazione delle opere di Bonifica approvato
con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica
Polesine Adige - Canalbianco in data 29 giugno 2000, rilevano che al riguardo il
Prof. Ing. Gianfranco Liberatore, Professore ordinario di Costruzioni Idrauliche
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine, con nota in data 21
febbraio 2005 ha affermato che “non è inoltre da trascurare l’impatto
ambientale, causato dalla prevedibile intensificazione del traffico sull’argine,
sulla qualità delle acque convogliata dal canale Ceresolo e destinate ad uso
irriguo come opportunamente osservato nella relazione del Dott. Urb. Marco
Zecchinato e dell’Ing. Daniele Pedrina in data 11 febbraio 2005’’.
I medesimi ricorrenti, a loro volta, reputano che anche su questo aspetto, di
rilevanza ambientale, il Consorzio di Bonifica avrebbe dunque dovuto esprimersi,
con proprio parere motivato, se l’intervento stradale possa - o meno - “anche
indirettamente degradare o danneggiare i corsi d’acqua e le opere anzidette” e
che, al contrario, nella specie sarebbe mancata anche questa valutazione
tecnica, con la conseguenza che il parere del Consorzio e la Conferenza dei
servizi risulterebbero ulteriormente viziati per difetto assoluto di istruttoria
e di motivazione, inficiando tutti gli atti conseguenti.
1.2.8. Con un settimo ordine di censure i ricorrenti deducono ulteriore eccesso
di potere per difetto di istruttoria e illegittimità derivata.
Essi rimarcano a tale riguardo che i rilevamenti dei flussi di traffico sono
considerati dati essenziali, necessariamente propedeutici alla progettazione
delle nuove strade, in quanto proprio sulla domanda di trasporto si dovrebbe
fondare la dimensione della nuova arteria stradale.
I ricorrenti, sempre in tal senso, evidenziano pure che il D.M. 5 novembre 2001
intitolato “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, nel
relativo allegato a pag. 17, § 3.4 dispone che “il progetto della sezione
stradale consiste nell’organizzazione della piattaforma e dei suoi margini. Tale
organizzazione risulta dalla composizione degli spazi stradali definiti, per
ogni categoria di traffico, nel § 3.3 e concepiti come elementi modulari, anche
ripetibili. Il numero di elementi e la loro dimensione sono funzione
rispettivamente della domanda di trasporto e del limite superiore
dell’intervallo di velocità di progetto. Per ogni tipo di strada si possono
avere diversi tipi di sezione, in relazione all’ambito territoriale e all’utenza
prevista”.
A loro volta, le norme tecniche elaborate in proposito dal C.N.R. (cfr.
Bollettino Ufficiale del C.N.R. n. 31 del 28 marzo 1973) al. capitolo 1, §
1.5.2. dispongono che “si dovranno eseguire (con metodologie ed ampiezze
campionarie adeguate ai singoli problemi progettuali) rilevazioni: a) sulle
strutture insediative e sui fattori demografici e socio economici del territorio
interessato (area di indagine); b) sulle caratteristiche fisico-geometriche e
funziona li delle strade esistenti interessate dal progetto; c) sulle condizioni
attuali delle strade interessate (rilevamenti quantitativi per categorie di
veicoli) da svolgersi secondo un programma idoneo a fornire una rappresentazione
consistente della struttura spaziale e temporale della domanda di utilizzazione
attuale; d) sulla configurazione in atto degli spostamenti, caratterizzati in
base all’origine; destinazione ed altre modalità. L’elaborazione dei dati
rilevanti dovrà prodursi in una serie di tabulazioni e rappresentazioni grafiche
idonee a descrivere ed interpretare la configurazione attuale del traffico nei
suoi aspetti essenziali, evidenziando in particolare le reazioni con il contesto
insediativo che contribuiscono il fondamento per la costruzione di modelli
logici rappresentativi della dinamica degli spostamenti”. Ciò posto, i
ricorrenti affermano che - nella specie - agli atti del progetto, sia
preliminare che definitivo, non esisterebbe alcuna rilevazione inerente alla
domanda di trasporto, ovvero elaborazione dei relativi dati.
In tal senso, con nota dd. 15 dicembre 2004 uno degli stessi ricorrenti, il
prof. Sergio Bergamini, ha pure chiesto al Comune di Rovigo di accedere alla
documentazione relativa allo studio - ove esistente - sui flussi di traffico, e
a tale istanza il Comune di Rovigo ha dato riscontro con nota Prot. n. 67278 dd.
29 dicembre 2004 prot. n. 67278 nella quale si legge che lo studio richiesto
costituirebbe “parte delle indagini preliminari del nuovo Piano Generale del
Traffico Urbano che è in via di ultimazione e (che) sarà reso pubblico
all’inizio del prossimo anno”.
Secondo i ricorrenti questa risposta dell’Amministrazione Comunale confermerebbe
che il progetto non sarebbe stato nella specie preceduto dalle necessarie
indagini e valutazioni sui flussi di , traffico, con conseguente sussistenza del
vizio di legittimità qui descritto.
1.2.9. Con un ottavo ordine di censure i ricorrenti deducono ulteriori, plurimi
eccessi di potere per reiterati travisamenti dei fatti e per difetto assoluto di
istruttoria, nonchè illegittimità derivate.
I ricorrenti richiamano, al riguardo, l’esistenza di un precedente e
sensibilmente diverso progetto dell’opera viaria in esame, in forza del quale il
tracciato nel tratto fra la tangenziale Est e l’incrocio con Viale Porta Adige
attraversava il Parco Aleksander Langer e proseguiva sul piano campagna in
destra del corso d’acqua Ceresolo e - comunque - lontano dall’argine.
Successivamente, per tale ultima tratta tale progetto è stato abbandonato
elaborando la nuova soluzione del passaggio della strada sulla sommità arginale
in sinistra del Ceresolo.
Nella relazione Zecchinato - Pedrina si afferma, con riferimento all’elaborato
tecnico denominato “Studio Gelogico-Geotecnico relazione geologica,
idrogeologica e geotecnica” allegato al progetto definitivo datato ottobre 2004,
che tale atto si riferirebbe all’area interessata al primo tracciato risalente
al 2003, e non già all’attuale progetto.
Tale incongruenza documentale assumerebbe decisivo rilievo nell’economia di
causa, in quanto le indagini e le prove eseguite che dovevano valutare
l’attitudine dei terreni interessati alla realizzazione dell’opera (ossia l’area
a sinistra del Ceresolo, corrispondente a Via Calatafimi) avrebbero - viceversa
- considerato il diverso territorio a destra del Ceresolo e, oltre a tutto, non
recherebbero valutazioni sulla stabilità dell’argine.
Inoltre, nel “Verbale di verifica e validazione del progetto definitivo” a firma
del progettista dell’opera, Ing. Ivano Zattoni, e del Responsabile del
procedimento Ing. Alessandro Romanini (entrambi dipendenti di Veneto Strade) e
corrispondente all’atto Prot. n. 18990 dd. 23 dicembre 2004, si afferma “che
risultano eseguite le indagini geologiche, geotecniche e archeologiche nell’area
di intervento e che i risultati di tali indagini risultano congruenti con le
scelte progettuali”.
Viceversa, secondo la relazione Pedrina - Zecchinato tale assunto non
corrisponderebbe a quanto risulterebbe nei documenti allegati al progetto
definitivo con riferimento all’area di Via Calatafimi.
Ad avviso dei ricorrenti, il difetto assoluto di istruttoria e i reiterati,
nonché macroscopici travisamenti dei fatti travolgerebbero l’atto di
approvazione del progetto definitivo al quale è - per l’appunto - allegato anche
l’anzidetto elaborato intitolato “Studio geologico, geotecnico, relazione
geologica, idrogeologica e geotecnica”, nonché gli atti presupposti e derivati
tra cui il predetto “Verbale di verifica e vidimazione del progetto definitivo”
dd. 23 dicembre 2004: e la mancanza di indagini geologiche-geotecniche sul
territorio di Via Calatafimi comporterebbe a loro avviso non soltanto le
illegittimità testè descritte, ma costituirebbe ex se anche un fatto di
particolare gravità, stante il fatto che proprio l’area di Via Calatafimi
sarebbe attraversata in profondità da una vena metanifera che in anni non
lontani (marzo 1979) avrebbe fatto registrare la fuoriuscita improvvisa di gas
metano e acqua, fenomeno di scoppio di magnitudo piuttosto intensa.
1.2.10. Con un nono ordine di censure i ricorrenti deducono eccesso di potere
per incoerenza e contraddittorietà tra più manifestazioni di volontà della
stessa Pubblica Amministrazione, nonché illegittimità derivata.
I ricorrenti riferiscono che in data 11 novembre 2004 si è tenuta la seduta del
Consiglio Comunale di Rovigo nel corso della quale doveva sottoporsi ad
approvazione, ai sensi dell’art. 34, quarto comma, D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267,
l’accordo di programma tra lo stesso Comune, la Provincia di Rovigo e la Regione
Veneto per realizzare l’opera viaria in questione.
I medesimi ricorrenti affermano che il dibattito consiliare sull’ argomento,
posto significativamente al n. 1 dell’ ordine del giorno, si sarebbe incentrato
quasi esclusivamente, per alcune ore consecutive, proprio sull’intervento del
tratto stradale in sinistra dello scolo Ceresolo, e che la seduta consiliare
faceva seguito a vivaci dichiarazioni sugli organi di informazione locali da
parte degli attori pubblici e dei soggetti privati di Via Calatafimi.
Nell’atto introduttivo del presente giudizio sono quindi citati ampi brani degli
interventi fatti in aula da Consiglieri e da Assessori, quali ad esempio
l’Assessore Comunale ai Lavori Pubblici (“Noi non possiamo decidere da soli se
chiudere o no il traffico ai mezzi pesanti di Via Calatafimi, però una volontà
forte di questa Amministrazione, quindi della Città, portata in conferenza di
servizi, ha il suo peso e vi posso già anticipare su questo che chi andrà, chi
sarà delegato dal Sindaco o il Sindaco stesso, credo sarà determinato su questa
proposta. Quindi, credo sia un punto che secondo me deve essere un punto fisso
di questa cosa” :cfr. verbale del Consiglio Comunale, pag. 16), ovvero del
Presidente del Consiglio Comunale, già parzialmente riportato in precedenza e
secondo il quale, anche in relazione a quanto rappresentato da “tutti i gruppi
politici … c’è questa grande preoccupazione che Via Calatafimi non diventi la
strada dei mezzi pesanti, allora io chiedo a nome del Consiglio, siccome questo
è un fatto rilevante, espresso da tutti, al Sindaco che ovviamente poi se non è
lui direttamente, al suo delegato, di trasmettere in sede di conferenza dei
Servizi, questa esigenza che nella generalità delle espressioni che sono state
date in questo Consiglio comunale ci assicuri, dia la garanzia che Via
Calatafimi rappresenta un allargamento, un ammodernamento, ma non certamente la
strada, la via per il traffico pesante. Questo è quello che noi chiediamo e,
consentitemi, di cui mi sento di fare sintesi, perché è una motivazione espressa
un po’ da tutti. … Noi diciamo che il Consiglio Comunale è su questa linea” (cfr.
verbale cit., pag. 44).
I ricorrenti riferiscono che su tale impegno proposto dal Presidente del
Consiglio Comunale, recante l’esclusione dell’accesso in Via Calatafimi del
traffico pesante hanno votato 30 Consiglieri, nel mentre 2 si sono astenuti, e 1
si è dichiarato contrario, peraltro in quanto oppositore dell’opera; e che,
nondimeno, nella seduta della Conferenza dei Servizi del 23 novembre 2004 il
rappresentante delegato del Comune di Rovigo, ossia proprio l’Assessore ai
lavori pubblici, ha espresso parere favorevole, pur con richiesta “di verificare
la limitazione del transito al traffico pesante lungo la Via Calatafimi lungo la
direzione Adria - Lendinara”.
Questo comportamento dell’Assessore, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe
incoerente rispetto al voto espresso dal Consiglio Comunale, in quanto si
ignorerebbe nello specifico il significato di tale “verifica”, e il soggetto al
quale la relativa richiesta sarebbe stata rivolta; e - soprattutto - ciò che è
stato chiesto dal Consiglio Comunale non si identificherebbe con una “verifica”,
ma - sic et simpliciter - con l’apposizione del divieto del traffico
pesante su Via Calatafimi.
Secondo i ricorrenti, quindi, il rappresentante del Comune di Rovigo sarebbe
nella specie venuto meno al mandato ricevuto dall’organo consiliare, con
conseguente realizzazione del vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e
non coerenza fra la manifestazione di volontà espressa in precedenza nella sede
consiliare e quella esternata in sede di Conferenza di servizi, con effetto
asseritamente invalidante anche su tutti gli atti inerenti correlati e
successivi.
1.2.11. Con un decimo e ultimo ordine di censure i ricorrenti deducono eccesso
di potere per travisamento e violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241 del 1990,
nonché dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
I ricorrenti rimarcano al riguardo che con deliberazione n. 65 votata nella
seduta del 17 novembre 2003 il Consiglio Comunale di Rovigo ha approvato il
progetto preliminare avente per oggetto i lavori per la realizzazione
dell’incrocio a livelli separati tra la S.R. n. 16 e la S.R. n. 443 (viale Tre
Martiri) e collegamento tra via Porta Adige presso Censer, la S.R. n. 16 e la ex
S.S. n. 443 ad Est di Rovigo, dando contestualmente atto che l’approvazione era
finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’ esproprio e che,
quindi, l’approvazione del progetto costituiva adozione di variante allo
strumento urbanistico vigente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19,
comma 2, del T.U. approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche in
materia di espropriazione per pubblica utilità.
Come detto innanzi, tale progetto preliminare non comprendeva il tratto di Via
Calatafimi, ma quello a Sud del Ceresolo.
Con la successiva deliberazione n. 100 dd. 1l novembre 2004 lo stesso Consiglio
Comunale di Rovigo ha quindi ratificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34
del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000, l’anzidetto accordo di programma
sottoscritto il 21 ottobre 2004 tra i rappresentanti della Regione Veneto, dello
stesso Comune di Rovigo e di Veneto Strade, il quale peraltro - e per quanto
testè rilevato - si fonda su di un progetto preliminare sensibilmente diverso
rispetto a quello in precedenza approvato dallo stesso Consiglio Comunale.
Sempre per quanto detto innanzi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
n. 13 del giorno 8 febbraio 2005 è stato pubblicato il decreto del presidente
della Giunta Regionale n. 15 dd. 18 gennaio 2005 che, sempre ai sensi del
predetto art. 34 del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000, comporta
l’adeguamento del Piano Regolatore per effetto della nuova opera assentita.
Peraltro - rilevano sempre i ricorrenti - la deliberazione consiliare 100 del
2004 non reca alcuna disposizione di revoca, ancorchè parziale, della precedente
deliberazione consiliare n. 65 del 2003, con la paradossale conseguenza che
risulterebbero nella specie adottate e vigenti due varianti dello stesso
strumento urbanistico comunale, recanti a loro volta due previsioni urbanistiche
intrinsecamente diverse e secondo le quali, da Viale Porta Adige alla
Circonvallazione Est e viceversa, si potrebbero addirittura costruire due
strade, l’una a Sud dello scolo Ceresolo e l’altra a Nord dello stesso, lungo
Via Calatafimi.
Secondo i ricorrenti, sia l’accordo di programma del 21 ottobre 2004, sia il
decreto n. 15 del 2005 del Presidente della Giunta regionale avrebbero recepito
e perpetuato tale equivoco.
I ricorrenti evidenziano - da ultimo - che una delle premesse su cui si fondava
la deliberazione n. 65 del 2003 così recita: “(premesso) che con avviso in data
10 ottobre 2003 il Responsabile del procedimento ha reso noto agli interessati
(ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241 del 1990 e dell’art. 11 del D.P.R. 327
del 2001) l’avviso del procedimento finalizzato all’imposizione del vincolo
preordinato all’esproprio delle aree di proprietà privata interessate al
progetto in esame...” e che, peraltro, tale avviso non sarebbe stato ad essi
inviato “almeno venti giorni prima della delibera del Consigio Comunale”, come
prescritto dall’anzidetto art. 11 del D.P.R.327 del 2001: e ciò sia
anteriormente alla seduta consiliare del 17 novembre 2003 (in tal caso,
correttamente perché allora non era prevista la soluzione di Via Calatafimi), né
anteriormente alla seduta consiliare del giorno 11 novembre 2004 (dove -
viceversa - la soluzione stessa era puntualmente contemplata).
2. Si sono costituiti in giudizio veneto Strade, la Regione Veneto, la Provincia
di Rovigo e il Comune di Rovigo, replicando puntualmente alle censure avversarie
e concludendo per la reiezione del ricorso.
3. Non si sono - viceversa - costituiti in giudizio i pur evocati Consorzio di
Bonifica Polesine Adige - Canalbianco, A.N.A.S. - Ente nazionale Strade S.p.a.,
ENEL Distribuzione S.pa., Telecom Italia S.p.a., Snam Gas S.p.a., A.S.M. Rovigo
S.p.a., Polesine Acque S.p.a., Soprintendenza Archeologica per il Veneto e
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Veneto Orientale.
4. Con motivi aggiunti di ricorso notificati il 15 giugno 2005 i ricorrenti
hanno formulato ulteriori censure nei confronti della nota della Provincia di
Rovigo Prot. n. 33526 dd. 1 agosto 2003, peraltro già impugnata mediante l’atto
introduttivo del presente giudizio, laddove reca l’affermazione secondo la quale
l’intervento di cui trattasi non risulterebbe assoggettato a procedura di V.I.A.
I ricorrenti, dopo aver ottenuto copia di tale atto mediante procedimento di
accesso effettuato ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 e ss. della L. 241
del 1990 e successive modifiche, hanno dedotto avverso l’atto stesso eccesso di
potere per travisamento, nonché violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990 ed
eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.
Essi rilevano in tal senso che tale nota si riferisce al precedente progetto
preliminare e non già a quello presentemente impugnato e relativo al tracciato
interessante Via Calatafimi e che, comunque, il parere della Commissione
Provinciale V.I.A. riferito nella nota stessa e costituente suo allegato risulta
privo di qualsivoglia motivazione, posto che ivi si afferma semplicemente che
“dopo ampia discussione, la Commissione all’unanimità ritiene che l’opera non
sia da assoggettare a V.I.A.”.
5. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta per la
decisione.
6.1. Tutto ciò premesso, il ricorso e i motivi aggiunti di ricorso in epigrafe
vanno respinti.
6.2. Come si è visto innanzi, con il primo ordine di censure i ricorrenti
assumono violata la disciplina di fonte comunitaria e regionale in materia di
V.I.A., sostenendo in tal senso che l’opera in questione sarebbe assoggettata a
alla disciplina stessa - segnatamente al disposto di cui all’Allegato C3, Voce
n. 7, della L.R. 10 del 1999, in quanto il relativo tracciato, asseritamente
lungo 7 Km., interesserebbe due ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, ossia
il tratto della S.R.. 443, vincolato ai sensi della L. 1497 del 1939 per effetto
del D.M. 11 gennaio 1964 e il corso d’acqua pubblico Ceresolo, direttamente
vincolato per effetto del predetto D.L. 312 del 1985 convertito con
modificazioni in L. 431 del 1985.
In effetti, il disposto testè citato assoggetta a V.I.A. i progetti delle
“Strade extraurbane secondarie superiori a 5 km.” qualora ricadano, anche
parzialmente, all’interno di aree sensibili come individuate e classificate
nell’allegato D alla medesima L.R. 10 del 1999,ossia:
a) centri abitati delimitati dai comuni ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 30
aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni o, in mancanza, centri edificati
delimitati dai comuni ai sensi dell’arti. 18 della legge 22 ottobre 1971, n.
865;
b) ambiente idrico superficiale: specchi acquei marini o lacustri e fiumi,
torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775;
c) suolo e sottosuolo: c1 - zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del
R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, riportate nelle tavole n. 1 e n. 10 del Piano
territoriale regionale di coordinamento (PTRC); c2 - zone a rischio sismico di
cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, riportate nella tavola n. 1 del PTRC; c3 -
fascia di ricarica degli acquiferi di cui all’art. 12 delle norme di attuazione
del PTRC, individuata nella tavola n. 1 del PTRC; c4 - aree carsiche di cui alla
L.R. 8 maggio 1980, n. 54; d) Ecosistemi: d1 - ambiti naturalistici di livello
regionale di cui all’art. 19 delle norme di attuazione del PTRC, individuati
nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC; d2 - siti individuati con proprio
procedimento dalla Regione ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 8 settembre
1997, n. 357, per la costituzione della rete ecologica europea denominata
“Natura 2000”; d3 - zone umide di cui all’art. 21 delle norme di attuazione del
PTRC, individuate nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC; e) Paesaggio: e1 -
località ed ambiti soggetti a vincolo ex L. 29 giugno 1939, n. 1497 e ex L. 8
agosto 1985 n. 431, riportati nelle tavole n. 2, n. 4 e n. 10 del PTRC; e2 -
ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali e aree di tutela
paesaggistica di interesse regionale, di cui agli articoli 33, 34 e 35 delle
norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 5 e n. 9 del PTRC; f)
Ambiti speciali: f1) - zone individuate con gli specifici provvedimenti
regionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) (della medesima L.R. 10 del
1999) e motivate in ordine a particolari situazioni geoclimatiche,
epidemiologiche, di sicurezza idraulica e geofisica.
Ciò posto, come ha puntualmente evidenziato la difesa di Veneto Strade, se è
vero che sussiste di per sé un vincolo rilevante per la nuova infrastruttura
viaria per effetto del D.L. 312 del 1981 convertito in L. 431 del 1985 (e, ora,
ai sensi dell’art.142 del D.L.vo 42 del 2004) in relazione alla vicinanza del
suo tracciato allo spondale del corso d’acqua pubblico Ceresolo, risulta
altrettanto assodato che tale circostanza - di per sé - non determina l’obbliga
di assoggettare a procedura di V.I.A. la realizzazione dell’infrastruttura
medesima.
Come è ben noto, l’art. 2 n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985,
85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3
marzo 1997, 97/11/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede
che tutti i progetti destinati ad avere un notevole impatto ambientale siano
sottoposti alla procedura di valutazione dell’'impatto ambientale prevista da
tale disciplina di fonte comunitaria, bensì che devono esserlo solo quelli che
sono citati agli allegati I e II di detta direttiva, nelle condizioni previste
all’art. 4 di quest'ultima e fatti salvi gli art. 1, n. 4 e 5, e 2 n. 3, della
medesima direttiva (cfr., puntualmente, Corte Giustizia CE, Sez. VI, 10 luglio
2008 n. 156).
Applicando tale principio al caso di specie, ai sensi dell’attuale formulazione
dell’allegato I della direttiva 85/337/CE, devono essere inderogabilmente
assoggettate a procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 4, § 1, della direttiva
medesima, soltanto le “costruzioni di autostrade e vie di rapida comunicazione”,
nonché “le costruzioni di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento
e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a
quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada
raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.” (cfr.,
rispettivamente, la voce n. 7, lett. b) e c) dell’allegato I anzidetto, con la
precisazione che per “vie di rapida comunicazione”, ai fini della direttiva
stessa, si intendono esclusivamente le infrastrutture viarie così come definite
nell’Accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15
novembre 1975).
Risulta ben evidente, quindi, che l’infrastruttura per cui è causa non rientra
nella previsione dell’allegato I della direttiva 85/337/CEE e successive
modifiche.
A sua volta, l’allegato II della stessa direttiva 85/337/CEE contempla alla voce
n. 9, lett. e) - tra l’altro - anche “la costruzione di strade” in genere: ma
ciò, solo ai sensi dell’art. 4, § 2, della direttiva medesima, ossia rinviando
alla legislazione nazionale la determinazione al riguardo dei presupposti agli
effetti dell’applicazione, o meno, della procedura di V.I.A.
Legittimamente, pertanto, il legislatore veneto, anche in coerenza alla
disciplina di principio contenuta nel D.P.R. 12 aprile 1996 in tema di recezione
della direttiva 86/337/CEE, ai sensi dell’allegato D, lett. e1), della L.R. 10
del 1999 ha operato la scelta di non assoggettare a V.I.A. la realizzazione di
opere viarie se il vincolo, ancorchè imposto ex lege, non è riportato
nelle tavole 2, 4 e 19 del Pianto territoriale regionale di coordinamento (PTRC):
e, per l’appunto, in tali tavole il vincolo della fascia di rispetto dei 150
metri dal Canale Ceresolo non risulta.
Va in ogni caso soggiunto che la mancata applicazione nella sopecie della
procedura di V.I.A. non significa per certo che l’opera in questione debba
essere realizzata senza l’osservanza del vincolo stesso, e prescindendo - quindi
- della relativa autorizzazione da rilasciare ai sensi dell’art. 159, ovvero
dell’art. 146 del D.L.vo 42 del 2004 e successive modifiche: in tal senso si è,
del resto, correttamente espressa anche la stessa Provincia di Rovigo con nota
Prot. n. 38759 dd. 16 settembre 2003 (cfr. doc. 3 di Veneto Strade).
Quanto sopra vale anche al fine di respingere i motivi aggiunti di ricorso
proposti dai ricorrenti.
6.3. Con il secondo ordine di censure i ricorrenti hanno innanzitutto dedotto la
mancata partecipazione alle Conferenze di servizi dell’Azienda U.L.S.S.
competente per territorio, nonché dell’A.R.P.A.V.: partecipazione, a loro dire,
necessaria al fine dell’espressione da parte di tali amministrazioni del loro
parere in ordine alle previsioni di inquinamento indotto dal traffico
automobilistico della nuova strada aperta anche al traffico pesante e della
conseguente necessità - tra l’altro - di verifica degli standard di emissione e
di qualità dell’aria-ambiente.
Anche tale prospettazione dei ricorrenti va respinta, posto che ai sensi degli
artt. 14, 14-bis e 14-ter della L. 241 del 1990 e successive modifiche risulta
necessaria la partecipazione alle Conferenze di servizi soltanto delle
Amministrazioni pubbliche che sarebbero tenute a rilasciare, nell’ambito del
procedimento, atti di assenso comunque denominati, se ed in quanto previsti
dalla normativa al riguardo vigente: e, per il caso di specie (ossia per la
realizzazione della strada in questione) non risulta normativamente contemplato
alcun atto d’assenso - comunque denominato - da parte della competente Azienda
sanitaria, ovvero da parte dell’A.R.P.A.
Un’eventuale, non obbligatoria partecipazione di tali soggetti istituzionali è
rimessa, invero, alla discrezionalità dell’Amministrazione procedente, ma il
mancato esercizio della relativa scelta non inficia per certo il risultato della
Conferenza (cfr. al riguardo, in termini puntuali, T.A.R. Liguria, Sez. I, 26
maggio 2008 n. 1079; risulta, per contro, incongrua la citazione da parte dei
ricorrenti del precedente di T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 25 ottobre 2002 n. 540,
in quanto in tale fattispecie l’intervento dell’A.R.P.A. nella Conferenza di
servizi trovava fondamento nell’esigenza, ivi presente, di rilasciare le
autorizzazioni al consumo umano di acque: ipotesi, questa, che per certo non
ricorre nel caso di specie).
Sempre nell’ambito di tale ordine di censure, i ricorrenti hanno pure dedotto
l’invalidità della Conferenza di servizi del 23 novembre 2004 in quanto in essa
non sarebbe stato fissato il termine per l’adozione della decisione conclusiva:
anche a prescindere dalla circostanza che il termine di cui trattasi è
considerato da una consistente parte della giurisprudenza come non perentorio (cfr.,
ad es., T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 5 febbraio 2008 n. 265 e T.A.R.
Lazio, Roma, Sez. III, 11 gennaio 2007 n. 124), non è dato addirittura di
individuare un interesse dei ricorrenti stessi alla proposizione di tale censura
a fronte dell’obiettiva circostanza che la Conferenza di cui trattasi si è,
comunque, conclusa e che i relativi lavori si sono protratti per un lasso di
tempo non inferiore ai 90 giorni fissati dal legislatore come termine massimo
per la loro conclusione, risultato congruo anche al fine della partecipazione
dei ricorrenti medesimi al procedimento.
6.4. Con il terzo ordine di censure i ricorrenti affermano che l’Amministrazione
procedente non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione le loro osservazioni
proposte nel corso del procedimento.
Nella specie, i responsi forniti agli attuali ricorrenti da parte del
Responsabile del procedimento, pur nella loro breviloquenza, evidenziano
un’oggettiva impossibilità di traslare il tracciato dell’opera dopo che quello
originariamente prescelto è stato a sua volta mutato in quello attuale per
effetto del parere negativo espresso al riguardo da parte della Soprintendenza
per i Beni ambientali e architettonici di Verona; viceversa, non emerge
un’indisponibilità dell’Amministrazione procedente a considerare l’apporto dei
ricorrenti medesimi al fine della massima limitazione dei disagi e della
compressione degli interessi privati coinvolti.
6.5. Con il quarto, quinto e sesto ordine di censure i ricorrenti hanno dedotto
l’illegittimità del parere favorevole da ultimo espresso sul progetto definitivo
dell’opera da parte del Consorzio di Bonifica Polesine Adige - Canalbianco pur a
fronte del parere negativo precedentemente espresso sul progetto preliminare.
A tale proposito, va evidenziato che il primo parere espresso dal Consorzio in
sede di valutazione del progetto preliminare dell’opera in questione risulta
sostanzialmente incentrato sull’assunto che il carico stradale, in quanto
reputato “eccezionale”, sarebbe stato suscettibile di “ostacolare le operazioni
di manutenzione ordinaria del canale”; il diverso apprezzamento reso in sede di
valutazione del progetto definitivo ha evidentemente superato la perplessità
originariamente evidenziata, anche per effetto dell’esame ben più approfondito
che la progettazione di dettaglio consente; né va sottaciuto che ogni possibile
esigenza di non eccessivo aggravio del traffico automobilistico sul tratto di
strada adiacente al Canale ben potrà essere risolta in sede di susseguente
regolamentazione del traffico, anche mediante provvedimento contingenti
richiedibili dallo stesso Consorzio in dipendenza delle proprie esigenze.
6.5. Con il settimo ordine di censure i ricorrenti hanno dedotto l’omesso
rilievo preliminare dei flussi del traffico, necessariamente propedeutici alla
progettazione di consimili opere viarie.
Peraltro, per il tratto che li riguarda, la l’opera consiste nel mero
allargamento di una strada preesistente, tanto che il particolare contesto
dell’intervento ha ivi imposto anche il dimensionamento della sede stradale
quale categoria F2 del D.M. 5 novembre 2001, con conseguente sufficienza al
riguardo dell’approvazione da parte della Commissione Tecnica Regionale -
Sezione Opere Pubbliche, ai sensi della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 (cfr. doc. 19
di di veneto Strade, costituito dal parere n. 101 dd. 2 dicembre 2004 reso da
tale organo).
6.6. Per quanto attiene all’ottavo ordine di censure, con il quale si asserisce
la mancanza di specifiche indagini geologico-geotecniche sul territorio di Via
Calatafimi, va evidenziato che già in sede di progettazione preliminare l’art.
18 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 impone, di per sé, anche indagini
geologiche, geotecniche, idrologiche e idrauliche nella relazione illustrativa e
che, susseguentemente, il progetto definitivo si compone, ai sensi degli artt.
25 e 27 dello stesso D.P.R., anche di apposite relazioni geologica, geotecnica,
idrologica e idraulica, a loro volta ulteriormente dettagliate in sede di
relazioni specialistiche che integrano il progetto esecutivo ai sensi del
successivo art. 37.
I ricorrenti, nella genericità della loro censura, non deducono specifiche
carenze a tale riguardo, fermo comunque restando che nei tre diversi ordini di
progettazione la situazione di Via Calatafimi è stato comunque considerata -
come detto innanzi - nell’ottica dell’allargamento della strada ivi
preesistente, e che - per quanto segnatamente attiene agli assunti contenuti
nella perizia di parte depositata dai ricorrenti - non si rinvengono elementi
probanti per un possibile, diverso apprezzamento da parte dell’Amministrazione
procedente.
6.7. In ordine al nono ordine di censure, i ricorrenti deducono un’asserita
contraddittorietà tra l’espressione di voto resa dal delegato del Sindaco in
sede di Conferenza di Servizi convocata per l’approvazione del progetto
definitivo dell’opera rispetto alla diversa posizione altrettanto asseritamente
da lui espressa nella precedente seduta del Consiglio Comunale che aveva
trattato l’argomento.
A tale proposito va evidenziato che il Consiglio Comunale ha comunque poi
formalizzato la legittimità dell’operato del proprio rappresentante approvando,
per quanto di propria competenza, il progetto di cui trattasi, va evidenziato
che la deliberazione consiliare n. 100 del 2004 reca, di per sé, la volontà di
coloro che l’hanno votata di non opporsi all’opera, ma di chiedere - per
l’appunto - garanzie in ordine alla futura disciplina del traffico dei mezzi
pesanti su Via Calatafimi: volontà che, per l’appunto, è stata puntualmente
ottemperata dal rappresentante del Comune in sede di Conferenza di servizi.
6.8. Da ultimo, per quanto attiene al decimo ordine di censure formulato dai
ricorrenti, va innanzitutto evidenziato che la deliberazione consiliare n. 65
del 2003 reca un’approvazione di progetto preliminare poi superata in linea di
fatto dal mutamento del progetto stesso, nel mentre soltanto per effetto della
susseguente deliberazione consiliare n. 100 del 2004, espressamente - ed essa
sola - adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, del D.L.vo 267
del 2000, è stata disposta l’approvazione dell’accordo di programma, unitamente
ai relativi elaborati tecnici “che andranno a sostituire quelli già oggetto di
approvazione intervenuta con la delibera di Consiglio Comunale n. 65 dd. 17
novembre 2003” (cfr. ivi): assunto, quest’ultimo, che all’evidenza rimuove ogni
possibile antinomia tra le due anzidette deliberazioni.
Per quanto attiene, invece, all’asserita violazione delle norme in tema di
partecipazione del procedimento, è sufficiente rilevare che nel caso di specie
l’Amministrazione procedente si è legittimamente avvalsa delle forme di
pubblicità di cui agli artt. 11 e 16 del T.U. 8 giugno 2001 n. 327 in quanto il
numero degli espropriandi è superiore a quello di 50: il che, peraltro, non ha
impedito ai ricorrenti stessi di partecipare convenientemente al procedimento
stesso anche prima della seduta consiliare dell’11 novembre 2004, ossia già a
decorrere dal 9 settembre 2004, come del resto da essi stessi ammesso a pag. 20
dell’atto introduttivo del presente giudizio.
7. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere, peraltro, integralmente
compensati tra le parti in considerazione delle numerose questioni di fatto e di
diritto sottoposte al Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso
e sui motivi aggiunti di ricorso, li respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17/12/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Italo Franco, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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