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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Gianluigi Ceruti
T.A.R. VENETO, Sez. III - 22 Maggio 2009, n. 1539
ENERGIA - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Realizzazione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Impugnazione - Art. 23 bis L.
n. 1034/1971 - Disposizioni di stretta interpretazione. Le disposizioni
acceleratorie contenute nell’articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, nella misura in cui derogano all’ordinario regime processuale, devono
essere considerate di stretta interpretazione e non possono perciò essere
applicate estensivamente al di fuori delle ipotesi specificamente individuate
dal legislatore (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 30 luglio 2007, n.
9). (Fattispecie relativa all’impugnazione dell’autorizzazione alla
realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ex art. 12, comma 1,
del Dlgs. 29 dicembre 2003, n. 387). Pres. De Zotti, Est. Mielli - Comune di
Rovigo (avv. Lembo) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli, Paparella, Sartori
e Varvara), Regione Veneto (avv.ti Ligabue e Zanon) e altri (n.c.), riunito ad
altri ricorsi. T.A.R. VENETO,
Sez. III - 22/05/2009, n. 1539
VIA - Dir. 85/337/CEE - Progetti inclusi nell’allegato II - Potestà
legislativa regionale - Amministrazione procedente - Frazionamento artificioso
del progetto in singole opere non soggette a V.I.A. - Contrasto con l’interesse
tutelato- Elusione delle finalità normative. La normativa comunitaria mira a
sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti che
possono avere un riflesso rilevante sull’ambiente. Alcuni progetti, elencati
all’allegato I della direttiva 85/337/CEE, sono obbligatoriamente sottoposti a
tale valutazione; altri, elencati nell’allegato II, tra i quali vi sono gli
impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua
calda con potenza termica inferiore a 300 MW, sono soggetti a valutazione solo
qualora possano avere un impatto ambientale importante per la loro natura, le
loro dimensioni o la loro ubicazione. La decisione dell’amministrazione di
frazionare il progetto complessivo di tali impianti in singole opere che,
isolatamente considerate, non sarebbero sottoposte a valutazione di impatto
ambientale appare lesivo dell’interesse tutelato, posto che, in tal modo, la
decisione se sottoporre a valutazione di impatto ambientale determinati progetti
verrebbe trasferita dal legislatore regionale, che ha introdotto in via generale
soglie e criteri prefissati, ai soggetti redattori dei progetti o
all’Amministrazione che di volta in volta, mediante l’eventuale surrettizia
suddivisione di parti del progetto, potrebbero operare una sostanziale elusione
delle finalità perseguite dalla legge (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 2
ottobre 2006, n. 5760; Consiglio Stato , sez. VI, 30 agosto 2002 , n. 4368)
(fattispecie: pipe line al servizio esclusivo di un impianto per la produzione
di energia elettrica). Pres. De Zotti, Est. Mielli - Comune di Rovigo (avv.
Lembo) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli, Paparella, Sartori e Varvara),
Regione Veneto (avv.ti Ligabue e Zanon) e altri (n.c.), riunito ad altri
ricorsi. T.A.R. VENETO, Sez. III - 22/05/2009 n. 1539
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Pareri delle amministrazioni partecipanti - Unicità - Dissenso. Alla luce della vigente disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è possibile duplicare il significato da attribuire ai pareri delle amministrazioni (nella specie: favorevole dal putno di vista tecnico e contrario dal punto di vista politico). Ogni amministrazione deve partecipare alla conferenza di servizi, infatti, attraverso un unico rappresentante (cfr. l’art 14 ter comma 6 della legge n. 241 del 1990); il dissenso, a pena di inammissibilità, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e deve contenere le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (cfr. l’art. 14 quater comma 1); l’amministrazione procedente, nell’adottare la determinazione conclusiva, deve, infine, motivare valutando le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse (cfr. art. 14 ter comma 6 bis), non potendo omettere di far emergere gli elementi per i quali ritiene di superare o non tener conto delle indicazioni contrarie emerse in seno alla conferenza. Pres. De Zotti, Est. Mielli - Comune di Rovigo (avv. Lembo) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli, Paparella, Sartori e Varvara), Regione Veneto (avv.ti Ligabue e Zanon) e altri (n.c.), riunito ad altri ricorsi. T.A.R. VENETO, Sez. III - 22/05/2009, n. 1539
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01539/2009 REG.SEN.
N. 02161/2008 REG.RIC.
N. 02163/2008 REG.RIC.
N. 02273/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
terza Sezione,
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro
generale 2161 del 2008, proposto da:
Comune di Rovigo, rappresentato e difeso dall'avv. Ferruccio Lembo, con
domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno
1924, n. 1054;
contro
Provincia di Rovigo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla Bernecoli, Licia
Paparella, Antonio Sartori, Eliana Varvara, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;
Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Ligabue e Ezio Zanon,
domiciliata in Venezia, San Polo, 1429/B;
A.R.P.A.V. di Rovigo;
Soprintendenza Beni Ambientali ;
U.L.S.S. N. 18 - Rovigo;
Comune di Bosaro;
Comune di Pontecchio Polesine;
nei confronti di
E - Factory Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Becchi, Agostino
Cacciavillani, Loredana Grillo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R.,
ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;
Sul ricorso numero di registro generale 2163 del 2008, proposto da:
Comune di Pontecchio Polesine e Comune di Borsaro, rappresentati e difesi
dall'avv. Gianluigi Ceruti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Francesco Acerboni in Venezia, Santa Croce, 312/A;
contro
Regione Veneto rappresentata e difesa dagli avv. Cecilia Ligabue e Ezio Zanon,
domiciliata in Venezia, San Polo, 1429/B;
Comune di Rovigo;
A.R.P.A.V. di Rovigo;
Soprintendenza Beni Architettonici e il Paesaggio;
Provincia di Rovigo rappresentata e difesa dagli avv. Carla Bernecoli, Licia
Paparella, Antonio Sartori, Eliana Varvara, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;
nei confronti di
Agenzia Dogane di Padova;
Azienda Ulss 18 Rovigo;
Gestione Servizi Elettrici Spa;
E Factory, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Becchi, Agostino
Cacciavillani e Loredana Grillo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R.,
ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;
Sul ricorso numero di registro generale 2273 del 2008, proposto da:
Provincia di Rovigo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla Bernecoli, Licia
Paparella, Antonio Sartori e Eliana Varvara, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;
contro
Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Ligabue e Ezio Zanon,
domiciliata in Venezia, San Polo, 1429/B;
Comune di Rovigo;
nei confronti di
E-Factory Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Bruno Becchi, Agostino
Cacciavillani, Loredana Grillo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R.,
ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2161 del 2008:
- della deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 17 giugno 2008, avente
ad oggetto “E.Factory s.r.l. di Padova. Autorizzazione all’installazione ed
esercizio di un impianto di cogenerazione con potenza elettrica di 30,9 MW
alimentato a biomassa (olio vegetale) da realizzarsi nel Comune di Rovigo”;
- del parere n. 3451 del 26 luglio 2007 della Commissione tecnica regionale
Sezione Ambiente, allegato alla predetta deliberazione ed atti connessi;
quanto al ricorso n. 2163 del 2008:
- della deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 17 giugno 2008, avente
ad oggetto “E.Factory s.r.l. di Padova. Autorizzazione all’installazione ed
esercizio di un impianto di cogenerazione con potenza elettrica di 30,9 MW
alimentato a biomassa (olio vegetale) da realizzarsi nel Comune di Rovigo”;
- del parere n. 3451 del 26 luglio 2007 della Commissione tecnica regionale
Sezione Ambiente, allegato alla predetta deliberazione ed atti connessi;
quanto al ricorso n. 2273 del 2008:
- della deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 17 giugno 2008, avente
ad oggetto “E.Factory s.r.l. di Padova. Autorizzazione all’installazione ed
esercizio di un impianto di cogenerazione con potenza elettrica di 30,9 MW
alimentato a biomassa (olio vegetale) da realizzarsi nel Comune di Rovigo”;
- del parere n. 3451 del 26 luglio 2007 della Commissione tecnica regionale
Sezione Ambiente, allegato alla predetta deliberazione ed atti connessi.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Rovigo;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di E - Factory Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2009 il dott. Stefano Mielli e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ditta E - Factory, il 17 gennaio
2007, ha presentato istanza alla Regione al fine di ottenere, ai sensi dell’art.
12 del Dlgs. 29 dicembre 2003, n. 387, l’autorizzazione per la costruzione e
l’esercizio, nel territorio del Comune di Rovigo, di un impianto di
cogenerazione, alimentato da olio vegetale, con potenza termica totale
introdotta nei due motori pari a 59,5 MWt, al fine di ottenere una potenza
elettrica unitaria dell’ordine di 14 MWe per un totale di 28 MWe e una quantità
di calore di circa 29,6 MWt ricavata dal raffreddamento dell’olio di
lubrificazione, dell’aria di combustione e dell’acqua di raffreddamento dei
cilindri.
Il progetto prevede inoltre che una parte del calore prodotto venga reso
disponibile ed utilizzato tramite una rete di riscaldamento a servizio
dell’abitato di Borsea, per circa 11 MWt sotto forma di acqua calda a 85°C.
In data 13 febbraio 2007 si è svolta la prima seduta della conferenza di servizi
indetta ai sensi dell’art. 12 del Dlgs. 29 dicembre 2003, n. 387.
Il 26 luglio 2007, si è riunita la Commissione tecnica regionale sezione
Ambiente (che ha il compito di definire sul piano dell’istruttoria tecnica la
posizione della Regione da esprimere in seno alla conferenza di servizi)
esprimendo il proprio parere favorevole, con prescrizioni.
Il 21 settembre 2007, nell’ambito della conferenza di servizi, la Regione ha
comunicato al Comune di Rovigo, che in precedenza ne aveva indicato la
necessità, l’avvio della procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale di cui al Dlgs. 18 febbraio 2005, n. 59, per il quale era già stato
pubblicato l’avviso su un quotidiano.
Il 17 aprile 2008, si è svolta l’ultima seduta della conferenza di servizi nella
quale i rappresentanti della Provincia di Rovigo e del Comune di Rovigo hanno
espresso - in forma scritta mediante il deposito di un documento - il proprio
parere negativo.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 17 giugno 2008, cui è
allegato il parere n. 3451 del 26 luglio 2007, reso dalla Commissione tecnica
regionale Sezione Ambiente, è stato infine approvato il progetto.
Nella deliberazione si afferma che il Comune e la Provincia avrebbero espresso
un parere favorevole sul piano tecnico, e un parere negativo sul piano politico.
Tale provvedimento viene impugnato con ricorso r.g. n. 2161 del 2008 dal Comune
di Rovigo per le seguenti censure:
I) violazione dell’art. 7 del Dlgs. 18 febbraio 2005, n. 59, e degli artt. 3 e 4
della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, e difetto di istruttoria, perché
l’impianto, che per una parte è compreso in zona soggetta a vincolo
paesaggistico e supera le soglie dimensionali previste nell’allegato C3 della
legge regionale, non è stato sottoposto alla valutazione di impatto ambientale
che deve precedere il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
II) violazione dell’art. 7 del Dlgs. 18 febbraio 2005, n. 59, e dell’art. 20 del
Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 , nonché dell’allegato IV, punto 2, lett. a), come
modificato dal Dlgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che prevede l’obbligo di sottoporre
a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale gli impianti
termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza
termica complessiva superiore a 50MW termici, ovvero violazione dell’art. 23,
comma 1, lett. c), e dell’allegato III, parte seconda, punto 2, lett. c), del
medesimo decreto legislativo, in quanto l’impianto ricade in area nella quale
sono stati superati gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa
comunitaria;
III) difetto di istruttoria perché il Comune e gli altri enti presenti nella
commissione tecnica regionale, non hanno potuto svolgere approfondimenti
istruttori volti all’espressione del proprio parere in ordine all’autorizzazione
integrata ambientale, essendo stati messi al corrente solo successivamente
dell’attivazione della relativa procedura;
IV) violazione degli artt. 5 e 7 del Dlgs. 18 febbraio 2005, n. 59, per carenze
nell’indicazione dei livelli di emissione in atmosfera, dei flussi di
inquinanti, e delle ricadute sul bilancio energetico;
V) erronea indicazione del contenuto dei pareri espressi dalla Amministrazione
in seno alla conferenza di servizi, travisamento ed erronea rappresentazione dei
fatti, perché sono stati qualificati come favorevoli sul piano tecnico dei
pareri negativi, e non sono state considerate le prescrizioni indicate dal
Comune;
VI) violazione dell’art. 5 del Dlgs. 18 febbraio 2005, n. 59, perché non sono
stati assolti gli oneri di trasparenza, informazione al pubblico e di
partecipazione prescritti per l’autorizzazione integrata ambientale la cui
domanda è stata presentata il 25 giugno 2007, e di cui è stata data notizia al
Comune, oralmente, in data 21 settembre 2007.
I medesimi provvedimenti oggetto del ricorso proposto dal Comune di Rovigo sono
impugnati anche dalla Provincia di Rovigo con ricorso r.g. 2273 del 2008, per le
seguenti censure:
I) violazione degli artt. 3 e 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10,
perché l’impianto, che per una parte è compreso in zona soggetta a vincolo
paesaggistico e supera le soglie dimensionali previste nell’allegato C3 della
legge regionale, non è stato sottoposto alla valutazione di impatto ambientale;
II) difetto di istruttoria e violazione del Dlgs. 18 febbraio 2005, n. 59,
perché il Comune e gli altri enti presenti nella commissione tecnica regionale,
non hanno potuto svolgere approfondimenti istruttori volti all’espressione del
proprio parere in ordine all’autorizzazione integrata ambientale, essendo stati
messi al corrente solo successivamente dell’attivazione della relativa
procedura;
III) travisamento ed erronea considerazione del parere reso dalla Provincia
qualificato come favorevole anziché contrario;
IV) omesso adempimento delle valutazioni previste dalla procedura relativa
all’autorizzazione integrata ambientale di cui al Dlgs. 18 febbraio 2005, n. 59,
relativamente alle emissioni, in quanto si è fatto riferimento ai limiti di
legge anziché alla riduzione al minimo dell’inquinamento;
V) omessa prescrizione della contestualità tra attivazione del teleriscaldamento
e dell’impianto;
VI) violazione dei termini di conclusione dei lavori della conferenza di
servizi.
I medesimi provvedimenti sono impugnati anche dai Comuni di Pontecchio Polesine
e di Borsaro, confinanti con il sito di insediamento di Borsea, con ricorso r.g.
2163 del 2008, per le seguenti censure:
I) illegittimità derivata dell’autorizzazione dall’inesistenza - nullità delle
determinazioni della conferenza di servizi prive della sottoscrizione dei
rappresentanti delle amministrazioni partecipanti;
II) violazione del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento,
qualificato come perentorio, previsto dall’art. 12, comma 4, del Dlgs. 29
dicembre 2003, n. 387;
III) violazione dell’art. 20 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 , nonché
dell’allegato IV, punto 2, lett. a), come modificato dal Dlgs. 16 gennaio 2008,
n. 4, che prevede l’obbligo di sottoporre a verifica di assoggettabilità a
valutazione di impatto ambientale gli impianti termici per la produzione di
energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva
superiore a 50MWtermici, ovvero violazione dell’art. 23, comma 1, lett. c), e
dell’allegato III, parte seconda, punto 2, lett. c), del medesimo decreto
legislativo, in quanto l’impianto ricade in area nella quale sono stati superati
gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa comunitaria;
IV) violazione della direttiva 337/85/CEE del 27 giugno 1985, dell’art. 3, comma
1, lett. b), e dell’art. 4, comma 2, e dell’allegato C3 lett. a) e dell’allegato
D) lett. b), ed e1) della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, per l’omessa
sottoposizione del progetto, nonostante una parte di esso ricada in zona
assoggettata a vincolo paesaggistico, a valutazione di impatto ambientale;
V) travisamento e difetto di presupposti per la mancanza di prescrizioni
vincolanti circa la realizzazione della rete di teleriscaldamento;
VI) violazione dell’art. 5 comma 1, lett. I) del Dlgs. 18 febbraio 2005, n. 59
relativamente all’omessa descrizione delle eventuali alternative da prendere in
esame nell’ambito dell’autorizzazione integrata ambientale;
VII) travisamento e difetto di motivazione in ordine alla erronea qualificazione
come favorevoli dei pareri resi dalla Provincia di Rovigo e dal Comune di
Rovigo;
VIII) violazione della deliberazione della Giunta regionale n. 3375 del 7
novembre 2006, e contraddittorietà, per il mancato accertamento del rispetto
della condizione che il combustibile - olii vegetali - sia reperito da colture
di provenienza regionale e del rispetto della percentuale di olii provenienti
dall’estero.
In tutti e tre i giudizi si sono costituiti la Regione Veneto e la
controinterssata E.Factory Srl, chiedendo la reiezione dei ricorsi perché
infondati.
Alla pubblica udienza del 24 aprile 2009, in prossimità della quale
l’Amministrazione resistente e la controinteressata, in data 17 aprile 2009,
hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, le cause sono state
trattenute in decisione.
DIRITTO
1. I ricorsi, rivolti contro i
medesimi provvedimenti, devono essere riuniti in quanto soggettivamente e
oggettivamente connessi.
1.1 Preliminarmente è necessario esaminare l’eccezione con cui i ricorrenti nel
corso della trattazione orale hanno lamentato, chiedendone lo stralcio,
l’inammissibilità delle memorie depositate in giudizio in data 17 aprile 2009,
dalla Regione e dalla controinteressata, in violazione del termine di cui
all'art. 23, comma 4, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
L’amministrazione resistente e la Società controinteressata obiettano che il
deposito dovrebbe considerarsi tempestivo, in quanto nella controversia, che ha
ad oggetto l’autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili che costituiscono opere “di pubblica utilità ed indifferibili ed
urgenti” ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Dlgs. 29 dicembre 2003, n. 387,
dovrebbe trovare applicazione la dimidiazione dei termini processuali disposta
dalla lett. b), dell’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1934, per
quanto concerne i ricorsi proposti avverso i “provvedimenti relativi alle
procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di
pubblica utilità , ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei
concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere”.
Al riguardo il Collegio osserva che la disposizione richiamata pone il
riferimento ai provvedimenti relativi all’esecuzione di opere pubbliche o di
pubblica utilità in stretta connessione al previo esperimento di procedure ad
evidenza pubblica e quindi le disposizioni acceleratorie contenute nell’articolo
23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella misura in cui derogano
all’ordinario regime processuale, devono essere considerate di stretta
interpretazione e non possono perciò essere applicate estensivamente al di fuori
delle ipotesi specificamente individuate dal legislatore (cfr. Consiglio di
Stato, Adunanza Plenaria 30 luglio 2007, n. 9).
Ne discende che appare dubbia l’applicabilità del rito abbreviato alla presente
controversia ove è impugnato un provvedimento di tipo meramente autorizzatorio,
non preceduto da procedimenti amministrativi di confronto concorrenziale, e che
non riguarda procedure di espropriazione di aree destinate alla realizzazione
dell’opera.
Nondimeno la non univoca formulazione della disposizione giustifica il
riconoscimento dell’errore scusabile e pertanto il deposito delle memorie può
essere giudicato ammissibile (per una fattispecie analoga cfr. Consiglio di
Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4058).
2. Nel merito i ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
Con il primo motivo del ricorso r.g. 2161 del 2008, proposto dalla Provincia di
Rovigo, il primo motivo del ricorso r.g. 2273 del 2008, proposto dal Comune di
Rovigo, e il quarto motivo proposto con ricorso r.g. 2163 del 2008, dai Comuni
di Pontecchio Polesine e di Borsaro, i ricorrenti lamentano la mancata
sottoposizione del progetto alla valutazione di impatto ambientale che sarebbe
imposta dalla circostanza che una parte di esso ricade in zona soggetta a
vincolo paesaggistico e che l’impianto supera la soglia dimensionale di 50 MW
prevista dall’allegato C3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.
2.1 Per comprendere i termini della censura, è necessario premettere che il
progetto riguarda la realizzazione di un impianto di cogenerazione con potenza
termica totale pari a 59,5 MWt.
Tale progetto, come risulta dalla lettura del parere n. 3451 espresso dalla
Commissione tecnica regionale il 26 luglio 2007, prevede che
l’approvvigionamento del combustibile, anziché esclusivamente su gomma (che
avrebbe reso necessario il transito di 4 o 5 autobotti al giorno) debba avvenire
dal Canal Bianco, un vicino corso d’acqua navigabile, tramite bettoline, e che
il convogliamento del carburante alle cisterne avvenga attraverso una
conduttura, indicata nel progetto come pipe line, previa costruzione di una
banchina d’attracco (cfr. il punto 3 del dispositivo del parere ove si prevede
anche la necessità di acquisire dal gestore della via navigabile una valutazione
di sostenibilità del nuovo traffico generato dal trasporto del combustibile).
Il Canal Bianco è un corso d’acqua iscritto negli elenchi di cui al R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775, assoggettato a vincolo paesaggistico per una fascia di
150 metri dalle sponde o dal piede degli argini ai sensi dell’art. 1 della legge
8 agosto 1985, n. 431.
2.1 La direttiva 85/337/CEE ricomprende al punto 3, lett. a), dell’allegato II,
gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua
calda con potenza termica inferiore a 300 MW, tra i progetti che gli Stati
membri, ai sensi dell’art. 4, n. 2, devono sottoporre a valutazione di impatto
ambientale previo esame caso per caso o prefissando soglie e criteri.
La legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, nel recepire la normativa comunitaria,
ha previsto di sottoporre a valutazione nell’ambito dell’industria energetica
gli impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza
termica complessiva superiore a 50 MW che ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree sensibili come individuate e classificate nell'allegato D).
Tale allegato ricomprende tra le aree sensibili sia i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi, sia gli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico (cfr. l’allegato
C3, punto 2 “industrie energetica ed estrattiva”, lett. a, e l’allegato D, punti
b ed e-1).
Nei ricorsi si denuncia l’illegittimità della mancata sottoposizione a
valutazione di impatto ambientale del progetto, che sarebbe stata necessaria in
quanto parte delle opere, la conduttura e la banchina, ricadono in area
sensibile.
2.3 La censura è fondata.
Dalla lettura della documentazione versata in atti non è dato comprendere per
quali considerazioni l’Amministrazione regionale si sia determinata nel senso di
non sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
Infatti sul punto nulla emerge dalla deliberazione della Giunta regionale e dal
parere della commissione tecnica, mentre i verbali delle conferenze di servizi
contengono solo scarni riferimenti.
In particolare dal verbale del 6 dicembre 2007 (cfr. doc. 3 allegato alle difese
della Regione), risulta che il Comune e l’Arpav avevano segnalato la necessità
di sottoporre a valutazione di impatto ambientale il progetto perché superiore
alla soglia di 50 MWt, ma la Regione, riservandosi di effettuare ulteriori
verifiche, ha riferito che nell’autunno del 2006 la struttura preposta alla
valutazione di impatto ambientale non aveva rilevato le condizioni per avviare
la procedura, senza tuttavia specificare le motivazioni della determinazione
negativa, né se il progetto sul quale era stato espresso il parere richiamato
fosse il medesimo.
Dallo stesso verbale risulta, inoltre, che la controinteressata, a sostegno
della tesi della non necessità della valutazione di impatto ambientale, ha
dichiarato che un altro progetto, qualificato come analogo a quello dalla stessa
presentato, è stato autorizzato senza l’esperimento della relativa procedura.
Anche in questo caso, tuttavia, non emerge alcuna indicazione delle
caratteristiche, dell’ubicazione e delle ragioni per le quali il progetto
richiamato non è stato sottoposto alla valutazione.
Nel verbale del 17 aprile del 2008 (cfr. doc. 3 allegato alle difese della
Regione), si rinviene un unico riferimento che non contribuisce a far
comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione: vi si legge che il
rappresentante della Regione “chiarisce, entrando nel merito della normativa
vigente sulla VIA come l’impianto in oggetto non necessiti di questo adempimento
nemmeno per un tratto di pipe line, come chiesto di verificare dall’ing. Tessaro
della Provincia”.
La Regione nelle proprie difese, pur ammettendo che la conduttura e la banchina
ricadono in area sensibile, afferma la non assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale perché la pipe line, considerata separatamente dal progetto
dell’impianto, dovrebbe essere considerata come un’opera autonoma, un oleodotto,
di per sé assoggettabile a valutazione di impatto ambientale solo se di
lunghezza complessiva pari o superiore a 20 Km (cfr. l’allegato C3, punto 2,
lett. f della legge regionale) e non quando, come nel caso di specie, ha una
lunghezza di circa 300 metri, mentre l’impianto di cogenerazione di per sé non
ricade in area sensibile.
2.1 Questo assunto non può essere condiviso.
Il Collegio ritiene, invero, non corretto il frazionamento del progetto in
singole opere che isolatamente considerate non sarebbero sottoposte a
valutazione di impatto ambientale, quando per contro, nella loro interezza ed
unitariamente considerate lo sarebbero.
Infatti la normativa comunitaria mira a sottoporre alla procedura di valutazione
di impatto ambientale i progetti che possono avere un riflesso rilevante
sull’ambiente.
Alcuni progetti, elencati all’allegato I della direttiva 85/337/CEE, sono
obbligatoriamente sottoposti a tale valutazione; altri, elencati nell’allegato
II, tra i quali, come ricordato, vi sono gli impianti industriali per la
produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica
inferiore a 300 MW, sono soggetti a valutazione solo qualora possano avere un
impatto ambientale importante per la loro natura, le loro dimensioni o la loro
ubicazione.
Nel caso all’esame la banchina e la conduttura ricadono in area sensibile e,
dovendo assolvere al compito di convogliare il combustibile necessario al
funzionamento dell’impianto ad esclusivo servizio del medesimo, sono,
all’evidenza, prive di una fruibilità e di un’utilità autonoma e indipendente
dalla realizzazione dell'opera complessiva.
In quanto tali debbono essere considerate parti del progetto che nel suo
insieme, ricadendo parzialmente in area sensibile, può avere significative
interazioni con l’ambiente e deve pertanto essere sottoposto a valutazione di
impatto ambientale.
Diversamente opinando, la decisione se sottoporre a valutazione di impatto
ambientale determinati progetti verrebbe trasferita dal legislatore regionale,
che ha introdotto in via generale soglie e criteri prefissati, ai soggetti
redattori dei progetti o all’Amministrazione che di volta in volta, mediante
l’eventuale surrettizia suddivisione di parti del progetto, potrebbero operare
una sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge (cfr. Consiglio
di Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760; Consiglio Stato , sez. VI, 30 agosto
2002 , n. 4368).
Pertanto nel caso di specie, la mancata sottoposizione del progetto alla
valutazione di impatto ambientale comporta l’illegittimità dell’autorizzazione
impugnata.
3. Nonostante il carattere assorbente del motivo, per completezza vi è da
soggiungere che parimenti fondate risultano anche le censure con le quali le
ricorrenti lamentano il travisamento, il difetto di istruttoria e di motivazione
della deliberazione impugnata, per aver attribuito un doppio significato,
favorevole dal punto di vista tecnico e contrario dal punto di vista politico,
ai pareri espressi dal Comune e della Provincia di Rovigo.
In primo luogo vi è da osservare che, alla luce della vigente disciplina della
legge 7 agosto 1990, n. 241, non è possibile duplicare il significato da
attribuire ai pareri delle amministrazioni. Ogni amministrazione deve
partecipare, infatti, attraverso un unico rappresentante (cfr. l’art 14 ter
comma 6 della legge n. 241 del 1990); il dissenso, a pena di inammissibilità,
deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che
non costituiscono oggetto della conferenza e deve contenere le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (cfr.
l’art. 14 quater comma 1); l’amministrazione procedente, nell’adottare la
determinazione conclusiva, deve, infine, motivare valutando le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse
(cfr. art. 14 ter comma 6 bis), non potendo omettere di far emergere gli
elementi per i quali ritiene di superare o non tener conto delle indicazioni
contrarie emerse in seno alla conferenza.
In secondo luogo, deve prendersi atto che, nella specie, non vi è stata una
corretta rappresentazione delle risultanze della conferenza di servizi, posto
che il Comune e la Provincia hanno ufficializzato e reso in forma scritta un
unico parere che contiene, senza riserve, un dissenso (per quanto concerne
quello espresso dal Comune di Rovigo, motivato anche in ragione dell’omessa
sottoposizione del progetto alla procedura di impatto ambientale).
In definitiva pertanto, con assorbimento delle restanti censure, i ricorsi
devono essere accolti.
Le spese di giudizio, tenuto conto delle peculiarità della controversia, possono
essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi
in epigrafe, previa riunione, li accoglie e, per l’effetto, annulla la
deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 17 giugno 2008.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23/04/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore
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