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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR VENETO, Sez. II - 28 maggio 2009, n. 1650
URBANISTICA ED EDILIZIA - Pianificazione - Motivazione - Aspettative dei
privati qualificate - Approvazione di piani attuativi o stipula di convenzioni.
Le scelte urbanistiche, che di norma non comportano la necessità di specifica
giustificazione oltre quella desumibile dai criteri generali di impostazione del
piano o della sua variante, necessitano di congrua motivazione quando incidono
su aspettative dei privati particolarmente qualificate, come quelle ingenerate
da impegni già assunti dall'amministrazione mediante approvazione di piani
attuativi o stipula di convenzioni. In tali evenienze, la completezza della
motivazione costituisce, infatti, lo strumento dal quale deve emergere
l'avvenuta comparazione tra il pubblico interesse cui si finalizza la nuova
scelta e quello del privato, assistito appunto da una aspettativa giuridicamente
tutelata (cfr., ex pluribus, Cons. St., sez. IV, 9 giugno 2008, n. 2837; Cons.
St., IV, 21 giugno 2007, n. 3400). Pres. Di Nunzio, Est. Bruno - R. s.p.a. (avv.ti
Mazzola, Zambelli e Candiotto ) c. Comune di Selvazzano Dentro e altro (n.c.).
T.A.R. VENETO, Sez. II - 28/05/2009, n. 1650
N. 01650/2009 REG.SEN.
N. 00095/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 95 del 2005, proposto dalla Rino Greggio
Argenterie Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Piero Mazzola, Franco Zambelli,
Stefania Candiotto, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in
Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
- il Comune di Selvazzano Dentro - (Padova), in persona del sindaco pro
tempore, non costituito in giudizio;
- la Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore, non
costituita in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale 21.10.2004 n. 35 di adozione di
variante parziale al P.R.G. di cui è dotato il Comune di Selvazzano Dentro, di
tutti gli elaborati tecnici alla stessa allegati, dei richiamati pareri della
Commissione Edilizia del 18.10.2004 e della III Commissione Consiliare del
19.10.2004 e di ogni atto presupposto e/o conseguente;
nonché per il risarcimento dei danni arrecati alla ditta ricorrente dai
provvedimenti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/04/2009 la Dott.ssa Brunella Bruno
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il Comune di Selvazzano Dentro ha
adottato ed approvato nel 2003 il Programma di Riqualificazione Urbanistica,
Edilizia ed Ambientale (P.I.R.U.E.A.) ai sensi della l.r. n. 23 del 1999
presentato dalla Rino Greggio Argenterie S.p.a., programma seguito
dall’approvazione e sottoscrizione, il 4 marzo 2004, della relativa convenzione.
Il P.I.R.U.E.A è stato finalizzato al trasferimento del complesso industriale
della società proponente dalla zona di Tencarola ad una nuova area sita nella
frazione di Caselle ed è stata, tra l’altro, prevista la dismissione dell’area
di originaria collocazione con demolizione completa della cubatura esistente,
bonifica dell’area e trasformazione della zona in residenziale.
Più nel dettaglio, è stata definita la potenzialità edificatoria su tale ultima
area destinata a nuova zona residenziale e fissata in 2,5 mc. per mq. ed è stata
anche adottata (con la deliberazione n.56 del 18 novembre 2003), una variante
generale al P.R.G., al fine di consentire la realizzazione delle opere.
Successivamente, con la deliberazione n.35 del 21 ottobre 2004, il Comune ha
adottato una variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 della l.r. n.61
del 1985, comportante una modifica alla variante generale adottata con la
deliberazione n.56 del 2003. Tale variante, in particolare, ha previsto la
riduzione dell’indice di edificabilità per l’area ove dovrà sorgere la nuova
zona residenziale di Tencarola dai previsti 2,5 mc. per mq. a 1,90 mc. al mq.
Con il presente ricorso, la Rino Greggio Argenterie S.p.a. ha agito in giudizio
per annullamento della predetta variante e dei pareri ad essa presupposti nonché
per il risarcimento del danno.
Il Comune di Selvazzano Dentro e la Regione Veneto non si sono costituiti nel
presente giudizio.
All’udienza del 2 aprile 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il presente ricorso deve essere
dichiarato improcedibile e deve essere dichiarata la cessazione della materia
del contendere.
Ciò alla luce della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 febbraio
2008, depositata dalla difesa della ricorrente, con a quale è stata revocata la
deliberazione gravata.
In relazione alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, si osserva,
per un verso, che i provvedimenti impugnati e rimossi in autotutela non hanno
medio tempore prodotto alcun effetto mentre, per altro verso, la ricorrente non
ha fornito alcuna prova circa la sussistenza del danno risarcibile. La domanda
risarcitoria, pertanto, non può trovare accoglimento.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, dal quale il Collegio non
ritiene di discostarsi (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 14 giugno
1996 n. 832) , deve comunque procedersi, anche in questo caso, alla statuizione
sulle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La doglianza rappresentata dalla difesa della ricorrente appaio fondate, già ad
una prima sommaria delibazione.
Come chiarito, infatti, dalla consolidata giurisprudenza formatasi in materia,
le scelte urbanistiche, che di norma non comportano la necessità di specifica
giustificazione oltre quella desumibile dai criteri generali di impostazione del
piano o della sua variante, necessitano di congrua motivazione quando incidono
su aspettative dei privati particolarmente qualificate, come quelle ingenerate
da impegni già assunti dall'amministrazione mediante approvazione di piani
attuativi o stipula di convenzioni. In tali evenienze, la completezza della
motivazione costituisce, infatti, lo strumento dal quale deve emergere
l'avvenuta comparazione tra il pubblico interesse cui si finalizza la nuova
scelta e quello del privato, assistito appunto da una aspettativa giuridicamente
tutelata (cfr., ex pluribus, Cons. St., sez. IV, 9 giugno 2008, n. 2837;
Cons. St., IV, 21 giugno 2007, n. 3400).
Su tali basi, dunque, la deliberazione gravata si palesa illegittima in quanto
manchevole di quell’adeguato substrato motivazionale ed estremamente generica
circa le ragioni di interesse pubblico perseguite attraverso l’adozione della
variante e la loro prevalenza rispetto all’interesse del privato.
Le spese, dunque, per la soccombenza virtuale, vanno in parte compensate ed in
parte poste a carico del Comune di Selvazzano Dentro, nella misura di cui al
dispositivo. La mancanza di legittimazione passiva della Regione Veneto, resa
evidente dalla circostanza che non è stato impugnato alcun atto riconducibile a
tale Amministrazione, vale ad escludere, in relazione ad essa, una statuizione
sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe:
a) quanto alla domanda di annullamento, dichiara cessata la materia del
contendere;
b) quanto alla domanda risarcitoria, la rigetta.
Compensa in ragione della metà le spese di lite tra il Comune di Selvazzano
Dentro e la ricorrente, condannando l’Ente alla refusione del residuo in favore
della ricorrente, che liquida in € 2.000,00 di cui € 200,00 per spese anticipate
ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Nulla sulle spese di giudizio quanto alla Regione Veneto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 02/04/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Italo Franco, Consigliere
Brunella Bruno, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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