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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

TAR VENETO, Sez. II - 10 giugno 2009, n.1709



URBANISTICA ED EDILIZIA - Attività industriale - Onere ecologico - Oneri di urbanizzazione - Differenza - Parametrazione all’incidenza della specifica attività industriale - Attività industriali di prima classe - Applicazione generalizzata della quota di contributo in misura massima - Illegittimità. La quota di contributo aggiuntivo (cd. onere ecologico) trova la sua ratio nella necessità di attribuire il dovuto rilievo alle esternalità negative prodotte nell’ambito dell’attività industriale, secondo criteri predeterminati ed effettivamente parametrati alla diversa incidenza connessa alla tipologia di attività svolta. Ciò che rileva con riferimento al contributo in esame, infatti, a differenza degli oneri connessi al carico urbanistico, è l’incidenza dell’attività industriale svolta sul contesto nel quale va ad impattare, lì dove, invece, gli oneri concessori sono da riconnettere al maggior carico urbanistico determinato dall’intervento edilizio. Ne deriva l’illegittimità dell’applicazione generalizzata della quota di contributo in misura massima per le attività industriali ricomprese nella prima classe, senza tener conto della distinzione degli impianti destinati a lavorazioni “altamente sensibili” rispetto a quelli che non implicano un elevato rischio di incidente rilevante. Pres. Di Nunzio, Est. Bruno - R. s.p.a. (avv.ti Mazzoal e Zambelli) c. Comune di Selvazzano Dentro (avv. Loriggiola). T.A.R. VENETO, Sez. II - 10/06/2009, n. 1709
 

 

 

 
N. 01709/2009 REG.SEN.
N. 03384/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 3384 del 2004, proposto dalla Rino Greggio Argenterie Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Piero Mazzola, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

il Comune di Selvazzano Dentro - (Padova), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Lorigiola, con domicilio eletto presso lo Studio Falciani in Venezia, San Marco, 3472, Calle del Pestrin;

per l'annullamento

del permesso di costruire n.69/04 rilasciato in data 28 settembre 2004 dal Comune di Selvazzano Dentro alla Rino Greggio Argenterie S.P.A., limitatamente alla parte nella quale è stata determinata complessivamente in complessivi € 104.678,68 la somma dovuta dalla ricorrente a titolo di contributo di costruzione, nonché in parte qua della nota del Settore Tecnico prot. 28873/2004 e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Selvazzano Dentro - (Pd);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/04/2009 il dott. Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Il Comune di Selvazzano Dentro ha adottato ed approvato nel 2003 il Programma di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale (P.I.R.U.E.A.) ai sensi della legge regionale n. 23 del 1999 presentato dalla Rino Greggio Argenterie S.p.a. e, successivamente, si è proceduto all’approvazione e sottoscrizione della relativa convenzione.

Il progetto relativo al suddetto P.I.R.U.E.A è stato finalizzato al trasferimento del complesso produttivo della società proponente dalla zona di Tencarola ad un’area nella frazione di Caselle ed è stata prevista la realizzazione, in tale seconda area, di una nuova edificazione al fine di consentire il trasferimento programmato.

Il 13 maggio 2004 la ricorrente ha presentato all’Amministrazione comunale l’istanza per ottenere il permesso di costruire che è stato rilasciato il 29 settembre 2004, subordinandone il ritiro al pagamento del relativo contributo quantificato in complessivi € 104.678,68.

Tale quantificazione è stata contestata dalla Società ricorrente che, infatti, ha formulato istanza di rideterminazione del contributo di costruzione, non ricevendo, tuttavia, alcun riscontro.

Per poter procedere al ritiro del permesso di costruire la Rino Greggio ha corrisposto la somma richiesta all’Amministrazione comunale, riservandosi la ripetizione a motivo della asserita erroneità della quantificazione.

Con il presente ricorso, quindi, la Rino Greggio Argenterie S.p.a. ha agito in giudizio per l’annullamento del permesso di costruire di costruire n.69/04 rilasciato in data 28 settembre 2004., limitatamente alla parte riferita alla quantificazione della somma dovuta dalla ricorrente a titolo di contributo di costruzione, nonché della nota del Settore Tecnico prot. 28873/2004 e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente.

Il Comune di Selvazzano Dentro si è costituito in giudizio per resistere al gravame.

All’udienza del 2 aprile 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
 

DIRITTO
 

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

La difesa della ricorrente, con l’unico motivo addotto, ha fatto valere la falsa ed erronea applicazione dell’art. 19 comma 1 del D.P.R. 280 del 2001, nonché dell’art. 84 penultimo ed ultimo comma della l.r. n. 61 del 1985; la falsa ed erronea applicazione della tabella 6 allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n.260 del 1985 come aggiornata con la deliberazione n.27 del 2000; l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, istruttoria insufficiente.

Più in particolare, la ricorrente sottolinea come, nell’ambito del processo di produzione e commercializzazione svolto, vengono eseguite, ai fini che rilevano in questa sede, sia attività comportanti l’impiego di acidi e sostanze chimiche ad alto tasso di nocività sia attività di lavorazione dei metalli, che, per contro, non presentano un elevato rischio di incidente rilevante. Tale diversità è alla base, come noto, del differente trattamento, ai fini del calcolo del contributo, riservato alle due attività.

L’art. 10 della legge 10 del 1977 prevedeva che: “La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione dl consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva”. Tale disposizione è stata riprodotta senza alcuna sostanziale innovazione nell’art. 19 del Testo Unico sull’edilizia ed evidenzia lo sforzo del legislatore di contemperare interessi tendenzialmente contrapposti quali la salvaguardia ambientale e le esigenze economiche della produzione.

Tale previsione è stata altresì riprodotta nell’art. 84 della l.r. n. 61 del 1985 ed è stato demandato ai Comuni il compito di definire, nello specifico ed in considerazione delle situazioni locali, i valori da applicare per la determinazione dell’ammontare dei contributi dovuti.

Il Comune di Selvazzano Dentro ha provveduto a tale determinazione con la deliberazione n. 250 del 1985, fissando criteri che sono rimasti sostanzialmente immutati, sebbene con successive deliberazioni si sia provveduto ad un adeguamento degli importi degli oneri.

Nello specifico, è stata prevista una quota di contributo aggiuntiva per le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento di rifiuti solidi, liquidi e gassosi e per la sistemazione ambientale dei luoghi eventualmente alterati dall’insediamento, distinguendo gli impianti destinati ad attività insalubri in due classi e definendo livelli di contributi maggiori per gli impianti rientranti nella prima fascia ad elevato rischio di incidente rilevante (euro 3,23 al mq. per le attività industriali di prima classe ed euro 1,94 al mq. per quelle di seconda classe).

In tale quadro deve essere esaminata la doglianza della ricorrente tesa a fare valere l’erroneità nel procedimento di determinazione degli oneri in esame, avendo il Comune proceduto ad una generalizzata applicazione della quota più elevata (€ 3,24) prevista per le attività ricomprese nella prima classe, senza tener conto della netta distinzione, anche fisica, degli impianti destinati a lavorazioni “altamente sensibili” rispetto a quelli che non implicano un elevato rischio di incidente rilevante.

A tal proposito la difesa della ricorrente sottolinea come in passato, proprio sulla base dei menzionati criteri, l’Amministrazione avesse provveduto a discernere, tra le attività svolte nel medesimo complesso edilizio, quelle comportanti l’impiego di acidi e sostanze chimiche ad alto tasso di nocività rientranti nella prima classe (un tempo svolte dalla società Pul-Met S.r.l., facente parte del gruppo industriale Greggio) dalle attività di lavorazione dei metalli rientranti nella seconda classe.

La doglianza si palesa fondata.

La quota di contributo aggiuntivo trova la sua ratio nella necessità di attribuire il dovuto rilievo alle esternalità negative prodotte nell’ambito dell’attività industriale, secondo criteri predeterminati ed effettivamente parametrati alla diversa incidenza connessa alla tipologia di attività svolta. In altri termini, il contributo in esame deve essere rapportato a tutti quegli interventi ed ai conseguenti oneri economici gravanti sulla collettività che si rendano necessari per eliminare l’impatto negativo che la realizzazione degli impianti autorizzati può comportare.

Ciò che rileva con riferimento agli oneri cd. ecologici, a differenza degli oneri connessi al carico urbanistico, è proprio l’incidenza dell’attività industriale svolta sul contesto nel quale va ad impattare, lì dove, invece, gli oneri concessori sono da riconnettere al maggior carico urbanistico determinato dall’intervento edilizio. Sebbene, dunque, tali oneri appartengano al medesimo genus, si differenziano essenzialmente per la loro funzione.

Da ciò discende che erroneamente l’Amministrazione ha proceduto all’applicazione indiscriminata della quota di contributo aggiuntivo prevista per le attività rientranti nella prima classe (altamente nocive) con riferimento a tutto il complesso imprenditoriale e ciò tanto più ove si osservi che, come chiaramente emerge dalla planimetria prodotta, l’area destinata allo svolgimento delle attività ricomprese nella prima classe è nettamente distinguibile da quelle in cui hanno luogo le altre attività nelle quali si articola il processo produttivo.

Priva di pregio si palesa l’argomentazione sviluppata dall’amministrazione tesa a rinvenire il giustificativo di una applicazione unitaria e generalizzata della quota prevista per le attività di prima classe nell’attuale unicità soggettiva dell’operatore che gestisce l’impianto lì dove, in passato, proprio la circostanza che le attività maggiormente rischiose fossero svolte dalla Plu-Met avrebbe determinato il Comune ad applicare parametri diversificati.

Ai fini della determinazione della quota di contributi aggiuntivi, infatti, non assume rilievo il profilo soggettivo dell’imputazione dell’attività ad uno piuttosto che ad un altro soggetto appartenente al medesimo gruppo ma l’attività in sé e per sé considerata, almeno finché, nell’ambito di un medesimo complesso industriale, le attività ricomprese nelle diverse classi siano, come in questo caso, materialmente distinguibili.

V’è peraltro da aggiungere, per completezza, che quand’anche le attività svolte non fossero state distinguibili, e si dovesse qui applicare pertanto un criterio di prevalenza, andrebbe comunque rilevata l’erronea determinazione della quota di contributo aggiuntiva, posto che la superficie destinata allo svolgimento di attività rientranti nella seconda classe è nettamente superiore rispetto a quella adibita allo svolgimento delle attività ricomprese nella prima classe.

Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento gravato nella parte riferita alla quantificazione degli oneri dovuti per le opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Ne discende, poi, l’obbligo per il Comune di restituire le somme indebitamente ricevute dalla società ricorrente con gli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento non dovuto.

Non può trovare accoglimento, per contro, la domanda tesa ad ottenere la rivalutazione monetaria, a motivo della mancata prova da parte della ricorrente del maggior danno sofferto, come prescritto dall’art. 1224 c.c..

La somma che il Comune è tenuto a restituire è pari, dunque, alla differenza tra quanto ricevuto e quanto effettivamente dovuto applicando le quote di contributo aggiuntivo differenziate in ragione dell’attività svolta (euro 1,94 al mq per le aree ove viene svolta attività di lavorazione dei metalli ed euro 3, 23 al mq per la superficie ove vengono svolte le attività comportanti l’impiego di acidi e sostanze chimiche ad alto tasso di nocività), somma maggiorata nella misura degli interessi legali, secondo il tasso variato nel tempo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di cui al dispositivo.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie, e per l’effetto, condanna il Comune di Selvazzano Dentro alla restituzione a Rino Greggio Argenterie Spa degli oneri di costruzione indebitamente percepiti con gli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento non dovuto sino al saldo effettivo.

Condanna il Comune di SelvazzanoDentro alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidandole in € 5.000,00 di cui € 200,00 per spese anticipate ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 02/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Italo Franco, Consigliere

Brunella Bruno, Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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