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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR VENETO, Sez. II - 10 giugno 2009, n.1709
URBANISTICA ED EDILIZIA - Attività industriale - Onere ecologico - Oneri di
urbanizzazione - Differenza - Parametrazione all’incidenza della specifica
attività industriale - Attività industriali di prima classe - Applicazione
generalizzata della quota di contributo in misura massima - Illegittimità.
La quota di contributo aggiuntivo (cd. onere ecologico) trova la sua ratio
nella necessità di attribuire il dovuto rilievo alle esternalità negative
prodotte nell’ambito dell’attività industriale, secondo criteri predeterminati
ed effettivamente parametrati alla diversa incidenza connessa alla tipologia di
attività svolta. Ciò che rileva con riferimento al contributo in esame, infatti,
a differenza degli oneri connessi al carico urbanistico, è l’incidenza
dell’attività industriale svolta sul contesto nel quale va ad impattare, lì
dove, invece, gli oneri concessori sono da riconnettere al maggior carico
urbanistico determinato dall’intervento edilizio. Ne deriva l’illegittimità
dell’applicazione generalizzata della quota di contributo in misura massima per
le attività industriali ricomprese nella prima classe, senza tener conto della
distinzione degli impianti destinati a lavorazioni “altamente sensibili”
rispetto a quelli che non implicano un elevato rischio di incidente rilevante.
Pres. Di Nunzio, Est. Bruno - R. s.p.a. (avv.ti Mazzoal e Zambelli) c. Comune di
Selvazzano Dentro (avv. Loriggiola).
T.A.R. VENETO, Sez. II - 10/06/2009, n. 1709
N. 01709/2009 REG.SEN.
N. 03384/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3384 del 2004, proposto dalla Rino
Greggio Argenterie Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Piero Mazzola, Franco
Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via
Cavallotti, 22;
contro
il Comune di Selvazzano Dentro - (Padova), in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Lorigiola, con domicilio eletto presso
lo Studio Falciani in Venezia, San Marco, 3472, Calle del Pestrin;
per l'annullamento
del permesso di costruire n.69/04 rilasciato in data 28 settembre 2004 dal
Comune di Selvazzano Dentro alla Rino Greggio Argenterie S.P.A., limitatamente
alla parte nella quale è stata determinata complessivamente in complessivi €
104.678,68 la somma dovuta dalla ricorrente a titolo di contributo di
costruzione, nonché in parte qua della nota del Settore Tecnico prot. 28873/2004
e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Selvazzano Dentro - (Pd);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/04/2009 il dott. Brunella Bruno e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il Comune di Selvazzano Dentro ha
adottato ed approvato nel 2003 il Programma di Riqualificazione Urbanistica,
Edilizia ed Ambientale (P.I.R.U.E.A.) ai sensi della legge regionale n. 23 del
1999 presentato dalla Rino Greggio Argenterie S.p.a. e, successivamente, si è
proceduto all’approvazione e sottoscrizione della relativa convenzione.
Il progetto relativo al suddetto P.I.R.U.E.A è stato finalizzato al
trasferimento del complesso produttivo della società proponente dalla zona di
Tencarola ad un’area nella frazione di Caselle ed è stata prevista la
realizzazione, in tale seconda area, di una nuova edificazione al fine di
consentire il trasferimento programmato.
Il 13 maggio 2004 la ricorrente ha presentato all’Amministrazione comunale
l’istanza per ottenere il permesso di costruire che è stato rilasciato il 29
settembre 2004, subordinandone il ritiro al pagamento del relativo contributo
quantificato in complessivi € 104.678,68.
Tale quantificazione è stata contestata dalla Società ricorrente che, infatti,
ha formulato istanza di rideterminazione del contributo di costruzione, non
ricevendo, tuttavia, alcun riscontro.
Per poter procedere al ritiro del permesso di costruire la Rino Greggio ha
corrisposto la somma richiesta all’Amministrazione comunale, riservandosi la
ripetizione a motivo della asserita erroneità della quantificazione.
Con il presente ricorso, quindi, la Rino Greggio Argenterie S.p.a. ha agito in
giudizio per l’annullamento del permesso di costruire di costruire n.69/04
rilasciato in data 28 settembre 2004., limitatamente alla parte riferita alla
quantificazione della somma dovuta dalla ricorrente a titolo di contributo di
costruzione, nonché della nota del Settore Tecnico prot. 28873/2004 e di ogni
altro atto presupposto e/o conseguente.
Il Comune di Selvazzano Dentro si è costituito in giudizio per resistere al
gravame.
All’udienza del 2 aprile 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di
accoglimento.
La difesa della ricorrente, con l’unico motivo addotto, ha fatto valere la falsa
ed erronea applicazione dell’art. 19 comma 1 del D.P.R. 280 del 2001, nonché
dell’art. 84 penultimo ed ultimo comma della l.r. n. 61 del 1985; la falsa ed
erronea applicazione della tabella 6 allegata alla deliberazione del Consiglio
Comunale n.260 del 1985 come aggiornata con la deliberazione n.27 del 2000;
l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione,
istruttoria insufficiente.
Più in particolare, la ricorrente sottolinea come, nell’ambito del processo di
produzione e commercializzazione svolto, vengono eseguite, ai fini che rilevano
in questa sede, sia attività comportanti l’impiego di acidi e sostanze chimiche
ad alto tasso di nocività sia attività di lavorazione dei metalli, che, per
contro, non presentano un elevato rischio di incidente rilevante. Tale diversità
è alla base, come noto, del differente trattamento, ai fini del calcolo del
contributo, riservato alle due attività.
L’art. 10 della legge 10 del 1977 prevedeva che: “La concessione relativa a
costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette
alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di
urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei
rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei
luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è
stabilita con deliberazione dl consiglio comunale in base a parametri che la
regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente art.
5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva”. Tale disposizione è
stata riprodotta senza alcuna sostanziale innovazione nell’art. 19 del Testo
Unico sull’edilizia ed evidenzia lo sforzo del legislatore di contemperare
interessi tendenzialmente contrapposti quali la salvaguardia ambientale e le
esigenze economiche della produzione.
Tale previsione è stata altresì riprodotta nell’art. 84 della l.r. n. 61 del
1985 ed è stato demandato ai Comuni il compito di definire, nello specifico ed
in considerazione delle situazioni locali, i valori da applicare per la
determinazione dell’ammontare dei contributi dovuti.
Il Comune di Selvazzano Dentro ha provveduto a tale determinazione con la
deliberazione n. 250 del 1985, fissando criteri che sono rimasti sostanzialmente
immutati, sebbene con successive deliberazioni si sia provveduto ad un
adeguamento degli importi degli oneri.
Nello specifico, è stata prevista una quota di contributo aggiuntiva per le
opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento di rifiuti solidi, liquidi e
gassosi e per la sistemazione ambientale dei luoghi eventualmente alterati
dall’insediamento, distinguendo gli impianti destinati ad attività insalubri in
due classi e definendo livelli di contributi maggiori per gli impianti
rientranti nella prima fascia ad elevato rischio di incidente rilevante (euro
3,23 al mq. per le attività industriali di prima classe ed euro 1,94 al mq. per
quelle di seconda classe).
In tale quadro deve essere esaminata la doglianza della ricorrente tesa a fare
valere l’erroneità nel procedimento di determinazione degli oneri in esame,
avendo il Comune proceduto ad una generalizzata applicazione della quota più
elevata (€ 3,24) prevista per le attività ricomprese nella prima classe, senza
tener conto della netta distinzione, anche fisica, degli impianti destinati a
lavorazioni “altamente sensibili” rispetto a quelli che non implicano un elevato
rischio di incidente rilevante.
A tal proposito la difesa della ricorrente sottolinea come in passato, proprio
sulla base dei menzionati criteri, l’Amministrazione avesse provveduto a
discernere, tra le attività svolte nel medesimo complesso edilizio, quelle
comportanti l’impiego di acidi e sostanze chimiche ad alto tasso di nocività
rientranti nella prima classe (un tempo svolte dalla società Pul-Met S.r.l.,
facente parte del gruppo industriale Greggio) dalle attività di lavorazione dei
metalli rientranti nella seconda classe.
La doglianza si palesa fondata.
La quota di contributo aggiuntivo trova la sua ratio nella necessità di
attribuire il dovuto rilievo alle esternalità negative prodotte nell’ambito
dell’attività industriale, secondo criteri predeterminati ed effettivamente
parametrati alla diversa incidenza connessa alla tipologia di attività svolta.
In altri termini, il contributo in esame deve essere rapportato a tutti quegli
interventi ed ai conseguenti oneri economici gravanti sulla collettività che si
rendano necessari per eliminare l’impatto negativo che la realizzazione degli
impianti autorizzati può comportare.
Ciò che rileva con riferimento agli oneri cd. ecologici, a differenza degli
oneri connessi al carico urbanistico, è proprio l’incidenza dell’attività
industriale svolta sul contesto nel quale va ad impattare, lì dove, invece, gli
oneri concessori sono da riconnettere al maggior carico urbanistico determinato
dall’intervento edilizio. Sebbene, dunque, tali oneri appartengano al medesimo
genus, si differenziano essenzialmente per la loro funzione.
Da ciò discende che erroneamente l’Amministrazione ha proceduto all’applicazione
indiscriminata della quota di contributo aggiuntivo prevista per le attività
rientranti nella prima classe (altamente nocive) con riferimento a tutto il
complesso imprenditoriale e ciò tanto più ove si osservi che, come chiaramente
emerge dalla planimetria prodotta, l’area destinata allo svolgimento delle
attività ricomprese nella prima classe è nettamente distinguibile da quelle in
cui hanno luogo le altre attività nelle quali si articola il processo
produttivo.
Priva di pregio si palesa l’argomentazione sviluppata dall’amministrazione tesa
a rinvenire il giustificativo di una applicazione unitaria e generalizzata della
quota prevista per le attività di prima classe nell’attuale unicità soggettiva
dell’operatore che gestisce l’impianto lì dove, in passato, proprio la
circostanza che le attività maggiormente rischiose fossero svolte dalla Plu-Met
avrebbe determinato il Comune ad applicare parametri diversificati.
Ai fini della determinazione della quota di contributi aggiuntivi, infatti, non
assume rilievo il profilo soggettivo dell’imputazione dell’attività ad uno
piuttosto che ad un altro soggetto appartenente al medesimo gruppo ma l’attività
in sé e per sé considerata, almeno finché, nell’ambito di un medesimo complesso
industriale, le attività ricomprese nelle diverse classi siano, come in questo
caso, materialmente distinguibili.
V’è peraltro da aggiungere, per completezza, che quand’anche le attività svolte
non fossero state distinguibili, e si dovesse qui applicare pertanto un criterio
di prevalenza, andrebbe comunque rilevata l’erronea determinazione della quota
di contributo aggiuntiva, posto che la superficie destinata allo svolgimento di
attività rientranti nella seconda classe è nettamente superiore rispetto a
quella adibita allo svolgimento delle attività ricomprese nella prima classe.
Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento del ricorso con
conseguente annullamento del provvedimento gravato nella parte riferita alla
quantificazione degli oneri dovuti per le opere di trattamento e smaltimento dei
rifiuti.
Ne discende, poi, l’obbligo per il Comune di restituire le somme indebitamente
ricevute dalla società ricorrente con gli interessi legali decorrenti dalla data
del pagamento non dovuto.
Non può trovare accoglimento, per contro, la domanda tesa ad ottenere la
rivalutazione monetaria, a motivo della mancata prova da parte della ricorrente
del maggior danno sofferto, come prescritto dall’art. 1224 c.c..
La somma che il Comune è tenuto a restituire è pari, dunque, alla differenza tra
quanto ricevuto e quanto effettivamente dovuto applicando le quote di contributo
aggiuntivo differenziate in ragione dell’attività svolta (euro 1,94 al mq per le
aree ove viene svolta attività di lavorazione dei metalli ed euro 3, 23 al mq
per la superficie ove vengono svolte le attività comportanti l’impiego di acidi
e sostanze chimiche ad alto tasso di nocività), somma maggiorata nella misura
degli interessi legali, secondo il tasso variato nel tempo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di cui al
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie, e per
l’effetto, condanna il Comune di Selvazzano Dentro alla restituzione a Rino
Greggio Argenterie Spa degli oneri di costruzione indebitamente percepiti con
gli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento non dovuto sino al
saldo effettivo.
Condanna il Comune di SelvazzanoDentro alla rifusione delle spese di giudizio in
favore della ricorrente, liquidandole in € 5.000,00 di cui € 200,00 per spese
anticipate ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 02/04/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Italo Franco, Consigliere
Brunella Bruno, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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