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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

TAR VENETO, Sez.II - 10 giugno 2009, n. 1712



URBANISTICA ED EDILIZIA - Convenzione di lottizzazione - Obbligo di provvedere alla realizzazione della rete di distribuzione dell’energia elettrica - Opere necessarie al collegamento dell’impianto alla rete - Rientrano - Art. 4, L. n. 847/1964. La previsione specifica dell’obbligo a carico dei lottizzanti di provvedere alla realizzazione della rete di distribuzione dell’energia elettrica significa che a carico degli stessi compete la realizzazione delle opere necessarie per collegare l’impianto di pubblica illuminazione realizzato dai lottizzanti alla rete dell’energia elettrica. Tale duplicità di obblighi è confermata dall’art. 4 della legge n° 847 del 1964 che, con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria, prevede sia le opere relative alla rete di distribuzione dell’energia elettrica sia le opere relative alla pubblica illuminazione. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - B.A. ed altri (avv.ti Cappelletto e Fiori) c. Comune di Cesiomaggiore (avv.ti Pinello e Steccanella). T.A.R. VENETO, Sez. II - 10/06/2009, n. 1712

 

 

 

 
N. 01712/2009 REG.SEN.
N. 03207/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 3207 del 1996, proposto da:
Boscarin Amedeo ed Altri, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Cappelletto, G. Matteo Fiori, con domicilio eletto presso Marco Cappelletto in Venezia-Mestre, via G. Pepe. 6; Boscarin Adriana, Boscarin Marisa, D'Agostini Jolanda;

contro

Comune di Cesiomaggiore - (Bl), rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Pinello, Alberto Steccanella, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

nei confronti di

Cecchet Giuseppe, Bortolin Loretta, Maccagnan Roberto, Sanvido Mirella, Bridda Felice, Dal Cin Maria Gabriella, Cossalter Graziano, Bertelle Elena, Garlet Enrico, Pagno Loretta, Pagno Maurizio, Pagno Franco, Barone Gennaro, Salvadori Flora, Dalla Corte Giorgio, Marchesan Marina, Bortolas Dario, Marchet Silvano, Marcolin Lidia, Curto Valerio, Biesuz Adriana, Gazzi Giuseppe, Sanvido Teodora, Gazzi Fabrizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ingiunzione emessa dal Sindaco del Comune di Cesiomaggiore in data 27 febbraio 1989, con cui veniva ordinato ai ricorrenti il pagamento della somma di Lire 35.330.394, per il rimborso delle spese sostenute dal Comune per la costruzione di una cabina ENEL e di una linea di Media Tensione, nonché della nota in data 9 Ottobre 1996 con cui il Sindaco diffida i ricorrenti al versamento delle somme sopra indicate.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cesiomaggiore - (Bl);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/05/2009 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Con i provvedimenti impugnati è stato ingiunto ai ricorrenti di pagare l’importo di Lire 35.330.394.

Tale richiesta è motivata in relazione all’obbligo derivante dalla stipula, tra il Comune di Cesiomaggiore ed i ricorrenti, di una convenzione di lottizzazione con la quale gli stessi si sono impegnati a realizzare le opere di urbanizzazione, inclusa la rete di distribuzione dell’energia elettrica.

Con ordinanza in data 27 Marzo 1985, accertata l’inadempienza dei lottizzanti, il Comune ha ordinato agli stessi di procedere alla realizzazione della rete di distribuzione dell’energia elettrica, in accordo con l’E.N.E.L..

Non avendo i ricorrenti adempiuto circa la realizzazione della rete di distribuzione dell’energia elettrica, il Comune ha provveduto direttamente alla realizzazione delle opere e conseguentemente ne chiede il rimborso ai ricorrenti.
 

DIRITTO
 

Il ricorso non ha fondamento.

Infatti i ricorrenti si sono espressamente obbligati, con la convenzione di lottizzazione, a provvedere alla realizzazione a propria cura e spese delle seguenti opere di urbanizzazione primaria:

rete di distribuzione dell’energia elettrica, che sarà realizzata previo accordo con l’E.N.E.L.;

pubblica illuminazione con punti luce costituiti da pali in acciaio con adduzione sotterranea e lampade a fluorescenza.

Si tratta delle opere necessarie per collegare l’impianto di pubblica illuminazione realizzato dai lottizzanti alla rete dell’energia elettrica ovverosia nelle seguenti opere: linea di alta e media tensione, cabina di trasformazione, rete interna a bassa tensione.

La previsione specifica dell’obbligo a carico dei lottizzanti di provvedere alla realizzazione della rete di distribuzione dell’energia elettrica significa che a carico degli stessi compete la realizzazione delle opere necessarie per collegare l’impianto di pubblica illuminazione realizzato dai lottizzanti alla rete dell’energia elettrica.

Sotto tale profilo è significativo che la convenzione di lottizzazione preveda l’obbligo di realizzare la rete di distribuzione dell’energia elettrica come obbligo distinto rispetto all’obbligo di realizzare la pubblica illuminazione.

Tale duplicità di obblighi è confermata dall’art. 4 della legge n° 847 del 1964 che, con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria, prevede sia le opere relative alla rete di distribuzione dell’energia elettrica sia le opere relative alla pubblica illuminazione.

D’altro canto le opere di urbanizzazione devono essere funzionanti e l’impianto di pubblica illuminazione non può funzionare se non è collegato alla rete.

Né è possibile sostenere che tale obbligo non potrebbe sussistere perché le opere per le quali il comune ha chiesto il rimborso ai lottizzanti non sono oggetto di elaborati descrittivi delle opere stesse.

Infatti l’obbligo assunto fa riferimento all’accordo con l’E.N.E.L. e tale riferimento è sufficientemente specifico, tenuto conto della determinatezza dell’oggetto delle opere.

Che tali opere non siano state oggetto di scomputo degli oneri di urbanizzazione non rileva.

Infatti dopo il pagamento delle opere può essere fatto un conguaglio, se dovuto.

Il collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione è stato eseguito in data 20 dicembre 1988 e ha compreso anche le opere di allacciamento alla rete dell’energia elettrica il cui pagamento è stato richiesto con il provvedimento impugnato.

Dunque anche il collaudo è coerente con l’inclusione delle opere in questione tra quelle relative all’urbanizzazione del lotto che i ricorrenti si sono obbligati ad eseguire.

2. I ricorrenti lamentano illegittimità e nullità dell’ingiunzione opposta per violazione delle norme contenute nel R.D. n° 639 del 1910 e degli artt. 67 e 69 del D.P.R. n° 43 del 1988.

La censura è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Infatti , salve le ipotesi di giurisdizione esclusiva espressamente previste e diversamente disciplinate dall'ordinamento, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogniqualvolta la p.a. introduca una procedura esecutiva per la realizzazione di un credito da sanzione ed accessori precedentemente determinato in sede autoritativa ed il privato vi resista proponendo opposizioni esecutive intese a contestare, non l'esercizio del potere ed il provvedimento sanzionatorio nel quale esso si è tradotto, ma la persistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per la riscossione coattiva di quel credito ovvero le modalità del relativo esercizio. Ne consegue che, ove il Sindaco emetta ordinanza-ingiunzione nei confronti del trasgressore, l'opposizione dell'intimato rientra nella cognizione del giudice amministrativo allorché sia contestato il momento autoritativo del rapporto tra p.a. e privato, richiedendosi al giudice di valutare la ricorrenza o meno dei presupposti legittimanti l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, ossia la correttezza dell'attività d'accertamento e la determinazione dell'entità delle prestazioni economiche consequenziali (“quantum”); mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove la contestazione sollevata con l'opposizione investa la validità formale dell'ordinanza - ingiunzione stessa o la sopravvenienza di fatti estintivi del diritto per il quale sia stato iniziato, con la notificazione del detto provvedimento, il procedimento di riscossione coattiva (così Cassazione civile , sez. un., 11 marzo 2005 , n. 5332).

Così le censure sub 1) e sub3) sono conosciute nell’ambito della giurisdizione di questo giudice, mentre le censure sub 2) sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

3. I ricorrenti lamentano che il Comune non abbia rivolto analoga richiesta di rimborso ai proprietari degli altri lotti compresi nella lottizzazione. Tali lotti sarebbero infatti serviti dagli stessi impianti per i quali è stato richiesto il rimborso ai ricorrenti.

La doglianza è infondata.

Infatti i ricorrenti hanno specificamente richiesto ed ottenuto lo stralcio della lottizzazione rispetto agli altri proprietari.

Conseguentemente essi hanno assunto specificamente l’obbligo di realizzare le opere relative alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, previo accordo con l’E.N.E.L.. Si è trattato di opere necessarie affinchè l’energia elettrica fosse fruibile nell’ambito dello stralcio di lottizzazione sottoscritta dai ricorrenti.

Essi lamentano che il pagamento poteva essere richiesto solo nei confronti di coloro ai quali essi hanno successivamente venduto i lotti.

La doglianza è infondata.

Essi infatti non hanno provato di avere soddisfatto quanto richiesto dall’art. 15 della convenzione di lottizzazione, secondo cui il dante causa rimane solidalmente obbligato verso il Comune nel caso in cui nell’atto di trasferimento non siano stati precisati gli obblighi trasferiti.

In relazione a quanto sopra il ricorso è in parte infondato ed è inammissibile per difetto di giurisdizione riguardo alle censure sub 2).

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il veneto, Sezione Seconda, pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed in parte lo rigetta, nei sensi di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese egli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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